Sentenza breve 25 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 25/03/2022, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2022
N. 00494/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 194 del 2022, proposto dalla:
- CU S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Nardò, rappresentato e difeso dall’Avv. Fernanda Quaranta, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) del provvedimento prot. n. 0002000 datato 11 gennaio 2022, avente a oggetto: “ richiesta di smontaggio delle strutture di uno stabilimento balneare sito in Nardò in località S. Caterina, autorizzate con concessione demaniale n. 12/2020 e successivo permesso di costruire n. 209 del 23.04.2021 ”;
b) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al mantenimento annuale dei manufatti presenti su area demaniale in concessione sino al termine di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza susseguente alla pandemia da Covid 19.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 23 marzo 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
1.- Premesso che:
- la società CU è titolare, in località Santa Caterina, in virtù di sub -ingresso autorizzato dal Comune di Nardò con provvedimento n. 3 del 24 maggio 2021, della concessione demaniale n. 12 del 2020.
- già con autorizzazione paesaggistica n. 38 del 4 febbraio 2021 e permesso di costruire n. 209 del 23 aprile 2021, inoltre, l’A.c. aveva assentito l’installazione all’interno dell’area demaniale di alcuni manufatti da rimuovere al termine della stagione estiva;
- in data 30 settembre 2021 la società chiedeva di essere autorizzata al mantenimento annuale delle strutture in parola.
- con nota acquisita dal Comune di Nardò in data 27 ottobre 2021, poi, la CU “ comunicava che, in applicazione dell’art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018 e in ragione della proroga dei termini disposta dall’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 159/2020, i manufatti presenti sull’area demaniale in concessione verranno mantenuti sino al 31.03.2022 e comunque sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, con conseguente richiesta di emissione di un atto ricognitivo di riconoscimento di tale diritto ” (v. pag. 5 del ricorso).
- con l’impugnata determinazione il Comune intimato ordinava quindi alla società di procedere allo smontaggio dello stabilimento balneare, “ in quanto le proroghe disposte dall’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 riguardano solo la durata dei provvedimenti e non incidono sulle condizioni speciali e/o sul contenuto degli stessi e nel caso particolare sull’obbligo di rimozione delle strutture al termine della stagione estiva ”.
2.- Ritenuto che:
- secondo l’indirizzo espresso dalla Sezione a partire dalla sentenza n. 1633 del 2021, « l’art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, così come modificato con successivo d.l. 125/2020, convertito con legge 159/2020, ha previsto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati … in scadenza tra il 31.1.2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;
- la giurisprudenza di questa Sezione ha affermato che la predetta “disposizione, legata allo stato emergenziale da pandemia, di contenuto ampio e onnicomprensivo, comporta che i titoli edilizi debbano ritenersi allo stato ancora efficaci e fino al termine di giorni 90 successivi alla dichiarata cessazione dello stato di emergenza epidemiologica; la perdurante validità ed efficacia dei titoli edilizi, legittimando il mantenimento delle strutture di cui trattasi - e sempre limitatamente a quei manufatti a suo tempo legittimamente assentiti - rende evidente i profili di illegittimità che viziano irrimediabilmente gli impugnati provvedimenti” (sent. 27 luglio 2021, n. 1215).
Ritenuto che, sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che:
a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare;
b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo;
c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predette opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime.
Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione cui fa riferimento l’Amministrazione comunale nella nota impugnata non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo ‘in scadenza’ è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture » (T.A.R. Puglia Lecce, I, 15 novembre 2021, n. 1633): in definitiva la Sezione, evidenziata appunto la portata particolarmente ampia della previsione in parola, reputava la medesima riferibile, per identità di ratio e onde evitare ingiustificate disparità di trattamento, non soltanto a quei titoli di cui nel periodo considerato si verificava la definitiva perdita di efficacia ma, anche, a quelli per i quali comunque nello stesso lasso temporale veniva a cessare soltanto l’efficacia c.d. stagionale, eventualmente anche per come ‘estesa’ fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 246, l. n. 145 del 2018.
- lo stato di emergenza era da ultimo prorogato, con il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021, sino al 31 marzo 2022.
- nella specie sussistono dunque i presupposti per l’operatività della disciplina di cui all’art. 103 citato, sicché il ricorso dev’essere accolto, con annullamento dell’impugnato provvedimento e assorbimento di ogni altra questione proposta ( precisato pure che l’impugnata determinazione si esprimeva esclusivamente con riguardo al tema fin qui delineato, senza alcuna decisione sull’istanza di mantenimento annuale presentata dalla società in data 30 settembre 2021, la quale dovrà costituire oggetto di scrutinio prima di ogni eventuale ordinanza di demolizione successiva alla scadenza del periodo di proroga legale di cui si è finora scritto; cfr., tra le ultime, T.A.R. Puglia Lecce, I, 28 dicembre 2021, n. 1889; I, 31 maggio 2021, n. 849; I, 1° febbraio 2021, n. 157 ).
- la particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti - fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 194 del 2022 indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 marzo 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO