Provvedimento: […] Se, nella vigente disciplina, in base all'art. 166 bis c.c. (introdotto a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975) è nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote, altrettanto vero è che in base alla norma transitoria contenuta nell'art. 227 della legge n.151/1975, restano salve le istituzioni di dote anteriori all'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia che continuano ad essere disciplinate dalle norme anteriori, il che esclude l'operatività, per la fattispecie in esame, della nullità - sancita dall'art. 166 bis c.c. sopra richiamato e comporta l'impignorabilità dei beni che ne formano oggetto. […]
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