Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23856 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23856/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09812/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9812 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NZ RT, rappresentata e difesa dagli avvocati LO Clarizia, AR Caterina Giuffre', con domicilio eletto in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione esaminatrice del concorso notarile;
nei confronti
CO IO AR OR;
NN IT PE;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del giudizio di inidoneità della commissione esaminatrice per il concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 13.12.2022, risultante dal verbale n. 277 del 22.1.2024; dei verbali nn. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e dei correlati allegati, con cui sono stati fissati i criteri per la valutazione degli elaborati; dell’elenco, pubblicato il 3.7.2024, nella parte in cui la ricorrente non risulta essere stata ammessa alle prove orali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29 maggio 2025: del decreto del Ministro della Giustizia del 15.5.2025, con cui è approvata la graduatoria dei vincitori del concorso; dell’avviso del Direttore generale degli affari interni del 16 maggio 2025 avente ad oggetto “ Pubblicazione graduatoria vincitori, sedi disponibili e avvertenze per i vincitori e della correlata graduatoria ”, nonché dell’elenco sedi disponibili, pubblicati il 16.5.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. LO ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa NZ RT ha impugnato e chiesto l’annullamento del giudizio di inidoneità della commissione esaminatrice per il concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 13.12.2022, risultante dal verbale n. 277 del 22.1.2024; dei verbali nn. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e dei correlati allegati, con cui sono stati fissati i criteri per la valutazione degli elaborati; dell’elenco, pubblicato il 3.7.2024, nella parte in cui la ricorrente non risulta essere stata ammessa alle prove orali.
Oggetto del giudizio è la traccia assegnata per la redazione dell’atto inter vivos (“ I due fratelli IM e ND, entrambi coniugati in regime di comunione legale, hanno ricevuto con atto di donazione, a rogito del dott. Romolo Remo, notaio in Roma, in data 25/5/2015, in parti eguali tra loro dai genitori EV e NA, due fabbricati (A e B), ciascuno con annessa corte pertinenziale, siti in Roma, via Gioberti nn. 5 e 7, mentre il fratello ZO non ha ancora ricevuto alcunché. Ancora in vita i genitori, IM e ND hanno proceduto a dividere i beni donati, con atto del medesimo notaio, del 12/5/2022, con attribuzione a ciascuno di un fabbricato con annessa corte pertinenziale. Nell’atto di divisione, a rogito del medesimo notaio, per mera dimenticanza, non è stato indicato il titolo edilizio abilitativo della costruzione del fabbricato assegnato a IM (titolo edilizio correttamente enunciato nella donazione). Si dà atto che: 1) era stata costituita da IM ipoteca volontaria sulla propria quota indivisa, a rogito del notaio Romina Romoli; 2) in sede di divisione era stata costituita una servitù di passaggio, a favore del bene assegnato a ND e a carico del bene assegnato a IM, in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull’area pertinenziale del fabbricato di ND. Nella divisione era stato convenuto un conguaglio in danaro a favore di IM e a carico di ND, già corrisposto in sede di divisione. In relazione a tale divisione sono state curate tutte le formalità di legge. ND intende alienare a PR (sordumuto, ma capace di leggere e scrivere) il bene a lui assegnato e la moglie di ND è disponibile ad intervenire nel relativo atto. Anche il fratello ZO è disponibile ad intervenire nel relativo atto, pur senza prestare garanzia di alcun tipo, qualora possa tutelare l’acquirente contro eventuali azioni che ZO potrebbe esperire in futuro. L’acquirente intende acquistare l’appartamento solo a condizione che: 1) la divisione stipulata l’anno precedente risulti valida ed efficace; 2) sia tutelato dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da ZO. Inoltre PR intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo oggetto della presente vendita e che il prezzo pagato venga consegnato a ND solo dopo che il notaio abbia verificato l’inesistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita. Al riguardo ND e PR sono d’accordo che se dovessero risultare formalità pregiudizievoli, da un lato le somme versate saranno restituite dal notaio a PR e, dall’altro, la proprietà ritornerà alla parte venditrice. Il candidato, assunte le vesti del dott. Romolo Romani, notaio in Roma, con studio in Roma alla via Aurelia n.619, adegui la volontà delle parti e rediga il relativo atto. Nella parte teorica illustri le soluzioni adottate e tratti della divisione, con particolare riguardo alla natura del conguaglio anche in riferimento al regime patrimoniale tra i coniugi; dell’omessa menzione dei titoli edilizi comunque esistenti; di eventuali garanzie da prestare all’acquirente di immobili di provenienza donativa; della servitù per vantaggio futuro ”).
