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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
MANCINI DAVID, LA
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 265/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente - non essendosi avvalsa della possibilità, concessa dal decreto-legge n. 189/2016, di richiedere al sostituto di imposta la sospensione delle ritenute applicate sugli stipendi relativi al periodo di imposta gennaio/dicembre 2017 - ha impugnato il rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, presentata per
Irpef, Addizionali regionale e comunale relative all'anno 2017, chiedendo la restituzione delle imposte, e segnatamente invocando il decreto-legge n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, con cui veniva disposto il pagamento dei tributi sospesi a seguito del sisma, riferiti a tale periodo, nella misura del 40%, con conseguente permanenza del 60% delle trattenute non operate, per coloro che avevano optato, invece, per la suddetta sospensione.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, con le controdeduzioni, rilevando, sotto vari profili, la correttezza del proprio operato. Venivano depositate memorie.
All'ultima udienza su richiesta congiunta delle parti veniva disposto rinvio per consentire l'accordo conciliativo tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno esaminate con priorità le eccezioni preliminari sollevate dall'Agenzia.
In primis, la resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cumulo soggettivo, ritenendo che le domande proposte, riferite a contribuenti diversi e caratterizzate da autonome situazioni personali e fiscali, non potessero essere veicolate mediante un unico atto introduttivo.
Tale eccezione è priva di fondamento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 5/9/2023, n.
25549), nel processo tributario è da ritenersi ammissibile il ricorso cumulativo qualora le pretese, pur riferite a soggetti distinti, si fondino su un comune presupposto fattuale e normativo, dando luogo ad un'identità sostanziale della causa petendi e del petitum, seppur diversamente quantificato.
Nel caso in esame - v., funditus, appresso - tutte le pretese restitutorie traggono origine dalla mancata fruizione della sospensione delle ritenute fiscali per l'anno 2017 e si fondano sull'applicazione dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, laddove la diversità nella misura degli importi richiesti a rimborso incide unicamente sul quantum e non è idonea a escludere l'ammissibilità del ricorso cumulativo, atteso che le questioni di fatto e di diritto sono comuni.
Inoltre, l'ammissibilità del ricorso cumulativo appare pienamente giustificata anche sotto il profilo dell'economia processuale, alla luce dell'elevato numero di controversie promosse in relazione alla medesima questione interpretativa.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di decadenza sollevata dall'Agenzia, secondo la quale il termine di
48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29/9/1973, n. 602, avrebbe dovuto essere computato a decorrere dalla data del versamento delle ritenute operate nel corso dell'anno 2017.
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di rimborso di imposte sui redditi delle persone fisiche
(IRPEF), nonché delle relative addizionali regionale e comunale, versate nel corso del 2017 per effetto di ritenute alla fonte regolarmente operate dai sostituti d'imposta. Tali versamenti, pienamente legittimi al momento della loro effettuazione, hanno acquisito successivamente i connotati dell'indebito oggettivo in forza dello ius superveniens rappresentato dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito dalla legge n. 156/2019, il quale ha previsto, in favore dei contribuenti residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, un abbattimento dell'onere tributario, nella misura del 60%, limitando il carico fiscale al solo 40% delle imposte dovute.
Da tale intervento normativo è derivato, in capo ai contribuenti che avevano adempiuto integralmente agli obblighi fiscali, un diritto soggettivo alla restituzione della parte eccedente, inquadrabile nell'àmbito dell'indebito oggettivo sopravvenuto.
In materia di rimborso di ritenute alla fonte, l'ordinamento tributario stabilisce, ai sensi dell'art. 38 del d.P.
R. n. 602/1973, un termine decadenziale di 48 mesi per l'esercizio dell'azione restitutoria, ma tale termine decorre dal momento in cui si verifica il presupposto giuridicamente rilevante che conferisce all'importo versato la natura di indebito.
Ne consegue che, nelle ipotesi in cui il venir meno dell'obbligazione tributaria discenda dall'applicazione di una norma successiva - come nel caso in esame - il dies a quo del termine decadenziale non può coincidere con la data del versamento, bensì con il momento in cui l'importo versato assume rilevanza giuridica quale indebito, rendendo azionabile il diritto alla ripetizione.
Tale principio è stato espressamente confermato dalla Suprema Corte (v. sent. n. 8429 del 31/3/2025; n.
