Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/03/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.
Giuseppe Minervini, all'udienza pubblica del giorno 10.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.9670 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi tra avv. LADOGANA P V Parte_1
ricorrente
Contro
, Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il intimato chiedendone tra l'altro la condanna al riconoscimento dei benefici connessi alla CP_1 qualità di vittima del dovere ex art. 1 comma 563 l n. 266/2005 nei termini ivi in dettaglio indicati. Si Pa costituiva in giudizio la intimata contestando la fondatezza dell'azione. Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume l'istante: di aver ricoperto nella MM la qualifica di tecnico radarista;
di aver svolto tale compito in varie unità navali militari che gli hanno prodotto delle infermità per le quali rivendica il riconoscimento dello status di vittima del dovere ex art. 1 comma 563 l n. 266/2005.
2. Va rilevato che nelle note difensive del 28 novembre 2024 l'istante ha rinunziato alle domande risarcitorie articolate in ricorso sicchè in parte qua va dichiarata la cessata materia del contendere in parte qua.
3. Nel merito, assume l'istante di aver svolto compiti di tecnico radarista su varie unità navali militari che gli hanno prodotto delle infermità per le quali ha rivendica in ricorso il riconoscimento dello status di vittima del dovere ex art. 1 comma 563 l n. 266/2005 (cfr. conclusioni ricorso).
4.1. Secondo le allegazioni attoree svolte in ricorso lo svolgimento delle mansioni ridette sulle predette unità navali militari unitamente al servizio di guardia ivi esplicato ha determinato le infermità per le quali l'istante rivendica in ricorso il riconoscimento dello status di vittima del dovere ex art. 1 comma 563 l n. 266/2005.
4.2. Dunque in ricorso il riconoscimento invocato viene ancorato al disposto di tale comma lett. d,
e f (cfr. pag.7 ricorso).
4.3. E agevole rilevare che lo svolgimento delle mansioni di tecnico radarista sulle predette unità navali militari unitamente al servizio di guardia ivi esplicato non è riconducibile alla “ vigilanza ad infrastrutture civili e militari”, difettando una specifica vigilanza ad un infrastruttura civile o militare prestata da parte dell'istante che ha prodotto le infermità ridette ex comma 563 lett. c cit..
4.4. Allo stesso modo dalle allegazioni attoree non si evince la partecipazione dell'istante ad una specifica operazione di soccorso che ha prodotto le infermità ridette ex comma 563 cit. lett.d.
4.5. Né si evince che le infermità de quibus sono la conseguenza di azioni specifiche subite dall'istante in contesti d'impiego internazionale non aventi necessariamente caratteristiche di ostilità.
5.1. Ciò in disparte, è stato chiarito che i commi 563 e 564 cit., riguardanti entrambi i dipendenti pubblici, disciplinino in modo distinto fattispecie diverse: il comma 563 considera una serie di attività specificamente individuate nelle quali il legislatore ha ravvisato in sé l'esistenza di quel rischio specifico ed aggiuntivo rispetto a quelli connaturati all'esercizio tipico di istituto;
il comma 564 che limita i benefici ad eventi specifici e ben circostanziati, ha invece per oggetto le missioni di qualsiasi natura nelle quali la specialità del rischio sia ravvisabile a posteriori nelle particolari condizioni ambientali od operative causative dell'infermità.
5.2. Sennonché nella specie non è ravvisabile l'ipotesi di cui al comma 563 che riconosce lo status di vittima del dovere ai dipendenti pubblici che abbiano riportato un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di taluno degli eventi ivi individuati.
La disposizione normativa implica che l'invalidità consegua a lesioni costituenti conseguenza immediata e diretta di specifiche azioni recate nei confronti del militare: essa richiede quindi una correlazione diretta tra la lesione ed evento, tale da identificare quest'ultima quale causa diretta della prima. Nel caso in esame il ricorrente riferisce genericamente di aver svolto le mansioni d tecnico radarista su unità navali militari coinvolte anche in missioni internazionali, senza tuttavia identificare l'evento specifico che avrebbe rappresentato il fattore scatenante e quindi la causa diretta delle lesioni e delle conseguenti patologie de quibus (cfr. in termini Tribunale Viterbo, Sez. lavoro, Sent., 11/12/2024, n. 666).
6.1. Il riferimento poi al disposto dell'art. 1 comma 564 quale referente normativo invocato a sostegno della domanda attorea in quanto introdotto in modo innovativo nelle note difensive del
28.11.2024 (cfr.pag. 4) è da ritenersi tardivo e come tale non rilevante in specie.
6.2. Su punto va comunque rilevato che secondo Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 06-06-2023, n.
15824:“ La L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, equipara alle vittime del dovere "coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". Il D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1 emanato in base alla L. n. 266 del
2005, art. 1, comma 565, ha chiarito che le missioni sono quelle "autorizzate dall'autorità gerarchicamente o
2 funzionalmente sopraordinata al dipendente", quali che ne siano gli scopi (lett. b), e che, per "particolari condizioni ambientali od operative", si debbono intendere "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (lett. c). ……… nel rilevare che l'equiparazione alle vittime del dovere presuppone un quid pluris rispetto alla dipendenza dalla causa di servizio (Cass., sez. lav., 31 luglio 2020, n.
