Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 15
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di inammissibilità per cumulo soggettivo

    L'eccezione è infondata in quanto il ricorso cumulativo è ammissibile se le pretese, pur riferite a soggetti distinti, si fondano su un comune presupposto fattuale e normativo, dando luogo a un'identità sostanziale della causa petendi e del petitum. Nel caso di specie, le pretese restitutorie traggono origine dalla mancata fruizione della sospensione delle ritenute fiscali per l'anno 2017 e si fondano sull'applicazione dell'art. 8, comma 2, del D.L. n. 123/2019. La diversità degli importi richiesti non esclude l'ammissibilità.

  • Rigettato
    Eccezione di decadenza per presentazione istanza di rimborso

    L'eccezione è infondata. Il termine decadenziale di 48 mesi per l'azione restitutoria decorre dal momento in cui si verifica il presupposto giuridicamente rilevante che conferisce all'importo versato la natura di indebito. Nelle ipotesi in cui l'indebito derivi da una norma successiva (ius superveniens), il dies a quo non coincide con la data del versamento, bensì con il momento in cui l'importo assume rilevanza giuridica quale indebito. Nel caso di specie, il pagamento è divenuto indebito retroattivamente nel 2019 con l'entrata in vigore del D.L. n. 123/2019 (convertito in L. n. 156/2019 il 24/12/2019). L'istanza di rimborso è quindi tempestiva.

  • Accolto
    Fondatezza della domanda di rimborso

    La Corte accoglie la domanda. L'art. 8, comma 2, del D.L. n. 123/2019, interpretato costituzionalmente, riconosce il beneficio fiscale (riduzione del 60% delle imposte) anche a coloro che non hanno richiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del D.L. n. 189/2016. Chi ha pagato integralmente ha diritto al rimborso dell'eccedenza rispetto al 40% dovuto. La mancata richiesta di sospensione non può penalizzare il contribuente diligente e integrare una discriminazione irragionevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno
    Numero : 15
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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