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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2041/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2041/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. FERRINI ALESSANDRO ( ) VIA C.F._2
GIUSEPPE MAZZINI 30/32 29121 PIACENZA;
( ) C/O Parte_2 C.F._3
AVV. FERRINI - VIA MAZZINI 30/32 PIACENZA;
,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. ROSSI ILARIA e dell'avv. MALTONI MARIA LEA ( ) VIALE PANZACCHI 5 40136 BOLOGNA;
C.F._5 Parte_3
( ) VIALE PANZACCHI N.5 C/O AVV. MALTONI MARIA LEA C.F._6
BOLOGNA; ,
APPELLATO
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza Tribunale di Piacenza n. 244/2021, pubblicata il
18/05/2021, emessa nel procedimento R.G. 3443/2018, non notificata
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del giorno 8.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 1159 bis cc e Legge n. 346/1976, chiedeva al Tribunale Parte_1 di Piacenza di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione abbreviata, secondo la disciplina speciale prevista per la piccola proprietà rurale, della proprietà di fabbricati e terreni siti nel Comune di TO (PC), censiti al locale Catasto Terreni al foglio
43, mappali 51, 53, 54, 56, 58, 59, 242, 244, 247, 359, 433, 434, 435 e 436 e al locale Catasto
Fabbricati al foglio 43, mappali 1005, 1006, 1007, sub. 1 e sub. 2, e 464, stante il possesso pieno, continuato, pacifico ed indisturbato da oltre quindici anni.
Ricorso e pedissequo decreto venivano pubblicati per estratto sul quotidiano “Libertà”, in data 19.07.2018, e per affissione nell'Albo Comunale di TO, in data 16.07.2018.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ex art. 3 Legge n.
346/1976 il quale eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda CP_1
per mancato, preventivo, esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex artt. 5
e ss. D.lgs. 28/2010; e, nel merito, insisteva per il rigetto della domanda, avendo lui ereditato tali beni per successione testamentaria alla morte di deceduta a Monticelli Persona_1
D'ON (PC) il 16.06.2018, la quale, a sua volta, risultava titolare del compendio immobiliare oggetto di causa per successione legittima di deceduto a Persona_2
Piacenza il 05.08.2017, che, a sua volta, lo aveva ereditato dal padre, Persona_3 deceduto a TO (PC) il 26.05.1999.
Rilevava l'opponente che nessuno aveva mai visto peraltro dipendente di Parte_1
e stabilmente residente a [...], occupare direttamente o Controparte_2 indirettamente il compendio agricolo di cui alla domanda;
al contrario, i suoi danti causa avevano sempre abitato i luoghi dedicandosi da sempre alla lavorazione della terra.
Si costituiva in giudizio la quale rappresentava che i mappali oggetto del Parte_1
suo possesso erano solo 18 dei molteplici costituenti l'eredità di ed erano limitrofi Persona_1
al mappale 464 del foglio 43 il cui acquisto per usucapione non era stato contestato;
che il mappale 1007, subb. 1 e 2, del foglio 43 era, attualmente, occupato da il quale CP_3
aveva avuto da lei stessa il consenso all'utilizzo del bene, con le relative pertinenze;
che non rappresentava elemento ostativo al riconoscimento dell'acquisto per usucapione il fatto di risiedere altrove e di svolgere, quale attività principale, la dipendente postale;
che, se anche i fondi oggetto della domanda erano inseriti in un contesto agrario, ciò non provava che gli pagina 2 di 11 stessi erano effettivamente utilizzati e coltivati. Insisteva dunque per l'accoglimento della domanda di usucapione speciale e, in caso di rigetto, della domanda di usucapione ordinaria, avendo ella posseduto in modo pubblico, pacifico e continuato, per più di vent'anni, i terreni siti nel Comune di TO (PC).
Esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., veniva espletata la prova orale e, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 244/2021, il Tribunale di Piacenza respingeva la domanda di usucapione abbreviata proposta da ai sensi dell'art. 1159 bis e della Legge n. 346/1976 Parte_1
relativamente ai beni siti nel Comune di TO (PC), censiti al locale catasto Terreni al foglio
43, mappali 51, 53, 54, 56, 58, 242, 244, 247, 359, 433, 434, 435 e 436 e al locale Catasto
Fabbricati al foglio 43, mappali 1005, 1006, 1007, sub 1 e sub 2; dichiarava la piena ed esclusiva proprietà dei beni di cui al punto 2 in capo all'opponente CP_4
compensava tra le parti le spese di lite sul presupposto che “la natura della domanda svolta e la peculiarità delle questioni trattate costituiscono gravi ed eccezionali ragioni” per operare la compensazione.
Si legge in sentenza: “Alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta, nonché dell'istruttoria orale espletata, ritiene il Tribunale che non abbia assolto all'onere Parte_1 sullo stesso gravante, ragione per cui la domanda da questi svolta ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. e della
Legge n. 346/1976 non può essere accolta, ad eccezione del bene censito al Catasto Fabbricati del
Comune di TO al foglio 43, mappale 464, rispetto al quale non è stato oggetto di contestazione
l'acquisto, da parte sua, del diritto di proprietà per intervenuta usucapione ” (pag. 4 sentenza impugnata). Afferma in proposito il primo giudice che la prova orale non ha fornito utili riscontri, stante la contraddittorità delle dichiarazioni rese;
che, comunque, non è stato adeguatamente dimostrato, da parte di il possesso esclusivo uti domini dei Parte_1
beni oggetto della domanda di usucapione, per almeno quindici anni;
che gli unici terreni coltivati erano quelli adibiti ad orto, frutteto e vigneto (mappali 433, 434, 435 e 436 del foglio
43), mentre i terreni di cui al foglio 43, mappali 51, 53, 54, 56, 58, 59, 242, 244 e 247 risultavano incolti, nonostante fosse ancora in essere un contratto di affitto;
e che, la circostanza che la avesse ottenuto dall'assicurazione il ristoro di un danno causato da atti di vandalismo Pt_1
su alcuni fabbricati oggetto di causa, nulla dimostrava in ordine al suo possesso, in via pagina 3 di 11 esclusiva, dei beni medesimi in quanto la polizza era stata commissionata anche da Per_2
titolare dell'altra porzione di tale bene, il cui nominativo non era stato inserito per
[...]
una problematica legata al formulario del contratto che prevedeva la possibilità di inserire un solo codice fiscale nel contratto.
