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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/09/2025, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 11041/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11041/2021 avente ad oggetto “risarcimento danni a seguito di sinistro stradale” e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Marco Febbraio e dall'avv. Raffaele De Cicco, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Maranda n. 55/B è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio
Angelo Ievolino e dall'avv. Beatrice Iervolino presso il cui studio, sito in Napoli, alla via
Agostino Depretis n. 19, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 22.5.2025, le parti concludevano in conformità dei
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rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data Parte_1
22.2.2018, alle ore 11:00 circa, allorché si trovava a viaggiare, lungo l'autostrada A/1 all'altezza del Km 752+200, in qualità di conducente, a bordo dell'autovettura Citroen
C3 targata CE987AG, di proprietà di , giunta in prossimità dell'uscita di Persona_1
Casoria, era stata urtata nella posteriore sinistra da un autocarro con cisterna targato
BW261YJ; che il suddetto autocarro, nell'effettuare una repentina manovra di spostamento laterale sulla destra, aveva colpito la parte posteriore-laterale sinistra dell'autovettura Citroen C3 che, a causa dello scontro, aveva perso il controllo e impattato contro le barriere di protezione della corsia di destra per poi urtare un terzo autoveicolo,
Audi Q5 targato EB498XW, in transito;
che, a seguito dell'incidente, il conducente dell'autocarro investitore non si era fermato per prestare soccorso e si era velocemente allontanato;
che la violenza dell'urto era stata tale da comportare l'attivazione di tutti i dispositivi di sicurezza dell'autovettura da lei condotta che, per effetto dei danni provocati dalla collisione, non era più marciante;
che, nelle suddette circostanze di tempo e luogo,
a bordo dell'autovettura era presente anche sua figlia di pochi mesi, regolarmente assicurata al sedile mediante apposito seggiolino;
che sul luogo teatro del sinistro erano sopraggiunti gli agenti della polizia stradale che avevano redatto apposito verbale di rilevamento tecnico-descrittivo in cui era stato contestato al conducente dell'autocarro investitore la violazione dell'art. 141 commi 1 e 11 c.d.s. e dell'art. 149 c.d.s.; che, a causa delle lesioni fisiche riportate, erano stati allertati i sanitari del 118 ed era stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli dove le era stato diagnosticato un “trauma della strada, sfondamento dell'acetabolo a destra”, con prognosi di sessanta giorni;
che era stata ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico di stabilizzazione con dimissione in data 12.3.2018; che, a causa delle menomazioni derivanti dall'incidente, aveva subito pregiudizi anche di natura morale con diagnosi di
“disturbo post-traumatico da stress con necessità di ulteriori approfondimenti terapeutici
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riabilitativi”; che in data 12.12.2018 era guarita con postumi invalidanti valutati in sede medico-legale dal dott. nella misura del 22/23% di danno biologico;
Persona_2
che il danno non patrimoniale subito era stato quantificato nella somma di € 131.902,00, comprensiva della somma dovuta a titolo di danno morale, oltre spese mediche documentate;
che il sinistro de quo si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro targato BW261YJ, condotto nell'occasione da , Parte_2
di proprietà della risultato assicurato per la r.c.a. con la Controparte_2
compagnia che era stata sottoposta a visita medico-legale da parte Controparte_1
del fiduciario della compagnia assicurativa convenuta;
che la aveva concesso, CP_1
a titolo di risarcimento danni, il pagamento della somma di € 11.180,64, da lei trattenuta a titolo di acconto sulla maggiore posta risarcitoria dovuta;
che, trattandosi di un infortunio verificatosi mentre si recava sul posto di lavoro, c.d. infortunio in itinere, lo stesso era stato denunciato all' che le aveva comunicato di aver accertato un grado CP_3
di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 16%; che in ragione del sinistro de quo l' riconoscendo il diritto all'erogazione di una rendita vitalizia, aveva quantificato il CP_3
valore del danno biologico permanente nella misura di € 36.973,51 e il valore del danno patrimoniale nella misura di € 53.021,42; che aveva diritto ad essere risarcita per la componente del danno biologico differenziale, non coperto dalla rendita riconosciuta, oltre che per il rimborso delle spese mediche ed il danno complementare.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la proprietaria Controparte_2
dell'autocarro, e la compagnia concludeva affinché venissero Controparte_1
condannate in solido, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al pagamento della somma di € 85.569,49 - determinata al netto di quanto già versato in acconto dalla
(pari alla somma di € 9.359,00) e quanto da lei percepito a titolo di rendita CP_1
capitalizzata da parte dell' (pari a € 36.973,51) - , oltre spese mediche per € 1.122,09, CP_3
interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza in fatto e diritto Controparte_1
della domanda, deduceva: che la responsabilità del sinistro era da attribuire in via esclusiva all'attrice, conducente dell'autovettura Citroen C3, che, per cause ignote, aveva autonomamente perso il controllo dell'autoveicolo e aveva impattato contro la parte anteriore destra dell'autocarro cisterna;
che a seguito dello scontro tra i due veicoli,
l'autovettura Citroen aveva forato la ruota anteriore destra e aveva impattato contro il
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guardrail di destra per poi urtare contro un'altra autovettura in transito;
che a seguito di una valutazione medico-legale il danno biologico subito dall'attrice era stato quantificato nella misura del 15% ed era stata corrisposta a titolo risarcitorio la somma complessiva di € 11.180,64; che il sinistro de quo non era qualificabile come infortunio in itinere poiché l'attrice non aveva allegato il luogo di lavoro in cui si stava recando in compagnia della figlia minore di sei mesi, né aveva provato l'impossibilità di poter raggiungere tale luogo con mezzi pubblici.
Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata la pretesa attorea;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché fosse dichiarata la corresponsabilità dell'attrice nella causazione del danno con proporzionale riduzione del risarcimento dovuto.
La convenuta società seppur regolarmente evocata in giudizio, Controparte_2
ometteva di costituirsi. All'udienza del 13.1.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Svolta l'istruttoria attraverso l'interrogatorio formale dell'attrice, l'audizione di due testi di parte attrice, di due testi di parte convenuta e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente con ordinanza del
26.5.2025.
La pretesa azionata è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Invero, dall'attività istruttoria svolta e dalla documentazione allegata emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Nella fattispecie in esame può ritenersi adeguatamente provata l'effettiva verificazione del sinistro narrato da parte attrice nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nel referto ospedaliero di pronto soccorso, nella relazione di incidente stradale redatta dagli agenti di Polizia, nell'escussione testimoniale e nella espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche, quale danno-evento posto a fondamento della domanda risarcitoria, trova riscontro nel referto di pronto soccorso n.
2018/12229 del 22.2.2018 del Presidio Ospedaliero Cardarelli di Napoli in cui viene diagnosticato, già in quella sede, a carico dell'attrice un “trauma della strada.
Sfondamento dell'acetabolo” derivante da un incidente stradale coinvolgente un camion che si dava alla fuga dopo l'impatto senza prestare soccorso (cfr. all.6 documentazione
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medica allegata al fascicolo di parte attrice).
Si rileva poi che la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte attrice con riguardo alle modalità di verificazione dell'accadimento dannoso, quale causa delle lesioni personali riportate, trova piena corrispondenza nell'allegata relazione di incidente stradale redatta dagli agenti di Polizia.
