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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/12/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G 5352/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4/12/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5352/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri
e vertente
TRA
Ricorrente – Opponente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesca Bianchini
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, Resistente - Opposto
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara il ricorso inammissibile.
2. Condanna il ricorrente a rimborsare all' le spese processuali liquidate in CP_1 complessivi € 2.500,00 oltre oneri riflessi e spese generali come per legge se dovuti.
pagina 1 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2023, ritualmente notificato il ricorrente epigrafato adisce il Tribunale di Velletri chiedendo che sia dichiarato nullo, o illegittimo, ed efficace il provvedimento di diniego all'istanza di sgravio trasmesso a mezzo PEC in data
24.10.2023 relativa ai crediti contributivi portati dai 20 avvisi di addebito elencati a pag.
1 del ricorso formati dall' dal 2012 al 2018 per il recupero di omissioni contributive. CP_1
Premessa l'impugnabilità dell'atto, e la sussistenza dell'interesse ad agire, chiede di dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato ex art. 100 c.p.c. per effetto dell'omessa o non provata notifica dei titoli nonché l'intervenuta prescrizione dei diritti, ovvero accogliere il ricorso e di dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 comma 1 e 2 c.p.c..
Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio sollevando eccezione di inammissibilità del ricorso per CP_1 carenza di interesse ad agire nonché per la tardività dello stesso in quanto tutti gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati e non opposti nei termini di cui all'art. 24 del
D.lgs. 46/1999 (40 giorni dalla notifica).
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti. All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Giova premettere che di recente le S.U. della Corte di Cassazione (sentenza n. 7514 dell'8.03.2022) hanno rimeditato la questione della legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto contributi previdenziali pretesi dall' nei casi in cui si lamenti la prescrizione della pretesa CP_1 creditoria maturata successivamente alla trasmissione del ruolo, per vizi di notifica della cartella o comunque per l'inerzia dell'agente della riscossione, circostanze imputabili unicamente a quest'ultimo ed estranee alla condotta dell' CP_1
In tali casi, anche laddove si lamenti l'omessa notifica delle cartelle, l'azione promossa dal contribuente ha natura di azione di accertamento negativo del credito in quanto l'interesse ad agire del ricorrente è solo quello di negare di essere debitore, chiedendo al giudice una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, che può essere attribuita tanto all'inerzia del concessionario, che tuttavia, non assume rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed Ente titolare del credito, quanto alla mancata pagina 2 di 8 o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore. Evidenziano, quindi, che il sistema previdenziale è peculiare rispetto a quello tributario, per cui, se l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo, quindi il merito della pretesa creditoria, non può trovare applicazione il D.lgs. n. 112/1999 (come già affermato dalle Sezioni Unite del
2016), ma va applicato il solo disposto dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, con conseguente legittimazione passiva esclusiva dell'Ente impositore.
Ebbene nel caso di specie il ricorrente propone opposizione avverso il diniego opposto dall' all'istanza di sgravio relativa a sette avvisi di addebito di cui afferma essere CP_1 venuto a conoscenza a seguito della verifica della propria posizione debitoria finalizzata ad accertare l'esistenza di eventuali carichi pendenti, al fine di non versi inibiti pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione ex art. 48 bis del DPR 602/1973 e di poter avviare la procedura di autocompensazione dei crediti di natura tributaria e previdenziale prevista dall'art. 31 del D.L. n. 78/2010. Sostiene, infatti, come detto, che i crediti portati nei titoli, asseritamente mai validamente notificati, sono estinti per CP_1 intervenuta prescrizione.
La giurisprudenza ha chiarito, in argomento, che “7.3. Il provvedimento di diniego di autotutela […] non ha contenuto impositivo, in quanto con tale atto non si fa valere una pretesa tributaria, né si ribadisce la legittimità della pretesa impositiva recata dall'avviso di accertamento. […] 8.1. La questione dell'impugnabilità del diniego di annullamento in autotutela, in materia tributaria, concernente atti ormai definitivi è stata oggetto di una evoluzione giurisprudenziale. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 16778 del 2005, facendo leva sul "carattere generale" della giurisdizione tributaria, assunto dopo la novella del 2001 n. 448, hanno affermato che, nonostante la mancata inclusione del provvedimento - tacito o espresso - di diniego di autotutela nell'elenco di cui al D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19 esso è suscettibile di impugnativa giurisdizionale dinanzi al giudice tributario. Con la successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 7388 del 2007 si è precisato che l'attribuzione al giudice tributario, da parte della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendentemente dalla specie di atto impugnato. Pertanto, sebbene il provvedimento di autotutela sia discrezionale e comporti l'affievolimento della posizione soggettiva del contribuente ad interesse legittimo, ciò non comporta la sottrazione delle controversie sui relativi atti al giudice naturale, ossia al giudice tributario. Con riguardo ai limiti del sindacato pagina 3 di 8 giurisdizionale sugli atti di autotutela, le Sezioni Unite - facendo riferimento ai principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 6758 e
7287 del 2004), in quanto, in base alla disciplina contenuta nel D.L. 30 settembre 1994, n.
564, art.
2-quater convertito, con modificazioni, nella L. 30 novembre 1994, n. 656, e nel regolamento di esecuzione, approvato con D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, poteri di annullamento o di revoca dell'Amministrazione finanziaria possono essere esercitati soltanto nel perseguimento di interessi pubblici - hanno circoscritto l'oggetto del giudizio alla valutazione della legittimità del rifiuto dell'annullamento d'ufficio, escludendo che esso possa estendersi alla fondatezza della pretesa tributaria, verificandosi altrimenti una indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa e, quindi, l'invasione in una sfera estranea a quella della giurisdizione tributaria. Con la conseguenza, secondo i principi enunciati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, che l'esercizio del potere di autotutela non costituisce un mezzo di tutela per il contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non sono stati esperiti, anche se comunque finisce con l'incidere sul rapporto tributario e, quindi, sulla posizione giuridica del contribuente. Sulla stessa direttiva si sono mosse le Sezioni Unite anche con la sentenza n. 9669 del 2009, con la quale è stata ribadita l'impugnabilità del diniego di autotutela e la devoluzione alla giurisdizione del giudice tributario. Un mutamento significativo è stato invece segnato dalla sentenza n. 2870 del 2009 con la quale le Sezioni Unite, pur in linea con le precedenti pronunce in merito alla sussistenza della giurisdizione delle Commissioni tributarie, hanno affermato che "avverso l'atto con il quale l'Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell'attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo". La giurisprudenza successiva, con numerose pronunce
(Cass., sez. 6-5, 2/02/2014, n. 25524; Cass., sez. 6-5, 11/12/2014, n. 26087; Cass., sez. 5,
20/02/2015, n. 3442; Cass., sez. 5, 28/03/2018, n. 7616; Cass., sez. 5, 24/08/2018, n.
21146; Cass. sez. 5, 22/02/2019, n. 5332; Cass., sez. 2019, n. 8558; Cass., sez. 5,
25/09/2020, n. 20200), seguendo una linea mediana che ammette il sindacato sul diniego di autotutela, ha sostenuto che esso può riguardare solo profili di illegittimità del rifiuto di annullamento opposto dall'Amministrazione, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, per cui il vaglio del giudice non può riguardare la fondatezza della pretesa tributaria, ormai definitivamente preclusa, determinandosi altrimenti una indebita sostituzione dell'autorità giudiziaria alle scelte discrezionali dell'amministrazione, peraltro con riferimento ad un atto ormai divenuto inoppugnabile.
In altri termini, si è ritenuto che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere pagina 4 di 8 all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa impositiva. Peraltro, questa Corte, con l'ordinanza n. 4937 del 20 febbraio
2019, al fine di chiarire il contenuto della locuzione "interesse generale alla rimozione dell'atto", ha rilevato che per giustificare la doglianza contro il diniego di autotutela occorre che sia dedotto un interesse generale (cioè travalicante quello individuale della parte in causa), concreto e specifico (come, ad esempio, l'interesse derivante dall'intervenuto annullamento da parte del giudice amministrativo di un atto presupposto a quello in questione;
di atto basato su una affermazione di principio, suscettivo di generalizzazione, errata), in esatta corrispondenza all'interesse di cui l'amministrazione deve dar conto nella motivazione dell'atto di annullamento (adottato anche in assenza di sollecitazione del privato).
8.2. Anche la Corte costituzionale, intervenuta sul tema con la sentenza n. 181 del 19 luglio 2017, ha ribadito che l'annullamento d'ufficio non ha la funzione di tutela del contribuente […] Sicché si conferma in ogni caso, anche in ambito tributario, la natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio". Il giudice delle leggi ha poi spiegato che "affermare il dovere dell'amministrazione di rispondere all'istanza di autotutela significherebbe, in altri termini, creare una nuova situazione giuridicamente protetta del contribuente, per giunta azionabile sine die dall'interessato, il quale potrebbe riattivare in ogni momento il circuito giurisdizionale, superando il principio della definitività del provvedimento amministrativo e della correlata stabilità della regolazione del rapporto che ne costituisce oggetto". […] 8.3. In tale contesto si inserisce anche la sentenza n. 24032 del
26 settembre 2019, con cui questa Corte, consolidando il filone interpretativo in materia, ha affermato che il sindacato del giudice tributario sul provvedimento di diniego dell'annullamento dell'atto tributario divenuto definitivo è consentito, ma purché si accerti la ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute. […] 8.4. Sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia, del tutto condivisibile, deve, quindi, ribadirsi, in termini generali, che, seppure è vero che l'elencazione degli atti impugnabili contenuti nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 è suscettibile di interpretazione estensiva, dovendo riconoscersi al contribuente la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'Ente impositore, e dunque anche in caso di provvedimenti di diniego emessi in sede di autotutela, ancorché l'originario provvedimento sia divenuto già definitivo, è tuttavia in tali casi necessario un bilanciamento dei contrapposti interessi, secondo il meccanismo proprio della valutazione comparativa, dovendosi confermare, sotto tale aspetto, la natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio (Corte Cost., sentenza 13 luglio pagina 5 di 8 2017, n. 181). Ciò comporta che il contribuente il quale richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve piuttosto prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. […] Diversamente ragionando, si consentirebbe l'aggiramento del termine di decadenza, previsto a garanzia del principio di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici, per l'impugnazione degli atti impositivi, che rimarrebbero esposti al riesame a tempo indeterminato tutte le volte in cui il contribuente dovesse presentare una istanza di revisione in autotutela” (Cassazione civile sez. trib., 14/09/2021, n. 24652).
Nel caso di specie, come detto il –a mezzo dell'istanza di autotutela prima e, Pt_1 successivamente, a mezzo del ricorso giurisdizionale che ha originato presente giudizio– si è limitato a far valere i propri interessi patrimoniali, squisitamente individuali e personali e non ha dedotto l'esistenza di alcuna ragione rilevante, concreta e specifica di interesse generale alla rimozione degli atti impositivi elencati in precedenza (non essendo peraltro sufficiente, al fine di giustificare l'impugnazione del silenzio serbato sulla istanza di autotutela, neppure l'interesse generale, astratto e indifferenziato, al ripristino della legalità asseritamente violata dall'amministrazione finanziaria o previdenziale: cfr. Cassazione civile sez. trib., 14/09/2021, n. 24652, cit.).
Pertanto – facendo applicazione dei principi pretori sopra illustrati – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, non essendo il diniego di sgravio (cioè il diniego dell'esercizio dei poteri discrezionali di autotutela) un atto impugnabile al fine di far valere interessi diversi da quelli “qualificati” menzionati in precedenza.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'assorbimento di ogni altra domanda e/o eccezione presentata dalle parti che quindi non viene esaminata dal giudicante.
Ciò posto va verificato l'interesse ad agire concreto ed attuale dell'odierno ricorrente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che non può individuarsi nella mera affermazione dell'esistenza di un comportamento illegittimo dell' in ragione dell'asserita prescrizione del CP_1 credito contributivo.
