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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/10/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. n. 5/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 1789/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data 07.06.2024, non notificata, promossa da:
, P.I. , in persona del legale CP_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e socio accomandatario, sig. , rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Giacomo Viotti e Andrea Cassottana, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec dei predetti avvocati ( Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_2
P.I. , quale incorporante per atto 10.10.2023 della
[...] P.IVA_2 [...]
(P.I. ), in persona dell'Amministratore Unico e legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante in carica, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente CP_4 dagli Avv.ti Luigi Cocchi e Augusto Tortorelli, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in in Via Macaggi n. 21/8 CP_3
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE in via condizionata
E CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_4
p.t., e P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_5
p.t., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano Cappellu, e Francesco Trovato, giuste procure
1 alle liti poste in calce alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Isernia, Via Umbria (Centro Commercio e Affari), int. B/24
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello, riformare la sentenza del Tribunale di Genova n. 1789 del 7 giugno 2024, non notificata e, per l'effetto,
1) in accoglimento del Primo, del Secondo Motivo e/o del Terzo Motivo di appello, accertare
e dichiarare la responsabilità (ai sensi dell'articolo 2050 cod. civ. ovvero 2051 cod. civ. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.) di c.f. , CP_2 P.IVA_2 quale incorporante Controparte_3 Controparte_7 in persona dei legali rappresentanti pro tempore per i danni derivanti e connessi agli
[...] sconfinamenti operati in occasione dello svolgimento dei lavori sul Lungomare Canepa descritti in atto di appello, in via esclusiva ovvero solidale ovvero alternativa come meglio ritenuto e, per l'effetto, condannare gli stessi, in solido o nella forma meglio vista, al risarcimento dei danni patiti da nella misura che CP_1 sarà determinata anche ad esito del licenziamento di CTU su apposito quesito che la Corte vorrà formulare, pari alla complessiva somma di euro 906.717,82 (pari a Euro 282.500 a titolo di perdita di utile da maggio 2017 a marzo 2019, Euro 307.500 a titolo di perdita di utile da aprile 2019 fino a maggio 2021, Euro
172.000 a titolo di perdita di avviamento, Euro 120.000 a titolo di perdita degli investimenti,
Euro 16.500 a titolo di perdita degli sconti e perdite fine anno), ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
2) in accoglimento del , condannare il CP_8 CP_2 Controparte_7
in solido o nella forma meglio vista, a risarcire a la somma di
[...] CP_1
Euro 83.545,60 ovvero quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
3) in via istruttoria
2 a) ammettere i capitoli di prova per testi dedotti in primo grado e non ammessi, trascritti al
§ 14 dell'atto di appello, qui da ritenersi integralmente ritrascritti;
Contr b) ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ. chiedere all'Autorità di Sistema del Ligure
Occidentale informazioni scritte circa l'estensione dell'area oggetto della Concessione Reg.
909 Rep. 7293 del 12 dicembre 2011 affidata a per come prorogata in Parte_1 data 11 dicembre 2024 in riferimento al confine catastale costituito dal Mappale 1063 del
Foglio 45 del Catasto dei Terreni del
Comune di ovvero a comunicare le coordinate sulla base della scala Gaus-Boaga CP_3 al fine di consentire al CTU di determinare la inclusione del Mappale 1063 del Foglio 45 per intero all'interno dell'area della predetta Concessione;
c) licenziare nuova CTU volta ad accertare l'inclusione in tutto o in parte del Mappale 1063 del Foglio 45 del Catasto dei Terreni del Comune di all'interno dell'area oggetto CP_3 della Concessione Principale Reg. 909 Rep. 7293 del 12 dicembre 2011 e successiva proroga in atti
4) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire a CP_2 le somme versate e versande in esecuzione della sentenza appellata pari Parte_1
a Euro 36.492,74 oltre interessi dal dovuto al saldo al tasso previsto dal 4° co. dell'art. 1284 cod. civ.;
5) condannare restituire a le somme versate Controparte_7 Parte_1
e versande in esecuzione della sentenza appellata pari a Euro 40.322,83 oltre interessi dal dovuto al saldo al tasso previsto dal 4° co. dell'art. 1284 cod. civ.;
6) con vittoria degli onorari e delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE in via condizionata I.R.E.
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte,
- in via principale, respingere in toto l'avversario appello e confermare integralmente
l'impugnata sentenza;
- in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello di accogliere le domande CP_1 azionate da in prime cure e, per l'effetto: previa occorrendo Controparte_3 ammissione dei capitoli di prova dedotti in primo grado in memoria 183/2:
3 - nel merito, respingere siccome inammissibili e/o infondate le domande azionate nei confronti della conchiudente, sia dalla attrice principale, che dal convenuto e attore in rilievo
; CP_7
- in subordine, nel caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, dichiarare tenute e per l'effetto condannare le terze chiamate, Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro e la impresa esecutrice
[...] Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido o come meglio visto e
[...] ritenuto, a manlevare e tenere indenne la conchiudente rispetto ad ogni domanda che dovesse trovare accoglimento nei confronti della stessa.
- Vinte le spese di lite;
- in via ulteriormente subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO a favore del Giudice Amministrativo, con ogni conseguente pronuncia;
- in ogni caso, condannare la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.”
PER GLI APPELLATI Controparte_7
“ - in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 345, c. 1, c.p.c.,
l'inammissibilità delle nuove allegazioni difensive introdotte dalla società appellante nella presente sede processuale e delle modifiche operate alle ragioni poste a fondamento dei motivi di appello e delle richieste risarcitorie da essa proposti in tale medesima sede;
- in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 345, c. 3, c.p.c.,
l'inammissibilità dei nuovi mezzi di prova prodotti dall'appellante nella presente sede processuale;
- in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 342, c. 1, c.p.c.,
l'inammissibilità, per difetto dei requisiti di chiarezza e di specificità, delle richieste risarcitorie proposte dall'appellante nella presente sede processuale;
- in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande estese dall'appellante nei confronti dell'appellata Controparte_6
- in rango istruttorio, rigettare le richieste di prova articolate dall'appellante poiché inammissibili, infondate e irrilevanti;
- in ogni caso, rigettare integralmente l'appello avversario poiché inammissibile, illegittimo e infondato, con conferma integrale della sentenza impugnata;
- in via subordinata al rigetto della precedente conclusione, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'appellante, accertare e dichiarare, che
4 Controparte_10
è tenuta a garantire e a manlevare il dalle CP_11 Controparte_5 conseguenze patrimoniali derivanti dall'accoglimento della medesime domande e, per
l'effetto, condannare Controparte_10
, a rifondere al a somma
[...] CP_11 Controparte_5 che questa sarà tenuta a corrispondere in favore dell'appellante.
Con vittoria di spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato del 19.11.2019 la società Parte_2
(successivamente , in virtù di trasformazione sociale Parte_1 avvenuta con atto del 16.12.2019) conveniva in giudizio il Controparte_12
chiedendone la condanna ex artt. 2050 c.c. (quanto al
[...]
), 2051 c.c. e 2043 c.c. per i danni subiti in conseguenza delle attività svolte dalle CP_5 stesse convenute, interferenti con il parcheggio e con la sua attività commerciale, che quantificava nella misura pari a € 990.263,42, da aggiornarsi in corso di causa.
In punto di fatto, deduceva:
- di gestire un supermercato della linea D-PIU', sito in via Sampierdarena 164r, CP_3 posto su terreno demaniale, da decenni in concessione da parte dell'Autorità Portuale di
CP_3
- che, fino al 2011, essa era stata titolare di due distinte concessioni demaniali, di cui l'una
(n. 490) relativa al fabbricato, uso deposito e vendita commerciale, nonché a una ridotta area scoperta e l'altra (n. 366) relativa a una ulteriore e più estesa area scoperta, destinata a parcheggio clienti e occupata in parte da un piccolo fabbricato uso uffici;
- che la concessione n. 366 scadeva in data 28.02.2011. Tale scadenza risultava connessa con il fatto che parte dell'area oggetto della stessa risultava interessata dal progetto di nuova viabilità stradale di Lungomare Canepa, i cui lavori venivano appaltati a Controparte_3
[...]
- di aver ottenuto dall'Autorità Portuale di la concessione sino al 31.12.2023 delle CP_3 aree già oggetto della concessione n. 490 e della concessione n. 366 (la porzione non interessata dal progetto di nuova viabilità stradale di Lungomare Canepa) e di aver, inoltre, ottenuto negli anni a seguire e fino al 29.02.2016, una serie di rinnovi temporanei della concessione riguardante la porzione di area demaniale interessata dal progetto della nuova viabilità;
5 - che in data 29.02.2016 al rilascio dell'area oggetto delle concessioni temporanee e, quindi, interessata dai lavori, seguiva: il 25.07.2016, la stipula tra quale Controparte_3 stazione appaltante, e il quale aggiudicatario, del contratto di Controparte_7 appalto relativo ai predetti lavori;
il 14.09.2016, la formale consegna a Controparte_3
da parte del , delle aree (ivi compresa quella medio tempore
[...] Controparte_13 liberata dalla società ) interessate dai lavori appaltati;
CP_1
- che avrebbe dovuto tracciare e delimitare il confine fra l'area di Controparte_3 cantiere e l'area rimasta in concessione alla società , con l'installazione di opere CP_1 divisorie rispettose dei limiti della stessa;
- che ciò non avveniva e che alla comunicazione del 20.02.2017, con cui Controparte_3 precisava che i predetti confini erano già stati tracciati nel 2012, seguiva l'unilaterale
[...]
e arbitrario spostamento, nell'aprile 2017, a opera del delle Controparte_7 barriere new jersey, con riduzione di oltre quattro metri di profondità dell'area rimasta in concessione all'attrice; tale comportamento aveva determinato la riduzione del numero dei parcheggi da 15 a 10, con spazio di manovra ristrettissimo;
- che all'occupazione senza titolo, a opera del di parte dell'area Controparte_7 in concessione alla società (con conseguente riduzione del numero di parcheggi di CP_1 pertinenza del supermercato e dello spazio di manovra), seguiva la posa, sempre a opera del di una rete precaria a delimitazione del cantiere, con Controparte_7 creazione di una situazione di pericolosità per i clienti. con mail del 15.6.2018 invitava la società ad effettuare in Controparte_3 CP_1 contraddittorio il rilievo dei confini, e quest'ultima rispondeva con nota 18/6/2018 facendo presente che vi era stata la rimozione della barriera creata coi jersey provvisori ed era emersa una delimitazione in cemento atta a costituire già un confine;
-oltre alla mancata corretta gestione dei confini il 1) ha provocato Controparte_7 la sistematica occlusione degli scarichi presenti sul piazzale di parcheggio, a causa dei materiali provenienti dagli scavi eseguiti ed accumulati a ridosso del piazzale di parcheggio;
2) ha lasciato da maggio 2017 a aprile 2018 un cumulo di terra enorme alto oltre quattro metri, tale da precludere totalmente la vista dall'esterno sia del supermercato che del parcheggio;
- che, nonostante le reiterate diffide a porre rimedio, i lavori si protraevano per oltre due anni rispetto alla data concordata e alla data dell'avvio della causa non risultavano ancora terminati;
il muro divisorio definitivo delle aree non era stato ancora realizzato e l'area in
6 concessione era tuttora ridotta (di circa 1,20/1,30 mt. di profondità) rispetto a quella oggetto della concessione rilasciata alla società ; CP_1
-il ritardo era dovuto a circostanze che le parti avrebbero dovuto prevedere e prevenire
(rinvenimento di ordigni bellici, di rifiuti da smaltire, quale amianto e altro, rinvenimento di cunicoli interrati non contemplati, ecc.);
-ad oggi (citazione del 19/11/2019) i lavori non erano terminati e la sistemazione dell'area adiacente a quella della società dei confini non era ancora quella definitiva;
Pt_3
In punto di diritto, deduceva:
- la violazione da parte di degli Controparte_12 obblighi di diligenza nella gestione dei cantieri, a fronte della mancata corretta delimitazione dell'area di cantiere e della negligente e protratta gestione del cantiere stesso, sulla scorta delle disposizioni del Regolamento edilizio del Comune di CP_3
- la violazione, a opera del dell'art. 2050 c.c., dovendosi l'attività Controparte_12 edilizia da questo svolta (comportante l'esecuzione di opere di spostamento di masse terrose e scavi profondi) considerare alla stregua di attività pericolosa, con conseguente responsabilità oggettiva dello stesso per i danni sofferti dall'attrice;
- la violazione a opera della committente e dell'appaltatore Controparte_3 dell'art. 2051 c.c. a causa dell'inadeguata custodia del cantiere, Controparte_7 permanendo il dovere di custodia dell'area interessata dai lavori in capo anche alla stazione appaltante, nonostante la stipula del contratto di appalto di lavori;
- la violazione dell'art. 2043 c.c. da parte di entrambi i convenuti, attesa l'occupazione sine titulo di parte dell'area in concessione alla società ; CP_1
- la violazione a opera di entrambi i convenuti dell'art. 2043 c.c., traducendosi la condotta di questi ultimi in fatti illeciti, fonte di responsabilità risarcitoria.
In relazione al quantum, i danni non patrimoniali conseguenti alla non corretta organizzazione e gestione del cantiere (danno emergente, dato dal decremento di reddito, perdita di clientela, spese sostenute;
mancato guadagno, rappresentato da perdita di sconti e premi di fine anno;
perdita di avviamento dell'unità locale;
perdita di chances, avendo essa attrice, a fronte dell'insufficienza delle risorse economiche disponibili per effetto della situazione qui denunciata, dovuto rinunciare a intraprendere una nuova e proficua operazione economica nella provincia di inutile pagamento del canone concessorio CP_3 con riguardo all'area in concessione, occupata senza titolo dal cantiere) venivano quantificati in complessivi €. 990.263,42.
7 Con comparsa del 03.03.2020 si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_3 in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'appaltatore, Controparte_9
nonché dell'impresa esecutrice Nel merito, chiedeva
[...] Controparte_7 il rigetto delle domande, in quanto inammissibili e infondate. In subordine, nel caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, chiedeva la condanna delle terze chiamate, in solido o come meglio visto o ritenuto, a manlevare la Controparte_3
Deduceva che in data 29 agosto 2016, il dopo averla avuta Controparte_13 formalmente in consegna da Autorità Portuale di procedeva a consegnare a CP_3
“le aree scoperte appartenenti al demanio marittimo, ubicate in sponda Controparte_3 sinistra del torrente Polcevera, coincidenti con il sedime stradale di Lungomare Canepa ed aree limitrofe, rappresentate in colore giallo nell'allegata planimetria, nello stato in cui si trovano, per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto”; “contestualmente, per le medesime finalità, la Stazione Appaltante (ndr. procedeva a Controparte_3 consegnare le medesime aree di cui al capoverso precedente, all'Appaltatore (ndr. lavori e impresa esecutrice nello stato in Controparte_12 Controparte_7 cui si trovano” per la realizzazione dell'infrastrutturazione del ponente genovese e, quindi,
l'ampliamento di lungomare Canepa.
Contestava gli addebiti e i titoli di responsabilità, rilevando che dalla stessa prospettazione attorea risultava essere il ad aver spostato le barriere di new Controparte_7 jersey spostando unilateralmente i confini e riducendo di oltre quattro metri la profondità dell'area rimasta in concessione alla società , con totale estraneità di CP_1 CP_3
[...]
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta e chiamata di terzo del 14.05.2020 il chiedendo, in via Controparte_9 pregiudiziale, la citazione del terzo Nel merito, in via principale, Controparte_3 chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto illegittime e infondate. In via subordinata, chiedeva di essere manlevata da delle conseguenze Controparte_3 patrimoniali derivanti dall'eventuale accoglimento delle domande attoree.
Opponeva:
-l'omessa individuazione del perimetro dell'area in discorso, assertivamente assegnata in concessione a parte attrice, che in atto di citazione si indicava occupata illegittimamente e variamente in “oltre quattro metri”; “1,20/1,30 mt”; “almeno 1,5 mt”;
8 - che dall'esame dell'atto di concessione demaniale del 23 dicembre 2011 depositato dall'attrice emergeva come l'area, prospiciente a quella occupata dal cantiere, adibita a parcheggio dall'attrice sia stata sempre più estesa rispetto a quella risultante dalle planimetrie allegate allo stesso atto di concessione demaniale, in particolare doc. 2 e relativi allegati B, C e D, con indebito sconfinamento lato strada (ex cantiere) per una superficie maggiore di almeno 20 mq (qual è quella occupata allo stato attuale), ancor più estesa nel periodo intercorso tra la recinzione predisposta da nel 2016 e la Controparte_3 delimitazione definitiva dell'area mediante jersey di cemento armato approntata dall'appaltatore nel giugno del 2018;
-anche a prescindere dall'effettiva estensione dell'area detenuta in concessione dall'attrice, il e, per esso, la società consorziata designata per Controparte_9
l'esecuzione delle opere, sin dalla consegna dei lavori e fino al Controparte_7 termine degli stessi, occupavano sempre e solo l'area destinata all'esecuzione delle opere risultante dal progetto e dalla mappa planimetrica allegati al contratto d'appalto e al relativo capitolato speciale;
-un eventuale sconfinamento nell'area assegnata in concessione alla società attrice sarebbe da addebitare a per l'errata redazione del progetto e della Controparte_3 mappa planimetrica posti a fondamento del contratto d'appalto poi concluso con il
[...]
Controparte_9
- in sede di consegna dei lavori (avvenuta il 29 agosto 2016) il Controparte_9 ha potuto riscontrare come la recinzione in new jersey in precedenza allestita da
[...] occupasse, per circa 2,30 mt medi di profondità (calcolati dal luogo Controparte_3 di prevista edificazione del muro di progetto verso il lato strada), un'area minore rispetto a quella prevista dal progetto esecutivo e dalla predetta planimetria;
lo stato dei luoghi era rimasto immutato fino al giugno 2018;
-non era vero che in ragione dello spostamento dei confini asseritamente avvenuto il
20.04.2017, quest'ultima avrebbe subito l'illegittima diminuzione del numero dei parcheggi
(da 15 a 10) destinati alla clientela;
-aveva apposto per tutta la durata delle opere un'ordinaria rete di recinzione, identica alle reti solitamente apposte per la recinzione di qualsiasi cantiere edile, nel pieno rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza dei lavoratori e dei terzi;
-contestava la ricostruzione relativa all'occlusione degli scarichi atteso che, per un banale meccanismo di quote, la società attrice, che avrebbe dovuto adeguare i propri sistemi di
9 smaltimento delle acque ben prima dell'inizio delle opere, continuava a riversare i propri scarichi verso il cantiere (posto più a valle, in direzione mare) e non il contrario;
- contestava la lamentela dei cumuli di terra presenti in cantiere: i materiali di riporto, fisiologicamente presenti nel cantiere per il tempo necessario alla prosecuzione dei lavori e al pedissequo smaltimento, venivano accumulati per singoli e brevi periodi, oltre il punto di corrispondenza dell'ingresso del supermercato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.10.2020 si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo, nel merito, di rigettare le domande proposte da Controparte_7 [...] perché illegittime e infondate. Le difese venivano articolate nei medesimi CP_3 termini del convenuto. CP_5
Con comparsa di costituzione sulla chiamata in causa da parte del Controparte_9 el 26.02.2020, chiedeva, nel merito, il rigetto delle
[...] Controparte_3 domande azionate nei suoi confronti, sia dall'attrice principale, che dal convenuto e attore in rilievo in subordine, nel caso di accoglimento, anche parziale, Controparte_7 delle domande avversarie, chiedeva la condanna delle terze chiamate,
[...]
in solido o come meglio visto e ritenuto, a Controparte_14 manlevare e tenere indenne da ogni domanda che dovesse trovare Controparte_3 accoglimento nei confronti della stessa.
Deduceva, in ordine alle aree di cantiere, la compatibilità originaria delle aree di cantiere con la concessione , sottolineando che: - dalle elaborazioni progettuali discendenti CP_1 dal progetto approvato veniva individuata l'area demaniale occorrente al cantiere, debitamente e per tempo comunicate da al e all'Autorità Controparte_3 CP_13
Portuale; - tale area veniva trasfusa nelle istanze di consegna ex art. 34 C.N. che il CP_13 rivolgeva alla Capitaneria di Porto;
- i verbali di consegna da quest'ultima al dal CP_13
Comune a Sviluppo Genova e da all'impresa riportavano i medesimi Controparte_3 confini approvati dall'ente titolare delle aree;
- l'Autorità Portuale e la società erano a CP_1 conoscenza dei limiti di occupazione delle aree occorrenti al cantiere.
Pertanto, se le aree di cantiere fossero state tali da sovrapporsi a un sedime ancora in concessione alla società , la responsabilità non sarebbe di CP_1 Controparte_3 ma eventualmente dell'Autorità Portuale, nella misura in cui, ben conoscendo le esigenze di occupazione del cantiere originariamente rese note da e avendo Controparte_3 adottato sulla base di tali contenuti gli atti demaniali conseguenti, avrebbe dovuto verificare
10 la compatibilità delle concessioni confinanti – fisicamente e temporalmente – con le aree coinvolte nella consegna ex art. 34 C.N.
Inoltre, rilevava il corretto tracciamento delle aree di cantiere. Sin da prima dell'avvio del cantiere, provvedeva a verificare con la compatibilità del progetto Controparte_3 CP_1 infrastrutturale con la sistemazione delle aree residue in concessione a medesimo. CP_1
Peraltro, sulla base dell'esatto perimetro delle aree necessarie ai lavori, il confine del futuro cantiere veniva preventivamente anche tracciato sul posto, in contraddittorio con , con CP_1
l'intervento di un topografo incaricato da . Controparte_3
Circa gli sconfinamenti delle aree di cantiere distingueva tra sconfinamenti durante i lavori e sconfinamenti dell'opera una volta terminati i lavori. Sui primi, quand'anche vi fossero stati, escludeva qualunque responsabilità della Stazione appaltante, essendo obbligo dell'impresa limitarsi a occupare le aree consegnatele, senza invaderne altre e affermando che la prima non avrebbe comunque potuto esercitare un'attività di controllo così puntuale da dover accertare invasioni indebite nelle proprietà altrui, sempre che queste non fossero di entità tale da apparire chiaramente evidenti. Quanto all'opera finale affermava che la stessa fosse stata costruita completamente all'interno delle aree di progetto. A comprova di ciò, faceva eseguire a fine lavori un rilievo topografico, ove emergeva che Controparte_3
l'opera non solo non aveva minimamente sconfinato sull'area in concessione alla società
, ma piuttosto che quest'ultimo usufruiva di fatto illegittimamente di una piccola CP_1 porzione originariamente destinata al cantiere.
Distingueva, infine, nelle pretese avanzate da due diversi profili: quello del “danno” CP_1 provocato dall'opera così come approvata, rispetto al quale è evidente il difetto di giurisdizione dell'AGO; quello del danno provocato dal comportamento esercitato dall'appaltatore, ulteriore rispetto a quanto autorizzato dai provvedimenti approvativi, rispetto al quale occorrerebbe la prova della ultroneità dell'attività rispetto agli atti di approvazione, il nesso causale e la sussistenza del danno.
Con riguardo, infine, alla durata complessiva dei lavori, indicava la data di inizio nel
29.08.2016. Il tempo per l'esecuzione dei lavori era stabilito in 360 giorni consecutivi a partire dalla data di consegna;
quindi, la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno
23.08.2017. A giustificazione del ritardo nell'esecuzione elencava una serie di eventi verificatisi nel corso dei lavori e di varianti resesi necessarie in corso d'opera che portavano alla sospensione/postergazione dei termini prestabiliti.
11 Tanto premesso, affermava l'infondatezza, oltre che di tutte le domande risarcitorie azionate dalla attrice principale anche della domanda di manleva azionata nell'atto di citazione di terzo.
Per contro, rilevava che il era il custode delle “aree scoperte Controparte_7 appartenenti al demanio marittimo, ubicate in sponda sinistra del torrente Polcevera, coincidenti con il sedime stradale di Lungomare Canepa ed aree limitrofe”. In subordine, pertanto, affermava la fondatezza della domanda di manleva azionata da Controparte_3 nei confronti del Controparte_7
Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, veniva disposta CTU tecnica, e nominata l'Ing. diretta ad accertare il lamentato sconfinamento e i restanti addebiti Persona_1
(occlusioni degli scarichi, riduzione della visibilità, costi sostenuti).
Il Tribunale licenziava CTU atta: ad accertare se vi fosse stato un tracciamento dei confini concordato dalle parti;
a delimitare l'area in concessione alla e ad Parte_1 accertare l'esistenza ed entità dello sconfinamento, nonché la sussistenza degli altri illeciti lamentati.
Depositato l'elaborato peritale il 17.02.2022, a seguito delle osservazioni delle parti, con ordinanza del 30.03.2022, veniva disposta la convocazione del CTU a chiarimenti dapprima in presenza e quindi veniva concesso un termine per deposito dei chiarimenti scritti, che venivano resi a seguito di ulteriori accertamenti.
Con ordinanza 19-20 aprile 2023 il Tribunale dichiarati insussistenti i presupposti per la declaratoria di nullità della seconda relazione peritale e di sostituzione di CTU avanzata da parte attrice . CP_1
Indi la causa veniva assegnata a sentenza.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Genova ha respinto la domanda di parte attrice e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute, ponendo le spese di CTU a carico dell'attrice.
Il Tribunale escludeva la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. e riconduceva la fattispecie a una responsabilità ex art. 2043 c.c.: affermava, previa analitica riproduzione delle difese delle parti e del contenuto dei due elaborati peritali, che “Le tavole esaminate dalla CTU, prodotte nelle note a trattazione scritta del 15 marzo 2022, allegate al progetto esecutivo giustificano, invero, lo sconfinamento operato in occasione dello svolgimento dei
12 lavori” motivando detto convincimento sulla base dei chiarimenti della CTU, per i quali: “In conclusione, grazie agli ulteriori accertamenti condotti, la scrivente può affermare che:
-è possibile definire la reale estensione delle aree concesse alla IT AC & così Parte_2 come rappresentate nell'allegato D all'atto di concessione (prod. doc. 2 ALL. D dell'Avv.
Sordini): queste risultano più ridotte rispetto a quelle attualmente occupate dalla Parte_4 per l'area parcheggio;
[...]
-il limite dell'area in concessione a coincide, con ragionevole approssimazione, con CP_1 quello delle aree richieste da in base a ex art. 34 del Codice della Controparte_3
Navigazione;
-tale limite si trova 1,7 m circa più a nord rispetto all'attuale posizione del new jersey;
-in base agli accertamenti precedentemente condotti e descritti nella relazione di CTU depositata a febbraio 2022, il presunto sconfinamento dell'area di cantiere era pari a circa
1,3 m rispetto all'attuale posizione del new jersey;
-l'area di cantiere ricadeva interamente entro i confini stabiliti dagli accordi tra l'Autorità di
Sistema Portuale e tra l'Autorità di Sistema Portuale e la IT Controparte_3
AC & C. S.r.l. e tra e : il confronto tra il rilievo Controparte_3 CP_7 eseguito e gli elaborati progettuali posti a base di gara R028_C01, T052_B14.1 e
T035_N07.1 ha infatti confermato come le aree interessate dalla cantierizzazione siano state sempre mantenute entro i predetti confini”.
Il Tribunale così concludeva: “Ne discende l'insussistenza di responsabilità a norma dell'art.
2043 c.c. delle parti convenute in relazione all'asserita occupazione sine titulo di parte delle aree di parcheggio, oggetto di concessione demaniale, detenute a tale titolo da . CP_1
Posto che il convenuto e l'impresa occupavano sin dalla CP_5 Controparte_7 consegna dei lavori e fino al termine degli stessi l'area destinata all'esecuzione delle opere risultante dal progetto e dalla mappa planimetrica allegati al contratto d'appalto e al relativo capitolato speciale, parte attrice ha in definitiva lamentato l'occupazione, ad opera dei soggetti convenuti, di un'area demaniale estranea a quella oggetto di concessione in suo favore e occupata da essa stessa illegittimamente”.
Il Tribunale respingeva poi le ulteriori domande di in ordine all'esistenza Parte_2 delle occlusioni agli scarichi nonché alla negligente gestione del cantiere (presenza di materiale di cantiere) e ai danni derivanti dai lavori a cui ha dovuto porre Parte_2 rimedio, affermando, quanto al primo aspetto, che non si era raggiunta la prova che il cantiere abbia determinato l'occlusione delle griglie di scarico presenti sul cantiere. Quanto al secondo aspetto il Tribunale ha affermato che la visibilità del supermercato in gestione a
13 parte attrice non avesse subito alcun pregiudizio. La sentenza ha respinto le eccezioni di nullità della CTU ritenendo che la stessa non fosse affetta da alcun vizio in relazione al mutamento delle conclusioni tra la prima e la seconda perizia. La modifica delle proprie conclusioni da parte del CTU, motivata da rilievi topografici di dettaglio fatti eseguire per lo scopo demandatole, era per contro del tutto legittima e derivava dalla dialettica fra le parti,
i rispettivi consulenti e l'Ufficio. Infine, il Tribunale affermava, ad abundantiam, che era da dubitare che anche in ipotesi di sconfinamento temporaneo di dieci mesi potesse ritenersi provato un qualche danno economico in capo alla società attrice.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne la Parte_1 riforma, rassegnando le conclusioni originariamente proposte e di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati.
Con una iniziale premessa ai primi due motivi, e partendo da una ricostruzione dei fatti presupponente che in forza della concessione principale del 23 dicembre 2011 Parte_1 ha ricevuto un'area comprendente il parcheggio clienti collocato sull'intero mappale
[...]
1063 mentre i lavori della viabilità di Lungomare Canepa interessavano il confinante mappale 1062, l'appellante afferma che il Tribunale avrebbe dovuto innanzitutto accertare i confini dell'area in concessione alla sulla base della Concessione 2011, Parte_1 valutando la descrizione contenuta nell'atto e la planimetria allegata e prodotta.
Parallelamente, il Tribunale avrebbe dovuto verificare i confini dell'area consegnata da al da questo a e da Parte_1 CP_13 Controparte_3 Controparte_3 all'appaltatore: in questo modo avrebbe potuto avere conferma dell'area rimasta in concessione a che avrebbe potuto essere così verificata anche sulla base Parte_1 di un criterio residuale. Infine, per accertare l'effettivo sconfinamento e il soggetto Contr responsabile dello stesso ( nel caso in cui le aree consegnate a Controparte_3 avessero avuto un'estensione tale da sconfinare in quelle rimaste in concessione a
[...]
Contr
ovvero nel caso in cui sia stato l'appaltatore a sconfinare rispetto alle aree Parte_1 ad esso affidate da ), il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'effettiva Controparte_3 invasione delle aree: tale verifica avrebbe dovuto essere condotta attraverso immagini fotografiche e prove testimoniali, trattandosi di un'attività materiale e certamente informazioni all'Autorità Portuale da acquisirsi anche d'ufficio ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ.. La sentenza impugnata – afferma - ha sostanzialmente abdicato al proprio giudizio, affidando tutte le indagini (non solo quelle tecniche) a una consulenza tecnica bifasica che
14 si è dimostrata incerta, non lucida e, nella motivazione, perplessa e gravemente contraddittoria.
1.Col primo motivo “(accertamento che la Seconda CTU avrebbe modificato le proprie conclusioni sulla base di nuovi rilievi topografici e documenti”) censura la Parte_1 sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la modifica “delle proprie conclusioni da parte del ctu, motivata da rilievi topografici di dettaglio fatti eseguire per lo scopo demandatole” e laddove afferma che “le tavole esaminate dalla CTU … allegate al progetto esecutivo giustificano, invero, lo sconfinamento operato in occasione dello svolgimento dei lavori”. I chiarimenti resi dalla consulente d'ufficio (alla quale la sentenza impugnata opera integrale rinvio) non hanno, in realtà, valutato elementi nuovi, posto che sia la planimetria sia le tavole esaminate in detta sede erano già stati esaminati nella prima CTU, ed era stato già esaminato un rilievo topografico effettuato da .. Il Tribunale sarebbe stato Parte_1 fuorviato dalle affermazioni contenute nella CTU e avrebbe fondato la decisione su un fraintendimento di fondo che lo ha condotto ad accreditare di decisività/novità elementi presenti nel secondo elaborato di chiarimenti che, in verità, nuovi non erano. In particolare, il CTU ha attribuito una rilevanza particolare a elementi che sono stati erroneamente ritenuti di novità (le “tavole di cantierizzazione”, il “materiale acquisito dall'Autorità Portuale” e il rilievo topografico effettuato a dicembre 2022), che appunto non erano nuovi. Le tavole e il materiale acquisito erano già in atti, mentre il rilievo topografico commissionato dal CTU ha potuto fotografare lo stato attuale del cantiere nel momento in cui è stato svolto (Dicembre
2022), e quindi non rileva in relazione all'individuazione dei confini dell'area rimasta in concessione alla e di quella restituita, tanto che la stessa consulente Parte_1
d'ufficio inizialmente aveva ritenuto di non effettuare alcun rilievo topografico sulla base della motivazione della completa modificazione dei luoghi rispetto al periodo 2017-2018, quando il cantiere della nuova viabilità era in attività. La consulente, infatti, verosimilmente per giustificare un'inversione di rotta, ha qualificato come nuovi i suddetti elementi, che invece aveva già esaminato nel corso della prima CTU. Pertanto, si è trattato di una diversa e opposta valutazione dei medesimi elementi, la quale non è stata supportata da alcuna motivazione di natura logica, tecnica o giuridica. Né nei chiarimenti alla CTU, né – soprattutto – nella motivazione della sentenza, infatti, si è dato atto delle ragioni per cui, sulla base dei medesimi documenti e ferma l'irrilevanza del nuovo rilievo topografico effettuato, si sia pervenuti a un giudizio diametralmente opposto rispetto a quello della CTU.
15 L'appellante, quindi, chiede che la Corte d'Appello rivaluti autonomamente e criticamente i chiarimenti alla CTU, la quale ha modificato radicalmente le conclusioni a cui era giunta la
CTU stessa.
2) Con il secondo motivo (“erroneo accertamento della legittimità dello sconfinamento sull'area adibita a parcheggio da parte dell'appaltatore dei Lavori”) l'appellante censura la decisione impugnata per aver, sempre in base alle risultanze della seconda relazione peritale, accertato l'estraneità dell'area occupata rispetto alla concessione Parte_1 del 2011 non già sulla base della concessione principale, ma sulla base delle risultanze degli atti del contratto di appalto. Il fatto che gli atti del contratto di appalto (mappa planimetrica e capitolato speciale) contemplassero un'occupazione dell'area del mappale
1063 in concessione a non potrebbe in alcun modo rendere legittimo tale Parte_1 sconfinamento e sarebbe del tutto irrilevante ai fini di giustificare l'occupazione dell'area parcheggi di Gli atti del o di non Parte_1 Controparte_13 Controparte_3 avrebbero in alcun modo potuto modificare il contenuto della Concessione Principale consentita a Parte_1
Afferma, poi, che il fatto che, dopo la CTU, sia stato dato spazio, in un nuovo elaborato peritale, alla risposta ad un quesito dell'appaltatore, peraltro asseritamente giustificato non già sulla base della Concessione Principale bensì delle “indicazioni provenienti dalla stazione appaltante”, già inficia le conclusioni dei Chiarimenti, in quanto sposta completamente il baricentro degli accertamenti sulla base di rilievi critici mossi dal difensore del . CP_5
Inoltre – aggiunge - è evidente la confusione operata dalla consulente d'ufficio relativamente ai rapporti tra l'Autorità Portuale e da una parte (e quindi la Concessione Parte_1
Principale e le Concessioni Aree Interferite, unici rilevanti ai fini del decidere) e quelli tra il
, l'Autorità Portuale e , dall'altra (e quindi gli atti del Controparte_13 Controparte_3 progetto dell'Appalto dei Lavori, irrilevanti).
Afferma, poi, che la consulente d'ufficio ha ritenuto opportuno far precedere la risposta al quesito da un nuovo rilievo topografico, tuttavia, all'epoca del nuovo rilievo i lavori non interessavano più l'area parcheggi di ed erano stati arretrati rispetto alle Parte_5 denunciate occupazioni. ha contestato l'occupazione dell'area parcheggi Parte_1 dal mese di aprile 2017 all'estate del 2018 (pag. 5 della citazione). Dunque un nuovo rilievo a Dicembre 2022 di certo non avrebbe aggiunto alcun elemento utile, posto che lo stesso
16 avrebbe comunque fotografato una situazione in cui l'occupazione dell'area non era più presente.
Ancora sostiene che l'affermazione della CTU che “il rilievo ha permesso di appurare come vi sia una buona corrispondenza tra la posizione attuale del new jersey ed il confine catastale tra il mappale 1063, a nord, ed il mappale 1062, afferente la viabilità di Lungomare
Canepa” ossia che nel Dicembre 2022, il new jersey si trovava sul confine tra mappale 1063
- che è l'area della Concessione Principale (quella che non avrebbe dovuto essere interessata dai Lavori) - e il mappale 1062, dove si trova il Lungomare Canepa conferma che i lavori per la nuova viabilità del Lungomare Canepa avrebbero dovuti essere svolti sul mappale 1062 senza interessare il mappale 1063. Invece detta conclusione è stata poi smentita dalla consulente d'ufficio allorchè ha affermato che la dividente si trovava in corrispondenza della linea arancione. Ma allora – prosegue l'appellante –di chiede per quale motivo ad un certo punto dei Lavori, Controparte_15 avrebbero dovuto arretrare il new jersey, dato che, stando a quanto stabilito dalla CTU, i predetti convenuti avrebbero potuto portare l'area di cantiere fino alla linea arancione.
L'appellante ha, pertanto, contestato il passaggio, presente nei chiarimenti alla CTU, secondo cui “la larghezza del parcheggio in corrispondenza del varco di accesso, in
CP_1 base alla concessione in essere, dovrebbe misurare 9,40 m e non 10,70 m”, in ragione del fatto che: in primo luogo, la conclusione della CTU (che il parcheggio di dovrebbe
CP_1 misurare 9,40 metri anziché 11,70 metri) non può derivare in linea astratta da un raffronto aggiornato dello stato dei luoghi e le planimetrie allegate alla Concessione 2011; in secondo luogo, la conclusione della CTU che il parcheggio di dovrebbe misurare 9,40 metri è
CP_1 presentata come un dogma;
in terzo luogo, i criteri che sono stati utilizzati per stabilire se il parcheggio di avrebbe dovuto misurare 9,40 metri o 11,70 metri non sono costituiti
CP_1 dall'esame della Concessione Principale tra e l'Autorità di Sistema bensì le tavole
CP_1 relative al tracciamento del tratto stradale nell'ambito dell'appalto dei lavori. In sostanza, per valutare se , e avessero o meno sconfinato Controparte_3 CP_16 Controparte_7 non sono stati esaminati i titoli che giustificavano l'occupazione dell'area da parte di
CP_1 la Concessione 2011, bensì le tavole di progetto unilateralmente fornite da CP_3
, e .
[...] CP_16 Controparte_7 Controparte_13
Da ultimo, l'appellante precisa che il tema fondamentale della causa dovrebbe essere la precisa individuazione di tale confine, necessaria per verificare se vi sia stato, o meno, sconfinamento. In tale situazione sarebbe stato più ragionevole attenersi al confine
17 catastale, che – tra l'altro – coincide con quello in cui sono state apposte (al termine delle opere oggetto d'appalto) le barriere new jersey.
3) Con il terzo motivo (“Esclusione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. “) l'appellante lamenta il fatto che il Tribunale non abbia considerato che la fattispecie in questione è caratterizzata dall'esecuzione di lavori su strada pubblica e che, in materia di appalto di lavori su pubblica via, la giurisprudenza adotta un'interpretazione più rigorosa nei confronti del committente per i danni arrecati in occasione della realizzazione dei lavori. Si ritiene, infatti, che in questi casi la stipulazione di un contratto di appalto non privi il committente della qualità di custode e della correlata responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
L'appellante richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha iniziato a ritenere concettualmente e astrattamente configurabile, nei confronti della PA, la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., relativamente ai danneggiamenti subiti, a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche. Nella fattispecie in esame trattandosi di danni subìti per effetto delle modalità di esecuzione di un appalto su pubblica via, dovrà essere ritenuto operante l'art. 2051 c.c. nei confronti del committente CP_3
[...]
4) Con il quarto motivo (“Mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni per non corretta manutenzione del cantiere e per lavori realizzati da in vece CP_1 dell'Appaltatore“) l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto le domande risarcitorie relativamente alle altre doglianze.
Innanzitutto, censura la sentenza nella parte in cui non ha accertato l'esistenza di fenomeni occlusivi risalenti agli anni 2016-2017 sulla base di una rilevazione dello stato dei luoghi effettuata nel mese di ottobre 2022/gennaio 2023 e, quindi, in un momento in cui i fenomeni denunciati erano stati eliminati.
Con riferimento, poi, alla riduzione della visibilità, la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto che non si sarebbero verificati danni da riduzione di visibilità nel 2016-2017 sul presupposto (peraltro indimostrato) per cui, a lavori dell'appalto ultimati nel 2023, tale visibilità sarebbe stata migliorata per effetto della demolizione di edifici preesistenti, omettendo altresì di accertare la riduzione della visibilità ante appalto e, quindi, di accertare uno dei quesiti che erano stati posti al Tribunale.
La sentenza sarebbe poi errata per aver omesso di accogliere la domanda derivante dal danno, accertato dal CTU, relativo alla realizzazione di sottofondo e posa di rete metallica
18 elettrosaldata per distribuzione dei carichi all'interno della pavimentazione in calcestruzzo, che ha comportato un esborso per , pari a Euro 8.223,75. La sentenza di primo grado CP_1 ha dimenticato di esaminare la relativa domanda avendola superficialmente ricondotta ad altre poste di danno fatte valere.
Dopo aver articolato tali censure l'appellante ha reiterato le domande di risarcimento dei danni già proposte in primo grado e la richiesta di prova per testimoni non ammessa nel corso del giudizio di primo grado, nonché la richiesta ex art. 213 c.p.c. di cui alle conclusioni, nonché una richiesta di licenziamento di nuova CTU.
Si è costituita in giudizio Controparte_2 contestando tutto quanto dedotto in appello e chiedendo il
[...] rigetto dell'impugnazione, proponendo appello incidentale condizionato sulla base del seguente motivo.
Deduce che la prospettazione della domanda risarcitoria con la quale l'appellante ipotizza che lo sconfinamento fosse già previsto dalle tavole di progetto comporta la devoluzione di ogni questione a essa relativa (circa l'an e il quantum) al Giudice Amministrativo. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dall'illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica (ove, ponendosi in discussione la legittimità dell'esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo) da quello in cui lo stesso lamenti la cattiva esecuzione dell'opera pubblica contestando le modalità esecutive dei lavori (nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di neminem laedere). In primo grado, la questione di giurisdizione era stata già sollevata dall'appellante incidentale nella propria comparsa di costituzione e risposta alla chiamata di terzo dell'impresa appaltatrice e dell'impresa esecutrice, ma il Tribunale ha deciso nel merito. In ogni caso, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio nel primo grado del giudizio, pur non potendo più essere rilevata d'ufficio nel giudizio di appello, può essere oggetto di impugnazione.
Si sono costituiti, infine, contestando Controparte_7 tutto quanto dedotto in appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione ed eccependo ai sensi dell'art. 342, comma 1, c.p.c., l'inammissibilità per novità delle domande e delle allegazioni, nonchè per difetto dei requisiti di chiarezza e di specificità, delle richieste risarcitorie
19 proposte dall'appellante, riproponendo le domande di garanzia articolate nel giudizio di primo grado.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 16.04.2025, la Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 23.09.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi 1 e 2 dell'appello possono essere esaminati congiuntamente fra loro, in quanto strettamente connessi attenendo alla questione principale oggetto del contenzioso, ossia quella attinente al denunciato da parte di sconfinamento o meno operato Parte_1 dagli originari convenuti e agli accertamenti e valutazioni compiute in ordine a detto allegato sconfinamento da parte del CTU nella prima e nella seconda relazione depositate in primo grado.
In primo luogo vi è da dire che l'originaria domanda, come allegata nell'atto introduttivo di primo grado, sconta una certa imprecisione nell'esatta individuazione del perimetro dell'area indebitamente occupata, laddove, da un lato, in più punti fa riferimento alla questione della delimitazione dei confini e allo sconfinamento imputati ai convenuti rispetto all'area rimasta in concessione alla in forza della concessione 23 dicembre 2011 (cfr. pag. 4, 23esima CP_1 riga;
pag. 5, 14esima riga;
pag. 10, penultima riga, pag. 11, settima riga;
pag. 14, prime righe;
pag. 21); ed in altri punti fa riferimento alla questione del mancato rispetto dei confini delle aree consegnate dal all'appaltante e da questi CP_13 Controparte_3 all'appaltatore (pag. 7, 11, dalla terza alla sesta riga, nonché laddove nella memoria ex art. 183, 6 comma, n.
1 - a fronte della difesa in comparsa responsiva del Controparte_7 er cui l'area occupata durante l'esecuzione dei lavori è quella risultante dal progetto
[...]
e dalla mappa planimetrica allegati al contratto d'appalto e al relativo capitolato speciale, contesta detta asserzione affermando che detti limiti non sono mai stati Parte_1 rispettati, pag. 13).
Ulteriore imprecisione della domanda introduttiva riguarda il tratto di sedime lamentato come indebitamente occupato, indicato talvolta in quattro metri (pag. 5 citazione) e talvolta in 1,5 mt di profondità (pag. 21 ove si indica detto sconfinamento proprio per il periodo in discussione ossia da maggio 2017 a giugno 2018) e dove - a fronte della Difesa del indicante che sulla base degli allegati alla concessione l'area Controparte_7
20 prospiciente a quella occupata dal cantiere, adibita a parcheggio dall'attrice sarebbe stata sempre più estesa rispetto a quella risultante dalle planimetrie allegate allo stesso atto di concessione demaniale con indebito sconfinamento lato strada (ex cantiere) per una superficie maggiore di almeno 20 mq. - risponde affermando l'irrilevanza Parte_1 della questione dell'occupazione inerente l'illegittimo uso di una porzione di area demaniale che non le spetterebbe, posto che “la presente controversia riguarda principalmente il danno patito dalla Società durante l'esecuzione dei lavori, compresa l'illecita riduzione ad opera delle controparti dell'area in concessione alla medesima adibita a parcheggi per CP_17
l'utenza del supermercato, e non certo l'occupazione dell'area demaniale, la cui gestione spetta all'Autorità Portuale di che non è neppure parte del giudizio”, così non CP_3 chiarendo a quale area, diversa da quella in concessione, si fa riferimento.
Tuttavia, il plurimo riferimento contenuto nell'atto di citazione di cui si è detto allo sconfinamento dell'area in concessione alla consente di superare detta Parte_1 imprecisione e di respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal sotto il profilo della nuova allegazione da parte Controparte_18 dell'appellante in merito all'individuazione dell'area indebitamente occupata quale area in concessione, in luogo di quella prevista negli atti amministrativi ed elaborati progettuali afferenti al contratto di appalto, eccezione da respingersi anche alla luce delle produzioni effettuate con l'atto di citazione della concessione munita delle planimetrie allegate (per quanto ad esse nessuno specifico riferimento sia stato fatto né in citazione né nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1). Tardiva è invece la nuova allegazione della Parte_1 contenuta in atto di appello, sorretta dalla produzione di nuova planimetria, relativa alla identificazione dell'area in concessione con l'intero mappale 1063, dovendosi condividere l'argomentazione della Difesa del in ordine alla circostanza che Controparte_7 incombeva sulla parte attrice l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'ipotesi responsabilitaria azionata, tra i quali certamente l'individuazione dell'area oggetto di occupazione indebita, circostanza implicante quello dell'esatta individuazione dell'area legittimamente occupata, che non è mai stata indicata nelle allegazioni iniziali con riferimento all'intero mappale 1063. Peraltro, la questione della estensione dell'area in concessione alla è stata accertata dal CTU, come si vedrà, anche sui molteplici atti CP_1 prodotti, tra cui le planimetrie allegate all'atto di concessione (allegati B,C e D alla concessione doc. 2) prodotti dalla stessa appellante in primo grado evidentemente ai fini dimostrativi della esatta individuazione dell'area su cui aveva titolo di godimento (planimetrie
21 che sono poi state acquisite dal CTU dall'Autorità Portuale), di tal chè la questione controversa si risolve nell'esito dell'accertamento compiuto.
Tanto premesso, è condivisa la scelta istruttoria del primo giudice di licenziare CTU al fine di individuare i confini dell'area denunciata come indebitamente occupata. Detto accertamento è stato condotto dal nominato CTU sostanzialmente in due tempi, dapprima con una prima relazione peritale con cui ha accertato uno sconfinamento dell'area di cantiere nel piazzale adibito a parcheggio della sconfinamento definito Parte_1 dal CTU non autorizzato in alcuna planimetria o documento in atti, compreso tra 1,00 m e
1,50 m ( per un'estensione totale pari a 86 mq), ricondotto all'epoca delle lavorazioni per la viabilità del confinante Lungomare Canepa. Detto primo accertamento viene descritto dal
CTU come effettuato sulla base delle fotografie prodotte da e sulla base Parte_1 delle immagini definite “storiche” disponibili tramite il servizio web “Google Street view” negli anni dal 2016 al 2020 consultate dal CTU, nonché sulla base del tracciamento esistente prodotto da del 2012 (quale accertamento del confine effettuato in Controparte_3 contraddittorio con circostanza – quella dell'accertamento in Parte_1 contraddittorio - contestata dall'attrice con la memoria n. 1 ex art. 183 sesto comma n. 1), e delle planimetrie delle aree consegnate e di progetto, esclusa invece dal CTU la valutazione della tavola rappresentante le aree in concessione alla ditta AC (planimetria all. B doc.2) non risultante avere – per il CTU - “un'estensione tale da poter essere utilizzata al fine di dirimere la questione in esame” (CTU pag. 13), ed esclusa, sempre dal CTU, anche la rilevanza dell'effettuazione di un rilievo topografico, in quella sede ritenuto irrilevante per la intervenuta modifica dello stato dei luoghi. In tale sede il CTU ha valutato i punti fiduciali facendo riferimento alla documentazione fotografica reperibile in internet (cfr. verbale di udienza 8/9/2022).
All'udienza del 8/9/2022 il CTU è stato chiamato a chiarimenti in ordine alle osservazioni delle parti;
la Difesa del in tale sede ha evidenziato che il rilievo Controparte_7 condotto attraverso fotografie di Google Street non consentiva di affermare che l'area precedentemente occupata, ossia da lo fosse in virtù di un titolo Parte_1 legittimamente acquisito, per quanto inerisce il rapporto di concessione fra Parte_1
e il Demanio e quindi l'esatta determinazione dell'area affidata in concessione, perciò il fatto costitutivo della domanda (cfr. verbale del 8/9/2022); ancora, chiedeva se lo sconfinamento di circa 1,3 metri sia stato valutato dal CTU alla luce del contenuto delle tavole citate nelle note di trattazione scritta del 15 marzo 2022 allegate al progetto esecutivo, da cui risulta – proseguiva il Difensore - che secondo le indicazioni provenienti dalla stazione appaltante,
22 in sede di esecuzione delle opere, l'appaltatrice avrebbe potuto provocare lo spostamento temporaneo dell'area di confine di cantiere rispetto alla linea definitiva dei lavori. Il CTU rispondeva: “Il ctu, premesso che sul punto ha già controdedotto alle osservazioni di parte, fa presente che il riferimento oggettivo dell'area di cantiere si rinviene nella tavola di progetto, in cui lo sconfinamento autorizzato non risulta.
Successivamente, emerge dalla lettura del medesimo verbale che “Il ctp di parte CP_7 sottopone al ctu tavole allegate al progetto originario da cui risulta questa autorizzazione di traslazione temporanea dei new Jersey” (cfr. verbale predetto).
Alla luce di tali osservazioni – e sul punto da ultimo evidenziato – il CTU chiedeva termine
“per riferire, previo contraddittorio e riesame delle tavole prodotte e consegnate al ctu”. Il giudice autorizzava detti ulteriori accertamenti, ed in particolare l'acquisizione dall'Autorità
Portuale della documentazione relativa alla concessione e l'esecuzione di un rilievo CP_1 topografico dei luoghi, dopo che l'intero collegio peritale (CTU e tutti CCTTPP) concordava sulla necessità della sua esecuzione.
Come affermato dal CTU nella risposta alle osservazioni delle parti, ed in particolare del ctp della attuale parte appellante “dette indagini hanno permesso di chiarire in maniera oggettiva un aspetto che era rimasto con un margine di indeterminazione nella prima stesura della CTU (estensione dell'area in concessione a ), così come anche ribadito CP_1 nell'udienza del 08.09.2022. L'esecuzione del rilievo topografico ha permesso invece di eliminare l'aleatorietà, illustrata in CTU, in merito all'estensione della concessione e CP_1 quindi, a cascata rispondere compiutamente sia alla richiesta di chiarimento che al quesito da cui lo stesso discende” (cfr. pag. 20 dei chiarimenti), ossia che le aree interessate dalla cantierizzazione siano state sempre mantenute entro i predetti confini (cfr. pag. 17 chiarimenti).
Il CTU ha quindi affermato che “ad oggi, sulla base delle indagini integrative condotte, è possibile affermare che il limite dell'area in concessione alla all'atto Parte_4 dell'esecuzione dei lavori in contestazione, era ubicato più a Nord rispetto alle aree occupate dal cantiere, come si può osservare anche dalle tavole allegate alla presente relazione di
CTU” (cfr. pag. 21 chiarimenti).
In particolare, come riportato nei chiarimenti del CTU ed ampiamente e testualmente riportato in sentenza, le planimetrie di cui agli allegati B, C e D della concessione 23.12.2011 di cui alla prod. 2 della parte attrice-appellante, che hanno trovato conferma nell'acquisizione documentale da parte dell'Autorità Portuale e il rilievo topografico eseguito su concorde valutazione del CTU e dei CTP, hanno consentito di individuare con certezza
23 il confine demaniale delle aree in concessione in quello raffigurato dalla consulente d'ufficio nelle tavole allegate alla CTU, e conseguentemente di accertare che l'area attualmente adibita a parcheggio ed utilizzata dalla è più estesa rispetto a quella Parte_1 concessa dall'Autorità di Sistema Portuale: in particolare, la larghezza del parcheggio dovrebbe misurare 9,40 cm, laddove a seguito del rilievo topografico la misura è oggi di
11,40 mt superiore quindi alla concessione demaniale (cfr. pag. 13 chiarimenti).
