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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/07/2025, n. 7255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7255 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2945 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente
TRA
C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Andrea Serrao d'Aquino, presso il cui studio in Napoli alla via Suor Orsola n. 5 ha eletto domicilio;
- OPPONENTE - CONTRO
, C.F. Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore avv. P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. che CP_2 ne ha la facoltà ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio
Vodini, presso il cui studio in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla via Leonardo da
Vinci n. 3 ha eletto domicilio;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 30/05/2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato tramite pec il
29/01/2024, la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7143/2023, emesso dal Tribunale di Napoli in data 12/12/2023 e notificatole in data 18/12/2023, con il quale era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 11.395,96, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.
Ha rassegnato, nel merito, le seguenti conclusioni: “Nel merito accertare e dichiarare
l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese del Condominio sito in al Corso Garibaldi CP_1
n.196/A e dichiarare che nulla è dovuto al ricorrente Condominio dalla odierna opponente per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto e per l'effetto dichiarare inesistente
e/o nullo e e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto e illegittimo e disporre la revoca dello stesso. Ancora in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità radicale e/o comunque la invalidità e/o comunque la inefficacia del documento denominato “Rendiconto Consuntivo dal 01/01/2022 al 31/12/2022” nonché del documento denominato “Bilancio di previsione 2023”, documenti, prodotti dal Condominio come pretesa prova a fondamento del proprio ricorso, nonché voglia
l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità radicale e/o comunque la invalidità e/o comunque la inefficacia delle eventuali relative delibere di approvazione del
28.04.2023 poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo. Nonché voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità radicale e/o comunque la invalidità e/o comunque la inefficacia di tutte le (pretese) delibere del 28.04.2023 (di tutte le delibere assunte nel corso dell'assemblea del 28.04.2023); Ancora in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità radicale e/o comunque la invalidità e/o comunque la inefficacia del documento denominato “Rendiconto
Consuntivo dal 01/01/2021 al 31/12/2021” (ivi compreso anche il preteso rendiconto dell'area privata esterna scoperta, denominato “spese area parcheggio 2021”, “ripartizione spese area parcheggio 2021”, ed “eserc. precedente”), nonché del documento denominato “Bilancio di previsione 2022”, nonché voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità radicale e/o comunque la invalidità e/o comunque la inefficacia di tutte le (pretese) delibere del 20.12.2022 (di tutte le delibere assunte nel corso dell'assemblea del 20.12.2022);
2 condannare il sito in al Corso Garibaldi n.196/A al pagamento delle spese, CP_3 CP_1 diritti ed onorari del presente giudizio”.
Costituitosi il opposto, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 22/04/2024 CP_1
l'atto di citazione in opposizione è stato dichiarato nullo in relazione ai vizi delle delibere impugnate ed alle domande riconvenzionali spiegate.
Vi era stato infatti un mero richiamo a principi di diritto, senza indicazione puntuale e specifica degli elementi fattuali che avrebbero determinato le violazioni di legge delle delibere impugnate, con tecnica redazionale la quale non consentiva l'individuazione delle specifiche questioni sulle quali si sollecitava la decisione giudiziale.
L'art. 163, n. 4) c.p.c., nella sua nuova formulazione, prescrive infatti che l'atto di citazione debba contenere indicazione “in modo chiaro e specifico” dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda mentre, nel caso di specie,
l'atto di citazione era generico, essendo stati enunciati vizi delle delibere impugnate con mero richiamo a principi di diritto, senza peraltro indicare in maniera specifica le ragioni per le quali “l'area privata esterna (anche di parcheggio) sita in al CP_1 [...]
non fa parte del e, quanto alla domanda di nullità o Controparte_1 CP_1 invalidità delle delibere assunte nel corso delle assemblee condominiali del 28.04.2023
e del 20.12.2022, senza indicazione specifica ed in maniera chiara: delle delibere assunte nelle predette assemblee ed impugnate;
delle ragioni giuridiche dell'invalidità; delle ragioni fattuali determinanti le violazioni di legge.
Dato termine fino al 31/07/2024 per integrare l'atto di citazione, con successivo provvedimento del 14/09/2024 è stata accolta l'istanza di rimessione in termini presentata dalla difesa di parte ricorrente, la quale aveva lamentato l'omessa comunicazione del precedente decreto ex art. 171 bis c.p.c., con conseguente incolpevole decadenza dalla possibilità di integrare l'atto di citazione in opposizione nel termine perentorio assegnato.
Con detto provvedimento, comunicato in data 17/09/2024, è stato assegnato nuovo termine perentorio fino al 31/10/2024 per integrare la domanda, differendo l'udienza di comparizione e trattazione alla data del 14/01/2025 e disponendo che rispetto alla predetta udienza decorressero i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
3 L'atto di integrazione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato depositato alle ore 00:02 del 01/11/2024 e la nuova richiesta di rimessione in termini depositata da parte opponente in data 03/11/2024 è stata rigettata.
Avutosi, successivamente, ulteriore rigetto di richiesta di rimessione in termini depositata dalla difesa di parte opposta, la causa è stata rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale e nel corso dell'udienza del
30/05/2025 è stata infine trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza nel termini ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Va, in primo luogo, chiarito che il condominio opposto ha agito con il ricorso monitorio col patrocinio dell'amministratore di condominio, il quale è anche avvocato abilitato all'esercizio del patrocinio. Giacché rientra nelle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, n. 3) c.c., la riscossione dei contributi dovuti dai condomini, sussiste altresì legittimazione autonoma alla proposizione giudiziale senza necessità di munirsi di una delibera assembleare autorizzativa, come stabilito dall'art. 1131 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 1208 del 18.01.2017; Cass. civ., sent.
n. 16260 del 03.08.2016).
Essendo, poi, l'amministratore anche avvocato, ai sensi dell'art. 86 c.p.c. non occorreva che conferisse incarico ad un difensore per agire giudizialmente nei confronti della società opponente.
Né è stata prodotta da parte opponente la delibera del 20/12/2022, a suo dire ultima delibera di nomina dell'amministratore di condominio nella persona dell'avvocato che ha agito in giudizio, la quale sarebbe nulla per mancanza dei requisiti essenziali della nomina, sicché l'allegazione è rimasta del tutto sfornita di prova, rimarcandosi che il condomino impugnante, avendo diritto ad accedere ed estrarre copia degli atti afferenti alla gestione delle cose comuni, ha l'onere di depositare in giudizio le delibere di cui alleghi la nullità o che intenda impugnare.
Ne consegue la piena legittimazione ad agire e processuale del ricorrente, CP_1 evidenziando che in alcun modo può ritenersi configurabile una situazione di conflitto di interesse nell'operato dell'amministratore che, nell'adempimento del mandato gestorio esercitato collettivamente per conto della collettività condominiale, agisca in giudizio nei confronti di un singolo condomino per il recupero degli oneri condominiali da lui dovuti.
4 3. Fatta questa doverosa premessa, deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Affinché un atto di opposizione possa far venire meno l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e rendere inoperativo il disposto dell'art. 647 c.p.c., occorre che l'atto di opposizione non solo sia tempestivamente proposto ma, altresì, che indichi in maniera compiuta e precisa le ragioni dell'opposizione.
La società opponente, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, di trentadue pagine complessive, nell'eccepire l'insussistenza del credito del
, ha assunto che il ricorrente aveva chiesto il pagamento di CP_1 CP_1 importi non dovuti, nonché prescritti e/o addirittura duplicati, aggiungendo che non era stato provato il credito ingiunto, riferendo che il documento prodotto non era neppure un rendiconto consuntivo condominiale, con sua conseguente inattendibilità ed inutilizzabilità. Operata tale impugnazione della documentazione posta a sostegno della richiesta monitoria, ha, poi, eccepito che i bilanci erano nulli, inesistenti o comunque invalidi, asserendo che il rendiconto consuntivo dal 01/01/2022 al
31/12/2022 “viola palesemente il dettato normativo di cui al combinato disposto degli artt.
1129, 1130, 1130 bis, 1135 e 1713 c.c. e artt. 63 e 66 disp. att. c.c.”, impugnando e contestando “tutte le pretese delibere relative ai e/o contenute nei verbali di assemblea del
28.04.2023, del 20/12/2022, del 10/06/2022, del 13/04/2022, del 21/01/2022, nonché tutte le delibere contenute in tutti i verbali di assemblea precedenti a quelli sopra citati e relativi all'ultimo decennio che va dal 2012 ad oggi, e tutti i documenti erroneamente denominati
“rendiconto” così come anche il loro intero contenuto e i relativi pretesi riparti”.
Tale tecnica redazionale dell'atto, come osservato nell'ordinanza con la quale ne è stata dichiarata la nullità, non consentiva di individuare con precisione le specifiche doglianze mosse in relazione a ciascun bilancio condominiale impugnato con l'atto di opposizione, né le ragioni fattuali e giuridiche sottese all'impugnazione di ciascun rendiconto, contenendo l'atto enunciazione di principi di diritto estesi a tutte le delibere adottate dal , anche precedenti a quelle specificamente CP_1 impugnate, di cui è stata lamentata in maniera globale ed omnicomprensiva la violazione, senza allegare le specifiche ragioni fattuali poste a fondamento della domanda di annullamento e nullità delle delibere impugnate.
