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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1142/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. BERTINELLI SILVIA Parte_1
e
MO NZ, con l'Avv. BERTINELLI SILVIA ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. NZ MA, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile, in Siror (TN), in data 13.05.2012, Atto-Parte I, N.1,
2012-Comune di Siror, e di aver successivamente contratto, il 06.10.2012, matrimonio con rito religioso.
Premesso altresì che dalla loro unione sono nati due figli, l'11.01.2014 Per_1
e in data 19.05.2017. Per_2
Con ricorso congiunto, depositato il 12.03.2025, la Sig.ra e il Sig. Parte_1
AN MA esponevano la crisi del rapporto coniugale, precisando che già nel 2021 avevano promosso innanzi il Tribunale di Trento ricorso per la separazione, procedimento n.1738/2021 R.G., definito, per cessata materia del contendere, stante l'avvenuta riconciliazione delle parti nelle more del giudizio, con ordinanza del 15.10.2021. I ricorrenti, pertanto, rilevata la sopravvenuta crisi coniugale e l'impossibilità di riconciliazione, chiedevano l'omologa della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) sia dichiarata la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
AN MA;
2) siano autorizzati i coniugi a vivere separati, alle condizioni di legge, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) i figli, entrambi minorenni, rimarranno affidati alla responsabilità di entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre che, a partire dal 18.02.2025, di comune accordo con il sig. AN, si è trasferita con i figli presso l'abitazione a lei concessa in locazione sita in Primiero San Martino di
Castrozza, Fraz. Siror, via Cismon n. 22, precisando che il suddetto domicilio ha natura transitoria e vi rimarrà fintantoché che non reperirà altro immobile più spazioso sempre nelle vicinanze della residenza del padre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di maggiore interesse per i figli, fra cui quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. L'amministrazione ordinaria dei figli sarà esercitata dal singolo genitore nei periodi in cui gli stessi si troveranno presso di loro;
4) la casa coniugale sita in Primiero San Martino di Castrozza (TN), via Siror n.
19, di proprietà esclusiva del sig. AN MA, rimarrà allo stesso che si obbliga al pagamento delle rate residue del mutuo ipotecario a lui intestato contratto con l'Istituto di credito Cassa Rurale Dolomiti, con rate mensili di €
700,00 circa ciascuna (mutuo a tasso variabile) e ciò fino alla sua estinzione che avverrà l'1.6.2037.
5) in considerazione dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, così disporsi in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del padre, quale genitore non prevalentemente collocatario. Il sig.
AN potrà tenere con sé i figli e un week-end a settimane Per_1 Per_2 alterne dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle 20.30 allorquando riaccompagnerà i figli dalla madre.
Pag. 2 di 7 Il sig. AN, inoltre, nelle settimane in cui trascorrerà il weekend con i figli, potrà tenerli anche il mercoledì dal tardo pomeriggio sino al giovedì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola.
Nelle rimanenti settimane (nelle quali non avrà con sé i figli nel weekend), potrà tenerli con sè nelle giornate di lunedì dal tardo pomeriggio sino al mattino successivo allorquando li riaccompagnerà a scuola e giovedì dal tardo pomeriggio sino alle ore 20.00 allorquando lì riaccompagnerà presso la madre.
Il calendario sopra delineato dovrà essere rispettato in tutto l'arco dell'anno ad eccezione che nella stagione invernale (da fine novembre fino a circa metà aprile) in cui – per conciliare le esigenze lavorative del sig. AN, che durante l'inverno lavora anche nei fine settimana ma ha il riposo infrasettimanale– il padre avrà con sé i figli dalla domenica nel tardo pomeriggio fino al martedì fino alle ore 20.30 allorquando li riaccompagnerà dalla madre ed il giovedì dal tardo pomeriggio fino alle ore 20.30 quando li riaccompagnerà dalla madre.
Le parti possono, previo accordo, regolare i tempi di visita diversamente, secondo le esigenze e i bisogni dei figli e in base ai loro impegni lavorativi.
