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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 31/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 436/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
ESPOSITO e dell'avv. MARIA ROCCA contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, Parte_1
-accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta in data 30 marzo 2023 dai Sigg.ri Parte_1
e dal Sig. in qualità dei legale rappresentante della
[...] Parte_2 Controparte_1 in calce ai contratti preliminari di compravendita immobiliare prodotti sub All.9-10;
- per l'effetto, ordinare la trascrizione dei suddetti contratti preliminari (All.9-10) presso la
Conservatoria RR.II. di Milano 2, sita in Milano, Via Iginio Ugo Tarchetti 6 ;
Con vittoria di spese ed onorari.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 [...]
in proprio e in qualità di legale rappresentante della società per Parte_2 Controparte_1 ottenere l'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in data 30/03/2023 da e da in qualità di legale rappresentante della società Parte_1 Parte_2
in calce ai contratti preliminari di compravendita immobiliare conclusi tra gli Controparte_1 stessi.
Nonostante la regolarità del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, la convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata Controparte_1 contumace all'udienza del 29/10/2024. La parte attrice ha rinunciato in udienza alla domanda proposta nei confronti di Parte_2 in proprio, insistendo per l'accoglimento della domanda formulata nei confronti di CP_1
[...]
I difensori dell'attore hanno quindi precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati e hanno discusso oralmente la causa. All'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
La domanda giudiziale attorea è fondata ed è, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni ed entro i limiti che di seguito si espongono.
L'attore ha allegato di avere concluso con la società in data Parte_1 Controparte_1
30/03/2023 due contratti preliminari di compravendita aventi ad oggetto alcune unità immobiliari in corso di costruzione su terreno di proprietà di sito in Sulbiate. Controparte_1
Si tratta, per la precisione, del contratto avente ad oggetto “appartamento n. 1 piano terra (MQ lordi 64,18) con portico coperto (MQ lordi 8,87) e giardino pertinenziale su 3 lati;
autorimessa n.
4 singola;
autorimessa n. 1 singola” per il prezzo di € 164.000,00 (doc. 9 di parte attrice) e del contratto avente ad oggetto “appartamento n. 4 piano primo (MQ lordi 104,88) con terrazzo e scala coperti (MQ lordi 51,00); autorimessa n. 3 singola;
autorimessa n. 2 singola” per il prezzo di € 240.000,00 (doc. 10 di parte attrice).
L'attore ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce a detti contratti e apparentemente attribuibili allo stesso promissario Parte_1 acquirente, e a in qualità di legale rappresentante della società Parte_2 CP_1
promittente venditrice.
[...]
La parte attrice ha infatti esposto di avere interesse ad accertare giudizialmente l'autenticità di tali sottoscrizioni per la costituzione di titolo idoneo alla trascrizione nei registri immobiliari ex art. 2657 c.c.
Deve ritenersi che le sottoscrizioni apposte in calce ai contratti preliminari di compravendita immobiliare datati 30/03/2023 allegati al ricorso introduttivo quali docc. 9 e 10 siano effettivamente attribuibili all'attore e a legale Parte_1 Parte_2 rappresentante della convenuta Controparte_1
Per quanto riguarda la sottoscrizione riferibile a si osserva in particolare che la Parte_2 stessa è accompagnata dal timbro della società Controparte_1
Inoltre, opera nel caso di specie il riconoscimento tacito della scrittura privata ex art. 215, primo comma, n. 1) c.p.c., per cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale la scrittura è prodotta, è contumace.
Nel caso in esame, le scritture private (ossia i contratti preliminari di compravendita immobiliare) sono state puntualmente indicate nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e sono state prodotte contestualmente alla costituzione in giudizio dell'attore, sicché, nella contumacia della parte convenuta, tali scritture private possono essere considerate riconosciute ai sensi dell'art. 215, primo comma, n. 1) c.p.c.
pagina 2 di 3 Giova infatti ricordare che, poiché i criteri di cui all'art. 215 c.p.c. hanno valenza generale, deve aversi per riconosciuta la sottoscrizione non contestata per effetto della contumacia del convenuto e deve ritenersi che il tacito riconoscimento della sottoscrizione sia idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori (superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale) (Cass., n. 22064/2017).
Pertanto, in accoglimento della domanda giudiziale attorea, deve essere accertata e dichiarata giudizialmente l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da e da Parte_1 [...]
in qualità di legale rappresentante di in calce ai contratti Parte_2 Controparte_1 preliminari di compravendita immobiliare datati 30/03/2023 conclusi tra la promittente venditrice e il promissario acquirente allegati al ricorso ex art. 281 Controparte_1 Parte_1 decies c.p.c. quali docc. 9 e 10.
L'accertamento giudiziale costituisce titolo per la trascrizione delle scritture private oggetto di causa nei registri immobiliari ex art. 2657 c.c.
Tuttavia, non può essere ordinato al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione dei contratti preliminari, trattandosi di questione estranea al presente giudizio.
