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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/07/2025, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.9702/2014 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9702 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2014
TRA
,rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Dall'Avv. Bello Parte_1
Rosanna, presso il cui studio sito in Battipaglia (SA) alla via Domodossola, n. 69 F,
elettivamente domicilia;
ATTORE
E
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, Controparte_1
dall'Avv. Sparano Carmine, presso il cui studio, sito in Capaccio Scalo (SA) alla via
Italia, n.61, elettivamente domicilia
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2740/2014 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 4.09.2014 e notificato in data 23.09.2014 CONCLUSIONI
Come da memorie in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 28/10/2014, il sig. Parte_1
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2740/2014 emesso dal Tribunale di Salerno in data 4.09.2014 e notificato in data 23.09.2014, con cui gli si ingiungeva il pagamento della somma complessiva di
€10.000,00 oltre interessi dal 15.04.2014 e spese di procedura e competenze del provvedimento monitorio, in favore del dott. Controparte_1 per inadempimento rispetto all'assegno n. 0791018648-04 tratto sulla Banca Popolare di Novara.
L'opponente eccepiva l'infondatezza ed inammissibilità del provvedimento opposto,
in quanto l'assegno bancario oggetto del monitorio era stato illegittimamente ed abusivamente riempito dal convenuto e che tale circostanza privava l'assegno della natura di obbligazione di pagamento, con conseguente diritto alla restituzione dello stesso. Il sig. Parte_1 deduceva infatti che in data 4.04.2007 acquistava 4.000 quote di capitale sociale della EDP KEY s.r.l. con sede in Salerno alla via Parmenide, n.6, di cui 2.000 dal sig. Controparte_2 e 2.000 dal dott. Controparte_1 per il prezzo complessivo di € 4.000,00, pagati ai cedenti che, contestualmente alla stipula dell'atto,
rilasciavano quietanza a saldo. In quell'occasione l'opponete rilasciava al dott. CP_1 assegno n. 0791018648-04 a titolo di garanzia dell'esercizio dell'opzione di acquisto di altre quote societarie da lui detenute. Successivamente, a distanza di un anno, i soci della EDP KEY s.r.l. comparivano dinanzi il Notaio Per_1 per celebrare l'assemblea straordinaria della società EDP KEY s.r.l., a seguito della quale veniva deliberato di azzerare il capitale sociale e ricostituirlo. Tuttavia, l'opponente non partecipava alla deliberata ricostruzione e, anzi, cessava dalla qualità di socio con conseguente diritto alla restituzione del titolo oggetto del monitorio. Il sig. Parte_1
chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare inefficace e/o improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo impugnato, accertare e dichiarare che nulla era dovuto all'opposto dott.
condannare l'opposto a restituzione dell'assegno bancarioControparte_1
detenuto sine causa, nonché condannarlo ex art 96 c.p.c., con vittoria di spese con attribuzione.
Con comparsa di risposta depositata il 16.02.2015 si costituiva in giudizio CP_1
[...] che, contestando la pretesa avversaria e deducendo che l'assegno veniva versato a titolo di pagamento delle quote acquistate, instava per il rigetto della domanda.
Instaurato il contraddittorio, la causa, istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale, veniva rinviata all'udienza del 9.01.2025 svoltasi secondo le modalità
alternative di cui all'art. 127 -ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), ove il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Venendo al merito, dalla documentazione in atti risulta che: con atto per notaio Per_2 [...] del 4/04/2007, i sigg.ri cedevano al Controparte_1 e Controparte_2
parte (4.000 ossia 2.000 del socio CP_1 2.000 del socio sig. Parte_1
delle proprie quote della EDP KEY s.r.l. dietro corrispettivo di €4.000,00 CP_2
pari al valore nominale, che i cedenti dichiarano “aver ricevuto dal cessionario acquirente al quale rilascia ampia quietanza a saldo con espressa rinuncia all'ipoteca legale"; con copia conforme del verbale di assemblea straordinaria del 4/04/2008
, i soci Parte_1 CP_2 e CP_1 avanti al notaio dott. Persona_3
deliberavano l'azzeramento delle perdite “con prelievo dalla posta di bilancio,
esercizio 2007, sopra allegato: “SOCI C/AUMET.FUT.C.S....pari ad € 50.522,36..."
e ricostruzione del capitale sociale al quale il socio Parte_1 dichiarava di non voler
partecipare chiedendo la restituzione della quota da lui versata.