Il CTU ha spiegato che la verifica dell'estensione del presunto sconfinamento verso nord dell'area di cantiere è stata effettuata grazie alla sovrapposizione tra il rilievo eseguito in data 14.12.2022 e molteplici tavole: Tavola 1: tracciamento tratto stradale – Lungomare
Canepa – GE, Picchettamento e delimitazione di aree, eseguito nel 2012 da
[...]
(prod. 11 di parte attrice);
2. Tavola 1: Progetto Esecutivo – Ampliamento di CP_3
Lungomare Canepa a tre corsie per senso di marcia tra la SE TE e il RO
– Rilievo planimetrico aree oggetto di richiesta ex art. 34 Cod. Nav., prod. A03 di Sviluppo
Genova;
3. Tavola 5: Progetto Esecutivo – Ampliamento di Lungomare Canepa a tre corsie per senso di marcia tra la SE TE e il RO – Rilievo planimetrico delle aree oggetto di richiesta di consegna ex art. 34 Cod. Nav. Manufatti oggetto di consegna a
– 23.06.2015 (Prod. A04 – verbale di consegna 6-2015 ); Controparte_3 Controparte_3
4. Planimetria Progetto – Allegato D alla concessione pluriennale in capo alla IT AC &
C. S.r.l. (prod. doc.2 di parte attrice).
Le conclusioni della CTU sono quindi quella riportate anche nella sentenza impugnata che qui si riproducono, ossia che:
“ è possibile definire la reale estensione delle aree concesse alla IT AC & C. S.r.l., così come rappresentate nell'allegato D all'atto di concessione (prod. doc. 2 ALL. D dell'Avv.
Sordini): queste risultano più ridotte rispetto a quelle attualmente occupate dalla Parte_4 per l'area parcheggio;
[...]
il limite dell'area in concessione a coincide, con ragionevole approssimazione, con CP_1 quello delle aree richieste da in base a ex art. 34 del Codice della Controparte_3
Navigazione;
tale limite si trova 1,7 m circa più a nord rispetto all'attuale posizione del new jersey;
in base agli accertamenti precedentemente condotti e descritti nella relazione di CTU depositata a febbraio 2022, il presunto sconfinamento dell'area di cantiere era pari a circa
1,3 m rispetto all'attuale posizione del new jersey;
l'area di cantiere ricadeva interamente entro i confini stabiliti dagli accordi tra l'Autorità di
Sistema Portuale e Sviluppo Genova S.p.A., tra l'Autorità di Sistema Portuale e la Pt_4
[...]
[...] e tra e : il confronto tra il rilievo Controparte_19 Controparte_3 CP_7 eseguito e gli elaborati progettuali posti a base di gara R028_C01, T052_B14.1 e
T035_N07.1 ha infatti confermato come le aree interessate dalla cantierizzazione siano state sempre mantenute entro i predetti confini.” (CTU pag. 16).
Da ciò è emerso, pertanto, che la consulente d'ufficio ha utilizzato non solo le risultanze dei documenti progettuali allegati al contratto di appalto, ma anche la planimetria allegata all'atto di concessione del 2011 rilasciata a unitamente al tracciamento condotto Parte_1 in contraddittorio da nel 2012. Quanto a quest'ultimo Parte_6 se è vero che la società nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 ne contesta la CP_1 circostanza, è altresì vero che nessuna risposta contraria o contestazione risulta che sia stata inviata dall'appellante alla mail (munita di relativi allegati) del 20.3. 2017 inviata da alla predetta, in cui si affermava che il tracciamento era avvenuto in Controparte_3 contraddittorio, circostanza che depone in senso contrario alla contestazione giudiziale svolta in giudizio da che il tracciamento sia avvenuto in contraddittorio. In Parte_1 ogni caso, detto elemento, ossia il tracciamento del 2012, concorre con altri, peraltro univocamente con essi, all'individuazione dell'area in contestazione e all'accertamento dell'occupazione da parte di di una porzione di area demaniale eccedente CP_1 Parte_1 rispetto a quella oggetti do concessione.
E' emerso, infatti, che non solo le aree interessate dalla cantierizzazione si sono sempre tenute all'interno delle aree come individuate negli elaborati progettuali allegati al contratto pubblico di appalto, ma anche all'interno delle aree che erano state date in concessione alla
. L'esame infatti delle tavole allegate al contratto e delle planimetrie Parte_1 allegate alla concessione combinato col rilievo topografico ha consentito di escludere l'indebita occupazione lamentata sia delle prime che dell'area in concessione.
Viene contestata dall'appellante l'assenza dei requisiti di novità e decisività dei nuovi elementi in base ai quali la consulente d'ufficio è giunta, quindi, a negare la indebita occupazione dell'area in concessione al tempo stesso rilevando la Parte_1 legittimità del cambio di opinione della CTU, in questo caso falsata però, a dire dell'appellante, da contraddittorietà, incertezza ed oscurità.
Tale assunto non è condiviso dalla Corte. Come la consulente d'ufficio ha chiarito nelle risposte ai chiarimenti, il rilievo topografico riferito a punti fiduciari è da considerarsi un elemento oggettivo, che non è mai stato oggetto di contestazione dai CTP, laddove come affermato dalla consulente d'ufficio, il precedente accertamento sulla larghezza del parcheggio in corrispondenza del varco di accesso, ossia pari a ml 10,70, Parte_1
25 è stato “stimato sulla precedente base topografica – meno accurata”, mentre il rilievo effettuato in sede di seconde indagini peritali, eseguito, giova ribadire, sull'accordo di tutti i consulenti ha restituito dimensioni ben maggiori ( ml 11,40). Il rilievo ha permesso di individuare il perimetro esatto dell'area affidata in concessione, rispetto alla quale la modificazione dei luoghi conseguente all'avvenuta esecuzione delle opere appaltate non costituiva impedimento alcuno, rilevando solo ai fini dell'accertamento dall'estensione dell'area occupata dagli appellati nel corso dell'esecuzione delle medesime opere.
Sulla questione della novità dei nuovi elementi, che era già stata sollevata alla CTU nelle osservazioni ai chiarimenti, la CTU ha così risposto: “La scrivente giunge ad una conclusione diversa da quanto riportato nella prima CTU sulla base della nuova documentazione acquisita. La scrivente ha infatti mosso la sua analisi tecnica a partire dai documenti in atti già visionati, dalla nuova acquisizione delle tavole di cantierizzazione sottoposte all'attenzione dall'Avv. Trovato nell'udienza dell'8 settembre 2022, dal materiale acquisito da Autorità Portuale e dal rilievo topografico dell'area condotto a dicembre
2022. Gli elementi acquisiti nel corso delle OO.PP. dell'autunno 2022 hanno consentito di chiarire gli aspetti ancora in dubbio sulla reale estensione delle concessioni nell'area in esame e dunque hanno permesso di addivenire alle presenti conclusioni” (pag. 22 chiarimenti CTU). In ordine alla questione della valutazione della planimetria già visionata nella prima CTU, l'Ing. ha così risposto: “La scrivente (in accordo con il collegio Per_1 peritale e previa autorizzazione del Giudice) ha ritenuto utile richiedere accesso agli atti ad
Autorità Portuale per avere conferma e constatare con certezza la reale estensione delle aree concesse alla in quanto nel corso delle precedenti OO.PP. tale Parte_4 aspetto era rimasto in dubbio poiché, in base alle tavole allegate al doc. 2 dell'Avv. Sordini, era emerso che detta estensione non avrebbe comportato alcuna interferenza con l'area di cantiere e dunque sarebbe venuto a cadere il nesso fondante stesso delle lamentele avanzate da nel presente ricorso (Relazione di CTU pag. 13: “Al fine di ottenere CP_1 una sovrapposizione sufficientemente precisa delle tavole in atti, non sempre aventi una risoluzione ed una scala tali da poter consentire misurazioni accurate, la scrivente ha potuto sovrapporre solamente alcuni dei rilievi depositati. In particolare
è stato possibile confrontare efficacemente il tracciamento del 2012 (doc. A11 di parte convenuta), le planimetrie delle aree consegnate e la planimetria di progetto;
al contrario, la tavola rappresentante le aree in concessione alla ditta (doc. 2 All. CP_1
B, depositato dall'Avv. Sordini) non è risultata avere un'estensione tale da poter essere utilizzata al fine di dirimere la questione in esame.”; e ancora a pag. 35, in
26 risposta alle osservazioni del CTP geom. “In merito a ciò la scrivente rileva come Per_2 la planimetria allegata alla concessione sia imprecisa nel delimitare verso Sud il confine dell'area in concessione e non sia possibile farvi affidamento al fine di rispondere al quesito. Infatti, stando a quanto riportato nella planimetria allegata all'atto di concessione citato (doc. 2 ALL.B, ALL. C, ALL. D dell'Avv. Sordini) la larghezza del parcheggio in corrispondenza del cancello di ingresso dovrebbe CP_1 misurare 9,20 m (contro i reali 10,70 m).”).
L'esecuzione del rilievo topografico di dettaglio dei luoghi, la sovrapposizione di questo con la dividente demaniale riportata sul SID in base ai punti fiduciari e la conferma da parte di
Autorità Portuale della correttezza delle tavole allegate alla concessione, hanno consentito di acclarare che effettivamente l'area in concessione a è meno estesa di quella CP_1 attualmente in uso e che dunque non vi è stata alcuna interferenza con le aree occupate - legittimamente – dal cantiere e rappresentate sulle tavole progettuali” (pag. 23 e seguenti chiarimenti).
Ne consegue che le conclusioni del primo elaborato peritale sono state, alla luce del nuovo accertamento topografico e dell'esame delle planimetrie richieste e pervenute dall'Autorità
Portuale ai fini riscontro e di migliore lettura e interpretazione rispetto a quelle prodotte, unitamente al materiale già in atti e già esaminato, oggetto di nuovo esame e di rivalutazione da parte del CTU, esame e rivalutazione del tutto legittimi, e ciò all'esito degli ulteriori accertamenti disposti a seguito delle nuove indagini che hanno preso le mosse dalle osservazioni della Difesa del svolte a verbale di udienza del 8/9/2022, Controparte_7 in cui il CTU è stato chiamato a chiarimenti. A questo riguardo, non può essere di certo censurato, come assume la parte appellante, la decisione del giudice di procedere a nuovi accertamenti sulla base di osservazioni e sollecitazioni della Difesa di una delle parti, rientrando tale decisione nelle facoltà del giudice, così come in quella processuale della parte sollecitare nuovi accertamenti. Neppure può censurarsi la decisione del CTU di pervenire, ad esito di nuovi accertamenti e rivalutazioni, a conclusioni differenti rispetto a quelle assunte.
Ne consegue che non vi è prova di quanto tardivamente assume parte appellante in atto di appello - ossia che l'area in concessione a a.s. ricomprenderebbe l'intero Parte_7 mappale 1063 - alla luce degli accertamenti del CTU basati anche sulle planimetrie allegate alla Concessione (doc. 2 e allegati B,C e D) e, particolarmente, sul rilievo topografico, accertamento di natura oggettiva, nei cui confronti non è stata mossa alcuna censura, con conseguente infondatezza dell'assunto della parte appellante secondo cui sarebbe erronea
27 l'individuazione della linea di divisione da parte della consulente d'ufficio in quella arancione, alla luce dell'accertamento tecnico ed oggettivo di cui si è riferito.
Non probante è la considerazione per cui se fosse vero che l'area parcheggi affidata a
[...] non si estendesse fino al limite del confine del mappale 1063 ma fosse arretrata Parte_1 di 1,4 metri si sarebbe dovuto ritenere che l'area concessa alla fosse Parte_1 incompatibile con l'area a cui era destinata, posto che una minore estensione dell'area data in concessione non esclude che sia possibile in ogni caso un parcheggio e considerato che non è neppure escluso che tale area rientrasse nelle concessioni precarie destinate a terminare una volta iniziati i lavori cui si fa riferimento in atto di citazione ed in appello.
Irrilevante è anche l'assunto dell'appellante per cui dovrebbe farsi ricorso al criterio, sussidiario, delle mappe catastali, posto che, sotto un primo profilo, nel caso in esame esistono delle planimetrie allegate alla concessione che ben delimitano ed indicano l'oggetto dell'area concessa, e sotto un secondo profilo, la domanda è svolta ai fini dell'accertamento di una responsabilità extracontrattuale dei convenuto, dei cui elementi costitutivi è onerato sempre l'attore, e non ha ad oggetto una azione attinente ai diritti reali (negatoria servitutis e/o regolamento di confini).
Va condivisa, pertanto, la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado per cui parte attrice ha lamentato in definitiva l'occupazione ad opera dei soggetti convenuti di un'area demaniale estranea a quella oggetti di concessione in suo favore, o in ogni caso di un'area che ella non ha provato essere quella di cui poteva avere la disponibilità in base al titolo concessorio, e quindi non ha provato alcuna condotta contra ius imputabile ai convenuti, gravando l'onere di tale prova sulla parte attrice sia ex art. 2043 che ex art. 2051 c.c.
Per tale motivo non si ravvedono i presupposti per accogliere l'istanza proposta da parte appellante” ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ. chiedere all'Autorità di Sistema del Mar
Ligure Occidentale informazioni scritte circa l'estensione dell'area oggetto della
Concessione Reg. 909 Rep. 7293 del 12 dicembre 2011 affidata a per Parte_1 come prorogata in data 11 dicembre 2024 in riferimento al confine catastale costituito dal
Mappale 1063 del Foglio 45 del Catasto dei Terreni del Comune di ovvero a CP_3 comunicare le coordinate sulla base della scala Gaus-Boaga al fine di consentire al CTU di determinare la inclusione del Mappale 1063 del Foglio 45 per intero all'interno dell'area della predetta Concessione”, risultando irrilevante l'accertamento dell'estensione della concessione come prorogata. Si osserva, peraltro, che il mancato esercizio da parte del
Tribunale del potere di cui all'art. 213 c.p.c., esso, come afferma la giurisprudenza di legittimità, è nella discrezionalità del giudice, e non può comunque risolversi nell'esenzione
28 della parte dell'istante dall'onere probatorio a suo carico. Tale facoltà del giudice ha ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio incombente sulla parte, con la conseguenza che essi possono essere attivati soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta (Cass. n. 16713/2023; n 26547/2024).
Neppure la Corte ravvisa le ragioni per disporre la rinnovazione e/o la integrazione della
CTU che all'esito dei plurimi accertamenti, e delle risposte fornite dal CTU alle osservazioni delle parti in sede di chiarimenti, si è rivelata esaustiva ed argomentata.
3)Il motivo è assorbito stante la assenza di alcun indebito sconfinamento, non imputabile pertanto neppure alla stazione appaltante, a prescindere dalla questione di diritto sollevata.
4) Il motivo è infondato, posto che, per quanto riguarda la responsabilità dedotta con riferimento alla occlusione degli scarichi per la presenza di materiale di scavo abbandonato, il CTU, alla luce di analitica ricostruzione delle griglie di raccolta presenti nel piazzale della ditta (ove è stata rilevata l'assenza di griglie per la raccolta delle acque Parte_1 meteoriche lungo il lato Sud e nella porzione Est) risultanti sulla base della documentazione fotografiche, è giunto alla conclusione per cui “In base a quanto descritto ai punti precedenti non è possibile accertare con ragionevole sicurezza se il cantiere abbia determinato
l'occlusione delle griglie di scarico preesistenti nell'area. (…) Infine, riguardo il deposito di detriti di cantiere, si rileva come questo abbia avuto carattere temporaneo, come prescritto dalla normativa vigente, e sia stato smantellato progressivamente conferendo il materiale nei siti di destinazione finale”. (pag. 24). Né i capitoli di prova dedotti, che neppure parte appellante si è peritata di indicare specificamente, consentirebbero di superare il giudizio tecnico del CTU, anch'esso basato sulle fotografie e posto che le domande contenute nei capitoli 15-18 richiamano le fotografie da sottoporre al teste.
Con riferimento, poi, alla riduzione della visibilità, il danno non è provato, ed anche in tal caso non sono dedotti specificamente i capitoli di prova, Nè potrebbe in ogni caso essere provato tramite il capitolo che si potrebbe individuare nel 17 (stante la già affermata mancata specificazione dei capitoli richiesti), del tutto generico, privo di alcuna specificazione in ordine alla visibilità asseritamente oscurata del numero e tipologia delle insegne, e della possibilità di accesso dai punti della strada in cui era presente il cumulo di terra asseritamente ostruttivo della visibilità. Del resto il CTU ha affermato “Nei mesi di maggio e giugno 2017 infatti insisteva sull'area un cumulo di terra e detriti (doc. 41, 42, 43 di Parte
29 Ricorrente) esteso circa all'intera lunghezza del parcheggio . Nei mesi seguenti tale CP_1 cumulo è stato progressivamente ridotto nella sua estensione e volumetria (doc. 45 e 48 di
Parte Ricorrente), fino alla sua completa rimozione, risalente – in base alla documentazione fotografica a disposizione – alla fine dell'autunno 2017 (pag. 23). Pertanto, anche il tempo della presenza del cumulo di terra ostruttivo pare assai ridimensionato temporalmente.
Infine, con riferimento alla doglianza inerente l'omesso accoglimento della domanda inerente il riconoscimento del danno, accertato dal CTU, relativo alla realizzazione di sottofondo e posa di rete metallica elettrosaldata per distribuzione dei carichi all'interno della pavimentazione in calcestruzzo, importo richiesto dall'originaria attrice nella somma di euro
83.545,60 e ridimensionato dal CTU in quella, assai minore di euro 8.223,75, ad avviso della
Corte, pur effettivamente omesso l'esame da parte del primo giudice, la domanda non può trovare accoglimento per difetto del necessario presupposto ossia per l'assenza dell'occupazione di terreno abusiva riferibile alle parti appellate.
Ne consegue che l'appello va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 secondo il medesimo scaglione applicato dal Tribunale, con liquidazione unica per le difese del in ragione della identità delle difese. Controparte_7
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1789/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data 07.06.2024, non notificata, la Corte così provvede:
-rigetta l'appello e conferma per quanto di ragione la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese Parte_1 di lite del grado che liquida in euro 17.000,00, oltre spese forfetizzate, iva e cpa in favore di
Controparte_2
e in euro 17.000,00, oltre spese forfetizzate, iva e cpa in favore di
[...] [...]
e con distrazione, quanto a questi ultimi, in Controparte_5 Controparte_6 favore dei difensori che si sono dichiarati distrattari.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 25/9/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 1789/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data 07.06.2024, non notificata, promossa da:
, P.I. , in persona del legale CP_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e socio accomandatario, sig. , rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Giacomo Viotti e Andrea Cassottana, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec dei predetti avvocati ( Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_2
P.I. , quale incorporante per atto 10.10.2023 della
[...] P.IVA_2 [...]
