TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 455/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
14.12.2023
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rigotti
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Rucci
Email_2
convenuta
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“1) Accertare e dichiarare che tra le odierne parti in causa è intercorso un rapporto di
lavoro subordinato tra il giorno 25.08.2022 ed il giorno 07.11.2022 e per gli effetti
condannare parte resistente al pagamento di Euro 2.573,16 a titolo di retribuzione oltre
rivalutazione ed interessi.
2) Accertare e dichiarare nel periodo intercorrente tra il giorno 08.11.2022 ed il giorno
22.06.2023 parte resistente prestava la propria opera lavorativa anche nella giornata di
mercoledì e per gli effetti condannare parte resistente al pagamento di Euro 2.527,19 a
titolo di straordinari oltre rivalutazione ed interessi;
3) Accertare e dichiarare la cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e
per gli effetti condannare parte resistente al pagamento di Euro 1.014,26 a titolo di
competenze di fine rapporto, di cui Euro 536,27 a titolo di TFR, oltre rivalutazione
ed interessi.
4) Con rifusione di spese e compensi professionali”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Nel merito:
rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto ed in diritto e con vittoria di
spese ed onorari, oltre oneri accessori, come per legge.
Condannare parte ricorrente ex art. 96 c.p.c., stante il comportamento assunto, sia nella fase stragiudiziale, che in quella giudiziale”
pagina 2 di 12 MOTIVAZIONE
§1) le domande proposte dalla ricorrente
La ricorrente – Parte_1
premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta : Controparte_1
i) dal 2.9.2021 al 24.8.2022, in esecuzione di un contratto regolare, con inquadramento nel livello B Super CCNL sulla disciplina del lavoro domestico,
svolgendo mansioni di badante;
ii) dal 25.8. al 7.11.2022, in esecuzione di un contratto non regolare, svolgendo mansioni di badante in favore di persona non autosufficiente riconducibili al livello C Super CCNL cit. e osservando l'orario di lavoro dalle 9:00 alle 17:00,
dal lunedì al giovedì, senza ricevere la retribuzione maturata pari, unitamente al trattamento di fine rapporto, a € 2.573,16 (secondo il conteggio sub doc. 9 fasc.
ric.);
iii) dall'8.11.2022 al 22.6.2023, in esecuzione di un contratto regolare a tempo parziale (orario dalle 9:00 alle 17:00, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì), cessato a seguito di dimissioni rassegnate con lettera inviata alla convenuta con raccomandata del 14.9.2022 (doc. 6 fasc. ric.), con inquadramento nel livello C Super CCNL cit., svolgendo mansioni di badante in favore di persona non autosufficiente e osservando l'orario di lavoro dalle 9:00 alle 17:00, dal lunedì al giovedì, senza ricevere la retribuzione per le ore straordinarie svolte nella misura di 8 alla settimana, pari a € 2.527,19 (secondo il conteggio sub doc.
giugno 2023 sub doc. 12 fasc. ric.); pagina 3 di 12 propone:
1) domanda volta ad accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 25.8.2022 al 7.11.2022, a tempo parziale (orario dalle 9:00 alle 17:00,
nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì), avente ad oggetto mansioni riconducibili al livello C Super CCNL cit., con conseguente condanna della convenuta al pagamento di € 2.573,16, a titolo di retribuzione ordinaria e trattamento di fine rapporto secondo il conteggio sub doc. 9 fasc. ric.;
2) domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 2.527,19, a titolo di compenso per lavoro straordinario prestato durante lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale (orario dalle 9:00 alle 17:00, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì), intercorso tra le parti a far data dall'8.11.2022 e cessato a seguito di dimissioni rassegnate con lettera inviata alla convenuta con raccomandata del 14.9.2022 (doc. 6 fasc. ric.), oltre al corrispondente trattamento di fine rapporto secondo il conteggio sub doc. 10 fasc. ric.;
3) domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 1.014,26, a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità sostitutiva delle ferie non godute,
in relazione al rapporto di lavoro subordinato di cui alla domanda n. 2), secondo quanto emerge dal prospetto paga di giugno 2023 sub doc. 12 fasc. ric..
§2) le ragioni della decisione
1. in ordine alla domanda afferente all'asserito rapporto di lavoro subordinato dal
25.8. al 7.11.2022
La ricorrente sostiene che nel periodo dal 25.8. al 7.11.2022 Parte_1
ha intrattenuto con la convenuta un rapporto di lavoro Controparte_1
pagina 4 di 12 subordinato domestico, in esecuzione di un contratto non regolare, svolgendo mansioni di badante in favore di persona non autosufficiente, qual era la convenuta, riconducibili al livello C Super CCNL cit. e osservando l'orario di lavoro dalle 9:00 alle 17:00, dal lunedì
al giovedì, senza ricevere la retribuzione maturata ammontante, unitamente al trattamento di fine rapporto, a € 2.573,16 secondo il conteggio sub doc. 9 fasc. ric..
La convenuta nega che in suo favore la ricorrente Controparte_1 [...]
abbia svolto dal 25.8. al 7.11.2022 prestazioni di lavoro subordinato Parte_1
domestico;
a sostegno si limita ad allegare che in quel periodo la ricorrente prestava la propria attività
lavorativa presso le cantine CAVIT di Trento, in favore di una società che provvedeva alla sorveglianza di quell'azienda.
La domanda è fondata.
Dalle informazioni acquisite presso l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI), a seguito di ordinanza ex art. 213 cod.civ. pronunciata all'udienza del 26.11.2024, emerge che la convenuta era titolare di Controparte_1
indennità di accompagnamento (quindi, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. c.) L.P. 15.6.1998,
n. 7, si trovava nell' “impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” o nell' “impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un'assistenza continua”) a far data dall'ottobre 2021; inoltre già nel mese precedente aveva iniziato a percepire l'assegno di cura (quindi, ai sensi dell'art. 10
L.P. 24.7.2012, n. 15, era “persona non autosufficiente”).
Risulta così condivisibile l'assunto di parte ricorrente secondo cui ella ha iniziato a soddisfare i propri bisogni assistenziali costituendo con la convenuta un rapporto di lavoro subordinato domestico, il cui contratto, infatti, è stato stipulato tra le parti in data 2
settembre 2021. pagina 5 di 12 E' incontestato che quel contratto è cessato in data 24.8.2022.
Si pone, quindi, l'interrogativo come la convenuta abbia soddisfatto nel prosieguo i propri bisogni assistenziali.
La ricorrente allega che ciò è avvenuto attraverso l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato domestico, questa volta non regolare.
Invece la convenuta ha negato che in quel periodo fosse in condizioni fisiche per cui
“abbisognava di assistenza più qualificata”.
Tuttavia l'assunto è smentito dalla documentazione acquisita presso l'APAPI e appena menzionata.
Inoltre la convenuta ha escluso che la ricorrente possa aver svolto attività lavorativa in suo favore, atteso che in quel periodo la ricorrente eseguiva le proprie prestazioni presso le cantine CAVIT di Trento, in favore di una società che provvedeva alla sorveglianza dell'azienda.
In proposito, con ordinanza pronunciata all'udienza del 9.5.2024, è stato disposto che la ricorrente producesse, in relazione al periodo dal 25.8. al 7.11.2022, i prospetti paga del rapporto di lavoro intercorso (come da lei ammesso, con un società operante nel settore della sicurezza), con indicazione delle ore e dei giorni di sua presenza al lavoro.
La ricorrente vi ha ottemperato in data 3.6.2024, depositando documentazione da cui emerge che tra la ricorrente e la società Security è intercorso un rapporto di CP_2
lavoro intermittente nel corso del quale la ricorrente ha svolto soltanto 39 ore di lavoro nel mese di agosto 2022.
Risulta così smentito l'assunto di parte convenuta secondo cui la ricorrente non può aver eseguito in suo favore prestazioni di lavoro subordinato domestico nel periodo dal 25.8. al
7.11.2022 per incompatibilità con lo svolgimento del rapporto di lavoro presso le cantine
Cavit alle dipendenze di una società che provvedeva alla sorveglianza di quell'azienda. pagina 6 di 12 Sussistono, quindi, indizi gravi, precisi e concordanti da cui è possibile inferire l'esecuzione, da parte della ricorrente e in favore della convenuta, di prestazioni di lavoro subordinato domestico nel periodo dal 25.8. al 7.11.2022, costituiti:
✓ dalla circostanza che la convenuta non è stata in grado di allegare e provare in che modo ella ha soddisfatto in quel periodo i propri bisogni assistenziali, di cui era certamente portatrice in presenza delle condizioni psico-fisiche che giustificavano l'erogazione dell'indennità di accompagnamento (“impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore” o “impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un'assistenza continua”) e dell'assegno di cura (condizione di “persona non autosufficiente”);
✓ dal fatto che la ricorrente, mediante le sue prestazioni di lavoro subordinato domestico, ha – incontestatamente stante la costituzione di rapporti regolari –
soddisfatto quei bisogni sia prima del 25 agosto 2022 sia dopo il 7 novembre 2022.
Quindi deve considerarsi compiutamente accertato che tra la ricorrente
[...]
e la convenuta è intercorso nel periodo dal Parte_1 Controparte_1
25.8. al 7.11.2022 un rapporto di lavoro subordinato domestico.
In ordine alle prestazioni che ne hanno costituito l'oggetto, è del tutto verosimile che la ricorrente abbia svolto mansioni riconducibili al livello C/Super (che il CCNL cit., all'art. 9, riconosce all' “assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato)”, il quale è stato attribuito al ricorrente nel successivo contratto di lavoro afferente al periodo 8.11.2022-22.6.2023.
In proposito parte convenuta sostiene che “la ricorrente è stata inquadrata in C1 Super
poiché, nel frattempo, le condizioni fisiche della convenuta erano degenerate e abbisognava di assistenza più qualificata”, ma l'assunto è smentito dal fatto che, come emerge dalla documentazione acquisita presso APAPI, la ricorrente fin dal settembre pagina 7 di 12 2021 era titolare di assegno di cura ossia era “persona non autosufficiente” e dall'ottobre
2021 era titolare di indennità di accompagnamento ossia si trovava o nella “impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” o nella “impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un'assistenza continua”.
Quanto all'orario di lavoro, la ricorrente sostiene di aver prestato la sua attività lavorativa subordinata in favore della convenuta nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 9:00 alle 17:00.
Orbene, appare del tutto verosimile, essendo presenti gli stessi bisogni assistenziali della convenuta, che la ricorrente abbia lavorato con le medesimo modalità orarie che hanno caratterizzato il rapporto di lavoro subordinato domestico regolare successivamente costituito dalle parti in data 8.11.2022.
In proposito risulta per tabulas che la giornata lavorativa aveva una durata di otto ore,
come ammesso dalla stessa convenuta in memoria di costituzione (sebbene indichi l'orario 8:00-16:00 in luogo di quello 9:00-17:00 allegato dalla ricorrente).
Vi è, invece, contrasto tra le parti se la ricorrente lavorasse nella giornata di mercoledì.
Si impone la soluzione positiva alle luce del messaggio inviato dal figlio della convenuta,
, mercoledì 31 maggio 2023, ore 19,19 (doc. 9bis), nel quale questi Persona_1
ammette implicitamente che in quella giornata la ricorrente aveva lavorato;
infatti chiede alla ricorrente: “Sai dove può essere il telecomando? La mamma guardava la TV quando
6 andata?”.
In definitiva, alla luce delle statuizioni che precedono e in difetto di contestazioni in ordine al quantum, la convenuta va condannata a Controparte_1
corrispondere, in favore della ricorrente , la somma di € Parte_1
2.573,16, a titolo di retribuzione ordinaria e di trattamento di fine rapporto, secondo il conteggio sub doc. 9 fasc. ric.; pagina 8 di 12 tale somma va maggiorata ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459;).
2. in ordine alla domanda afferente al rapporto di lavoro subordinato dall'8.11.2022
al 22.6.2023
La ricorrente sostiene di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1
convenuta , nel periodo dall'8.11.2022 al 22.6.2023, in Controparte_1
esecuzione di un contratto regolare a tempo parziale (orario dalle 9:00 alle 17:00, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì), cessato a seguito di dimissioni rassegnate con lettera inviata alla convenuta con raccomandata del 14.9.2022 (doc. 6 fasc.
ric.), con inquadramento nel livello C Super CCNL cit., svolgendo mansioni di badante in favore di persona non autosufficiente e osservando l'orario di lavoro dalle 9:00 alle
17:00, dal lunedì al giovedì, senza ricevere la retribuzione per le ore straordinarie svolte nella misura di 8 alla settimana pari a € 2.527,19 (secondo il conteggio sub doc. 10 fasc. ric.), nonché il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari a € 1.014,26 (secondo quanto emerge dal prospetto paga di giugno 2023 sub doc. 12
fasc. ric.).
