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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 27/11/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2593/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2593/2023 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Lorenzi, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Sansepolcro (AR), Via dei Gherardi, n. 51, PARTE ATTRICE
contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Zanotti, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Livorno, Scali D'Azeglio, n. 20, PARTE CONVENUTA
nonché contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Sardi e dall'Avv. Maria Leda Controparte_2
Coradeschi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Coradeschi sito in RE, Via Giotto n. 31, PARTE TERZA INTERVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 691/2023 del 13.07.2023 Controparte_1 emesso dal Tribunale di RE, con il quale è stato ingiunto il pagamento, in solido con CP_3
dell'importo di € 41.418,89, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, in forza
[...] contratto di finanziamento n. 741560165 aperto su conto infruttifero n. 10965.24, concesso in data 23.07.2010 a (doc. 3 fascicolo monitorio). CP_4 pagina 1 di 8 In sede monitoria ha rappresentato di essere creditrice della Controparte_1
dichiarata fallita con sentenza n. 34/2022 emessa in data 04.08.2022 dal Tribunale di CP_4
RE (doc. 5 fascicolo monitorio), nonché, nella loro qualità di fideiussori della debitrice principale, di e per il saldo residuo del contratto di finanziamento sopra Controparte_3 Parte_1 richiamato.
Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria per materia. Ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. le firme alla stessa attribuite apposte sul contratto di finanziamento posto a fondamento della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria, rappresentando di non aver mai sottoscritto tale documento, quindi di non essersi mai obbligata a garantire la in qualità di co-fideiussore solidale per le obbligazioni nascenti da tale CP_4 finanziamento, del quale nemmeno era a conoscenza. Parte opponente ha rappresentato di essersi separata da in data 26.05.2022 (doc. 3 opponente), evidenziando come il rapporto Controparte_3 familiare fosse andato in crisi anche per questioni economiche legate alla società dell'ex coniuge e che già in precedenza la stessa aveva depositato querela contro ignoti per firme alla CP_4 stessa attribuite contenute su una procura notarile (doc. 4 opponente). Parte attrice ha dedotto, inoltre, l'inidoneità probatoria della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed ha chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
Sulla base di queste allegazioni, parte opponente ha avanzato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare, accertare che non ha previamente esperito la Controparte_1 procedura di mediazione obbligatoria;
in via preliminare, accertare che le firme apposte nell'atto di fideiussione relativo al contratto di finanziamento n. 741560165/15 stipulato tra e non Parte_2 Controparte_1 appartengono alla Signora e, conseguentemente, dichiarare nulla la scrittura e, Parte_1 pertanto, priva di efficacia in capo alla stessa;
sospendere, pertanto, la provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, per tutte le ragioni esposte nella presente opposizione, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e, comunque, revocare il suddetto decreto ingiuntivo n. 691/2023 opposto, emesso in data 14 luglio 2023 dal Tribunale di RE, in favore della dichiarando che nulla è dovuto da Controparte_1 parte della Signora in favore della Parte_1 Controparte_1 in ogni caso, con vittoria di spese, competenze di lite, oltre IVA e CAP come per legge”.
Si è costituita in giudizio rilevando l'infondatezza di tutti i Controparte_1 motivi di opposizione, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per inesattezza dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c., poiché contenente l'invito rivolto a parte convenuta a costituirsi nel termine di sessanta giorni anziché settanta. Parte opposta ha osservato che la controversia rientra tra quelle prese in considerazione dall'art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. n. 28/2010, quindi è assoggettata alla condizione di procedibilità rappresentata dal procedimento di mediazione ma trattandosi di opposizione a d.i. la predetta condizione di procedibilità risulta applicabile a decorrere dalla pronuncia sulle istanze ex artt. 648 - 649 c.p.c. Ha dedotto l'inammissibilità del disconoscimento di tutte le sottoscrizioni apposte dalla parte opponente sul pagina 2 di 8 contratto di finanziamento, rilevando che il rapporto era sorto dodici anni prima della separazione dei coniugi che all'epoca il sig. era amministratore e legale rappresentante Persona_1 CP_3 della (doc. 9 opposta - visura società) e che, pertanto, l'opponente era presumibilmente a CP_4 conoscenza degli interessi economici del marito e ne era direttamente coinvolta;
in ogni caso, ha dichiarato di volersi avvalere del documento oggetto di disconoscimento (doc.