Nella giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, la stessa non può
essere proposta sulla base di motivi attinenti solo ai presupposti per l'emissione del decreto, bensì al merito del credito. Se infatti il credito viene accertato come esistente al termine della causa, il giudice dell'opposizione deve accogliere, nel merito, la domanda, indipendentemente dal fatto che gli elementi probatori sui quali è stato emesso originariamente il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi meno.
Conseguentemente si applicano le ordinarie regole processuali: il creditore opposto (convenuto in senso formale) mantiene la veste di attore sostanziale, mente il debitore opponente (attore formale) quella di convenuto. Quindi, circa l'onere probatorio, sul convenuto opposto (creditore) incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente (debitore) a dover dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. Orbene, nella fattispecie, da un'attenta disamina della documentazione allegata dalle parti, oltre che dalla lettura di quanto dichiarato dai testi escussi, non risulta provata la circostanza riportata dall'opposto secondo cui l'assegno di €
10.000,00, n. 0791018648-04 tratto Pt_2 Banca Popolare di Novara, sia [...] CP_3 dal cessionario sig. Parte_1 al momento della cessione delle quote "
societarie, al cedente sig. CP_1 a titolo di pagamento delle quote (2.000) da lui acquistate, così da imputarsi l'eccesso alla riserva “soci in conto futuro aumento di capitale", soprattutto considerato quanto emerge dall'art. 7 del regolamento societario:
"in casi di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.
7.2 per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.".
Nella fattispecie infatti non risulta alcuna delibera in tal senso. Vieppiù che la
Cassazione, nell'ordinanza n. 24093/2023, chiarisce che per considerare una dazione come "versamento in conto futuro aumento di capitale" è necessario che l'intenzione delle parti di subordinare il versamento all'aumento di capitale sia chiara ed inequivocabile” e che "L'interpretazione della volontà delle parti deve essere supportata da indizi dettagliati, come l'indicazione di un termine per l'aumento,
comportamenti delle parti coinvolte, annotazioni nelle scritture contabili o nella nota integrativa al bilancio, nonché clausole statutarie pertinenti. Inoltre, la mera denominazione utilizzata nelle scritture contabili non è sufficiente per qualificare un versamento come "versamento in conto futuro aumento di capitale". Tutto ciò,
appunto, non si evince nel caso di specie.
Peraltro, dalla disamina del bilancio societario relativo agli esercizi 2006 e 2007,
allegato da parte opposta, non risulta traccia di tale somma a titolo diverso, ad esempio come versamenti a fondo perduto o in conto capitale, che, secondo la Cassazione sopra richiamata, non comporterebbero diritto dei soci alla restituzione, “.....I versamenti del 66
terzo tipo sono privi della natura del mutuo, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso;
vanno, quindi, iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea può discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio.
proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale (senza che occorra obbligatoriamente tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell'inesistenza vuoi di un credito alla restituzione delle somme, vuoi di una anticipata dazione a titolo di conferimento). L'apporto del socio produce l'acquisizione definitiva al patrimonio della società delle somme versate, da assimilare al capitale di rischio, cui vanno equiparate agli effetti sostanziali;
la riserva così formata, al pari delle riserve ordinarie o facoltative per la quota eccedente la riserva legale, ha dunque di regola carattere disponibile, ma una eventuale distribuzione non costituisce un diritto soggettivo del socio...".
Considerato quindi non provato il diritto di credito dell'opposto sig. CP_1
l'opposizione è da ritenersi fondata e va, pertanto, accolta.
Orbene, nel caso di specie, l'opponente non ha dimostrato che la richiesta dell'opposto e l'ottenimento di un decreto ingiuntivo hanno integrato il requisito soggettivo della colpa grave di cui all'art. 96 c.p.c.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte ricorrente, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2740/2014
emesso dal Tribunale di Salerno in data 4.09.2014 e notificato in data
23.09.2014; 2) condanna il convenuto sig. Controparte_1 a restituire l'assegno n.
