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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/10/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 2229/24
promosso da
- nata il giorno 30 aprile 1981, a Peixoto Azevedo, Mato Grosso, Parte_1
Brasile, n. , per sé stessa e in qualità di legale rappresentate C.F._1 C.F._2
della figlia minore
- , nata il giorno 26 luglio 2006 a Sinop, , Brasile, Persona_1 Parte_2
CF-CPF n. , entrambe residenti a [...], , Brasile, in C.F._3 Parte_2
Rua 15, n. 1618, CEP: 78525-000;
- nata il giorno 13 marzo 1994, a Peixoto Azevedo, Parte_3 [...]
, Brasile, CF-CPF n. , e residente a [...], , Pt_2 C.F._4 Parte_2
Brasile, in Rua Chácara das Flores, s.n.c., CEP 78450-000;
- nata il giorno 18 ottobre 1996, a Peixoto Azevedo, Parte_4 [...]
, Brasile, CF-CPF n. , e residente a [...], , Pt_2 C.F._5 Parte_2
Brasile, in Rua Chácara das Flores, s.n.c., CEP 78450-000;
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Toma,
Ricorrenti
contro , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.05.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. nato il Persona_2
2.12.1862 in Sacile (Pn).
Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda per Controparte_1
mancato assolvimento del relativo onere probatorio, in ogni caso chiedendo il rigetto della domanda subordinata. All'udienza del 11.03.2025, verificata la costituzione del , CP_1 il procedimento veniva rinviato all'udienza del 15.07.2025 concedendo a parte ricorrente termine per replica. All'udienza del 15.07.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge e ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa: - accertare e dichiarare che lo status di cittadino italiano iure sanguinis dalla nascita della ricorrente;
- ordinare al , e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza del suddetto, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti. - con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, cpa, e spese generali come per legge”. Parte resistente
“Statuendo il rigetto dell'avversa domanda per mancato assolvimento del relativo onere probatorio per inefficacia della documentazione versata in atti, sotto il profilo del mancato assolvimento degli oneri derivanti dalla corretta applicazione dei principi di diritto internazionale privato vigenti in tema di cittadinanza . In ogni caso con previo rigetto della domanda subordinata finalizzata a porre
a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione dell'eventuale CP_1 provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14
DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile, Spese di giudizio integralmente rifuse a carico della parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. da 2 a 4 e da 6 a 15). Persona_2
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 5).
Il Ministero ritiene non assolto l'onere probatorio relativo alla cittadinanza italiana dell'avo , essendo questo nato nel 1865 a Sacile, quando questo territorio Persona_2 non era stato ancora annesso al Regno d'Italia, annessione che avvenne nel 1866 a seguito della terza guerra d'indipendenza. Secondo il Ministero parte ricorrente, in applicazione dell'art. 24 dello Statuto Albertino, avrebbe dovuto dimostrare che al momento dell'annessione il sig. (ed essendo questo minorenne, i suoi genitori) fosse Persona_2
“regnicolo” cioè residente nel territorio annesso al regno d'Italia. Il Tribunale rileva che la circostanza che il sig. nel 1866 fosse Persona_2
“regnicolo” si evince dalla documentazione versata in atti, in particolare: Il sig. Per_2
viene indicato quale “italiano” (si veda certificato di matrimonio doc. 3), così come
[...]
suo padre e sua madre ed è inoltre improbabile che lo stesso, a solo 1 anno di vita, sia emigrato in Brasile o in altro luogo.
In ogni caso il Tribunale ritiene che le persone nate in uno stato preunitario, come il Regno Lombardo Veneto, anche se soggetto al dominio asburgico, al momento dell'annessione al neo costituito Regno d'Italia, sono divenuti cittadini italiani e ciò in forza dei trattati di cessione di Zurigo del 10.11.1859 e di Vienna del 3.10.1866, fatta salva la loro volontà di conservare la cittadinanza austriaca mediante dichiarazione espressa con le modalità indicate dall'art. 14 del trattato dd. 3.10.1866, dichiarazione che nel caso de quo non è stata provata.
Risulta invece provato che il sig. è nato a [...] il [...], era Persona_3
ancora in vita al momento dell'annessione del territorio di Sacile al Regno d'Italia e che non ha rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 5).
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il CP_1 sostiene l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza CP_1 di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece CP_1
tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di
Stato Civile, il afferma che: CP_1
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte";
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di
Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , CP_1
dimostra la correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a CP_1 sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di
Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_1
provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda,
l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Controparte_1 Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile
1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari Controparte_1 emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.
Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass.Civ.,
09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundanciam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del
Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il
Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_1
segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n.
