Articolo 2 della Legge 9 febbraio 1981, n. 16
Articolo 1
Versione
11 febbraio 1981
Art. 2.
Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1 , 3 e 4 del decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827 , fra la data della sua entrata in vigore e la data di entrata in vigore del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8 .

Entrata in vigore il 11 febbraio 1981
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