Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/16639
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 16639/2023 promossa da:
Parte 1 , nato in [...] il [...];
,nata in [...] il [...]; Parte 2
C.F. 1 PEC Email 1 comerappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano (C.F.
da procura in atti ricorrenti
contro
Controparte 1 in persona del Ministro pro tempore resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata,
sono cittadini italiani dalla nascita Accertare e dichiarare che Parte 1 Parte 2
,
in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana,
e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acqui Terme (AL), quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. Il sottoscritto Avv. Luigi Paiano, ai sensi dell'art. 14 del
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile, e che pertanto il relativo contributo è pari ad € 518,00. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 n. 3 bis c.p.c. si dichiara che la presente domanda non è soggetta a condizioni di procedibilità".
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il [...]
CP_1 chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di
Parte 3 anche noto come Persona 1 [...] essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] ad [...] cittadini italiani Parte 5 Parte 4
[...] Parte 6 (cfr. doc. in atti n. 3) ed emigrava in Brasile ove, senza mai naturalizzarsi e cittadino brasiliano (cfr. doc. in atti n. 4) contraeva matrimonio con Persona 2 (alias ' Persona 3 Persona 3 , in data 17.09.1906 (cfr. doc. in atti n. 5)
Il predetto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, quindi, non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come si evince dal "Certificato Negativo di Naturalizzazione" rilasciato dall'Ufficio di Migrazioni
della Segreteria Nazionale della Giustizia presso il Ministero di Giustizia e di Pubblica Sicurezza del Brasile,
prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano mai si naturalizzava:
"Certifica su richiesta di Parte 7 che non risulta fino alla presente data, registro di
Persona 1 Parte 4 figlio di Parte_6 naturalizzazione a nome di Parte 3 e Parte 5 nato il [...], in [...]" (cfr. doc. in atti n. 4).
Per effetto, il predetto trasmetteva la cittadinanza italiana iure sanguinis alla figlia Parte_8
nata in [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. doc. 6) e da ciò ne (alias Persona 4
deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al Controparte 1 e, per esso, all'Autorità
consolare territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
|| Controparte_1 non si costituiva in giudizio.
Il Pubblico Ministero il 23.1. 2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. L'udienza del 22.1.25 si svolgeva con la modalità della trattazione scritta e, depositate tali note, ove la difesa insisteva per l'accoglimento del ricorso, il giudice tratteneva la causa a decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1, co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani>>.
Nel merito, ad avviso del Tribunale, il ricorso è fondato e deve essere accolto in quanto, sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana, nata e coniugatasi prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
I ricorrenti deducevano che:
- l'avo italiano Parte_3 (anche noto come Persona 1 Parte 4
[...] contraeva matrimonio in Brasile con Persona 2 , (alias Persona 3 '
in data 17.09.1906 (cfr. doc. in atti n. 5); Persona 3
[...] O '
-dall'unione coniugale dei predetti, il 24.12.1908, nasceva Parte 8 (alias [...] Persona 4 (cfr. doc. in atti n. 6), la quale, come riferito in ricorso, si sposava con [...]
Persona 5
nato in data [...] cfr. doc. in atti n. 7)
-da tale unione nasceva Persona 6
Parte_9 (alias il quale, in data 9.10.1971, contraeva matrimonio con la cittadina brasiliana
Persona 7 - cfr. doc. in atti n. 8);
dall'unione coniugale dei predetti nascevano due figli: Parte_1 nato il 22.02.1976 e
Parte 2 nata il13.09.1977 (cfr. doc. in atti n.10), entrambi odierni ricorrenti.
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è
imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti
(cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. "Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del
1889 che stabiliva che "sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto". La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che, ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone,
i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11,
comma 1, c.c. del 1865) e, quindi, doveva sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana "iure loci", indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, la cittadinanza italiana dell'avo Parte 3 anche noto come Persona 1
nato il [...] ad [...] veniva dimostrata: O Parte 4
,
dall'estratto dell'atto di nascita (cfr. doc. in atti n. 3), dal certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti n. 5),
dall'atto di nascita della figlia Parte 8 (alias Persona 4 (cfr. doc.
in atti n. 6) nonché dal certificato di non naturalizzazione da cui risulta che non abbia mai rinunciato a tale cittadinanza (cfr.doc. in atti n. 4).
Parte 3 (anche noto come Persona 1 O Parte_4 Pertanto,
ha potuto trasmettere la cittadinanza iure sanguinis alla figlia Parte 8 (alias
[...]
,nata in [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. doc. 6). Persona 4
La prima disciplina in tema di cittadinanza italiana, nel nostro ordinamento, è stata dettata con la L. n.
555/1912, rubricata "Sulla cittadinanza". La predetta fissava due criteri:
- l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del figlio del solo cittadino italiano (art. 1 co, 1);
- la perdita della cittadinanza da parte della cittadina italiana a seguito del matrimonio con cittadino straniero
(art. 10, co. 3).
A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, però, tali norme sono state dichiarate illegittime dalla
Costituzionale come segue: - l'art. 10, c. 3 nella parte in cui prevede "che la donna cittadina, che si marita ad uno straniero, perde,
indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per effetto del matrimonio a lei si comunichi" (Corte Costituzionale, sent. n. 87/1975);
- l'art. 1, c. 1, L. 13 giugno 1912 n. 555 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita (oltre il figlio di padre cittadino) anche il figlio di madre cittadina (Corte Costituzionale, sent. n 30/1983).
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 ("E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina") e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è
cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli.
Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del
1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità degli articoli citati, da parte del Giudice delle leggi con le summenzionate pronunce, tali norme devono intendersi non più vigenti nel nostro ordinamento nella parte in cui limitavano al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli e sancivano la perdita della cittadinanza italiana per la donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero anteriore al 1° gennaio 1948, comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza.
Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, oggi è possibile ritenere che Parte 8
(alias Pt 8 non ha perso automaticamente la cittadinanza italiana a seguito Persona 4
,
dell'unione coniugale con il cittadino brasiliano ed ha potuto trasmettere la Persona 5
cittadinanza italiana iure sanguinis a tutti su suoi discendenti come sopra enucleati Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
veniva risolto definitivamente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4466 del 2009, le quali hanno affermato che "Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile,
salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale".
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata.
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti,
sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
,nato in [...] il
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, Parte 1
nata in [...] il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la 22.02.1976 e Parte 2 '
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ordina al Controparte_2 o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 22.1.2025.
Il giudice unico
Alessandra Aragno