A ciò si aggiunga che nel caso in esame la parte allega in modo assolutamente generico, come detto, che l'esistenza del debito inibisce pagamenti da parte della Pubblica CP_1
Amministrazione ex art. 48 bis del DPR 602/1973 a norma del quale, prima di effettuare pagamenti superiori a € 5.000, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente pagina 6 di 8 partecipazione pubblica devono verificare se il beneficiario risulta avere somme iscritte a ruolo per cui è inadempiente, nonché le preclude la possibilità di procedere alla compensazione dei medesimi come da DL 78/2010. Purtuttavia non fornisce alcuna prova né di avere i crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche o di società a prevalente partecipazione pubblica in pagamento, né di avere crediti tributari da portare in compensazione con i debiti previdenziali.
Ne consegue che l'impugnativa del diniego opposto dalla Pubblica amministrazione sull'istanza di autotutela, non è altro che un escamotage per aggirare l'intervento legislativo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021 -inserito in sede di conversione dalla L.
n. 215/2021-, in materia di estratto del ruolo, che novellando l'art. 12 del D.P.R. n.
602/1973 “Formazione e contenuto dei ruoli”, con l'inserimento del comma 4 bis, ha stabilito che: “l'estratto di ruolo non è impugnabile “e che: “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto articolo 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dei soggetti pubblici di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a) del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del presente decreto, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, precisano, che con la disposizione in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di “azione diretta”, ha voluto stabilire quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzia, plasmando l'interesse ad agire.
L'intervento legislativo ha quindi assecondato l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo rilevante dall'emissione della cartella al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, rispondendo all'esigenza di pervenire ad una riduzione del contenzioso. Le finalità deflattive, infatti, rispondono alla necessità di mettere in opera una serie di misure di contenimento alla domanda di giustizia, non essendo la giurisdizione una risorsa illimitata, come sottolineato dalla Corte Cost. con la sentenza n. 77/2018.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
pagina 7 di 8 Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa di oltre 10 mila euro e non 1.000 euro come dichiarato dal procuratore della ricorrente.
Velletri, 5 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4/12/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5352/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri
e vertente
TRA
Ricorrente – Opponente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesca Bianchini
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, Resistente - Opposto
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara il ricorso inammissibile.
2. Condanna il ricorrente a rimborsare all' le spese processuali liquidate in CP_1 complessivi € 2.500,00 oltre oneri riflessi e spese generali come per legge se dovuti.
pagina 1 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2023, ritualmente notificato il ricorrente epigrafato adisce il Tribunale di Velletri chiedendo che sia dichiarato nullo, o illegittimo, ed efficace il provvedimento di diniego all'istanza di sgravio trasmesso a mezzo PEC in data
24.10.2023 relativa ai crediti contributivi portati dai 20 avvisi di addebito elencati a pag.
1 del ricorso formati dall' dal 2012 al 2018 per il recupero di omissioni contributive. CP_1
Premessa l'impugnabilità dell'atto, e la sussistenza dell'interesse ad agire, chiede di dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato ex art. 100 c.p.c. per effetto dell'omessa o non provata notifica dei titoli nonché l'intervenuta prescrizione dei diritti, ovvero accogliere il ricorso e di dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 comma 1 e 2 c.p.c..
Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio sollevando eccezione di inammissibilità del ricorso per CP_1 carenza di interesse ad agire nonché per la tardività dello stesso in quanto tutti gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati e non opposti nei termini di cui all'art. 24 del
D.lgs. 46/1999 (40 giorni dalla notifica).