3 - contratto di finanziamento riportante all'art. 5 la garanzia fideiussoria prestata dall'opponente) e ha proposto formale istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. In merito alla documentazione prodotta da controparte relativa alla querela ha allegato che non può essere utilizzata nel presente giudizio, riguardando fatti totalmente avulsi dalle vicende che riguardano la Parte opposta ha rappresentato di aver CP_4 fornito adeguata prova scritta della sussistenza del credito, producendo in sede monitoria il contratto di finanziamento e relativo piano di ammortamento (doc. 3 monitorio), nonché copia dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB anche se non necessario (doc. 4 monitorio). Ha rilevato, altresì, di esser stata ammessa al passivo fallimentare della in via chirografaria anche per il credito di € CP_4
41.418,89 con riferimento al finanziamento n. 741560165.
Sulla base di quanto sopra esposto, parte opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previo rigetto dell'avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'avverso atto di citazione, con ogni consequenziale pronuncia;
- nel merito, in tesi, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto n. 691/2023 del Tribunale di RE promossa dall'opponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare nei confronti dell'opponente Sig.ra in ogni sua parte il decreto opposto;
Parte_1
- nel merito, in ipotesi subordinata, condannare l'opponente Sig.ra al pagamento in Parte_1 favore della in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 della somma ingiunta a suo carico nel decreto ingiuntivo opposto medesimo, o quella diversa che risulterà in corso di causa, con gli interessi, le spese e le competenze in detto decreto specificate. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 04.09.2024 è stata sospesa ex art. 649 c.p.c. la già concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo state disconosciute dall'opponente le sottoscrizioni apposte sul contratto posto a fondamento del ricorso monitorio e, verificato che il tentativo di mediazione è stato correttamente esperito (cfr. verbale mediazione del 19.06.2024 in atti), è stata ammessa la ctu grafologica in ordine alle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento (doc. 3 fascicolo monitorio) riferite a per accertarne o meno la Parte_1 riconducibilità alla stessa.
In data 21.10.2025 si è costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c. assumendo l'attuale Controparte_2 titolarità del credito in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari del 05.08.2025 stipulato ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130/1999 con di cui Controparte_1 all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, del 27.09.2025, Foglio Per_ delle inserzioni n. 115 (doc. 2a e relativa lista crediti depositata presso dott. Notaio in Brescia - doc. 2b, come previsto al punto v) della pubblicazione in G.U.), facendo proprie e confermando tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi da pagina 3 di 8 Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
- nel merito, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto n. 691/2023 del Tribunale di RE promossa dall'opponente, e tutte le domande e istanze formulate da parte opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare nei confronti dell'opponente Sig.ra
[...] in ogni sua parte il decreto opposto, a valere quale titolo nei confronti della Cessionaria;
Parte_1
- nel merito, in ipotesi subordinata, condannare l'opponente Sig.ra al pagamento in Parte_1 favore della , e per essa in favore della cessionaria del credito Controparte_1 CP_2
della somma ingiunta a suo carico nel decreto ingiuntivo opposto medesimo, o quella diversa
[...] che risulterà in corso di causa, con gli interessi, le spese e le competenze in detto decreto specificate. Con vittoria di spese di lite. In ogni caso: in considerazione della costituzione in giudizio ex art. 111 cpc della cessionaria del credito si chiede che venga disposta l'estromissione dal presente giudizio della Controparte_2 cedente Controparte_1
In via istruttoria: si insiste nelle istanze istruttorie formulate nell'interesse dell'opposta
[...]
nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 cpc da intendersi qui integralmente Controparte_1 riportate e ritrascritte”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 03.11.2025 ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Parte attrice ha concluso come da atto di citazione e come da comparsa di Controparte_2 intervento ex art. 111 c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione preliminare di nullità della citazione per vizi inerenti la vocatio in ius.
Invero, è infondata l'eccezione di nullità della citazione per assegnazione di un termine a comparire inferiore rispetto a quello stabilito dalla legge o per incompletezza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c. poichè parte opposta nel proprio atto di costituzione ha svolto anche difese nel merito, non limitandosi alla sola deduzione della nullità, assumendo, quindi, un contegno che, come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 28646/2020; Cass. 21910/2014), integra sanatoria della nullità della citazione.
Tanto precisato e venendo al merito va osservato quanto segue.