Avverso la sentenza proponeva gravame, fondato su cinque motivi, la Parte_1
quale così concludeva: “NEL MERITO, accertato che l'uso uti dominus dei terreni censiti al N.C.T. del comune di TO foglio 43 mappali 54, 247, 433, 434, 435, 436, censiti al N.C.E.U. del comune di
TO foglio 43 mappali 1005, 1006, 1007 sub 1 (C/2) 1007 sub 2 (A/4), 464 da parte di
[...] si è protratto per oltre 15 anni in modo pieno, continuato e pacifico senza interferenze di Parte_1 terzi, dichiarare l'intervenuta usucapione ex lege 346/76 e art.1159 bis c.c. dei suddetti beni e/o
l'usucapione ventennale come prevista dall'art.1158 cc. Con vittoria di spese ed onorari. IN VIA
ISTRUTTORIA: ammettersi prova per testimoni dei sigg. Testimone_1 Testimone_2 sui capitoli di prova da 1 a 14 indicati nella Memoria ex art. 183 c.VI n. 2 del CP_3
30.10.2019. ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari – Agenzia del Territorio di Piacenza di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ed al competente Ufficio Catastale di provvedere alla voltura, con esonero di responsabilità; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il quale così concludeva: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, in via CP_1 preliminare: dichiarare ex art.348 bis c.p.c. la inammissibilità dell'appello interposto da
[...] avverso la sentenza n.244/21 del Tribunale di Piacenza;
in ogni caso respingere l'appello Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto;
nel rito: dichiarare inammissibili le istanze di integrazione istruttoria in quanto irritualmente proposte. In accoglimento dell'appello incidentale: condannare
al pagamento delle spese di primo grado. Con vittoria di spese del presente grado”. Parte_1
In vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante conferiva procura all'Avv.
Alessandro Ferrini del Foro di Piacenza e all'Avv. del Foro di Taranto, che si Parte_2 costituivano quali nuovi difensori per la prosecuzione del giudizio, con espressa revoca di ogni precedente procuratore.
Precisate le conclusioni, la causa, previa sostituzione del Relatore, veniva assunta in decisione all'udienza cartolare dell'8.10.2024, con l'assegnazione di termini ridotti di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
pagina 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità o manifesta infondatezza del gravame ex art. 348bis cpc, sollevata da parte appellata.
La facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cpc e tale facoltà è preclusa ove la causa sia stata rinviata per trattazione e precisazione delle conclusioni ad udienza successiva.
La Corte, in questa fase decisionale, non può più formulare un giudizio prognostico sulla probabilità o meno dell'accoglimento dell'appello, essendo invece chiamata a valutare compiutamente, nel merito, i motivi di gravame e dunque tutte le censure sollevate alla sentenza impugnata.
*
I primi due motivi di appello, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente e vanno ritenuti non meritevoli di accoglimento.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errata valutazione da parte del primo giudice in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova cui era tenuta la In particolare Pt_1
censura il capo della sentenza ove si legge: “Alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta, nonché dell'istruttoria orale espletata, ritiene il Tribunale che Parte_1 non abbia assolto all'onere sullo stesso gravante, ragione per cui la domanda da questi svolta ai
[...] sensi dell'art. 1159 bis c.c. e della Legge n. 346/1976 non può essere accolta, ad eccezione del bene censito al Catasto Fabbricati del Comune di TO al foglio 43, mappale 464 …”. La censura proposta con il secondo motivo attiene invece all'errata valutazione in ordine alla attendibilità dei testimoni.
L'istruttoria non ha confermato la presenza dei presupposti necessari per l'intervenuto acquisto per usucapione. Le prove orali non sono risultate univoche essendo le deposizioni assunte tra loro contraddittorie.
Si condivide la ricostruzione operata dal primo giudice e le conclusioni dallo stesso raggiunte:
“ (che deteneva l'annessa porzione di abitazione) ..., in ogni caso, non ha Parte_1 adeguatamente dimostrato un suo possesso esclusivo di tali beni quantomeno da quindici anni a questa parte, con l'intento di detenerli in qualità di proprietaria. Se, invero, costituisce una circostanza incontestata quella per cui attualmente gli immobili de quibus sono stati concessi in uso da Parte_1 ad né dalla prova orale, né altrimenti risulta dimostrato quando ciò è avvenuto.
