Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 204
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle presupposte

    La Corte ritiene che le cartelle di pagamento e gli ulteriori atti interruttivi siano stati regolarmente notificati, anche a mezzo PEC, nonostante l'indirizzo del mittente non fosse presente nei registri pubblici, poiché la riconducibilità all'ente della riscossione era certa e la notifica ha permesso al destinatario di esercitare le proprie difese. Pertanto, l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici è smentita dai fatti documentati e l'intimazione non può essere impugnata per vizi relativi ad atti presupposti già regolarmente notificati.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza della pretesa

    L'eccezione di prescrizione e decadenza della pretesa è infondata in quanto basata sull'erroneo presupposto della mancata notifica degli atti prodromici, che la Corte ha ritenuto essere stati regolarmente notificati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 204
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 204
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo