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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 204/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 729/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259006542668000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso
Resistente/Appellato:nessuno è presente nall'aula virtuale alle ore 11:49
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Nominativo_1 conviene in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Latina opponendo ricorso alla intimazione di pagamento n. 05720259006542668000 notificata in data 29 maggio 2025.
Impugna l'atto d'intimazione con riferimento alle due presupposte cartelle esattoriali n.
05720160017277669000, anno di riferimento 2013, per un importo di Euro 647,10, notificata (secondo l'intimazione) il 27/10/2016 e n. 05720230023779252000, anno di riferimento 2021, per un importo di
Euro 78,95, notificata (secondo l'intimazione) il 31/08/2023, le quali riguardano entrambe tasse automobilistiche.
Eccepisce, in via principale, la nullità derivata dell'intimazione per omessa regolare notifica delle cartelle presupposte, costituendo ciò un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale adottato dal concessionario, con ogni conseguente maturazione dei termini di prescrizione e decadenza della pretesa.
Ritenendo quindi l'atto del tutto illegittimo chiedeva l'accoglimento del ricorso e, in primis, della stessa istanza di sospensione, che veniva rigettata con ordinanza n. 483 del 08/09/2025.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale riteneva il principale motivo di ricorso, relativo all'omessa notificazione delle cartelle, come del tutto destituito di fondamento atteso che, come da documentazione che ha prodotto, riteneva fosse agevole verificare che le prodromiche cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate nel rispetto delle norme che disciplinano l'attività del concessionario. Persino l'eccepita maturazione dei termini decadenziali e di prescrizione, afferma l'Agenzia, risulta motivo sfornito di fondamento atteso che, anche la produzione di ulteriori atti interruttivi, sconfessa l'assunto di parte. In ultimo, l'Agenzia della Riscossione, pur a fronte della omessa notifica del ricorso alla Regione Lazio, si onera di chiamare l'ente impositore non citato dalla parte ricorrente con atto di chiamata in causa notificato in data 01/07/2025. L'ente impositore Regione Lazio si costituisce quindi in giudizio ripercorrendo la correttezza del proprio operato a partire dalla formazione dei ruoli originari e aderendo alla difesa del concessionario in punto di correttezza degli atti notificati al contribuente;
di tal modo integrando, già dalla fase cautelare, il necessario contraddittorio. Rappresenta, quindi, che le cartelle di pagamento sono state correttamente notificate, ai sensi della L. R. n. 12/2011 art. 1, comma
85, secondo cui in relazione alla tassa automobilistica, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento. Entrambi gli enti chiedono quindi il rigetto del ricorso nonché, previamente, dell'istanza cautelare, poi difatti respinta con ordinanza n. 483 di questa Corte del
08/09/2025.
Con memorie depositate il 14/01/2026 il ricorrente insiste sulla fondatezza degli eccepiti vizi di notifica degli atti prodromici, in particolare specificando come siano da considerarsi nulle anche le notifiche degli atti interruttivi depositate in giudizio dall'ente della riscossione, atteso che le stesse erano avvenute a mezzo pec da indirizzi digitali non riconducibili a quelli ufficiali pubblicati nei pubblici registri dell'amministrazione finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso infondato con necessaria conferma dell'atto impugnato.
Sull'omessa notifica degli atti prodromici, le cartelle di pagamento n. 05720160017277669000 e n.
05720230023779252000, riguardanti entrambe tasse automobilistiche, deve rilevarsi come la notifica delle stesse non possa esser messa in discussione sulla scorta dei depositi documentali delle costituite parti resistenti, tra i quali si annoverano anche le notificazioni relative persino ad ulteriori atti interruttivi, in particolare intimazioni di pagamento n. 05720199002345953000, notificata in data 27/02/2019, intimazione di pagamento 05720229004964757000, notificata in data 18/10/2022 e intimazione di pagamento 05720249013940233000, notificata in data 28/08/2024.
Non coglie nel segno nemmeno quanto argomentato da parte del ricorrente, con successiva memoria, rispetto alla supposta invalidità della notifica delle cartelle e degli ulteriori atti interruttivi avvenuta a mezzo pec da indirizzo digitale non riconducibile ufficialmente all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Invero, la cartelle n. 05720160017277669000 e n. 05720230023779252000 sono state notificate rispettivamente in data 27/10/2016 e in data 31/08/2023 a mezzo di posta elettronica certificata regolarmente ricevute all'indirizzo Email_4.
Vero è che la notifica via PEC degli atti esattoriali è disciplinata, in particolare, dall'art. 26 del d.P.R. n.