0791018648-04 tratto sulla Banca Popolare di Novara;
3) condanna il convenuto sig. Controparte_1 alla rifusione, in favore
dell'attore, delle spese di giudizio liquidate complessivamente in €5.077,00,
oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Salerno il 10.07.2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9702 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2014
TRA
,rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Dall'Avv. Bello Parte_1
Rosanna, presso il cui studio sito in Battipaglia (SA) alla via Domodossola, n. 69 F,
elettivamente domicilia;
ATTORE
E
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, Controparte_1
dall'Avv. Sparano Carmine, presso il cui studio, sito in Capaccio Scalo (SA) alla via
Italia, n.61, elettivamente domicilia
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2740/2014 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 4.09.2014 e notificato in data 23.09.2014 CONCLUSIONI
Come da memorie in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 28/10/2014, il sig. Parte_1
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2740/2014 emesso dal Tribunale di Salerno in data 4.09.2014 e notificato in data 23.09.2014, con cui gli si ingiungeva il pagamento della somma complessiva di
€10.000,00 oltre interessi dal 15.04.2014 e spese di procedura e competenze del provvedimento monitorio, in favore del dott. Controparte_1 per inadempimento rispetto all'assegno n. 0791018648-04 tratto sulla Banca Popolare di Novara.
L'opponente eccepiva l'infondatezza ed inammissibilità del provvedimento opposto,
in quanto l'assegno bancario oggetto del monitorio era stato illegittimamente ed abusivamente riempito dal convenuto e che tale circostanza privava l'assegno della natura di obbligazione di pagamento, con conseguente diritto alla restituzione dello stesso. Il sig. Parte_1 deduceva infatti che in data 4.04.2007 acquistava 4.000 quote di capitale sociale della EDP KEY s.r.l. con sede in Salerno alla via Parmenide, n.6, di cui 2.000 dal sig. Controparte_2 e 2.000 dal dott. Controparte_1 per il prezzo complessivo di € 4.000,00, pagati ai cedenti che, contestualmente alla stipula dell'atto,
rilasciavano quietanza a saldo. In quell'occasione l'opponete rilasciava al dott. CP_1 assegno n. 0791018648-04 a titolo di garanzia dell'esercizio dell'opzione di acquisto di altre quote societarie da lui detenute. Successivamente, a distanza di un anno, i soci della EDP KEY s.r.l. comparivano dinanzi il Notaio Per_1 per celebrare l'assemblea straordinaria della società EDP KEY s.r.l., a seguito della quale veniva deliberato di azzerare il capitale sociale e ricostituirlo. Tuttavia, l'opponente non partecipava alla deliberata ricostruzione e, anzi, cessava dalla qualità di socio con conseguente diritto alla restituzione del titolo oggetto del monitorio. Il sig. Parte_1
chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare inefficace e/o improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo impugnato, accertare e dichiarare che nulla era dovuto all'opposto dott.
condannare l'opposto a restituzione dell'assegno bancarioControparte_1
detenuto sine causa, nonché condannarlo ex art 96 c.p.c., con vittoria di spese con attribuzione.
Con comparsa di risposta depositata il 16.02.2015 si costituiva in giudizio CP_1
[...] che, contestando la pretesa avversaria e deducendo che l'assegno veniva versato a titolo di pagamento delle quote acquistate, instava per il rigetto della domanda.
Instaurato il contraddittorio, la causa, istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale, veniva rinviata all'udienza del 9.01.2025 svoltasi secondo le modalità
alternative di cui all'art. 127 -ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), ove il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Venendo al merito, dalla documentazione in atti risulta che: con atto per notaio Per_2 [...] del 4/04/2007, i sigg.ri cedevano al Controparte_1 e Controparte_2
parte (4.000 ossia 2.000 del socio CP_1 2.000 del socio sig. Parte_1
delle proprie quote della EDP KEY s.r.l. dietro corrispettivo di €4.000,00 CP_2
pari al valore nominale, che i cedenti dichiarano “aver ricevuto dal cessionario acquirente al quale rilascia ampia quietanza a saldo con espressa rinuncia all'ipoteca legale"; con copia conforme del verbale di assemblea straordinaria del 4/04/2008
, i soci Parte_1 CP_2 e CP_1 avanti al notaio dott. Persona_3
deliberavano l'azzeramento delle perdite “con prelievo dalla posta di bilancio,
esercizio 2007, sopra allegato: “SOCI C/AUMET.FUT.C.S....pari ad € 50.522,36..."
e ricostruzione del capitale sociale al quale il socio Parte_1 dichiarava di non voler
partecipare chiedendo la restituzione della quota da lui versata.
Nella giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, la stessa non può
essere proposta sulla base di motivi attinenti solo ai presupposti per l'emissione del decreto, bensì al merito del credito. Se infatti il credito viene accertato come esistente al termine della causa, il giudice dell'opposizione deve accogliere, nel merito, la domanda, indipendentemente dal fatto che gli elementi probatori sui quali è stato emesso originariamente il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi meno.
Conseguentemente si applicano le ordinarie regole processuali: il creditore opposto (convenuto in senso formale) mantiene la veste di attore sostanziale, mente il debitore opponente (attore formale) quella di convenuto. Quindi, circa l'onere probatorio, sul convenuto opposto (creditore) incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente (debitore) a dover dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. Orbene, nella fattispecie, da un'attenta disamina della documentazione allegata dalle parti, oltre che dalla lettura di quanto dichiarato dai testi escussi, non risulta provata la circostanza riportata dall'opposto secondo cui l'assegno di €
10.000,00, n. 0791018648-04 tratto Pt_2 Banca Popolare di Novara, sia [...] CP_3 dal cessionario sig. Parte_1 al momento della cessione delle quote "
societarie, al cedente sig. CP_1 a titolo di pagamento delle quote (2.000) da lui acquistate, così da imputarsi l'eccesso alla riserva “soci in conto futuro aumento di capitale", soprattutto considerato quanto emerge dall'art. 7 del regolamento societario:
"in casi di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.
7.2 per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.".
Nella fattispecie infatti non risulta alcuna delibera in tal senso. Vieppiù che la
Cassazione, nell'ordinanza n. 24093/2023, chiarisce che per considerare una dazione come "versamento in conto futuro aumento di capitale" è necessario che l'intenzione delle parti di subordinare il versamento all'aumento di capitale sia chiara ed inequivocabile” e che "L'interpretazione della volontà delle parti deve essere supportata da indizi dettagliati, come l'indicazione di un termine per l'aumento,
comportamenti delle parti coinvolte, annotazioni nelle scritture contabili o nella nota integrativa al bilancio, nonché clausole statutarie pertinenti. Inoltre, la mera denominazione utilizzata nelle scritture contabili non è sufficiente per qualificare un versamento come "versamento in conto futuro aumento di capitale". Tutto ciò,
appunto, non si evince nel caso di specie.
Peraltro, dalla disamina del bilancio societario relativo agli esercizi 2006 e 2007,
allegato da parte opposta, non risulta traccia di tale somma a titolo diverso, ad esempio come versamenti a fondo perduto o in conto capitale, che, secondo la Cassazione sopra richiamata, non comporterebbero diritto dei soci alla restituzione, “.....I versamenti del 66
terzo tipo sono privi della natura del mutuo, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso;
vanno, quindi, iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea può discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio.
proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale (senza che occorra obbligatoriamente tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell'inesistenza vuoi di un credito alla restituzione delle somme, vuoi di una anticipata dazione a titolo di conferimento). L'apporto del socio produce l'acquisizione definitiva al patrimonio della società delle somme versate, da assimilare al capitale di rischio, cui vanno equiparate agli effetti sostanziali;
la riserva così formata, al pari delle riserve ordinarie o facoltative per la quota eccedente la riserva legale, ha dunque di regola carattere disponibile, ma una eventuale distribuzione non costituisce un diritto soggettivo del socio...".
Considerato quindi non provato il diritto di credito dell'opposto sig. CP_1
l'opposizione è da ritenersi fondata e va, pertanto, accolta.
Orbene, nel caso di specie, l'opponente non ha dimostrato che la richiesta dell'opposto e l'ottenimento di un decreto ingiuntivo hanno integrato il requisito soggettivo della colpa grave di cui all'art. 96 c.p.c.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte ricorrente, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2740/2014
emesso dal Tribunale di Salerno in data 4.09.2014 e notificato in data
23.09.2014; 2) condanna il convenuto sig. Controparte_1 a restituire l'assegno n.
0791018648-04 tratto sulla Banca Popolare di Novara;
3) condanna il convenuto sig. Controparte_1 alla rifusione, in favore
dell'attore, delle spese di giudizio liquidate complessivamente in €5.077,00,
oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Salerno il 10.07.2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.