La domanda è fondata.
In ordine alla prestazione di lavoro nella giornata di mercoledì si impone l'accertamento in senso positivo alla luce della medesima statuizione adottata nel paragrafo precedente e fondata sulle risultanze del messaggio inviato dal figlio della convenuta Persona_1
mercoledì 31 maggio 2023, ore 19,19 (doc. 9bis).
pagina 9 di 12 In ordine alle pretese di parte ricorrente a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità sostitutiva delle ferie non godute, appare sufficiente evidenziare che la domanda trova riscontro documentale nel prospetto paga relativo al mese di giugno 2022
(doc. 12 fasc. ric.) e non è stata minimamente contestata dalla convenuta.
In punto quantum, deve rilevarsi l'infondatezza della pretesa di parte ricorrente alla maggiorazione del 25% che l'art. 15 co. 3 CCNL cit. prevede in ordine alla retribuzione spettante per il lavoro straordinario,
Infatti il precedente comma 2 prescrive: “È considerato lavoro straordinario quello che
eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata all'art. 14, comma 1, lettera
a) e b)”; quest'ultima norma dispone:
“La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque,
fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
a) 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i
lavoratori conviventi;
b) 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi”; quindi, nell'ipotesi di lavoratori non conviventi, qual era la ricorrente, il lavoro straordinario si configura dopo l'ottava ora giornaliera e dopo la quarantesima ora settimanale.
Nella vicenda in esame le otto ore relative alla giornata di mercoledì non superano il prescritto limite giornaliero e contribuiscono a formare un orario di 32 ore settimanali inferiore al limite delle 40 ore.
In definitiva, alla luce delle statuizioni che precedono e in difetto di contestazioni in ordine al quantum, la convenuta va condannata a Controparte_1 pagina 10 di 12 corrispondere, in favore della ricorrente , la somma di € Parte_1
3.036,01, a titolo di retribuzione ordinaria, di indennità sostituiva delle ferie non godute e di trattamento di fine rapporto secondo il conteggio sub doc. 10 fasc. ric. e alla luce del doc. 12 fasc. ric.; anche tale somma va maggiorata ai sensi dell'art. 429 co. 3 cod.proc.civ..
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accertato che tra la ricorrente e la convenuta Parte_1
è intercorso, nel periodo dal 25.8. al 7.11.2022, un Controparte_1
rapporto di lavoro subordinato domestico, avente a oggetto mansioni riconducibili al livello C/Super CCNL sulla disciplina del lavoro domestico e con orario delle 9:00
alle 17:00, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì,
condanna la convenuta a corrispondere, in favore della Controparte_1
ricorrente , la somma di € 2.573,16, a titolo di Parte_1
retribuzione ordinaria e di trattamento di fine rapporto, secondo il conteggio sub doc.
9 fasc. ric., con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. In relazione al rapporto di lavoro subordinato domestico intercorso tra le parti a far data dall'8.11.2022 e cessato a seguito di dimissioni rassegnate dalla ricorrente mediante lettera raccomandata del 14.9.2022 inviata alla convenuta (doc. 6 fasc. ric.),
condanna la convenuta a corrispondere, in favore della Controparte_1
pagina 11 di 12 ricorrente , la somma di € 3.036,01, a titolo di Parte_1
retribuzione ordinaria, indennità sostituiva delle ferie non godute e di trattamento di fine rapporto, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così
rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
3. In relazione al rapporto di lavoro subordinato domestico intercorso tra le parti a far data dall'8.11.2022 e cessato a seguito di dimissioni rassegnate dalla ricorrente con lettera inviata alla convenuta mediante lettera raccomandata del 14.9.2022 (doc. 6
fasc. ric.), condanna la convenuta a corrispondere, in Controparte_1
favore della ricorrente , la somma di € 3.036,01, a titolo Parte_1
di retribuzione ordinaria, di trattamento di fine rapporto e di indennità sostituiva delle ferie non godute, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
4. Condanna la convenuta . alla rifusione, in favore della Controparte_1
ricorrente , delle spese di giudizio, liquidate nella somma Parte_1
di 2.800,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014,
n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 8 aprile 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 fasc. ric.), nonché il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari a € 1.014,26 (secondo quanto emerge dal prospetto paga di
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
14.12.2023
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rigotti
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Rucci
Email_2
convenuta
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“1) Accertare e dichiarare che tra le odierne parti in causa è intercorso un rapporto di
lavoro subordinato tra il giorno 25.08.2022 ed il giorno 07.11.2022 e per gli effetti
condannare parte resistente al pagamento di Euro 2.573,16 a titolo di retribuzione oltre
rivalutazione ed interessi.
