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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco \Consigliere relatore il giorno 28 maggio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1944/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Jacopo C.F._1
Arcangeli
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Maria Carla Attanasio
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro
– n. 3250/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma parziale della sentenza impugnata, condannare l' al pagamento delle Pt_2
spese di lite del giudizio di primo grado, in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi, ai sensi della normativa vigente, nella somma di € 1.863,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 1.000,00) oltre spese generali, IVA e CPA, o, comunque, nel diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione in ogni caso della maggiorazione di cui ai sensi dell'art.4 del dm 55/2014 comma 1bis.
Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Pt_2
giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato anche di questo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
rigetto appello.
In denegata ipotesi di accoglimento, compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierna appellante deduceva di avere ottenuto con decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80 dalla data della domanda amministrativa del
2.2.2022, ma che, nonostante avesse notificato detto decreto all' e comunicato via pec Pt_2
al medesimo Ente, come previsto dalla norma sopra richiamata, tutti i riferimenti per procedere alla liquidazione, l' non le aveva erogato la prestazione dovuta seppure Pt_2
fosse trascorso il termine di 120 giorni a tal fine previsto dalla normativa vigente.
L'odierna appellante chiedeva pertanto la condanna dell' al pagamento della Pt_2
prestazione assistenziale.
2 L' non si costituiva in giudizio. Pt_2
Con la sentenza impugnata, il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava l' Pt_2
al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali oltre iva e cpa da distrarsi.
ha impugnato la sentenza di primo grado, deducendo: Pt_3
1. Violazione e falsa applicazione del DM n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal
DM 8 MARZO 2018, degli arti. 24 della L. 13.6.1942 n. 794, 4, comma 1, del DM
5.15.3994 n. 585 e della L.
7.11.1957 n. 1051 e dal DM 147.2022, nonché vizio di motivazione per mancata indicazione del sistema di liquidazione adottato in violazione dei parametri fissati dal DM n.55/2014.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b).
L' si è costituito in appello chiedendo il rigetto dell'appello e condividendo la Pt_2
sentenza appellata.
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
Il Tribunale ha così deciso: ≪ Ogni altra istanza disattesa, dichiara il diritto del ricorrente alla prestazione di cui all'art. 1 L. n.18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei maturati Pt_2
della prestazione riconosciuta oltre accessori come per legge ed oltre alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.000 da distrarsi. ≫.
Sulla regolamentazione delle spese il Tribunale ha così motivato: ≪ Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta ≫.
Osserva la Corte che l'art. 4 del DM 55/2014 (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale) prevede, al primo comma: ≪ Ai fini
3 della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ((fino al 50 per cento)), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento≫.
Nella fattispecie, visti gli indici testé indicati e considerati, in particolare, la serialità della controversia e l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, i valori medi potevano bene e possono anche in questo grado essere diminuiti del 50%.
Va poi rilevato che in base:
• alla natura della controversia (di natura previdenziale)
• al valore della controversia individuato dall'ammontare della provvidenza per due anni, in base allo scaglione dei parametri previsti dal citato DM (fascia da € 5.000,00 ad € 26.000,00);
• alle fasi da calcolare (di studio, introduttiva e decisionale)
• si arriva a stimare per il primo grado, applicando la riduzione del 50%, per compensi la somma di € 1.865,00.
Tale somma va aumentata (per il solo giudizio di primo grado) del 10%, attesa l'esiguità dei rimandi ipertestuali e la loro modica incidenza sull'agevolazione dello studio della causa, in applicazione dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b), attesa la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tale norma (ricorso depositato in primo grado con modalità telematiche redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, agevolazione della ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché navigazione all'interno dell'atto).
4 Avendo il Tribunale liquidato soltanto € 1.000,00, l'appello si palesa fondato e i compensi per il primo grado di giudizio devono essere riliquidati nella misura indicata in dispositivo, come aumentati ex art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto accolto, rideterminando i compensi per il primo grado nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno determinate nella misura indicata in dispositivo. A tale fine, il valore della controversia è individuato sulla base del principio giurisprudenziale secondo cui ≪In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023; Cassazione civile, sez. lav., 13/11/2019, n. 29420).
Anche in questo grado, tenuto conto degli indici indicati dall'art. 4 del DM 55/2014,
e considerati, in particolare, la serialità della controversia e l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, si ritiene di diminuire i valori medi del 50% in relazione alle seguenti fasi: studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto accolto, rideterminando le spese di lite del primo grado nella misura indicata in dispositivo.