Dall’analisi della scheda di correzione risulta che alla ricorrente è stata contestata una nullità (“ la dichiarazione del sordomuto PR è solo prevista ma non scritta di pugno dal medesimo ”); una grave insufficienza (“ per presenza di errori di diritto nell'atto, consistiti: nella c.d. clausola Bersani manca la dichiarazione proveniente dalle parti, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riguardante i mezzi di pagamento del prezzo ”); ed un’ulteriore insufficienza (“ per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica ”, nel senso che “ a) il candidato non prevede alcuna garanzia relativa alla servitù giustificata con il richiamo ad istituti (trascrizione) che non preservano PR dall'eventualità dell'espropriazione del fondo servente da parte del creditore ipotecario di IM (art. 2812 c.c.); b) carente previsione della clausola che prevede la condizione risolutiva, con particolare riferimento alla mancata previsione dell'atto ricognitivo del verificarsi o d non verificarsi dell'evento dedotto in condizione, necessario per dare certezza anche ai fini pubblicitari alla fattispecie acquisitiva ”).
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166, e nella applicazione dei criteri di valutazione - Violazione dei principi costituzionali di trasparenza imparzialità e buon andamento - Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, tra l'altro, erroneità del procedimento di valutazione della prova per ingiustizia, difetto di istruttoria, manifeste illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, carenza di motivazione, confusione, perplessità, travisamento dei fatti, sviamento di potere e disparità di trattamento - Difetto di motivazione - Violazione del giusto procedimento ”.
La ricorrente ha contestato – sulla base di quanto riportato nell’elaborato – di aver “ dimostrato di essere perfettamente a conoscenza della prescrizione normativa e della opportunità di fare redigere dal sordomuto la dichiarazione di suo pugno e, quindi, di possedere una preparazione adeguata allo svolgimento della professione di notaio secondo i criteri (non) definiti dalla commissione ” (cfr. pag. 4); e che, dunque, “ quanto scritto nell’atto costituisce comunque una dichiarazione esaustiva scritta di pugno da PR, che certamente non configura alcuna ipotesi di nullità. L’atto contiene infatti tutti gli elementi prescritti dall’art. 57 L.N che PR doveva scrivere ed in effetti scrive: lettura dell’atto, presenza dei testimoni e dell’interprete, conformità alla sua volontà ” (cfr. pag. 5).
Ha, poi, lamentato – con riferimento alla mancanza della dichiarazione proveniente dalle parti, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riguardante i mezzi di pagamento del prezzo – di aver precisato tale dichiarazione “ all’art. 3 dell’elaborato, avente ad oggetto il prezzo, a partire dalla quarta riga riporta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in atto pubblico la dichiarazione delle parti. In particolare, il candidato scrive: “Ex D.P.R. 445/2000 le parti, in via sostitutiva di atto di notorietà, dichiarano:” facendo seguire la dichiarazione delle stesse parti circa il mancato intervento di mediatori e le modalità di pagamento del prezzo, con indicazione dell’assegno circolare che ai sensi dell’art 1 comma 63 della legge 147/2013 viene consegnato al Notaio per il deposito prezzo ” (cfr., ancora, pag. 5).