Nel verbale di rilevamento tecnico-descritto del 22.2.2018 i pubblici ufficiali hanno identificato i tre veicoli coinvolti nell'incidente: un autocarro cisterna DAF 480 targato
BW261YJ (veicolo A), un autoveicolo Citroen C3 tg. CE987AG (veicolo B) e un autoveicolo Audi Q5 targato EB498XW; a seguito dei rilievi tecnici effettuati, sulla scorta degli elementi obiettivi rilevati sulla carreggiata, dei danni riportatati dai tre veicoli coinvolti e sulla base delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, è stato individuato quale presunto sviluppo causale del sinistro la seguente dinamica: l'autocarro cisterna, mentre percorreva l'autostrada A1, con direzione di marcia da Roma verso
Napoli, impegnando la corsia centrale alla velocità di 90 km/h, giunto in prossimità della progressiva chilometrica 755+160, a causa di una probabile distrazione del conducente, aveva invaso la parte destra della prima corsia di marcia e aveva tamponato con la propria parte anteriore spigolare destra la parte posteriore sinistra dell'autovettura Citroen C3; a seguito dell'urto il suddetto autoveicolo era stato sospinto in avanti verso destra e, dopo aver impresso tracce di scarrocciamento sull'asfalto, aveva urtato con la parte spigolare anteriore destra contro il sicurvia metallico posto sul margine destro della carreggiata;
tale evento aveva provocato un cambio di traiettoria verso sinistra del veicolo Citroen C3 che in maniera incontrollata aveva invaso trasversalmente l'intera carreggiata andando nuovamente a collidere con la propria parte anteriore contro il sicurvia cementizio posto sul margine sinistro della carreggiata dove si fermava (cfr. all.4, pag. 22 del rapporto di incidente stradale allegata al fascicolo di parte attrice).
In particolare, nel suddetto rapporto di polizia viene indicato che, in conseguenza degli urti subiti a causa della collisione, la conducente del veicolo Citroen C3,
[...]
rimaneva ferita e veniva sottoposta a cure mediche dal personale sanitario Parte_1
del 118 per poi essere trasportata all'Ospedale Cardarelli di Napoli.
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità del sinistro narrate nella domanda e accertate nel rapporto di polizia, vengono confermate dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice e, in particolare, dalle dichiarazioni del teste , il quale descrive con Testimone_1
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precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'incidente stradale coinvolgente Parte_1
Quanto alla dinamica dell'accadimento dannoso, il teste escusso a sommarie Tes_1
informazioni dagli agenti di polizia nell'immediatezza dei fatti, da ritenersi attendibile, per avere reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate e coerenti, e per aver assistito visivamente ai fatti di causa, confermava il verificarsi del sinistro secondo le modalità allegate da parte attrice in citazione.
A riguardo, il teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente, Testimone_1
che 4-5 anni prima, d'inverno, di mattina, verso le ore 10:00, sull'autostrada, sul tratto verso la Salerno/Reggio Calabria, dopo lo svincolo per la tangenziale, un autocarro cisterna, spostandosi verso la corsia di destra, aveva urtato e fatto sbalzare un'autovettura che viaggiava nella suddetta corsia;
in particolare, il teste precisava che, a Tes_1
causa dell'impatto, l'autovettura colpita aveva fatto un paio di rotazioni su stessa e aveva urtato contro il guardrail di sinistra, posto al centro della carreggiata (“sono a conoscenza dei fatti di causa per aver personalmente assistito al sinistro…i fatti risalgono a circa 4-5 anni fa, era inverno, di mattina verso le 10:00. Ero sull'autostrada, sul tratto verso la
Salerno/Reggio Calabria, dopo lo svincolo per la tangenziale. Io ero a bordo della mia moto, nella corsia centrale. Davanti a me, ad una distanza di circa 10/20 metri, c'era un autocarro cisterna che si stava spostando verso la corsia di destra. Ricordo che viaggiavo ad una velocità di circa 110 km/h, stessa velocità a cui procedeva il camion. Vedo che, nello spostarsi a destra, l'autocarro ha urtato e fatto sbalzare un'autovettura che viaggiava nella corsia di destra e che io in quel momento non vedevo perché avevo davanti l'autocarro. Non ricordo né il modello, né il colore dell'auto, ma ricordo che ha fatto un paio di rotazioni su se stessa e poi è andata ad urtare contro il guardrail di sinistra, quello al centro della carreggiata. Sono riuscito a deviare per evitare di finire contro l'autovettura e poi mi sono fermato sulla destra, all'altezza del cavalcavia. Ho visto l'autocarro rallentare in un primo momento, ma poi accelerare ed allontanarsi. Ho sentito dietro di me i rumori delle frenate ed anche di tamponamenti di altre auto. ho visto dall'auto scendere una signora, estrarre dal sedile posteriore un port-enfant con una bambina dentro e poi cadere a terra…ho visto che si sono fermate delle persone;
quindi avendo visto che il camion era andato via mi sono messo ad inseguirlo. Dopo essermi accostato al camion gli ho indicato di accostarsi. Ci siamo fermati nella piazzola di emergenza prima dello
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svincolo “Tangenziale-Paesi Vesuviani”. Dal camion lato guida è sceso una persona più anziana e dal lato passeggero un uomo più giovane;
entrambi hanno detto che non si erano accorti di nulla. Ho fotografato il camion e sono tornato sul luogo del sinistro dove ho trovato una pattuglia della polizia stradale a cui ho detto che avevo fermato il camion. Gli agenti della stradale mi dissero che avrebbero mandato una pattuglia dove era rimasto il camion. La signora era a terra e le diedi il mio biglietto da visita;
era sotto shock, non ha detto nulla sul sinistro. Gli agenti della stradale si annotarono le mie generalità ed io poi andai via;
poi mi chiamarono qualche ora dopo. Nel pomeriggio andai alla Stazione della
Polizia Stradale e rilasciai dichiarazioni…il camion aveva un'ammaccatura alla parte anteriore lato passeggero. L'ho visto da una foto che mi esibirono dopo gli agenti della stradale…ribadisco di non aver visto l'autovettura prima dell'impatto... ho sentito un rumore forte all'inizio, per cui penso che il primo impatto tra il camion e l'auto sia stato violento.. lo spostamento sulla destra del camion non è stato repentino...: il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro era rettilineo e leggermente in pendenza”).
Il teste escusso, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione della vicenda storica dedotta in citazione ed il verificarsi dell'infortunio subito dall'attrice a causa della colpevole condotta di guida tenuta dal conducente del camion.
Al contrario, le dichiarazioni rese dai due testi di parte convenuta, e Testimone_2 Tes_3
della cui attendibilità vi è serio motivo di dubitare, presentano omissioni e
[...]
incongruenze tali da rendere razionalmente non credibile lo svolgimento dell'accadimento dannoso secondo le modalità da loro descritte.
Per quanto riguarda la deposizione resa dal teste (ex dipendente della società Tes_3
proprietaria dell'autocarro), questi ha dichiarato di aver assistito al sinistro in quanto in quel momento viaggiava a bordo della sua autovettura dietro il camion coinvolto nell'incidente, ad una distanza di circa 100 metri. Quindi, ha riferito di aver notato che un'autovettura, nel sorpassare il camion utilizzando la corsia di destra, si era poi spostata sulla corsia centrale ancor prima di aver concluso il sorpasso;
in tal modo, tagliando la strada al camion, aveva causato l'impatto tra i due veicoli. Quindi, il teste ha riferito di essersi fermato “nella piazzola successiva a quella in cui si è fermato il camion, ad una distanza di circa 500 metri dal luogo dell'impatto”. Testi La ricostruzione fornita dal testimone presenta elementi di criticità tali che
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impediscono di poter formulare nei suoi riguardi un giudizio di attendibilità.
In primo luogo, il testimone ha detto di essersi fermato ad una distanza di circa 500 metri dal luogo dell'impatto e, per la precisione, nella piazzola successiva a quella in cui si era fermato il camion. Adesso, nel rapporto della Polizia Stradale si legge che il camion, dopo l'impatto con l'autovettura condotta dall'attrice, si era allontanato dal luogo del sinistro e
“veniva rincorso e fermato dopo 7 minuti di marcia da altro utente della strada, sig. in atti compiutamente identificato”. Dunque, dal momento Testimone_1
che il camion aveva proseguito la propria marcia per ben sette minuti, è del tutto Testi implausibile che il teste – che ha dichiarato di essersi fermato ad una distanza di mezzo chilometro dal punto dell'incidente – abbia al tempo stesso utilizzato la piazzola successiva a quella occupata dall'autocarro.
In secondo luogo, appare alquanto singolare che il teste, pur avendo – come da lui riferito
– compiutamente assistito alla dinamica del sinistro, si sia preoccupato di lasciare i propri dati ad una persona non meglio identificata, priva di legami con le parti (“ho lasciato i miei dati ad un uomo che non so però che ruolo avesse con le parti in causa coinvolte nel sinistro”) e non abbia invece ritenuto di dover riferire quanto aveva visto alle forze dell'ordine sopraggiunte in loco.
Quanto invece alla deposizione del teste , lo stesso ha negato di aver Testimone_2
assistito all'impatto, ragione per cui le sue dichiarazioni non forniscono alcun contributo alla ricostruzione della dinamica del sinistro (“preciso di non aver visto l'impatto, l'ho solo sentito. C'era il camion davanti che nascondeva la scena”).
Sul piano dei rilievi probatori, la riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da alla dinamica dell'incidente narrato in citazione risulta poi Parte_1
corroborata dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. . Persona_3
Sul punto occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno
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ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi
(Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Nella fattispecie in esame, sulla base della documentazione sanitaria allegata, tra cui il referto del P.S. del Presidio Ospedaliero Cardarelli di Napoli e di un esame obiettivo del soggetto danneggiato, il CTU, dott. , alla luce di un'argomentazione Persona_3
logico-scientifica immune da vizi, ha accertato la piena compatibilità tra le lesioni iniziali riportate dall'infortunata a seguito dell'incidente stradale (“sfondamento dell'acetabolo di destra, frattura del capitello radiale a carico del gomito sinistro”) e le compromissioni anatomiche e funzionali riscontrate.
In base alla valutazione medico legale operata dal consulente, non sconfessata da elementi di segno contrario, risultando pienamente soddisfatti i criteri di compatibilità per nesso: cronologico, topografico, continuità fenomenica con esclusione di ogni altra causa, criterio di idoneità e dell'efficienza quali-quantitativa, è stata accertata la sussistenza di un rapporto causale tra la natura e la tipologia delle menomazioni riportate dall'attrice e il sinistro stradale descritto in citazione (“il meccanismo lesivo alla base delle lesioni riportate dalla perizianda può essere adeguatamente ricondotto all'urto delle diverse regioni anatomiche coinvolte contro i montanti della autovettura, con un meccanismo di impatto diretto, che ha prodotto lo sfondamento dell'acetabolo di destra ed una frattura di gomito a sinistra. Le lesioni sono state limitate dal fatto che la paziente indossava la cintura di sicurezza e sono entrati in funzione e i dispositivi di protezione”; cfr. pag. 10
CTU).
Pertanto, aderendo agli esiti della consulenza tecnica, può ritenersi che i postumi invalidanti permanenti accertati (“esiti di sfondamento dell'acetabolo di destra… limitazioni dei movimenti della articolazione coxo femorale di destra con esiti cicatriziali estesi dalla radice della coscia destra fino alla regione sacrale laterale destra e a carico del ginocchio destro….esiti dolorosi di frattura del capitello radiale di sinistra”; cfr. pag.10.
C.T.U.) sono eziologicamente riconducibili alle suddette lesioni traumatiche, potendosi, quindi, ritenere provato che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso a carico dell'attrice risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica ed evoluzione riparativa compatibili con la modalità di svolgimento dell'incidente stradale
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descritto nell'atto introduttivo.
Per quanto concerne l'individuazione dei profili di responsabilità nella causazione dell'incidente, occorre richiamare l'art. 2054 c.c., quale diposizione in grado di fornire una regola per il riparto della responsabilità civile in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro, per quanto riguarda la colpa dei conducenti e l'apporto causale delle rispettive condotte rispetto al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni cagionati dallo scontro.
Tuttavia, tale presunzione può trovare applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso;
essa svolge infatti una funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità dell'incidente stradale e “non sia possibile stabilire concretamente né il grado di colpa dei due conducenti, né le cause o le modalità del sinistro” (Cass. civ. n.23300/2022).
Sulla scorta di tale considerazione può quindi osservarsi che la pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., integri una c.d. presunzione relativa: essa, infatti, opera fino a prova contraria.
Alla luce del consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità il criterio presuntivo di cui all'art. 2054 c.c. 2° comma, può dirsi superato quando all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza, fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando, non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass. civ. n. 12524/2000; Cass. civ. n. 4130 /2017).
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche “indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” (Cass. civ. 19115/2020; Cass. civ. n. 13672/2019; Cass. civ. n. 18340/2013).
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In altri termini, il concorso di colpa del soggetto danneggiato può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando dalle modalità di verificazione del sinistro risulta con certezza che non vi era per la vittima alcuna concreta possibilità di poter prevenire o evitare l'incidente stradale;
una tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'altro conducente abbia compiuto una imprudente manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, al punto tale da non consentire al soggetto danneggiato, anche usando la dovuta diligenza, di evitare l'impatto.
Nella fattispecie in esame, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, può ritenersi dimostrata, in termini certi ed univoci, l'incidenza causale esclusiva del comportamento del conducente dell'autocarro nella determinazione del sinistro da cui sono scaturite le sopra indicate conseguenze pregiudizievoli in danno di Parte_1
In primo luogo, dal verbale degli agenti di polizia intervenuti sul luogo teatro del sinistro e dalle dichiarazioni del teste , della cui attendibilità non vi è motivo Testimone_1
di dubitare in ragione della precisione e logicità delle stesse, emerge il comportamento imprudente del conducente dell'autocarro, il quale, dopo aver invaso in modo imprevedibile la corsia laterale destra, ha tamponato con la propria parte anteriore destra la parte posteriore sinistra dell'autovettura condotta dall'attrice che, pur con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, non aveva alcuna possibilità di evitare lo scontro.
In tema di danni derivanti dalla circolazione stradale, rappresenta consolidato orientamento della Suprema Corte che “per il disposto dell'art. 149, primo comma, del vigente codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (cfr. Cass. civ. n. 19493 del 21.09.2007
Alla luce dell'istruttoria svolta non sono emerse circostanze concrete e precise da cui
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desumere che il veicolo tamponato abbia rappresentato un ostacolo anomalo ed imprevedibile rispetto al normale flusso della circolazione stradale
Può, quindi, ritenersi razionalmente credibile che l'impatto tra i due veicoli è dipeso in via esclusiva dall'incauta manovra del conducente dell'autocarro, il quale si è spostato dalla corsia centrale alla prima corsia senza avvedersi che questa era occupata dall'auto condotta da Parte_1
Sul punto, la compagnia assicurativa convenuta non ha fornito alcuna prova contraria o dimostrato circostanze idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica del sinistro al punto tale da poter individuare in capo allo stesso una quota di responsabilità nella causazione del sinistro.
Alla luce del quadro probatorio così esaminato possono dunque individuarsi elementi idonei a ritenere superata la presunzione posta dall'art. 2054, comma 2, c.c., con attribuzione esclusiva di responsabilità per la verificazione del sinistro in capo all'autocarro tamponante e conseguente impossibilità di configurare un concorso di colpa dell'attrice, conducente dell'autoveicolo tamponato, nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa.
E' quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di
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attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da
[...]
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal Parte_1
consulente tecnico dott. . Persona_3
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
A tal riguardo, il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale,
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si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro per cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico: “esiti di sfondamento dell'acetabolo di destra trattato dapprima con trazione trans scheletrica e successivamente con intervento chirurgico di riduzione cruenta con placca e viti con residua dismetria degli arti, limitazioni dei movimenti della articolazione coxo femorale di destra con esiti cicatriziali estesi dalla radice della coscia destra fino alla regione sacrale laterale destra e a carico del ginocchio destro. - Esiti dolorosi di frattura del capitello radiale di sinistra”.
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attore dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. ha quantificato complessivamente in Persona_3
una percentuale del 18 % di danno biologico.
