TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/07/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione in modalità ex art. 127 ter cpc, del 3.7.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 329/2022 R.G. e vertente fra
rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Rapone Parte_1 cod. fisc. C.F. 1
ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Melfi vico Gelsomino 4, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
, P.IVA_1 in persona del l' Controparte_1 c.f.
Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma ed ai fini del presente atto in Potenza, Sede
Provinciale CP_2,Via Pretoria n. 263, rapp.to e difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura per notaio
Per 1 in Roma;
- RESISTENTE -
Oggetto: 67% di invalidità.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato in data 1.2.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento amministrativo dell' CP_2 in data 23.9.2021 che ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento di una invalidità non inferiore al 67%, riconoscendole una invalidità tra il 34 e il 73%, quindi, negando così il diritto all'esenzione del ticket sulle prestazioni sanitarie. Il ricorso era fondato su argomentazioni critiche dell'operato della Commissione medica per cui, la ricorrente chiedeva nominarsi il ctu per l'accoglimento del ricorso e accertamento del diritto con vittoria di spese di lite.
Con memoria, depositata 1'8.8.2022, l' CP_2 si è costituito eccependo la insussistenza del requisito sanitario come richiesto ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.;
All'odierna udienza, sulle discussioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo telematico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta consulenza medico legale, conferendone incarico alla d.ssa Per_2
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontando una invalidità del 67% a decorrere da marzo 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite in virtù dell'accertamento di sussistenza del requisito dalla data della visita del ctu e quindi successiva alla domanda, vanno compensate per 4/5 e riconoscimento al ricorrente della quota di 1/5, e vanno pertanto liquidate con condanna dell' CP_1 in misura di euro 539,40; e le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente CP_2 di Potenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
,ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara Parte_1 invalido con riduzione della capacità
lavorativa in misura del 67% a decorrere da marzo 2023;
b) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente CP_2 di Potenza in via definitiva.
c) Condanna l' CP_2 di Potenza in persona del legale rappresentante p.t. alle spese e competenze di causa determinate in euro 539,40 da distrarsi in favore del difensore antistatario;
Potenza, 3 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione in modalità ex art. 127 ter cpc, del 3.7.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 329/2022 R.G. e vertente fra
rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Rapone Parte_1 cod. fisc. C.F. 1
ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Melfi vico Gelsomino 4, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
, P.IVA_1 in persona del l' Controparte_1 c.f.
Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma ed ai fini del presente atto in Potenza, Sede
Provinciale CP_2,Via Pretoria n. 263, rapp.to e difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura per notaio
Per 1 in Roma;
- RESISTENTE -
Oggetto: 67% di invalidità.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato in data 1.2.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento amministrativo dell' CP_2 in data 23.9.2021 che ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento di una invalidità non inferiore al 67%, riconoscendole una invalidità tra il 34 e il 73%, quindi, negando così il diritto all'esenzione del ticket sulle prestazioni sanitarie. Il ricorso era fondato su argomentazioni critiche dell'operato della Commissione medica per cui, la ricorrente chiedeva nominarsi il ctu per l'accoglimento del ricorso e accertamento del diritto con vittoria di spese di lite.
Con memoria, depositata 1'8.8.2022, l' CP_2 si è costituito eccependo la insussistenza del requisito sanitario come richiesto ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.;
All'odierna udienza, sulle discussioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo telematico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta consulenza medico legale, conferendone incarico alla d.ssa Per_2
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontando una invalidità del 67% a decorrere da marzo 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite in virtù dell'accertamento di sussistenza del requisito dalla data della visita del ctu e quindi successiva alla domanda, vanno compensate per 4/5 e riconoscimento al ricorrente della quota di 1/5, e vanno pertanto liquidate con condanna dell' CP_1 in misura di euro 539,40; e le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente CP_2 di Potenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
,ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara Parte_1 invalido con riduzione della capacità
lavorativa in misura del 67% a decorrere da marzo 2023;
b) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente CP_2 di Potenza in via definitiva.
c) Condanna l' CP_2 di Potenza in persona del legale rappresentante p.t. alle spese e competenze di causa determinate in euro 539,40 da distrarsi in favore del difensore antistatario;
Potenza, 3 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla