TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/07/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Governatori Presidente Relatrice dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4404 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato GIADA DI NARDO, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, codice fiscale rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dagli avvocati SABRINA SANTELLA e MARCELLO LEONI, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Conclusioni per il ricorrente (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
15/07/2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi per totale responsabilità della SI.ra e così determinare: Nel Controparte_1
Merito : - Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. - Dichiarare l'addebito della separazione a carico della SI.ra con ogni conseguenza di legge in ragione dei Parte_2 gravissimi maltrattamenti familiari subiti, meglio descritti nel ricorso che provano e confermano la violazione di tutti i doveri coniugali, per il quale sono pendenti due procedimenti penali a carico della SI.ra presso la procura di Controparte_1
Civitavecchia, nonché un procedimenti ex art.1168 c.c ed ex art.703 cpc presso il
Tribunale di Firenze;
- Dichiarare che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Empoli
(FI) Via Bicci di Lorenzo 16, unitamente ai mobili ed arredi, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità del SI.re in ragione del diritto di abitazione vita Parte_1 natural durante acquisito per atto pubblico in data 26/03/2014, ordinando alla SI.ra
[...]
di liberare l'immobile da tutti i suoi beni personali entro e non oltre il CP_1
30/7/2025, previo avviso minimo di tre giorni. - Condannare la SI.ra , Controparte_1 in ragione del riconosciuto addebito della separazione per aver violato palesemente tutti i doveri matrimoniali ed aver compiuto gravi maltrattamenti familiari, al pagamento di tutte le spese processuali”.
Conclusioni per la resistente (v. nota di trattazione scritta depositate per l'udienza del
15/07/2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: 1) Dichiarare la separazione dei coniugi CP_1
e ordinando all'Ufficiale di stato civile l'annotazione
[...] Parte_1 dell'emananda sentenza sul registro dello stato civile del Comune di Empoli autorizzandoli
a vivere separatamente;
2) Accertare e dichiarare l'insufficienza economica della SI.ra
, disponendo a carico del marito, SI. il versamento di un CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
3) Disporre l'assegnazione della casa familiare di
Empoli, Via Bicci di Lorenzo n.16, ad entrambi i coniugi attesa la possibile divisione dello stesso in due appartamenti separati con entrate indipendenti; 4) Rigettare l'addebito della
pagina 2 di 5 separazione e la richiesta risarcitoria per infondatezza della pretesa anche in ragione delle violenze psicologiche subite dalla meglio esposte in narrativa;
5) Il tutto con CP_1 vittoria di spese compensi e CPA”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1 personale da , con addebito alla medesima. Controparte_1
Il ricorrente ha dichiarato che dall'unione non sono nati figli e che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Si è costituita che non si è opposta alla separazione, ma ha chiesto Controparte_1 il rigetto della domanda di addebito formulata dal ricorrente.
1. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. Il marito, comparso ha dato atto che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile, come dimostrato dal tenore degli atti e dal contenuto del contenzioso.
2. Con riferimento alla domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente, è opportuno premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e pertanto se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (ex plurimis: Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del
19/02/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto di aver subito nel corso della relazione coniugale ripetute violenze e maltrattamenti anche psicologici dalla resistente, sfociati, da ultimo, in un grave episodio che l'avrebbe visto recluso per due giorni sul terrazzo dell'abitazione posta in Ladispoli dove la moglie lo aveva condotta, motivo per il quale ha deciso di sporgere formale querela nei confronti della moglie, costringendolo ad interrompere il loro rapporto. Il ricorrente ha inoltre lamentato che la moglie lo avrebbe spogliato dell'auto e pagina 3 di 5 dell'abitazione sulla quale ha diritto di abitazione in via esclusiva, senza restituirgli le chiavi in suo possesso relative all'immobile.
Rileva il Tribunale che in difetto di prove tempestivamente addotte, l'unico fatto che risulta non contestato e che assume rilevanza in relazione all'addebito è rappresentato dall'impedimento creato in danno del ricorrente dalla moglie di fare rientro presso la abitazione familiare (sulla quale ha peraltro diritto di abitazione in via esclusiva).
