Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 06/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1276/2025
BBLICA TANA RE PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1276/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
Parte_1 nata il [...] a [...]
e Parte_2 nato il [...] a [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MACCARIO FRANCESCA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"Casa coniugale
Il Sig. Parte 2 si allontanerà dall'abitazione coniugale a far data dal 30.04.2025, con il consenso della moglie e da allora i coniugi avranno domicili diversi. I coniugi provvederanno entro la data suindicata a suddividere, fra loro, stoviglie, tovagliato, lenzuola, tendaggi e altri arredi e suppellettili non sopra indicati e, comunque, i loro effetti personali.
Aspetti patrimoniali Casa coniugale
I coniugi, avendo optato per il regime della comunione dei beni, intendono suddividere nei seguenti termini il loro patrimonio. La casa coniugale sita in Asti, Corso Antonio Gramsci nr. 123 di proprietà di entrambi, verrà trasferita in proprietà esclusiva della moglie, con atto notarile da stipularsi entro 1 anno dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Su detto immobile risulta iscritto mutuo fondiario a favore della CP_1 n. 000/3262504/000, dell'importo residuo di euro 36.866,53 che la
Sig.ra Pt 1 si impegna a corrispondere integralmente, sollevando il Sig. Parte 2 da tale onere e fino all'estinzione del debito. I coniugi sono altresì proprietari di un immobile sito in Asti, Via
Petrarca nr. 22, ove il Sig. Parte 2 esercita la propria attività professionale. Con riferimento a tale ultimo immobile, la Sig.ra Pt_1 si impegna a trasferire la propria quota del 50% al Sig. Parte_2, con atto notarile da stipularsi entro 1 anno dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Su tale immobile grava un mutuo fondiario a favore della CP_1 nr. 000/2273125/000, dell'importo residuo di euro 54.223,48 che il Sig. Parte 2 si impegna a corrispondere integralmente, sollevando la Sig.ra Pt 1 da tale onere e fino all'estinzione del debito. I conti correnti cointestati, sui quali gravano i mutui di cui sopra, rimarranno aperti sino all'estinzione dei gravami, ed estinti allo sgravio.
La Sig.ra Pt 1 rinuncia a qualsiasi diritto in relazione al veicolo MERCEDES CLASSE B tg.
EH718KX, espressamente riconosciuto in proprietà e in uso esclusivo al Sig. Parte_2.
2) In merito agli arredi ed alle suppellettili presenti nella casa coniugale di Asti, Corso Gramsci nr.
123 di cui sopra, le parti dichiarano che il Sig. Parte_2 preleverà i suoi effetti personali al momento del suo allontanamento da casa. Figlia minore
3) La figlia minore Per_1 vien e affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile collocazione e residenza principale presso la madre in Asti, Corso Antonio Gramsci nr. 123, e quelle eventuali successive.
4) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della medesima verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui avranno con sé la figlia minore, ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente.
5) Il padre potrà tenere con sé la figlia a week end alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con pernottamento presso il medesimo, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna, nonché il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino a dopo cena. Nelle settimane in cui il padre non ha il week end di spettanza, potrà tenerla con sé ogni martedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina, quando la accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna. Per quanto attiene alle vacanze natalizie, applicando il criterio dell'alternanza, la figlia minore trascorrerà con la madre il 24 ed il 31 dicembre;
mentre con il padre il 25 dicembre ed il 1° gennaio a far data dell'anno in corso (202 5). Il periodo pasquale sarà suddiviso tra i genitori in misura tale che un genitore starà con la figlia il giorno di Pasqua, e l'altro, il Lunedì dell'Angelo. A far data dal 2025, Per_1 rascorrerà con la madre la domenica di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo. L'anno successivo il periodo sarà invertito. Per quanto concerne le vacanze estive, nel corso dell'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della figlia minore nonché con gli impegni lavorativi dei ricorrenti, ciascun genitore terrà con sé la medesima per 15 giorni anche non consecutivi. Tale periodo dovrà essere comunicato reciprocamente con un preavviso entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori suddivideranno col criterio dell'alternanza tutte le altre festività infrannuali (25 aprile - 1° maggio -
2 giugno 1° novembre - 8 dicembre e Santo Patrono) in quanto non soppresse. Per l'anno 2025: il
-
1° novembre la figlia lo trascorrerà con il padre ed 1'8 dicembre con la madre. Per l'anno 2025: il 25 aprile ed il 2 giugno Per_1 i trascorrerà con la madre mentre il 1° maggio con il padre.
6) Ogni ulteriore occasione di incontro tra la figlia minore ed i genitori, al di fuori dei periodi e delle modalità sovra individuati, potrà essere concordata tra le parti a fronte dell'espresso desiderio della medesima o di particolari opportunità di condivisione di esperienze che siano tali da accrescere e cementare i rapporti tra genitore e figlia. 7) Le parti potranno inoltre concordare modifiche temporanee e/o definitive al regime di frequentazione, come sovra regolamentato, in relazione a diversi impegni scolastici della minore ovvero dei genitori stessi.
8) Il Sig. Parte 2 verserà alla Sig.ra Pt_1, entro il 5 di ogni mese, l'importo complessivo di euro
250,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
detto importo sarà rivalutato annualmente, secondo gli indici ISTAT, con riferimento e decorrenza dal mese di giugno 202 6. Le parti espressamente pattuiscono che la presente pattuizione avrà efficacia dalla sottoscrizione del presente ricorso.
9) In punto spese straordinarie, si disciplinano come segue: Le spese straordinarie, verranno sostenute al 50% da ogni parte, i genitori richiamano il protocollo d'intesa del Tribunale di Asti (n.13/17 elenco decreti, doc.3) sull'individuazione delle spese straordinarie per i figli in materia di separazione. Il genitore che sosterrà la spesa straordinaria, previa esibizione di relativo idoneo giustificativo, avrà diritto all'immediato rimborso da parte dell'altro genitore del 50% del costo sostenuto.
10) Le parti statuiscono espressamente che gli assegni familiari e le detrazioni fiscali riconosciute per la figlia minore a carico saranno destinati alla madre al 100%.
11) I ricorrenti dichiarano di avere allo stato redditi propri e di essere pertanto autonomi ed indipendenti economicamente, con rispettiva rinuncia alla richiesta di relativo mantenimento;
fatto salvo quanto sopra esposto, dichiarano altresì di aver risolto con la presente separazione ogni loro questione di natura patrimoniale, rilasciandosi peraltro ampia e finale quietanza liberatoria.
12) I coniugi si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio anche per la figlia minore, riconoscendosi altresì la facoltà di portare con sé la medesima all'estero, previa tempestiva informativa ed accordo sulla destinazione e la durata del viaggio con l'altro genitore;
13) Le parti espressamente si impegnano vicendevolmente a mantenere un comportamento corretto e diligente;
14) Le spese legali sono poste a carico di entrambi i ricorrenti in via solidale nel senso che ognuno sosterrà le proprie";
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
,nata a [...] il [...] e da Parte_2 nato a Parte_1
,
LAMEZIA TERME (CZ) il 28/10/1978, celebrato in CATANZARO in data 01/08/2004, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 26, Parte II, Serie A, Anno 2004,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 29/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.