Circa il motivo di opposizione relativo al disconoscimento operato da in relazione Parte_1 alle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento n. 741560165 (al quale la stessa avrebbe partecipato prestando fideiussione - doc. 3 fasc. monitorio), parte opposta ha proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e, nel corso dell'attività istruttoria, è stato conferito incarico di consulenza tecnica grafologica alla dott.ssa Persona_3
All'esito dell'espletamento dell'incarico il Consulente tecnico ha accertato che “Sulla base quindi delle risultanti emerse, visto la totale compatibilità delle corrispondenze rilevate rispetto ai numerosi indici pagina 4 di 8 grafici, sia di ordine sostanziale e sia per indici automatizzati, le firme siglate X1, X2, X3 e X4, presenti in calce al contratto di finanziamento n. 741560165/15 (doc. 3), in oggetto di verifica, sono attribuibili alla mano che ha eseguito le comparative autografe siglate AA appartenenti alla Sig.ra
. Parte_1
La consulenza tecnica è stata condotta con un criterio d'indagine serio, razionale e logico, dunque, le valutazioni svolte dal predetto ctu appaiono meritevoli di essere integralmente recepite nel contesto della presente statuizione.
Il ctu ha dato atto di avere utilizzato quali scritture di comparazione n. 7 firme comparative autografe della sig.ra , presenti su cartellino di rilascio carta d'identità del 09.02.2013 e su C.I.E. Parte_1
n. emesso il 09.01.2024, acquisite tramite il Comune di Sansepolcro, nonché la Numero_1 sottoscrizione apposta sulla procura alle liti del 18.10.2023.
Da tale confronto sono emerse numerose e sostanziali concordanze, che hanno portato il ctu ad affermare la riconducibilità delle firme apposte sul contratto di finanziamento a Parte_1
Com'è noto, in base all'art. 214, primo comma c.p.c., colui contro il quale è prodotta una scrittura privata è tenuto, se intende disconoscerla, a negare formalmente la propria sottoscrizione.
Anche con riferimento alla sottoscrizione del contratto, la contestazione non può essere del tutto generica, come ritenuto dal consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
“Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass. 17313/2021).
In base all'art. 216, primo comma c.p.c., la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione in modo non equivoco, ed ha l'onere di svolgere l'attività processuale prevista dall'art. 216 c.p.c., ossia l'onere di proporre i mezzi di prova che ritiene utili e di produrre o indicare “le scritture che possono servire di comparazione” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, sentenza n. 2411 del 07.02.2005).
È infatti onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe, perciò, a quest'ultimo, quale “apparente” autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20144 del 18.10.2005; cfr. Cass. n. 19727 del 23.12.2003).
A fronte del formale disconoscimento delle sottoscrizioni operato dall'opponente, parte opposta ha chiesto disporsi la verificazione, e sulla base dell'istruttoria svolta, ritiene il Tribunale che le pagina 5 di 8 conclusioni cui è pervenuto il CTU consentano di ritenere assolto l'onere probatorio da parte dell'istituto di credito.
Va altresì rilevato che la denuncia querela depositata in atti da parte opponente non è riferita a firme apposte sul contratto posto a fondamento del ricorso monitorio e nemmeno ad altri contratti sottoscritti dall'opponente quale garante di e non è pertanto rilevante ai fini probatori. CP_4
Parte opponente ha dedotto altresì la carenza di prova scritta del credito azionato.
Sin dalla fase monitoria, parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento n. 741560165 aperto su conto infruttifero n. 10965,24, con il piano di ammortamento e la certificazione ex art. 50 TUB (cfr. docc. 3-4), allegando l'inadempimento della parte mutuataria.
In relazione alle doglianze attoree inerenti l'inattitudine probatoria del “saldaconto” ex art. 50 TUB dimesso da parte ingiungente a sostegno della pretesa avanzata in sede monitoria, va osservato che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Sul punto, peraltro, si rileva che nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza di quelli aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dalla stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto.
In relazione ai contratti di finanziamento, infatti, la somma che il mutuatario deve restituire al soggetto mutuante è predeterminata ab origine nel suo esatto ammontare, comprensiva sia dell'importo in linea capitale, sia dell'importo a titolo di interessi contrattualmente pattuiti.