Infatti, solo nel caso in cui il conservatore dei registri immobiliari non provvedesse alla trascrizione richiesta, la parte attrice potrà proporre reclamo avanti all'autorità giudiziaria nel contraddittorio con la conservatoria.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, in misura ridotta in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'assenza di attività istruttoria e della natura semplificata della fase decisionale, risoltasi nella discussione orale all'udienza di prima comparizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da e da Parte_1 [...]
in qualità di legale rappresentante di in calce ai contratti Parte_2 Controparte_1 preliminari di compravendita immobiliare datati 30/03/2023 conclusi tra la promittente venditrice e il promissario acquirente allegati al ricorso introduttivo Controparte_1 Parte_1 quali docc. 9 e 10;
2) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 436/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
ESPOSITO e dell'avv. MARIA ROCCA contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, Parte_1
-accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta in data 30 marzo 2023 dai Sigg.ri Parte_1
e dal Sig. in qualità dei legale rappresentante della
[...] Parte_2 Controparte_1 in calce ai contratti preliminari di compravendita immobiliare prodotti sub All.9-10;
- per l'effetto, ordinare la trascrizione dei suddetti contratti preliminari (All.9-10) presso la
Conservatoria RR.II. di Milano 2, sita in Milano, Via Iginio Ugo Tarchetti 6 ;
Con vittoria di spese ed onorari.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 [...]
in proprio e in qualità di legale rappresentante della società per Parte_2 Controparte_1 ottenere l'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in data 30/03/2023 da e da in qualità di legale rappresentante della società Parte_1 Parte_2
in calce ai contratti preliminari di compravendita immobiliare conclusi tra gli Controparte_1 stessi.
Nonostante la regolarità del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, la convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata Controparte_1 contumace all'udienza del 29/10/2024. La parte attrice ha rinunciato in udienza alla domanda proposta nei confronti di Parte_2 in proprio, insistendo per l'accoglimento della domanda formulata nei confronti di CP_1
[...]
I difensori dell'attore hanno quindi precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati e hanno discusso oralmente la causa. All'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
La domanda giudiziale attorea è fondata ed è, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni ed entro i limiti che di seguito si espongono.
L'attore ha allegato di avere concluso con la società in data Parte_1 Controparte_1
30/03/2023 due contratti preliminari di compravendita aventi ad oggetto alcune unità immobiliari in corso di costruzione su terreno di proprietà di sito in Sulbiate. Controparte_1
Si tratta, per la precisione, del contratto avente ad oggetto “appartamento n. 1 piano terra (MQ lordi 64,18) con portico coperto (MQ lordi 8,87) e giardino pertinenziale su 3 lati;
autorimessa n.
4 singola;
autorimessa n. 1 singola” per il prezzo di € 164.000,00 (doc. 9 di parte attrice) e del contratto avente ad oggetto “appartamento n. 4 piano primo (MQ lordi 104,88) con terrazzo e scala coperti (MQ lordi 51,00); autorimessa n. 3 singola;
autorimessa n. 2 singola” per il prezzo di € 240.000,00 (doc. 10 di parte attrice).
L'attore ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce a detti contratti e apparentemente attribuibili allo stesso promissario Parte_1 acquirente, e a in qualità di legale rappresentante della società Parte_2 CP_1
promittente venditrice.
[...]
La parte attrice ha infatti esposto di avere interesse ad accertare giudizialmente l'autenticità di tali sottoscrizioni per la costituzione di titolo idoneo alla trascrizione nei registri immobiliari ex art. 2657 c.c.
Deve ritenersi che le sottoscrizioni apposte in calce ai contratti preliminari di compravendita immobiliare datati 30/03/2023 allegati al ricorso introduttivo quali docc. 9 e 10 siano effettivamente attribuibili all'attore e a legale Parte_1 Parte_2 rappresentante della convenuta Controparte_1
Per quanto riguarda la sottoscrizione riferibile a si osserva in particolare che la Parte_2 stessa è accompagnata dal timbro della società Controparte_1
Inoltre, opera nel caso di specie il riconoscimento tacito della scrittura privata ex art. 215, primo comma, n. 1) c.p.c., per cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale la scrittura è prodotta, è contumace.
Nel caso in esame, le scritture private (ossia i contratti preliminari di compravendita immobiliare) sono state puntualmente indicate nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e sono state prodotte contestualmente alla costituzione in giudizio dell'attore, sicché, nella contumacia della parte convenuta, tali scritture private possono essere considerate riconosciute ai sensi dell'art. 215, primo comma, n. 1) c.p.c.
pagina 2 di 3 Giova infatti ricordare che, poiché i criteri di cui all'art. 215 c.p.c. hanno valenza generale, deve aversi per riconosciuta la sottoscrizione non contestata per effetto della contumacia del convenuto e deve ritenersi che il tacito riconoscimento della sottoscrizione sia idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori (superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale) (Cass., n. 22064/2017).
Pertanto, in accoglimento della domanda giudiziale attorea, deve essere accertata e dichiarata giudizialmente l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da e da Parte_1 [...]
in qualità di legale rappresentante di in calce ai contratti Parte_2 Controparte_1 preliminari di compravendita immobiliare datati 30/03/2023 conclusi tra la promittente venditrice e il promissario acquirente allegati al ricorso ex art. 281 Controparte_1 Parte_1 decies c.p.c. quali docc. 9 e 10.
L'accertamento giudiziale costituisce titolo per la trascrizione delle scritture private oggetto di causa nei registri immobiliari ex art. 2657 c.c.
Tuttavia, non può essere ordinato al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione dei contratti preliminari, trattandosi di questione estranea al presente giudizio.
Infatti, solo nel caso in cui il conservatore dei registri immobiliari non provvedesse alla trascrizione richiesta, la parte attrice potrà proporre reclamo avanti all'autorità giudiziaria nel contraddittorio con la conservatoria.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, in misura ridotta in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'assenza di attività istruttoria e della natura semplificata della fase decisionale, risoltasi nella discussione orale all'udienza di prima comparizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da e da Parte_1 [...]
in qualità di legale rappresentante di in calce ai contratti Parte_2 Controparte_1 preliminari di compravendita immobiliare datati 30/03/2023 conclusi tra la promittente venditrice e il promissario acquirente allegati al ricorso introduttivo Controparte_1 Parte_1 quali docc. 9 e 10;
2) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 3 di 3