5 Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna l' al pagamento delle spese di lite del primo grado Pt_2 rideterminate in € 2.051,50 per compensi (così aumentati ex art. 4 comma 1-bis del
D.M. 55/2014), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate Pt_2 in € 962,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco \Consigliere relatore il giorno 28 maggio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1944/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Jacopo C.F._1
Arcangeli
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Maria Carla Attanasio
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro
– n. 3250/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma parziale della sentenza impugnata, condannare l' al pagamento delle Pt_2
spese di lite del giudizio di primo grado, in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi, ai sensi della normativa vigente, nella somma di € 1.863,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 1.000,00) oltre spese generali, IVA e CPA, o, comunque, nel diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione in ogni caso della maggiorazione di cui ai sensi dell'art.4 del dm 55/2014 comma 1bis.
Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Pt_2
giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato anche di questo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
rigetto appello.
In denegata ipotesi di accoglimento, compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierna appellante deduceva di avere ottenuto con decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80 dalla data della domanda amministrativa del
2.2.2022, ma che, nonostante avesse notificato detto decreto all' e comunicato via pec Pt_2
al medesimo Ente, come previsto dalla norma sopra richiamata, tutti i riferimenti per procedere alla liquidazione, l' non le aveva erogato la prestazione dovuta seppure Pt_2
fosse trascorso il termine di 120 giorni a tal fine previsto dalla normativa vigente.
L'odierna appellante chiedeva pertanto la condanna dell' al pagamento della Pt_2
prestazione assistenziale.
2 L' non si costituiva in giudizio. Pt_2
Con la sentenza impugnata, il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava l' Pt_2
al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali oltre iva e cpa da distrarsi.
ha impugnato la sentenza di primo grado, deducendo: Pt_3
1. Violazione e falsa applicazione del DM n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal
DM 8 MARZO 2018, degli arti. 24 della L. 13.6.1942 n. 794, 4, comma 1, del DM
5.15.3994 n. 585 e della L.
7.11.1957 n. 1051 e dal DM 147.2022, nonché vizio di motivazione per mancata indicazione del sistema di liquidazione adottato in violazione dei parametri fissati dal DM n.55/2014.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b).
L' si è costituito in appello chiedendo il rigetto dell'appello e condividendo la Pt_2
sentenza appellata.
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
Il Tribunale ha così deciso: ≪ Ogni altra istanza disattesa, dichiara il diritto del ricorrente alla prestazione di cui all'art. 1 L. n.18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei maturati Pt_2
della prestazione riconosciuta oltre accessori come per legge ed oltre alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.000 da distrarsi. ≫.
Sulla regolamentazione delle spese il Tribunale ha così motivato: ≪ Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta ≫.
Osserva la Corte che l'art. 4 del DM 55/2014 (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale) prevede, al primo comma: ≪ Ai fini
3 della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ((fino al 50 per cento)), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento≫.
Nella fattispecie, visti gli indici testé indicati e considerati, in particolare, la serialità della controversia e l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, i valori medi potevano bene e possono anche in questo grado essere diminuiti del 50%.
Va poi rilevato che in base:
• alla natura della controversia (di natura previdenziale)
• al valore della controversia individuato dall'ammontare della provvidenza per due anni, in base allo scaglione dei parametri previsti dal citato DM (fascia da € 5.000,00 ad € 26.000,00);
• alle fasi da calcolare (di studio, introduttiva e decisionale)
• si arriva a stimare per il primo grado, applicando la riduzione del 50%, per compensi la somma di € 1.865,00.
Tale somma va aumentata (per il solo giudizio di primo grado) del 10%, attesa l'esiguità dei rimandi ipertestuali e la loro modica incidenza sull'agevolazione dello studio della causa, in applicazione dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b), attesa la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tale norma (ricorso depositato in primo grado con modalità telematiche redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, agevolazione della ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché navigazione all'interno dell'atto).
4 Avendo il Tribunale liquidato soltanto € 1.000,00, l'appello si palesa fondato e i compensi per il primo grado di giudizio devono essere riliquidati nella misura indicata in dispositivo, come aumentati ex art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto accolto, rideterminando i compensi per il primo grado nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno determinate nella misura indicata in dispositivo. A tale fine, il valore della controversia è individuato sulla base del principio giurisprudenziale secondo cui ≪In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023; Cassazione civile, sez. lav., 13/11/2019, n. 29420).
Anche in questo grado, tenuto conto degli indici indicati dall'art. 4 del DM 55/2014,
e considerati, in particolare, la serialità della controversia e l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, si ritiene di diminuire i valori medi del 50% in relazione alle seguenti fasi: studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto accolto, rideterminando le spese di lite del primo grado nella misura indicata in dispositivo.
5 Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna l' al pagamento delle spese di lite del primo grado Pt_2 rideterminate in € 2.051,50 per compensi (così aumentati ex art. 4 comma 1-bis del
D.M. 55/2014), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate Pt_2 in € 962,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
Roma, 28 maggio 2025
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