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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2917/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
AN OG Presidente
RA NI GI
NI ET GI rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2917 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il
31/10/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e residente in [...]
Foscolo n. 125, elettivamente domiciliato in Marano di Napoli (NA) alla via Don Mimì Galluccio n.21 presso lo studio dell'avv. Elena Penza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...]
n. 125, elettivamente domiciliata in Qualiano alla piazza Gabriele
D'Annunzio n.4, presso lo studio dell'avv. Raffaela Granata, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/7/2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 21/7/1988 in Napoli, dal quale sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Con note depositate il 17/10/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione del 23/10/2025.
La GI delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del ++.++.++++.
Il PM ha apposto il visto, nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni, di seguito riportati:
1) chiedono vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) tutti i figli sono oramai maggiorenni ed economicamente autosufficienti e nessuno di loro risiede presso la casa coniugale, pertanto, nulla è da stabilire per il diritto di visita dei genitori e per il mantenimento degli stessi;
3) la casa coniugale sita in Qualiano (Na) alla Via Ugo Foscolo n. 125, unitamente ai due box saranno venduti ed il ricavato della vendita sarà suddiviso al 50% tra i coniugi.
4) l'appartamento, unitamente ai due box avrà un prezzo minimo di vendita non al di sotto di € 140,000,00. I coniugi si rendono disponibili a vendere gli immobili anche separatamente e stabiliscono che la valutazione economica per l'appartamento non sarà i nferiore ad €
120.000,00 ed i due box non saranno alienabili al di sotto di € 25.000,00.
Qualora i coniugi avranno proposte di acquisto al di sotto delle somme indicate valuteranno di comune accordo;
5) Il sig. verserà alla sig.ra , Parte_1 Controparte_1
all'atto della vendita della casa coniugale la somma di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) a titolo di contributo al mantenimento nella misura di una tantum e, contestualmente, con l'accettazione di tale somma, la moglie rinuncia ad ogni altra ed ulteriore pretesa economica;
6) Qualora la vendita della casa coniugale non dovesse realizzarsi nell'immediatezza, i coniugi continueranno a vivere nel medesimo appartamento fino a quando non avverrà l'alienazione ed entrambi contribuiranno in egual misura (50%) alle spese occorrenti per la gestione della stessa, ossia, utenze, spese condominiali ordinarie e straordinarie, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché tutte le spese occorrenti affinché si proceda alla vendita dei predetti immobili, a titolo esemplificativo, le eventuali spese di agenzia immobiliare e le spese per la certificazione energetica;
7) la rata del finanziamento pari ad € 324,00 continuerà ad essere versata dal signor fino al saldo integrale;
Parte_1
8) i coniugi si impegnano a darsi preventiva comunicazione per ogni eventuale cambio di residenza anche temporaneo;
9) i coniugi dichiarano che ogni altro rapporto è stato preventivamente regolato e, pertanto, ad eccezione di quanto previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
I suindicati accordi possono essere recepiti nella presente decisione in quanto non contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nato a Parte_1
Mugnano di Napoli il 28/9/1966 e nata a [...] Controparte_1
il 16/4/1971, alle condizioni come indicate in parte motiva, qui da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n.230,
P.II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1988) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile); c) manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 3/12/2025.
La GI relatrice La Presidente
NI ET AN OG