(P.I. ), in persona dell'Amministratore Unico e legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante in carica, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente CP_4 dagli Avv.ti Luigi Cocchi e Augusto Tortorelli, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in in Via Macaggi n. 21/8 CP_3
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE in via condizionata
E CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_4
p.t., e P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_5
p.t., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano Cappellu, e Francesco Trovato, giuste procure
1 alle liti poste in calce alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Isernia, Via Umbria (Centro Commercio e Affari), int. B/24
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello, riformare la sentenza del Tribunale di Genova n. 1789 del 7 giugno 2024, non notificata e, per l'effetto,
1) in accoglimento del Primo, del Secondo Motivo e/o del Terzo Motivo di appello, accertare
e dichiarare la responsabilità (ai sensi dell'articolo 2050 cod. civ. ovvero 2051 cod. civ. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.) di c.f. , CP_2 P.IVA_2 quale incorporante Controparte_3 Controparte_7 in persona dei legali rappresentanti pro tempore per i danni derivanti e connessi agli
[...] sconfinamenti operati in occasione dello svolgimento dei lavori sul Lungomare Canepa descritti in atto di appello, in via esclusiva ovvero solidale ovvero alternativa come meglio ritenuto e, per l'effetto, condannare gli stessi, in solido o nella forma meglio vista, al risarcimento dei danni patiti da nella misura che CP_1 sarà determinata anche ad esito del licenziamento di CTU su apposito quesito che la Corte vorrà formulare, pari alla complessiva somma di euro 906.717,82 (pari a Euro 282.500 a titolo di perdita di utile da maggio 2017 a marzo 2019, Euro 307.500 a titolo di perdita di utile da aprile 2019 fino a maggio 2021, Euro
172.000 a titolo di perdita di avviamento, Euro 120.000 a titolo di perdita degli investimenti,
Euro 16.500 a titolo di perdita degli sconti e perdite fine anno), ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
2) in accoglimento del , condannare il CP_8 CP_2 Controparte_7
in solido o nella forma meglio vista, a risarcire a la somma di
[...] CP_1
Euro 83.545,60 ovvero quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
3) in via istruttoria
2 a) ammettere i capitoli di prova per testi dedotti in primo grado e non ammessi, trascritti al
§ 14 dell'atto di appello, qui da ritenersi integralmente ritrascritti;
Contr b) ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ. chiedere all'Autorità di Sistema del Ligure
Occidentale informazioni scritte circa l'estensione dell'area oggetto della Concessione Reg.
909 Rep. 7293 del 12 dicembre 2011 affidata a per come prorogata in Parte_1 data 11 dicembre 2024 in riferimento al confine catastale costituito dal Mappale 1063 del
Foglio 45 del Catasto dei Terreni del
Comune di ovvero a comunicare le coordinate sulla base della scala Gaus-Boaga CP_3 al fine di consentire al CTU di determinare la inclusione del Mappale 1063 del Foglio 45 per intero all'interno dell'area della predetta Concessione;
c) licenziare nuova CTU volta ad accertare l'inclusione in tutto o in parte del Mappale 1063 del Foglio 45 del Catasto dei Terreni del Comune di all'interno dell'area oggetto CP_3 della Concessione Principale Reg. 909 Rep. 7293 del 12 dicembre 2011 e successiva proroga in atti
4) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire a CP_2 le somme versate e versande in esecuzione della sentenza appellata pari Parte_1
a Euro 36.492,74 oltre interessi dal dovuto al saldo al tasso previsto dal 4° co. dell'art. 1284 cod. civ.;
5) condannare restituire a le somme versate Controparte_7 Parte_1
e versande in esecuzione della sentenza appellata pari a Euro 40.322,83 oltre interessi dal dovuto al saldo al tasso previsto dal 4° co. dell'art. 1284 cod. civ.;
6) con vittoria degli onorari e delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE in via condizionata I.R.E.
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte,
- in via principale, respingere in toto l'avversario appello e confermare integralmente
l'impugnata sentenza;
- in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello di accogliere le domande CP_1 azionate da in prime cure e, per l'effetto: previa occorrendo Controparte_3 ammissione dei capitoli di prova dedotti in primo grado in memoria 183/2:
3 - nel merito, respingere siccome inammissibili e/o infondate le domande azionate nei confronti della conchiudente, sia dalla attrice principale, che dal convenuto e attore in rilievo
; CP_7
- in subordine, nel caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, dichiarare tenute e per l'effetto condannare le terze chiamate, Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro e la impresa esecutrice
[...] Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido o come meglio visto e
[...] ritenuto, a manlevare e tenere indenne la conchiudente rispetto ad ogni domanda che dovesse trovare accoglimento nei confronti della stessa.
- Vinte le spese di lite;
- in via ulteriormente subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO a favore del Giudice Amministrativo, con ogni conseguente pronuncia;
- in ogni caso, condannare la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.”
PER GLI APPELLATI Controparte_7
“ - in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 345, c. 1, c.p.c.,
l'inammissibilità delle nuove allegazioni difensive introdotte dalla società appellante nella presente sede processuale e delle modifiche operate alle ragioni poste a fondamento dei motivi di appello e delle richieste risarcitorie da essa proposti in tale medesima sede;
- in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 345, c. 3, c.p.c.,
l'inammissibilità dei nuovi mezzi di prova prodotti dall'appellante nella presente sede processuale;
- in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 342, c. 1, c.p.c.,
l'inammissibilità, per difetto dei requisiti di chiarezza e di specificità, delle richieste risarcitorie proposte dall'appellante nella presente sede processuale;
- in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande estese dall'appellante nei confronti dell'appellata Controparte_6
- in rango istruttorio, rigettare le richieste di prova articolate dall'appellante poiché inammissibili, infondate e irrilevanti;
- in ogni caso, rigettare integralmente l'appello avversario poiché inammissibile, illegittimo e infondato, con conferma integrale della sentenza impugnata;
- in via subordinata al rigetto della precedente conclusione, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'appellante, accertare e dichiarare, che
4 Controparte_10
è tenuta a garantire e a manlevare il dalle CP_11 Controparte_5 conseguenze patrimoniali derivanti dall'accoglimento della medesime domande e, per
l'effetto, condannare Controparte_10
, a rifondere al a somma
[...] CP_11 Controparte_5 che questa sarà tenuta a corrispondere in favore dell'appellante.
Con vittoria di spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato del 19.11.2019 la società Parte_2
(successivamente , in virtù di trasformazione sociale Parte_1 avvenuta con atto del 16.12.2019) conveniva in giudizio il Controparte_12
chiedendone la condanna ex artt. 2050 c.c. (quanto al
[...]
), 2051 c.c. e 2043 c.c. per i danni subiti in conseguenza delle attività svolte dalle CP_5 stesse convenute, interferenti con il parcheggio e con la sua attività commerciale, che quantificava nella misura pari a € 990.263,42, da aggiornarsi in corso di causa.
In punto di fatto, deduceva:
- di gestire un supermercato della linea D-PIU', sito in via Sampierdarena 164r, CP_3 posto su terreno demaniale, da decenni in concessione da parte dell'Autorità Portuale di
CP_3
- che, fino al 2011, essa era stata titolare di due distinte concessioni demaniali, di cui l'una
(n. 490) relativa al fabbricato, uso deposito e vendita commerciale, nonché a una ridotta area scoperta e l'altra (n. 366) relativa a una ulteriore e più estesa area scoperta, destinata a parcheggio clienti e occupata in parte da un piccolo fabbricato uso uffici;
- che la concessione n. 366 scadeva in data 28.02.2011. Tale scadenza risultava connessa con il fatto che parte dell'area oggetto della stessa risultava interessata dal progetto di nuova viabilità stradale di Lungomare Canepa, i cui lavori venivano appaltati a Controparte_3
[...]
- di aver ottenuto dall'Autorità Portuale di la concessione sino al 31.12.2023 delle CP_3 aree già oggetto della concessione n. 490 e della concessione n. 366 (la porzione non interessata dal progetto di nuova viabilità stradale di Lungomare Canepa) e di aver, inoltre, ottenuto negli anni a seguire e fino al 29.02.2016, una serie di rinnovi temporanei della concessione riguardante la porzione di area demaniale interessata dal progetto della nuova viabilità;
5 - che in data 29.02.2016 al rilascio dell'area oggetto delle concessioni temporanee e, quindi, interessata dai lavori, seguiva: il 25.07.2016, la stipula tra quale Controparte_3 stazione appaltante, e il quale aggiudicatario, del contratto di Controparte_7 appalto relativo ai predetti lavori;
il 14.09.2016, la formale consegna a Controparte_3
da parte del , delle aree (ivi compresa quella medio tempore
[...] Controparte_13 liberata dalla società ) interessate dai lavori appaltati;
CP_1
- che avrebbe dovuto tracciare e delimitare il confine fra l'area di Controparte_3 cantiere e l'area rimasta in concessione alla società , con l'installazione di opere CP_1 divisorie rispettose dei limiti della stessa;
- che ciò non avveniva e che alla comunicazione del 20.02.2017, con cui Controparte_3 precisava che i predetti confini erano già stati tracciati nel 2012, seguiva l'unilaterale
[...]
e arbitrario spostamento, nell'aprile 2017, a opera del delle Controparte_7 barriere new jersey, con riduzione di oltre quattro metri di profondità dell'area rimasta in concessione all'attrice; tale comportamento aveva determinato la riduzione del numero dei parcheggi da 15 a 10, con spazio di manovra ristrettissimo;
- che all'occupazione senza titolo, a opera del di parte dell'area Controparte_7 in concessione alla società (con conseguente riduzione del numero di parcheggi di CP_1 pertinenza del supermercato e dello spazio di manovra), seguiva la posa, sempre a opera del di una rete precaria a delimitazione del cantiere, con Controparte_7 creazione di una situazione di pericolosità per i clienti. con mail del 15.6.2018 invitava la società ad effettuare in Controparte_3 CP_1 contraddittorio il rilievo dei confini, e quest'ultima rispondeva con nota 18/6/2018 facendo presente che vi era stata la rimozione della barriera creata coi jersey provvisori ed era emersa una delimitazione in cemento atta a costituire già un confine;
-oltre alla mancata corretta gestione dei confini il 1) ha provocato Controparte_7 la sistematica occlusione degli scarichi presenti sul piazzale di parcheggio, a causa dei materiali provenienti dagli scavi eseguiti ed accumulati a ridosso del piazzale di parcheggio;
2) ha lasciato da maggio 2017 a aprile 2018 un cumulo di terra enorme alto oltre quattro metri, tale da precludere totalmente la vista dall'esterno sia del supermercato che del parcheggio;
- che, nonostante le reiterate diffide a porre rimedio, i lavori si protraevano per oltre due anni rispetto alla data concordata e alla data dell'avvio della causa non risultavano ancora terminati;
il muro divisorio definitivo delle aree non era stato ancora realizzato e l'area in
6 concessione era tuttora ridotta (di circa 1,20/1,30 mt. di profondità) rispetto a quella oggetto della concessione rilasciata alla società ; CP_1
-il ritardo era dovuto a circostanze che le parti avrebbero dovuto prevedere e prevenire
(rinvenimento di ordigni bellici, di rifiuti da smaltire, quale amianto e altro, rinvenimento di cunicoli interrati non contemplati, ecc.);
-ad oggi (citazione del 19/11/2019) i lavori non erano terminati e la sistemazione dell'area adiacente a quella della società dei confini non era ancora quella definitiva;
Pt_3
In punto di diritto, deduceva:
- la violazione da parte di degli Controparte_12 obblighi di diligenza nella gestione dei cantieri, a fronte della mancata corretta delimitazione dell'area di cantiere e della negligente e protratta gestione del cantiere stesso, sulla scorta delle disposizioni del Regolamento edilizio del Comune di CP_3
- la violazione, a opera del dell'art. 2050 c.c., dovendosi l'attività Controparte_12 edilizia da questo svolta (comportante l'esecuzione di opere di spostamento di masse terrose e scavi profondi) considerare alla stregua di attività pericolosa, con conseguente responsabilità oggettiva dello stesso per i danni sofferti dall'attrice;
- la violazione a opera della committente e dell'appaltatore Controparte_3 dell'art. 2051 c.c. a causa dell'inadeguata custodia del cantiere, Controparte_7 permanendo il dovere di custodia dell'area interessata dai lavori in capo anche alla stazione appaltante, nonostante la stipula del contratto di appalto di lavori;
- la violazione dell'art. 2043 c.c. da parte di entrambi i convenuti, attesa l'occupazione sine titulo di parte dell'area in concessione alla società ; CP_1
- la violazione a opera di entrambi i convenuti dell'art. 2043 c.c., traducendosi la condotta di questi ultimi in fatti illeciti, fonte di responsabilità risarcitoria.
In relazione al quantum, i danni non patrimoniali conseguenti alla non corretta organizzazione e gestione del cantiere (danno emergente, dato dal decremento di reddito, perdita di clientela, spese sostenute;
mancato guadagno, rappresentato da perdita di sconti e premi di fine anno;
perdita di avviamento dell'unità locale;
perdita di chances, avendo essa attrice, a fronte dell'insufficienza delle risorse economiche disponibili per effetto della situazione qui denunciata, dovuto rinunciare a intraprendere una nuova e proficua operazione economica nella provincia di inutile pagamento del canone concessorio CP_3 con riguardo all'area in concessione, occupata senza titolo dal cantiere) venivano quantificati in complessivi €. 990.263,42.
7 Con comparsa del 03.03.2020 si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_3 in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'appaltatore, Controparte_9
nonché dell'impresa esecutrice Nel merito, chiedeva
[...] Controparte_7 il rigetto delle domande, in quanto inammissibili e infondate. In subordine, nel caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, chiedeva la condanna delle terze chiamate, in solido o come meglio visto o ritenuto, a manlevare la Controparte_3
Deduceva che in data 29 agosto 2016, il dopo averla avuta Controparte_13 formalmente in consegna da Autorità Portuale di procedeva a consegnare a CP_3
“le aree scoperte appartenenti al demanio marittimo, ubicate in sponda Controparte_3 sinistra del torrente Polcevera, coincidenti con il sedime stradale di Lungomare Canepa ed aree limitrofe, rappresentate in colore giallo nell'allegata planimetria, nello stato in cui si trovano, per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto”; “contestualmente, per le medesime finalità, la Stazione Appaltante (ndr. procedeva a Controparte_3 consegnare le medesime aree di cui al capoverso precedente, all'Appaltatore (ndr. lavori e impresa esecutrice nello stato in Controparte_12 Controparte_7 cui si trovano” per la realizzazione dell'infrastrutturazione del ponente genovese e, quindi,
l'ampliamento di lungomare Canepa.
Contestava gli addebiti e i titoli di responsabilità, rilevando che dalla stessa prospettazione attorea risultava essere il ad aver spostato le barriere di new Controparte_7 jersey spostando unilateralmente i confini e riducendo di oltre quattro metri la profondità dell'area rimasta in concessione alla società , con totale estraneità di CP_1 CP_3
[...]
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta e chiamata di terzo del 14.05.2020 il chiedendo, in via Controparte_9 pregiudiziale, la citazione del terzo Nel merito, in via principale, Controparte_3 chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto illegittime e infondate. In via subordinata, chiedeva di essere manlevata da delle conseguenze Controparte_3 patrimoniali derivanti dall'eventuale accoglimento delle domande attoree.
Opponeva:
-l'omessa individuazione del perimetro dell'area in discorso, assertivamente assegnata in concessione a parte attrice, che in atto di citazione si indicava occupata illegittimamente e variamente in “oltre quattro metri”; “1,20/1,30 mt”; “almeno 1,5 mt”;
8 - che dall'esame dell'atto di concessione demaniale del 23 dicembre 2011 depositato dall'attrice emergeva come l'area, prospiciente a quella occupata dal cantiere, adibita a parcheggio dall'attrice sia stata sempre più estesa rispetto a quella risultante dalle planimetrie allegate allo stesso atto di concessione demaniale, in particolare doc. 2 e relativi allegati B, C e D, con indebito sconfinamento lato strada (ex cantiere) per una superficie maggiore di almeno 20 mq (qual è quella occupata allo stato attuale), ancor più estesa nel periodo intercorso tra la recinzione predisposta da nel 2016 e la Controparte_3 delimitazione definitiva dell'area mediante jersey di cemento armato approntata dall'appaltatore nel giugno del 2018;
-anche a prescindere dall'effettiva estensione dell'area detenuta in concessione dall'attrice, il e, per esso, la società consorziata designata per Controparte_9
l'esecuzione delle opere, sin dalla consegna dei lavori e fino al Controparte_7 termine degli stessi, occupavano sempre e solo l'area destinata all'esecuzione delle opere risultante dal progetto e dalla mappa planimetrica allegati al contratto d'appalto e al relativo capitolato speciale;
-un eventuale sconfinamento nell'area assegnata in concessione alla società attrice sarebbe da addebitare a per l'errata redazione del progetto e della Controparte_3 mappa planimetrica posti a fondamento del contratto d'appalto poi concluso con il
[...]