Il padre avrà inoltre il diritto di tenere con sé i figli 20 giorni all'anno anche non consecutivi, nel periodo di ferie estiva, e metà delle festività Natalizie e Pasquali, alternando di anno in anno, da concordarsi preventivamente con la madre. Per il restante del periodo di ferie estiva, valgono le pattuizioni sopra delineate salva la possibilità della madre di portare con sé i figli in vacanza per 15 giorni anche non consecutivi compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici e/non dei figli nonché con congruo preavviso al padre. 6) il padre, tenuto conto dell'affidamento condiviso, dei criteri per il contributo proporzionale al mantenimento dei figli disciplinato dall'art. 155 C.C:, come modificato dalla Legge 54/2006, provvederà al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ed, in particolare provvederà alla corresponsione di un assegno periodico alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, nella misura di Euro 700,00 (settecento/00) mensili, €
350,00 a figlio.- Detto importo tiene conto: delle attuali esigenze dei figli, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. La somma sopra indicata dovrà essere corrisposta anticipatamente entro il 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a partire dal mese di marzo 2025 e dovrà essere rivalutata ogni anno in proporzione all'aumento del costo della vita come risultante dagli indici ISTAT 7) le spese
Pag. 3 di 7 straordinarie per i figli, per la cui individuazione i coniugi si rimettono al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Trento ovvero il Protocollo CNF 2017, noto alle parti, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno precisando che tutte le spese delle quali è chiesto, per quota parte, il rimborso devono essere debitamente documentate e verranno corrisposte a presentazione delle pezze giustificative;
8) gli assegni familiari/assegno unico a favore dei figli, che oggi ammontano ad
€ 194,00 per ciascun figlio, continueranno ad essere percepiti in egual misura da entrambi i genitori, al 50% ciascuno;
9) quanto ai conti correnti, le Parti dichiarano che ognuno è intestatario del proprio conto corrente ed in merito non vi sono rivendicazioni da parte dei coniugi;
10) i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio;
11) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, non vi è alcuna richiesta di assegno di mantenimento/divorzile a favore dell'uno o dell'altra.
12) I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso rinunciano fin da ora a proporre gravame contro l'emananda sentenza di separazione.
Le parti chiedevano altresì di essere autorizzati al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale.
La Sig.ra e il Sig. AN MA inoltre chiedevano, decorsi i Parte_1 termini di legge, la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13.05.2012, in Siror (TN)-Anno 2012, parte I, n.1, alle seguenti condizioni:
A. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Primiero San Martino di
Castrozza (già Siror) TN.
B. i figli, rimarranno affidati alla responsabilità di entrambi i genitori, e continueranno ad essere collocati prevalentemente presso la madre che a partire dal 18.02.2025, di comune accordo con il sig. AN, si è trasferita con i figli presso l'abitazione a lei concessa in locazione sita in Primiero San Martino di
Castrozza, Fraz. Siror, via Cismon n. 22, precisando che il suddetto domicilio ha
Pag. 4 di 7 natura transitoria e vi rimarrà fintantoché che non reperirà altro immobile sempre nelle vicinanze della residenza del padre.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli, fra cui quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. L'amministrazione ordinaria dei figli sarà esercitata dal singolo genitore nei periodi in cui gli stessi si troveranno presso di loro.
C. la casa coniugale sita in Primiero San Martino di Castrozza (TN), via Siror n.
19, di proprietà esclusiva del sig. AN MA, rimarrà allo stesso che si obbliga al pagamento delle rate residue del mutuo ipotecario a lui intestato contratto con l'Istituto di credito Cassa Rurale Dolomiti, con rate mensili di €
700,00 circa ciascuna (mutuo a tasso variabile) e ciò fino alla sua estinzione che avverrà l'1.6.2037. D. in considerazione dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, così disporsi in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del padre, quale genitore non prevalentemente collocatario. Il sig. AN potrà tenere con sé i figli e un week-end a settimane alterne dal Per_1 Per_2 venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle 20.30 allorquando riaccompagnerà i figli dalla madre.