In virtù di quanto esposto, ai fini della prova del credito, deve quindi ritenersi sufficiente il deposito del contratto sottoscritto dalle parti e l'allegazione dell'inadempimento del debitore. pagina 6 di 8 Conseguentemente, si ritiene che nel caso di specie parte opposta abbia assolto compiutamente all'onere di allegazione e prova sulla stessa gravante, producendo la fonte negoziale del contratto di finanziamento e relativo piano di ammortamento sottoscritti dall'opponente (doc. 3 fascicolo monitorio), la certificazione ex art. 50 TUB (doc. 4), il prospetto di liquidazione espressamente sottoscritto dalla (doc. 22 opposta), le contabili del relativo bonifico espressamente CP_4 sottoscritte dalla società debitrice principale (doc. 23 opposta), la copia della lettera di diffida e messa in mora inviate all'opponente (doc. 12 opposta).
Parte opposta, dunque, ha fornito adeguata prova del credito fatto valere;
a fronte di tali allegazioni e produzioni parte opponente non ha provato il proprio esatto adempimento.
Invero, il credito vantato da parte opposta trova adeguata dimostrazione nella documentazione prodotta in giudizio, mentre le deduzioni formulate dall'opponente in ordine alla mancanza di prova del quantum appaiono allocate in una prospettiva astratta, senza elementi puntuali che la possano sorreggere, pertanto, tale motivo di doglianza appare infondato.
Anche l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., così come richiesto dall'opponente, è risultato inammissibile dal momento che riguardava gli estratti conto non necessari ai fini della prova del credito, e, in ogni caso, non poteva in alcun modo sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice, la quale non ha né allegato né dimostrato l'esistenza di fatti modificativi e/o estintivi dell'obbligazione assunta.
Com'è noto, trattandosi di strumento istruttorio residuale, l'ordine di esibizione è utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa. Nel caso di specie, parte opponente non ha né allegato che l'importo già corrisposto dalla debitrice principale è superiore a quello contabilizzato dalla né CP_1 ha documentato di avere tentato di acquisire la relativa prova dalla stessa debitrice principale.
Alla luce di quanto sopra argomentato l'opposizione proposta da deve essere Parte_1 integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo confermato nei suoi confronti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (scaglione € 26.001,00 - € 52.000,00 parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella decisionale per la quale si applica la riduzione del 50%).
Allo stesso modo, le spese di ctu grafologica, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 691/2023 nei confronti di
Parte_1
pagina 7 di 8 - condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 6.164,00 oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte opponente.
RE, 27/11/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2593/2023 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Lorenzi, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Sansepolcro (AR), Via dei Gherardi, n. 51, PARTE ATTRICE
contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Zanotti, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Livorno, Scali D'Azeglio, n. 20, PARTE CONVENUTA
nonché contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Sardi e dall'Avv. Maria Leda Controparte_2
Coradeschi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Coradeschi sito in RE, Via Giotto n. 31, PARTE TERZA INTERVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 691/2023 del 13.07.2023 Controparte_1 emesso dal Tribunale di RE, con il quale è stato ingiunto il pagamento, in solido con CP_3
dell'importo di € 41.418,89, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, in forza
[...] contratto di finanziamento n. 741560165 aperto su conto infruttifero n. 10965.24, concesso in data 23.07.2010 a (doc. 3 fascicolo monitorio). CP_4 pagina 1 di 8 In sede monitoria ha rappresentato di essere creditrice della Controparte_1
dichiarata fallita con sentenza n. 34/2022 emessa in data 04.08.2022 dal Tribunale di CP_4
RE (doc. 5 fascicolo monitorio), nonché, nella loro qualità di fideiussori della debitrice principale, di e per il saldo residuo del contratto di finanziamento sopra Controparte_3 Parte_1 richiamato.
Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria per materia. Ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. le firme alla stessa attribuite apposte sul contratto di finanziamento posto a fondamento della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria, rappresentando di non aver mai sottoscritto tale documento, quindi di non essersi mai obbligata a garantire la in qualità di co-fideiussore solidale per le obbligazioni nascenti da tale CP_4 finanziamento, del quale nemmeno era a conoscenza. Parte opponente ha rappresentato di essersi separata da in data 26.05.2022 (doc. 3 opponente), evidenziando come il rapporto Controparte_3 familiare fosse andato in crisi anche per questioni economiche legate alla società dell'ex coniuge e che già in precedenza la stessa aveva depositato querela contro ignoti per firme alla CP_4 stessa attribuite contenute su una procura notarile (doc. 4 opponente). Parte attrice ha dedotto, inoltre, l'inidoneità probatoria della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed ha chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
Sulla base di queste allegazioni, parte opponente ha avanzato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare, accertare che non ha previamente esperito la Controparte_1 procedura di mediazione obbligatoria;
in via preliminare, accertare che le firme apposte nell'atto di fideiussione relativo al contratto di finanziamento n. 741560165/15 stipulato tra e non Parte_2 Controparte_1 appartengono alla Signora e, conseguentemente, dichiarare nulla la scrittura e, Parte_1 pertanto, priva di efficacia in capo alla stessa;
sospendere, pertanto, la provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, per tutte le ragioni esposte nella presente opposizione, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e, comunque, revocare il suddetto decreto ingiuntivo n. 691/2023 opposto, emesso in data 14 luglio 2023 dal Tribunale di RE, in favore della dichiarando che nulla è dovuto da Controparte_1 parte della Signora in favore della Parte_1 Controparte_1 in ogni caso, con vittoria di spese, competenze di lite, oltre IVA e CAP come per legge”.
Si è costituita in giudizio rilevando l'infondatezza di tutti i Controparte_1 motivi di opposizione, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per inesattezza dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c., poiché contenente l'invito rivolto a parte convenuta a costituirsi nel termine di sessanta giorni anziché settanta. Parte opposta ha osservato che la controversia rientra tra quelle prese in considerazione dall'art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. n. 28/2010, quindi è assoggettata alla condizione di procedibilità rappresentata dal procedimento di mediazione ma trattandosi di opposizione a d.i. la predetta condizione di procedibilità risulta applicabile a decorrere dalla pronuncia sulle istanze ex artt. 648 - 649 c.p.c. Ha dedotto l'inammissibilità del disconoscimento di tutte le sottoscrizioni apposte dalla parte opponente sul pagina 2 di 8 contratto di finanziamento, rilevando che il rapporto era sorto dodici anni prima della separazione dei coniugi che all'epoca il sig. era amministratore e legale rappresentante Persona_1 CP_3 della (doc. 9 opposta - visura società) e che, pertanto, l'opponente era presumibilmente a CP_4 conoscenza degli interessi economici del marito e ne era direttamente coinvolta;
in ogni caso, ha dichiarato di volersi avvalere del documento oggetto di disconoscimento (doc.
3 - contratto di finanziamento riportante all'art. 5 la garanzia fideiussoria prestata dall'opponente) e ha proposto formale istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. In merito alla documentazione prodotta da controparte relativa alla querela ha allegato che non può essere utilizzata nel presente giudizio, riguardando fatti totalmente avulsi dalle vicende che riguardano la Parte opposta ha rappresentato di aver CP_4 fornito adeguata prova scritta della sussistenza del credito, producendo in sede monitoria il contratto di finanziamento e relativo piano di ammortamento (doc. 3 monitorio), nonché copia dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB anche se non necessario (doc. 4 monitorio). Ha rilevato, altresì, di esser stata ammessa al passivo fallimentare della in via chirografaria anche per il credito di € CP_4
41.418,89 con riferimento al finanziamento n. 741560165.
Sulla base di quanto sopra esposto, parte opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previo rigetto dell'avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'avverso atto di citazione, con ogni consequenziale pronuncia;
- nel merito, in tesi, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto n. 691/2023 del Tribunale di RE promossa dall'opponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare nei confronti dell'opponente Sig.ra in ogni sua parte il decreto opposto;
Parte_1
- nel merito, in ipotesi subordinata, condannare l'opponente Sig.ra al pagamento in Parte_1 favore della in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 della somma ingiunta a suo carico nel decreto ingiuntivo opposto medesimo, o quella diversa che risulterà in corso di causa, con gli interessi, le spese e le competenze in detto decreto specificate. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 04.09.2024 è stata sospesa ex art. 649 c.p.c. la già concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo state disconosciute dall'opponente le sottoscrizioni apposte sul contratto posto a fondamento del ricorso monitorio e, verificato che il tentativo di mediazione è stato correttamente esperito (cfr. verbale mediazione del 19.06.2024 in atti), è stata ammessa la ctu grafologica in ordine alle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento (doc. 3 fascicolo monitorio) riferite a per accertarne o meno la Parte_1 riconducibilità alla stessa.