Controparte_9
- in sede di consegna dei lavori (avvenuta il 29 agosto 2016) il Controparte_9 ha potuto riscontrare come la recinzione in new jersey in precedenza allestita da
[...] occupasse, per circa 2,30 mt medi di profondità (calcolati dal luogo Controparte_3 di prevista edificazione del muro di progetto verso il lato strada), un'area minore rispetto a quella prevista dal progetto esecutivo e dalla predetta planimetria;
lo stato dei luoghi era rimasto immutato fino al giugno 2018;
-non era vero che in ragione dello spostamento dei confini asseritamente avvenuto il
20.04.2017, quest'ultima avrebbe subito l'illegittima diminuzione del numero dei parcheggi
(da 15 a 10) destinati alla clientela;
-aveva apposto per tutta la durata delle opere un'ordinaria rete di recinzione, identica alle reti solitamente apposte per la recinzione di qualsiasi cantiere edile, nel pieno rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza dei lavoratori e dei terzi;
-contestava la ricostruzione relativa all'occlusione degli scarichi atteso che, per un banale meccanismo di quote, la società attrice, che avrebbe dovuto adeguare i propri sistemi di
9 smaltimento delle acque ben prima dell'inizio delle opere, continuava a riversare i propri scarichi verso il cantiere (posto più a valle, in direzione mare) e non il contrario;
- contestava la lamentela dei cumuli di terra presenti in cantiere: i materiali di riporto, fisiologicamente presenti nel cantiere per il tempo necessario alla prosecuzione dei lavori e al pedissequo smaltimento, venivano accumulati per singoli e brevi periodi, oltre il punto di corrispondenza dell'ingresso del supermercato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.10.2020 si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo, nel merito, di rigettare le domande proposte da Controparte_7 [...] perché illegittime e infondate. Le difese venivano articolate nei medesimi CP_3 termini del convenuto. CP_5
Con comparsa di costituzione sulla chiamata in causa da parte del Controparte_9 el 26.02.2020, chiedeva, nel merito, il rigetto delle
[...] Controparte_3 domande azionate nei suoi confronti, sia dall'attrice principale, che dal convenuto e attore in rilievo in subordine, nel caso di accoglimento, anche parziale, Controparte_7 delle domande avversarie, chiedeva la condanna delle terze chiamate,
[...]
in solido o come meglio visto e ritenuto, a Controparte_14 manlevare e tenere indenne da ogni domanda che dovesse trovare Controparte_3 accoglimento nei confronti della stessa.
Deduceva, in ordine alle aree di cantiere, la compatibilità originaria delle aree di cantiere con la concessione , sottolineando che: - dalle elaborazioni progettuali discendenti CP_1 dal progetto approvato veniva individuata l'area demaniale occorrente al cantiere, debitamente e per tempo comunicate da al e all'Autorità Controparte_3 CP_13
Portuale; - tale area veniva trasfusa nelle istanze di consegna ex art. 34 C.N. che il CP_13 rivolgeva alla Capitaneria di Porto;
- i verbali di consegna da quest'ultima al dal CP_13
Comune a Sviluppo Genova e da all'impresa riportavano i medesimi Controparte_3 confini approvati dall'ente titolare delle aree;
- l'Autorità Portuale e la società erano a CP_1 conoscenza dei limiti di occupazione delle aree occorrenti al cantiere.
Pertanto, se le aree di cantiere fossero state tali da sovrapporsi a un sedime ancora in concessione alla società , la responsabilità non sarebbe di CP_1 Controparte_3 ma eventualmente dell'Autorità Portuale, nella misura in cui, ben conoscendo le esigenze di occupazione del cantiere originariamente rese note da e avendo Controparte_3 adottato sulla base di tali contenuti gli atti demaniali conseguenti, avrebbe dovuto verificare
10 la compatibilità delle concessioni confinanti – fisicamente e temporalmente – con le aree coinvolte nella consegna ex art. 34 C.N.
Inoltre, rilevava il corretto tracciamento delle aree di cantiere. Sin da prima dell'avvio del cantiere, provvedeva a verificare con la compatibilità del progetto Controparte_3 CP_1 infrastrutturale con la sistemazione delle aree residue in concessione a medesimo. CP_1
Peraltro, sulla base dell'esatto perimetro delle aree necessarie ai lavori, il confine del futuro cantiere veniva preventivamente anche tracciato sul posto, in contraddittorio con , con CP_1
l'intervento di un topografo incaricato da . Controparte_3
Circa gli sconfinamenti delle aree di cantiere distingueva tra sconfinamenti durante i lavori e sconfinamenti dell'opera una volta terminati i lavori. Sui primi, quand'anche vi fossero stati, escludeva qualunque responsabilità della Stazione appaltante, essendo obbligo dell'impresa limitarsi a occupare le aree consegnatele, senza invaderne altre e affermando che la prima non avrebbe comunque potuto esercitare un'attività di controllo così puntuale da dover accertare invasioni indebite nelle proprietà altrui, sempre che queste non fossero di entità tale da apparire chiaramente evidenti. Quanto all'opera finale affermava che la stessa fosse stata costruita completamente all'interno delle aree di progetto. A comprova di ciò, faceva eseguire a fine lavori un rilievo topografico, ove emergeva che Controparte_3
l'opera non solo non aveva minimamente sconfinato sull'area in concessione alla società
, ma piuttosto che quest'ultimo usufruiva di fatto illegittimamente di una piccola CP_1 porzione originariamente destinata al cantiere.
Distingueva, infine, nelle pretese avanzate da due diversi profili: quello del “danno” CP_1 provocato dall'opera così come approvata, rispetto al quale è evidente il difetto di giurisdizione dell'AGO; quello del danno provocato dal comportamento esercitato dall'appaltatore, ulteriore rispetto a quanto autorizzato dai provvedimenti approvativi, rispetto al quale occorrerebbe la prova della ultroneità dell'attività rispetto agli atti di approvazione, il nesso causale e la sussistenza del danno.
Con riguardo, infine, alla durata complessiva dei lavori, indicava la data di inizio nel
29.08.2016. Il tempo per l'esecuzione dei lavori era stabilito in 360 giorni consecutivi a partire dalla data di consegna;
quindi, la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno
23.08.2017. A giustificazione del ritardo nell'esecuzione elencava una serie di eventi verificatisi nel corso dei lavori e di varianti resesi necessarie in corso d'opera che portavano alla sospensione/postergazione dei termini prestabiliti.
11 Tanto premesso, affermava l'infondatezza, oltre che di tutte le domande risarcitorie azionate dalla attrice principale anche della domanda di manleva azionata nell'atto di citazione di terzo.
Per contro, rilevava che il era il custode delle “aree scoperte Controparte_7 appartenenti al demanio marittimo, ubicate in sponda sinistra del torrente Polcevera, coincidenti con il sedime stradale di Lungomare Canepa ed aree limitrofe”. In subordine, pertanto, affermava la fondatezza della domanda di manleva azionata da Controparte_3 nei confronti del Controparte_7
Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, veniva disposta CTU tecnica, e nominata l'Ing. diretta ad accertare il lamentato sconfinamento e i restanti addebiti Persona_1
(occlusioni degli scarichi, riduzione della visibilità, costi sostenuti).
Il Tribunale licenziava CTU atta: ad accertare se vi fosse stato un tracciamento dei confini concordato dalle parti;
a delimitare l'area in concessione alla e ad Parte_1 accertare l'esistenza ed entità dello sconfinamento, nonché la sussistenza degli altri illeciti lamentati.
Depositato l'elaborato peritale il 17.02.2022, a seguito delle osservazioni delle parti, con ordinanza del 30.03.2022, veniva disposta la convocazione del CTU a chiarimenti dapprima in presenza e quindi veniva concesso un termine per deposito dei chiarimenti scritti, che venivano resi a seguito di ulteriori accertamenti.
Con ordinanza 19-20 aprile 2023 il Tribunale dichiarati insussistenti i presupposti per la declaratoria di nullità della seconda relazione peritale e di sostituzione di CTU avanzata da parte attrice . CP_1
Indi la causa veniva assegnata a sentenza.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Genova ha respinto la domanda di parte attrice e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute, ponendo le spese di CTU a carico dell'attrice.
Il Tribunale escludeva la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. e riconduceva la fattispecie a una responsabilità ex art. 2043 c.c.: affermava, previa analitica riproduzione delle difese delle parti e del contenuto dei due elaborati peritali, che “Le tavole esaminate dalla CTU, prodotte nelle note a trattazione scritta del 15 marzo 2022, allegate al progetto esecutivo giustificano, invero, lo sconfinamento operato in occasione dello svolgimento dei
12 lavori” motivando detto convincimento sulla base dei chiarimenti della CTU, per i quali: “In conclusione, grazie agli ulteriori accertamenti condotti, la scrivente può affermare che:
-è possibile definire la reale estensione delle aree concesse alla IT AC & così Parte_2 come rappresentate nell'allegato D all'atto di concessione (prod. doc. 2 ALL. D dell'Avv.
Sordini): queste risultano più ridotte rispetto a quelle attualmente occupate dalla Parte_4 per l'area parcheggio;
[...]
-il limite dell'area in concessione a coincide, con ragionevole approssimazione, con CP_1 quello delle aree richieste da in base a ex art. 34 del Codice della Controparte_3
Navigazione;
-tale limite si trova 1,7 m circa più a nord rispetto all'attuale posizione del new jersey;
-in base agli accertamenti precedentemente condotti e descritti nella relazione di CTU depositata a febbraio 2022, il presunto sconfinamento dell'area di cantiere era pari a circa
1,3 m rispetto all'attuale posizione del new jersey;
-l'area di cantiere ricadeva interamente entro i confini stabiliti dagli accordi tra l'Autorità di
Sistema Portuale e tra l'Autorità di Sistema Portuale e la IT Controparte_3
AC & C. S.r.l. e tra e : il confronto tra il rilievo Controparte_3 CP_7 eseguito e gli elaborati progettuali posti a base di gara R028_C01, T052_B14.1 e
T035_N07.1 ha infatti confermato come le aree interessate dalla cantierizzazione siano state sempre mantenute entro i predetti confini”.
Il Tribunale così concludeva: “Ne discende l'insussistenza di responsabilità a norma dell'art.
2043 c.c. delle parti convenute in relazione all'asserita occupazione sine titulo di parte delle aree di parcheggio, oggetto di concessione demaniale, detenute a tale titolo da . CP_1
Posto che il convenuto e l'impresa occupavano sin dalla CP_5 Controparte_7 consegna dei lavori e fino al termine degli stessi l'area destinata all'esecuzione delle opere risultante dal progetto e dalla mappa planimetrica allegati al contratto d'appalto e al relativo capitolato speciale, parte attrice ha in definitiva lamentato l'occupazione, ad opera dei soggetti convenuti, di un'area demaniale estranea a quella oggetto di concessione in suo favore e occupata da essa stessa illegittimamente”.
Il Tribunale respingeva poi le ulteriori domande di in ordine all'esistenza Parte_2 delle occlusioni agli scarichi nonché alla negligente gestione del cantiere (presenza di materiale di cantiere) e ai danni derivanti dai lavori a cui ha dovuto porre Parte_2 rimedio, affermando, quanto al primo aspetto, che non si era raggiunta la prova che il cantiere abbia determinato l'occlusione delle griglie di scarico presenti sul cantiere. Quanto al secondo aspetto il Tribunale ha affermato che la visibilità del supermercato in gestione a
13 parte attrice non avesse subito alcun pregiudizio. La sentenza ha respinto le eccezioni di nullità della CTU ritenendo che la stessa non fosse affetta da alcun vizio in relazione al mutamento delle conclusioni tra la prima e la seconda perizia. La modifica delle proprie conclusioni da parte del CTU, motivata da rilievi topografici di dettaglio fatti eseguire per lo scopo demandatole, era per contro del tutto legittima e derivava dalla dialettica fra le parti,
i rispettivi consulenti e l'Ufficio. Infine, il Tribunale affermava, ad abundantiam, che era da dubitare che anche in ipotesi di sconfinamento temporaneo di dieci mesi potesse ritenersi provato un qualche danno economico in capo alla società attrice.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne la Parte_1 riforma, rassegnando le conclusioni originariamente proposte e di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati.
Con una iniziale premessa ai primi due motivi, e partendo da una ricostruzione dei fatti presupponente che in forza della concessione principale del 23 dicembre 2011 Parte_1 ha ricevuto un'area comprendente il parcheggio clienti collocato sull'intero mappale
[...]
1063 mentre i lavori della viabilità di Lungomare Canepa interessavano il confinante mappale 1062, l'appellante afferma che il Tribunale avrebbe dovuto innanzitutto accertare i confini dell'area in concessione alla sulla base della Concessione 2011, Parte_1 valutando la descrizione contenuta nell'atto e la planimetria allegata e prodotta.
Parallelamente, il Tribunale avrebbe dovuto verificare i confini dell'area consegnata da al da questo a e da Parte_1 CP_13 Controparte_3 Controparte_3 all'appaltatore: in questo modo avrebbe potuto avere conferma dell'area rimasta in concessione a che avrebbe potuto essere così verificata anche sulla base Parte_1 di un criterio residuale. Infine, per accertare l'effettivo sconfinamento e il soggetto Contr responsabile dello stesso ( nel caso in cui le aree consegnate a Controparte_3 avessero avuto un'estensione tale da sconfinare in quelle rimaste in concessione a
[...]
Contr
ovvero nel caso in cui sia stato l'appaltatore a sconfinare rispetto alle aree Parte_1 ad esso affidate da ), il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'effettiva Controparte_3 invasione delle aree: tale verifica avrebbe dovuto essere condotta attraverso immagini fotografiche e prove testimoniali, trattandosi di un'attività materiale e certamente informazioni all'Autorità Portuale da acquisirsi anche d'ufficio ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ.. La sentenza impugnata – afferma - ha sostanzialmente abdicato al proprio giudizio, affidando tutte le indagini (non solo quelle tecniche) a una consulenza tecnica bifasica che
14 si è dimostrata incerta, non lucida e, nella motivazione, perplessa e gravemente contraddittoria.
1.Col primo motivo “(accertamento che la Seconda CTU avrebbe modificato le proprie conclusioni sulla base di nuovi rilievi topografici e documenti”) censura la Parte_1 sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la modifica “delle proprie conclusioni da parte del ctu, motivata da rilievi topografici di dettaglio fatti eseguire per lo scopo demandatole” e laddove afferma che “le tavole esaminate dalla CTU … allegate al progetto esecutivo giustificano, invero, lo sconfinamento operato in occasione dello svolgimento dei lavori”. I chiarimenti resi dalla consulente d'ufficio (alla quale la sentenza impugnata opera integrale rinvio) non hanno, in realtà, valutato elementi nuovi, posto che sia la planimetria sia le tavole esaminate in detta sede erano già stati esaminati nella prima CTU, ed era stato già esaminato un rilievo topografico effettuato da .. Il Tribunale sarebbe stato Parte_1 fuorviato dalle affermazioni contenute nella CTU e avrebbe fondato la decisione su un fraintendimento di fondo che lo ha condotto ad accreditare di decisività/novità elementi presenti nel secondo elaborato di chiarimenti che, in verità, nuovi non erano. In particolare, il CTU ha attribuito una rilevanza particolare a elementi che sono stati erroneamente ritenuti di novità (le “tavole di cantierizzazione”, il “materiale acquisito dall'Autorità Portuale” e il rilievo topografico effettuato a dicembre 2022), che appunto non erano nuovi. Le tavole e il materiale acquisito erano già in atti, mentre il rilievo topografico commissionato dal CTU ha potuto fotografare lo stato attuale del cantiere nel momento in cui è stato svolto (Dicembre
2022), e quindi non rileva in relazione all'individuazione dei confini dell'area rimasta in concessione alla e di quella restituita, tanto che la stessa consulente Parte_1
d'ufficio inizialmente aveva ritenuto di non effettuare alcun rilievo topografico sulla base della motivazione della completa modificazione dei luoghi rispetto al periodo 2017-2018, quando il cantiere della nuova viabilità era in attività. La consulente, infatti, verosimilmente per giustificare un'inversione di rotta, ha qualificato come nuovi i suddetti elementi, che invece aveva già esaminato nel corso della prima CTU. Pertanto, si è trattato di una diversa e opposta valutazione dei medesimi elementi, la quale non è stata supportata da alcuna motivazione di natura logica, tecnica o giuridica. Né nei chiarimenti alla CTU, né – soprattutto – nella motivazione della sentenza, infatti, si è dato atto delle ragioni per cui, sulla base dei medesimi documenti e ferma l'irrilevanza del nuovo rilievo topografico effettuato, si sia pervenuti a un giudizio diametralmente opposto rispetto a quello della CTU.
15 L'appellante, quindi, chiede che la Corte d'Appello rivaluti autonomamente e criticamente i chiarimenti alla CTU, la quale ha modificato radicalmente le conclusioni a cui era giunta la
CTU stessa.
2) Con il secondo motivo (“erroneo accertamento della legittimità dello sconfinamento sull'area adibita a parcheggio da parte dell'appaltatore dei Lavori”) l'appellante censura la decisione impugnata per aver, sempre in base alle risultanze della seconda relazione peritale, accertato l'estraneità dell'area occupata rispetto alla concessione Parte_1 del 2011 non già sulla base della concessione principale, ma sulla base delle risultanze degli atti del contratto di appalto. Il fatto che gli atti del contratto di appalto (mappa planimetrica e capitolato speciale) contemplassero un'occupazione dell'area del mappale
1063 in concessione a non potrebbe in alcun modo rendere legittimo tale Parte_1 sconfinamento e sarebbe del tutto irrilevante ai fini di giustificare l'occupazione dell'area parcheggi di Gli atti del o di non Parte_1 Controparte_13 Controparte_3 avrebbero in alcun modo potuto modificare il contenuto della Concessione Principale consentita a Parte_1
Afferma, poi, che il fatto che, dopo la CTU, sia stato dato spazio, in un nuovo elaborato peritale, alla risposta ad un quesito dell'appaltatore, peraltro asseritamente giustificato non già sulla base della Concessione Principale bensì delle “indicazioni provenienti dalla stazione appaltante”, già inficia le conclusioni dei Chiarimenti, in quanto sposta completamente il baricentro degli accertamenti sulla base di rilievi critici mossi dal difensore del . CP_5
Inoltre – aggiunge - è evidente la confusione operata dalla consulente d'ufficio relativamente ai rapporti tra l'Autorità Portuale e da una parte (e quindi la Concessione Parte_1
Principale e le Concessioni Aree Interferite, unici rilevanti ai fini del decidere) e quelli tra il
, l'Autorità Portuale e , dall'altra (e quindi gli atti del Controparte_13 Controparte_3 progetto dell'Appalto dei Lavori, irrilevanti).
Afferma, poi, che la consulente d'ufficio ha ritenuto opportuno far precedere la risposta al quesito da un nuovo rilievo topografico, tuttavia, all'epoca del nuovo rilievo i lavori non interessavano più l'area parcheggi di ed erano stati arretrati rispetto alle Parte_5 denunciate occupazioni. ha contestato l'occupazione dell'area parcheggi Parte_1 dal mese di aprile 2017 all'estate del 2018 (pag. 5 della citazione). Dunque un nuovo rilievo a Dicembre 2022 di certo non avrebbe aggiunto alcun elemento utile, posto che lo stesso
16 avrebbe comunque fotografato una situazione in cui l'occupazione dell'area non era più presente.
