Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/06/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4964/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- in persona del G.M. Dott.ssa Francesca
Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4964 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto regolamento di confini ex art. 950 c.c. vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Cesa Parte_1 CodiceFiscale_1
alla via Atellana, 56 presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Guida e Luigi Aversano che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti
ATTORE
E
C.F elettivamente domiciliato in Santa Maria Controparte_1 C.F._2
Capua Vetere al Viale Consiglio d'Europa, 6 presso lo studio dell'avv. Salvatore Lista che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore -premesso di essere proprietario dell'immobile sito in Villa Literno (CE), alla via TT, 11, individuato al foglio 22, particella 15, subalterno 11, a titolo di successione ereditaria, quale coerede di Persona_1
per testamento olografo pubblicato e depositato dal notaio dott.ssa Persona_2
esponeva che la linea di confine, tra il predetto immobile e l'immobile di Controparte_1
altro erede di istituito con il medesimo testamento olografo, non era Persona_1
conforme alla volontà della de cuius la quale aveva inteso attribuire il 50% della sua proprietà al figlio odierno convenuto, ed il restante 50% in parti uguali ai nipoti Controparte_1 [...]
e secondo le seguenti modalità: “…il luogo deve essere diviso da Parte_1 Controparte_1
1
una linea che parte dalla metà del pilastro che si trova a via Roma che divide le case nuove e finisce alla metà di via TT dal lato si mette mio figlio e dal lato CP_2 CP_1
viene ancora diviso a metà e dal lato TT si metti mio nipote e dal Per_1 Parte_1
lato via Roma si mette mio nipote ; che in occasione di lavori di CP_1 Controparte_1
ristrutturazione, aveva spostato il muro di confine tra i cennati due immobili, includendo nella sua proprietà una porzione della superficie di quella confinante, compresa una scalinata di esso attore, determinando così una difformità tra le risultanze catastali e lo stato dei luoghi, come descritto nella relazione tecnica redatta dall'arch. ; che ciò ingenerava Persona_3
incertezza circa l'esatta individuazione dei confini tra le proprietà.
Tanto premesso conveniva innanzi all'intestato Tribunale Pignata al fine di accertare CP_1
l'esatto confine dei fondi con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, ad opera e spese del convenuto e con condanna dello stesso al risarcimento dei danni;
con condanna alle spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto contestava l'incertezza dei confini adducendo che l'attuale linea di confine preesisteva sin da epoca “antecedente all'anno 1967”; eccepiva la prescrizione del diritto e dell'azione per il decorso del termine di cui all'art. 936 c.c.; spiegava domanda riconvenzionale per aver acquisito per effetto di intervenuta accessione invertita ex art. 938 c.c. la porzione di superficie di quella confinante conseguente all'eventuale lamentato spostamento del muro di confine;
chiedeva, infine, in caso di accoglimento della domanda attorea di risarcimento la condanna solo per equivalente, con vittoria di spese con attribuzione.
All'udienza di trattazione del 18.10.2022 il precedente Giudice Istruttore (dott. Di Leone) atteso il mancato perfezionarsi della notifica al convenuto della convocazione per la mediazione obbligatoria, rilevato che il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale per la quale non era stato esperita la procedura di mediazione obbligatoria, assegnava ad entrambe le parti il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione e rinviava all'udienza dell'11.4.2023.
Con ordinanza del 12.4.2023, il G.I. su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c. e rinviava all'udienza del 29.9.2023.
Con ordinanza del 28.10.2023 il G.I. disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del
30.1.2024
All'udienza del 30.1.2024 comparse personalmente le parti la causa veniva rinviata per bonario componimento all'udienza del 4.6.2024.
Con ordinanza dell'1.7.2024 il G.I. ritenuta la irrilevanza ed inammissibilità delle prove articolate da entrambe le parti, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio, nominando, all'uopo,
l' ing. e rinviava all'udienza dell'11.10.2024. Persona_4
2 R.G. n. 4964/2022
Depositata la consulenza tecnica, in data 21 febbraio 2025 si costituiva per il convenuto CP_1
in sostituzione del precedente difensore, l'avv. Salvatore Lista il quale si riportava alle
[...]
conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Con ordinanza del 3.3.2025, il Giudice Istruttore, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, riservava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del
3/7 marzo 2025).
In via preliminare le domande proposte da entrambe le parti sono procedibili avendo entrambe esperito il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 Dgl.. n. 28 del 4.3.2010 ( cfr. verbale negativo di mediazione in atti).
Dalla documentazione versata in atti sussiste la legittimazione ad causam delle parti, essendo titolari dei cespiti oggetto di lite;
al riguardo ai fini di un corretto inquadramento catastale, va comunque precisato, sulla base delle risultanze dell'espletata c.t.u., che l'attore è titolare dell'immobile sito in Villa Literno (CE) alla via TT n.11, identificato in N.C.E.U. di quel comune (diversamente a quanto riportato nell'atto di citazione), al foglio 22, particella 5176, sub
3.
Ciò doverosamente premesso, va individuato il thema decidendum della controversia.
L'attore ha avanzato una domanda volta all'accertamento dell'esatta linea di confine tra l'immobile di sua proprietà e quello in proprietà del convenuto come descritto nelle disposizioni testamentarie di stante l'attuale incertezza dei confini;
ne consegue che Persona_1
l'azione proposta è stata correttamente qualificata dall'attore come azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c..
A tale proposito giova ricordare che la giurisprudenza ha da lungo tempo aderito alla tesi propugnata dalla più autorevole dottrina secondo cui l'azione in oggetto mirerebbe a risolvere un conflitto di fondi, teso ad individuare l'esatto tracciato della linea confinaria, quando sussista una situazione di incertezza, sia oggettiva (possesso promiscuo), sia soggettiva, come accade quando il confine è ben delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia quello effettivo (così
Cass. n. 22775/2004; Cass. n. 15386/2000; Cass. n. 3663/1994; Cass. n. 6594/1986).
L'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c., più in particolare, ha natura petitoria, essendo posta a tutela del diritto di proprietà, ed è volta ad eliminare una incertezza sulla demarcazione di fondi finitimi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, distinguendosi dall'azione di rivendicazione - parimenti avente natura petitoria - che presuppone invece una contestazione sul titolo di proprietario.
L'actio finium regundorum può essere esercitata sia nel caso che l'incertezza del confine derivi dalla mancanza di qualsiasi limite (cosiddetta “incertezza oggettiva”) sia nel caso che dipenda
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dalla contestazione del confine esistente (“cosiddetta incertezza soggettiva”) (cfr. Tribunale
Reggio Emilia, sez. I, 30/07/2015, n. 1134).
L'azione di regolamento di confini, pertanto, non può esperirsi in assenza di incertezza dei confini e quando solo sussiste l'esigenza di correggere una inesattezza delle mappe catastali (cfr.
Cass. n. 4335/1988); siffatta azione, di natura reale e petitoria, è comunque imprescrittibile
(Cass. n. 5134/2008).
L'azione presenta, ad ogni modo, caratteri peculiari, specie in punto di onere della prova ed in proposito, la giurisprudenza di legittimità, interpretando la lettera dell'art. 950 c.c. ha sostenuto che "nel giudizio di regolamento di confini il giudice dispone di poteri maggiori di quelli a lui spettanti nelle controversie di rivendica o di accertamento della proprietà, onde può scegliere gli elementi probatori ritenuti decisivi o avvalersi di più elementi concordanti senza altro vincolo di pregiudiziali criteri di graduatoria tra gli stessi che quello derivante dalla funzione sussidiaria attribuita alle mappe catastali. In particolare, nell'azione di regolamento di confini non esiste una gerarchia di mezzi di prova ed il giudice può avvalersi di ogni mezzo istruttorio tecnico e presuntivo" (Cass. n. 3723/2011). Ciò significa che il giudice non è vincolato, nell'accertare il confine tra i fondi, neppure a quanto risulta rappresentato negli atti di acquisto delle proprietà, posto che a creare i presupposti di esperibilità dell'actio è la sola situazione obiettiva dei luoghi, ovverosia l'incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra i fondi.
Ciò posto, ai fini della decisione della presente causa, occorre far riferimento all'elaborato peritale redatto nominato consulente ing. . Persona_4
L'ausiliario ha provveduto ad una dettagliata descrizione dello stato dei luoghi (costituito da un fabbricato per civili abitazioni, con annesso cortile, situato nel comune di Villa Literno alla via
TT n. 11) individuando le proprietà delle parti al NCEU al foglio 22, particella 5176, sub
3, e foglio 22, particella 15, subalterno12 rispettivamente di e Parte_1 CP_1
e ad entrambi pervenute a titolo di successione ereditaria di il cui
[...] Persona_1
testamento olografo è stato pubblicato e depositato dal notaio . Persona_2
Il Ctu, dopo aver visionato i luoghi di causa, ha affermato che lo stato dei luoghi non è conforme al confine come delineato nel testamento olografo individuando le porzioni di superficie che il convenuto ha indebitamente occupato.
Ed infatti l'ausiliario ha verificato che: “L'asse del muro come indicato dalla signora
nel testamento olografo pubblicato e depositato dal Notaio Dott.ssa Persona_1 [...]