602/1973 e dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 che stabiliscono che la cartella possa essere notificata all'indirizzo PEC del destinatario risultante dai pubblici registri (come l'INI-PEC o il Registro delle
Imprese). Queste disposizioni, tuttavia, non stabiliscono l'obbligo che anche l'indirizzo del mittente sia registrato in un elenco pubblico e, difatti, la stessa Corte di Cassazione ha stabilito, nel suo più recente indirizzo, che l'estraneità dell'indirizzo PEC del mittente dai registri ufficiali (Reginde/Inipec/IPA) non invalida la notifica della cartella esattoriale. Non è priva di effetti giuridici, ma valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. In tal senso si è espressa la Suprema Corte, in tema di notifica degli atti accertativi ed esecutivi a mezzo Pec, con l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024.
I giudici di legittimità hanno, infatti, sull'argomento richiamato una propria recente decisione a sezioni unite ove, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, è stato chiaramente sancito che, in tema di notificazione a mezzo Pec, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
Specificano i supremi giudici che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n.
53/1994, detti un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, ai fini della notifica nei confronti della PA può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter Dlgs 82/2005 , e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. ex multis nel medesimo senso anche Cass. n.
6015/2023).
Nel caso di specie non può mettersi in dubbio la riferibilità degli indirizzi pec all'ente della riscossione e questo sulla base di elementi incontrovertibili quali il fatto che l'indirizzo della casella Pec di provenienza faceva chiaramente riferimento all'Agenzia delle Entrate Riscossione, contenendo il dominio pec. agenziariscossione.gov.it e che la casella di destinazione era attiva, come è possibile verificare, nel caso di specie, dall'appartenenza, nemmeno contestata dal ricorrente, del dominio digitale e dell'indirizzo
Email_5 all'amministrazione finanziaria resistente. L'eccezione di mancata notifica di atti prodromici è pertanto smentita dai fatti documentati in atti, per cui ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/92, l'intimazione non può essere impugnata per vizi relativi ad atti presupposti già regolarmente notificati dei quali l'impugnazione dell'ultimo atto esattoriale sia veicolo per dedurre motivi attinenti alla pretesa o alle notifiche di atti a monte, con ogni conseguente infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione e decadenza della pretesa.
Per tali motivi il ricorso non merita accoglimento.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e vanno quindi poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite liquidate in complessivi euro 300.
Latina 30/01/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 729/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259006542668000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso
Resistente/Appellato:nessuno è presente nall'aula virtuale alle ore 11:49
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Nominativo_1 conviene in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Latina opponendo ricorso alla intimazione di pagamento n. 05720259006542668000 notificata in data 29 maggio 2025.
Impugna l'atto d'intimazione con riferimento alle due presupposte cartelle esattoriali n.
05720160017277669000, anno di riferimento 2013, per un importo di Euro 647,10, notificata (secondo l'intimazione) il 27/10/2016 e n. 05720230023779252000, anno di riferimento 2021, per un importo di
Euro 78,95, notificata (secondo l'intimazione) il 31/08/2023, le quali riguardano entrambe tasse automobilistiche.
Eccepisce, in via principale, la nullità derivata dell'intimazione per omessa regolare notifica delle cartelle presupposte, costituendo ciò un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale adottato dal concessionario, con ogni conseguente maturazione dei termini di prescrizione e decadenza della pretesa.
Ritenendo quindi l'atto del tutto illegittimo chiedeva l'accoglimento del ricorso e, in primis, della stessa istanza di sospensione, che veniva rigettata con ordinanza n. 483 del 08/09/2025.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale riteneva il principale motivo di ricorso, relativo all'omessa notificazione delle cartelle, come del tutto destituito di fondamento atteso che, come da documentazione che ha prodotto, riteneva fosse agevole verificare che le prodromiche cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate nel rispetto delle norme che disciplinano l'attività del concessionario. Persino l'eccepita maturazione dei termini decadenziali e di prescrizione, afferma l'Agenzia, risulta motivo sfornito di fondamento atteso che, anche la produzione di ulteriori atti interruttivi, sconfessa l'assunto di parte. In ultimo, l'Agenzia della Riscossione, pur a fronte della omessa notifica del ricorso alla Regione Lazio, si onera di chiamare l'ente impositore non citato dalla parte ricorrente con atto di chiamata in causa notificato in data 01/07/2025. L'ente impositore Regione Lazio si costituisce quindi in giudizio ripercorrendo la correttezza del proprio operato a partire dalla formazione dei ruoli originari e aderendo alla difesa del concessionario in punto di correttezza degli atti notificati al contribuente;
di tal modo integrando, già dalla fase cautelare, il necessario contraddittorio. Rappresenta, quindi, che le cartelle di pagamento sono state correttamente notificate, ai sensi della L. R. n. 12/2011 art. 1, comma
85, secondo cui in relazione alla tassa automobilistica, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento. Entrambi gli enti chiedono quindi il rigetto del ricorso nonché, previamente, dell'istanza cautelare, poi difatti respinta con ordinanza n. 483 di questa Corte del
08/09/2025.