Con riferimento al terzo rilievo la ricorrente ha, infine, evidenziato che “ risulta che circa 100 (cento) candidati sono stati dichiarati idonei nonostante nell’atto non abbiano previsto alcuna garanzia relativamente alla servitù (lett. a). Si tratta di oltre il 33% (trentatré per cento) quindi oltre un terzo dei candidati giudicati idonei ” (cfr. pag. 7); che, ad ogni modo, “ la previsione nell’atto condizionato del riferimento all’atto ricognitivo di avveramento della condizione (rilievo sub b) non è prescritta da nessuna norma. Infatti, non solo l’indicazione di un atto ricognitivo non è un elemento di validità (e neppure di irregolarità) dell’atto condizionato, ma la mancanza di essa non preclude in alcun modo la stipula e/o la pubblicità del successivo atto ricognitivo ” (cfr. pag. 8).
2°) “ Violazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 166/06 e dei principi in materia di concorsi. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 e dei principi costituzionali di buon andamento, trasparenza ed imparzialità amministrativa – Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, sviamento ”.
Con tale motivo la ricorrente ha censurato l’omessa puntualità dei criteri, evidenziando che “ anche la sola indicazione delle valutazioni specifiche della Commissione sulla traccia e sugli orientamenti giurisprudenziali condivisi avrebbe garantito ai candidati una verifica sulla uniformità di valutazione, che ad oggi è in effetti impraticabile ” e stigmatizzando, di contro, che “ i criteri sono talmente generici da lasciare alla Commissione l’arbitrio della concreta decisione dei singoli errori rilevanti, che quindi non possono ricondursi ad un criterio definito “prima della correzione degli elaborati”, come imposto dalla legge; ma che vengono sostanzialmente identificati ed introdotti solo dopo la lettura dei singoli elaborati ” (cfr. pag. 11).
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia (1.10.2024), che nella memoria del 19.10.2024 ha eccepito che “ le censure formulate dalla parte ricorrente, contrariamente a quanto si assume, riguardano il merito della valutazione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione che, ancorché sindacabile, lo è per vizi di illogicità, ragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, vizi che nella specie non ricorrono. Parimenti infondata è la censura volta a far valere la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, pur a fronte di soluzioni omogenee ” (cfr. pag. 4); ha, quindi, motivatamente controdedotto a ciascuno dei profili di correzione contestati dalla ricorrente.
Con motivi aggiunti depositati il 29.5.2025 la ricorrente ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto del Ministro della Giustizia del 15.5.2025, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso, richiamando i motivi precedentemente proposti; dell’avviso del Direttore generale degli affari interni del 16 maggio 2025 avente ad oggetto “ Pubblicazione graduatoria vincitori, sedi disponibili e avvertenze per i vincitori e della correlata graduatoria ”, nonché dell’elenco delle sedi disponibili, pubblicati il 16.5.2025; ha riproposto le censure articolate nell’atto introduttivo del giudizio.
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
In linea generale, occorre premettere che, ai sensi dell’art. 11, comma 7 del d.lgs. 166/2006 (“ Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della L. 28 novembre 2005, n. 246 ”), “ nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla Commissione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, la Sottocommissione dichiara non idoneo il candidato, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi ”.
E’ appunto in tale disposizione che rinviene il suo fondamento la decisione della commissione del concorso notarile in questione di sancire la non idoneità della candidata ricorrente, avendo ravvisato nel suo elaborato inter vivos di diritto civile i profili ostativi all’idoneità, sopra illustrati, in conformità alla previsione di cui al citato art. 11, che al comma 5 prevede che “ il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati ”.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che il carattere “ostativo”, riferito dalla disciplina di cui al citato art. 11, comma 7 alle nullità o “gravi insufficienze” riscontrate dalla commissione in una delle prime due prove scritte, non è subordinato alla pluralità delle stesse né al congiunto ricorrere delle due tipologie di vizi, “ con la conseguenza, processualmente apprezzabile, che l’immunità dai vizi lamentati dalla parte ricorrente anche di uno solo dei molteplici rilievi formulati sul punto dalla commissione di concorso imporrebbe di ritenere legittimamente adottato l’impugnato giudizio di non idoneità ”; ed in secondo luogo, “deve osservarsi che se eventuali profili di disparità di trattamento – subordinati, secondo la regola generale, alla identità delle situazioni esaminate, a fronte delle quali l’Amministrazione si sia incomprensibilmente orientata in modo difforme – sono astrattamente suscettibili di fornire alimento al sindacato giurisdizionale avente ad oggetto la sussistenza della contestata “grave insufficienza” dell’elaborato, tenuto conto dei confini non compiutamente definiti della fattispecie (al cui riconoscimento in concreto concorre quindi in misura significativa l’apporto valutativo della commissione di concorso), a diversa conclusione deve pervenirsi in relazione all’ipotesi della nullità, la cui configurazione in concreto è legata a parametri univoci desumibili senza significativi margini di incertezza dalle disposizioni che testualmente le prevedono, con la conseguenza che, atteggiandosi l’attività di riscontro dell’Amministrazione, per questo aspetto, in termini sostanzialmente vincolati, non sono ravvisabili spazi effettivi alla operatività del vizio di eccesso di potere (di cui la disparità di trattamento costituisce, come è noto, una species o un elemento sintomatico) ” (cfr. pag. Consiglio di Stato, sez. III, 19 giugno 2025, n. 5362).
Venendo alle specifiche censure proposte, la commissione ha rilevato, quale causa di nullità dell’atto, che “ la dichiarazione del sordomuto PR è solo prevista ma non scritta di pugno dal medesimo ”.
Nella traccia si è precisato che “ ND intende alienare a PR (sordumuto, ma capace di leggere e scrivere) ”; il che avrebbe dovuto prescrivere la peculiare tutela prevista dall’art. 57 della legge 89/2013 (c.d. legge notarile), secondo cui “ il muto o sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà ”.
Non è, pertanto, avallabile una flessibilità nella (di converso rigorosa) applicazione della legge notarile, poiché la scrittura ex art. 57, da parte del sordomuto, di aver letto l'atto e di averlo riconosciuto conforme alla propria volontà deve essere apposta – a pena di nullità, come correttamente rilevato dalla commissione – tra la fine dell'atto e prima delle sottoscrizioni di tutti i comparenti, perché la ratio della norma è quella di “ consentire a tutti i sottoscriventi, non solo al sordomuto ed all'interprete, di rendersi conto dell'intero contenuto di quanto verbalizzato e di mettere le controparti in condizione di verificare che il sordomuto abbia preso compiuta e consapevole cognizione del negozio concluso (…); la norma tutela tutti i contraenti e non solo il soggetto minorato ” (cfr. Corte di Cassazione, 7 gennaio 2002, n. 108).
Perciò, era imposto che nell’atto fosse presente una dichiarazione scritta da PR; e non – come è riportato nell’elaborato della ricorrente – un richiamo (“ segue dichiarazione scritta da PR che ha letto personalmente l’atto e gli allegati alla presenza dei testimoni e lo ha riconosciuto conforme alla sua volontà ”) che si atteggia come adempimento diverso e incompleto rispetto alla prescrizione notarile, che, invece, postula l’esistenza materiale della dichiarazione nell’atto, non la sua (mera) menzione quasi de relato .
Né, tantomeno, il rilievo della commissione può essere superato in quanto, nella parte teorica, la ricorrente ha precisato che “ il comparente deve egli stesso leggere l’atto e scrivere alla fine del medesimo, ma prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà ”.
Parimenti infondata è la doglianza circa la lacunosa indicazione dei mezzi di pagamento.
Il DL 233/2006, la cui disciplina è stata opposta dal Ministero, prevede che “ all’atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo ” (art. 35, comma 22).
L’art. 1, comma 63 della legge 147/2013 ha previsto che “ il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato: (…) c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio ”.
Ne deriva che l’essenzialità della funzione del notaro avrebbe comportato un’esplicita menzione all’intestazione del conto.
Difettando l’individuazione dell’intestatario del mezzo di pagamento (cioè il notaio), viene meno, altresì, la puntualità dell’adempimento imposto dalla legge 147/2013 e, comunque l’assunto secondo cui “ il candidato scrive: “Ex D.P.R. 445/2000 le parti, in via sostitutiva di atto di notorietà, dichiarano:” facendo seguire la dichiarazione delle stesse parti circa il mancato intervento di mediatori e le modalità di pagamento del prezzo, con indicazione dell’assegno circolare che ai sensi dell’art 1 comma 63 della legge 147/2013 viene consegnato al Notaio per il deposito prezzo ” (cfr. pag. 5), non può implicare l’assimilazione della consegna (di un assegno) ad un’attività (pagamento) e, pertanto, rende inefficace (in quanto non operativo) – allo stato della formulazione dell’elaborato della ricorrente – l’obbligo restitutorio del corrispettivo da parte del notaio nella pattuizione restitutoria convenuta tra ND e PR “ se dovessero risultare formalità pregiudizievoli ” gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita.
Da ultimo, è legittimo il rilievo della commissione in ordine alla mancata garanzia relativa alla servitù.
Nella traccia è stato rappresentato che “ in sede di divisione era stata costituita una servitù di passaggio, a favore del bene assegnato a ND e a carico del bene assegnato a IM, in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull’area pertinenziale del fabbricato di ND ”; e che l’acquirente (dal dante causa ND) “ PR intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo oggetto della presente vendita e che il prezzo pagato venga consegnato a ND solo dopo che il notaio abbia verificato l’inesistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita ”.
L’acquirente aveva, quindi, evidenziato uno specifico interesse a non incorrere nel rischio di subire l’evizione: dunque, è stato richiesto ai concorrenti di predefinire una garanzia, da porre a carico dell’alienante ND, in favore del compratore PR in ordine all’eventuale liberazione del bene dall’ipoteca.
Soluzione che avrebbe reso necessaria un’adeguata esplicitazione sia nell’atto che, in chiave esplicativa, nella parte teorica.
Va, infine, respinto anche il secondo motivo.
Nel verbale n. 15 del 26.6.2023 il formulario standard ha incorporato puntuali criteri di correzione, letteralmente riportati: “ travisamento della traccia ”; “ incompletezza dell'atto ”; “ incongruità delle soluzioni adottate, contraddittorietà intrinseca delle soluzioni adottate, omessa o carente trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia errori di diritto nell’atto ”; “ difetto di correttezza nell’uso della lingua italiana, per la presenza di errori di grammatica, di sintassi o di ortografia, non riconducibili a semplici lapsus calami ”; “ inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell’atto in forma notarile ”; “ inadeguatezza dell’atto rispetto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge ”; “ difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica ”.
Può, dunque, dirsi nella specie osservata la disciplina di cui all’art. 10, comma 2 del d.lgs. 166/2006, in cui è previsto che la Commissione, prima di iniziare la correzione, definisca i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse; e, in applicazione dell’art. 34, comma 50, lettera f) del DL 179/2012, come sostituito dalla legge di conversione 221/2012, l’eventuale giudizio di non idoneità deve essere sinteticamente motivato con ricorso a “formulazioni standard”, che la Commissione deve predisporre contestualmente alla definizione dei criteri che regoleranno la valutazione degli elaborati: una disciplina avallata dalla giurisprudenza, ad avviso della quale “ la ratio di tale previsione consiste nel semplificare e snellire il lavoro della Commissione, nel rendere omogenea l’applicazione dei criteri prestabiliti, nonché più semplice la verifica, ab externo, dell’osservanza dei criteri che la Commissione ha predeterminato ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2023, n. 3733), non essendo revocabile in dubbio che tali direttrici hanno preceduto l’avvio dell’attività di correzione degli elaborati.
In conclusione, il ricorso principale ed i motivi aggiunti vanno respinti.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO TI, Presidente
LO ZZ, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, IM Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO ZZ | TO TI |
IL SEGRETARIO