, con studio in Casal di Principe (CE), Via Vaticale n° 99, Rep. n°46.599, Racc. Persona_2
n°19.176, dovrebbe passare per il punto medio del lato del pilastro del fabbricato di Via Roma e per il punto medio della facciata esterna del fabbricato su Via TT, tagliando
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trasversalmente il fabbricato su Via TT in modo da individuare le due abitazioni precedentemente descritte. Tale muro si discosta, seppur di poco, dalla volontà testamentaria e di fatto termina sulla facciata interna del fabbricato di Via TT, mentre all'interno la divisione tra le due abitazioni avviene mediante un muro di spina esistente, che dovrebbe appartenere al signor . La separazione tra le due proprietà viene inoltre Parte_1
assicurata mediante la chiusura delle porte, situate ai vari livelli, che originariamente collegavano i diversi ambienti.”.
E pur vero, però, che dalle misurazioni effettuate in situ l'asse del muro esterno, prolungato all'interno, dovrebbe tagliare la scala esistente della larghezza di circa 105 cm, secondo le seguenti dimensioni massime: per 69 cm la scala dovrebbe appartenere al signor
[...]
e per i restanti 36 cm al signor ”. Parte_1 Controparte_1
Tuttavia, la riduzione in pristino è impraticabile, posto che il c.t.u. sul punto ha ritenuto che:
“…Ciò porterebbe ad una soluzione tecnicamente di difficile esecuzione, non razionale, antieconomica ma soprattutto priva dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente in merito alla larghezza delle rampe…D'altro canto prolungare il muro esterno secondo la direzione dettata dal testamento significherebbe realizzare due scale di dimensioni ridottissime che non avrebbero entrambe i requisiti igienico sanitari e di sicurezza richiesti dalla normativa vigente avendo una larghezza inferiore ai 80-90cm. …”.
Il consulente, all'uopo, ha prospettato quanto segue: “La soluzione ideale e tecnicamente possibile sia dal punto di vista architettonico che strutturale sarebbe quella di utilizzare il muro di spina esistente come elemento di divisione interno ed assegnare la scala interna all'unità immobiliare del signor chiudere i due vani porta, quello del piano terra e del Controparte_1
primo piano con muro in asse con quello esistente, in modo da avere la netta separazione delle due abitazioni. In questo modo al signor spetterebbe una superficie in più Controparte_1
rispetto a quanto indicato nel testamento ai vari livelli.”.
A ben vedere quanto sopra delineato dal c.t.u. è del tutto ultroneo rispetto alle difese svolte dalle parti e rispetto ai formulati quesiti.
Appare, invece, opportuno, nel caso di specie far ricorso all'ausilio della norma di cui all'art. 938
c.c.
Com'è noto l'art. 938 c.c. disciplina la fattispecie tradizionalmente designata come “accessione invertita” nella quale viene capovolta la direzione in cui normalmente opera l'acquisto per accessione, attribuendosi al costruttore , al ricorrere delle previste condizioni e in base ad una valutazione di opportunità del giudice, la proprietà del suolo occupato parzialmente;
l'istituto ha evidentemente carattere eccezionale, in quanto derogativo sia del principio dell'accessione, sia di
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quello secondo cui il proprietario ha diritto di disporre della propria cosa in maniera piena ed esclusiva.
E' pacifico in giurisprudenza che la facoltà riconosciuta al giudice di attribuire al proprietario della costruzione eseguita su una parte dell'altrui fondo attiguo la proprietà del fondo occupato, in mancanza della tempestiva opposizione del proprietario del fondo, si riferisca esclusivamente alle ipotesi di sconfinamento, ovvero di costruzione giacente in parte sul fondo del costruttore e in parte su quello altrui e non trovi perciò applicazione nelle ipotesi di costruzione realizzata interamente su fondo altrui;
altrettanto pacifico è che il richiamo al termine “edificio” faccia riferimento esclusivamente alla costruzione muraria complessa idonea alla permanenza nel suo interno di persone e cose.
La buona fede, poi, rilevante ai fini ai fini dell'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c. consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione.
Orbene, ritenuta accoglibile la formulata domanda riconvenzionale, in applicazione della previsione della citata norma, le porzioni dell'immobile indebitamente acquisite da CP_1
come accertato dal consulente tecnico, tenuto conto delle ridotte dimensioni delle
[...]
stesse– sussistendone i presupposti della buona fede dell'occupante, non contestata tra l'altro dall'attore, e la mancata tempestiva opposizione all'occupazione – possono essere attribuite al convenuto, con conseguente statuizione di acquisto della relativa proprietà e corresponsione dell' indennità dovuta all'attore per tale occupazione nella misura del doppio del valore di quella quantificata dal Ctu.
Il nominato consulente ha, infatti, stabilito il prezzo che assumerebbe la porzione di superficie occupata qualora il bene fosse posto in vendita, determinando il suo valore attraverso il criterio del più probabile valore di mercato.
Ha, altresì, applicato, nell'ambito del metodo comparativo, il procedimento di stima per confronto diretto, che si fonda sulla comparazione del bene con altri di caratteristiche analoghe, assumendo come termine di confronto la superficie commerciale.
A seguito delle indagini effettuate ha così concluso: “Considerando una media dei valori trovati
e tenuto conto del fatto che i prezzi risultano “trattabili” in caso di interesse all'acquisto (per cui è possibile ipotizzare una decurtazione del 3% sul prezzo richiesto), possiamo assumere come prezzo unitario medio: [(1.207,14 + 857,14) / 2] x 0,97 = 1.001,18 €/mq.
Tale valore viene decurtato ulteriormente del 20%, per tener conto della vetustà e dello stato di manutenzione dell'immobile. Il prezzo unitario, così determinato, è pari a: 1.001,18 x 0,80 =
800,94€/mq che possiamo arrotondare a 800,00€/mq, Pertanto, il valore di mercato della
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porzione di immobile da cedere al sig. è pari a: V= 800,00€/mq x 13,15 = Controparte_1
10.520,00€/mq che possiamo arrotondare ad € 10.500,00 (euro diecimila cinquecento/00).”
Pertanto , in considerazione del secondo capoverso del menzionato art. 938 c.c., il convenuto in virtù dell'acquisto della porzione di superficie in parola, di proprietà dell'attore, dovrà corrispondere in favore di quest'ultimo una somma pari ad €. 21,000,00.
Per quanto riguarda , la linea di confine tra le due proprietà, oggetto di controversia, la stessa resta quella dell'attuale stato dei luoghi.
Va, altresì, rigettata la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall' attore.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte sostenuto che il proprietario ha il pieno diritto di usare e godere della cosa propria seconda la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi intervento di terzi diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sul bene e legittima il proprietario a chiedere non solo la tutela in forma specifica mediante cessazione della turbativa e ripristino dello stato pristino, ma anche il risarcimento dei danni.
Sulla scorta di tale conclusione, la stessa giurisprudenza è giunta a sostenere che il danno o, meglio, la prova del danno sia “in re ipsa”, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza necessità di una specifica attività probatoria.
A sostegno di un diverso e più recente orientamento vanno richiamate altre pronunce della
Suprema Corte che hanno negato l'astratta risarcibilità in re ipsa dei danni subiti dal proprietario per la perdita o la diminuzione della disponibilità del bene, subordinandone invece la risarcibilità all'onere della prova posto a carico del danneggiato di indicare elementi, modalità e circostanze da cui poter desumere l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio subito (così Cass. n. 39/2021)
Secondo l'orientamento maggiormente seguito (Cass. n. 13071/2018 Cass. 11203/2019; Cass.
14268/2021) il danno da occupazione senza titolo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma non si può giungere al totale esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati.
Giova evidenziare che la pronuncia a Sezioni Unite (sentenza del 15.11.2022, n. 33645) in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, optando per una mediazione fra la teoria normativa del danno e quella della teoria causale, ha risolto in senso positivo la questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria.
La Suprema Corte ha affermato, con orientamento seguito successivamente (Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 17758/2024) che in caso di violazione della normativa sulle distanze tra
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costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria;
la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione.
Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, danno correlato alla normale utilità del bene, basato sull'assunto che il diritto di proprietà ha insite le facoltà di godimento e disponibilità del bene ne è oggetto, sicché una volta soppresse o limitate tali facoltà, l'esistenza di un danno risarcibile può fondarsi su presunzioni (Cassazione
Civile, Sez. II, 23.6.2023, n.18108).
Nel caso di specie l'attore si è limitato a dedurre l'esistenza di un “ danno in re ipsa” senza allegare alcunché in ordine al pregiudizio o alla perdita del godimento del bene neppure tramite presunzioni.
Le citate carenze assertive degli atti difensivi e la mancanza di ogni elemento probatorio o documentale comportano, in definitiva, il rigetto della domanda risarcitoria.
Tenuto conto dell'esito della controversia le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
Le spese di CTU liquidate con separato decreto del 9-1-2025 sono poste in via definitiva a carico delle parti in solido
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del G.M. Dott.ssa Francesca
Sequino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4964/2022 del R.G.A.C. avente ad oggetto regolamento di confini ex art. 950 c.c. e pendente tra contro Parte_1
ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
a) Rigetta la domanda principale;
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b) Accerta e dichiara, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto,
in forza dell'art. 938 c.c., l'acquisto della proprietà in favore di della Controparte_1
porzione di fondo, come meglio descritta nell'elaborato peritale e, per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere all'attore, a titolo di indennità, la somma di €.21,000,00
(ventunomila,00);
c) Rigetta la domanda di risarcimento avanzata dall'attore;
d) Compensa le spese di lite tra le parti.
e) Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Aversa, il 26 giugno 2025
Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Francesca Sequino
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