2) Accertare e dichiarare nel periodo intercorrente tra il giorno 08.11.2022 ed il giorno
22.06.2023 parte resistente prestava la propria opera lavorativa anche nella giornata di
mercoledì e per gli effetti condannare parte resistente al pagamento di Euro 2.527,19 a
titolo di straordinari oltre rivalutazione ed interessi;
3) Accertare e dichiarare la cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e
per gli effetti condannare parte resistente al pagamento di Euro 1.014,26 a titolo di
competenze di fine rapporto, di cui Euro 536,27 a titolo di TFR, oltre rivalutazione
ed interessi.
4) Con rifusione di spese e compensi professionali”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Nel merito:
rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto ed in diritto e con vittoria di
spese ed onorari, oltre oneri accessori, come per legge.
Condannare parte ricorrente ex art. 96 c.p.c., stante il comportamento assunto, sia nella fase stragiudiziale, che in quella giudiziale”
pagina 2 di 12 MOTIVAZIONE
§1) le domande proposte dalla ricorrente
La ricorrente – Parte_1
premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta : Controparte_1
i) dal 2.9.2021 al 24.8.2022, in esecuzione di un contratto regolare, con inquadramento nel livello B Super CCNL sulla disciplina del lavoro domestico,
svolgendo mansioni di badante;
ii) dal 25.8. al 7.11.2022, in esecuzione di un contratto non regolare, svolgendo mansioni di badante in favore di persona non autosufficiente riconducibili al livello C Super CCNL cit. e osservando l'orario di lavoro dalle 9:00 alle 17:00,
dal lunedì al giovedì, senza ricevere la retribuzione maturata pari, unitamente al trattamento di fine rapporto, a € 2.573,16 (secondo il conteggio sub doc. 9 fasc.
ric.);
iii) dall'8.11.2022 al 22.6.2023, in esecuzione di un contratto regolare a tempo parziale (orario dalle 9:00 alle 17:00, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì), cessato a seguito di dimissioni rassegnate con lettera inviata alla convenuta con raccomandata del 14.9.2022 (doc. 6 fasc. ric.), con inquadramento nel livello C Super CCNL cit., svolgendo mansioni di badante in favore di persona non autosufficiente e osservando l'orario di lavoro dalle 9:00 alle 17:00, dal lunedì al giovedì, senza ricevere la retribuzione per le ore straordinarie svolte nella misura di 8 alla settimana, pari a € 2.527,19 (secondo il conteggio sub doc.
giugno 2023 sub doc. 12 fasc. ric.); pagina 3 di 12 propone:
1) domanda volta ad accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 25.8.2022 al 7.11.2022, a tempo parziale (orario dalle 9:00 alle 17:00,
nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì), avente ad oggetto mansioni riconducibili al livello C Super CCNL cit., con conseguente condanna della convenuta al pagamento di € 2.573,16, a titolo di retribuzione ordinaria e trattamento di fine rapporto secondo il conteggio sub doc. 9 fasc. ric.;
2) domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 2.527,19, a titolo di compenso per lavoro straordinario prestato durante lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale (orario dalle 9:00 alle 17:00, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì), intercorso tra le parti a far data dall'8.11.2022 e cessato a seguito di dimissioni rassegnate con lettera inviata alla convenuta con raccomandata del 14.9.2022 (doc. 6 fasc. ric.), oltre al corrispondente trattamento di fine rapporto secondo il conteggio sub doc. 10 fasc. ric.;
3) domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 1.014,26, a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità sostitutiva delle ferie non godute,
in relazione al rapporto di lavoro subordinato di cui alla domanda n. 2), secondo quanto emerge dal prospetto paga di giugno 2023 sub doc. 12 fasc. ric..
§2) le ragioni della decisione
1. in ordine alla domanda afferente all'asserito rapporto di lavoro subordinato dal
25.8. al 7.11.2022
La ricorrente sostiene che nel periodo dal 25.8. al 7.11.2022 Parte_1
ha intrattenuto con la convenuta un rapporto di lavoro Controparte_1
pagina 4 di 12 subordinato domestico, in esecuzione di un contratto non regolare, svolgendo mansioni di badante in favore di persona non autosufficiente, qual era la convenuta, riconducibili al livello C Super CCNL cit. e osservando l'orario di lavoro dalle 9:00 alle 17:00, dal lunedì
al giovedì, senza ricevere la retribuzione maturata ammontante, unitamente al trattamento di fine rapporto, a € 2.573,16 secondo il conteggio sub doc. 9 fasc. ric..
La convenuta nega che in suo favore la ricorrente Controparte_1 [...]
abbia svolto dal 25.8. al 7.11.2022 prestazioni di lavoro subordinato Parte_1
domestico;
a sostegno si limita ad allegare che in quel periodo la ricorrente prestava la propria attività
lavorativa presso le cantine CAVIT di Trento, in favore di una società che provvedeva alla sorveglianza di quell'azienda.
La domanda è fondata.
Dalle informazioni acquisite presso l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI), a seguito di ordinanza ex art. 213 cod.civ. pronunciata all'udienza del 26.11.2024, emerge che la convenuta era titolare di Controparte_1
indennità di accompagnamento (quindi, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. c.) L.P. 15.6.1998,
n. 7, si trovava nell' “impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” o nell' “impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un'assistenza continua”) a far data dall'ottobre 2021; inoltre già nel mese precedente aveva iniziato a percepire l'assegno di cura (quindi, ai sensi dell'art. 10
L.P. 24.7.2012, n. 15, era “persona non autosufficiente”).
Risulta così condivisibile l'assunto di parte ricorrente secondo cui ella ha iniziato a soddisfare i propri bisogni assistenziali costituendo con la convenuta un rapporto di lavoro subordinato domestico, il cui contratto, infatti, è stato stipulato tra le parti in data 2
settembre 2021. pagina 5 di 12 E' incontestato che quel contratto è cessato in data 24.8.2022.
Si pone, quindi, l'interrogativo come la convenuta abbia soddisfatto nel prosieguo i propri bisogni assistenziali.
La ricorrente allega che ciò è avvenuto attraverso l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato domestico, questa volta non regolare.
Invece la convenuta ha negato che in quel periodo fosse in condizioni fisiche per cui
“abbisognava di assistenza più qualificata”.
Tuttavia l'assunto è smentito dalla documentazione acquisita presso l'APAPI e appena menzionata.
Inoltre la convenuta ha escluso che la ricorrente possa aver svolto attività lavorativa in suo favore, atteso che in quel periodo la ricorrente eseguiva le proprie prestazioni presso le cantine CAVIT di Trento, in favore di una società che provvedeva alla sorveglianza dell'azienda.
In proposito, con ordinanza pronunciata all'udienza del 9.5.2024, è stato disposto che la ricorrente producesse, in relazione al periodo dal 25.8. al 7.11.2022, i prospetti paga del rapporto di lavoro intercorso (come da lei ammesso, con un società operante nel settore della sicurezza), con indicazione delle ore e dei giorni di sua presenza al lavoro.
La ricorrente vi ha ottemperato in data 3.6.2024, depositando documentazione da cui emerge che tra la ricorrente e la società Security è intercorso un rapporto di CP_2
lavoro intermittente nel corso del quale la ricorrente ha svolto soltanto 39 ore di lavoro nel mese di agosto 2022.
Risulta così smentito l'assunto di parte convenuta secondo cui la ricorrente non può aver eseguito in suo favore prestazioni di lavoro subordinato domestico nel periodo dal 25.8. al
7.11.2022 per incompatibilità con lo svolgimento del rapporto di lavoro presso le cantine
Cavit alle dipendenze di una società che provvedeva alla sorveglianza di quell'azienda. pagina 6 di 12 Sussistono, quindi, indizi gravi, precisi e concordanti da cui è possibile inferire l'esecuzione, da parte della ricorrente e in favore della convenuta, di prestazioni di lavoro subordinato domestico nel periodo dal 25.8. al 7.11.2022, costituiti:
✓ dalla circostanza che la convenuta non è stata in grado di allegare e provare in che modo ella ha soddisfatto in quel periodo i propri bisogni assistenziali, di cui era certamente portatrice in presenza delle condizioni psico-fisiche che giustificavano l'erogazione dell'indennità di accompagnamento (“impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore” o “impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un'assistenza continua”) e dell'assegno di cura (condizione di “persona non autosufficiente”);
✓ dal fatto che la ricorrente, mediante le sue prestazioni di lavoro subordinato domestico, ha – incontestatamente stante la costituzione di rapporti regolari –
soddisfatto quei bisogni sia prima del 25 agosto 2022 sia dopo il 7 novembre 2022.