7936 del 25/3/2024), la quale ha affermato che l'azione di ripetizione resta comunque soggetta alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, norma che presidia il rimborso dell'imposta originariamente non dovuta e dell'imposta che, pur legittimamente corrisposta al momento del versamento, acquisisce in un momento successivo i connotati dell'indebito.
Trattasi dunque di indebito oggettivo sopravvenuto in forza dello ius superveniens introdotto dall'art. 8, comma 2, del D.L. n. 123 del 2019, che ha ridotto retroattivamente il carico fiscale per i contribuenti residenti nei Comuni del “cratere sismico”. In tali ipotesi la giurisprudenza di legittimità – da ultimo con
Cass., Sez. V, ord. n. 8429 del 31 marzo 2025, nonché con Cass. nn. 7960 del 2024, 20744 del 2019 e
16617 del 2015 – ha affermato che l'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 ha portata generale e si applica a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, anche qualora l'insussistenza del debito emerga successivamente al pagamento per effetto di norma sopravvenuta.
Non vi è alternativa all'applicazione dell'art. 38 del DPR n. 602/1973. Non può esserlo l'art. 21 d.lgs.
546/1992 che si pone in rapporto di sussidiarietà rispetto all'art. 38, operando soltanto in mancanza di una disciplina specifica. Poiché, nel caso di specie, la disciplina applicabile è quella generale dettata dall'art. 38, l'applicazione della norma processuale residuale risulterebbe impropria.
Si deve, quindi, concludere che l'art. 38 del DPR 602/1973 sia applicabile al caso di specie poiché il pagamento è divenuto indebito (retroattivamente) nel 2019. Il dies a quo della richiesta di rimborso decorre dalla entrata in vigore della previsione di legge contenuta nel D.L. 123/2019, convertito con L.
12/12/2019 n. 159. L'istanza di rimborso di cui al procedimento in esame è tempestiva, poiché il termine decadenziale ha iniziato a decorrere dal 24/12/2019, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 156/2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23/12/2019).
Si è, altresì, chiarito che il dies a quo per il computo del termine di decadenza coincide con la data di entrata in vigore della norma sopravvenuta che ha determinato il venir meno dell'obbligo, e non con quella del versamento originario.
In punto di fatto, è incontestato che la parte ricorrente: a) è un lavoratore dipendente;
b) risiede in uno dei
Comuni colpiti dal sisma che ha interessato la Regione Marche il 24/8/2016, facenti parte del “cratere sismico” ai sensi dell'allegato 1 e 2 al decreto-legge n. 189/2016; e c) non ha optato per la c.d. busta paga pesante.
In punto di diritto, si tratta solo di risolvere la questione relativa alla fondatezza dell'istanza di rimborso presentata dallo stesso ricorrente, impugnando il provvedimento di silenzio-rifiuto dell'Agenzia.
La risposta è positiva, come peraltro già deciso in analoghe controversie da questa Corte, con conferma in secondo grado e, da ultimo, con l'autorevole avallo della Cassazione (v. sent. n. 23642 del 3/9/2024, riguardante la Regione Marche), le cui considerazioni - qui condivise in toto - vengono appresso trascritte.
Preliminarmente, appare opportuno tracciare la cornice di riferimento normativo.
L'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, prevede che: “I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”.
A sua volta, l'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito dalla legge n. 229/2019, dispone che: “Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti”.
Orbene, contrariamente all'assunto dell'Amministrazione resistente, la richiesta di sospensione del prelievo fiscale e contributivo non può costituire una valida e ragionevole discriminante al fine di godere definitivamente dello “sconto” fiscale e contributivo concesso dall'ER.
La richiesta di avvalersi della sospensione non era legata normativamente al fatto che il contribuente avesse subìto danni dall'evento sismico, né a difficoltà reddituali: anche i contribuenti facoltosi avrebbero potuto giovarsene, ed anche i contribuenti che non avevano subìto alcun danno a causa del terremoto.
Piuttosto, la sospensione del prelievo fiscale e contributivo per i contribuenti residenti nei Comuni del
“cratere sismico” doveva intendersi come beneficio accessibile da parte di tutti, mentre il requisito della
“richiesta”, slegato dalle condizioni reddituali o patrimoniali ed al fatto di avere o meno subìto danni a causa dell'evento sismico, aveva come sua giustificazione soltanto quella di rimettere al contribuente la valutazione dell'opportunità di accedere ad un beneficio provvisorio, nell'incertezza del se, come e quando delle somme non versate sarebbe stato richiesto, in futuro, il pagamento.