Ancora sostiene che l'affermazione della CTU che “il rilievo ha permesso di appurare come vi sia una buona corrispondenza tra la posizione attuale del new jersey ed il confine catastale tra il mappale 1063, a nord, ed il mappale 1062, afferente la viabilità di Lungomare
Canepa” ossia che nel Dicembre 2022, il new jersey si trovava sul confine tra mappale 1063
- che è l'area della Concessione Principale (quella che non avrebbe dovuto essere interessata dai Lavori) - e il mappale 1062, dove si trova il Lungomare Canepa conferma che i lavori per la nuova viabilità del Lungomare Canepa avrebbero dovuti essere svolti sul mappale 1062 senza interessare il mappale 1063. Invece detta conclusione è stata poi smentita dalla consulente d'ufficio allorchè ha affermato che la dividente si trovava in corrispondenza della linea arancione. Ma allora – prosegue l'appellante –di chiede per quale motivo ad un certo punto dei Lavori, Controparte_15 avrebbero dovuto arretrare il new jersey, dato che, stando a quanto stabilito dalla CTU, i predetti convenuti avrebbero potuto portare l'area di cantiere fino alla linea arancione.
L'appellante ha, pertanto, contestato il passaggio, presente nei chiarimenti alla CTU, secondo cui “la larghezza del parcheggio in corrispondenza del varco di accesso, in
CP_1 base alla concessione in essere, dovrebbe misurare 9,40 m e non 10,70 m”, in ragione del fatto che: in primo luogo, la conclusione della CTU (che il parcheggio di dovrebbe
CP_1 misurare 9,40 metri anziché 11,70 metri) non può derivare in linea astratta da un raffronto aggiornato dello stato dei luoghi e le planimetrie allegate alla Concessione 2011; in secondo luogo, la conclusione della CTU che il parcheggio di dovrebbe misurare 9,40 metri è
CP_1 presentata come un dogma;
in terzo luogo, i criteri che sono stati utilizzati per stabilire se il parcheggio di avrebbe dovuto misurare 9,40 metri o 11,70 metri non sono costituiti
CP_1 dall'esame della Concessione Principale tra e l'Autorità di Sistema bensì le tavole
CP_1 relative al tracciamento del tratto stradale nell'ambito dell'appalto dei lavori. In sostanza, per valutare se , e avessero o meno sconfinato Controparte_3 CP_16 Controparte_7 non sono stati esaminati i titoli che giustificavano l'occupazione dell'area da parte di
CP_1 la Concessione 2011, bensì le tavole di progetto unilateralmente fornite da CP_3
, e .
[...] CP_16 Controparte_7 Controparte_13
Da ultimo, l'appellante precisa che il tema fondamentale della causa dovrebbe essere la precisa individuazione di tale confine, necessaria per verificare se vi sia stato, o meno, sconfinamento. In tale situazione sarebbe stato più ragionevole attenersi al confine
17 catastale, che – tra l'altro – coincide con quello in cui sono state apposte (al termine delle opere oggetto d'appalto) le barriere new jersey.
3) Con il terzo motivo (“Esclusione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. “) l'appellante lamenta il fatto che il Tribunale non abbia considerato che la fattispecie in questione è caratterizzata dall'esecuzione di lavori su strada pubblica e che, in materia di appalto di lavori su pubblica via, la giurisprudenza adotta un'interpretazione più rigorosa nei confronti del committente per i danni arrecati in occasione della realizzazione dei lavori. Si ritiene, infatti, che in questi casi la stipulazione di un contratto di appalto non privi il committente della qualità di custode e della correlata responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
L'appellante richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha iniziato a ritenere concettualmente e astrattamente configurabile, nei confronti della PA, la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., relativamente ai danneggiamenti subiti, a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche. Nella fattispecie in esame trattandosi di danni subìti per effetto delle modalità di esecuzione di un appalto su pubblica via, dovrà essere ritenuto operante l'art. 2051 c.c. nei confronti del committente CP_3
[...]
4) Con il quarto motivo (“Mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni per non corretta manutenzione del cantiere e per lavori realizzati da in vece CP_1 dell'Appaltatore“) l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto le domande risarcitorie relativamente alle altre doglianze.
Innanzitutto, censura la sentenza nella parte in cui non ha accertato l'esistenza di fenomeni occlusivi risalenti agli anni 2016-2017 sulla base di una rilevazione dello stato dei luoghi effettuata nel mese di ottobre 2022/gennaio 2023 e, quindi, in un momento in cui i fenomeni denunciati erano stati eliminati.
Con riferimento, poi, alla riduzione della visibilità, la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto che non si sarebbero verificati danni da riduzione di visibilità nel 2016-2017 sul presupposto (peraltro indimostrato) per cui, a lavori dell'appalto ultimati nel 2023, tale visibilità sarebbe stata migliorata per effetto della demolizione di edifici preesistenti, omettendo altresì di accertare la riduzione della visibilità ante appalto e, quindi, di accertare uno dei quesiti che erano stati posti al Tribunale.
La sentenza sarebbe poi errata per aver omesso di accogliere la domanda derivante dal danno, accertato dal CTU, relativo alla realizzazione di sottofondo e posa di rete metallica
18 elettrosaldata per distribuzione dei carichi all'interno della pavimentazione in calcestruzzo, che ha comportato un esborso per , pari a Euro 8.223,75. La sentenza di primo grado CP_1 ha dimenticato di esaminare la relativa domanda avendola superficialmente ricondotta ad altre poste di danno fatte valere.
Dopo aver articolato tali censure l'appellante ha reiterato le domande di risarcimento dei danni già proposte in primo grado e la richiesta di prova per testimoni non ammessa nel corso del giudizio di primo grado, nonché la richiesta ex art. 213 c.p.c. di cui alle conclusioni, nonché una richiesta di licenziamento di nuova CTU.
Si è costituita in giudizio Controparte_2 contestando tutto quanto dedotto in appello e chiedendo il
[...] rigetto dell'impugnazione, proponendo appello incidentale condizionato sulla base del seguente motivo.
Deduce che la prospettazione della domanda risarcitoria con la quale l'appellante ipotizza che lo sconfinamento fosse già previsto dalle tavole di progetto comporta la devoluzione di ogni questione a essa relativa (circa l'an e il quantum) al Giudice Amministrativo. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dall'illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica (ove, ponendosi in discussione la legittimità dell'esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo) da quello in cui lo stesso lamenti la cattiva esecuzione dell'opera pubblica contestando le modalità esecutive dei lavori (nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di neminem laedere). In primo grado, la questione di giurisdizione era stata già sollevata dall'appellante incidentale nella propria comparsa di costituzione e risposta alla chiamata di terzo dell'impresa appaltatrice e dell'impresa esecutrice, ma il Tribunale ha deciso nel merito. In ogni caso, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio nel primo grado del giudizio, pur non potendo più essere rilevata d'ufficio nel giudizio di appello, può essere oggetto di impugnazione.
Si sono costituiti, infine, contestando Controparte_7 tutto quanto dedotto in appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione ed eccependo ai sensi dell'art. 342, comma 1, c.p.c., l'inammissibilità per novità delle domande e delle allegazioni, nonchè per difetto dei requisiti di chiarezza e di specificità, delle richieste risarcitorie
19 proposte dall'appellante, riproponendo le domande di garanzia articolate nel giudizio di primo grado.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 16.04.2025, la Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 23.09.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi 1 e 2 dell'appello possono essere esaminati congiuntamente fra loro, in quanto strettamente connessi attenendo alla questione principale oggetto del contenzioso, ossia quella attinente al denunciato da parte di sconfinamento o meno operato Parte_1 dagli originari convenuti e agli accertamenti e valutazioni compiute in ordine a detto allegato sconfinamento da parte del CTU nella prima e nella seconda relazione depositate in primo grado.
In primo luogo vi è da dire che l'originaria domanda, come allegata nell'atto introduttivo di primo grado, sconta una certa imprecisione nell'esatta individuazione del perimetro dell'area indebitamente occupata, laddove, da un lato, in più punti fa riferimento alla questione della delimitazione dei confini e allo sconfinamento imputati ai convenuti rispetto all'area rimasta in concessione alla in forza della concessione 23 dicembre 2011 (cfr. pag. 4, 23esima CP_1 riga;
pag. 5, 14esima riga;
pag. 10, penultima riga, pag. 11, settima riga;
pag. 14, prime righe;
pag. 21); ed in altri punti fa riferimento alla questione del mancato rispetto dei confini delle aree consegnate dal all'appaltante e da questi CP_13 Controparte_3 all'appaltatore (pag. 7, 11, dalla terza alla sesta riga, nonché laddove nella memoria ex art. 183, 6 comma, n.
1 - a fronte della difesa in comparsa responsiva del Controparte_7 er cui l'area occupata durante l'esecuzione dei lavori è quella risultante dal progetto
[...]
e dalla mappa planimetrica allegati al contratto d'appalto e al relativo capitolato speciale, contesta detta asserzione affermando che detti limiti non sono mai stati Parte_1 rispettati, pag. 13).
Ulteriore imprecisione della domanda introduttiva riguarda il tratto di sedime lamentato come indebitamente occupato, indicato talvolta in quattro metri (pag. 5 citazione) e talvolta in 1,5 mt di profondità (pag. 21 ove si indica detto sconfinamento proprio per il periodo in discussione ossia da maggio 2017 a giugno 2018) e dove - a fronte della Difesa del indicante che sulla base degli allegati alla concessione l'area Controparte_7
20 prospiciente a quella occupata dal cantiere, adibita a parcheggio dall'attrice sarebbe stata sempre più estesa rispetto a quella risultante dalle planimetrie allegate allo stesso atto di concessione demaniale con indebito sconfinamento lato strada (ex cantiere) per una superficie maggiore di almeno 20 mq. - risponde affermando l'irrilevanza Parte_1 della questione dell'occupazione inerente l'illegittimo uso di una porzione di area demaniale che non le spetterebbe, posto che “la presente controversia riguarda principalmente il danno patito dalla Società durante l'esecuzione dei lavori, compresa l'illecita riduzione ad opera delle controparti dell'area in concessione alla medesima adibita a parcheggi per CP_17
l'utenza del supermercato, e non certo l'occupazione dell'area demaniale, la cui gestione spetta all'Autorità Portuale di che non è neppure parte del giudizio”, così non CP_3 chiarendo a quale area, diversa da quella in concessione, si fa riferimento.
Tuttavia, il plurimo riferimento contenuto nell'atto di citazione di cui si è detto allo sconfinamento dell'area in concessione alla consente di superare detta Parte_1 imprecisione e di respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal sotto il profilo della nuova allegazione da parte Controparte_18 dell'appellante in merito all'individuazione dell'area indebitamente occupata quale area in concessione, in luogo di quella prevista negli atti amministrativi ed elaborati progettuali afferenti al contratto di appalto, eccezione da respingersi anche alla luce delle produzioni effettuate con l'atto di citazione della concessione munita delle planimetrie allegate (per quanto ad esse nessuno specifico riferimento sia stato fatto né in citazione né nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1). Tardiva è invece la nuova allegazione della Parte_1 contenuta in atto di appello, sorretta dalla produzione di nuova planimetria, relativa alla identificazione dell'area in concessione con l'intero mappale 1063, dovendosi condividere l'argomentazione della Difesa del in ordine alla circostanza che Controparte_7 incombeva sulla parte attrice l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'ipotesi responsabilitaria azionata, tra i quali certamente l'individuazione dell'area oggetto di occupazione indebita, circostanza implicante quello dell'esatta individuazione dell'area legittimamente occupata, che non è mai stata indicata nelle allegazioni iniziali con riferimento all'intero mappale 1063. Peraltro, la questione della estensione dell'area in concessione alla è stata accertata dal CTU, come si vedrà, anche sui molteplici atti CP_1 prodotti, tra cui le planimetrie allegate all'atto di concessione (allegati B,C e D alla concessione doc. 2) prodotti dalla stessa appellante in primo grado evidentemente ai fini dimostrativi della esatta individuazione dell'area su cui aveva titolo di godimento (planimetrie
21 che sono poi state acquisite dal CTU dall'Autorità Portuale), di tal chè la questione controversa si risolve nell'esito dell'accertamento compiuto.
Tanto premesso, è condivisa la scelta istruttoria del primo giudice di licenziare CTU al fine di individuare i confini dell'area denunciata come indebitamente occupata. Detto accertamento è stato condotto dal nominato CTU sostanzialmente in due tempi, dapprima con una prima relazione peritale con cui ha accertato uno sconfinamento dell'area di cantiere nel piazzale adibito a parcheggio della sconfinamento definito Parte_1 dal CTU non autorizzato in alcuna planimetria o documento in atti, compreso tra 1,00 m e
1,50 m ( per un'estensione totale pari a 86 mq), ricondotto all'epoca delle lavorazioni per la viabilità del confinante Lungomare Canepa. Detto primo accertamento viene descritto dal
CTU come effettuato sulla base delle fotografie prodotte da e sulla base Parte_1 delle immagini definite “storiche” disponibili tramite il servizio web “Google Street view” negli anni dal 2016 al 2020 consultate dal CTU, nonché sulla base del tracciamento esistente prodotto da del 2012 (quale accertamento del confine effettuato in Controparte_3 contraddittorio con circostanza – quella dell'accertamento in Parte_1 contraddittorio - contestata dall'attrice con la memoria n. 1 ex art. 183 sesto comma n. 1), e delle planimetrie delle aree consegnate e di progetto, esclusa invece dal CTU la valutazione della tavola rappresentante le aree in concessione alla ditta AC (planimetria all. B doc.2) non risultante avere – per il CTU - “un'estensione tale da poter essere utilizzata al fine di dirimere la questione in esame” (CTU pag. 13), ed esclusa, sempre dal CTU, anche la rilevanza dell'effettuazione di un rilievo topografico, in quella sede ritenuto irrilevante per la intervenuta modifica dello stato dei luoghi. In tale sede il CTU ha valutato i punti fiduciali facendo riferimento alla documentazione fotografica reperibile in internet (cfr. verbale di udienza 8/9/2022).
All'udienza del 8/9/2022 il CTU è stato chiamato a chiarimenti in ordine alle osservazioni delle parti;
la Difesa del in tale sede ha evidenziato che il rilievo Controparte_7 condotto attraverso fotografie di Google Street non consentiva di affermare che l'area precedentemente occupata, ossia da lo fosse in virtù di un titolo Parte_1 legittimamente acquisito, per quanto inerisce il rapporto di concessione fra Parte_1
e il Demanio e quindi l'esatta determinazione dell'area affidata in concessione, perciò il fatto costitutivo della domanda (cfr. verbale del 8/9/2022); ancora, chiedeva se lo sconfinamento di circa 1,3 metri sia stato valutato dal CTU alla luce del contenuto delle tavole citate nelle note di trattazione scritta del 15 marzo 2022 allegate al progetto esecutivo, da cui risulta – proseguiva il Difensore - che secondo le indicazioni provenienti dalla stazione appaltante,
22 in sede di esecuzione delle opere, l'appaltatrice avrebbe potuto provocare lo spostamento temporaneo dell'area di confine di cantiere rispetto alla linea definitiva dei lavori. Il CTU rispondeva: “Il ctu, premesso che sul punto ha già controdedotto alle osservazioni di parte, fa presente che il riferimento oggettivo dell'area di cantiere si rinviene nella tavola di progetto, in cui lo sconfinamento autorizzato non risulta.
Successivamente, emerge dalla lettura del medesimo verbale che “Il ctp di parte CP_7 sottopone al ctu tavole allegate al progetto originario da cui risulta questa autorizzazione di traslazione temporanea dei new Jersey” (cfr. verbale predetto).
Alla luce di tali osservazioni – e sul punto da ultimo evidenziato – il CTU chiedeva termine
“per riferire, previo contraddittorio e riesame delle tavole prodotte e consegnate al ctu”. Il giudice autorizzava detti ulteriori accertamenti, ed in particolare l'acquisizione dall'Autorità
Portuale della documentazione relativa alla concessione e l'esecuzione di un rilievo CP_1 topografico dei luoghi, dopo che l'intero collegio peritale (CTU e tutti CCTTPP) concordava sulla necessità della sua esecuzione.
Come affermato dal CTU nella risposta alle osservazioni delle parti, ed in particolare del ctp della attuale parte appellante “dette indagini hanno permesso di chiarire in maniera oggettiva un aspetto che era rimasto con un margine di indeterminazione nella prima stesura della CTU (estensione dell'area in concessione a ), così come anche ribadito CP_1 nell'udienza del 08.09.2022. L'esecuzione del rilievo topografico ha permesso invece di eliminare l'aleatorietà, illustrata in CTU, in merito all'estensione della concessione e CP_1 quindi, a cascata rispondere compiutamente sia alla richiesta di chiarimento che al quesito da cui lo stesso discende” (cfr. pag. 20 dei chiarimenti), ossia che le aree interessate dalla cantierizzazione siano state sempre mantenute entro i predetti confini (cfr. pag. 17 chiarimenti).
Il CTU ha quindi affermato che “ad oggi, sulla base delle indagini integrative condotte, è possibile affermare che il limite dell'area in concessione alla all'atto Parte_4 dell'esecuzione dei lavori in contestazione, era ubicato più a Nord rispetto alle aree occupate dal cantiere, come si può osservare anche dalle tavole allegate alla presente relazione di
CTU” (cfr. pag. 21 chiarimenti).
In particolare, come riportato nei chiarimenti del CTU ed ampiamente e testualmente riportato in sentenza, le planimetrie di cui agli allegati B, C e D della concessione 23.12.2011 di cui alla prod. 2 della parte attrice-appellante, che hanno trovato conferma nell'acquisizione documentale da parte dell'Autorità Portuale e il rilievo topografico eseguito su concorde valutazione del CTU e dei CTP, hanno consentito di individuare con certezza
23 il confine demaniale delle aree in concessione in quello raffigurato dalla consulente d'ufficio nelle tavole allegate alla CTU, e conseguentemente di accertare che l'area attualmente adibita a parcheggio ed utilizzata dalla è più estesa rispetto a quella Parte_1 concessa dall'Autorità di Sistema Portuale: in particolare, la larghezza del parcheggio dovrebbe misurare 9,40 cm, laddove a seguito del rilievo topografico la misura è oggi di
11,40 mt superiore quindi alla concessione demaniale (cfr. pag. 13 chiarimenti).