16571). Il quid pluris, richiesto per fruire del regime di particolare favore delineato dalla legge, s'identifica nelle particolari condizioni ambientali oppure operative. Si tratta di una connotazione aggiuntiva e specifica, che attiene alle condizioni comunque correlate all'esistenza o anche al sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto. E' dunque necessaria la prova di circostanze o fatti ulteriori, suscettibili di aggravare il rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso con l'ambiente militare (Cass., sez. lav., 21 aprile 2022, n. 12747, e 24 giugno 2015, n. 13114; negli stessi termini, di recente, anche la giurisprudenza amministrativa, con Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenze 26 aprile 2022, n. 3221, e 19 gennaio 2022, n. 346). Questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che la verifica di tale connotazione aggiuntiva e specifica implica un accertamento, caso per caso, delle circostanze concrete e il riscontro di un elemento che determini l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (Cass., S.U., 21 settembre 2017, n. 21969). L'aggravamento del rischio, rispetto al normale contesto in cui l'attività si colloca, integra dunque un requisito imprescindibile (Cass., sez. lav., 3 marzo 2023, n. 6497), perchè sia giustificata l'equiparazione al regime di peculiare favore vigente per le vittime del dovere e per le situazioni tipiche di rischio individuate dal legislatore. 5.- La giurisprudenza di questa Corte ha via via concretizzato la nozione che la legge prefigura in termini elastici, allo scopo di definire le situazioni di volta in volta meritevoli di tutela ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di vittime del dovere. In linea con le richiamate enunciazioni di principio, nel tracciare una chiara linea di demarcazione tra l'aggravamento del rischio e la mera dipendenza da causa di servizio, questa Corte ha così argomentato: "Perchè si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (...)" (Cass., sez. lav., 12 ottobre 2022, n. 29819). Nel puntualizzare "l'orientamento interpretativo volto a riconoscere l'appartenenza alla categoria delle vittime del dovere a tutti coloro che hanno svolto le loro attività istituzionali in assenza del rispetto delle regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della loro salute, segnatamente in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto", la pronuncia citata ha enucleato la nozione della particolarità delle condizioni e l'ha circoscritta a "ciò che risulta fuori dal comune e dall'ordinario, relativo a ciò che devia rispetto alla normalità ed al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente ed ordinariamente connesso alle attività del servizio". Ne consegue che "se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causano malattie professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le
3 particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinchè possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicchè è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito". 6.- Ai fini dell'odierno scrutinio, vengono in rilievo le seguenti precisazioni della sentenza n. 29819 del 2022: "L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospettata violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza (come ben evidenziato dal Procuratore Generale) la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative". La ricostruzione delineata da questa
Corte si fonda sulla disamina della peculiarità dei benefici, pur sempre aggiuntivi, che l'ordinamento accorda ai soggetti equiparati alle vittime del dovere, in base a requisiti rigorosamente tipizzati: "Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quelle particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa. Può considerarsi
"particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicchè il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sè l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario". 7.- La sentenza impugnata presta dunque il fianco alle censure del ricorrente e incorre nella violazione di legge denunciata, nel desumere la particolarità delle condizioni ambientali oppure operative dalla mera insalubrità delle condizioni di lavoro (pagine 6 e 7), elemento che rappresenta il fulcro della ratio decidendi.
Come questa Corte ha rimarcato, tale dato è di per sè insufficiente per poter sussumere la fattispecie concreta nelle coordinate della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564. Per questa via, il presupposto ulteriore tipizzato dalla legge sbiadirebbe nella dipendenza dal servizio, che già l'ordinamento presidia con specifiche tutele.”
In particolare, Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 29-03-2023, n. 8824 ha chiarito che: “ …. questa Corte di legittimità (fra le tante, Cass., sez.un., n. 6214 del 2022; Cass. n. 16569 del 2020, Cass. nn. 24592 e 9322 del
2018 e numerosi conformi) ha più volte esaminato la norma indicata nella rubrica del motivo, precisandone i criteri applicativi;
11. in particolare, ad effettuare una puntuale esegesi della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 564, cit.
4 è stata la sentenza delle sezioni unite n. 759 del 2017; 12. le sezioni unite hanno affermato, per quanto qui di maggiore interesse, con specifico riferimento alle "particolari condizioni ambientali od operative", che la condizione ambientale ed operativa "particolare" è quella che si colloca al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale" (id est:
"normale", cioè corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse); 13. più di recente, la Corte, confrontandosi nuovamente con la disposizione in oggetto (Cass. n. 29819 del 2022) ha ribadito che le "particolari condizioni ambientali o operative" implicano l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, precisando che è necessario identificare, caso per caso, l'elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è, dunque, il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro (in motivazione, Cass. n. 29819, cit.);“.
6.3. Alla luce delle direttive ermeneutiche riferite è agevole rilevare che non risulta dalle allegazioni attoree lo svolgimento da parte dell'istante di compiti che lo abbiano esposto ex se a maggiori fatiche e rischi in rapporto ai compiti d'istituto di pertinenza. Invero, gli stress psico - fisici riferiti sono compatibili con l'ordinaria attività di quale tecnico radarista operante su navi militari. Ne deriva che in specie non è invocabile neppure il disposto del cit. art. 1 comma 564.
6.4. La circostanza poi che il servizio di pertinenza sia stato svolto dall'istante in ambienti non salubri o in condizioni non conformi alla normativa vigente non è poi sufficiente per il riconoscimento dello status ambito atteso che: “ Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicchè il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sè l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario". (Cfr. in termini Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 18/11/2024, n. 29618, Cass. civ.
Sez. lavoro, Ord., 06-06-2023, n. 15824 Corte appello di Roma n.4401/2025). In definitiva, il ricorso è privo di fondamento sotto tutti i profili dedotti e va pertanto rigettato.
7. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere
5 decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
(ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ.
Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro,
08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-
2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
8. Le oscillazioni pretorie registrateti sulle questioni controverse impone la compensazione integrale delle spese di causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza e domanda, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere in parte qua, nei termini di cui in motivazione;
rigetta il ricorso per il residuo;
spese compensate.
Bari 10.3.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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