In data 21.10.2025 si è costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c. assumendo l'attuale Controparte_2 titolarità del credito in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari del 05.08.2025 stipulato ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130/1999 con di cui Controparte_1 all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, del 27.09.2025, Foglio Per_ delle inserzioni n. 115 (doc. 2a e relativa lista crediti depositata presso dott. Notaio in Brescia - doc. 2b, come previsto al punto v) della pubblicazione in G.U.), facendo proprie e confermando tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi da pagina 3 di 8 Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
- nel merito, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto n. 691/2023 del Tribunale di RE promossa dall'opponente, e tutte le domande e istanze formulate da parte opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare nei confronti dell'opponente Sig.ra
[...] in ogni sua parte il decreto opposto, a valere quale titolo nei confronti della Cessionaria;
Parte_1
- nel merito, in ipotesi subordinata, condannare l'opponente Sig.ra al pagamento in Parte_1 favore della , e per essa in favore della cessionaria del credito Controparte_1 CP_2
della somma ingiunta a suo carico nel decreto ingiuntivo opposto medesimo, o quella diversa
[...] che risulterà in corso di causa, con gli interessi, le spese e le competenze in detto decreto specificate. Con vittoria di spese di lite. In ogni caso: in considerazione della costituzione in giudizio ex art. 111 cpc della cessionaria del credito si chiede che venga disposta l'estromissione dal presente giudizio della Controparte_2 cedente Controparte_1
In via istruttoria: si insiste nelle istanze istruttorie formulate nell'interesse dell'opposta
[...]
nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 cpc da intendersi qui integralmente Controparte_1 riportate e ritrascritte”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 03.11.2025 ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Parte attrice ha concluso come da atto di citazione e come da comparsa di Controparte_2 intervento ex art. 111 c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione preliminare di nullità della citazione per vizi inerenti la vocatio in ius.
Invero, è infondata l'eccezione di nullità della citazione per assegnazione di un termine a comparire inferiore rispetto a quello stabilito dalla legge o per incompletezza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c. poichè parte opposta nel proprio atto di costituzione ha svolto anche difese nel merito, non limitandosi alla sola deduzione della nullità, assumendo, quindi, un contegno che, come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 28646/2020; Cass. 21910/2014), integra sanatoria della nullità della citazione.
Tanto precisato e venendo al merito va osservato quanto segue.
Circa il motivo di opposizione relativo al disconoscimento operato da in relazione Parte_1 alle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento n. 741560165 (al quale la stessa avrebbe partecipato prestando fideiussione - doc. 3 fasc. monitorio), parte opposta ha proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e, nel corso dell'attività istruttoria, è stato conferito incarico di consulenza tecnica grafologica alla dott.ssa Persona_3
All'esito dell'espletamento dell'incarico il Consulente tecnico ha accertato che “Sulla base quindi delle risultanti emerse, visto la totale compatibilità delle corrispondenze rilevate rispetto ai numerosi indici pagina 4 di 8 grafici, sia di ordine sostanziale e sia per indici automatizzati, le firme siglate X1, X2, X3 e X4, presenti in calce al contratto di finanziamento n. 741560165/15 (doc. 3), in oggetto di verifica, sono attribuibili alla mano che ha eseguito le comparative autografe siglate AA appartenenti alla Sig.ra
. Parte_1
La consulenza tecnica è stata condotta con un criterio d'indagine serio, razionale e logico, dunque, le valutazioni svolte dal predetto ctu appaiono meritevoli di essere integralmente recepite nel contesto della presente statuizione.
Il ctu ha dato atto di avere utilizzato quali scritture di comparazione n. 7 firme comparative autografe della sig.ra , presenti su cartellino di rilascio carta d'identità del 09.02.2013 e su C.I.E. Parte_1
n. emesso il 09.01.2024, acquisite tramite il Comune di Sansepolcro, nonché la Numero_1 sottoscrizione apposta sulla procura alle liti del 18.10.2023.
Da tale confronto sono emerse numerose e sostanziali concordanze, che hanno portato il ctu ad affermare la riconducibilità delle firme apposte sul contratto di finanziamento a Parte_1
Com'è noto, in base all'art. 214, primo comma c.p.c., colui contro il quale è prodotta una scrittura privata è tenuto, se intende disconoscerla, a negare formalmente la propria sottoscrizione.
Anche con riferimento alla sottoscrizione del contratto, la contestazione non può essere del tutto generica, come ritenuto dal consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
“Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass. 17313/2021).
In base all'art. 216, primo comma c.p.c., la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione in modo non equivoco, ed ha l'onere di svolgere l'attività processuale prevista dall'art. 216 c.p.c., ossia l'onere di proporre i mezzi di prova che ritiene utili e di produrre o indicare “le scritture che possono servire di comparazione” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, sentenza n. 2411 del 07.02.2005).