[...] CP_3
pagina 5 di 11 Peraltro, dalle sole dichiarazioni testimoniali, non essendo stato prodotto in giudizio il relativo contratto di locazione/comodato, emerge che tale circostanza si sia verificata negli ultimi anni e non sia risalente nel tempo ( sul punto, ha dichiarato: “Da sei anni non mi reco più sul Testimone_3 posto dal momento che questo immobile è stato concesso in locazione da ). Quello Parte_1 che, poi, viene riferito da e da ossia che attualmente la stanza sotto Testimone_4 Testimone_3 la scala è nella situazione raffigurata al doc. n. 2 di parte convenuta ed adibita a ripostiglio, non può ritenersi tale da inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni rese da e Testimone_5 [...]
i quali descrivono tale locale quale legnaia o cantina, costituendo un'altra circostanza Tes_6 pacifica che l'attuale convenuta abbia provveduto a “curare la manutenzione della cantina per contenerne il degrado facendo eseguire riparazioni e messa in sicurezza”; anche in questo caso, però, non risulta documentato quando ciò si sia verificato, potendo ben essere stato dopo la morte di
ossia dopo l'anno 2017”. Persona_2
Nè l'appellante ha offerto specifiche censure rispetto alle conclusioni raggiunte, limitandosi a richiedere la rimessione della causa in istruttoria per l'escussione del teste , Testimone_2
senza neppure indicare quali punti delle deposizioni sarebbero stati erroneamente valutati ed in base a quale altro elemento probatorio acquisito tempestivamente, si sarebbe dovuti pervenire a diverse conclusioni.
Peraltro, la relazione di parte prodotta in appello - ammissibile in quanto sottratta al Pt_1
divieto di cui all'art. 345 c.p.c. (Cass. sez. III, 15.09.2020, n. 19187; Cass. sez. II, 24.08.2017, n.
20347) -, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, (Trib. Roma, sez.
XVII, 14.01.2019, n. 909; Cass. sez. II, 08.01.2013, n. 259; Cass. sez. II, 26.03.2012, n. 4833), è priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo e, in quanto assurge a mero valore indiziario, non consente di superare l'incertezza delle prove offerte. Rispetto ad essa il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso (App. Firenze, sez. II, 28.09.2018, n. 2218) né, tantomeno, è obbligato a tenerne conto (Trib. Lagonegro, 20.06.2018, n. 190).
Va peraltro rilevato che la doglianza in merito alla attendibilità dei testi sollevata nell'atto di appello attiene, in modo specifico, esclusivamente al mappale 1007 sub 1 e sub 2 foglio 43 (e dunque alle testimonianze rese con riferimento ad esso), costituente porzione di fabbricato composto da due stanze, una sopra l'altra, “complesso abitativo”.
pagina 6 di 11 Con riferimento ad essa, l'appellante si limita poi ad aggiungere “attualmente occupato da un inquilino, che abita l'intero fabbricato (mapp.1007 sub 1 sub 2 e 464) e ne coltiva CP_3
l'orto pertinenziale di 59 mq. (mappali 433, 434, 435, 436) su autorizzazione della sig.ra Pt_1
(docc.1, 2)” (pg 9 appello).
Tale circostanza è pacifica a livello istruttorio (con esclusione dell'utilizzo del mappale 434, perchè dalle testimonianze rese da e sarebbe destinato a vigneto Tes_6 Tes_5
coltivato da e non ad orto coltivato da;
tuttavia manca, Testimone_6 CP_3
nelle dichiarazioni dei testi, un riferimento temporale idoneo ad ammettere il decorso del pur ridotto termine di possesso richiesto per l'usucapione speciale, il che rende irrilevante la questione della attendibilità del teste di fronte alla carenza probatoria.
Nè le fotografie contenute nella relazione tecnica di parte depositata nel presente grado di giudizio, che comunque costituiscono una tardiva produzione documentale, possono essere considerate determinanti per un diverso convincimento del giudice, al quale è riservato il libero apprezzamento sulle risultanze delle prove e sull'attendibilità dei testi, come la scelta di quelle prove che ritenga più attendibili.
*
Il terzo motivo attiene ad una omessa pronuncia sulla domanda di acquisizione della proprietà da parte della in forza dell'usucapione ordinaria ventennale. Pt_1
La censura è infondata poiché il rigetto della domanda di usucapione abbreviata per la mancata prova circa il decorso del tempo necessario ad acquisire la proprietà esclude l'usucapione ordinaria.
Non si tratta di omessa pronuncia ma di pronuncia implicita.
Per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass. Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11319; cfr anche, Cass.
29 gennaio 2021, n. 2151; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311). pagina 7 di 11 Il motivo va, dunque, rigettato.
*
Il quarto motivo attiene alla omessa ammissione di testi indotti dalla Pt_1
Anche tale motivo è privo di pregio.
L'ordinanza con la quale il Giudice ebbe, in primo grado, a ritenere la causa già sufficientemente istruita e dunque matura per la decisione (“compiuta ed esauriente per cui non risulta la necessità di escutere ulteriori testi”; udienza 3.11.2020) è frutto di un potere discrezionale di cui il giudicante gode pienamente. L'ordinanza stessa non risulta, peraltro, essere mai stata oggetto di doglianza.
In ogni caso, va esclusa l'assunzione della testimonianza di , ritenuto Testimone_2 dall'appellante “teste decisivo ai fini della formazione di una piena istruttoria” (conclusionale
. Pt_1
Il Tribunale ha ritenuto di limitare la lista dei testimoni a due per parte, lasciando alle stesse di decidere, tra quelli indicati, chi intimare (“limitando a numero due per parte i testi da escutere, a scelta di parte”, Ordinanza 19.12.2019)
La difesa ha ritenuto avvalersi, a fini probatori, dei testi e Pt_1 Testimone_4 Tes_3
evidentemente assumendo che fossero, tra quelli nella lista indicata, coloro che
[...]
avessero migliore conoscenza delle circostanze dedotte con la prova orale.