Qualunque ne sia stata la ragione, l'impedimento alla pacifica fruizione della casa familiare costituisce una sicura aggressione ad un diritto fondamentale del coniuge, che comprova una condotta di sopraffazione in danni del ricorrente da parte della resistente, certamente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, senza che constino condotte del marito che possano avere inciso sul permanere della convivenza matrimoniale.
Pertanto, per le ragioni appena esposte, la domanda di addebito della separazione richiesta dal ricorrente deve essere accolta.
2. In ordine all'assegnazione della casa coniugale sita nel Comune di Empoli (FI) Via Bicci di Lorenzo 16, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per assumere statuizioni a riguardo, stante l'assenza di figli. Per la questione pende già peraltro, davanti al giudice competente, il procedimento civile relativo alla reintegrazione nel possesso dell'immobile.
3. In merito alla richiesta di assegno di mantenimento a carico del marito formulata dalla resistente, si deve rilevare che quest'ultima non ha assolto l'onere della prova in merito ai presupposti di legge, atteso che la stessa ha del tutto omesso di provvedere al deposito della documentazione economica e reddituale prevista dall'art. 473 bis 16 c.p.c, non ottemperando all'onere probatorio a suo carico. Pertanto, la richiesta formulata deve essere rigettata.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della complessità bassa (valore medio per le fasi di studio e introduttiva, valore minimo per la fase di trattazione e decisoria), devono essere poste a carico della resistente secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1 matrimonio contratto in Empoli (FI) il 03/06/2024, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di EMPOLI (FI) dell'anno 2024 al n. 22 parte 1 con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
- dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
- rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambe le parti;
- rigetta la domanda di di assegno separativo;
Controparte_1
- condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 presente procedimento liquidate in € 3.387 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Firenze, così deciso nella camera di conSIlio del 16.7.2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Governatori Presidente Relatrice dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4404 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato GIADA DI NARDO, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, codice fiscale rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dagli avvocati SABRINA SANTELLA e MARCELLO LEONI, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Conclusioni per il ricorrente (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
15/07/2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi per totale responsabilità della SI.ra e così determinare: Nel Controparte_1
Merito : - Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. - Dichiarare l'addebito della separazione a carico della SI.ra con ogni conseguenza di legge in ragione dei Parte_2 gravissimi maltrattamenti familiari subiti, meglio descritti nel ricorso che provano e confermano la violazione di tutti i doveri coniugali, per il quale sono pendenti due procedimenti penali a carico della SI.ra presso la procura di Controparte_1
Civitavecchia, nonché un procedimenti ex art.1168 c.c ed ex art.703 cpc presso il
Tribunale di Firenze;
- Dichiarare che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Empoli
(FI) Via Bicci di Lorenzo 16, unitamente ai mobili ed arredi, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità del SI.re in ragione del diritto di abitazione vita Parte_1 natural durante acquisito per atto pubblico in data 26/03/2014, ordinando alla SI.ra
[...]
di liberare l'immobile da tutti i suoi beni personali entro e non oltre il CP_1
30/7/2025, previo avviso minimo di tre giorni. - Condannare la SI.ra , Controparte_1 in ragione del riconosciuto addebito della separazione per aver violato palesemente tutti i doveri matrimoniali ed aver compiuto gravi maltrattamenti familiari, al pagamento di tutte le spese processuali”.