Il sig. AN, inoltre, nelle settimane in cui trascorrerà il weekend con i figli, potrà tenerli anche il mercoledì dal tardo pomeriggio sino al giovedì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola.
Nelle rimanenti settimane (nelle quali non avrà con sé i figli nel weekend), potrà tenerli con sè nelle giornate di lunedì dal tardo pomeriggio sino al mattino successivo allorquando li riaccompagnerà a scuola e giovedì dal tardo pomeriggio sino alle ore 20.00 allorquando lì riaccompagnerà presso la madre.
Il calendario sopra delineato dovrà essere rispettato in tutto l'arco dell'anno ad eccezione che nella stagione invernale (da fine novembre fino a circa metà aprile) in cui – per conciliare le esigenze lavorative del sig. AN, che durante l'inverno lavora anche nei fine settimana ma ha il riposo infrasettimanale– il padre avrà con sé i figli dalla domenica nel tardo pomeriggio fino al martedì fino alle ore 20.30 allorquando li riaccompagnerà dalla madre ed il giovedì dal tardo pomeriggio fino alle ore 20.30 quando li riaccompagnerà dalla madre.
Le parti possono, previo accordo, regolare i tempi di visita diversamente, secondo le esigenze e i bisogni dei figli e in base ai loro impegni lavorativi.
Il padre avrà inoltre il diritto di tenere con sé i figli 20 giorni all'anno anche non consecutivi, nel periodo di ferie estiva, e metà delle festività Natalizie e Pasquali,
Pag. 5 di 7 alternando di anno in anno, da concordarsi preventivamente con la madre. Per il restante del periodo di ferie estiva, valgono le pattuizioni sopradelineate salva la possibilità della madre di portare con sé i figli in vacanza per 15 giorni anche non consecutivi compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici e/non dei figli nonché con congruo preavviso al padre.
E. il padre, tenuto conto dell'affidamento condiviso, dei criteri per il contributo proporzionale al mantenimento dei figli disciplinato dall'art. 155 C.C:, come modificato dalla Legge 54/2006, provvederà al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ed, in particolare provvederà alla corresponsione di un assegno periodico alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, nella misura di Euro 700,00 (settecento/00) mensili, € 350,00 a figlio.-
Detto importo tiene conto: delle attuali esigenze dei figli, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. La somma sopra indicata dovrà essere corrisposta anticipatamente entro il 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e dovrà essere rivalutata ogni anno in proporzione all'aumento del costo della vita come risultante dagli indici ISTAT.
F. le spese straordinarie per i figli, per la cui individuazione i coniugi si rimettono al Protocollo CNF 2017, noto alle parti, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno precisando che tutte le spese delle quali è chiesto, per quota parte, il rimborso devono essere debitamente documentate e verranno corrisposte a presentazione delle pezze giustificative;
G. gli assegni familiari/assegno unico a favore dei figli, che oggi ammontano ad
€ 194,00 per ciascun figlio, continueranno ad essere percepiti in egual misura da entrambi i genitori, al 50% ciascuno;
H. quanto ai conti correnti, le Parti dichiarano che ognuno è intestatario del proprio conto corrente ed in merito non vi sono rivendicazioni da parte dei coniugi;
I. i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio; J. I coniugi si dichiarano economicamente autonomi e, con l'esatto adempimento degli obblighi assunti reciprocamente in separazione e di divorzio, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e patrimoniale riguardante il vincolo
Pag. 6 di 7 coniugale e non avranno null'altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa connessa al loro matrimonio.
K. I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso rinunciano fin da ora a proporre gravame contro l'emananda sentenza di divorzio.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 19.03.2025 assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bi.13, comma 3, c.p.c.
I ricorrenti, con note depositate il 28.04.2025, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni di separazione concordate in ricorso che venivano integralmente trascritte.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse dei figli minori e atteso Per_1 Per_2 che l'affido congiunto ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre non contrasta con l'interesse degli stessi, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine al contributo paterno al mantenimento della prole, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.;
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dispone per il prosieguo del giudizio di divorzio come da separata ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1142/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. BERTINELLI SILVIA Parte_1
e
MO NZ, con l'Avv. BERTINELLI SILVIA ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. NZ MA, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile, in Siror (TN), in data 13.05.2012, Atto-Parte I, N.1,
2012-Comune di Siror, e di aver successivamente contratto, il 06.10.2012, matrimonio con rito religioso.