Quindi deve considerarsi compiutamente accertato che tra la ricorrente
[...]
e la convenuta è intercorso nel periodo dal Parte_1 Controparte_1
25.8. al 7.11.2022 un rapporto di lavoro subordinato domestico.
In ordine alle prestazioni che ne hanno costituito l'oggetto, è del tutto verosimile che la ricorrente abbia svolto mansioni riconducibili al livello C/Super (che il CCNL cit., all'art. 9, riconosce all' “assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato)”, il quale è stato attribuito al ricorrente nel successivo contratto di lavoro afferente al periodo 8.11.2022-22.6.2023.
In proposito parte convenuta sostiene che “la ricorrente è stata inquadrata in C1 Super
poiché, nel frattempo, le condizioni fisiche della convenuta erano degenerate e abbisognava di assistenza più qualificata”, ma l'assunto è smentito dal fatto che, come emerge dalla documentazione acquisita presso APAPI, la ricorrente fin dal settembre pagina 7 di 12 2021 era titolare di assegno di cura ossia era “persona non autosufficiente” e dall'ottobre
2021 era titolare di indennità di accompagnamento ossia si trovava o nella “impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” o nella “impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita così da rendere necessaria un'assistenza continua”.
Quanto all'orario di lavoro, la ricorrente sostiene di aver prestato la sua attività lavorativa subordinata in favore della convenuta nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 9:00 alle 17:00.
Orbene, appare del tutto verosimile, essendo presenti gli stessi bisogni assistenziali della convenuta, che la ricorrente abbia lavorato con le medesimo modalità orarie che hanno caratterizzato il rapporto di lavoro subordinato domestico regolare successivamente costituito dalle parti in data 8.11.2022.
In proposito risulta per tabulas che la giornata lavorativa aveva una durata di otto ore,
come ammesso dalla stessa convenuta in memoria di costituzione (sebbene indichi l'orario 8:00-16:00 in luogo di quello 9:00-17:00 allegato dalla ricorrente).
Vi è, invece, contrasto tra le parti se la ricorrente lavorasse nella giornata di mercoledì.
Si impone la soluzione positiva alle luce del messaggio inviato dal figlio della convenuta,
, mercoledì 31 maggio 2023, ore 19,19 (doc. 9bis), nel quale questi Persona_1
ammette implicitamente che in quella giornata la ricorrente aveva lavorato;
infatti chiede alla ricorrente: “Sai dove può essere il telecomando? La mamma guardava la TV quando
6 andata?”.
In definitiva, alla luce delle statuizioni che precedono e in difetto di contestazioni in ordine al quantum, la convenuta va condannata a Controparte_1
corrispondere, in favore della ricorrente , la somma di € Parte_1
2.573,16, a titolo di retribuzione ordinaria e di trattamento di fine rapporto, secondo il conteggio sub doc. 9 fasc. ric.; pagina 8 di 12 tale somma va maggiorata ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459;).
2. in ordine alla domanda afferente al rapporto di lavoro subordinato dall'8.11.2022
al 22.6.2023
La ricorrente sostiene di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1
convenuta , nel periodo dall'8.11.2022 al 22.6.2023, in Controparte_1
esecuzione di un contratto regolare a tempo parziale (orario dalle 9:00 alle 17:00, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì), cessato a seguito di dimissioni rassegnate con lettera inviata alla convenuta con raccomandata del 14.9.2022 (doc. 6 fasc.
ric.), con inquadramento nel livello C Super CCNL cit., svolgendo mansioni di badante in favore di persona non autosufficiente e osservando l'orario di lavoro dalle 9:00 alle
17:00, dal lunedì al giovedì, senza ricevere la retribuzione per le ore straordinarie svolte nella misura di 8 alla settimana pari a € 2.527,19 (secondo il conteggio sub doc. 10 fasc. ric.), nonché il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari a € 1.014,26 (secondo quanto emerge dal prospetto paga di giugno 2023 sub doc. 12
fasc. ric.).