Il diritto di difesa è stato pienamente garantito con la riduzione, per entrambe le parti processuali, della lista testimoniale e l'escussione di due testi per parte.
Il teste ritenuto oggi decisivo, è evidente non essere stato considerato tale nel precedente grado di giudizio;
diversamente la difesa avrebbe potuto intimarlo in luogo di uno dei Pt_1
due testi effettivamente escussi.
La domanda di rimessione della causa in istruttoria, al fine di assumere la testimonianza del
Signor , si risolve nella prospettazione di un dissenso di merito rispetto alla Testimone_2
decisione impugnata e rappresenta il tentativo di sollecitare una nuova valutazione delle risultanze probatorie e un diverso convincimento dell'organo giudicante.
L'appellante non deduce, poi, neppure quali conseguenze pregiudizievoli si sarebbero avute dalla (ritenuta, a questo punto) erronea indicazione dei testi effettivamente escussi né deduce quali effetti dovrebbe, nello specifico, produrre l'eventuale assunzione di un nuovo testimone e dunque la riapertura dell'istruttoria, che sarebbe certamente in pregiudizio del principio di pagina 8 di 11 economia processuale e non porterebbe comunque ad una diversa decisione, stante la contraddittorietà della acquisita prova orale a cui una nuova testimonianza nulla potrebbe aggiungere.
*
Il quinto motivo attiene alla omessa pronuncia di maturata usucapione in capo alla Pt_1 della proprietà del mapp. 464 del f. 43 NCEU del Comune di TO.
Nella motivazione della sentenza gravata si legge (pg. 4): “… ritiene il Tribunale che Parte_1 non abbia assolto all'onere sullo stesso gravante, ragione per cui la domanda da questi svolta ai
[...] sensi dell'art. 1159 bis c.c. e della Legge n. 346/1976 non può essere accolta, ad eccezione del bene censito al Catasto Fabbricati del Comune di TO al foglio 43, mappale 464, rispetto al quale non è stato oggetto di contestazione l'acquisto, da parte sua, del diritto di proprietà per intervenuta usucapione”.
Il mappale in questione è stato dunque riconosciuto di proprietà della né il lo Pt_1 CP_4
ha rivendicato come ha fatto per gli altri beni immobili.
Il mancato cenno nel dispositivo della sentenza a tale intervenuta usucapione del mappale
464 foglio 43 Catasto Fabbricati del Comune di TO poteva essere oggetto di correzione di errore materiale, ma non di appello.
Il motivo è dunque inammissibile.
*
L'appello principale va dunque respinto.
Trova invece accoglimento l'appello incidentale proposto da avente ad oggetto CP_1
il capo sulle spese che il giudice di prime cure ha inteso compensare ritenendo sussistere “gravi motivi” stante “la natura del procedimento e la peculiarità della questione trattata”.
In assenza di soccombenza reciproca (non configurabile nel caso specifico), non può essere disposta la compensazione delle spese a meno che, stando alla modifica apportata dalla l. 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, non ricorrano profili di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 ha altresì ammesso la compensazione delle spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre “gravi ed eccezionali ragioni”, tuttavia non giustificate, secondo la giurisprudenza di pagina 9 di 11 legittimità (cfr Cass. Ord. Sez. 6 02.02.2021 n.2312; Cass. Ord. 24.02.2020 n. 4764) dal mero richiamo alla complessità della controversia (Cass. 6 aprile 2018 n. 8458), dalla "peculiarità della materia del contendere" (Cass. 31.05.2106 n. 11217), dalla natura del giudizio, dovendosi semmai tener conto di tale parametro al momento della liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa (Cass. n. 22598/2018) come pure dalle “alterne vicende dell'iter processuale" (Cass. n. 10042/2018; n. 22310/2017; n. 9186/2018) o da non meglio precisate
"ragioni di giustizia" (Cass. Decreto 3.07.2015 n. 14546) né, ancora, possono esaurirsi nella considerazione che l'attività difensiva della parte è stata limitata (Cass. Ord. 15.12.2011 n.
26987).
Nel caso de quo, e alla luce di quanto disposto dalla giurisprudenza di legittimità, le “gravi ragioni” individuate dal giudice di prima istanza per motivare la compensazione delle spese
(natura del procedimento e peculiarità della questione trattata) non costituiscono una valida giustificazione per discostarsi dal criterio generale della soccombenza previsto dall'art. 91 cpc, dovendosi semmai tenere conto di tali parametri ai fini della liquidazione delle spese.
Di fronte al sostanziale integrale rigetto della domanda di usucapione della e Pt_1
all'assenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, non è possibile negare l'applicazione del principio di soccombenza.
Va pertanto applicato il principio della soccombenza nella statuizione sulle spese processuali di primo grado, da porre a carico di nella misura di cui al dispositivo. La Parte_1 liquidazione tiene conto delle Tariffe Forensi vigenti al momento dell'ultima attività difensiva, nei valori medi dello scaglione di riferimento dichiarato.
*
La sentenza impugnata va pertanto riformata nei limiti di cui sopra.
Per il principio di soccombenza, le spese di secondo grado sono poste a carico della parte appellante e liquidate in dispositivo secondo le tariffe oggi in vigore, nei valori medi di cui allo scaglione di riferimento dichiarato, con esclusione della voce istruttoria perché non dovuta.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma pagina 10 di 11 dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in parziale riforma della CP_1 sentenza impugnata, condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 CP_1
di primo grado nella misura di € 4.800,00 oltre spese generali ed oneri come per legge;
conferma per il resto la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado Parte_1
in favore dell'appellato che liquida in € 3.900,00 oltre spese generali ed oneri CP_1
come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il 10.12.2024.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2041/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. FERRINI ALESSANDRO ( ) VIA C.F._2
GIUSEPPE MAZZINI 30/32 29121 PIACENZA;
( ) C/O Parte_2 C.F._3
AVV. FERRINI - VIA MAZZINI 30/32 PIACENZA;
,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. ROSSI ILARIA e dell'avv. MALTONI MARIA LEA ( ) VIALE PANZACCHI 5 40136 BOLOGNA;
C.F._5 Parte_3
( ) VIALE PANZACCHI N.5 C/O AVV. MALTONI MARIA LEA C.F._6
BOLOGNA; ,
APPELLATO
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza Tribunale di Piacenza n. 244/2021, pubblicata il
18/05/2021, emessa nel procedimento R.G. 3443/2018, non notificata
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del giorno 8.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 1159 bis cc e Legge n. 346/1976, chiedeva al Tribunale Parte_1 di Piacenza di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione abbreviata, secondo la disciplina speciale prevista per la piccola proprietà rurale, della proprietà di fabbricati e terreni siti nel Comune di TO (PC), censiti al locale Catasto Terreni al foglio
43, mappali 51, 53, 54, 56, 58, 59, 242, 244, 247, 359, 433, 434, 435 e 436 e al locale Catasto
Fabbricati al foglio 43, mappali 1005, 1006, 1007, sub. 1 e sub. 2, e 464, stante il possesso pieno, continuato, pacifico ed indisturbato da oltre quindici anni.
Ricorso e pedissequo decreto venivano pubblicati per estratto sul quotidiano “Libertà”, in data 19.07.2018, e per affissione nell'Albo Comunale di TO, in data 16.07.2018.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ex art. 3 Legge n.
346/1976 il quale eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda CP_1
per mancato, preventivo, esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex artt. 5
e ss. D.lgs. 28/2010; e, nel merito, insisteva per il rigetto della domanda, avendo lui ereditato tali beni per successione testamentaria alla morte di deceduta a Monticelli Persona_1
D'ON (PC) il 16.06.2018, la quale, a sua volta, risultava titolare del compendio immobiliare oggetto di causa per successione legittima di deceduto a Persona_2
Piacenza il 05.08.2017, che, a sua volta, lo aveva ereditato dal padre, Persona_3 deceduto a TO (PC) il 26.05.1999.
Rilevava l'opponente che nessuno aveva mai visto peraltro dipendente di Parte_1
e stabilmente residente a [...], occupare direttamente o Controparte_2 indirettamente il compendio agricolo di cui alla domanda;
al contrario, i suoi danti causa avevano sempre abitato i luoghi dedicandosi da sempre alla lavorazione della terra.
Si costituiva in giudizio la quale rappresentava che i mappali oggetto del Parte_1
suo possesso erano solo 18 dei molteplici costituenti l'eredità di ed erano limitrofi Persona_1
al mappale 464 del foglio 43 il cui acquisto per usucapione non era stato contestato;
che il mappale 1007, subb. 1 e 2, del foglio 43 era, attualmente, occupato da il quale CP_3
aveva avuto da lei stessa il consenso all'utilizzo del bene, con le relative pertinenze;
che non rappresentava elemento ostativo al riconoscimento dell'acquisto per usucapione il fatto di risiedere altrove e di svolgere, quale attività principale, la dipendente postale;
che, se anche i fondi oggetto della domanda erano inseriti in un contesto agrario, ciò non provava che gli pagina 2 di 11 stessi erano effettivamente utilizzati e coltivati. Insisteva dunque per l'accoglimento della domanda di usucapione speciale e, in caso di rigetto, della domanda di usucapione ordinaria, avendo ella posseduto in modo pubblico, pacifico e continuato, per più di vent'anni, i terreni siti nel Comune di TO (PC).
Esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., veniva espletata la prova orale e, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 244/2021, il Tribunale di Piacenza respingeva la domanda di usucapione abbreviata proposta da ai sensi dell'art. 1159 bis e della Legge n. 346/1976 Parte_1
relativamente ai beni siti nel Comune di TO (PC), censiti al locale catasto Terreni al foglio
43, mappali 51, 53, 54, 56, 58, 242, 244, 247, 359, 433, 434, 435 e 436 e al locale Catasto
Fabbricati al foglio 43, mappali 1005, 1006, 1007, sub 1 e sub 2; dichiarava la piena ed esclusiva proprietà dei beni di cui al punto 2 in capo all'opponente CP_4
compensava tra le parti le spese di lite sul presupposto che “la natura della domanda svolta e la peculiarità delle questioni trattate costituiscono gravi ed eccezionali ragioni” per operare la compensazione.
Si legge in sentenza: “Alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta, nonché dell'istruttoria orale espletata, ritiene il Tribunale che non abbia assolto all'onere Parte_1 sullo stesso gravante, ragione per cui la domanda da questi svolta ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. e della
Legge n. 346/1976 non può essere accolta, ad eccezione del bene censito al Catasto Fabbricati del
Comune di TO al foglio 43, mappale 464, rispetto al quale non è stato oggetto di contestazione
l'acquisto, da parte sua, del diritto di proprietà per intervenuta usucapione ” (pag. 4 sentenza impugnata). Afferma in proposito il primo giudice che la prova orale non ha fornito utili riscontri, stante la contraddittorità delle dichiarazioni rese;
che, comunque, non è stato adeguatamente dimostrato, da parte di il possesso esclusivo uti domini dei Parte_1
beni oggetto della domanda di usucapione, per almeno quindici anni;
che gli unici terreni coltivati erano quelli adibiti ad orto, frutteto e vigneto (mappali 433, 434, 435 e 436 del foglio
43), mentre i terreni di cui al foglio 43, mappali 51, 53, 54, 56, 58, 59, 242, 244 e 247 risultavano incolti, nonostante fosse ancora in essere un contratto di affitto;
e che, la circostanza che la avesse ottenuto dall'assicurazione il ristoro di un danno causato da atti di vandalismo Pt_1
su alcuni fabbricati oggetto di causa, nulla dimostrava in ordine al suo possesso, in via pagina 3 di 11 esclusiva, dei beni medesimi in quanto la polizza era stata commissionata anche da Per_2
titolare dell'altra porzione di tale bene, il cui nominativo non era stato inserito per
[...]
una problematica legata al formulario del contratto che prevedeva la possibilità di inserire un solo codice fiscale nel contratto.
Avverso la sentenza proponeva gravame, fondato su cinque motivi, la Parte_1
quale così concludeva: “NEL MERITO, accertato che l'uso uti dominus dei terreni censiti al N.C.T. del comune di TO foglio 43 mappali 54, 247, 433, 434, 435, 436, censiti al N.C.E.U. del comune di
TO foglio 43 mappali 1005, 1006, 1007 sub 1 (C/2) 1007 sub 2 (A/4), 464 da parte di
[...] si è protratto per oltre 15 anni in modo pieno, continuato e pacifico senza interferenze di Parte_1 terzi, dichiarare l'intervenuta usucapione ex lege 346/76 e art.1159 bis c.c. dei suddetti beni e/o
l'usucapione ventennale come prevista dall'art.1158 cc. Con vittoria di spese ed onorari. IN VIA
ISTRUTTORIA: ammettersi prova per testimoni dei sigg. Testimone_1 Testimone_2 sui capitoli di prova da 1 a 14 indicati nella Memoria ex art. 183 c.VI n. 2 del CP_3
30.10.2019. ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari – Agenzia del Territorio di Piacenza di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ed al competente Ufficio Catastale di provvedere alla voltura, con esonero di responsabilità; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il quale così concludeva: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, in via CP_1 preliminare: dichiarare ex art.348 bis c.p.c. la inammissibilità dell'appello interposto da
[...] avverso la sentenza n.244/21 del Tribunale di Piacenza;
in ogni caso respingere l'appello Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto;
nel rito: dichiarare inammissibili le istanze di integrazione istruttoria in quanto irritualmente proposte. In accoglimento dell'appello incidentale: condannare
al pagamento delle spese di primo grado. Con vittoria di spese del presente grado”. Parte_1
In vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante conferiva procura all'Avv.
Alessandro Ferrini del Foro di Piacenza e all'Avv. del Foro di Taranto, che si Parte_2 costituivano quali nuovi difensori per la prosecuzione del giudizio, con espressa revoca di ogni precedente procuratore.
Precisate le conclusioni, la causa, previa sostituzione del Relatore, veniva assunta in decisione all'udienza cartolare dell'8.10.2024, con l'assegnazione di termini ridotti di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
pagina 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità o manifesta infondatezza del gravame ex art. 348bis cpc, sollevata da parte appellata.
La facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cpc e tale facoltà è preclusa ove la causa sia stata rinviata per trattazione e precisazione delle conclusioni ad udienza successiva.
La Corte, in questa fase decisionale, non può più formulare un giudizio prognostico sulla probabilità o meno dell'accoglimento dell'appello, essendo invece chiamata a valutare compiutamente, nel merito, i motivi di gravame e dunque tutte le censure sollevate alla sentenza impugnata.
*
I primi due motivi di appello, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente e vanno ritenuti non meritevoli di accoglimento.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errata valutazione da parte del primo giudice in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova cui era tenuta la In particolare Pt_1
censura il capo della sentenza ove si legge: “Alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta, nonché dell'istruttoria orale espletata, ritiene il Tribunale che Parte_1 non abbia assolto all'onere sullo stesso gravante, ragione per cui la domanda da questi svolta ai
[...] sensi dell'art. 1159 bis c.c. e della Legge n. 346/1976 non può essere accolta, ad eccezione del bene censito al Catasto Fabbricati del Comune di TO al foglio 43, mappale 464 …”. La censura proposta con il secondo motivo attiene invece all'errata valutazione in ordine alla attendibilità dei testimoni.
L'istruttoria non ha confermato la presenza dei presupposti necessari per l'intervenuto acquisto per usucapione. Le prove orali non sono risultate univoche essendo le deposizioni assunte tra loro contraddittorie.
Si condivide la ricostruzione operata dal primo giudice e le conclusioni dallo stesso raggiunte:
“ (che deteneva l'annessa porzione di abitazione) ..., in ogni caso, non ha Parte_1 adeguatamente dimostrato un suo possesso esclusivo di tali beni quantomeno da quindici anni a questa parte, con l'intento di detenerli in qualità di proprietaria. Se, invero, costituisce una circostanza incontestata quella per cui attualmente gli immobili de quibus sono stati concessi in uso da Parte_1 ad né dalla prova orale, né altrimenti risulta dimostrato quando ciò è avvenuto.
[...] CP_3
pagina 5 di 11 Peraltro, dalle sole dichiarazioni testimoniali, non essendo stato prodotto in giudizio il relativo contratto di locazione/comodato, emerge che tale circostanza si sia verificata negli ultimi anni e non sia risalente nel tempo ( sul punto, ha dichiarato: “Da sei anni non mi reco più sul Testimone_3 posto dal momento che questo immobile è stato concesso in locazione da ). Quello Parte_1 che, poi, viene riferito da e da ossia che attualmente la stanza sotto Testimone_4 Testimone_3 la scala è nella situazione raffigurata al doc. n. 2 di parte convenuta ed adibita a ripostiglio, non può ritenersi tale da inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni rese da e Testimone_5 [...]
i quali descrivono tale locale quale legnaia o cantina, costituendo un'altra circostanza Tes_6 pacifica che l'attuale convenuta abbia provveduto a “curare la manutenzione della cantina per contenerne il degrado facendo eseguire riparazioni e messa in sicurezza”; anche in questo caso, però, non risulta documentato quando ciò si sia verificato, potendo ben essere stato dopo la morte di
ossia dopo l'anno 2017”. Persona_2
Nè l'appellante ha offerto specifiche censure rispetto alle conclusioni raggiunte, limitandosi a richiedere la rimessione della causa in istruttoria per l'escussione del teste , Testimone_2
senza neppure indicare quali punti delle deposizioni sarebbero stati erroneamente valutati ed in base a quale altro elemento probatorio acquisito tempestivamente, si sarebbe dovuti pervenire a diverse conclusioni.
Peraltro, la relazione di parte prodotta in appello - ammissibile in quanto sottratta al Pt_1
divieto di cui all'art. 345 c.p.c. (Cass. sez. III, 15.09.2020, n. 19187; Cass. sez. II, 24.08.2017, n.
20347) -, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, (Trib. Roma, sez.
XVII, 14.01.2019, n. 909; Cass. sez. II, 08.01.2013, n. 259; Cass. sez. II, 26.03.2012, n. 4833), è priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo e, in quanto assurge a mero valore indiziario, non consente di superare l'incertezza delle prove offerte. Rispetto ad essa il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso (App. Firenze, sez. II, 28.09.2018, n. 2218) né, tantomeno, è obbligato a tenerne conto (Trib. Lagonegro, 20.06.2018, n. 190).
Va peraltro rilevato che la doglianza in merito alla attendibilità dei testi sollevata nell'atto di appello attiene, in modo specifico, esclusivamente al mappale 1007 sub 1 e sub 2 foglio 43 (e dunque alle testimonianze rese con riferimento ad esso), costituente porzione di fabbricato composto da due stanze, una sopra l'altra, “complesso abitativo”.
pagina 6 di 11 Con riferimento ad essa, l'appellante si limita poi ad aggiungere “attualmente occupato da un inquilino, che abita l'intero fabbricato (mapp.1007 sub 1 sub 2 e 464) e ne coltiva CP_3
l'orto pertinenziale di 59 mq. (mappali 433, 434, 435, 436) su autorizzazione della sig.ra Pt_1
(docc.1, 2)” (pg 9 appello).
Tale circostanza è pacifica a livello istruttorio (con esclusione dell'utilizzo del mappale 434, perchè dalle testimonianze rese da e sarebbe destinato a vigneto Tes_6 Tes_5
coltivato da e non ad orto coltivato da;
tuttavia manca, Testimone_6 CP_3
nelle dichiarazioni dei testi, un riferimento temporale idoneo ad ammettere il decorso del pur ridotto termine di possesso richiesto per l'usucapione speciale, il che rende irrilevante la questione della attendibilità del teste di fronte alla carenza probatoria.
Nè le fotografie contenute nella relazione tecnica di parte depositata nel presente grado di giudizio, che comunque costituiscono una tardiva produzione documentale, possono essere considerate determinanti per un diverso convincimento del giudice, al quale è riservato il libero apprezzamento sulle risultanze delle prove e sull'attendibilità dei testi, come la scelta di quelle prove che ritenga più attendibili.
*
Il terzo motivo attiene ad una omessa pronuncia sulla domanda di acquisizione della proprietà da parte della in forza dell'usucapione ordinaria ventennale. Pt_1
La censura è infondata poiché il rigetto della domanda di usucapione abbreviata per la mancata prova circa il decorso del tempo necessario ad acquisire la proprietà esclude l'usucapione ordinaria.
Non si tratta di omessa pronuncia ma di pronuncia implicita.
Per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass. Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11319; cfr anche, Cass.
29 gennaio 2021, n. 2151; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311). pagina 7 di 11 Il motivo va, dunque, rigettato.
*
Il quarto motivo attiene alla omessa ammissione di testi indotti dalla Pt_1
Anche tale motivo è privo di pregio.
L'ordinanza con la quale il Giudice ebbe, in primo grado, a ritenere la causa già sufficientemente istruita e dunque matura per la decisione (“compiuta ed esauriente per cui non risulta la necessità di escutere ulteriori testi”; udienza 3.11.2020) è frutto di un potere discrezionale di cui il giudicante gode pienamente. L'ordinanza stessa non risulta, peraltro, essere mai stata oggetto di doglianza.
In ogni caso, va esclusa l'assunzione della testimonianza di , ritenuto Testimone_2 dall'appellante “teste decisivo ai fini della formazione di una piena istruttoria” (conclusionale
. Pt_1
Il Tribunale ha ritenuto di limitare la lista dei testimoni a due per parte, lasciando alle stesse di decidere, tra quelli indicati, chi intimare (“limitando a numero due per parte i testi da escutere, a scelta di parte”, Ordinanza 19.12.2019)
La difesa ha ritenuto avvalersi, a fini probatori, dei testi e Pt_1 Testimone_4 Tes_3
evidentemente assumendo che fossero, tra quelli nella lista indicata, coloro che
[...]
avessero migliore conoscenza delle circostanze dedotte con la prova orale.
Il diritto di difesa è stato pienamente garantito con la riduzione, per entrambe le parti processuali, della lista testimoniale e l'escussione di due testi per parte.