Premesso altresì che dalla loro unione sono nati due figli, l'11.01.2014 Per_1
e in data 19.05.2017. Per_2
Con ricorso congiunto, depositato il 12.03.2025, la Sig.ra e il Sig. Parte_1
AN MA esponevano la crisi del rapporto coniugale, precisando che già nel 2021 avevano promosso innanzi il Tribunale di Trento ricorso per la separazione, procedimento n.1738/2021 R.G., definito, per cessata materia del contendere, stante l'avvenuta riconciliazione delle parti nelle more del giudizio, con ordinanza del 15.10.2021. I ricorrenti, pertanto, rilevata la sopravvenuta crisi coniugale e l'impossibilità di riconciliazione, chiedevano l'omologa della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) sia dichiarata la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
AN MA;
2) siano autorizzati i coniugi a vivere separati, alle condizioni di legge, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) i figli, entrambi minorenni, rimarranno affidati alla responsabilità di entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre che, a partire dal 18.02.2025, di comune accordo con il sig. AN, si è trasferita con i figli presso l'abitazione a lei concessa in locazione sita in Primiero San Martino di
Castrozza, Fraz. Siror, via Cismon n. 22, precisando che il suddetto domicilio ha natura transitoria e vi rimarrà fintantoché che non reperirà altro immobile più spazioso sempre nelle vicinanze della residenza del padre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di maggiore interesse per i figli, fra cui quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. L'amministrazione ordinaria dei figli sarà esercitata dal singolo genitore nei periodi in cui gli stessi si troveranno presso di loro;
4) la casa coniugale sita in Primiero San Martino di Castrozza (TN), via Siror n.
19, di proprietà esclusiva del sig. AN MA, rimarrà allo stesso che si obbliga al pagamento delle rate residue del mutuo ipotecario a lui intestato contratto con l'Istituto di credito Cassa Rurale Dolomiti, con rate mensili di €
700,00 circa ciascuna (mutuo a tasso variabile) e ciò fino alla sua estinzione che avverrà l'1.6.2037.
5) in considerazione dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, così disporsi in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del padre, quale genitore non prevalentemente collocatario. Il sig.
AN potrà tenere con sé i figli e un week-end a settimane Per_1 Per_2 alterne dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle 20.30 allorquando riaccompagnerà i figli dalla madre.
Pag. 2 di 7 Il sig. AN, inoltre, nelle settimane in cui trascorrerà il weekend con i figli, potrà tenerli anche il mercoledì dal tardo pomeriggio sino al giovedì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola.
Nelle rimanenti settimane (nelle quali non avrà con sé i figli nel weekend), potrà tenerli con sè nelle giornate di lunedì dal tardo pomeriggio sino al mattino successivo allorquando li riaccompagnerà a scuola e giovedì dal tardo pomeriggio sino alle ore 20.00 allorquando lì riaccompagnerà presso la madre.
Il calendario sopra delineato dovrà essere rispettato in tutto l'arco dell'anno ad eccezione che nella stagione invernale (da fine novembre fino a circa metà aprile) in cui – per conciliare le esigenze lavorative del sig. AN, che durante l'inverno lavora anche nei fine settimana ma ha il riposo infrasettimanale– il padre avrà con sé i figli dalla domenica nel tardo pomeriggio fino al martedì fino alle ore 20.30 allorquando li riaccompagnerà dalla madre ed il giovedì dal tardo pomeriggio fino alle ore 20.30 quando li riaccompagnerà dalla madre.
Le parti possono, previo accordo, regolare i tempi di visita diversamente, secondo le esigenze e i bisogni dei figli e in base ai loro impegni lavorativi.