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti. All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Giova premettere che di recente le S.U. della Corte di Cassazione (sentenza n. 7514 dell'8.03.2022) hanno rimeditato la questione della legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto contributi previdenziali pretesi dall' nei casi in cui si lamenti la prescrizione della pretesa CP_1 creditoria maturata successivamente alla trasmissione del ruolo, per vizi di notifica della cartella o comunque per l'inerzia dell'agente della riscossione, circostanze imputabili unicamente a quest'ultimo ed estranee alla condotta dell' CP_1
In tali casi, anche laddove si lamenti l'omessa notifica delle cartelle, l'azione promossa dal contribuente ha natura di azione di accertamento negativo del credito in quanto l'interesse ad agire del ricorrente è solo quello di negare di essere debitore, chiedendo al giudice una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, che può essere attribuita tanto all'inerzia del concessionario, che tuttavia, non assume rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed Ente titolare del credito, quanto alla mancata pagina 2 di 8 o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore. Evidenziano, quindi, che il sistema previdenziale è peculiare rispetto a quello tributario, per cui, se l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo, quindi il merito della pretesa creditoria, non può trovare applicazione il D.lgs. n. 112/1999 (come già affermato dalle Sezioni Unite del
2016), ma va applicato il solo disposto dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, con conseguente legittimazione passiva esclusiva dell'Ente impositore.
Ebbene nel caso di specie il ricorrente propone opposizione avverso il diniego opposto dall' all'istanza di sgravio relativa a sette avvisi di addebito di cui afferma essere CP_1 venuto a conoscenza a seguito della verifica della propria posizione debitoria finalizzata ad accertare l'esistenza di eventuali carichi pendenti, al fine di non versi inibiti pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione ex art. 48 bis del DPR 602/1973 e di poter avviare la procedura di autocompensazione dei crediti di natura tributaria e previdenziale prevista dall'art. 31 del D.L. n. 78/2010. Sostiene, infatti, come detto, che i crediti portati nei titoli, asseritamente mai validamente notificati, sono estinti per CP_1 intervenuta prescrizione.
La giurisprudenza ha chiarito, in argomento, che “7.3. Il provvedimento di diniego di autotutela […] non ha contenuto impositivo, in quanto con tale atto non si fa valere una pretesa tributaria, né si ribadisce la legittimità della pretesa impositiva recata dall'avviso di accertamento. […] 8.1. La questione dell'impugnabilità del diniego di annullamento in autotutela, in materia tributaria, concernente atti ormai definitivi è stata oggetto di una evoluzione giurisprudenziale. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 16778 del 2005, facendo leva sul "carattere generale" della giurisdizione tributaria, assunto dopo la novella del 2001 n. 448, hanno affermato che, nonostante la mancata inclusione del provvedimento - tacito o espresso - di diniego di autotutela nell'elenco di cui al D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19 esso è suscettibile di impugnativa giurisdizionale dinanzi al giudice tributario. Con la successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 7388 del 2007 si è precisato che l'attribuzione al giudice tributario, da parte della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendentemente dalla specie di atto impugnato. Pertanto, sebbene il provvedimento di autotutela sia discrezionale e comporti l'affievolimento della posizione soggettiva del contribuente ad interesse legittimo, ciò non comporta la sottrazione delle controversie sui relativi atti al giudice naturale, ossia al giudice tributario. Con riguardo ai limiti del sindacato pagina 3 di 8 giurisdizionale sugli atti di autotutela, le Sezioni Unite - facendo riferimento ai principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 6758 e
7287 del 2004), in quanto, in base alla disciplina contenuta nel D.L. 30 settembre 1994, n.
564, art.
2-quater convertito, con modificazioni, nella L. 30 novembre 1994, n. 656, e nel regolamento di esecuzione, approvato con D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, poteri di annullamento o di revoca dell'Amministrazione finanziaria possono essere esercitati soltanto nel perseguimento di interessi pubblici - hanno circoscritto l'oggetto del giudizio alla valutazione della legittimità del rifiuto dell'annullamento d'ufficio, escludendo che esso possa estendersi alla fondatezza della pretesa tributaria, verificandosi altrimenti una indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa e, quindi, l'invasione in una sfera estranea a quella della giurisdizione tributaria. Con la conseguenza, secondo i principi enunciati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, che l'esercizio del potere di autotutela non costituisce un mezzo di tutela per il contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non sono stati esperiti, anche se comunque finisce con l'incidere sul rapporto tributario e, quindi, sulla posizione giuridica del contribuente. Sulla stessa direttiva si sono mosse le Sezioni Unite anche con la sentenza n. 9669 del 2009, con la quale è stata ribadita l'impugnabilità del diniego di autotutela e la devoluzione alla giurisdizione del giudice tributario. Un mutamento significativo è stato invece segnato dalla sentenza n. 2870 del 2009 con la quale le Sezioni Unite, pur in linea con le precedenti pronunce in merito alla sussistenza della giurisdizione delle Commissioni tributarie, hanno affermato che "avverso l'atto con il quale l'Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell'attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo". La giurisprudenza successiva, con numerose pronunce
(Cass., sez. 6-5, 2/02/2014, n. 25524; Cass., sez. 6-5, 11/12/2014, n. 26087; Cass., sez. 5,
20/02/2015, n. 3442; Cass., sez. 5, 28/03/2018, n. 7616; Cass., sez. 5, 24/08/2018, n.