La domanda è fondata.
In ordine alla prestazione di lavoro nella giornata di mercoledì si impone l'accertamento in senso positivo alla luce della medesima statuizione adottata nel paragrafo precedente e fondata sulle risultanze del messaggio inviato dal figlio della convenuta Persona_1
mercoledì 31 maggio 2023, ore 19,19 (doc. 9bis).
pagina 9 di 12 In ordine alle pretese di parte ricorrente a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità sostitutiva delle ferie non godute, appare sufficiente evidenziare che la domanda trova riscontro documentale nel prospetto paga relativo al mese di giugno 2022
(doc. 12 fasc. ric.) e non è stata minimamente contestata dalla convenuta.
In punto quantum, deve rilevarsi l'infondatezza della pretesa di parte ricorrente alla maggiorazione del 25% che l'art. 15 co. 3 CCNL cit. prevede in ordine alla retribuzione spettante per il lavoro straordinario,
Infatti il precedente comma 2 prescrive: “È considerato lavoro straordinario quello che
eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata all'art. 14, comma 1, lettera
a) e b)”; quest'ultima norma dispone:
“La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque,
fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
a) 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i
lavoratori conviventi;
b) 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi”; quindi, nell'ipotesi di lavoratori non conviventi, qual era la ricorrente, il lavoro straordinario si configura dopo l'ottava ora giornaliera e dopo la quarantesima ora settimanale.
Nella vicenda in esame le otto ore relative alla giornata di mercoledì non superano il prescritto limite giornaliero e contribuiscono a formare un orario di 32 ore settimanali inferiore al limite delle 40 ore.
In definitiva, alla luce delle statuizioni che precedono e in difetto di contestazioni in ordine al quantum, la convenuta va condannata a Controparte_1 pagina 10 di 12 corrispondere, in favore della ricorrente , la somma di € Parte_1
3.036,01, a titolo di retribuzione ordinaria, di indennità sostituiva delle ferie non godute e di trattamento di fine rapporto secondo il conteggio sub doc. 10 fasc. ric. e alla luce del doc. 12 fasc. ric.; anche tale somma va maggiorata ai sensi dell'art. 429 co. 3 cod.proc.civ..
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accertato che tra la ricorrente e la convenuta Parte_1
è intercorso, nel periodo dal 25.8. al 7.11.2022, un Controparte_1
rapporto di lavoro subordinato domestico, avente a oggetto mansioni riconducibili al livello C/Super CCNL sulla disciplina del lavoro domestico e con orario delle 9:00
alle 17:00, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì,
condanna la convenuta a corrispondere, in favore della Controparte_1
ricorrente , la somma di € 2.573,16, a titolo di Parte_1
retribuzione ordinaria e di trattamento di fine rapporto, secondo il conteggio sub doc.
9 fasc. ric., con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. In relazione al rapporto di lavoro subordinato domestico intercorso tra le parti a far data dall'8.11.2022 e cessato a seguito di dimissioni rassegnate dalla ricorrente mediante lettera raccomandata del 14.9.2022 inviata alla convenuta (doc. 6 fasc. ric.),
condanna la convenuta a corrispondere, in favore della Controparte_1
pagina 11 di 12 ricorrente , la somma di € 3.036,01, a titolo di Parte_1
retribuzione ordinaria, indennità sostituiva delle ferie non godute e di trattamento di fine rapporto, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così
rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
3. In relazione al rapporto di lavoro subordinato domestico intercorso tra le parti a far data dall'8.11.2022 e cessato a seguito di dimissioni rassegnate dalla ricorrente con lettera inviata alla convenuta mediante lettera raccomandata del 14.9.2022 (doc. 6
fasc. ric.), condanna la convenuta a corrispondere, in Controparte_1
favore della ricorrente , la somma di € 3.036,01, a titolo Parte_1
di retribuzione ordinaria, di trattamento di fine rapporto e di indennità sostituiva delle ferie non godute, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
4. Condanna la convenuta . alla rifusione, in favore della Controparte_1
ricorrente , delle spese di giudizio, liquidate nella somma Parte_1
di 2.800,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014,
n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 8 aprile 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 fasc. ric.), nonché il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari a € 1.014,26 (secondo quanto emerge dal prospetto paga di