Il CTU ha spiegato che la verifica dell'estensione del presunto sconfinamento verso nord dell'area di cantiere è stata effettuata grazie alla sovrapposizione tra il rilievo eseguito in data 14.12.2022 e molteplici tavole: Tavola 1: tracciamento tratto stradale – Lungomare
Canepa – GE, Picchettamento e delimitazione di aree, eseguito nel 2012 da
[...]
(prod. 11 di parte attrice);
2. Tavola 1: Progetto Esecutivo – Ampliamento di CP_3
Lungomare Canepa a tre corsie per senso di marcia tra la SE TE e il RO
– Rilievo planimetrico aree oggetto di richiesta ex art. 34 Cod. Nav., prod. A03 di Sviluppo
Genova;
3. Tavola 5: Progetto Esecutivo – Ampliamento di Lungomare Canepa a tre corsie per senso di marcia tra la SE TE e il RO – Rilievo planimetrico delle aree oggetto di richiesta di consegna ex art. 34 Cod. Nav. Manufatti oggetto di consegna a
– 23.06.2015 (Prod. A04 – verbale di consegna 6-2015 ); Controparte_3 Controparte_3
4. Planimetria Progetto – Allegato D alla concessione pluriennale in capo alla IT AC &
C. S.r.l. (prod. doc.2 di parte attrice).
Le conclusioni della CTU sono quindi quella riportate anche nella sentenza impugnata che qui si riproducono, ossia che:
“ è possibile definire la reale estensione delle aree concesse alla IT AC & C. S.r.l., così come rappresentate nell'allegato D all'atto di concessione (prod. doc. 2 ALL. D dell'Avv.
Sordini): queste risultano più ridotte rispetto a quelle attualmente occupate dalla Parte_4 per l'area parcheggio;
[...]
il limite dell'area in concessione a coincide, con ragionevole approssimazione, con CP_1 quello delle aree richieste da in base a ex art. 34 del Codice della Controparte_3
Navigazione;
tale limite si trova 1,7 m circa più a nord rispetto all'attuale posizione del new jersey;
in base agli accertamenti precedentemente condotti e descritti nella relazione di CTU depositata a febbraio 2022, il presunto sconfinamento dell'area di cantiere era pari a circa
1,3 m rispetto all'attuale posizione del new jersey;
l'area di cantiere ricadeva interamente entro i confini stabiliti dagli accordi tra l'Autorità di
Sistema Portuale e Sviluppo Genova S.p.A., tra l'Autorità di Sistema Portuale e la Pt_4
[...]
[...] e tra e : il confronto tra il rilievo Controparte_19 Controparte_3 CP_7 eseguito e gli elaborati progettuali posti a base di gara R028_C01, T052_B14.1 e
T035_N07.1 ha infatti confermato come le aree interessate dalla cantierizzazione siano state sempre mantenute entro i predetti confini.” (CTU pag. 16).
Da ciò è emerso, pertanto, che la consulente d'ufficio ha utilizzato non solo le risultanze dei documenti progettuali allegati al contratto di appalto, ma anche la planimetria allegata all'atto di concessione del 2011 rilasciata a unitamente al tracciamento condotto Parte_1 in contraddittorio da nel 2012. Quanto a quest'ultimo Parte_6 se è vero che la società nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 ne contesta la CP_1 circostanza, è altresì vero che nessuna risposta contraria o contestazione risulta che sia stata inviata dall'appellante alla mail (munita di relativi allegati) del 20.3. 2017 inviata da alla predetta, in cui si affermava che il tracciamento era avvenuto in Controparte_3 contraddittorio, circostanza che depone in senso contrario alla contestazione giudiziale svolta in giudizio da che il tracciamento sia avvenuto in contraddittorio. In Parte_1 ogni caso, detto elemento, ossia il tracciamento del 2012, concorre con altri, peraltro univocamente con essi, all'individuazione dell'area in contestazione e all'accertamento dell'occupazione da parte di di una porzione di area demaniale eccedente CP_1 Parte_1 rispetto a quella oggetti do concessione.
E' emerso, infatti, che non solo le aree interessate dalla cantierizzazione si sono sempre tenute all'interno delle aree come individuate negli elaborati progettuali allegati al contratto pubblico di appalto, ma anche all'interno delle aree che erano state date in concessione alla
. L'esame infatti delle tavole allegate al contratto e delle planimetrie Parte_1 allegate alla concessione combinato col rilievo topografico ha consentito di escludere l'indebita occupazione lamentata sia delle prime che dell'area in concessione.
Viene contestata dall'appellante l'assenza dei requisiti di novità e decisività dei nuovi elementi in base ai quali la consulente d'ufficio è giunta, quindi, a negare la indebita occupazione dell'area in concessione al tempo stesso rilevando la Parte_1 legittimità del cambio di opinione della CTU, in questo caso falsata però, a dire dell'appellante, da contraddittorietà, incertezza ed oscurità.
Tale assunto non è condiviso dalla Corte. Come la consulente d'ufficio ha chiarito nelle risposte ai chiarimenti, il rilievo topografico riferito a punti fiduciari è da considerarsi un elemento oggettivo, che non è mai stato oggetto di contestazione dai CTP, laddove come affermato dalla consulente d'ufficio, il precedente accertamento sulla larghezza del parcheggio in corrispondenza del varco di accesso, ossia pari a ml 10,70, Parte_1
25 è stato “stimato sulla precedente base topografica – meno accurata”, mentre il rilievo effettuato in sede di seconde indagini peritali, eseguito, giova ribadire, sull'accordo di tutti i consulenti ha restituito dimensioni ben maggiori ( ml 11,40). Il rilievo ha permesso di individuare il perimetro esatto dell'area affidata in concessione, rispetto alla quale la modificazione dei luoghi conseguente all'avvenuta esecuzione delle opere appaltate non costituiva impedimento alcuno, rilevando solo ai fini dell'accertamento dall'estensione dell'area occupata dagli appellati nel corso dell'esecuzione delle medesime opere.
Sulla questione della novità dei nuovi elementi, che era già stata sollevata alla CTU nelle osservazioni ai chiarimenti, la CTU ha così risposto: “La scrivente giunge ad una conclusione diversa da quanto riportato nella prima CTU sulla base della nuova documentazione acquisita. La scrivente ha infatti mosso la sua analisi tecnica a partire dai documenti in atti già visionati, dalla nuova acquisizione delle tavole di cantierizzazione sottoposte all'attenzione dall'Avv. Trovato nell'udienza dell'8 settembre 2022, dal materiale acquisito da Autorità Portuale e dal rilievo topografico dell'area condotto a dicembre
2022. Gli elementi acquisiti nel corso delle OO.PP. dell'autunno 2022 hanno consentito di chiarire gli aspetti ancora in dubbio sulla reale estensione delle concessioni nell'area in esame e dunque hanno permesso di addivenire alle presenti conclusioni” (pag. 22 chiarimenti CTU). In ordine alla questione della valutazione della planimetria già visionata nella prima CTU, l'Ing. ha così risposto: “La scrivente (in accordo con il collegio Per_1 peritale e previa autorizzazione del Giudice) ha ritenuto utile richiedere accesso agli atti ad
Autorità Portuale per avere conferma e constatare con certezza la reale estensione delle aree concesse alla in quanto nel corso delle precedenti OO.PP. tale Parte_4 aspetto era rimasto in dubbio poiché, in base alle tavole allegate al doc. 2 dell'Avv. Sordini, era emerso che detta estensione non avrebbe comportato alcuna interferenza con l'area di cantiere e dunque sarebbe venuto a cadere il nesso fondante stesso delle lamentele avanzate da nel presente ricorso (Relazione di CTU pag. 13: “Al fine di ottenere CP_1 una sovrapposizione sufficientemente precisa delle tavole in atti, non sempre aventi una risoluzione ed una scala tali da poter consentire misurazioni accurate, la scrivente ha potuto sovrapporre solamente alcuni dei rilievi depositati. In particolare
è stato possibile confrontare efficacemente il tracciamento del 2012 (doc. A11 di parte convenuta), le planimetrie delle aree consegnate e la planimetria di progetto;
al contrario, la tavola rappresentante le aree in concessione alla ditta (doc. 2 All. CP_1
B, depositato dall'Avv. Sordini) non è risultata avere un'estensione tale da poter essere utilizzata al fine di dirimere la questione in esame.”; e ancora a pag. 35, in
26 risposta alle osservazioni del CTP geom. “In merito a ciò la scrivente rileva come Per_2 la planimetria allegata alla concessione sia imprecisa nel delimitare verso Sud il confine dell'area in concessione e non sia possibile farvi affidamento al fine di rispondere al quesito. Infatti, stando a quanto riportato nella planimetria allegata all'atto di concessione citato (doc. 2 ALL.B, ALL. C, ALL. D dell'Avv. Sordini) la larghezza del parcheggio in corrispondenza del cancello di ingresso dovrebbe CP_1 misurare 9,20 m (contro i reali 10,70 m).”).
L'esecuzione del rilievo topografico di dettaglio dei luoghi, la sovrapposizione di questo con la dividente demaniale riportata sul SID in base ai punti fiduciari e la conferma da parte di
Autorità Portuale della correttezza delle tavole allegate alla concessione, hanno consentito di acclarare che effettivamente l'area in concessione a è meno estesa di quella CP_1 attualmente in uso e che dunque non vi è stata alcuna interferenza con le aree occupate - legittimamente – dal cantiere e rappresentate sulle tavole progettuali” (pag. 23 e seguenti chiarimenti).
Ne consegue che le conclusioni del primo elaborato peritale sono state, alla luce del nuovo accertamento topografico e dell'esame delle planimetrie richieste e pervenute dall'Autorità
Portuale ai fini riscontro e di migliore lettura e interpretazione rispetto a quelle prodotte, unitamente al materiale già in atti e già esaminato, oggetto di nuovo esame e di rivalutazione da parte del CTU, esame e rivalutazione del tutto legittimi, e ciò all'esito degli ulteriori accertamenti disposti a seguito delle nuove indagini che hanno preso le mosse dalle osservazioni della Difesa del svolte a verbale di udienza del 8/9/2022, Controparte_7 in cui il CTU è stato chiamato a chiarimenti. A questo riguardo, non può essere di certo censurato, come assume la parte appellante, la decisione del giudice di procedere a nuovi accertamenti sulla base di osservazioni e sollecitazioni della Difesa di una delle parti, rientrando tale decisione nelle facoltà del giudice, così come in quella processuale della parte sollecitare nuovi accertamenti. Neppure può censurarsi la decisione del CTU di pervenire, ad esito di nuovi accertamenti e rivalutazioni, a conclusioni differenti rispetto a quelle assunte.
Ne consegue che non vi è prova di quanto tardivamente assume parte appellante in atto di appello - ossia che l'area in concessione a a.s. ricomprenderebbe l'intero Parte_7 mappale 1063 - alla luce degli accertamenti del CTU basati anche sulle planimetrie allegate alla Concessione (doc. 2 e allegati B,C e D) e, particolarmente, sul rilievo topografico, accertamento di natura oggettiva, nei cui confronti non è stata mossa alcuna censura, con conseguente infondatezza dell'assunto della parte appellante secondo cui sarebbe erronea
27 l'individuazione della linea di divisione da parte della consulente d'ufficio in quella arancione, alla luce dell'accertamento tecnico ed oggettivo di cui si è riferito.
Non probante è la considerazione per cui se fosse vero che l'area parcheggi affidata a
[...] non si estendesse fino al limite del confine del mappale 1063 ma fosse arretrata Parte_1 di 1,4 metri si sarebbe dovuto ritenere che l'area concessa alla fosse Parte_1 incompatibile con l'area a cui era destinata, posto che una minore estensione dell'area data in concessione non esclude che sia possibile in ogni caso un parcheggio e considerato che non è neppure escluso che tale area rientrasse nelle concessioni precarie destinate a terminare una volta iniziati i lavori cui si fa riferimento in atto di citazione ed in appello.
Irrilevante è anche l'assunto dell'appellante per cui dovrebbe farsi ricorso al criterio, sussidiario, delle mappe catastali, posto che, sotto un primo profilo, nel caso in esame esistono delle planimetrie allegate alla concessione che ben delimitano ed indicano l'oggetto dell'area concessa, e sotto un secondo profilo, la domanda è svolta ai fini dell'accertamento di una responsabilità extracontrattuale dei convenuto, dei cui elementi costitutivi è onerato sempre l'attore, e non ha ad oggetto una azione attinente ai diritti reali (negatoria servitutis e/o regolamento di confini).
Va condivisa, pertanto, la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado per cui parte attrice ha lamentato in definitiva l'occupazione ad opera dei soggetti convenuti di un'area demaniale estranea a quella oggetti di concessione in suo favore, o in ogni caso di un'area che ella non ha provato essere quella di cui poteva avere la disponibilità in base al titolo concessorio, e quindi non ha provato alcuna condotta contra ius imputabile ai convenuti, gravando l'onere di tale prova sulla parte attrice sia ex art. 2043 che ex art. 2051 c.c.
Per tale motivo non si ravvedono i presupposti per accogliere l'istanza proposta da parte appellante” ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ. chiedere all'Autorità di Sistema del Mar
Ligure Occidentale informazioni scritte circa l'estensione dell'area oggetto della
Concessione Reg. 909 Rep. 7293 del 12 dicembre 2011 affidata a per Parte_1 come prorogata in data 11 dicembre 2024 in riferimento al confine catastale costituito dal
Mappale 1063 del Foglio 45 del Catasto dei Terreni del Comune di ovvero a CP_3 comunicare le coordinate sulla base della scala Gaus-Boaga al fine di consentire al CTU di determinare la inclusione del Mappale 1063 del Foglio 45 per intero all'interno dell'area della predetta Concessione”, risultando irrilevante l'accertamento dell'estensione della concessione come prorogata. Si osserva, peraltro, che il mancato esercizio da parte del
Tribunale del potere di cui all'art. 213 c.p.c., esso, come afferma la giurisprudenza di legittimità, è nella discrezionalità del giudice, e non può comunque risolversi nell'esenzione
28 della parte dell'istante dall'onere probatorio a suo carico. Tale facoltà del giudice ha ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio incombente sulla parte, con la conseguenza che essi possono essere attivati soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta (Cass. n. 16713/2023; n 26547/2024).
Neppure la Corte ravvisa le ragioni per disporre la rinnovazione e/o la integrazione della
CTU che all'esito dei plurimi accertamenti, e delle risposte fornite dal CTU alle osservazioni delle parti in sede di chiarimenti, si è rivelata esaustiva ed argomentata.
3)Il motivo è assorbito stante la assenza di alcun indebito sconfinamento, non imputabile pertanto neppure alla stazione appaltante, a prescindere dalla questione di diritto sollevata.
4) Il motivo è infondato, posto che, per quanto riguarda la responsabilità dedotta con riferimento alla occlusione degli scarichi per la presenza di materiale di scavo abbandonato, il CTU, alla luce di analitica ricostruzione delle griglie di raccolta presenti nel piazzale della ditta (ove è stata rilevata l'assenza di griglie per la raccolta delle acque Parte_1 meteoriche lungo il lato Sud e nella porzione Est) risultanti sulla base della documentazione fotografiche, è giunto alla conclusione per cui “In base a quanto descritto ai punti precedenti non è possibile accertare con ragionevole sicurezza se il cantiere abbia determinato
l'occlusione delle griglie di scarico preesistenti nell'area. (…) Infine, riguardo il deposito di detriti di cantiere, si rileva come questo abbia avuto carattere temporaneo, come prescritto dalla normativa vigente, e sia stato smantellato progressivamente conferendo il materiale nei siti di destinazione finale”. (pag. 24). Né i capitoli di prova dedotti, che neppure parte appellante si è peritata di indicare specificamente, consentirebbero di superare il giudizio tecnico del CTU, anch'esso basato sulle fotografie e posto che le domande contenute nei capitoli 15-18 richiamano le fotografie da sottoporre al teste.
Con riferimento, poi, alla riduzione della visibilità, il danno non è provato, ed anche in tal caso non sono dedotti specificamente i capitoli di prova, Nè potrebbe in ogni caso essere provato tramite il capitolo che si potrebbe individuare nel 17 (stante la già affermata mancata specificazione dei capitoli richiesti), del tutto generico, privo di alcuna specificazione in ordine alla visibilità asseritamente oscurata del numero e tipologia delle insegne, e della possibilità di accesso dai punti della strada in cui era presente il cumulo di terra asseritamente ostruttivo della visibilità. Del resto il CTU ha affermato “Nei mesi di maggio e giugno 2017 infatti insisteva sull'area un cumulo di terra e detriti (doc. 41, 42, 43 di Parte
29 Ricorrente) esteso circa all'intera lunghezza del parcheggio . Nei mesi seguenti tale CP_1 cumulo è stato progressivamente ridotto nella sua estensione e volumetria (doc. 45 e 48 di
Parte Ricorrente), fino alla sua completa rimozione, risalente – in base alla documentazione fotografica a disposizione – alla fine dell'autunno 2017 (pag. 23). Pertanto, anche il tempo della presenza del cumulo di terra ostruttivo pare assai ridimensionato temporalmente.
Infine, con riferimento alla doglianza inerente l'omesso accoglimento della domanda inerente il riconoscimento del danno, accertato dal CTU, relativo alla realizzazione di sottofondo e posa di rete metallica elettrosaldata per distribuzione dei carichi all'interno della pavimentazione in calcestruzzo, importo richiesto dall'originaria attrice nella somma di euro
83.545,60 e ridimensionato dal CTU in quella, assai minore di euro 8.223,75, ad avviso della
Corte, pur effettivamente omesso l'esame da parte del primo giudice, la domanda non può trovare accoglimento per difetto del necessario presupposto ossia per l'assenza dell'occupazione di terreno abusiva riferibile alle parti appellate.
Ne consegue che l'appello va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 secondo il medesimo scaglione applicato dal Tribunale, con liquidazione unica per le difese del in ragione della identità delle difese. Controparte_7
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1789/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data 07.06.2024, non notificata, la Corte così provvede:
-rigetta l'appello e conferma per quanto di ragione la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese Parte_1 di lite del grado che liquida in euro 17.000,00, oltre spese forfetizzate, iva e cpa in favore di
Controparte_2
e in euro 17.000,00, oltre spese forfetizzate, iva e cpa in favore di
[...] [...]
e con distrazione, quanto a questi ultimi, in Controparte_5 Controparte_6 favore dei difensori che si sono dichiarati distrattari.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 25/9/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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