TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 02/07/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
813 /2017 R.G
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI CALTAGIRONE SEZIONE UNICA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 813/2017 RG promossa da
, C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
, CF nata il [...], ed ivi entrambi residenti in [...], rappresentati e difese, dall'Avv.ti Orazio Papale e Maria Valentina Papale, elettivamente domiciliati in Caltagirone, viale Sicilia n. 25 Trieste, n. 36.
- Opponenti - Contro
, CF , nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Montemagno, elettivamente domiciliato in Caltagirone, via Santa Maria di Gesù n. 35.
-Opposto – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13.06.2017 e proponevano Parte_1 Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 99/17, iscritto al n. 316/17 R.G., emesso dal Tribunale di Caltagirone il 16.3.2017 notificato agli opponenti il 5.5.2017, con cui è stato ingiunto ai medesimi di pagare, in solido, a la somma di € 48.296,00, oltre gli interessi legali Controparte_2 e spese del procedimento monitorio liquidate in € 1.305,00, a titolo di saldo lavori per l'edificazione di una villetta. A sostegno dell'opposizione e premettevano: Parte_1 Controparte_1
• Di avere sottoscritto in data 28.06.2011 con , titolare dell'omonima impresa Controparte_2 edile, un contratto di appalto, a mezzo del quale le parti concordavano:
- la demolizione, la ricostruzione e il parziale cambio di destinazione d'uso di fabbricati rurali siti in Caltagirone via Ettore Majorana n. 39;
- un compenso di € 120.000,00 a favore della ditta esecutrice, da corrispondere tramite acconti non inferiori a € 15.000,00 entro 5 giorni dalla certificazione del direttore dei lavori in ordine agli stati di avanzamento dei lavori;
- l'ultimazione dei lavori entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, salvo i casi di forza maggiore accertati dal direttore dei lavori;
- la corresponsione di una penale di € 5.000,00 per ogni mese di ritardo imputabile all'appaltatrice; Nel merito gli opponenti esponevano:
• La mancata esibizione della fattura n. 10 del 17.07.2014 emessa da e sulla Controparte_2 quale si basa il decreto ingiuntivo opposto.
• Che l'opera è stata consegnata in data 13.06.2013 con quasi un ritardo di un anno rispetto a quella contrattualmente prevista (08.07.2012).
• Che dallo stato finale dei lavori, revisionato a seguito di un incontro intercorso tra le arti del 05.12.2014, la somma dovuta al ricorrente ammonta ad € 34.240,72, cui vanno detratti i seguenti importi:
- € 45.000,00, a titolo di penale per i 9 mesi di ritardo nella consegna dell'opera rispetto alla data contrattualmente prevista (€ 5.000,00*9 mesi di ritardo);
- € 2.836,8 per i maggiori danni subiti, pari agli interessi passivi che i committenti hanno dovuto sopportare nelle more della consegna dell'opera;
- € 2.600,00 a titolo di rimborso spese che gli opponenti sono stati costretti a pagare per riacquistare del materiale edile rubato dal cantiere sottoposto alla custodia dell'impresa appaltatrice.
• Che pertanto, i committenti sono creditori nei confronti dell'opposto della complessiva somma di € 17.196,00 (€ 51.436,00 - € 34.240,51). Tanto premesso, gli opponenti hanno chiesto al Tribunale adito:
➢ In via principale, la revoca decreto ingiuntivo opposto.
➢ In via riconvenzionale, la condanna di al pagamento in favore degli Controparte_2 opponenti della complessiva somma di € 17.196,29. Con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata, si costituiva in giudizio CP_2
il quale respingeva le avverse argomentazioni e deduzioni rilevando:
[...]
Che prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era stato intimato agli opponenti, mediante diffida recapitata tramite raccomandata a/r, il pagamento dell'importo ingiunto.
• Che l'importo indicato nella fattura n. 10.2014 è stato calcolato sulla base del computo metrico estimativo redatto dal direttore dei lavori, rettificato dai soli committenti e senza alcuna approvazione da parte dell'opposto.
• La correttezza dell'importo indicato nella fattura n. 10.2014.
• Che l'importo di € 34.240,72 che i committenti riconoscono all'impresa è stato attinto da uno stato finale dei lavori redatto nel dicembre 2014 dal direttore dei lavori su richiesta degli opponenti, visionato per la prima volta in sede di negoziazione assistita e mai approvato.
• Che tale somma non comprende opere extra capitolato eseguite, apporta delle riduzione al costo di lavori e interventi che il D.L. ha stimato a corpo e non a misura in maniera errata rispetto al precedente computo metrico.
• L'errata quantificazione economica dei materiali oggetto di furto pari a € 3.285,00 a fronte di € 2.600,00 richiesti dagli opponenti in compensazione e a titolo di rimborso.
• Che i lavori appaltati sono iniziati in data 04.10.2011, rispetto alla calendarizzazione contrattualmente programmata, a cagione del fatto che una ditta incaricata dai committenti ha ultimato lavori di demolizione di preesistenti fabbricati rurali, nonché di sbancamento e scavo sull'area di sedime.
• I lavori sono stati ultimati nel mese di ottobre del 2012 ovvero entro 12 mesi dall'inizio degli stessi (04.10.2011) come contrattualmente previsto e come si evince dall'ultimo certificato di pagamento emesso dal D.L. in data 08.11.2012.
• Tra i mesi di novembre e dicembre 2012 sono stati eseguiti dei lavori extra capitolato su istanza dei committenti.
• In corso d'opera nessuna contestazione veniva mossa all'impresa edile.
• Pertanto, la circostanza che i lavori si sono protratti anche nei mesi di novembre e dicembre 2012 è dipesa esclusivamente dai committenti i quali, tra l'altro, hanno consegnato in ritardo i materiali di finitura dei pavimenti, pavimento e arredi, scelti dagli stessi.
• Che per tali ragioni la richiesta di pagamento di ulteriori somme a titolo di penale è ingiustificata e infondata.
• L'infondatezza della richiesta del risarcimento del danno subito per il pagamento degli interessi passivi del mutuo.
• La mancata dimostrazione delle somme sborsate dai committenti per l'acquisto della merce rubata in cantiere.
• L'inesistenza dei vizi lamentati, la mancata prova degli stessi e la tardività della relativa denuncia. Tanto premesso, ha chiesto, Controparte_2
➢ In via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
➢ Nel merito il rigetto dell'opposizione.
➢ L'infondatezza della domanda riconvenzionale.
➢ In via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiararsi che l'opposto ha eseguito le opere contrattualmente previste, oltre a quelle extra capitolato commissionate dagli opponenti, e pertanto condannare gli opponenti al pagamento della somma di € 48.296,00 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso id causa, anche a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. Perfezionato il contraddittorio, il Tribunale, con ordinanza del 07.02.2018, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc. La causa veniva quindi istruita tramite escussione testi ed espletamento di consulenza tecnica. Il procedimento veniva, quindi trattenuto per la decisine con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE Devesi preliminarmente evidenziare che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto (avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente (avente la veste di convenuto) quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Tribunale di Torino. Sez. I, 25.06.2018 n. 3285). A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. Civile 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Alla luce delle superiori considerazione l'eccezione addotta dagli opponenti in merito alla preventiva mancata esibizione della fattura è priva di consistenza giuridica. Se è pacifico che tale documento ex se è sufficiente per chiedere un'ingiunzione di pagamento, lo stesso, in caso di opposizione, non è idoneo a dimostrare l'esistenza del credito ivi dedotto se non è corroborato da altri elementi di prova, come ad esempio il contratto sottostante (ex pluribus, Cass. civ. sez. III 03.03.2009 n. 5071). Ragion per cui, in caso di contestazione, l'eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione (Cass. civ. I sez. 08.03.2012 n. 3649). Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni appresso indicate. Posto che non è contestato che tra le parti è intercorso un contratto di appalto per l'edificazione di una villetta e che l'immobile è stato realizzato, al fine di valutare da un lato, la legittimità della richiesta di pagamento a titolo di saldo di cui al decreto opposto (€ 48.296,94) ovvero nella misura determinata all'esito della consulenza tecnica (€ 51.587,77), o in quella riconosciuta dagli opponenti (€ 34.240,72), dall'altro la fondatezza delle contestazioni spiegate con l'opposizione, è necessario verificare se le parti del contratto abbiano eseguito o meno correttamente le rispettive obbligazioni. Dall'esame del contratto di appalto versato in atti stipulato il 28.06.2011, si rileva che l'opera commissionata dagli opponenti avrebbe dovuto essere ultimata dall'appaltatore opposto entro 12 mesi decorrenti dal 08.07.2011, data in cui i lavori sarebbero dovuti iniziare in base agli accordi sottoscritti. Come è noto, il contratto è fonte di obblighi tra le parti. Pertanto, il contraente che non esegue esattamente la prestazione promessa o che l'adempie in ritardo è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo sono dipesi da cause a lui non imputabili. Nel caso di specie, il termine concordemente fissato dalle parti per la conclusione dei lavori non è stato rispettato. Occorre, quindi, stabilire se la ritardata consegna dell'immobile sia da attribuire esclusivamente a colpa dell'appaltatore ovvero se sussistano delle circostanze delle quali il medesimo non è tenuto a rispondere. Secondo le argomentazioni dell'opposto i lavori per l'edificazione della villetta sono iniziati con oltre due mesi di ritardo (settembre – ottobre 2011 anziché l'8.07.2011) atteso la presenza, sui luoghi di sedime, di grosse balate e di manufatti precedenti che hanno reso necessario opere di sbancamento e demolizione la cui rimozione è stata affidata a un'impresa selezionata dagli opponenti. Ciò avrebbe cagionato il ritardo dell'avvio del cantiere. L'istruttoria, espletata in corso di causa, ha confermato quanto sostenuto da CP_2
In particolare il teste citato dall'opposto, titolare dell'omonima
[...] Testimone_1 impresa che ha effettuato i lavori di sbancamento sull'area de qua, nel corso dell'escussione del 17.07.2019, ha riferito di avere eseguito i lavori di movimento terra e scavo nella proprietà – Pt_1
su incarico degli stessi e che detti lavori sono stati ultimati tra la fine di settembre e i CP_1 primi di ottobre 2011, specificando altresì che la ditta non poteva iniziare se prima io non CP_2 completavo i lavori. Tale circostanza è stata confermata, inoltre, sia dal direttore dei lavori,
[...]
citato da entrambe le parti, il quale sentito subito dopo il teste , ha riferito che i Tes_2 Tes_1 lavori commissionati dagli attori all'opposto hanno avuto inizio dopo l'estate del 2011, che da (teste di parte convenuta), il quale ha riferito di essere stato incaricato in sub Testimone_3 appalto da parte della verso fine luglio 2011 di fornire assistenza alla Parte_2 [...]
, (…) avendo trovato la pietra negli scavi si è dovuta fermare e poi ha ripreso con le CP_3 adeguate attrezzature, so che questo ha provocato un rallentamento, ma non so in che misura. Dal complessivo tenore delle deposizioni appena esaminate è possibile, dunque, rilevare che l'inizio delle opere da parte dell'opposto è iniziato a ottobre del 2011 per cause, per come sopra visto, non imputabili al convenuto. In base al contratto di appalto intercorso tra le parti, pertanto, l'edificazione della villetta si sarebbe dovuta concludere entro e non oltre ottobre 2012. Tuttavia, dall'istruttoria espletata è emerso che tale termine non è stato rispettato dall'impresa appaltatrice. Occorre, quindi, verificare se la richiesta di applicazione della penale stabilita in contratto e quantificata in una somma pari a € 5.000,00 per ogni mese di ritardo sia o meno fondata. In assenza di un'accettazione dell'opera, anche implicita, da parte dei committenti, e della mancata sottoscrizione da parte del convenuto del computo metrico del 05.12.2014, redatto dal direttore dei lavori, al fine di determinare il periodo nel quale i lavori appaltati si sono conclusi, occorre attingere a quanto riferito dai testimoni escussi nel corso del processo. In particolare, dalla contestuale lettura delle deposizioni di (citato da entrambe le parti) e di (citato Testimone_2 Testimone_3 dall'opposto) si rileva che i lavori appaltati si sono verosimilmente conclusi nel corso del giugno del 2013. Ed invero, mentre il primo ha riferito che i lavori sono iniziati dopo l'estate 2011 e si sono conclusi verso la primavera/estate 2013, il secondo ha affermato che, (…) abbiamo completato i lavori aggiuntivi a giugno 2013. Alla luce del tenore delle escussioni sopra viste, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, è ragionevole ritenere che i lavori appaltati abbiano avuto effettivamente termine nel giugno del 2013 con circa 8 mesi di ritardo rispetto alla tempistica contrattualmente prevista (ottobre 2012). La circostanza addotta dall'opposto secondo cui i lavori hanno avuto termine entro il 30.10.2012 è smentita dalla consulenza tecnica, le cui conclusioni sono pienamente condivise da questo Tribunale, dalla lettura della quale si rileva che a tale data, sulla base dell'ultimo S.A.L. sottoscritto da tutte le parti, i lavori non potevano dirsi conclusi stante la mancanza di alcune opere necessarie per il completamento dei lavori contrattuali, come ad esempio l'impianto fognario. Parimenti non sono condivisibili le argomentazioni del convenuto in base alle quali eventuali ritardi nell'esecuzione dell'opera appaltata sarebbero da attribuire alla committenza che avrebbe consegnato in ritardo alcuni materiali dalla medesima scelti. Se ciò fosse stato vero, sarebbe stato preciso onere dell'appaltatore rinegoziare i termini della conclusione dei lavori come concordemente stabilito dalle parti nell'art. 4 del contratto ( in base al quale, Ove fosse necessario procedere alla realizzazione di ulteriori e maggiori lavori non previsti e non prevedibili o cambiamenti di qualità dei materiali da porre in opera, le parti convengono i tempi di esecuzione ed i relativi costi, a misura e/o a corpo, verranno determinati dal direttore dei lavori, previo accordo tra le parti stesse con apposito atto scritto), ovvero sollecitare la committenza ad una consegna più tempestiva dei suddetti materiali. Altrettanto infondata è la tesi dell'opposto in base alla quale i lavori si sarebbero protratti oltre i termini stabiliti a cagione dell'esecuzione di opere extracontrattuali richieste dai committenti. Sul punto, l'elaborato peritale, pur dando atto dell'esecuzione di alcuni lavori extra capitolato, ha sottolineato come l'incidenza dei medesimi è pari al 15,45% rispetto a quelli contrattualmente previsti, per cui si può concludere che i lavori aggiuntivi non costituiscono variazioni notevoli ed importanti. In subiecta materia, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza ritiene che, se nel corso di un appalto il committente richieda l'esecuzione di lavori extracontrattuali che non incidono significativamente sul progetto originariamente pattuito, poiché non rivestono rispetto a quest'ultimo un'individualità distinta e autonoma, il ritardo imputabile all'appaltatore non impedirà l'applicazione della penale ove eventualmente prevista. Secondo la Corte di Cassazione rientrano nell'ambito dei lavori extracontrattuali, che alterano in maniera rilevante il piano di lavoro ab origine concepito, tre categorie di interventi: a) i lavori richiesti dal committente, che non abbiano alcuna relazione con l'originaria opera appaltata, non costituendone un suo completamento o un suo sviluppo o una sua sostituzione, ma una mera aggiunta;
b) i lavori che incidono in modo così radicale sull'opera commissionata, tanto da modificarne la natura, cioè l'essenza, a cui fa riferimento l'art. 1661, comma 2, c.c.; c) le opere modificative vengono commissionate, allorquando l'opera appaltata sia stata già ultimata e accettata. Solo se le caratteristiche delle opere ulteriori richieste dal committente rientrano all'interno di una delle categorie sopra viste, il mancato rispetto del termine può influenzare l'applicabilità di una clausola penale per ritardo nella consegna (ex pluribus, Corte di Cassazione, Sentenza n. 347/2023). Dalle considerazioni sin qui svolte, si rileva che l'opposto ha eseguito l'obbligazione contrattuale in ritardo, non avendo rispettato il termine previsto. Pertanto, egli ha diritto a ricevere il saldo prezzo quantificato dal consulente tecnico in € 51.587,77. Per le stesse ragioni, dovrà essere condannato a pagare in favore degli opponenti la somma di € 40.000,00 (pari € 5.000,00 per ogni mese di ritardo) a titolo di penale per gli otto mesi di ritardo con cui ha consegnato l'immobile ai committenti. Per quanto riguarda le difformità riscontrate sull'opera, il consulente del Tribunale ne ha quantificato il valore in € 881,02 (IVA esclusa). Tuttavia, in questa sede, non si può procedere alla relativa liquidazione in favore degli opponenti. Dall'esame della documentazione versata in atti, non si riscontra che i committenti abbiano denunciato entro il termine di 60 giorni dalla scoperta, ex art. 1667 comma 2^ c.c., i vizi riscontarti all'interno del villino realizzato dall'omonima impresa edile dell'opposto. Per costante giurisprudenza la denunzia dei vizi costituisce una condizione dell'azione di garanzia, essendo il committente assolto da tale onere solo per i vizi dolosamente occultati dall'appaltatore (Cass. civ. sez. II, 17.05.2001, n. 6774). Meritevole di accoglimento appare, invece, la domanda di rimborso dei materiali rubati all'interno del cantiere e acquistati dai committenti. Come si rileva dalla lettura della denuncia allegata e presentata dall'opposto, i materiali oggetto di furto si trovavano all'interno del cantiere ed erano stati forniti direttamente dagli opponenti. Come è noto, l'appaltatore ha l'obbligo, tra l'altro, di custodire i mezzi, gli attrezzi e i materiali all'interno dell'area di lavoro, adottando tutte le misure ritenute più idonee per prevenire tali eventi. I Giudici Ermellini hanno più volte ribadito che, poiché l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione accessoria di adeguata custodia – in relazione alla responsabilità per furto in cantiere edilizio ed è, pertanto, tenuto al risarcimento dei danni, l'appaltatore che non dimostri di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano, senza che possa rilevare l'avvenuta cessazione del rapporto principale di appalto, atteso che l'obbligo di custodia è correlato alla detenzione dei beni affidati all'appaltatore e non all'attualità del rapporto di appalto, al quale esso sopravvive. (Cass. sent. n. 20995 del 30 settembre 2009). Il valore economico della merce fraudolentemente sottratta in cantiere, per come ammesso dallo stesso , CP_2 ammonta ad € 2.600,00 che il medesimo dovrà rimborsare ai committenti. L'eccezione di improcedibilità di tale domanda, perché non oggetto di negoziazione assistita, deve essere respinta atteso l'omessa tempestiva contestazione del convenuto entro la prima udienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2^ DL 132.2014. Avuto riguardo alla richiesta di rimborso degli opponenti per la sottrazione di circa 1000 coppi dall'area di cantiere, la stessa non può trovare accoglimento in questa sede perché infondata. Non vi è prova, infatti, che i coppi siano stati indebitamente prelevati dal convenuto. Sussiste, inoltre, incertezza sul loro esatto ammontare e sulla loro integrità. La deposizione di citato dagli opponenti, riveste un'efficacia probatoria assai limitata Tes_4 atteso che il teste ha riferito che il di lui fratello (odierno opponente) ha chiesto chiarimenti al convenuto in merito alla mancanza dall'area del cantiere dei coppi citati specificando, altresì, di non ricordare quanti di questi fossero danneggiati e deducendo approssimativamente la loro quantità dall'estensione della copertura originaria del tetto ove erano collocati. In merito al caso in cui un testimone di parte attrice riferisca di fatti e circostanze appresi direttamente dall'attore, i Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato che, per valutare l'attendibilità dei contenuti della deposizione di un teste de relato occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli de relato in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Cass., sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3137). Parimenti infondata è, infine, la richiesta di risarcimento del danno proposta dagli opponenti e consistenti nei maggiori interessi passivi che i medesimi sono stati costretti a pagare a cagione del ritardo nella consegna dell'opera appaltata ascrivibile a colpa dell'opposto. La citata domanda non è corroborata da alcun supporto probatorio. L'unica allegazione versata in atti consiste in una fotografia tratta da un'applicazione nella quale è possibile leggere una serie di uscite economiche senza alcuna causale e senza alcuna indicazione in merito all'istituto di credito in favore del quale le somme sarebbero state versate. Non essendo stati rispettati gli adempimenti circa gli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c. tale domanda non può essere accolta. Stante la reciproca soccombenza le spese legali vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
✓ Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.99.2017 iscritto al n. 316.2017 RG del Tribunale di Caltagirone.
✓ Condanna, per le causali di cui in narrativa, e in solido tra Parte_1 Controparte_1 loro, a pagare in favore di la complessiva somma di € 51.587,77 oltre Controparte_2 interessi legali dal giugno del 2013 fino all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo fine lavori in forza del contratto di appalto del 28.06.2011.
✓ Condanna a pagare in favore di e in solido Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 tra loro, la complessiva somma di € 40.000,00, oltre interessi legali dal giugno del 2013 fino all'effettivo soddisfo, a titolo di penale per il ritardo con cui sono stati ultimati i lavori appaltati rispetto ai tempi contrattualmente stabiliti.
✓ Condanna a pagare in favore di e in solido Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 tra loro, la complessiva somma di € 2.600,00, oltre interessi legali dal 18.09.2012 fino all'effettivo soddisfo, a titolo di rimborso per i materiali illecitamente sottratti dal cantiere.
✓ Respinge ogni altra domanda.
✓ Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Caltagirone, in data 02/07/2025 Il G.O.T. Avv. Vincenzo Alfio Filippello
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI CALTAGIRONE SEZIONE UNICA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 813/2017 RG promossa da
, C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
, CF nata il [...], ed ivi entrambi residenti in [...], rappresentati e difese, dall'Avv.ti Orazio Papale e Maria Valentina Papale, elettivamente domiciliati in Caltagirone, viale Sicilia n. 25 Trieste, n. 36.
- Opponenti - Contro
, CF , nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Montemagno, elettivamente domiciliato in Caltagirone, via Santa Maria di Gesù n. 35.
-Opposto – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13.06.2017 e proponevano Parte_1 Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 99/17, iscritto al n. 316/17 R.G., emesso dal Tribunale di Caltagirone il 16.3.2017 notificato agli opponenti il 5.5.2017, con cui è stato ingiunto ai medesimi di pagare, in solido, a la somma di € 48.296,00, oltre gli interessi legali Controparte_2 e spese del procedimento monitorio liquidate in € 1.305,00, a titolo di saldo lavori per l'edificazione di una villetta. A sostegno dell'opposizione e premettevano: Parte_1 Controparte_1
• Di avere sottoscritto in data 28.06.2011 con , titolare dell'omonima impresa Controparte_2 edile, un contratto di appalto, a mezzo del quale le parti concordavano:
- la demolizione, la ricostruzione e il parziale cambio di destinazione d'uso di fabbricati rurali siti in Caltagirone via Ettore Majorana n. 39;
- un compenso di € 120.000,00 a favore della ditta esecutrice, da corrispondere tramite acconti non inferiori a € 15.000,00 entro 5 giorni dalla certificazione del direttore dei lavori in ordine agli stati di avanzamento dei lavori;
- l'ultimazione dei lavori entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, salvo i casi di forza maggiore accertati dal direttore dei lavori;
- la corresponsione di una penale di € 5.000,00 per ogni mese di ritardo imputabile all'appaltatrice; Nel merito gli opponenti esponevano:
• La mancata esibizione della fattura n. 10 del 17.07.2014 emessa da e sulla Controparte_2 quale si basa il decreto ingiuntivo opposto.
• Che l'opera è stata consegnata in data 13.06.2013 con quasi un ritardo di un anno rispetto a quella contrattualmente prevista (08.07.2012).
• Che dallo stato finale dei lavori, revisionato a seguito di un incontro intercorso tra le arti del 05.12.2014, la somma dovuta al ricorrente ammonta ad € 34.240,72, cui vanno detratti i seguenti importi:
- € 45.000,00, a titolo di penale per i 9 mesi di ritardo nella consegna dell'opera rispetto alla data contrattualmente prevista (€ 5.000,00*9 mesi di ritardo);
- € 2.836,8 per i maggiori danni subiti, pari agli interessi passivi che i committenti hanno dovuto sopportare nelle more della consegna dell'opera;
- € 2.600,00 a titolo di rimborso spese che gli opponenti sono stati costretti a pagare per riacquistare del materiale edile rubato dal cantiere sottoposto alla custodia dell'impresa appaltatrice.
• Che pertanto, i committenti sono creditori nei confronti dell'opposto della complessiva somma di € 17.196,00 (€ 51.436,00 - € 34.240,51). Tanto premesso, gli opponenti hanno chiesto al Tribunale adito:
➢ In via principale, la revoca decreto ingiuntivo opposto.
➢ In via riconvenzionale, la condanna di al pagamento in favore degli Controparte_2 opponenti della complessiva somma di € 17.196,29. Con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata, si costituiva in giudizio CP_2
il quale respingeva le avverse argomentazioni e deduzioni rilevando:
[...]
Che prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era stato intimato agli opponenti, mediante diffida recapitata tramite raccomandata a/r, il pagamento dell'importo ingiunto.
• Che l'importo indicato nella fattura n. 10.2014 è stato calcolato sulla base del computo metrico estimativo redatto dal direttore dei lavori, rettificato dai soli committenti e senza alcuna approvazione da parte dell'opposto.
• La correttezza dell'importo indicato nella fattura n. 10.2014.
• Che l'importo di € 34.240,72 che i committenti riconoscono all'impresa è stato attinto da uno stato finale dei lavori redatto nel dicembre 2014 dal direttore dei lavori su richiesta degli opponenti, visionato per la prima volta in sede di negoziazione assistita e mai approvato.
• Che tale somma non comprende opere extra capitolato eseguite, apporta delle riduzione al costo di lavori e interventi che il D.L. ha stimato a corpo e non a misura in maniera errata rispetto al precedente computo metrico.
• L'errata quantificazione economica dei materiali oggetto di furto pari a € 3.285,00 a fronte di € 2.600,00 richiesti dagli opponenti in compensazione e a titolo di rimborso.
• Che i lavori appaltati sono iniziati in data 04.10.2011, rispetto alla calendarizzazione contrattualmente programmata, a cagione del fatto che una ditta incaricata dai committenti ha ultimato lavori di demolizione di preesistenti fabbricati rurali, nonché di sbancamento e scavo sull'area di sedime.
• I lavori sono stati ultimati nel mese di ottobre del 2012 ovvero entro 12 mesi dall'inizio degli stessi (04.10.2011) come contrattualmente previsto e come si evince dall'ultimo certificato di pagamento emesso dal D.L. in data 08.11.2012.
• Tra i mesi di novembre e dicembre 2012 sono stati eseguiti dei lavori extra capitolato su istanza dei committenti.
• In corso d'opera nessuna contestazione veniva mossa all'impresa edile.
• Pertanto, la circostanza che i lavori si sono protratti anche nei mesi di novembre e dicembre 2012 è dipesa esclusivamente dai committenti i quali, tra l'altro, hanno consegnato in ritardo i materiali di finitura dei pavimenti, pavimento e arredi, scelti dagli stessi.
• Che per tali ragioni la richiesta di pagamento di ulteriori somme a titolo di penale è ingiustificata e infondata.
• L'infondatezza della richiesta del risarcimento del danno subito per il pagamento degli interessi passivi del mutuo.
• La mancata dimostrazione delle somme sborsate dai committenti per l'acquisto della merce rubata in cantiere.
• L'inesistenza dei vizi lamentati, la mancata prova degli stessi e la tardività della relativa denuncia. Tanto premesso, ha chiesto, Controparte_2
➢ In via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
➢ Nel merito il rigetto dell'opposizione.
➢ L'infondatezza della domanda riconvenzionale.
➢ In via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiararsi che l'opposto ha eseguito le opere contrattualmente previste, oltre a quelle extra capitolato commissionate dagli opponenti, e pertanto condannare gli opponenti al pagamento della somma di € 48.296,00 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso id causa, anche a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. Perfezionato il contraddittorio, il Tribunale, con ordinanza del 07.02.2018, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc. La causa veniva quindi istruita tramite escussione testi ed espletamento di consulenza tecnica. Il procedimento veniva, quindi trattenuto per la decisine con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE Devesi preliminarmente evidenziare che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto (avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente (avente la veste di convenuto) quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Tribunale di Torino. Sez. I, 25.06.2018 n. 3285). A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. Civile 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Alla luce delle superiori considerazione l'eccezione addotta dagli opponenti in merito alla preventiva mancata esibizione della fattura è priva di consistenza giuridica. Se è pacifico che tale documento ex se è sufficiente per chiedere un'ingiunzione di pagamento, lo stesso, in caso di opposizione, non è idoneo a dimostrare l'esistenza del credito ivi dedotto se non è corroborato da altri elementi di prova, come ad esempio il contratto sottostante (ex pluribus, Cass. civ. sez. III 03.03.2009 n. 5071). Ragion per cui, in caso di contestazione, l'eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione (Cass. civ. I sez. 08.03.2012 n. 3649). Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni appresso indicate. Posto che non è contestato che tra le parti è intercorso un contratto di appalto per l'edificazione di una villetta e che l'immobile è stato realizzato, al fine di valutare da un lato, la legittimità della richiesta di pagamento a titolo di saldo di cui al decreto opposto (€ 48.296,94) ovvero nella misura determinata all'esito della consulenza tecnica (€ 51.587,77), o in quella riconosciuta dagli opponenti (€ 34.240,72), dall'altro la fondatezza delle contestazioni spiegate con l'opposizione, è necessario verificare se le parti del contratto abbiano eseguito o meno correttamente le rispettive obbligazioni. Dall'esame del contratto di appalto versato in atti stipulato il 28.06.2011, si rileva che l'opera commissionata dagli opponenti avrebbe dovuto essere ultimata dall'appaltatore opposto entro 12 mesi decorrenti dal 08.07.2011, data in cui i lavori sarebbero dovuti iniziare in base agli accordi sottoscritti. Come è noto, il contratto è fonte di obblighi tra le parti. Pertanto, il contraente che non esegue esattamente la prestazione promessa o che l'adempie in ritardo è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo sono dipesi da cause a lui non imputabili. Nel caso di specie, il termine concordemente fissato dalle parti per la conclusione dei lavori non è stato rispettato. Occorre, quindi, stabilire se la ritardata consegna dell'immobile sia da attribuire esclusivamente a colpa dell'appaltatore ovvero se sussistano delle circostanze delle quali il medesimo non è tenuto a rispondere. Secondo le argomentazioni dell'opposto i lavori per l'edificazione della villetta sono iniziati con oltre due mesi di ritardo (settembre – ottobre 2011 anziché l'8.07.2011) atteso la presenza, sui luoghi di sedime, di grosse balate e di manufatti precedenti che hanno reso necessario opere di sbancamento e demolizione la cui rimozione è stata affidata a un'impresa selezionata dagli opponenti. Ciò avrebbe cagionato il ritardo dell'avvio del cantiere. L'istruttoria, espletata in corso di causa, ha confermato quanto sostenuto da CP_2
In particolare il teste citato dall'opposto, titolare dell'omonima
[...] Testimone_1 impresa che ha effettuato i lavori di sbancamento sull'area de qua, nel corso dell'escussione del 17.07.2019, ha riferito di avere eseguito i lavori di movimento terra e scavo nella proprietà – Pt_1
su incarico degli stessi e che detti lavori sono stati ultimati tra la fine di settembre e i CP_1 primi di ottobre 2011, specificando altresì che la ditta non poteva iniziare se prima io non CP_2 completavo i lavori. Tale circostanza è stata confermata, inoltre, sia dal direttore dei lavori,
[...]
citato da entrambe le parti, il quale sentito subito dopo il teste , ha riferito che i Tes_2 Tes_1 lavori commissionati dagli attori all'opposto hanno avuto inizio dopo l'estate del 2011, che da (teste di parte convenuta), il quale ha riferito di essere stato incaricato in sub Testimone_3 appalto da parte della verso fine luglio 2011 di fornire assistenza alla Parte_2 [...]
, (…) avendo trovato la pietra negli scavi si è dovuta fermare e poi ha ripreso con le CP_3 adeguate attrezzature, so che questo ha provocato un rallentamento, ma non so in che misura. Dal complessivo tenore delle deposizioni appena esaminate è possibile, dunque, rilevare che l'inizio delle opere da parte dell'opposto è iniziato a ottobre del 2011 per cause, per come sopra visto, non imputabili al convenuto. In base al contratto di appalto intercorso tra le parti, pertanto, l'edificazione della villetta si sarebbe dovuta concludere entro e non oltre ottobre 2012. Tuttavia, dall'istruttoria espletata è emerso che tale termine non è stato rispettato dall'impresa appaltatrice. Occorre, quindi, verificare se la richiesta di applicazione della penale stabilita in contratto e quantificata in una somma pari a € 5.000,00 per ogni mese di ritardo sia o meno fondata. In assenza di un'accettazione dell'opera, anche implicita, da parte dei committenti, e della mancata sottoscrizione da parte del convenuto del computo metrico del 05.12.2014, redatto dal direttore dei lavori, al fine di determinare il periodo nel quale i lavori appaltati si sono conclusi, occorre attingere a quanto riferito dai testimoni escussi nel corso del processo. In particolare, dalla contestuale lettura delle deposizioni di (citato da entrambe le parti) e di (citato Testimone_2 Testimone_3 dall'opposto) si rileva che i lavori appaltati si sono verosimilmente conclusi nel corso del giugno del 2013. Ed invero, mentre il primo ha riferito che i lavori sono iniziati dopo l'estate 2011 e si sono conclusi verso la primavera/estate 2013, il secondo ha affermato che, (…) abbiamo completato i lavori aggiuntivi a giugno 2013. Alla luce del tenore delle escussioni sopra viste, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, è ragionevole ritenere che i lavori appaltati abbiano avuto effettivamente termine nel giugno del 2013 con circa 8 mesi di ritardo rispetto alla tempistica contrattualmente prevista (ottobre 2012). La circostanza addotta dall'opposto secondo cui i lavori hanno avuto termine entro il 30.10.2012 è smentita dalla consulenza tecnica, le cui conclusioni sono pienamente condivise da questo Tribunale, dalla lettura della quale si rileva che a tale data, sulla base dell'ultimo S.A.L. sottoscritto da tutte le parti, i lavori non potevano dirsi conclusi stante la mancanza di alcune opere necessarie per il completamento dei lavori contrattuali, come ad esempio l'impianto fognario. Parimenti non sono condivisibili le argomentazioni del convenuto in base alle quali eventuali ritardi nell'esecuzione dell'opera appaltata sarebbero da attribuire alla committenza che avrebbe consegnato in ritardo alcuni materiali dalla medesima scelti. Se ciò fosse stato vero, sarebbe stato preciso onere dell'appaltatore rinegoziare i termini della conclusione dei lavori come concordemente stabilito dalle parti nell'art. 4 del contratto ( in base al quale, Ove fosse necessario procedere alla realizzazione di ulteriori e maggiori lavori non previsti e non prevedibili o cambiamenti di qualità dei materiali da porre in opera, le parti convengono i tempi di esecuzione ed i relativi costi, a misura e/o a corpo, verranno determinati dal direttore dei lavori, previo accordo tra le parti stesse con apposito atto scritto), ovvero sollecitare la committenza ad una consegna più tempestiva dei suddetti materiali. Altrettanto infondata è la tesi dell'opposto in base alla quale i lavori si sarebbero protratti oltre i termini stabiliti a cagione dell'esecuzione di opere extracontrattuali richieste dai committenti. Sul punto, l'elaborato peritale, pur dando atto dell'esecuzione di alcuni lavori extra capitolato, ha sottolineato come l'incidenza dei medesimi è pari al 15,45% rispetto a quelli contrattualmente previsti, per cui si può concludere che i lavori aggiuntivi non costituiscono variazioni notevoli ed importanti. In subiecta materia, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza ritiene che, se nel corso di un appalto il committente richieda l'esecuzione di lavori extracontrattuali che non incidono significativamente sul progetto originariamente pattuito, poiché non rivestono rispetto a quest'ultimo un'individualità distinta e autonoma, il ritardo imputabile all'appaltatore non impedirà l'applicazione della penale ove eventualmente prevista. Secondo la Corte di Cassazione rientrano nell'ambito dei lavori extracontrattuali, che alterano in maniera rilevante il piano di lavoro ab origine concepito, tre categorie di interventi: a) i lavori richiesti dal committente, che non abbiano alcuna relazione con l'originaria opera appaltata, non costituendone un suo completamento o un suo sviluppo o una sua sostituzione, ma una mera aggiunta;
b) i lavori che incidono in modo così radicale sull'opera commissionata, tanto da modificarne la natura, cioè l'essenza, a cui fa riferimento l'art. 1661, comma 2, c.c.; c) le opere modificative vengono commissionate, allorquando l'opera appaltata sia stata già ultimata e accettata. Solo se le caratteristiche delle opere ulteriori richieste dal committente rientrano all'interno di una delle categorie sopra viste, il mancato rispetto del termine può influenzare l'applicabilità di una clausola penale per ritardo nella consegna (ex pluribus, Corte di Cassazione, Sentenza n. 347/2023). Dalle considerazioni sin qui svolte, si rileva che l'opposto ha eseguito l'obbligazione contrattuale in ritardo, non avendo rispettato il termine previsto. Pertanto, egli ha diritto a ricevere il saldo prezzo quantificato dal consulente tecnico in € 51.587,77. Per le stesse ragioni, dovrà essere condannato a pagare in favore degli opponenti la somma di € 40.000,00 (pari € 5.000,00 per ogni mese di ritardo) a titolo di penale per gli otto mesi di ritardo con cui ha consegnato l'immobile ai committenti. Per quanto riguarda le difformità riscontrate sull'opera, il consulente del Tribunale ne ha quantificato il valore in € 881,02 (IVA esclusa). Tuttavia, in questa sede, non si può procedere alla relativa liquidazione in favore degli opponenti. Dall'esame della documentazione versata in atti, non si riscontra che i committenti abbiano denunciato entro il termine di 60 giorni dalla scoperta, ex art. 1667 comma 2^ c.c., i vizi riscontarti all'interno del villino realizzato dall'omonima impresa edile dell'opposto. Per costante giurisprudenza la denunzia dei vizi costituisce una condizione dell'azione di garanzia, essendo il committente assolto da tale onere solo per i vizi dolosamente occultati dall'appaltatore (Cass. civ. sez. II, 17.05.2001, n. 6774). Meritevole di accoglimento appare, invece, la domanda di rimborso dei materiali rubati all'interno del cantiere e acquistati dai committenti. Come si rileva dalla lettura della denuncia allegata e presentata dall'opposto, i materiali oggetto di furto si trovavano all'interno del cantiere ed erano stati forniti direttamente dagli opponenti. Come è noto, l'appaltatore ha l'obbligo, tra l'altro, di custodire i mezzi, gli attrezzi e i materiali all'interno dell'area di lavoro, adottando tutte le misure ritenute più idonee per prevenire tali eventi. I Giudici Ermellini hanno più volte ribadito che, poiché l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione accessoria di adeguata custodia – in relazione alla responsabilità per furto in cantiere edilizio ed è, pertanto, tenuto al risarcimento dei danni, l'appaltatore che non dimostri di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano, senza che possa rilevare l'avvenuta cessazione del rapporto principale di appalto, atteso che l'obbligo di custodia è correlato alla detenzione dei beni affidati all'appaltatore e non all'attualità del rapporto di appalto, al quale esso sopravvive. (Cass. sent. n. 20995 del 30 settembre 2009). Il valore economico della merce fraudolentemente sottratta in cantiere, per come ammesso dallo stesso , CP_2 ammonta ad € 2.600,00 che il medesimo dovrà rimborsare ai committenti. L'eccezione di improcedibilità di tale domanda, perché non oggetto di negoziazione assistita, deve essere respinta atteso l'omessa tempestiva contestazione del convenuto entro la prima udienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2^ DL 132.2014. Avuto riguardo alla richiesta di rimborso degli opponenti per la sottrazione di circa 1000 coppi dall'area di cantiere, la stessa non può trovare accoglimento in questa sede perché infondata. Non vi è prova, infatti, che i coppi siano stati indebitamente prelevati dal convenuto. Sussiste, inoltre, incertezza sul loro esatto ammontare e sulla loro integrità. La deposizione di citato dagli opponenti, riveste un'efficacia probatoria assai limitata Tes_4 atteso che il teste ha riferito che il di lui fratello (odierno opponente) ha chiesto chiarimenti al convenuto in merito alla mancanza dall'area del cantiere dei coppi citati specificando, altresì, di non ricordare quanti di questi fossero danneggiati e deducendo approssimativamente la loro quantità dall'estensione della copertura originaria del tetto ove erano collocati. In merito al caso in cui un testimone di parte attrice riferisca di fatti e circostanze appresi direttamente dall'attore, i Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato che, per valutare l'attendibilità dei contenuti della deposizione di un teste de relato occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli de relato in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Cass., sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3137). Parimenti infondata è, infine, la richiesta di risarcimento del danno proposta dagli opponenti e consistenti nei maggiori interessi passivi che i medesimi sono stati costretti a pagare a cagione del ritardo nella consegna dell'opera appaltata ascrivibile a colpa dell'opposto. La citata domanda non è corroborata da alcun supporto probatorio. L'unica allegazione versata in atti consiste in una fotografia tratta da un'applicazione nella quale è possibile leggere una serie di uscite economiche senza alcuna causale e senza alcuna indicazione in merito all'istituto di credito in favore del quale le somme sarebbero state versate. Non essendo stati rispettati gli adempimenti circa gli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c. tale domanda non può essere accolta. Stante la reciproca soccombenza le spese legali vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
✓ Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.99.2017 iscritto al n. 316.2017 RG del Tribunale di Caltagirone.
✓ Condanna, per le causali di cui in narrativa, e in solido tra Parte_1 Controparte_1 loro, a pagare in favore di la complessiva somma di € 51.587,77 oltre Controparte_2 interessi legali dal giugno del 2013 fino all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo fine lavori in forza del contratto di appalto del 28.06.2011.
✓ Condanna a pagare in favore di e in solido Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 tra loro, la complessiva somma di € 40.000,00, oltre interessi legali dal giugno del 2013 fino all'effettivo soddisfo, a titolo di penale per il ritardo con cui sono stati ultimati i lavori appaltati rispetto ai tempi contrattualmente stabiliti.
✓ Condanna a pagare in favore di e in solido Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 tra loro, la complessiva somma di € 2.600,00, oltre interessi legali dal 18.09.2012 fino all'effettivo soddisfo, a titolo di rimborso per i materiali illecitamente sottratti dal cantiere.
✓ Respinge ogni altra domanda.
✓ Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Caltagirone, in data 02/07/2025 Il G.O.T. Avv. Vincenzo Alfio Filippello