21146; Cass. sez. 5, 22/02/2019, n. 5332; Cass., sez. 2019, n. 8558; Cass., sez. 5,
25/09/2020, n. 20200), seguendo una linea mediana che ammette il sindacato sul diniego di autotutela, ha sostenuto che esso può riguardare solo profili di illegittimità del rifiuto di annullamento opposto dall'Amministrazione, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, per cui il vaglio del giudice non può riguardare la fondatezza della pretesa tributaria, ormai definitivamente preclusa, determinandosi altrimenti una indebita sostituzione dell'autorità giudiziaria alle scelte discrezionali dell'amministrazione, peraltro con riferimento ad un atto ormai divenuto inoppugnabile.
In altri termini, si è ritenuto che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere pagina 4 di 8 all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa impositiva. Peraltro, questa Corte, con l'ordinanza n. 4937 del 20 febbraio
2019, al fine di chiarire il contenuto della locuzione "interesse generale alla rimozione dell'atto", ha rilevato che per giustificare la doglianza contro il diniego di autotutela occorre che sia dedotto un interesse generale (cioè travalicante quello individuale della parte in causa), concreto e specifico (come, ad esempio, l'interesse derivante dall'intervenuto annullamento da parte del giudice amministrativo di un atto presupposto a quello in questione;
di atto basato su una affermazione di principio, suscettivo di generalizzazione, errata), in esatta corrispondenza all'interesse di cui l'amministrazione deve dar conto nella motivazione dell'atto di annullamento (adottato anche in assenza di sollecitazione del privato).
8.2. Anche la Corte costituzionale, intervenuta sul tema con la sentenza n. 181 del 19 luglio 2017, ha ribadito che l'annullamento d'ufficio non ha la funzione di tutela del contribuente […] Sicché si conferma in ogni caso, anche in ambito tributario, la natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio". Il giudice delle leggi ha poi spiegato che "affermare il dovere dell'amministrazione di rispondere all'istanza di autotutela significherebbe, in altri termini, creare una nuova situazione giuridicamente protetta del contribuente, per giunta azionabile sine die dall'interessato, il quale potrebbe riattivare in ogni momento il circuito giurisdizionale, superando il principio della definitività del provvedimento amministrativo e della correlata stabilità della regolazione del rapporto che ne costituisce oggetto". […] 8.3. In tale contesto si inserisce anche la sentenza n. 24032 del
26 settembre 2019, con cui questa Corte, consolidando il filone interpretativo in materia, ha affermato che il sindacato del giudice tributario sul provvedimento di diniego dell'annullamento dell'atto tributario divenuto definitivo è consentito, ma purché si accerti la ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute. […] 8.4. Sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia, del tutto condivisibile, deve, quindi, ribadirsi, in termini generali, che, seppure è vero che l'elencazione degli atti impugnabili contenuti nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 è suscettibile di interpretazione estensiva, dovendo riconoscersi al contribuente la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'Ente impositore, e dunque anche in caso di provvedimenti di diniego emessi in sede di autotutela, ancorché l'originario provvedimento sia divenuto già definitivo, è tuttavia in tali casi necessario un bilanciamento dei contrapposti interessi, secondo il meccanismo proprio della valutazione comparativa, dovendosi confermare, sotto tale aspetto, la natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio (Corte Cost., sentenza 13 luglio pagina 5 di 8 2017, n. 181). Ciò comporta che il contribuente il quale richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve piuttosto prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. […] Diversamente ragionando, si consentirebbe l'aggiramento del termine di decadenza, previsto a garanzia del principio di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici, per l'impugnazione degli atti impositivi, che rimarrebbero esposti al riesame a tempo indeterminato tutte le volte in cui il contribuente dovesse presentare una istanza di revisione in autotutela” (Cassazione civile sez. trib., 14/09/2021, n. 24652).