È infatti onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe, perciò, a quest'ultimo, quale “apparente” autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20144 del 18.10.2005; cfr. Cass. n. 19727 del 23.12.2003).
A fronte del formale disconoscimento delle sottoscrizioni operato dall'opponente, parte opposta ha chiesto disporsi la verificazione, e sulla base dell'istruttoria svolta, ritiene il Tribunale che le pagina 5 di 8 conclusioni cui è pervenuto il CTU consentano di ritenere assolto l'onere probatorio da parte dell'istituto di credito.
Va altresì rilevato che la denuncia querela depositata in atti da parte opponente non è riferita a firme apposte sul contratto posto a fondamento del ricorso monitorio e nemmeno ad altri contratti sottoscritti dall'opponente quale garante di e non è pertanto rilevante ai fini probatori. CP_4
Parte opponente ha dedotto altresì la carenza di prova scritta del credito azionato.
Sin dalla fase monitoria, parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento n. 741560165 aperto su conto infruttifero n. 10965,24, con il piano di ammortamento e la certificazione ex art. 50 TUB (cfr. docc. 3-4), allegando l'inadempimento della parte mutuataria.
In relazione alle doglianze attoree inerenti l'inattitudine probatoria del “saldaconto” ex art. 50 TUB dimesso da parte ingiungente a sostegno della pretesa avanzata in sede monitoria, va osservato che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Sul punto, peraltro, si rileva che nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza di quelli aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dalla stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto.
In relazione ai contratti di finanziamento, infatti, la somma che il mutuatario deve restituire al soggetto mutuante è predeterminata ab origine nel suo esatto ammontare, comprensiva sia dell'importo in linea capitale, sia dell'importo a titolo di interessi contrattualmente pattuiti.
In virtù di quanto esposto, ai fini della prova del credito, deve quindi ritenersi sufficiente il deposito del contratto sottoscritto dalle parti e l'allegazione dell'inadempimento del debitore. pagina 6 di 8 Conseguentemente, si ritiene che nel caso di specie parte opposta abbia assolto compiutamente all'onere di allegazione e prova sulla stessa gravante, producendo la fonte negoziale del contratto di finanziamento e relativo piano di ammortamento sottoscritti dall'opponente (doc. 3 fascicolo monitorio), la certificazione ex art. 50 TUB (doc. 4), il prospetto di liquidazione espressamente sottoscritto dalla (doc. 22 opposta), le contabili del relativo bonifico espressamente CP_4 sottoscritte dalla società debitrice principale (doc. 23 opposta), la copia della lettera di diffida e messa in mora inviate all'opponente (doc. 12 opposta).
Parte opposta, dunque, ha fornito adeguata prova del credito fatto valere;
a fronte di tali allegazioni e produzioni parte opponente non ha provato il proprio esatto adempimento.
Invero, il credito vantato da parte opposta trova adeguata dimostrazione nella documentazione prodotta in giudizio, mentre le deduzioni formulate dall'opponente in ordine alla mancanza di prova del quantum appaiono allocate in una prospettiva astratta, senza elementi puntuali che la possano sorreggere, pertanto, tale motivo di doglianza appare infondato.
Anche l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., così come richiesto dall'opponente, è risultato inammissibile dal momento che riguardava gli estratti conto non necessari ai fini della prova del credito, e, in ogni caso, non poteva in alcun modo sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice, la quale non ha né allegato né dimostrato l'esistenza di fatti modificativi e/o estintivi dell'obbligazione assunta.
Com'è noto, trattandosi di strumento istruttorio residuale, l'ordine di esibizione è utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa. Nel caso di specie, parte opponente non ha né allegato che l'importo già corrisposto dalla debitrice principale è superiore a quello contabilizzato dalla né CP_1 ha documentato di avere tentato di acquisire la relativa prova dalla stessa debitrice principale.
Alla luce di quanto sopra argomentato l'opposizione proposta da deve essere Parte_1 integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo confermato nei suoi confronti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (scaglione € 26.001,00 - € 52.000,00 parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella decisionale per la quale si applica la riduzione del 50%).
Allo stesso modo, le spese di ctu grafologica, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 691/2023 nei confronti di
Parte_1
pagina 7 di 8 - condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 6.164,00 oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte opponente.
RE, 27/11/2025
Il Giudice Marina Rossi
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