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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERE Rel.
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 423 /2024 R.G.L. promossa da:
(CF Parte_1
), in persona del suo Presidente p.t., rapp.to e difeso P.IVA_1 dall' Avv. Tommaso Parisi giusta procura generale alle liti del
22.3.2024 per notaio di Roma, ed elett.te dom.to in Torino Per_1 alla Via Arcivescovado 9 presso l'Avvocatura Distrettuale della sede provinciale dell' Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
), nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_1
15.08.1970 e res. a Torino, in Via Vandalino n. 133 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Paolo Brevi, del Foro di Torino, con Studio in
Torino, Via Caprie n. 12, presso il quale il ricorrente elegge domicilio e dichiara, insieme al suo difensore, di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo
1 posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
intendendo la parte Email_1 avvalersi della facoltà di eleggere domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata suddetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 366, secondo comma, c.p.c., in forza di procura speciale in atti
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 16.9.2024
Per l'appellato:
Come da memoria depositata il 16.11.2024
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.965/2024, pubblicata il 12.4.2024, il Tribunale di
Torino, pronunciandosi sull'opposizione proposta da CP_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 110 2023 9004041 30/000 - notificata il 22/2/2023 e relativa a 12 atti impositivi (di cui due avvisi di addebito) aventi ad oggetto crediti contributivi pretesi dall' Pt_1
per complessivi euro 73.572,74 - dato atto della limitazione della domanda formulata dal ricorrente nel corso del giudizio alle sole prime quattro cartelle di pagamento (n. 11020050005387246 notificata in data 10/3/2005; n. 11020060000772611 notificata in data
31/1/2006; n. 11020060005870930 notificata in data 10/3/2006; n.
11020060044368579 notificata in data 17/10/2006), accettata dall ha accolto l'opposizione per intervenuta prescrizione dei Pt_1
crediti oggetto di dette cartelle. Il Tribunale ha rilevato che degli atti interruttivi documentati dall' (proposta di compensazione dei Pt_1
rispettivi crediti inviata con raccomandata ricevuta il 3/9/2012; atto di pignoramento presso terzi, notificato da Equitalia Nord s.p.a. il
17/12/2014; intimazione di pagamento n. 11020199000219115000,
2 notificata in data 1/4/2019; intimazione di pagamento n.
11020199003579445000, notificata il 4/6/2019), il primo di questi era intervenuto quando era ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' cui ha resistito Pt_1
l'appellato.
All'udienza di discussione del 6.2.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
2. Con unico motivo l si duole che il Tribunale abbia Pt_1
erroneamente disatteso la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di sollevata in prime Controparte_2
cure, con conseguente rimessione della causa avanti il primo Giudice ex art.354 c.p.c.
E' vero che con l'originaria memoria, nonché all'udienza del
7.2.2024, la difesa dell' ha chiesto l'integrazione del Pt_1
contraddittorio nei confronti di Controparte_2 quale litisconsorte necessario, ed è altresì vero che all'udienza citata, il Tribunale ha respinto l'istanza “ in quanto le contestazioni di parte ricorrente sono rivolte al solo merito del credito previdenziale, non involgendo l'operato dell' ”(v. verbale), mentre Controparte_3
nulla è stato ribadito sul punto in sentenza.
V'è tuttavia da osservare che l'appello non contiene il benchè minimo accenno ad ulteriori motivi e/o specifici profili di doglianza, sicchè
l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto delle quattro cartelle menzionate è divenuta definitiva, essendo la pronuncia coperta da giudicato.
Ora, in disparte la considerazione che, per stessa ammissione dell gli atti interruttivi prodotti sono stati acquisiti dall' Pt_1 Pt_1 per il tramite dell'Agente della riscossione, quand'anche fosse fondato l'eccepito difetto di integrità del contraddittorio, resta il fatto
3 che sul piano logico non avrebbe senso né pratica utilità la rinnovazione del giudizio di primo grado con parti diverse, non essendo effettivamente possibile, nel caso di specie, tornare sul merito della domanda, essendo ciò impedito in radice dal giudicato interno (Cass.38024/2021).
In definitiva, l'appello è respinto.
Le spese del grado sono regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore. Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c. ,
respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro 4.500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 6.2.2025
CONSIGLIERE Est. PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi Dott.ssa Clotilde Fierro
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