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 19 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 60 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 75%, in 60 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50% e in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea valutata al 25%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di una cd. ‹‹micropermanente››), tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai
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dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno
2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi
“equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi
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risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno.
Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur
(sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di
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proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nella specie, in relazione al contesto e alle modalità particolarmente traumatiche del sinistro, che hanno provocato le gravi lesioni all'attrice, per il livello di afflizione fisica e psicologica emergente dalle risultanze probatorie devono ritenersi provati il dolore e la sofferenza interiori subiti dall'attrice. Sul punto si considerino le dichiarazioni rese in giudizio dalla madre dell'attrice – che ha confermato il forte disagio psichico della figlia nel periodo successivo all'incidente – nonché le risultanze del certificato rilasciato dalla psicoterapeuta dott.ssa , che dà conto del forte stato d'ansia vissuto Persona_4
dalla dopo il sinistro ed una sua difficoltà nel gestire le normali attività quotidiane. Pt_1
Orbene, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 37 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 19 di ITT al 100% → € 2.185,00
- gg. 60 di ITP al 75% → € 5.175,00
- gg. 60 di ITP al 50% → € 3.450,00
- gg. 30 di ITP al 25% → € 862,50
- danno biologico permanente al 18% → € 70.614,00
Pertanto, va stimato in € 11.672,50 il ristoro per il danno da invalidità temporanea e in €
70.614,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 82.286,50.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo
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evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017;
Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Nel caso di specie, in relazione alle lesioni subite dall'attrice, non è stata allegata e provata la sussistenza di pregiudizi peculiari ed ulteriori rispetto a quelli di cui la relazione medica ha tenuto conto.
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro de quo, alla luce della documentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di € 1.800,00.
Sulla base della documentazione allegata in giudizio dalla e come riconosciuto CP_1
dalla stessa parte attrice, si rileva che l'importo di € 1.800,00 relativo alle spese mediche, così come quantificato dall'ausiliario, è stato interamente corrisposto dalla compagnia convenuta e può, quindi, considerarsi pienamente satisfattivo di tale posta risarcitoria (cfr. pag. 19-20 della comparsa conclusionale di parte attrice).
In definitiva, l'importo astrattamente risarcibile in capo all'attrice per la riparazione del danno non patrimoniale subito risulterebbe essere pari a € 82.286,50.
Va ora considerato che, trattandosi di infortunio in itinere, l' ha riconosciuto una CP_3
rendita annua a ristoro dei danni subiti per il sinistro in questione.
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Deve allora procedersi ad una stima del danno cd. differenziale che non sia stato neutralizzato e soddisfatto mediante la rendita accordatagli.
I giudici di legittimità sul punto hanno invero evidenziato che “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n.
38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dal secondo il CP_3
criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente” (cfr. Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01).
Ciò posto, dall'esame dell'attestazione dell' e sulla base di quanto rappresentato CP_3
dall'attrice in sede di comparsa conclusionale, si rileva che l' ha riconosciuto CP_3
all'attrice per il sinistro de quo una rendita del valore di € 37.999,72 destinata a ristorare il danno biologico.
La difesa attorea ha richiesto il riconoscimento di un risarcimento residuo, dato dalla differenza tra quello spettantele sulla base dell'effettiva portata del danno non patrimoniale subito dopo il sinistro e la rendita riconosciutagli.
Pertanto, detraendo la somma di € 37.999,22 – valore della rendita destinata a CP_3
ristorare il danno biologico - dall'importo di € 70.614,00, corrispondente al valore del corrispondente al danno biologico permanente complessivamente liquidato in sede civilistica, si perviene ad un ristoro differenziale pari all'importo di € 32.614,78.
A tale importo va poi sommato il risarcimento liquidato per l'invalidità temporanea, pari ad € 11.672,50.
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In conclusione, il cd. danno differenziale va complessivamente quantificato nella somma di € 44.287,28.
Dunque, il valore complessivo del danno non patrimoniale differenziale risarcibile ammonta pertanto ad € 44.287,28 secondo valori attuali.
Occorre tuttavia considerare che la compagnia convenuta, in data 15.10.2019 ha corrisposto in favore della danneggiata la somma di € 11.180,64 - di cui 1.821,64 per spese mediche e € 9.359,00 per danno da invalidità temporanea - come riconosciuto in atti dalla stessa attrice e da questi trattenuta a titolo di acconto.
Al fine di sottrarre l'acconto di € 9.359,00, versato dalla compagnia a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo, dal credito risarcitorio differenziale calcolato in sede civilistica si rende preliminarmente necessario rendere tali valori omogenei secondo i dettami della Suprema Corte (cfr. in particolare Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 24539 del 01.12.2016 secondo cui “qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”).
Dunque, l'acconto versato in data 15.10.2019 da , devalutato alla data del CP_1
sinistro (22.2.2018), è pari ad € 9.275,52 e va sottratto al valore del danno complessivamente liquidato in questa sede che, devalutato alla data del sinistro, è pari ad
€ 36.906,07.
Emerge dal predetto calcolo una differenza pari ad € 27.630,55 che, rivalutata in attualità,
è pari ad € 33.156,66 e corrisponde al danno da risarcire in favore dell'attrice.
Vanno ulteriormente riconosciuti in favore dell'attrice gli interessi compensativi nella misura del tasso legale sino al saldo, da calcolarsi secondo quanto stabilito dalla
Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia 17.12.95, n. 1712 secondo cui occorre in primo luogo considerare quale base del calcolo il credito originario via via rivalutato con periodicità annuale, non essendo consentito calcolare gli interessi sulle somme
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integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie.
Nel caso di versamento di acconto, gli interessi legali devono essere calcolati sull'intero danno, con decorrenza dalla data dell'evento dannoso fino a quella di corresponsione dell'acconto e poi sul credito residuo (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20.04.2017 secondo cui “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”).
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, le parti convenute devono essere condannate in solido a corrispondere in favore di a titolo di Parte_1
risarcimento danni non patrimoniali, l'importo di € 33.156,66, oltre interessi compensativi calcolati al saggio legale sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza, secondo le modalità sopra chiarite (calcolando gli interessi compensativi, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente).
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Deve essere poi rigettata la domanda proposta dall'attrice volta al conseguimento di un
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risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, all'esito dell'istruttoria, non si ritiene siano emersi elementi tali da potersi dire che la compagnia convenuta risultata soccombente abbia resistito in giudizio in presenza dell'elemento psicologico della malafede o della colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito;
non è infatti emersa quella consapevolezza del proprio torto e di resistere slealmente.
Le manifestate perplessità in ordine alla genuinità della deposizione testimoniale resa dal teste di parte convenuta inducono questo giudicante a disporre ex art. 331 c.p.p. Tes_3
la trasmissione di copia: 1) della presente sentenza;
2) del verbale dell'udienza del
27.2.2023; 3) dell'atto di citazione;
4) della comparsa di costituzione dei convenuti;
5) dell'allegato n. 4 della produzione di parte attrice (verbale degli accertamenti solti dalla
Polizia Stradale), alla Procura della Repubblica in sede per gli accertamenti di competenza.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza delle parti convenute, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n.
147 del 13.08.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum – quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 26.000,01 a € 52.000,00
- e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per la parte attrice.
Vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido le spese relative alla C.T.U., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido la e la Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al Controparte_2
pagamento, in favore di del risarcimento residuo di € 33.156,66, Parte_1
oltre interessi legali da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione;
• rigetta la rigetta la domanda proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
• condanna in solido la e la in persona Controparte_1 Controparte_2
dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali che si liquidano in € 786,00 per esborsi e € 5.562,00 per
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compenso professionale, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Marco Febbraio e all'avv. Raffaele De Cicco, dichiaratisi antistatari;
• pone definitivamente a carico delle parti convenute in solido le spese di C.T.U.;
• manda alla Cancelleria per la trasmissione al Procuratore in sede degli atti indicati nella parte finale della motivazione.
Aversa, 24.9.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11041/2021 avente ad oggetto “risarcimento danni a seguito di sinistro stradale” e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Marco Febbraio e dall'avv. Raffaele De Cicco, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Maranda n. 55/B è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio
Angelo Ievolino e dall'avv. Beatrice Iervolino presso il cui studio, sito in Napoli, alla via
Agostino Depretis n. 19, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 22.5.2025, le parti concludevano in conformità dei
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rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data Parte_1
22.2.2018, alle ore 11:00 circa, allorché si trovava a viaggiare, lungo l'autostrada A/1 all'altezza del Km 752+200, in qualità di conducente, a bordo dell'autovettura Citroen
C3 targata CE987AG, di proprietà di , giunta in prossimità dell'uscita di Persona_1
Casoria, era stata urtata nella posteriore sinistra da un autocarro con cisterna targato
BW261YJ; che il suddetto autocarro, nell'effettuare una repentina manovra di spostamento laterale sulla destra, aveva colpito la parte posteriore-laterale sinistra dell'autovettura Citroen C3 che, a causa dello scontro, aveva perso il controllo e impattato contro le barriere di protezione della corsia di destra per poi urtare un terzo autoveicolo,
Audi Q5 targato EB498XW, in transito;
che, a seguito dell'incidente, il conducente dell'autocarro investitore non si era fermato per prestare soccorso e si era velocemente allontanato;
che la violenza dell'urto era stata tale da comportare l'attivazione di tutti i dispositivi di sicurezza dell'autovettura da lei condotta che, per effetto dei danni provocati dalla collisione, non era più marciante;
che, nelle suddette circostanze di tempo e luogo,
a bordo dell'autovettura era presente anche sua figlia di pochi mesi, regolarmente assicurata al sedile mediante apposito seggiolino;
che sul luogo teatro del sinistro erano sopraggiunti gli agenti della polizia stradale che avevano redatto apposito verbale di rilevamento tecnico-descrittivo in cui era stato contestato al conducente dell'autocarro investitore la violazione dell'art. 141 commi 1 e 11 c.d.s. e dell'art. 149 c.d.s.; che, a causa delle lesioni fisiche riportate, erano stati allertati i sanitari del 118 ed era stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli dove le era stato diagnosticato un “trauma della strada, sfondamento dell'acetabolo a destra”, con prognosi di sessanta giorni;
che era stata ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico di stabilizzazione con dimissione in data 12.3.2018; che, a causa delle menomazioni derivanti dall'incidente, aveva subito pregiudizi anche di natura morale con diagnosi di
“disturbo post-traumatico da stress con necessità di ulteriori approfondimenti terapeutici
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riabilitativi”; che in data 12.12.2018 era guarita con postumi invalidanti valutati in sede medico-legale dal dott. nella misura del 22/23% di danno biologico;
Persona_2
che il danno non patrimoniale subito era stato quantificato nella somma di € 131.902,00, comprensiva della somma dovuta a titolo di danno morale, oltre spese mediche documentate;
che il sinistro de quo si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro targato BW261YJ, condotto nell'occasione da , Parte_2
di proprietà della risultato assicurato per la r.c.a. con la Controparte_2
compagnia che era stata sottoposta a visita medico-legale da parte Controparte_1
del fiduciario della compagnia assicurativa convenuta;
che la aveva concesso, CP_1
a titolo di risarcimento danni, il pagamento della somma di € 11.180,64, da lei trattenuta a titolo di acconto sulla maggiore posta risarcitoria dovuta;
che, trattandosi di un infortunio verificatosi mentre si recava sul posto di lavoro, c.d. infortunio in itinere, lo stesso era stato denunciato all' che le aveva comunicato di aver accertato un grado CP_3
di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 16%; che in ragione del sinistro de quo l' riconoscendo il diritto all'erogazione di una rendita vitalizia, aveva quantificato il CP_3
valore del danno biologico permanente nella misura di € 36.973,51 e il valore del danno patrimoniale nella misura di € 53.021,42; che aveva diritto ad essere risarcita per la componente del danno biologico differenziale, non coperto dalla rendita riconosciuta, oltre che per il rimborso delle spese mediche ed il danno complementare.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la proprietaria Controparte_2
dell'autocarro, e la compagnia concludeva affinché venissero Controparte_1
condannate in solido, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al pagamento della somma di € 85.569,49 - determinata al netto di quanto già versato in acconto dalla
(pari alla somma di € 9.359,00) e quanto da lei percepito a titolo di rendita CP_1
capitalizzata da parte dell' (pari a € 36.973,51) - , oltre spese mediche per € 1.122,09, CP_3
interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza in fatto e diritto Controparte_1
della domanda, deduceva: che la responsabilità del sinistro era da attribuire in via esclusiva all'attrice, conducente dell'autovettura Citroen C3, che, per cause ignote, aveva autonomamente perso il controllo dell'autoveicolo e aveva impattato contro la parte anteriore destra dell'autocarro cisterna;
che a seguito dello scontro tra i due veicoli,
l'autovettura Citroen aveva forato la ruota anteriore destra e aveva impattato contro il
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guardrail di destra per poi urtare contro un'altra autovettura in transito;
che a seguito di una valutazione medico-legale il danno biologico subito dall'attrice era stato quantificato nella misura del 15% ed era stata corrisposta a titolo risarcitorio la somma complessiva di € 11.180,64; che il sinistro de quo non era qualificabile come infortunio in itinere poiché l'attrice non aveva allegato il luogo di lavoro in cui si stava recando in compagnia della figlia minore di sei mesi, né aveva provato l'impossibilità di poter raggiungere tale luogo con mezzi pubblici.
Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata la pretesa attorea;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché fosse dichiarata la corresponsabilità dell'attrice nella causazione del danno con proporzionale riduzione del risarcimento dovuto.
La convenuta società seppur regolarmente evocata in giudizio, Controparte_2
ometteva di costituirsi. All'udienza del 13.1.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Svolta l'istruttoria attraverso l'interrogatorio formale dell'attrice, l'audizione di due testi di parte attrice, di due testi di parte convenuta e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente con ordinanza del
26.5.2025.
La pretesa azionata è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Invero, dall'attività istruttoria svolta e dalla documentazione allegata emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Nella fattispecie in esame può ritenersi adeguatamente provata l'effettiva verificazione del sinistro narrato da parte attrice nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nel referto ospedaliero di pronto soccorso, nella relazione di incidente stradale redatta dagli agenti di Polizia, nell'escussione testimoniale e nella espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche, quale danno-evento posto a fondamento della domanda risarcitoria, trova riscontro nel referto di pronto soccorso n.
2018/12229 del 22.2.2018 del Presidio Ospedaliero Cardarelli di Napoli in cui viene diagnosticato, già in quella sede, a carico dell'attrice un “trauma della strada.
Sfondamento dell'acetabolo” derivante da un incidente stradale coinvolgente un camion che si dava alla fuga dopo l'impatto senza prestare soccorso (cfr. all.6 documentazione
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medica allegata al fascicolo di parte attrice).
Si rileva poi che la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte attrice con riguardo alle modalità di verificazione dell'accadimento dannoso, quale causa delle lesioni personali riportate, trova piena corrispondenza nell'allegata relazione di incidente stradale redatta dagli agenti di Polizia.
Nel verbale di rilevamento tecnico-descritto del 22.2.2018 i pubblici ufficiali hanno identificato i tre veicoli coinvolti nell'incidente: un autocarro cisterna DAF 480 targato
BW261YJ (veicolo A), un autoveicolo Citroen C3 tg. CE987AG (veicolo B) e un autoveicolo Audi Q5 targato EB498XW; a seguito dei rilievi tecnici effettuati, sulla scorta degli elementi obiettivi rilevati sulla carreggiata, dei danni riportatati dai tre veicoli coinvolti e sulla base delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, è stato individuato quale presunto sviluppo causale del sinistro la seguente dinamica: l'autocarro cisterna, mentre percorreva l'autostrada A1, con direzione di marcia da Roma verso
Napoli, impegnando la corsia centrale alla velocità di 90 km/h, giunto in prossimità della progressiva chilometrica 755+160, a causa di una probabile distrazione del conducente, aveva invaso la parte destra della prima corsia di marcia e aveva tamponato con la propria parte anteriore spigolare destra la parte posteriore sinistra dell'autovettura Citroen C3; a seguito dell'urto il suddetto autoveicolo era stato sospinto in avanti verso destra e, dopo aver impresso tracce di scarrocciamento sull'asfalto, aveva urtato con la parte spigolare anteriore destra contro il sicurvia metallico posto sul margine destro della carreggiata;
tale evento aveva provocato un cambio di traiettoria verso sinistra del veicolo Citroen C3 che in maniera incontrollata aveva invaso trasversalmente l'intera carreggiata andando nuovamente a collidere con la propria parte anteriore contro il sicurvia cementizio posto sul margine sinistro della carreggiata dove si fermava (cfr. all.4, pag. 22 del rapporto di incidente stradale allegata al fascicolo di parte attrice).
In particolare, nel suddetto rapporto di polizia viene indicato che, in conseguenza degli urti subiti a causa della collisione, la conducente del veicolo Citroen C3,
[...]
rimaneva ferita e veniva sottoposta a cure mediche dal personale sanitario Parte_1
del 118 per poi essere trasportata all'Ospedale Cardarelli di Napoli.
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità del sinistro narrate nella domanda e accertate nel rapporto di polizia, vengono confermate dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice e, in particolare, dalle dichiarazioni del teste , il quale descrive con Testimone_1
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precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'incidente stradale coinvolgente Parte_1
Quanto alla dinamica dell'accadimento dannoso, il teste escusso a sommarie Tes_1
informazioni dagli agenti di polizia nell'immediatezza dei fatti, da ritenersi attendibile, per avere reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate e coerenti, e per aver assistito visivamente ai fatti di causa, confermava il verificarsi del sinistro secondo le modalità allegate da parte attrice in citazione.
A riguardo, il teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente, Testimone_1
che 4-5 anni prima, d'inverno, di mattina, verso le ore 10:00, sull'autostrada, sul tratto verso la Salerno/Reggio Calabria, dopo lo svincolo per la tangenziale, un autocarro cisterna, spostandosi verso la corsia di destra, aveva urtato e fatto sbalzare un'autovettura che viaggiava nella suddetta corsia;
in particolare, il teste precisava che, a Tes_1
causa dell'impatto, l'autovettura colpita aveva fatto un paio di rotazioni su stessa e aveva urtato contro il guardrail di sinistra, posto al centro della carreggiata (“sono a conoscenza dei fatti di causa per aver personalmente assistito al sinistro…i fatti risalgono a circa 4-5 anni fa, era inverno, di mattina verso le 10:00. Ero sull'autostrada, sul tratto verso la
Salerno/Reggio Calabria, dopo lo svincolo per la tangenziale. Io ero a bordo della mia moto, nella corsia centrale. Davanti a me, ad una distanza di circa 10/20 metri, c'era un autocarro cisterna che si stava spostando verso la corsia di destra. Ricordo che viaggiavo ad una velocità di circa 110 km/h, stessa velocità a cui procedeva il camion. Vedo che, nello spostarsi a destra, l'autocarro ha urtato e fatto sbalzare un'autovettura che viaggiava nella corsia di destra e che io in quel momento non vedevo perché avevo davanti l'autocarro. Non ricordo né il modello, né il colore dell'auto, ma ricordo che ha fatto un paio di rotazioni su se stessa e poi è andata ad urtare contro il guardrail di sinistra, quello al centro della carreggiata. Sono riuscito a deviare per evitare di finire contro l'autovettura e poi mi sono fermato sulla destra, all'altezza del cavalcavia. Ho visto l'autocarro rallentare in un primo momento, ma poi accelerare ed allontanarsi. Ho sentito dietro di me i rumori delle frenate ed anche di tamponamenti di altre auto. ho visto dall'auto scendere una signora, estrarre dal sedile posteriore un port-enfant con una bambina dentro e poi cadere a terra…ho visto che si sono fermate delle persone;
quindi avendo visto che il camion era andato via mi sono messo ad inseguirlo. Dopo essermi accostato al camion gli ho indicato di accostarsi. Ci siamo fermati nella piazzola di emergenza prima dello
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svincolo “Tangenziale-Paesi Vesuviani”. Dal camion lato guida è sceso una persona più anziana e dal lato passeggero un uomo più giovane;
entrambi hanno detto che non si erano accorti di nulla. Ho fotografato il camion e sono tornato sul luogo del sinistro dove ho trovato una pattuglia della polizia stradale a cui ho detto che avevo fermato il camion. Gli agenti della stradale mi dissero che avrebbero mandato una pattuglia dove era rimasto il camion. La signora era a terra e le diedi il mio biglietto da visita;
era sotto shock, non ha detto nulla sul sinistro. Gli agenti della stradale si annotarono le mie generalità ed io poi andai via;
poi mi chiamarono qualche ora dopo. Nel pomeriggio andai alla Stazione della
Polizia Stradale e rilasciai dichiarazioni…il camion aveva un'ammaccatura alla parte anteriore lato passeggero. L'ho visto da una foto che mi esibirono dopo gli agenti della stradale…ribadisco di non aver visto l'autovettura prima dell'impatto... ho sentito un rumore forte all'inizio, per cui penso che il primo impatto tra il camion e l'auto sia stato violento.. lo spostamento sulla destra del camion non è stato repentino...: il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro era rettilineo e leggermente in pendenza”).
Il teste escusso, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione della vicenda storica dedotta in citazione ed il verificarsi dell'infortunio subito dall'attrice a causa della colpevole condotta di guida tenuta dal conducente del camion.
Al contrario, le dichiarazioni rese dai due testi di parte convenuta, e Testimone_2 Tes_3
della cui attendibilità vi è serio motivo di dubitare, presentano omissioni e
[...]
incongruenze tali da rendere razionalmente non credibile lo svolgimento dell'accadimento dannoso secondo le modalità da loro descritte.
Per quanto riguarda la deposizione resa dal teste (ex dipendente della società Tes_3
proprietaria dell'autocarro), questi ha dichiarato di aver assistito al sinistro in quanto in quel momento viaggiava a bordo della sua autovettura dietro il camion coinvolto nell'incidente, ad una distanza di circa 100 metri. Quindi, ha riferito di aver notato che un'autovettura, nel sorpassare il camion utilizzando la corsia di destra, si era poi spostata sulla corsia centrale ancor prima di aver concluso il sorpasso;
in tal modo, tagliando la strada al camion, aveva causato l'impatto tra i due veicoli. Quindi, il teste ha riferito di essersi fermato “nella piazzola successiva a quella in cui si è fermato il camion, ad una distanza di circa 500 metri dal luogo dell'impatto”. Testi La ricostruzione fornita dal testimone presenta elementi di criticità tali che
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impediscono di poter formulare nei suoi riguardi un giudizio di attendibilità.
In primo luogo, il testimone ha detto di essersi fermato ad una distanza di circa 500 metri dal luogo dell'impatto e, per la precisione, nella piazzola successiva a quella in cui si era fermato il camion. Adesso, nel rapporto della Polizia Stradale si legge che il camion, dopo l'impatto con l'autovettura condotta dall'attrice, si era allontanato dal luogo del sinistro e
“veniva rincorso e fermato dopo 7 minuti di marcia da altro utente della strada, sig. in atti compiutamente identificato”. Dunque, dal momento Testimone_1
che il camion aveva proseguito la propria marcia per ben sette minuti, è del tutto Testi implausibile che il teste – che ha dichiarato di essersi fermato ad una distanza di mezzo chilometro dal punto dell'incidente – abbia al tempo stesso utilizzato la piazzola successiva a quella occupata dall'autocarro.
In secondo luogo, appare alquanto singolare che il teste, pur avendo – come da lui riferito
– compiutamente assistito alla dinamica del sinistro, si sia preoccupato di lasciare i propri dati ad una persona non meglio identificata, priva di legami con le parti (“ho lasciato i miei dati ad un uomo che non so però che ruolo avesse con le parti in causa coinvolte nel sinistro”) e non abbia invece ritenuto di dover riferire quanto aveva visto alle forze dell'ordine sopraggiunte in loco.
Quanto invece alla deposizione del teste , lo stesso ha negato di aver Testimone_2
assistito all'impatto, ragione per cui le sue dichiarazioni non forniscono alcun contributo alla ricostruzione della dinamica del sinistro (“preciso di non aver visto l'impatto, l'ho solo sentito. C'era il camion davanti che nascondeva la scena”).
Sul piano dei rilievi probatori, la riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da alla dinamica dell'incidente narrato in citazione risulta poi Parte_1
corroborata dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. . Persona_3
Sul punto occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno
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ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi
(Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Nella fattispecie in esame, sulla base della documentazione sanitaria allegata, tra cui il referto del P.S. del Presidio Ospedaliero Cardarelli di Napoli e di un esame obiettivo del soggetto danneggiato, il CTU, dott. , alla luce di un'argomentazione Persona_3
logico-scientifica immune da vizi, ha accertato la piena compatibilità tra le lesioni iniziali riportate dall'infortunata a seguito dell'incidente stradale (“sfondamento dell'acetabolo di destra, frattura del capitello radiale a carico del gomito sinistro”) e le compromissioni anatomiche e funzionali riscontrate.
In base alla valutazione medico legale operata dal consulente, non sconfessata da elementi di segno contrario, risultando pienamente soddisfatti i criteri di compatibilità per nesso: cronologico, topografico, continuità fenomenica con esclusione di ogni altra causa, criterio di idoneità e dell'efficienza quali-quantitativa, è stata accertata la sussistenza di un rapporto causale tra la natura e la tipologia delle menomazioni riportate dall'attrice e il sinistro stradale descritto in citazione (“il meccanismo lesivo alla base delle lesioni riportate dalla perizianda può essere adeguatamente ricondotto all'urto delle diverse regioni anatomiche coinvolte contro i montanti della autovettura, con un meccanismo di impatto diretto, che ha prodotto lo sfondamento dell'acetabolo di destra ed una frattura di gomito a sinistra. Le lesioni sono state limitate dal fatto che la paziente indossava la cintura di sicurezza e sono entrati in funzione e i dispositivi di protezione”; cfr. pag. 10
CTU).
Pertanto, aderendo agli esiti della consulenza tecnica, può ritenersi che i postumi invalidanti permanenti accertati (“esiti di sfondamento dell'acetabolo di destra… limitazioni dei movimenti della articolazione coxo femorale di destra con esiti cicatriziali estesi dalla radice della coscia destra fino alla regione sacrale laterale destra e a carico del ginocchio destro….esiti dolorosi di frattura del capitello radiale di sinistra”; cfr. pag.10.
C.T.U.) sono eziologicamente riconducibili alle suddette lesioni traumatiche, potendosi, quindi, ritenere provato che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso a carico dell'attrice risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica ed evoluzione riparativa compatibili con la modalità di svolgimento dell'incidente stradale
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descritto nell'atto introduttivo.
Per quanto concerne l'individuazione dei profili di responsabilità nella causazione dell'incidente, occorre richiamare l'art. 2054 c.c., quale diposizione in grado di fornire una regola per il riparto della responsabilità civile in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro, per quanto riguarda la colpa dei conducenti e l'apporto causale delle rispettive condotte rispetto al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni cagionati dallo scontro.
Tuttavia, tale presunzione può trovare applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso;
essa svolge infatti una funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità dell'incidente stradale e “non sia possibile stabilire concretamente né il grado di colpa dei due conducenti, né le cause o le modalità del sinistro” (Cass. civ. n.23300/2022).
Sulla scorta di tale considerazione può quindi osservarsi che la pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., integri una c.d. presunzione relativa: essa, infatti, opera fino a prova contraria.
Alla luce del consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità il criterio presuntivo di cui all'art. 2054 c.c. 2° comma, può dirsi superato quando all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza, fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando, non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass. civ. n. 12524/2000; Cass. civ. n. 4130 /2017).
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche “indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” (Cass. civ. 19115/2020; Cass. civ. n. 13672/2019; Cass. civ. n. 18340/2013).
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In altri termini, il concorso di colpa del soggetto danneggiato può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando dalle modalità di verificazione del sinistro risulta con certezza che non vi era per la vittima alcuna concreta possibilità di poter prevenire o evitare l'incidente stradale;
una tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'altro conducente abbia compiuto una imprudente manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, al punto tale da non consentire al soggetto danneggiato, anche usando la dovuta diligenza, di evitare l'impatto.
Nella fattispecie in esame, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, può ritenersi dimostrata, in termini certi ed univoci, l'incidenza causale esclusiva del comportamento del conducente dell'autocarro nella determinazione del sinistro da cui sono scaturite le sopra indicate conseguenze pregiudizievoli in danno di Parte_1
In primo luogo, dal verbale degli agenti di polizia intervenuti sul luogo teatro del sinistro e dalle dichiarazioni del teste , della cui attendibilità non vi è motivo Testimone_1
di dubitare in ragione della precisione e logicità delle stesse, emerge il comportamento imprudente del conducente dell'autocarro, il quale, dopo aver invaso in modo imprevedibile la corsia laterale destra, ha tamponato con la propria parte anteriore destra la parte posteriore sinistra dell'autovettura condotta dall'attrice che, pur con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, non aveva alcuna possibilità di evitare lo scontro.
In tema di danni derivanti dalla circolazione stradale, rappresenta consolidato orientamento della Suprema Corte che “per il disposto dell'art. 149, primo comma, del vigente codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (cfr. Cass. civ. n. 19493 del 21.09.2007
Alla luce dell'istruttoria svolta non sono emerse circostanze concrete e precise da cui
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desumere che il veicolo tamponato abbia rappresentato un ostacolo anomalo ed imprevedibile rispetto al normale flusso della circolazione stradale
Può, quindi, ritenersi razionalmente credibile che l'impatto tra i due veicoli è dipeso in via esclusiva dall'incauta manovra del conducente dell'autocarro, il quale si è spostato dalla corsia centrale alla prima corsia senza avvedersi che questa era occupata dall'auto condotta da Parte_1
Sul punto, la compagnia assicurativa convenuta non ha fornito alcuna prova contraria o dimostrato circostanze idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica del sinistro al punto tale da poter individuare in capo allo stesso una quota di responsabilità nella causazione del sinistro.
Alla luce del quadro probatorio così esaminato possono dunque individuarsi elementi idonei a ritenere superata la presunzione posta dall'art. 2054, comma 2, c.c., con attribuzione esclusiva di responsabilità per la verificazione del sinistro in capo all'autocarro tamponante e conseguente impossibilità di configurare un concorso di colpa dell'attrice, conducente dell'autoveicolo tamponato, nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa.
E' quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di
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attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da
[...]
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal Parte_1
consulente tecnico dott. . Persona_3
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
A tal riguardo, il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale,
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si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro per cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico: “esiti di sfondamento dell'acetabolo di destra trattato dapprima con trazione trans scheletrica e successivamente con intervento chirurgico di riduzione cruenta con placca e viti con residua dismetria degli arti, limitazioni dei movimenti della articolazione coxo femorale di destra con esiti cicatriziali estesi dalla radice della coscia destra fino alla regione sacrale laterale destra e a carico del ginocchio destro. - Esiti dolorosi di frattura del capitello radiale di sinistra”.
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attore dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. ha quantificato complessivamente in Persona_3
una percentuale del 18 % di danno biologico.
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 19 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 60 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 75%, in 60 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50% e in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea valutata al 25%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di una cd. ‹‹micropermanente››), tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai
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dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno
2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi
“equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi
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risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno.
Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur
(sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di
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proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nella specie, in relazione al contesto e alle modalità particolarmente traumatiche del sinistro, che hanno provocato le gravi lesioni all'attrice, per il livello di afflizione fisica e psicologica emergente dalle risultanze probatorie devono ritenersi provati il dolore e la sofferenza interiori subiti dall'attrice. Sul punto si considerino le dichiarazioni rese in giudizio dalla madre dell'attrice – che ha confermato il forte disagio psichico della figlia nel periodo successivo all'incidente – nonché le risultanze del certificato rilasciato dalla psicoterapeuta dott.ssa , che dà conto del forte stato d'ansia vissuto Persona_4
dalla dopo il sinistro ed una sua difficoltà nel gestire le normali attività quotidiane. Pt_1
Orbene, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 37 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 19 di ITT al 100% → € 2.185,00
- gg. 60 di ITP al 75% → € 5.175,00
- gg. 60 di ITP al 50% → € 3.450,00
- gg. 30 di ITP al 25% → € 862,50
- danno biologico permanente al 18% → € 70.614,00
Pertanto, va stimato in € 11.672,50 il ristoro per il danno da invalidità temporanea e in €
70.614,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 82.286,50.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo
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evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017;
Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Nel caso di specie, in relazione alle lesioni subite dall'attrice, non è stata allegata e provata la sussistenza di pregiudizi peculiari ed ulteriori rispetto a quelli di cui la relazione medica ha tenuto conto.
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro de quo, alla luce della documentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di € 1.800,00.
Sulla base della documentazione allegata in giudizio dalla e come riconosciuto CP_1
dalla stessa parte attrice, si rileva che l'importo di € 1.800,00 relativo alle spese mediche, così come quantificato dall'ausiliario, è stato interamente corrisposto dalla compagnia convenuta e può, quindi, considerarsi pienamente satisfattivo di tale posta risarcitoria (cfr. pag. 19-20 della comparsa conclusionale di parte attrice).
In definitiva, l'importo astrattamente risarcibile in capo all'attrice per la riparazione del danno non patrimoniale subito risulterebbe essere pari a € 82.286,50.
Va ora considerato che, trattandosi di infortunio in itinere, l' ha riconosciuto una CP_3
rendita annua a ristoro dei danni subiti per il sinistro in questione.
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Deve allora procedersi ad una stima del danno cd. differenziale che non sia stato neutralizzato e soddisfatto mediante la rendita accordatagli.
I giudici di legittimità sul punto hanno invero evidenziato che “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n.
38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dal secondo il CP_3
criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente” (cfr. Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01).
Ciò posto, dall'esame dell'attestazione dell' e sulla base di quanto rappresentato CP_3
dall'attrice in sede di comparsa conclusionale, si rileva che l' ha riconosciuto CP_3
all'attrice per il sinistro de quo una rendita del valore di € 37.999,72 destinata a ristorare il danno biologico.
La difesa attorea ha richiesto il riconoscimento di un risarcimento residuo, dato dalla differenza tra quello spettantele sulla base dell'effettiva portata del danno non patrimoniale subito dopo il sinistro e la rendita riconosciutagli.
Pertanto, detraendo la somma di € 37.999,22 – valore della rendita destinata a CP_3
ristorare il danno biologico - dall'importo di € 70.614,00, corrispondente al valore del corrispondente al danno biologico permanente complessivamente liquidato in sede civilistica, si perviene ad un ristoro differenziale pari all'importo di € 32.614,78.
A tale importo va poi sommato il risarcimento liquidato per l'invalidità temporanea, pari ad € 11.672,50.
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In conclusione, il cd. danno differenziale va complessivamente quantificato nella somma di € 44.287,28.
Dunque, il valore complessivo del danno non patrimoniale differenziale risarcibile ammonta pertanto ad € 44.287,28 secondo valori attuali.
Occorre tuttavia considerare che la compagnia convenuta, in data 15.10.2019 ha corrisposto in favore della danneggiata la somma di € 11.180,64 - di cui 1.821,64 per spese mediche e € 9.359,00 per danno da invalidità temporanea - come riconosciuto in atti dalla stessa attrice e da questi trattenuta a titolo di acconto.
Al fine di sottrarre l'acconto di € 9.359,00, versato dalla compagnia a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo, dal credito risarcitorio differenziale calcolato in sede civilistica si rende preliminarmente necessario rendere tali valori omogenei secondo i dettami della Suprema Corte (cfr. in particolare Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 24539 del 01.12.2016 secondo cui “qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”).
Dunque, l'acconto versato in data 15.10.2019 da , devalutato alla data del CP_1
sinistro (22.2.2018), è pari ad € 9.275,52 e va sottratto al valore del danno complessivamente liquidato in questa sede che, devalutato alla data del sinistro, è pari ad
€ 36.906,07.
Emerge dal predetto calcolo una differenza pari ad € 27.630,55 che, rivalutata in attualità,
è pari ad € 33.156,66 e corrisponde al danno da risarcire in favore dell'attrice.
Vanno ulteriormente riconosciuti in favore dell'attrice gli interessi compensativi nella misura del tasso legale sino al saldo, da calcolarsi secondo quanto stabilito dalla
Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia 17.12.95, n. 1712 secondo cui occorre in primo luogo considerare quale base del calcolo il credito originario via via rivalutato con periodicità annuale, non essendo consentito calcolare gli interessi sulle somme
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integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie.
Nel caso di versamento di acconto, gli interessi legali devono essere calcolati sull'intero danno, con decorrenza dalla data dell'evento dannoso fino a quella di corresponsione dell'acconto e poi sul credito residuo (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20.04.2017 secondo cui “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”).
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, le parti convenute devono essere condannate in solido a corrispondere in favore di a titolo di Parte_1
risarcimento danni non patrimoniali, l'importo di € 33.156,66, oltre interessi compensativi calcolati al saggio legale sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza, secondo le modalità sopra chiarite (calcolando gli interessi compensativi, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente).
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Deve essere poi rigettata la domanda proposta dall'attrice volta al conseguimento di un
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risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, all'esito dell'istruttoria, non si ritiene siano emersi elementi tali da potersi dire che la compagnia convenuta risultata soccombente abbia resistito in giudizio in presenza dell'elemento psicologico della malafede o della colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito;
non è infatti emersa quella consapevolezza del proprio torto e di resistere slealmente.
Le manifestate perplessità in ordine alla genuinità della deposizione testimoniale resa dal teste di parte convenuta inducono questo giudicante a disporre ex art. 331 c.p.p. Tes_3
la trasmissione di copia: 1) della presente sentenza;
2) del verbale dell'udienza del
27.2.2023; 3) dell'atto di citazione;
4) della comparsa di costituzione dei convenuti;
5) dell'allegato n. 4 della produzione di parte attrice (verbale degli accertamenti solti dalla
Polizia Stradale), alla Procura della Repubblica in sede per gli accertamenti di competenza.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza delle parti convenute, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n.
147 del 13.08.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum – quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 26.000,01 a € 52.000,00
- e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per la parte attrice.
Vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido le spese relative alla C.T.U., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido la e la Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al Controparte_2
pagamento, in favore di del risarcimento residuo di € 33.156,66, Parte_1
oltre interessi legali da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione;
• rigetta la rigetta la domanda proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
• condanna in solido la e la in persona Controparte_1 Controparte_2
dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali che si liquidano in € 786,00 per esborsi e € 5.562,00 per
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compenso professionale, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Marco Febbraio e all'avv. Raffaele De Cicco, dichiaratisi antistatari;
• pone definitivamente a carico delle parti convenute in solido le spese di C.T.U.;
• manda alla Cancelleria per la trasmissione al Procuratore in sede degli atti indicati nella parte finale della motivazione.
Aversa, 24.9.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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