In altri termini, i contribuenti del “cratere sismico” avrebbero potuto scegliere, in totale libertà, se correre il rischio di accumulare debiti nei confronti dell'ER - visto che “sospensione” non significa “remissione del debito” - o, invece, evitare qualsiasi incertezza continuando regolarmente ad onorare i propri debiti.
In ogni caso, non può sostenersi che chi abbia scelto di “non rischiare” di accumulare debiti verso l'ER possa essere penalizzato alla luce dello ius superveniens, che ha consentito ai contribuenti che avevano scelto di fruire della sospensione di pagare solo il 40% degli importi dovuti: infatti, una lettura restrittiva di tale disposizione sarebbe ingiustamente discriminatoria verso coloro che, magari anche meno benestanti di quelli che si erano avvalsi della sospensione, avevano preferito evitare qualsiasi incertezza, pagando regolarmente i loro debiti con il fisco. La lettura restrittiva dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito nella legge n.
156/2019, patrocinata dalla resistente, si porrebbe anche in contrasto con l'art. 3 Cost. e confliggerebbe con il canone giuridico della ragionevolezza: se ne impone, dunque, una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che la richiamata disposizione abbia inteso regolare esplicitamente solo la posizione di “color che son sospesi”, lasciando implicitamente impregiudicato, per quelli che scelsero di pagare integralmente i loro debiti erariali e contributivi, il diritto al rimborso dell'eccedenza rispetto a quanto avrebbero dovuto definitivamente pagare se si fossero avvalsi anch'essi della sospensione.
Inoltre, non si oppone a tale conclusione l'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016 il quale, nel disciplinare i presupposti della sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, dispone che “non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”: si tratta, evidentemente, di una disposizione che preclude solo la possibilità di chiedere il rimborso di quanto legittimamente corrisposto entro il 31/12/2016, prima, cioè, che iniziasse il periodo temporale per il quale sarebbe valsa la sospensione dei pagamenti.
In conclusione, viene affermato il seguente principio di diritto: “l'art. 8, comma 2, del decreto-legge n.
123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, deve essere inteso nel senso che dello 'sconto' fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei Comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al decreto-legge n. 189/2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 189/2016, con la conseguenza che questi ultimi hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti per legge”.
Tali principi sono stati ripresi e ampliati da una successiva pronuncia del Supremo Collegio (v. sent. n.
8276 del 29/3/2025, riguardante la Regione Abruzzo), che ha avuto modo di confutare l'assunto dell'Agenzia, ad avviso della quale, per i residenti nei Comuni ricompresi nel “cratere sismico” degli eventi tellurici del 24/8/2016, l'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016 aveva disposto la sospensione dei pagamenti, escludendo, tuttavia, il diritto al rimborso di quanto eventualmente versato in mancanza dell'opzione per la sospensione, in quanto la scelta di non avvalersi del beneficio in questione valeva come riconoscimento dell'assenza di stato di bisogno, che escludeva la sussistenza del diritto al successivo rimborso.
In altri termini, l'Agenzia sostiene che il citato l'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016, avrebbe introdotto una sospensione facoltativa, su richiesta del sostituito, dei versamenti dovuti dal sostituto d'imposta a titolo di ritenute fiscali, per il pagamento delle imposte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di lavori autonomo;
la finalità della norma sarebbe stata quella di fornire “liquidità aggiuntiva” alle persone fisiche danneggiate dal sisma, onde consentire loro di far fronte ai danni materiali da questo prodotti.
La mancata opzione per tale sospensione - ad avviso della resistente - varrebbe a dimostrare l'assenza di difficoltà economica, legata al sisma e, quindi, giustificherebbe la mancanza della restituzione di quanto eventualmente versato, nel mentre la riduzione del 60% delle imposte sarebbe applicabile solamente nei confronti di coloro che avevano richiesto la sospensione, stante il richiamo, da parte dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, all'art. 48, comma 11, del decreto-legge n. 189/2016, che stabilisce le modalità di restituzione delle ritenute non versate proprio in ragione dell'adesione alla consentita sospensione.
Tali assunti sono stati considerati “totalmente infondati”.
Invero, gli stessi giudici di legittimità, con riferimento a fattispecie analoghe, hanno costantemente ritenuto che la norma successiva, che riduce il tributo dovuto per un certo periodo di tempo, rende quest'ultimo, se pagato integralmente, una sorta di indebito, essendo venuta meno, benché a posteriori, la causa del versamento, con conseguente diritto ex lege del contribuente alla restituzione (v. Cass. 15/1/2021, n. 596;
Cass. 30/9/2019, n. 24307).
Un'analoga questione interpretativa era stata risolta dal Supremo Collegio nel senso indicato relativamente alla situazione fiscale dei soggetti colpiti dal sisma del 13-16/12/1990 per le Province di
Catania, Ragusa e Siracusa, e ciò per effetto di un intervento normativo, simile a quello che interessa la presente controversia, che aveva il carattere di ius superveniens, tale da rendere il già pagato non dovuto ex post (v. Cass. 1/10/2007, n. 20641; cui adde, più di recente, Cass. 22/2/2018, n. 4291).
Questa conclusione è rafforzata dal fatto che, in tema di sopravvenienza di disposizioni legislative con incidenza su obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, che sopprimano o riducano la prestazione che ne costituiva oggetto, di fronte all'espressa previsione recata dalle stesse disposizioni di irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio come conformato in precedenza, la Corte
Costituzionale ha espresso, con numerose pronunce, un univoco orientamento di non compatibilità costituzionale sotto il profilo della non ragionevolezza, atteso che, contraddittoriamente, da un lato, si rende insussistente l'obbligazione e, dall'altro lato, si rende irripetibile quanto già versato sine causa, nonché sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza, considerato che ingiustificatamente si pratica un trattamento deteriore per il soggetto che, nel rispetto del quadro normativo previgente, abbia già provveduto all'adempimento rispetto a chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento, o pagato somme inferiori al dovuto (v. Corte Cost. 22/7/2009, n. 227; Corte
Cost. 26/7/2005, n. 320).
L'irragionevolezza e la violazione del principio di uguaglianza sono tanto più accentuati, ove si sia in presenza di interventi preordinati al sostegno di soggetti danneggiati da calamità naturali, non potendosi ammettere che si fruisca del beneficio nel solo caso di omesso adempimento dell'obbligazione pubblica, incidendo, così, per quanto concerne le imprese, anche sulla concorrenza.
Pertanto, ragioni logiche (il venire meno della causa del pagamento), giuridiche (l'operare delle regole sull'indebito) e di coerenza costituzionale (il rispetto dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza) impongono di consentire al contribuente che ha pagato di domandare il rimborso, in maniera che egli non debba corrispondere, solo perché più diligente, un importo superiore a quello chiesto ad altri soggetti che si trovino nella medesima condizione (il risiedere nella zona colpita dal sisma).
Per quanto fin qui esposto, in accoglimento del presente ricorso, va annullato l'atto impugnato, con conseguente condanna della resistente alla restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate, come indicate nel presente ricorso.
Riguardo al quantum, l'importo erogabile in concreto all'odierno contribuente dovrà essere liquidato dall'Ufficio in relazione alle informazioni desunte dall'Anagrafe tributaria e, in particolare, dalle dichiarazioni dei redditi presentate, considerando i rimborsi/detrazioni eventualmente usufruiti dallo stesso contribuente, in modo che, per la singola posizione, verrà rimborsato, in contraddittorio con il soggetto interessato, solo l'importo effettivamente dovuto a quest'ultimo per Irpef e Addizionali.
Perveniva in atti richiesta di cessazione della materia del contendere da parte dell'Ufficio, che implicitamente desisteva dal persistere nel sostenere la legittimità dell'atto.
La Corte ne prende atto e ritiene questa novità processuale assorbente rispetto ad ogni altra conclusione e argomentazione sopra esposta.
Quanto alle spese. Il presente ricorso è frutto di separazione da un ricorso cumulativo comprendente numerosissime posizioni, distinte l'una dall'altra. In tutte le altre posizioni è frattanto intervenuto accordo di conciliazione con compensazione delle spese di lite. Solo nel presente tale accordo non è stato perfezionato, ma per ragioni di equa e unitaria soluzione si ritiene di estendere la compensazione anche alla presente causa.
P.Q.M.
dichiara estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
spese compensate
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
MANCINI DAVID, LA
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 265/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente - non essendosi avvalsa della possibilità, concessa dal decreto-legge n. 189/2016, di richiedere al sostituto di imposta la sospensione delle ritenute applicate sugli stipendi relativi al periodo di imposta gennaio/dicembre 2017 - ha impugnato il rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, presentata per
Irpef, Addizionali regionale e comunale relative all'anno 2017, chiedendo la restituzione delle imposte, e segnatamente invocando il decreto-legge n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, con cui veniva disposto il pagamento dei tributi sospesi a seguito del sisma, riferiti a tale periodo, nella misura del 40%, con conseguente permanenza del 60% delle trattenute non operate, per coloro che avevano optato, invece, per la suddetta sospensione.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, con le controdeduzioni, rilevando, sotto vari profili, la correttezza del proprio operato. Venivano depositate memorie.
All'ultima udienza su richiesta congiunta delle parti veniva disposto rinvio per consentire l'accordo conciliativo tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno esaminate con priorità le eccezioni preliminari sollevate dall'Agenzia.
In primis, la resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cumulo soggettivo, ritenendo che le domande proposte, riferite a contribuenti diversi e caratterizzate da autonome situazioni personali e fiscali, non potessero essere veicolate mediante un unico atto introduttivo.
Tale eccezione è priva di fondamento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 5/9/2023, n.
25549), nel processo tributario è da ritenersi ammissibile il ricorso cumulativo qualora le pretese, pur riferite a soggetti distinti, si fondino su un comune presupposto fattuale e normativo, dando luogo ad un'identità sostanziale della causa petendi e del petitum, seppur diversamente quantificato.
Nel caso in esame - v., funditus, appresso - tutte le pretese restitutorie traggono origine dalla mancata fruizione della sospensione delle ritenute fiscali per l'anno 2017 e si fondano sull'applicazione dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, laddove la diversità nella misura degli importi richiesti a rimborso incide unicamente sul quantum e non è idonea a escludere l'ammissibilità del ricorso cumulativo, atteso che le questioni di fatto e di diritto sono comuni.
Inoltre, l'ammissibilità del ricorso cumulativo appare pienamente giustificata anche sotto il profilo dell'economia processuale, alla luce dell'elevato numero di controversie promosse in relazione alla medesima questione interpretativa.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di decadenza sollevata dall'Agenzia, secondo la quale il termine di
48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29/9/1973, n. 602, avrebbe dovuto essere computato a decorrere dalla data del versamento delle ritenute operate nel corso dell'anno 2017.
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di rimborso di imposte sui redditi delle persone fisiche
(IRPEF), nonché delle relative addizionali regionale e comunale, versate nel corso del 2017 per effetto di ritenute alla fonte regolarmente operate dai sostituti d'imposta. Tali versamenti, pienamente legittimi al momento della loro effettuazione, hanno acquisito successivamente i connotati dell'indebito oggettivo in forza dello ius superveniens rappresentato dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito dalla legge n. 156/2019, il quale ha previsto, in favore dei contribuenti residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, un abbattimento dell'onere tributario, nella misura del 60%, limitando il carico fiscale al solo 40% delle imposte dovute.
Da tale intervento normativo è derivato, in capo ai contribuenti che avevano adempiuto integralmente agli obblighi fiscali, un diritto soggettivo alla restituzione della parte eccedente, inquadrabile nell'àmbito dell'indebito oggettivo sopravvenuto.
In materia di rimborso di ritenute alla fonte, l'ordinamento tributario stabilisce, ai sensi dell'art. 38 del d.P.
R. n. 602/1973, un termine decadenziale di 48 mesi per l'esercizio dell'azione restitutoria, ma tale termine decorre dal momento in cui si verifica il presupposto giuridicamente rilevante che conferisce all'importo versato la natura di indebito.
Ne consegue che, nelle ipotesi in cui il venir meno dell'obbligazione tributaria discenda dall'applicazione di una norma successiva - come nel caso in esame - il dies a quo del termine decadenziale non può coincidere con la data del versamento, bensì con il momento in cui l'importo versato assume rilevanza giuridica quale indebito, rendendo azionabile il diritto alla ripetizione.
Tale principio è stato espressamente confermato dalla Suprema Corte (v. sent. n. 8429 del 31/3/2025; n.