Il padre avrà inoltre il diritto di tenere con sé i figli 20 giorni all'anno anche non consecutivi, nel periodo di ferie estiva, e metà delle festività Natalizie e Pasquali, alternando di anno in anno, da concordarsi preventivamente con la madre. Per il restante del periodo di ferie estiva, valgono le pattuizioni sopra delineate salva la possibilità della madre di portare con sé i figli in vacanza per 15 giorni anche non consecutivi compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici e/non dei figli nonché con congruo preavviso al padre. 6) il padre, tenuto conto dell'affidamento condiviso, dei criteri per il contributo proporzionale al mantenimento dei figli disciplinato dall'art. 155 C.C:, come modificato dalla Legge 54/2006, provvederà al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ed, in particolare provvederà alla corresponsione di un assegno periodico alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, nella misura di Euro 700,00 (settecento/00) mensili, €
350,00 a figlio.- Detto importo tiene conto: delle attuali esigenze dei figli, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. La somma sopra indicata dovrà essere corrisposta anticipatamente entro il 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a partire dal mese di marzo 2025 e dovrà essere rivalutata ogni anno in proporzione all'aumento del costo della vita come risultante dagli indici ISTAT 7) le spese
Pag. 3 di 7 straordinarie per i figli, per la cui individuazione i coniugi si rimettono al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Trento ovvero il Protocollo CNF 2017, noto alle parti, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno precisando che tutte le spese delle quali è chiesto, per quota parte, il rimborso devono essere debitamente documentate e verranno corrisposte a presentazione delle pezze giustificative;
8) gli assegni familiari/assegno unico a favore dei figli, che oggi ammontano ad
€ 194,00 per ciascun figlio, continueranno ad essere percepiti in egual misura da entrambi i genitori, al 50% ciascuno;
9) quanto ai conti correnti, le Parti dichiarano che ognuno è intestatario del proprio conto corrente ed in merito non vi sono rivendicazioni da parte dei coniugi;
10) i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio;
11) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, non vi è alcuna richiesta di assegno di mantenimento/divorzile a favore dell'uno o dell'altra.
12) I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso rinunciano fin da ora a proporre gravame contro l'emananda sentenza di separazione.
Le parti chiedevano altresì di essere autorizzati al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale.
La Sig.ra e il Sig. AN MA inoltre chiedevano, decorsi i Parte_1 termini di legge, la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13.05.2012, in Siror (TN)-Anno 2012, parte I, n.1, alle seguenti condizioni:
A. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Primiero San Martino di
Castrozza (già Siror) TN.
B. i figli, rimarranno affidati alla responsabilità di entrambi i genitori, e continueranno ad essere collocati prevalentemente presso la madre che a partire dal 18.02.2025, di comune accordo con il sig. AN, si è trasferita con i figli presso l'abitazione a lei concessa in locazione sita in Primiero San Martino di
Castrozza, Fraz. Siror, via Cismon n. 22, precisando che il suddetto domicilio ha
Pag. 4 di 7 natura transitoria e vi rimarrà fintantoché che non reperirà altro immobile sempre nelle vicinanze della residenza del padre.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli, fra cui quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. L'amministrazione ordinaria dei figli sarà esercitata dal singolo genitore nei periodi in cui gli stessi si troveranno presso di loro.
C. la casa coniugale sita in Primiero San Martino di Castrozza (TN), via Siror n.
19, di proprietà esclusiva del sig. AN MA, rimarrà allo stesso che si obbliga al pagamento delle rate residue del mutuo ipotecario a lui intestato contratto con l'Istituto di credito Cassa Rurale Dolomiti, con rate mensili di €
700,00 circa ciascuna (mutuo a tasso variabile) e ciò fino alla sua estinzione che avverrà l'1.6.2037. D. in considerazione dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, così disporsi in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del padre, quale genitore non prevalentemente collocatario. Il sig. AN potrà tenere con sé i figli e un week-end a settimane alterne dal Per_1 Per_2 venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle 20.30 allorquando riaccompagnerà i figli dalla madre.
