TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1989/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
31.10.2023
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. CALLEGARO FEDERICA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Mestre, Via Cà Savorgnan n. 9
con tro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. CHERSEVANI PAOLO MARIA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Piazza Ferretto, 4 -
Mestre
O G G ETTO : Ri sarci mento dan ni da i nf ort u ni o .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
1 Nel merito:
Accertata e dichiarata l'integrale responsabilità del datore di lavoro in persona del legale CP_1
rapp.te p.t. P.IVA ,con sede in Venezia Isola Nova del Tronchetto 14,nella causazione P.IVA_1
dell'infortunio occorso alla ricorrente in data 19.02.2016 per tutte le ragioni esposte in narrativa,
condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla sig.ra come descritti in narrativa e da quantificarsi nella somma di € 88.796,85 Parte_1
o nella diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art 429 c.p.c.
In ogni caso:
-Con vittoria di spese e competenze legali e distrazione delle stesse in favore della scrivente procuratrice che si dichiara antistataria.
-Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Per parte resistente:
Nel merito: rigettare la domanda formulata da perché infondata, in fatto ed in Parte_1
diritto, eccessiva e non provata.
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, accertare e dichiarare il grado responsabilità a lei ascrivibile nella verificazione dell'occorso di cui è causa e nella determinazione delle lesioni pretese, liquidando alla ricorrente i soli danni che la stessa proverà essere causalmente collegati all'occorso de quo, in ogni caso previa decurtazione di quanto già incassato dall' . CP_2
In ogni caso: con vittoria di compensi, spese imponibili ed anticipazioni esenti, oltre spese generali
15%, IVA e CPA, e distrazione ex art. 93 cpc a favore dello scrivente difensore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente deduceva di avere subito un infortunio sul lavoro in data 19.2.2016 nel corso dello svolgimento delle sue mansioni di ausiliaria scolastica, scivolando nel refettorio dell'asilo nido “Fiordaliso” in Chirignago (VE). Addebitava l'evento a responsabilità
della datrice di lavoro in relazione alla mancata predisposizione delle CP_1
opportune tutele, in particolare avendo consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa su pavimento lucido e privo di presidio antisdrucciolo e molto scivoloso. Agiva dunque
2 in giudizio nei confronti della società convenuta al fine di ottenerne il ristoro dei danni non patrimoniali temporanei e permanenti, nonché di quelli patrimoniali riferiti a spese mediche, per importo complessivo di € 88.796,85 (o nella diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia).
2. Costituendosi in giudizio la società convenuta sosteneva per un verso la carenza di prova in ordine alle concrete modalità dell'infortunio ed allo stato dei luoghi, mentre in diritto rilevava che l'asilo nido “Fiordaliso” da essa gestito era sito in struttura di proprietà del
Comune di Venezia, da ritenersi dunque unico custode dello stato dei luoghi. Negava
comunque di aver omesso di porre in essere tutte le misure di sicurezza necessarie e contestava la quantificazione dei danni operata da controparte evidenziando la necessità
del caso di scorporare quanto indennizzato dall' . CP_2
3. La causa veniva istruita mediante CTU tecnica, al cui esito perveniva in decisione sull'an all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Va premesso che, a fronte di dettagliata ricostruzione dell'episodio in ricorso, parte resistente non ha specificamente contestato lo stesso, né per quanto attiene al verificarsi in generale di un infortunio nel corso dell'attività lavorativa, né quanto a luogo di verificazione dello stesso – il locale adibito a refettorio – e neppure quanto a cause della caduta della ricorrente, per essere la stessa scivolata sul pavimento sul quale erano presenti residui di liquidi (bevande).
5. E' pure pacifico perché ammesso dalla ricorrente che questa al momento dell'infortunio indossasse delle calzature che le erano state fornite dalla datrice di lavoro, riprodotte pure in foto sub doc. 5 ric. - si tratta all'evidenza di zoccoli con suola in gomma -.
6. Quanto alle caratteristiche della pavimentazione, si è disposta una CTU tecnica la quale ha consentito di accertare, tramite sopraluogo ed esperimenti, che nella sala mensa la pavimentazione “è costituita da piastrelle ceramiche delle dimensioni di cm 34x34,
disposte con posa a correre, dunque parallela ai muri perimetrali, ma sfalsata. Le fughe
3 sono regolari e delle dimensioni di mm 2. La colorazione delle piastrelle è rosata, con sfumature più chiare”. Allo stato attuale, ma in assenza di interventi dal momento dell'infortunio ad oggi, il CTU ha riscontrato che la pavimentazione si presenta: a)
complanare, ciò che è stato rilevato con bolla e staggia;
b) integra, in buone condizioni e pulita;
c) con fughe a norma;
d) senza motivi decorativi accentuati.”
7. Quanto al requisito della antisdrucciolevolezza – richiesto dall'allegato IV, al punto 1.3.2,
del D.Lgs. 81/08 per i pavimenti dei luoghi di lavoro -, il CTU ha rappresentato che il
Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n. 236, il quale detta "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.", al punto 8.2.2 reca una definizione di “pavimentazione antisdrucciolevole” stabilendo che tale sia la “pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.
6/81, sia superiore ai seguenti valori: - 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
- 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata”, ivi precisandosi che “Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera.”.
8. Le prove svolte nel corso della CTU hanno consentito di appurare che la pavimentazione in questione non è, ai sensi del DM in questione, antisdrucciolevole, e può definirsi semi-
opaca. In particolare quanto alla sdrucciolevolezza si rileva che le misurazioni condotte in due punti del refettorio hanno consentito di riscontrare un valore di attrito di 0,39 e
0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta, e di 0,48 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata. Quindi, considerato che la condizione normale della pavimentazione in questione era asciutta, la pavimentazione avrebbe potuto definirsi antisdrucciolo ai sensi del DM in questione solo con valori di
4 attrito superiori a 0,40, mentre le misurazioni hanno fornito valori inferiori, per quanto minimamente inferiori (0,39 e 0,40).
9. Ciò non consente comunque di ritenere sussistenza una responsabilità del datore di lavoro in relazione all'infortunio, considerato che la ricorrente è stata pacificamente dotata di calzature con suola in gomma che la stessa stava utilizzando, le quali evidentemente determinavano un maggiore attrito. Si reputa dunque che la minima differenza nel valore di attrito della pavimentazione in questione rispetto ad una propriamente “antisdrucciolo”
non possa aver avuto una effettiva incidenza sull'infortunio. Ciò convince anche alla luce del buon risultato fornito dalle misurazioni eseguite in sede di CTU rispetto all'ipotesi di superficie bagnata – tale era la pavimentazione al momento dell'infortunio -, per la quale il valore di attrito è risultato, in entrambi i punti esaminati, pari a 0,48 rispetto alla previsione del DM di attrito superiore a 0,40.
10. Né la pavimentazione può ritenersi inidonea rispetto alle prescrizione di cui all'art. 2087
c.c. per la sua lucidità, posto che in sede di CTU è emerso che la stessa sia semilucida.
11. Non consente di addebitare al datore di lavoro la responsabilità per l'accaduto neppure la formulazione del DVR (doc. 5 resist.), che ad avviso di parte ricorrente era eccessivamente generico nelle azioni di cautela previste rispetto al rischio di caduta (si veda a pag. 46 del doc. 5). Tuttavia il DVR non deve necessariamente individuare tutte le modalità atte a ridurre al minimo le probabilità del verificarsi di determinati eventi avversi, e nel caso specifico è solo a posteriori, per la verificazione del danno in capo alla ricorrente per effetto dello scivolamento in refettorio, che la misura indicata e consistente nel mantenere il pavimento “in buone condizioni e pulito regolarmente” può risultare banale – il che comunque non è, perché una volta effettuata la pulizia dei residui di bevande il transito per il refettorio non avrebbe comportato alcun rischio -; in relazione comunque alle cause di caduta individuate nel DVR le misure preventive ivi indicate si devono ritenere adeguate – si veda ad es. quanto previsto per l'utilizzo delle scale e l'adozione di procedure per lo stoccaggio dei materiali -.
5 12. In conclusione, il ricorso va rigettato.
13. Le spese di lite sono compensate tra le parti, in considerazione delle peculiarità di causa;
le spese di CTU sono poste peraltro in capo a parte ricorrente, per l'importo già oggetto di liquidazione provvisoria, per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Spese di CTU definitivamente in capo a parte ricorrente.
Venezia, 12/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
6