Nel caso di specie, come detto il –a mezzo dell'istanza di autotutela prima e, Pt_1 successivamente, a mezzo del ricorso giurisdizionale che ha originato presente giudizio– si è limitato a far valere i propri interessi patrimoniali, squisitamente individuali e personali e non ha dedotto l'esistenza di alcuna ragione rilevante, concreta e specifica di interesse generale alla rimozione degli atti impositivi elencati in precedenza (non essendo peraltro sufficiente, al fine di giustificare l'impugnazione del silenzio serbato sulla istanza di autotutela, neppure l'interesse generale, astratto e indifferenziato, al ripristino della legalità asseritamente violata dall'amministrazione finanziaria o previdenziale: cfr. Cassazione civile sez. trib., 14/09/2021, n. 24652, cit.).
Pertanto – facendo applicazione dei principi pretori sopra illustrati – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, non essendo il diniego di sgravio (cioè il diniego dell'esercizio dei poteri discrezionali di autotutela) un atto impugnabile al fine di far valere interessi diversi da quelli “qualificati” menzionati in precedenza.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'assorbimento di ogni altra domanda e/o eccezione presentata dalle parti che quindi non viene esaminata dal giudicante.
Ciò posto va verificato l'interesse ad agire concreto ed attuale dell'odierno ricorrente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che non può individuarsi nella mera affermazione dell'esistenza di un comportamento illegittimo dell' in ragione dell'asserita prescrizione del CP_1 credito contributivo.
A ciò si aggiunga che nel caso in esame la parte allega in modo assolutamente generico, come detto, che l'esistenza del debito inibisce pagamenti da parte della Pubblica CP_1
Amministrazione ex art. 48 bis del DPR 602/1973 a norma del quale, prima di effettuare pagamenti superiori a € 5.000, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente pagina 6 di 8 partecipazione pubblica devono verificare se il beneficiario risulta avere somme iscritte a ruolo per cui è inadempiente, nonché le preclude la possibilità di procedere alla compensazione dei medesimi come da DL 78/2010. Purtuttavia non fornisce alcuna prova né di avere i crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche o di società a prevalente partecipazione pubblica in pagamento, né di avere crediti tributari da portare in compensazione con i debiti previdenziali.
Ne consegue che l'impugnativa del diniego opposto dalla Pubblica amministrazione sull'istanza di autotutela, non è altro che un escamotage per aggirare l'intervento legislativo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021 -inserito in sede di conversione dalla L.
n. 215/2021-, in materia di estratto del ruolo, che novellando l'art. 12 del D.P.R. n.
602/1973 “Formazione e contenuto dei ruoli”, con l'inserimento del comma 4 bis, ha stabilito che: “l'estratto di ruolo non è impugnabile “e che: “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto articolo 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dei soggetti pubblici di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a) del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del presente decreto, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, precisano, che con la disposizione in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di “azione diretta”, ha voluto stabilire quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzia, plasmando l'interesse ad agire.
L'intervento legislativo ha quindi assecondato l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo rilevante dall'emissione della cartella al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, rispondendo all'esigenza di pervenire ad una riduzione del contenzioso. Le finalità deflattive, infatti, rispondono alla necessità di mettere in opera una serie di misure di contenimento alla domanda di giustizia, non essendo la giurisdizione una risorsa illimitata, come sottolineato dalla Corte Cost. con la sentenza n. 77/2018.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
pagina 7 di 8 Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa di oltre 10 mila euro e non 1.000 euro come dichiarato dal procuratore della ricorrente.
Velletri, 5 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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