Con memorie depositate il 14/01/2026 il ricorrente insiste sulla fondatezza degli eccepiti vizi di notifica degli atti prodromici, in particolare specificando come siano da considerarsi nulle anche le notifiche degli atti interruttivi depositate in giudizio dall'ente della riscossione, atteso che le stesse erano avvenute a mezzo pec da indirizzi digitali non riconducibili a quelli ufficiali pubblicati nei pubblici registri dell'amministrazione finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso infondato con necessaria conferma dell'atto impugnato.
Sull'omessa notifica degli atti prodromici, le cartelle di pagamento n. 05720160017277669000 e n.
05720230023779252000, riguardanti entrambe tasse automobilistiche, deve rilevarsi come la notifica delle stesse non possa esser messa in discussione sulla scorta dei depositi documentali delle costituite parti resistenti, tra i quali si annoverano anche le notificazioni relative persino ad ulteriori atti interruttivi, in particolare intimazioni di pagamento n. 05720199002345953000, notificata in data 27/02/2019, intimazione di pagamento 05720229004964757000, notificata in data 18/10/2022 e intimazione di pagamento 05720249013940233000, notificata in data 28/08/2024.
Non coglie nel segno nemmeno quanto argomentato da parte del ricorrente, con successiva memoria, rispetto alla supposta invalidità della notifica delle cartelle e degli ulteriori atti interruttivi avvenuta a mezzo pec da indirizzo digitale non riconducibile ufficialmente all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Invero, la cartelle n. 05720160017277669000 e n. 05720230023779252000 sono state notificate rispettivamente in data 27/10/2016 e in data 31/08/2023 a mezzo di posta elettronica certificata regolarmente ricevute all'indirizzo Email_4.
Vero è che la notifica via PEC degli atti esattoriali è disciplinata, in particolare, dall'art. 26 del d.P.R. n.
602/1973 e dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 che stabiliscono che la cartella possa essere notificata all'indirizzo PEC del destinatario risultante dai pubblici registri (come l'INI-PEC o il Registro delle
Imprese). Queste disposizioni, tuttavia, non stabiliscono l'obbligo che anche l'indirizzo del mittente sia registrato in un elenco pubblico e, difatti, la stessa Corte di Cassazione ha stabilito, nel suo più recente indirizzo, che l'estraneità dell'indirizzo PEC del mittente dai registri ufficiali (Reginde/Inipec/IPA) non invalida la notifica della cartella esattoriale. Non è priva di effetti giuridici, ma valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. In tal senso si è espressa la Suprema Corte, in tema di notifica degli atti accertativi ed esecutivi a mezzo Pec, con l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024.
I giudici di legittimità hanno, infatti, sull'argomento richiamato una propria recente decisione a sezioni unite ove, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, è stato chiaramente sancito che, in tema di notificazione a mezzo Pec, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
Specificano i supremi giudici che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n.
53/1994, detti un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, ai fini della notifica nei confronti della PA può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter Dlgs 82/2005 , e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. ex multis nel medesimo senso anche Cass. n.
6015/2023).
Nel caso di specie non può mettersi in dubbio la riferibilità degli indirizzi pec all'ente della riscossione e questo sulla base di elementi incontrovertibili quali il fatto che l'indirizzo della casella Pec di provenienza faceva chiaramente riferimento all'Agenzia delle Entrate Riscossione, contenendo il dominio pec. agenziariscossione.gov.it e che la casella di destinazione era attiva, come è possibile verificare, nel caso di specie, dall'appartenenza, nemmeno contestata dal ricorrente, del dominio digitale e dell'indirizzo
Email_5 all'amministrazione finanziaria resistente. L'eccezione di mancata notifica di atti prodromici è pertanto smentita dai fatti documentati in atti, per cui ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/92, l'intimazione non può essere impugnata per vizi relativi ad atti presupposti già regolarmente notificati dei quali l'impugnazione dell'ultimo atto esattoriale sia veicolo per dedurre motivi attinenti alla pretesa o alle notifiche di atti a monte, con ogni conseguente infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione e decadenza della pretesa.
Per tali motivi il ricorso non merita accoglimento.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e vanno quindi poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite liquidate in complessivi euro 300.
Latina 30/01/2026