Conclusioni per la resistente (v. nota di trattazione scritta depositate per l'udienza del
15/07/2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: 1) Dichiarare la separazione dei coniugi CP_1
e ordinando all'Ufficiale di stato civile l'annotazione
[...] Parte_1 dell'emananda sentenza sul registro dello stato civile del Comune di Empoli autorizzandoli
a vivere separatamente;
2) Accertare e dichiarare l'insufficienza economica della SI.ra
, disponendo a carico del marito, SI. il versamento di un CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
3) Disporre l'assegnazione della casa familiare di
Empoli, Via Bicci di Lorenzo n.16, ad entrambi i coniugi attesa la possibile divisione dello stesso in due appartamenti separati con entrate indipendenti; 4) Rigettare l'addebito della
pagina 2 di 5 separazione e la richiesta risarcitoria per infondatezza della pretesa anche in ragione delle violenze psicologiche subite dalla meglio esposte in narrativa;
5) Il tutto con CP_1 vittoria di spese compensi e CPA”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1 personale da , con addebito alla medesima. Controparte_1
Il ricorrente ha dichiarato che dall'unione non sono nati figli e che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Si è costituita che non si è opposta alla separazione, ma ha chiesto Controparte_1 il rigetto della domanda di addebito formulata dal ricorrente.
1. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. Il marito, comparso ha dato atto che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile, come dimostrato dal tenore degli atti e dal contenuto del contenzioso.
2. Con riferimento alla domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente, è opportuno premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e pertanto se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (ex plurimis: Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del
19/02/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto di aver subito nel corso della relazione coniugale ripetute violenze e maltrattamenti anche psicologici dalla resistente, sfociati, da ultimo, in un grave episodio che l'avrebbe visto recluso per due giorni sul terrazzo dell'abitazione posta in Ladispoli dove la moglie lo aveva condotta, motivo per il quale ha deciso di sporgere formale querela nei confronti della moglie, costringendolo ad interrompere il loro rapporto. Il ricorrente ha inoltre lamentato che la moglie lo avrebbe spogliato dell'auto e pagina 3 di 5 dell'abitazione sulla quale ha diritto di abitazione in via esclusiva, senza restituirgli le chiavi in suo possesso relative all'immobile.
Rileva il Tribunale che in difetto di prove tempestivamente addotte, l'unico fatto che risulta non contestato e che assume rilevanza in relazione all'addebito è rappresentato dall'impedimento creato in danno del ricorrente dalla moglie di fare rientro presso la abitazione familiare (sulla quale ha peraltro diritto di abitazione in via esclusiva).
Qualunque ne sia stata la ragione, l'impedimento alla pacifica fruizione della casa familiare costituisce una sicura aggressione ad un diritto fondamentale del coniuge, che comprova una condotta di sopraffazione in danni del ricorrente da parte della resistente, certamente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, senza che constino condotte del marito che possano avere inciso sul permanere della convivenza matrimoniale.
Pertanto, per le ragioni appena esposte, la domanda di addebito della separazione richiesta dal ricorrente deve essere accolta.
2. In ordine all'assegnazione della casa coniugale sita nel Comune di Empoli (FI) Via Bicci di Lorenzo 16, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per assumere statuizioni a riguardo, stante l'assenza di figli. Per la questione pende già peraltro, davanti al giudice competente, il procedimento civile relativo alla reintegrazione nel possesso dell'immobile.
3. In merito alla richiesta di assegno di mantenimento a carico del marito formulata dalla resistente, si deve rilevare che quest'ultima non ha assolto l'onere della prova in merito ai presupposti di legge, atteso che la stessa ha del tutto omesso di provvedere al deposito della documentazione economica e reddituale prevista dall'art. 473 bis 16 c.p.c, non ottemperando all'onere probatorio a suo carico. Pertanto, la richiesta formulata deve essere rigettata.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della complessità bassa (valore medio per le fasi di studio e introduttiva, valore minimo per la fase di trattazione e decisoria), devono essere poste a carico della resistente secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1 matrimonio contratto in Empoli (FI) il 03/06/2024, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di EMPOLI (FI) dell'anno 2024 al n. 22 parte 1 con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
- dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
- rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambe le parti;
- rigetta la domanda di di assegno separativo;
Controparte_1
- condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 presente procedimento liquidate in € 3.387 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Firenze, così deciso nella camera di conSIlio del 16.7.2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 5 di 5