Il sig. AN, inoltre, nelle settimane in cui trascorrerà il weekend con i figli, potrà tenerli anche il mercoledì dal tardo pomeriggio sino al giovedì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola.
Nelle rimanenti settimane (nelle quali non avrà con sé i figli nel weekend), potrà tenerli con sè nelle giornate di lunedì dal tardo pomeriggio sino al mattino successivo allorquando li riaccompagnerà a scuola e giovedì dal tardo pomeriggio sino alle ore 20.00 allorquando lì riaccompagnerà presso la madre.
Il calendario sopra delineato dovrà essere rispettato in tutto l'arco dell'anno ad eccezione che nella stagione invernale (da fine novembre fino a circa metà aprile) in cui – per conciliare le esigenze lavorative del sig. AN, che durante l'inverno lavora anche nei fine settimana ma ha il riposo infrasettimanale– il padre avrà con sé i figli dalla domenica nel tardo pomeriggio fino al martedì fino alle ore 20.30 allorquando li riaccompagnerà dalla madre ed il giovedì dal tardo pomeriggio fino alle ore 20.30 quando li riaccompagnerà dalla madre.
Le parti possono, previo accordo, regolare i tempi di visita diversamente, secondo le esigenze e i bisogni dei figli e in base ai loro impegni lavorativi.
Il padre avrà inoltre il diritto di tenere con sé i figli 20 giorni all'anno anche non consecutivi, nel periodo di ferie estiva, e metà delle festività Natalizie e Pasquali,
Pag. 5 di 7 alternando di anno in anno, da concordarsi preventivamente con la madre. Per il restante del periodo di ferie estiva, valgono le pattuizioni sopradelineate salva la possibilità della madre di portare con sé i figli in vacanza per 15 giorni anche non consecutivi compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici e/non dei figli nonché con congruo preavviso al padre.
E. il padre, tenuto conto dell'affidamento condiviso, dei criteri per il contributo proporzionale al mantenimento dei figli disciplinato dall'art. 155 C.C:, come modificato dalla Legge 54/2006, provvederà al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ed, in particolare provvederà alla corresponsione di un assegno periodico alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, nella misura di Euro 700,00 (settecento/00) mensili, € 350,00 a figlio.-
Detto importo tiene conto: delle attuali esigenze dei figli, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. La somma sopra indicata dovrà essere corrisposta anticipatamente entro il 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e dovrà essere rivalutata ogni anno in proporzione all'aumento del costo della vita come risultante dagli indici ISTAT.
F. le spese straordinarie per i figli, per la cui individuazione i coniugi si rimettono al Protocollo CNF 2017, noto alle parti, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno precisando che tutte le spese delle quali è chiesto, per quota parte, il rimborso devono essere debitamente documentate e verranno corrisposte a presentazione delle pezze giustificative;
G. gli assegni familiari/assegno unico a favore dei figli, che oggi ammontano ad
€ 194,00 per ciascun figlio, continueranno ad essere percepiti in egual misura da entrambi i genitori, al 50% ciascuno;
H. quanto ai conti correnti, le Parti dichiarano che ognuno è intestatario del proprio conto corrente ed in merito non vi sono rivendicazioni da parte dei coniugi;
I. i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio; J. I coniugi si dichiarano economicamente autonomi e, con l'esatto adempimento degli obblighi assunti reciprocamente in separazione e di divorzio, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e patrimoniale riguardante il vincolo
Pag. 6 di 7 coniugale e non avranno null'altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa connessa al loro matrimonio.
K. I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso rinunciano fin da ora a proporre gravame contro l'emananda sentenza di divorzio.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 19.03.2025 assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bi.13, comma 3, c.p.c.
I ricorrenti, con note depositate il 28.04.2025, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni di separazione concordate in ricorso che venivano integralmente trascritte.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse dei figli minori e atteso Per_1 Per_2 che l'affido congiunto ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre non contrasta con l'interesse degli stessi, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine al contributo paterno al mantenimento della prole, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.;
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dispone per il prosieguo del giudizio di divorzio come da separata ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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