Il teste ritenuto oggi decisivo, è evidente non essere stato considerato tale nel precedente grado di giudizio;
diversamente la difesa avrebbe potuto intimarlo in luogo di uno dei Pt_1
due testi effettivamente escussi.
La domanda di rimessione della causa in istruttoria, al fine di assumere la testimonianza del
Signor , si risolve nella prospettazione di un dissenso di merito rispetto alla Testimone_2
decisione impugnata e rappresenta il tentativo di sollecitare una nuova valutazione delle risultanze probatorie e un diverso convincimento dell'organo giudicante.
L'appellante non deduce, poi, neppure quali conseguenze pregiudizievoli si sarebbero avute dalla (ritenuta, a questo punto) erronea indicazione dei testi effettivamente escussi né deduce quali effetti dovrebbe, nello specifico, produrre l'eventuale assunzione di un nuovo testimone e dunque la riapertura dell'istruttoria, che sarebbe certamente in pregiudizio del principio di pagina 8 di 11 economia processuale e non porterebbe comunque ad una diversa decisione, stante la contraddittorietà della acquisita prova orale a cui una nuova testimonianza nulla potrebbe aggiungere.
*
Il quinto motivo attiene alla omessa pronuncia di maturata usucapione in capo alla Pt_1 della proprietà del mapp. 464 del f. 43 NCEU del Comune di TO.
Nella motivazione della sentenza gravata si legge (pg. 4): “… ritiene il Tribunale che Parte_1 non abbia assolto all'onere sullo stesso gravante, ragione per cui la domanda da questi svolta ai
[...] sensi dell'art. 1159 bis c.c. e della Legge n. 346/1976 non può essere accolta, ad eccezione del bene censito al Catasto Fabbricati del Comune di TO al foglio 43, mappale 464, rispetto al quale non è stato oggetto di contestazione l'acquisto, da parte sua, del diritto di proprietà per intervenuta usucapione”.
Il mappale in questione è stato dunque riconosciuto di proprietà della né il lo Pt_1 CP_4
ha rivendicato come ha fatto per gli altri beni immobili.
Il mancato cenno nel dispositivo della sentenza a tale intervenuta usucapione del mappale
464 foglio 43 Catasto Fabbricati del Comune di TO poteva essere oggetto di correzione di errore materiale, ma non di appello.
Il motivo è dunque inammissibile.
*
L'appello principale va dunque respinto.
Trova invece accoglimento l'appello incidentale proposto da avente ad oggetto CP_1
il capo sulle spese che il giudice di prime cure ha inteso compensare ritenendo sussistere “gravi motivi” stante “la natura del procedimento e la peculiarità della questione trattata”.
In assenza di soccombenza reciproca (non configurabile nel caso specifico), non può essere disposta la compensazione delle spese a meno che, stando alla modifica apportata dalla l. 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, non ricorrano profili di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 ha altresì ammesso la compensazione delle spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre “gravi ed eccezionali ragioni”, tuttavia non giustificate, secondo la giurisprudenza di pagina 9 di 11 legittimità (cfr Cass. Ord. Sez. 6 02.02.2021 n.2312; Cass. Ord. 24.02.2020 n. 4764) dal mero richiamo alla complessità della controversia (Cass. 6 aprile 2018 n. 8458), dalla "peculiarità della materia del contendere" (Cass. 31.05.2106 n. 11217), dalla natura del giudizio, dovendosi semmai tener conto di tale parametro al momento della liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa (Cass. n. 22598/2018) come pure dalle “alterne vicende dell'iter processuale" (Cass. n. 10042/2018; n. 22310/2017; n. 9186/2018) o da non meglio precisate
"ragioni di giustizia" (Cass. Decreto 3.07.2015 n. 14546) né, ancora, possono esaurirsi nella considerazione che l'attività difensiva della parte è stata limitata (Cass. Ord. 15.12.2011 n.
26987).
Nel caso de quo, e alla luce di quanto disposto dalla giurisprudenza di legittimità, le “gravi ragioni” individuate dal giudice di prima istanza per motivare la compensazione delle spese
(natura del procedimento e peculiarità della questione trattata) non costituiscono una valida giustificazione per discostarsi dal criterio generale della soccombenza previsto dall'art. 91 cpc, dovendosi semmai tenere conto di tali parametri ai fini della liquidazione delle spese.
Di fronte al sostanziale integrale rigetto della domanda di usucapione della e Pt_1
all'assenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, non è possibile negare l'applicazione del principio di soccombenza.
Va pertanto applicato il principio della soccombenza nella statuizione sulle spese processuali di primo grado, da porre a carico di nella misura di cui al dispositivo. La Parte_1 liquidazione tiene conto delle Tariffe Forensi vigenti al momento dell'ultima attività difensiva, nei valori medi dello scaglione di riferimento dichiarato.
*
La sentenza impugnata va pertanto riformata nei limiti di cui sopra.
Per il principio di soccombenza, le spese di secondo grado sono poste a carico della parte appellante e liquidate in dispositivo secondo le tariffe oggi in vigore, nei valori medi di cui allo scaglione di riferimento dichiarato, con esclusione della voce istruttoria perché non dovuta.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma pagina 10 di 11 dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in parziale riforma della CP_1 sentenza impugnata, condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 CP_1
di primo grado nella misura di € 4.800,00 oltre spese generali ed oneri come per legge;
conferma per il resto la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado Parte_1
in favore dell'appellato che liquida in € 3.900,00 oltre spese generali ed oneri CP_1
come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il 10.12.2024.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
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