396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi
è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_1 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Controparte_1
Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il abbia CP_1
compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della CP_1
tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova la sua logica nel fatto che il CP_1 [...]
sia controparte interessata. CP_1
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, il dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai Controparte_1
necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e la novità della questione giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 8.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 2229/24
promosso da
- nata il giorno 30 aprile 1981, a Peixoto Azevedo, Mato Grosso, Parte_1
Brasile, n. , per sé stessa e in qualità di legale rappresentate C.F._1 C.F._2
della figlia minore
- , nata il giorno 26 luglio 2006 a Sinop, , Brasile, Persona_1 Parte_2
CF-CPF n. , entrambe residenti a [...], , Brasile, in C.F._3 Parte_2
Rua 15, n. 1618, CEP: 78525-000;
- nata il giorno 13 marzo 1994, a Peixoto Azevedo, Parte_3 [...]
, Brasile, CF-CPF n. , e residente a [...], , Pt_2 C.F._4 Parte_2
Brasile, in Rua Chácara das Flores, s.n.c., CEP 78450-000;
- nata il giorno 18 ottobre 1996, a Peixoto Azevedo, Parte_4 [...]
, Brasile, CF-CPF n. , e residente a [...], , Pt_2 C.F._5 Parte_2
Brasile, in Rua Chácara das Flores, s.n.c., CEP 78450-000;
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Toma,
Ricorrenti
contro , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.05.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. nato il Persona_2
2.12.1862 in Sacile (Pn).
Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda per Controparte_1
mancato assolvimento del relativo onere probatorio, in ogni caso chiedendo il rigetto della domanda subordinata. All'udienza del 11.03.2025, verificata la costituzione del , CP_1 il procedimento veniva rinviato all'udienza del 15.07.2025 concedendo a parte ricorrente termine per replica. All'udienza del 15.07.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge e ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa: - accertare e dichiarare che lo status di cittadino italiano iure sanguinis dalla nascita della ricorrente;
- ordinare al , e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza del suddetto, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti. - con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, cpa, e spese generali come per legge”. Parte resistente
“Statuendo il rigetto dell'avversa domanda per mancato assolvimento del relativo onere probatorio per inefficacia della documentazione versata in atti, sotto il profilo del mancato assolvimento degli oneri derivanti dalla corretta applicazione dei principi di diritto internazionale privato vigenti in tema di cittadinanza . In ogni caso con previo rigetto della domanda subordinata finalizzata a porre
a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione dell'eventuale CP_1 provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14
DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile, Spese di giudizio integralmente rifuse a carico della parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. da 2 a 4 e da 6 a 15). Persona_2
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 5).
Il Ministero ritiene non assolto l'onere probatorio relativo alla cittadinanza italiana dell'avo , essendo questo nato nel 1865 a Sacile, quando questo territorio Persona_2 non era stato ancora annesso al Regno d'Italia, annessione che avvenne nel 1866 a seguito della terza guerra d'indipendenza. Secondo il Ministero parte ricorrente, in applicazione dell'art. 24 dello Statuto Albertino, avrebbe dovuto dimostrare che al momento dell'annessione il sig. (ed essendo questo minorenne, i suoi genitori) fosse Persona_2
“regnicolo” cioè residente nel territorio annesso al regno d'Italia. Il Tribunale rileva che la circostanza che il sig. nel 1866 fosse Persona_2
“regnicolo” si evince dalla documentazione versata in atti, in particolare: Il sig. Per_2
viene indicato quale “italiano” (si veda certificato di matrimonio doc. 3), così come
[...]
suo padre e sua madre ed è inoltre improbabile che lo stesso, a solo 1 anno di vita, sia emigrato in Brasile o in altro luogo.
In ogni caso il Tribunale ritiene che le persone nate in uno stato preunitario, come il Regno Lombardo Veneto, anche se soggetto al dominio asburgico, al momento dell'annessione al neo costituito Regno d'Italia, sono divenuti cittadini italiani e ciò in forza dei trattati di cessione di Zurigo del 10.11.1859 e di Vienna del 3.10.1866, fatta salva la loro volontà di conservare la cittadinanza austriaca mediante dichiarazione espressa con le modalità indicate dall'art. 14 del trattato dd. 3.10.1866, dichiarazione che nel caso de quo non è stata provata.
Risulta invece provato che il sig. è nato a [...] il [...], era Persona_3
ancora in vita al momento dell'annessione del territorio di Sacile al Regno d'Italia e che non ha rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 5).
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il CP_1 sostiene l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza CP_1 di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece CP_1
tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di
Stato Civile, il afferma che: CP_1
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte";
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di
Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , CP_1
dimostra la correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a CP_1 sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di
Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_1
provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda,
l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Controparte_1 Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile
1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari Controparte_1 emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.
Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass.Civ.,
09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundanciam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del
Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il
Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_1
segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n.
396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi
è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_1 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Controparte_1
Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il abbia CP_1
compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della CP_1
tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova la sua logica nel fatto che il CP_1 [...]
sia controparte interessata. CP_1
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, il dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai Controparte_1
necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e la novità della questione giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 8.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini