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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cagliari nello Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Carlitria Bellu, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Reggio Emilia CP_1 C.F._2 nello studio dell'avv. Brunella Bertani, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, resistente con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'08.01.2024, che il 06.03.2010 ha contratto matrimonio in Parte_1
Arborea con , ha adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione dalla CP_1
moglie e la regolamentazione dei regimi di affidamento, collocamento, diritto di visita a mantenimento del comune figlio nato il [...]. Persona_1
Con memoria del 25.01.2024, si è costituita in giudizio che ha aderito alla CP_1
domanda di separazione proposta dal ricorrente.
1 I coniugi, personalmente comparsi all'udienza del 16.12.2024 innanzi al giudice delegato per l'istruzione della processo insieme ai rispettivi avvocati, hanno chiesto che, all'esito dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 cod. proc. civ., la causa, previa rimessione al Collegio, fosse parzialmente definita con pronuncia sullo status.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto sugli atti di causa il 01.08.2024 e il 09.09.2024, in seguito all'adozione, nel subprocedimento distino al n. 12-1 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, di provvedimenti ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 1, cod. proc. civ. concernenti la sola iscrizione a scuola del minore Persona_1
§§§
Ciò premesso, emerge dagli atti di causa e dalle dichiarazioni rese in udienza dai diretti interessati che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali, interrotta la convivenza da quasi due anni, hanno, entrambi, intrapreso nuove relazioni sentimentali.
Il legame matrimoniale è, dunque, all'evidenza, non più suscettibile di recupero, sicché la domanda di separazione merita accoglimento, essendo definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis.
Il giudizio, che deve essere istruito sulle altre domande, è rimesso sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale definizione del giudizio,
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ); CP_1 C.F._2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Arborea di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 2 – Parte I – Serie – anno 2010, le annotazioni di legge;
3. rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 17.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cagliari nello Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Carlitria Bellu, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Reggio Emilia CP_1 C.F._2 nello studio dell'avv. Brunella Bertani, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, resistente con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'08.01.2024, che il 06.03.2010 ha contratto matrimonio in Parte_1
Arborea con , ha adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione dalla CP_1
moglie e la regolamentazione dei regimi di affidamento, collocamento, diritto di visita a mantenimento del comune figlio nato il [...]. Persona_1
Con memoria del 25.01.2024, si è costituita in giudizio che ha aderito alla CP_1
domanda di separazione proposta dal ricorrente.
1 I coniugi, personalmente comparsi all'udienza del 16.12.2024 innanzi al giudice delegato per l'istruzione della processo insieme ai rispettivi avvocati, hanno chiesto che, all'esito dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 cod. proc. civ., la causa, previa rimessione al Collegio, fosse parzialmente definita con pronuncia sullo status.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto sugli atti di causa il 01.08.2024 e il 09.09.2024, in seguito all'adozione, nel subprocedimento distino al n. 12-1 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, di provvedimenti ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 1, cod. proc. civ. concernenti la sola iscrizione a scuola del minore Persona_1
§§§
Ciò premesso, emerge dagli atti di causa e dalle dichiarazioni rese in udienza dai diretti interessati che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali, interrotta la convivenza da quasi due anni, hanno, entrambi, intrapreso nuove relazioni sentimentali.
Il legame matrimoniale è, dunque, all'evidenza, non più suscettibile di recupero, sicché la domanda di separazione merita accoglimento, essendo definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis.
Il giudizio, che deve essere istruito sulle altre domande, è rimesso sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale definizione del giudizio,
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ); CP_1 C.F._2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Arborea di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 2 – Parte I – Serie – anno 2010, le annotazioni di legge;
3. rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 17.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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