7936 del 25/3/2024), la quale ha affermato che l'azione di ripetizione resta comunque soggetta alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, norma che presidia il rimborso dell'imposta originariamente non dovuta e dell'imposta che, pur legittimamente corrisposta al momento del versamento, acquisisce in un momento successivo i connotati dell'indebito.
Trattasi dunque di indebito oggettivo sopravvenuto in forza dello ius superveniens introdotto dall'art. 8, comma 2, del D.L. n. 123 del 2019, che ha ridotto retroattivamente il carico fiscale per i contribuenti residenti nei Comuni del “cratere sismico”. In tali ipotesi la giurisprudenza di legittimità – da ultimo con
Cass., Sez. V, ord. n. 8429 del 31 marzo 2025, nonché con Cass. nn. 7960 del 2024, 20744 del 2019 e
16617 del 2015 – ha affermato che l'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 ha portata generale e si applica a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, anche qualora l'insussistenza del debito emerga successivamente al pagamento per effetto di norma sopravvenuta.
Non vi è alternativa all'applicazione dell'art. 38 del DPR n. 602/1973. Non può esserlo l'art. 21 d.lgs.
546/1992 che si pone in rapporto di sussidiarietà rispetto all'art. 38, operando soltanto in mancanza di una disciplina specifica. Poiché, nel caso di specie, la disciplina applicabile è quella generale dettata dall'art. 38, l'applicazione della norma processuale residuale risulterebbe impropria.
Si deve, quindi, concludere che l'art. 38 del DPR 602/1973 sia applicabile al caso di specie poiché il pagamento è divenuto indebito (retroattivamente) nel 2019. Il dies a quo della richiesta di rimborso decorre dalla entrata in vigore della previsione di legge contenuta nel D.L. 123/2019, convertito con L.
12/12/2019 n. 159. L'istanza di rimborso di cui al procedimento in esame è tempestiva, poiché il termine decadenziale ha iniziato a decorrere dal 24/12/2019, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 156/2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23/12/2019).
Si è, altresì, chiarito che il dies a quo per il computo del termine di decadenza coincide con la data di entrata in vigore della norma sopravvenuta che ha determinato il venir meno dell'obbligo, e non con quella del versamento originario.
In punto di fatto, è incontestato che la parte ricorrente: a) è un lavoratore dipendente;
b) risiede in uno dei
Comuni colpiti dal sisma che ha interessato la Regione Marche il 24/8/2016, facenti parte del “cratere sismico” ai sensi dell'allegato 1 e 2 al decreto-legge n. 189/2016; e c) non ha optato per la c.d. busta paga pesante.
In punto di diritto, si tratta solo di risolvere la questione relativa alla fondatezza dell'istanza di rimborso presentata dallo stesso ricorrente, impugnando il provvedimento di silenzio-rifiuto dell'Agenzia.
La risposta è positiva, come peraltro già deciso in analoghe controversie da questa Corte, con conferma in secondo grado e, da ultimo, con l'autorevole avallo della Cassazione (v. sent. n. 23642 del 3/9/2024, riguardante la Regione Marche), le cui considerazioni - qui condivise in toto - vengono appresso trascritte.
Preliminarmente, appare opportuno tracciare la cornice di riferimento normativo.
L'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, prevede che: “I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”.
A sua volta, l'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito dalla legge n. 229/2019, dispone che: “Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti”.
Orbene, contrariamente all'assunto dell'Amministrazione resistente, la richiesta di sospensione del prelievo fiscale e contributivo non può costituire una valida e ragionevole discriminante al fine di godere definitivamente dello “sconto” fiscale e contributivo concesso dall'ER.
La richiesta di avvalersi della sospensione non era legata normativamente al fatto che il contribuente avesse subìto danni dall'evento sismico, né a difficoltà reddituali: anche i contribuenti facoltosi avrebbero potuto giovarsene, ed anche i contribuenti che non avevano subìto alcun danno a causa del terremoto.
Piuttosto, la sospensione del prelievo fiscale e contributivo per i contribuenti residenti nei Comuni del
“cratere sismico” doveva intendersi come beneficio accessibile da parte di tutti, mentre il requisito della
“richiesta”, slegato dalle condizioni reddituali o patrimoniali ed al fatto di avere o meno subìto danni a causa dell'evento sismico, aveva come sua giustificazione soltanto quella di rimettere al contribuente la valutazione dell'opportunità di accedere ad un beneficio provvisorio, nell'incertezza del se, come e quando delle somme non versate sarebbe stato richiesto, in futuro, il pagamento.
In altri termini, i contribuenti del “cratere sismico” avrebbero potuto scegliere, in totale libertà, se correre il rischio di accumulare debiti nei confronti dell'ER - visto che “sospensione” non significa “remissione del debito” - o, invece, evitare qualsiasi incertezza continuando regolarmente ad onorare i propri debiti.
In ogni caso, non può sostenersi che chi abbia scelto di “non rischiare” di accumulare debiti verso l'ER possa essere penalizzato alla luce dello ius superveniens, che ha consentito ai contribuenti che avevano scelto di fruire della sospensione di pagare solo il 40% degli importi dovuti: infatti, una lettura restrittiva di tale disposizione sarebbe ingiustamente discriminatoria verso coloro che, magari anche meno benestanti di quelli che si erano avvalsi della sospensione, avevano preferito evitare qualsiasi incertezza, pagando regolarmente i loro debiti con il fisco. La lettura restrittiva dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito nella legge n.
156/2019, patrocinata dalla resistente, si porrebbe anche in contrasto con l'art. 3 Cost. e confliggerebbe con il canone giuridico della ragionevolezza: se ne impone, dunque, una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che la richiamata disposizione abbia inteso regolare esplicitamente solo la posizione di “color che son sospesi”, lasciando implicitamente impregiudicato, per quelli che scelsero di pagare integralmente i loro debiti erariali e contributivi, il diritto al rimborso dell'eccedenza rispetto a quanto avrebbero dovuto definitivamente pagare se si fossero avvalsi anch'essi della sospensione.
Inoltre, non si oppone a tale conclusione l'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016 il quale, nel disciplinare i presupposti della sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, dispone che “non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”: si tratta, evidentemente, di una disposizione che preclude solo la possibilità di chiedere il rimborso di quanto legittimamente corrisposto entro il 31/12/2016, prima, cioè, che iniziasse il periodo temporale per il quale sarebbe valsa la sospensione dei pagamenti.
In conclusione, viene affermato il seguente principio di diritto: “l'art. 8, comma 2, del decreto-legge n.
123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, deve essere inteso nel senso che dello 'sconto' fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei Comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al decreto-legge n. 189/2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 189/2016, con la conseguenza che questi ultimi hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti per legge”.
Tali principi sono stati ripresi e ampliati da una successiva pronuncia del Supremo Collegio (v. sent. n.
8276 del 29/3/2025, riguardante la Regione Abruzzo), che ha avuto modo di confutare l'assunto dell'Agenzia, ad avviso della quale, per i residenti nei Comuni ricompresi nel “cratere sismico” degli eventi tellurici del 24/8/2016, l'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016 aveva disposto la sospensione dei pagamenti, escludendo, tuttavia, il diritto al rimborso di quanto eventualmente versato in mancanza dell'opzione per la sospensione, in quanto la scelta di non avvalersi del beneficio in questione valeva come riconoscimento dell'assenza di stato di bisogno, che escludeva la sussistenza del diritto al successivo rimborso.
In altri termini, l'Agenzia sostiene che il citato l'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016, avrebbe introdotto una sospensione facoltativa, su richiesta del sostituito, dei versamenti dovuti dal sostituto d'imposta a titolo di ritenute fiscali, per il pagamento delle imposte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di lavori autonomo;
la finalità della norma sarebbe stata quella di fornire “liquidità aggiuntiva” alle persone fisiche danneggiate dal sisma, onde consentire loro di far fronte ai danni materiali da questo prodotti.
La mancata opzione per tale sospensione - ad avviso della resistente - varrebbe a dimostrare l'assenza di difficoltà economica, legata al sisma e, quindi, giustificherebbe la mancanza della restituzione di quanto eventualmente versato, nel mentre la riduzione del 60% delle imposte sarebbe applicabile solamente nei confronti di coloro che avevano richiesto la sospensione, stante il richiamo, da parte dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, all'art. 48, comma 11, del decreto-legge n. 189/2016, che stabilisce le modalità di restituzione delle ritenute non versate proprio in ragione dell'adesione alla consentita sospensione.
Tali assunti sono stati considerati “totalmente infondati”.
Invero, gli stessi giudici di legittimità, con riferimento a fattispecie analoghe, hanno costantemente ritenuto che la norma successiva, che riduce il tributo dovuto per un certo periodo di tempo, rende quest'ultimo, se pagato integralmente, una sorta di indebito, essendo venuta meno, benché a posteriori, la causa del versamento, con conseguente diritto ex lege del contribuente alla restituzione (v. Cass. 15/1/2021, n. 596;
Cass. 30/9/2019, n. 24307).
Un'analoga questione interpretativa era stata risolta dal Supremo Collegio nel senso indicato relativamente alla situazione fiscale dei soggetti colpiti dal sisma del 13-16/12/1990 per le Province di
Catania, Ragusa e Siracusa, e ciò per effetto di un intervento normativo, simile a quello che interessa la presente controversia, che aveva il carattere di ius superveniens, tale da rendere il già pagato non dovuto ex post (v. Cass. 1/10/2007, n. 20641; cui adde, più di recente, Cass. 22/2/2018, n. 4291).
Questa conclusione è rafforzata dal fatto che, in tema di sopravvenienza di disposizioni legislative con incidenza su obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, che sopprimano o riducano la prestazione che ne costituiva oggetto, di fronte all'espressa previsione recata dalle stesse disposizioni di irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio come conformato in precedenza, la Corte
Costituzionale ha espresso, con numerose pronunce, un univoco orientamento di non compatibilità costituzionale sotto il profilo della non ragionevolezza, atteso che, contraddittoriamente, da un lato, si rende insussistente l'obbligazione e, dall'altro lato, si rende irripetibile quanto già versato sine causa, nonché sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza, considerato che ingiustificatamente si pratica un trattamento deteriore per il soggetto che, nel rispetto del quadro normativo previgente, abbia già provveduto all'adempimento rispetto a chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento, o pagato somme inferiori al dovuto (v. Corte Cost. 22/7/2009, n. 227; Corte
Cost. 26/7/2005, n. 320).
L'irragionevolezza e la violazione del principio di uguaglianza sono tanto più accentuati, ove si sia in presenza di interventi preordinati al sostegno di soggetti danneggiati da calamità naturali, non potendosi ammettere che si fruisca del beneficio nel solo caso di omesso adempimento dell'obbligazione pubblica, incidendo, così, per quanto concerne le imprese, anche sulla concorrenza.
Pertanto, ragioni logiche (il venire meno della causa del pagamento), giuridiche (l'operare delle regole sull'indebito) e di coerenza costituzionale (il rispetto dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza) impongono di consentire al contribuente che ha pagato di domandare il rimborso, in maniera che egli non debba corrispondere, solo perché più diligente, un importo superiore a quello chiesto ad altri soggetti che si trovino nella medesima condizione (il risiedere nella zona colpita dal sisma).
Per quanto fin qui esposto, in accoglimento del presente ricorso, va annullato l'atto impugnato, con conseguente condanna della resistente alla restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate, come indicate nel presente ricorso.
Riguardo al quantum, l'importo erogabile in concreto all'odierno contribuente dovrà essere liquidato dall'Ufficio in relazione alle informazioni desunte dall'Anagrafe tributaria e, in particolare, dalle dichiarazioni dei redditi presentate, considerando i rimborsi/detrazioni eventualmente usufruiti dallo stesso contribuente, in modo che, per la singola posizione, verrà rimborsato, in contraddittorio con il soggetto interessato, solo l'importo effettivamente dovuto a quest'ultimo per Irpef e Addizionali.
Perveniva in atti richiesta di cessazione della materia del contendere da parte dell'Ufficio, che implicitamente desisteva dal persistere nel sostenere la legittimità dell'atto.
La Corte ne prende atto e ritiene questa novità processuale assorbente rispetto ad ogni altra conclusione e argomentazione sopra esposta.
Quanto alle spese. Il presente ricorso è frutto di separazione da un ricorso cumulativo comprendente numerosissime posizioni, distinte l'una dall'altra. In tutte le altre posizioni è frattanto intervenuto accordo di conciliazione con compensazione delle spese di lite. Solo nel presente tale accordo non è stato perfezionato, ma per ragioni di equa e unitaria soluzione si ritiene di estendere la compensazione anche alla presente causa.
P.Q.M.
dichiara estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
spese compensate