5 Esemplificativamente si legge nell'atto che: “è facilmente riscontrabile che tutti i (pretesi) rendiconti non si compongono del registro di contabilità, e ciò costituisce una circostanza preliminare e assorbente che, già da sola, anche senza l'ausilio di un c.t.u., rende le delibere nulle, e/o in subordine annullabili. Pertanto, le delibere che approvano i rendiconti, come quella del 20/12/2022 e quella del 28/04/2023, si potrebbe decidere senza l'ausilio di un c.t.u. le relative convocazioni di assemblea, che sono anch'esse di fatto inesistenti (affette da inesistenza assoluta) e/o radicalmente nulle (affette da nullità radicale ed insanabile), tamquam non esset,
e/o comunque invalide e prive di qualsiasi efficacia, e/o in subordine annullabili, e in ogni caso errate, carenti, illegittime e infondate in fatto e in diritto, anche per tutti i motivi di seguito riportati;
anche per mancanza degli elementi essenziali e/o per mancanza anche del quorum costitutivo e/o deliberativo - e ciò vale anche per la delibera della nomina e/o conferma dell'amministratore p,t, del Condominio, delibera che peraltro manca anche degli elementi e delle informazioni necessarie e previste dalla normativa, e vale anche per le delibere relative ai lavori condominiali;
anche per omessa informazione sia preventiva che successiva, anche su quanto oggetto dell'odg di ogni assemblea, nonostante le richieste più volte inoltrate dalla scrivente al Condominio e al sedicente amministratore p.t. del Condominio;
anche per violazione di norme imperative, anche perché molte delle predette assemblee, dei predetti verbali di assemblee e delle predette delibere (con particolare ma non esclusivo riferimento anche a quelle relative ai pretesi “rendiconti” e i relativi pretesi riparti) sono state costituite
e/o assunte in difformità delle tabelle millesimali e del regolamento di Condominio. Inoltre le predette assemblee, dei predetti verbali di assemblee e delle predette delibere (con particolare ma non esclusivo riferimento anche a quelle relative ai pretesi “rendiconti” e i relativi pretesi riparti) risultano palesemente eccedenti i poteri e le competenze dell'assemblea e/o dell'amministratore p.t.; anche per eccesso di potere e di competenze dell'assemblea del
Condominio e/o dell'amministratore p.t. del anche per lesione dei diritti CP_1 individuali dei singoli condomini e della scrivente e/o per lesione dei diritti dei proprietari o comproprietari dell'area esterna (anche di parcheggio) e della scrivente e/o di terzi;
anche per violazione degli artt. 1703 e seguenti del c.c., 2043 c.c., 1117 e seguenti del c.c., con particolare ma non esclusivo riferimento anche agli artt. 1117, 1123, 1129, 1130, 1130 bis, 1135, 1136, ecc. del c.c., anche per violazione degli artt. 1100 e seguenti del c.c., con particolare ma non esclusivo riferimento anche agli artt. 1105, 1106, 1108 ecc. del c.c., anche in quanto il deliberato eccede i poteri e le competenze dell'assemblea, anche in quanto il deliberato eccede
l'ordine del giorno, anche in quanto relative a fatti futuri imprevedibili, indeterminati e
6 indeterminabili, eccetera;
anche per illegittima e inammissibile confusione dei patrimoni, nonché dele movimentazioni e delle giacenze di denaro, e similari, peraltro anche illegittimamente gestiti e/o movimentati dal e/o dall'amministratore del CP_1
Condominio in un unico conto bancario o postale intestato al anche per CP_1 gravissima violazione anche della normativa su riservatezza e privacy, anche in quanto, con tali suddette convocazioni di assemblea, con le predette assemblee, con i predetti verbali di assemblee e con le predette delibere, i condòmini del sono venuti a conoscenza di CP_1 dati privati e personali - anche sensibili e molto delicati - relativi a soggetti, tra cui anche la scrivente, proprietari di aree private le quali non fanno parte del e non fanno parte CP_1 dell'amministrazione del Condominio;
e anche per tutti i documenti erroneamente denominati
“rendiconto” (ma che di fatto non sono rendiconti), sia quelli oggetto dei predetti verbali e sia quelli relativi all'ultimo decennio che va dal 2012 ad oggi, che sono - così come anche il loro intero contenuto relativi pretesi riparti – che sono tutti di fatto inesistenti (affetti da inesistenza assoluta) e/o radicalmente nulli (affetti da nullità radicale ed insanabile), tamquam non esset, e/o comunque invalidi e privi di qualsiasi efficacia, e/o in subordine annullabili, e in ogni caso sono completamente errati, infondati in fatto e in diritto, ed illegittimi, e sono parziali, incompleti, non “quadrano”, riportano voci contabili e conguagli incomprensibili e non giustificati, riportano duplicazioni di importi e/o di voci, confondono illegittimamente i patrimoni nonché le movimentazioni e le giacenze di denaro, non conteggiano e non indicano il saldo banca a inizio anno, non indicano il saldo banca a fine anno, sono incomprensibili, inintelligibili, non consentono “l'immediata verifica” stabilita dall'art.1130 bis c.c. (e in tal modo è di fatto è impedita a chiunque, anche al più esperto dei contabili, la necessaria verifica della situazione finanziaria, patrimoniale e economica di ogni singolo condòmino e del
Condominio a inizio e a fine anno), non riportano lo stato di ripartizione di tutte le voci contabili presenti nel rendiconto, e sono inutilizzabili in qualsiasi sede e per qualsiasi motivo
e finalità; anche per tutti i motivi riportati nel presente e nei precedenti atti, anche stragiudiziali, comunicazioni e istanze della scrivente, che abbiansi tutti per qui integralmente ripetuti, trascritti e noti, e a cui più estensivamente si rinvia”.
Tale omnicomprensiva impugnativa rende l'atto, nel suo complesso, non intellegibile quanto alle specifiche doglianze, in punto di fatto e di diritto, sulle quali si sollecitava la decisione.
Va osservato che dall'art. 164, IV e V comma, c.p.c., si evince il “principio secondo cui
l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, sia nel rito ordinario sia nel rito del lavoro,
7 rende nullo l'atto introduttivo del giudizio ed è rilevabile anche d'ufficio pure nell'ipotesi di avvenuta costituzione del convenuto. Nel sistema della nuova normativa, peraltro, in questo ultimo caso l'attore deve integrare la domanda nel termine perentorio assegnatogli, con
l'ulteriore conseguenza che la rinnovazione della citazione e tale integrazione hanno efficacia sanante eccezionalmente solo 'ex nunc', cioè 'ferme le decadenze e salvi i diritti quesiti anteriormente alle stesse'” (cfr. Cass. civ., sent. n. 11149 del 05.11.1998).
L'esistenza di un vizio della editio actionis, quindi, rendeva l'atto di opposizione inidoneo a raggiungere lo scopo processuale suo proprio, ovvero di sollecitare un esame del giudice sulla validità delle delibere poste a fondamento dell'opposizione residuando, al più, la possibilità di esaminare l'idoneità della documentazione posta a sostegno della richiesta monitoria, nuovamente depositata come “fascicolo della produzione monitoria”, in allegato alla comparsa di costituzione del condominio, a sorreggere la richiesta di pagamento.
Ininfluente è la circostanza che il condominio opposto, costituitosi tempestivamente in giudizio in data 17/06/2024 eccependo la tardività dell'impugnazione delle delibere condominiali impugnate, avendo la società opponente avviato il procedimento di mediazione obbligatoria senza ulteriormente coltivarlo, avesse articolato difese nel merito (cfr. Cass. civ., sent. n. 17495 del 23.08.2011, secondo cui i vizi della edictio actionis non possono essere sanati dalla costituzione del convenuto, la quale è inidonea a sanare le lacune originarie dell'atto; in termini Cass. civ., sent. n.
6673 del 19.03.2018).
Va, poi, rilevato che, dopo l'istanza di rimessione in termini per integrare l'atto di opposizione, comunicata in data 17/09/2024, si è avuto deposito dell'atto di integrazione della citazione alle ore 00:02 del 01/11/2024, quindi oltre il termine perentorio fissato fino alla data del 31/10/2024.
Trattasi di deposito tardivo in relazione al quale non è stato documentato alcun errore fatale, attestato dalla Cancelleria, o disguido informatico, il quale abbia rallentato il deposito dell'atto per causa non imputabile alla parte opponente, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata da parte opponente (cfr. Cass. civ., ord.
n. 6944 del 08.03.2023 la quale, in motivazione, afferma che “la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un “errore fatale” che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale
8 rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, 3° co., cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 5.1.2023, n. 238)”).
La documentazione prodotta da parte opponente in relazione alla seconda istanza di rimessione in termini, infatti, attesta che l'atto fu accettato dal sistema alle ore 00:02:22 del 01.11.2024 e che la consegna dell'atto si ebbe appena due centesimi di secondo dopo, alle ore 00:02:24 del 01.11.2024. L'esito dei controlli automatici si ebbe, quindi, alle ore 00:03 del 01.11.2024.
Risulta, quindi, che il sistema di deposito telematico degli atti fosse pienamente funzionante ed operativo, né è attestato un pregresso malfunzionamento dello stesso, che abbia impedito il deposito dell'atto nella giornata ultima del termine perentorio concesso (di più di quaranta giorni) del 31/10/2024, essendo imputabile ad una scelta della difesa di parte opponente la decisione di procedere al deposito dell'atto di integrazione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nell'ultimo giorno utile ed a ridosso di una giornata festiva.
In conclusione, la richiesta di revoca dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rimessione in termini del 03/11/2024 non può essere accolta e, ai sensi dell'art. 307,
III comma, c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per omessa ottemperanza all'ordine di integrazione della citazione nel termine perentorio assegnato, con conseguente esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653, I comma, c.p.c.
A non diverse conclusioni si sarebbe pervenuti ove si fosse ritenuto non applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 307, III comma, c.p.c., essendo testualmente prevista l'estinzione del giudizio in conseguenza dell'omessa rinnovazione della citazione (ipotesi che secondo la scrivente ritiene è analogicamente applicabile anche all'omessa integrazione della domanda nel termine perentorio assegnato), giacché comunque l'atto di opposizione avrebbe prodotto i suoi effetti dalla data di integrazione della domanda, ovvero dal 01.11.2024, ovverosia tardivamente, con sua conseguente inammissibilità, quantomeno in relazione alle domande riconvenzionali spiegate, rimarcandosi che, invece, la documentazione versata nel procedimento monitorio era pienamente idonea a sorreggere la richiesta di pagamento.
Stante l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ad ogni modo, si
è avuta definitiva esecutorietà del decreto opposto e non è sorto alcun onere per il
9 condominio opposto di provare nuovamente, nel giudizio di merito, la fondatezza della pretesa creditoria.
4. Ai sensi dell'art. 310 c.p.c., data la dichiarazione di estinzione del giudizio per omessa ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, le spese di lite devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Non si ravvisano gli estremi della colpa grave per giungersi ad una condanna ex art. 96 c.p.c. stante la pronuncia in rito di estinzione del giudizio e rimarcandosi che la tardiva integrazione della domanda ha impedito l'esame, nel merito, delle domande di impugnativa di delibere assembleari spiegate in via riconvenzionale da parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 2945/2024 R.G.A.C., pendente tra Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] [...]
, contro il Condominio sito in al , in persona Parte_1 CP_1 Controparte_1 dell'amministratore pro tempore avv. avente ad oggetto l'opposizione CP_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 7143/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data 11-
12.12.2023 nel procedimento n. 24960/2023 R.G.A.C., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio e, per l'effetto, esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
b) pone le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipare.
Napoli, 19 luglio 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2945 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente
TRA
C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Andrea Serrao d'Aquino, presso il cui studio in Napoli alla via Suor Orsola n. 5 ha eletto domicilio;
- OPPONENTE - CONTRO
, C.F. Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore avv. P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. che CP_2 ne ha la facoltà ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio
Vodini, presso il cui studio in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla via Leonardo da
Vinci n. 3 ha eletto domicilio;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 30/05/2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato tramite pec il
29/01/2024, la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7143/2023, emesso dal Tribunale di Napoli in data 12/12/2023 e notificatole in data 18/12/2023, con il quale era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 11.395,96, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.
Ha rassegnato, nel merito, le seguenti conclusioni: “Nel merito accertare e dichiarare
l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese del Condominio sito in al Corso Garibaldi CP_1
n.196/A e dichiarare che nulla è dovuto al ricorrente Condominio dalla odierna opponente per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto e per l'effetto dichiarare inesistente
e/o nullo e e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto e illegittimo e disporre la revoca dello stesso. Ancora in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità radicale e/o comunque la invalidità e/o comunque la inefficacia del documento denominato “Rendiconto Consuntivo dal 01/01/2022 al 31/12/2022” nonché del documento denominato “Bilancio di previsione 2023”, documenti, prodotti dal Condominio come pretesa prova a fondamento del proprio ricorso, nonché voglia
l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità radicale e/o comunque la invalidità e/o comunque la inefficacia delle eventuali relative delibere di approvazione del
28.04.2023 poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo. Nonché voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità radicale e/o comunque la invalidità e/o comunque la inefficacia di tutte le (pretese) delibere del 28.04.2023 (di tutte le delibere assunte nel corso dell'assemblea del 28.04.2023); Ancora in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità radicale e/o comunque la invalidità e/o comunque la inefficacia del documento denominato “Rendiconto
Consuntivo dal 01/01/2021 al 31/12/2021” (ivi compreso anche il preteso rendiconto dell'area privata esterna scoperta, denominato “spese area parcheggio 2021”, “ripartizione spese area parcheggio 2021”, ed “eserc. precedente”), nonché del documento denominato “Bilancio di previsione 2022”, nonché voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità radicale e/o comunque la invalidità e/o comunque la inefficacia di tutte le (pretese) delibere del 20.12.2022 (di tutte le delibere assunte nel corso dell'assemblea del 20.12.2022);
2 condannare il sito in al Corso Garibaldi n.196/A al pagamento delle spese, CP_3 CP_1 diritti ed onorari del presente giudizio”.
Costituitosi il opposto, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 22/04/2024 CP_1
l'atto di citazione in opposizione è stato dichiarato nullo in relazione ai vizi delle delibere impugnate ed alle domande riconvenzionali spiegate.
Vi era stato infatti un mero richiamo a principi di diritto, senza indicazione puntuale e specifica degli elementi fattuali che avrebbero determinato le violazioni di legge delle delibere impugnate, con tecnica redazionale la quale non consentiva l'individuazione delle specifiche questioni sulle quali si sollecitava la decisione giudiziale.
L'art. 163, n. 4) c.p.c., nella sua nuova formulazione, prescrive infatti che l'atto di citazione debba contenere indicazione “in modo chiaro e specifico” dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda mentre, nel caso di specie,
l'atto di citazione era generico, essendo stati enunciati vizi delle delibere impugnate con mero richiamo a principi di diritto, senza peraltro indicare in maniera specifica le ragioni per le quali “l'area privata esterna (anche di parcheggio) sita in al CP_1 [...]
non fa parte del e, quanto alla domanda di nullità o Controparte_1 CP_1 invalidità delle delibere assunte nel corso delle assemblee condominiali del 28.04.2023
e del 20.12.2022, senza indicazione specifica ed in maniera chiara: delle delibere assunte nelle predette assemblee ed impugnate;
delle ragioni giuridiche dell'invalidità; delle ragioni fattuali determinanti le violazioni di legge.
Dato termine fino al 31/07/2024 per integrare l'atto di citazione, con successivo provvedimento del 14/09/2024 è stata accolta l'istanza di rimessione in termini presentata dalla difesa di parte ricorrente, la quale aveva lamentato l'omessa comunicazione del precedente decreto ex art. 171 bis c.p.c., con conseguente incolpevole decadenza dalla possibilità di integrare l'atto di citazione in opposizione nel termine perentorio assegnato.
Con detto provvedimento, comunicato in data 17/09/2024, è stato assegnato nuovo termine perentorio fino al 31/10/2024 per integrare la domanda, differendo l'udienza di comparizione e trattazione alla data del 14/01/2025 e disponendo che rispetto alla predetta udienza decorressero i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
3 L'atto di integrazione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato depositato alle ore 00:02 del 01/11/2024 e la nuova richiesta di rimessione in termini depositata da parte opponente in data 03/11/2024 è stata rigettata.
Avutosi, successivamente, ulteriore rigetto di richiesta di rimessione in termini depositata dalla difesa di parte opposta, la causa è stata rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale e nel corso dell'udienza del
30/05/2025 è stata infine trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza nel termini ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Va, in primo luogo, chiarito che il condominio opposto ha agito con il ricorso monitorio col patrocinio dell'amministratore di condominio, il quale è anche avvocato abilitato all'esercizio del patrocinio. Giacché rientra nelle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, n. 3) c.c., la riscossione dei contributi dovuti dai condomini, sussiste altresì legittimazione autonoma alla proposizione giudiziale senza necessità di munirsi di una delibera assembleare autorizzativa, come stabilito dall'art. 1131 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 1208 del 18.01.2017; Cass. civ., sent.
n. 16260 del 03.08.2016).
Essendo, poi, l'amministratore anche avvocato, ai sensi dell'art. 86 c.p.c. non occorreva che conferisse incarico ad un difensore per agire giudizialmente nei confronti della società opponente.
Né è stata prodotta da parte opponente la delibera del 20/12/2022, a suo dire ultima delibera di nomina dell'amministratore di condominio nella persona dell'avvocato che ha agito in giudizio, la quale sarebbe nulla per mancanza dei requisiti essenziali della nomina, sicché l'allegazione è rimasta del tutto sfornita di prova, rimarcandosi che il condomino impugnante, avendo diritto ad accedere ed estrarre copia degli atti afferenti alla gestione delle cose comuni, ha l'onere di depositare in giudizio le delibere di cui alleghi la nullità o che intenda impugnare.
Ne consegue la piena legittimazione ad agire e processuale del ricorrente, CP_1 evidenziando che in alcun modo può ritenersi configurabile una situazione di conflitto di interesse nell'operato dell'amministratore che, nell'adempimento del mandato gestorio esercitato collettivamente per conto della collettività condominiale, agisca in giudizio nei confronti di un singolo condomino per il recupero degli oneri condominiali da lui dovuti.
4 3. Fatta questa doverosa premessa, deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Affinché un atto di opposizione possa far venire meno l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e rendere inoperativo il disposto dell'art. 647 c.p.c., occorre che l'atto di opposizione non solo sia tempestivamente proposto ma, altresì, che indichi in maniera compiuta e precisa le ragioni dell'opposizione.
La società opponente, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, di trentadue pagine complessive, nell'eccepire l'insussistenza del credito del
, ha assunto che il ricorrente aveva chiesto il pagamento di CP_1 CP_1 importi non dovuti, nonché prescritti e/o addirittura duplicati, aggiungendo che non era stato provato il credito ingiunto, riferendo che il documento prodotto non era neppure un rendiconto consuntivo condominiale, con sua conseguente inattendibilità ed inutilizzabilità. Operata tale impugnazione della documentazione posta a sostegno della richiesta monitoria, ha, poi, eccepito che i bilanci erano nulli, inesistenti o comunque invalidi, asserendo che il rendiconto consuntivo dal 01/01/2022 al
31/12/2022 “viola palesemente il dettato normativo di cui al combinato disposto degli artt.
1129, 1130, 1130 bis, 1135 e 1713 c.c. e artt. 63 e 66 disp. att. c.c.”, impugnando e contestando “tutte le pretese delibere relative ai e/o contenute nei verbali di assemblea del
28.04.2023, del 20/12/2022, del 10/06/2022, del 13/04/2022, del 21/01/2022, nonché tutte le delibere contenute in tutti i verbali di assemblea precedenti a quelli sopra citati e relativi all'ultimo decennio che va dal 2012 ad oggi, e tutti i documenti erroneamente denominati
“rendiconto” così come anche il loro intero contenuto e i relativi pretesi riparti”.
Tale tecnica redazionale dell'atto, come osservato nell'ordinanza con la quale ne è stata dichiarata la nullità, non consentiva di individuare con precisione le specifiche doglianze mosse in relazione a ciascun bilancio condominiale impugnato con l'atto di opposizione, né le ragioni fattuali e giuridiche sottese all'impugnazione di ciascun rendiconto, contenendo l'atto enunciazione di principi di diritto estesi a tutte le delibere adottate dal , anche precedenti a quelle specificamente CP_1 impugnate, di cui è stata lamentata in maniera globale ed omnicomprensiva la violazione, senza allegare le specifiche ragioni fattuali poste a fondamento della domanda di annullamento e nullità delle delibere impugnate.
5 Esemplificativamente si legge nell'atto che: “è facilmente riscontrabile che tutti i (pretesi) rendiconti non si compongono del registro di contabilità, e ciò costituisce una circostanza preliminare e assorbente che, già da sola, anche senza l'ausilio di un c.t.u., rende le delibere nulle, e/o in subordine annullabili. Pertanto, le delibere che approvano i rendiconti, come quella del 20/12/2022 e quella del 28/04/2023, si potrebbe decidere senza l'ausilio di un c.t.u. le relative convocazioni di assemblea, che sono anch'esse di fatto inesistenti (affette da inesistenza assoluta) e/o radicalmente nulle (affette da nullità radicale ed insanabile), tamquam non esset,
e/o comunque invalide e prive di qualsiasi efficacia, e/o in subordine annullabili, e in ogni caso errate, carenti, illegittime e infondate in fatto e in diritto, anche per tutti i motivi di seguito riportati;
anche per mancanza degli elementi essenziali e/o per mancanza anche del quorum costitutivo e/o deliberativo - e ciò vale anche per la delibera della nomina e/o conferma dell'amministratore p,t, del Condominio, delibera che peraltro manca anche degli elementi e delle informazioni necessarie e previste dalla normativa, e vale anche per le delibere relative ai lavori condominiali;
anche per omessa informazione sia preventiva che successiva, anche su quanto oggetto dell'odg di ogni assemblea, nonostante le richieste più volte inoltrate dalla scrivente al Condominio e al sedicente amministratore p.t. del Condominio;
anche per violazione di norme imperative, anche perché molte delle predette assemblee, dei predetti verbali di assemblee e delle predette delibere (con particolare ma non esclusivo riferimento anche a quelle relative ai pretesi “rendiconti” e i relativi pretesi riparti) sono state costituite
e/o assunte in difformità delle tabelle millesimali e del regolamento di Condominio. Inoltre le predette assemblee, dei predetti verbali di assemblee e delle predette delibere (con particolare ma non esclusivo riferimento anche a quelle relative ai pretesi “rendiconti” e i relativi pretesi riparti) risultano palesemente eccedenti i poteri e le competenze dell'assemblea e/o dell'amministratore p.t.; anche per eccesso di potere e di competenze dell'assemblea del
Condominio e/o dell'amministratore p.t. del anche per lesione dei diritti CP_1 individuali dei singoli condomini e della scrivente e/o per lesione dei diritti dei proprietari o comproprietari dell'area esterna (anche di parcheggio) e della scrivente e/o di terzi;
anche per violazione degli artt. 1703 e seguenti del c.c., 2043 c.c., 1117 e seguenti del c.c., con particolare ma non esclusivo riferimento anche agli artt. 1117, 1123, 1129, 1130, 1130 bis, 1135, 1136, ecc. del c.c., anche per violazione degli artt. 1100 e seguenti del c.c., con particolare ma non esclusivo riferimento anche agli artt. 1105, 1106, 1108 ecc. del c.c., anche in quanto il deliberato eccede i poteri e le competenze dell'assemblea, anche in quanto il deliberato eccede
l'ordine del giorno, anche in quanto relative a fatti futuri imprevedibili, indeterminati e
6 indeterminabili, eccetera;
anche per illegittima e inammissibile confusione dei patrimoni, nonché dele movimentazioni e delle giacenze di denaro, e similari, peraltro anche illegittimamente gestiti e/o movimentati dal e/o dall'amministratore del CP_1
Condominio in un unico conto bancario o postale intestato al anche per CP_1 gravissima violazione anche della normativa su riservatezza e privacy, anche in quanto, con tali suddette convocazioni di assemblea, con le predette assemblee, con i predetti verbali di assemblee e con le predette delibere, i condòmini del sono venuti a conoscenza di CP_1 dati privati e personali - anche sensibili e molto delicati - relativi a soggetti, tra cui anche la scrivente, proprietari di aree private le quali non fanno parte del e non fanno parte CP_1 dell'amministrazione del Condominio;
e anche per tutti i documenti erroneamente denominati
“rendiconto” (ma che di fatto non sono rendiconti), sia quelli oggetto dei predetti verbali e sia quelli relativi all'ultimo decennio che va dal 2012 ad oggi, che sono - così come anche il loro intero contenuto relativi pretesi riparti – che sono tutti di fatto inesistenti (affetti da inesistenza assoluta) e/o radicalmente nulli (affetti da nullità radicale ed insanabile), tamquam non esset, e/o comunque invalidi e privi di qualsiasi efficacia, e/o in subordine annullabili, e in ogni caso sono completamente errati, infondati in fatto e in diritto, ed illegittimi, e sono parziali, incompleti, non “quadrano”, riportano voci contabili e conguagli incomprensibili e non giustificati, riportano duplicazioni di importi e/o di voci, confondono illegittimamente i patrimoni nonché le movimentazioni e le giacenze di denaro, non conteggiano e non indicano il saldo banca a inizio anno, non indicano il saldo banca a fine anno, sono incomprensibili, inintelligibili, non consentono “l'immediata verifica” stabilita dall'art.1130 bis c.c. (e in tal modo è di fatto è impedita a chiunque, anche al più esperto dei contabili, la necessaria verifica della situazione finanziaria, patrimoniale e economica di ogni singolo condòmino e del
Condominio a inizio e a fine anno), non riportano lo stato di ripartizione di tutte le voci contabili presenti nel rendiconto, e sono inutilizzabili in qualsiasi sede e per qualsiasi motivo
e finalità; anche per tutti i motivi riportati nel presente e nei precedenti atti, anche stragiudiziali, comunicazioni e istanze della scrivente, che abbiansi tutti per qui integralmente ripetuti, trascritti e noti, e a cui più estensivamente si rinvia”.
Tale omnicomprensiva impugnativa rende l'atto, nel suo complesso, non intellegibile quanto alle specifiche doglianze, in punto di fatto e di diritto, sulle quali si sollecitava la decisione.
Va osservato che dall'art. 164, IV e V comma, c.p.c., si evince il “principio secondo cui
l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, sia nel rito ordinario sia nel rito del lavoro,
7 rende nullo l'atto introduttivo del giudizio ed è rilevabile anche d'ufficio pure nell'ipotesi di avvenuta costituzione del convenuto. Nel sistema della nuova normativa, peraltro, in questo ultimo caso l'attore deve integrare la domanda nel termine perentorio assegnatogli, con
l'ulteriore conseguenza che la rinnovazione della citazione e tale integrazione hanno efficacia sanante eccezionalmente solo 'ex nunc', cioè 'ferme le decadenze e salvi i diritti quesiti anteriormente alle stesse'” (cfr. Cass. civ., sent. n. 11149 del 05.11.1998).
L'esistenza di un vizio della editio actionis, quindi, rendeva l'atto di opposizione inidoneo a raggiungere lo scopo processuale suo proprio, ovvero di sollecitare un esame del giudice sulla validità delle delibere poste a fondamento dell'opposizione residuando, al più, la possibilità di esaminare l'idoneità della documentazione posta a sostegno della richiesta monitoria, nuovamente depositata come “fascicolo della produzione monitoria”, in allegato alla comparsa di costituzione del condominio, a sorreggere la richiesta di pagamento.
Ininfluente è la circostanza che il condominio opposto, costituitosi tempestivamente in giudizio in data 17/06/2024 eccependo la tardività dell'impugnazione delle delibere condominiali impugnate, avendo la società opponente avviato il procedimento di mediazione obbligatoria senza ulteriormente coltivarlo, avesse articolato difese nel merito (cfr. Cass. civ., sent. n. 17495 del 23.08.2011, secondo cui i vizi della edictio actionis non possono essere sanati dalla costituzione del convenuto, la quale è inidonea a sanare le lacune originarie dell'atto; in termini Cass. civ., sent. n.
6673 del 19.03.2018).
Va, poi, rilevato che, dopo l'istanza di rimessione in termini per integrare l'atto di opposizione, comunicata in data 17/09/2024, si è avuto deposito dell'atto di integrazione della citazione alle ore 00:02 del 01/11/2024, quindi oltre il termine perentorio fissato fino alla data del 31/10/2024.
Trattasi di deposito tardivo in relazione al quale non è stato documentato alcun errore fatale, attestato dalla Cancelleria, o disguido informatico, il quale abbia rallentato il deposito dell'atto per causa non imputabile alla parte opponente, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata da parte opponente (cfr. Cass. civ., ord.
n. 6944 del 08.03.2023 la quale, in motivazione, afferma che “la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un “errore fatale” che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale
8 rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, 3° co., cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 5.1.2023, n. 238)”).
La documentazione prodotta da parte opponente in relazione alla seconda istanza di rimessione in termini, infatti, attesta che l'atto fu accettato dal sistema alle ore 00:02:22 del 01.11.2024 e che la consegna dell'atto si ebbe appena due centesimi di secondo dopo, alle ore 00:02:24 del 01.11.2024. L'esito dei controlli automatici si ebbe, quindi, alle ore 00:03 del 01.11.2024.
Risulta, quindi, che il sistema di deposito telematico degli atti fosse pienamente funzionante ed operativo, né è attestato un pregresso malfunzionamento dello stesso, che abbia impedito il deposito dell'atto nella giornata ultima del termine perentorio concesso (di più di quaranta giorni) del 31/10/2024, essendo imputabile ad una scelta della difesa di parte opponente la decisione di procedere al deposito dell'atto di integrazione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nell'ultimo giorno utile ed a ridosso di una giornata festiva.
In conclusione, la richiesta di revoca dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rimessione in termini del 03/11/2024 non può essere accolta e, ai sensi dell'art. 307,
III comma, c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per omessa ottemperanza all'ordine di integrazione della citazione nel termine perentorio assegnato, con conseguente esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653, I comma, c.p.c.
A non diverse conclusioni si sarebbe pervenuti ove si fosse ritenuto non applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 307, III comma, c.p.c., essendo testualmente prevista l'estinzione del giudizio in conseguenza dell'omessa rinnovazione della citazione (ipotesi che secondo la scrivente ritiene è analogicamente applicabile anche all'omessa integrazione della domanda nel termine perentorio assegnato), giacché comunque l'atto di opposizione avrebbe prodotto i suoi effetti dalla data di integrazione della domanda, ovvero dal 01.11.2024, ovverosia tardivamente, con sua conseguente inammissibilità, quantomeno in relazione alle domande riconvenzionali spiegate, rimarcandosi che, invece, la documentazione versata nel procedimento monitorio era pienamente idonea a sorreggere la richiesta di pagamento.
Stante l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ad ogni modo, si
è avuta definitiva esecutorietà del decreto opposto e non è sorto alcun onere per il
9 condominio opposto di provare nuovamente, nel giudizio di merito, la fondatezza della pretesa creditoria.
4. Ai sensi dell'art. 310 c.p.c., data la dichiarazione di estinzione del giudizio per omessa ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, le spese di lite devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Non si ravvisano gli estremi della colpa grave per giungersi ad una condanna ex art. 96 c.p.c. stante la pronuncia in rito di estinzione del giudizio e rimarcandosi che la tardiva integrazione della domanda ha impedito l'esame, nel merito, delle domande di impugnativa di delibere assembleari spiegate in via riconvenzionale da parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 2945/2024 R.G.A.C., pendente tra Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] [...]
, contro il Condominio sito in al , in persona Parte_1 CP_1 Controparte_1 dell'amministratore pro tempore avv. avente ad oggetto l'opposizione CP_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 7143/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data 11-
12.12.2023 nel procedimento n. 24960/2023 R.G.A.C., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio e, per l'effetto, esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
b) pone le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipare.
Napoli, 19 luglio 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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