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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/11/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3789/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
JU FM - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
IV ZI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 3789/2025 V.G. da
. rappresentata e difesa dall'avv. VENDRAME INNOCENTI Pt_1 Parte_2
LAURA, giusta delega in atti;
e rappresentato e difeso dall'avv. LEONI RUDI e dall'avv. PERON LUCIA, Parte_3 giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
pagina 1 di 15 Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania in data 24/10/2012, da
, nata a [...], LU (ALBANIA) il Pt_1 Parte_2
03/07/1990,
e
nato a [...], SA (ALBANIA) il 01/12/1983, Parte_3 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), dove il matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 129, Parte II, Serie C, dell'anno
2013, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni, formulate congiuntamente dalle parti:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
pagina 2 di 15 2. La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori con modalità Per_1 condivisa e collocamento prevalente presso la madre, ove la minore manterrà anche la propria residenza anagrafica.
3. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi.
4. Il padre avrà il diritto/dovere di tenere la figlia , presso la propria abitazione: Per_1
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola (attualmente alle ore 13.45) fino al lunedì allorché la riaccompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui la minore starà con la madre nel fine settimana, il padre la terrà il mercoledì dall'uscita da scuola (attualmente alle ore 13.45) fino alla mattina del giovedì allorquando la riaccompagnerà a scuola.
5. Le vacanze scolastiche natalizie verranno suddivise a metà tra i genitori, alternando le relative settimane: nel 2025 il padre terrà la bambina dalla fine della scuola fino al
30.12.2025 alle ore 18.00, mentre la madre dal 30.12.2025 alle ore 18.00 fino alla ripresa della scuola;
nel 2026 il contrario, così alternando di anno in anno. La minore trascorrerà il
24 e il 25 dicembre di un anno con il genitore che la terrà nella relativa settimana e l'anno successivo con l'altro, così alternando di anno in anno (nel 2025 il 24 e il 25 dicembre lo trascorrerà con il padre); il Capodanno la minore lo trascorrerà ad anni alterni con il genitore che la terrà in quella settimana (nel 2025/2026 con la madre).
6. Durante le vacanze scolastiche di Pasqua, Carnevale e nella settimana di Ognissanti verrà applicata la seguente regolamentazione: nel 2025 durante le vacanze di Carnevale la minore starà con la madre, mentre trascorrerà le vacanze di Pasqua con il padre, e la settimana di
Ognissanti con la madre, così alternando di anno in anno.
7. Durante le vacanze scolastiche estive: la minore frequenterà almeno 3 settimane di centri estivi i cui costi saranno suddivisi nella misura del 50% a carico dei genitori nei periodi da concordarsi entro la fine di marzo di ogni anno. Si fa presente che per centri estivi si pagina 3 di 15 intende che la minore potrà essere iscritta almeno due settimane a colonie al mare, e per il resto a centri estivi in Alto Adige con orario da mattina a pomeriggio. Ogni genitore potrà trascorrere con la figlia due settimane di ferie anche non consecutive, periodi da concordarsi tra i genitori entro la fine di marzo di ogni anno.
Per il restante periodo la minore starà con i genitori come da regolamentazione ordinaria di cui al sopra indicato punto 5, mattine comprese, e potrà trascorrere almeno una settimana presso la nonna materna in provincia di Modena in periodo sempre da concordare tra i genitori entro la fine di marzo di ogni anno.
8. Eventuali “ponti” scolastici a cavallo con il week-end saranno di spettanza del genitore cui spetta il relativo fine settimana.
9. La madre e il padre potranno avvalersi di persone di fiducia e/o di una babysitter scelte da ciascun genitore per la gestione della figlia nei periodi di propria competenza.
Per quanto riguarda le persone che possono provvedere al ritiro di a scuola, sono Per_1 autorizzati, oltre ovviamente ai genitori, i nonni paterni, la signora e la Persona_2 signora . Persona_3
Quando la minore starà presso un genitore, l'altro potrà telefonarle una volta al giorno, possibilmente intorno alle 20.30 sul telefono dell'altro genitore, salvo diverse specifiche richieste da parte della minore.
Con la bambina non dovranno mai essere concordate visite o periodi di ferie ulteriori o diversi da quelli previsti nel presente accordo, senza prima averle concordate con l'altro genitore.
10. Anche in considerazione del tempo di permanenza della figlia presso la madre, oltre che a fini perequativi, il Sig. si obbliga a corrispondere alla signora Parte_3 Pt_1
sul c/c dalla stessa indicato, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia Parte_2 minore la somma di Euro 300,00 da pagarsi in via anticipata entro il giorno 10 Per_1
(dieci) di ogni mese;
tale contributo sarà soggetto ad annuale rivalutazione monetaria in pagina 4 di 15 base agli indici ASTAT per la Provincia di Bolzano, base il mese del deposito del presente ricorso.
11. Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico del padre nella misura del Per_1
50% ciascuno, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a) spese mediche per visite specialistiche non mutuabili e nella misura non coperta dal servizio sanitario pubblico, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione, protesiche e terapeutiche, fisioterapiche, dentistiche ed ortodontiche – per apparecchio dei denti, per acquisto di occhiali da vista e/o lenti a contatto con relativi liquidi;
b) spese scolastiche: acquisto testi scolastici, dizionari e vocabolari, spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private consigliate dal corpo insegnante, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (quali cartella, computer o tablet), attrezzatura tecnica specifica;
c) acquisto di cellulare;
d) spese per soggiorni estivi, Summer Camp ed estate bambini/ragazzi o simili;
e) patente di guida. Nella medesima percentuale di cui sopra verranno suddivise le spese straordinarie per attività sportive e ricreative, compresa relativa attrezzatura o abbigliamento, purché preventivamente concordate e comunque con la previsione fin d'ora che alla figlia possa essere garantita la pratica di almeno un'attività sportiva durante l'intero anno scolastico e comunque in linea con le condizioni economiche della famiglia. Seguendo i dettami - anche in difetto di accordo - di cui al Protocollo
d'intesa del Tribunale di Bolzano vigente al momento in cui la spesa viene sostenuta
(attualmente è in vigore il Protocollo del 26.11.2024 allegato al presente ricorso).
Il genitore che abbia anticipato le predette spese dovrà esibire e consegnare all'altro genitore l'idonea documentazione (fatture, quietanze, ricevute e attestazioni di pagamento, entro un mese dall'esborso ed il rimborso della quota, da parte dell'altro genitore, dovrà avvenire entro il successivo mese a decorrere dalla richiesta. Le spese relative a scelte effettuate ed attività in corso non necessiteranno di nuova concertazione tra i genitori, mentre le ulteriori spese straordinarie necessiteranno di accordo, salvo il caso in cui siano necessarie ed urgenti. Il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro pagina 5 di 15 (anche tramite sms, whatsapp o email), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
12. Assegni regionali e provinciali, assegno unico universale ed ogni altro eventuale contributo pubblico a beneficio esclusivo (100%) della madre signora nt. Pt_1 Pt_2
mentre le detrazioni fiscali per spese straordinarie fiscalmente detraibili e/o
[...] deducibili andranno a beneficio di ciascun genitore nella misura corrispondente alla propria contribuzione e, dunque, nella misura del 50% per ciascun genitore.
13. A definizione di tutti i loro rapporti economico-patrimoniali, tenuto conto di quanto dagli stessi versato con denaro proprio per l'acquisto della casa familiare, nonché del contributo di ciascuno alla vita familiare, i signori nt. e Pt_1 Parte_2 Parte_3 convengono altresì quanto segue:
a) Trasferimento ed oggetto
Il sig. c.f. nato a [...] il Parte_3 C.F._1
1.12.1983, cede alla signora nt. c.f. , Pt_3 Parte_2 C.F._2 nata il [...] a [...], che accetta, la metà indivisa delle seguenti unità immobiliari:
➢ pm 2 della p.ed 647 in P.T. 2474/II C.C. Laives, censita al competente Catasto
Fabbricati di Bolzano al foglio 23 come segue: p.ed. 647, sub 2, cat. A/2, cl. 2, consist. 7 vani, sup. 107 mq, rendita 921,88 €.
Per una migliore descrizione tavolare, rispettivamente catastale, di quanto oggi ceduto, le parti fanno riferimento alla descrizione esistente, alla data odierna, al Libro Fondiario ed al
Catasto Fabbricati di Bolzano.
b) Consistenza
L'oggetto del presente trasferimento, come sopra indicato, viene alienato a corpo, nello stato di fatto e di diritto e di manutenzione in cui oggi si trova con ogni arredo e corredo,
pagina 6 di 15 accessorio, accessione e pertinenza, usi, azioni, servitù o altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza, con le parti comuni, gli oneri reali, i diritti reali e quelli eventuali congiunti, così come risulta tavolarmente trascritto al Libro Fondiario, cui viene fatto ogni e più ampio riferimento.
c) Provenienza ed eventuali patti speciali
La parte cedente dichiara e garantisce di avere la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto ceduto, come pervenuto in forza di contratto di compravendita dd. 27.05.2019 a rogito del Notaio Dott. di Bolzano, intavolato sub 5071/2 dd. 29.05.2019 Persona_4 ad esso riportandosi per ogni eventuale ulteriore precisazione, provenienza, vincolo di destinazione, patto, convenzione e/o tabelle millesimali e/o regolamento condominiale ivi richiamati, individuazione anche catastale dell'oggetto del presente atto e delle parti comuni, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare quale parte integrante delle condizioni del presente trasferimento immobiliare e che si obbliga ad osservare e far osservare ai propri eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.
d) Garanzie
La parte alienante garantisce la piena proprietà e disponibilità dell'oggetto del presente atto e la libertà dello stesso, sino alla intavolazione del presente trasferimento, da vincoli di qualunque genere, pesi, oneri, limitazioni del diritto di proprietà derivanti da altri diritti reali a favore di terzi, ipoteche, privilegi anche di natura fiscale, o altre iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione:
1. del vincolo sociale decennale ai sensi dell'art. 62 della L.P. 17.12.1998 n. 13, annotato sub G.N. 8482/1 dd. 07.09.2021 a carico della P.M. 2 p.ed. 647, vincolo per il quale le parti si impegnano ed obbligano a depositare presso il competente Ufficio provinciale, entro 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, la relativa richiesta di autorizzazione alla parziale voltura dell'agevolazione edilizia ed al trasferimento della metà della proprietà dell'abitazione in seguito alla separazione ai sensi dell'articolo 66 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
pagina 7 di 15 2. dell'ipoteca iscritta sulla medesima P.M. 2 sub G.N. 5072/1 dd. 29.05.2019, a fronte della quale il relativo mutuo ipotecario cointestato ad entrambi i coniugi, Rep. n. 176.118
Racc. 23.379, contratto stipulato in data 27.05.2019, per l'importo di Euro 188.000,00 con
“Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft - Cassa Rurale di Bolzano società cooperativa”
(credito fondiario ai sensi dell'art. 38 e seg. del T.U.B. e credito immobiliare ai consumatori ai sensi dell'art. 120 quinquies e ss. del T.U.B.) viene assunto a far data dalla sottoscrizione del ricorso per scioglimento del matrimonio esclusivamente dalla sig.ra Pt_1 nt. che dichiara fin d'ora di liberare il sig. da qualsivoglia Parte_2 Parte_3 inerente e conseguente obbligazione dando atto di rimanere la sola obbligata all'estinzione del suddetto mutuo e alla conseguente cancellazione di ipoteca ed impegnandosi entro 10
(dieci) giorni dalla pubblicazione della Sentenza di divorzio, ai fini del relativo recepimento da parte della Banca. Per l'ipotesi in cui la Banca non accetti l'accollo liberatorio, la signora in virtù dell'obbligo di accollo assunto nei confronti del sig. Pt_1 Pt_2 [...]
provvederà immediatamente ad attivarsi per estinguere il suddetto mutuo o Pt_3 stipularne altro con un diverso Istituto di credito, così liberando il marito nei rapporti diretti con la Banca.
Il tutto salvo diritto alla ripetizione da parte della signora nei Pt_1 Parte_2 confronti del signor del 50% delle somme pagate a far data dalla sottoscrizione Parte_3 del ricorso per separazione, nell'eventualità in cui, per qualsivoglia motivo, la proprietà dell'immobile non venga trasferita alla signora In caso di avvenuto Pt_1 Parte_2 trasferimento sarà onere della signora nt. provvedere anche alla Pt_1 Parte_2 conseguente cancellazione di ipoteca.
Al mese di agosto 2025 l'importo residuo del mutuo è pari ad Euro 154.828,71.
La parte cedente dichiara, inoltre, che relativamente al suddetto immobile non esistono arretrati di imposte, tasse e contributi di alcun genere, né sono pendenti pignoramenti, sequestri o altre procedure di natura civile, penale o amministrativa.
e) Spese condominiali pagina 8 di 15 Le parti convengono espressamente che le spese condominiali tanto ordinarie che straordinarie degli immobili oggetto del presente trasferimento, verranno ripartite come segue:
- le spese condominiali ordinarie della casa familiare saranno a carico esclusivo della cessionaria signora dalla sottoscrizione del ricorso per separazione, Pt_1 Parte_2 salva ripetizione ove la stessa effettivamente divenga proprietaria esclusiva della casa familiare;
- le spese di straordinaria amministrazione della casa familiare rimarranno a carico di entrambe le parti se derivanti da deliberazioni già assunte dall'assemblea alla data di intavolazione della proprietà del 100% della casa familiare in capo alla signora , Parte_4 altrimenti saranno a carico integrale della signora dalla data di intavolazione della Pt_1 proprietà esclusiva a favore di quest' ultima della casa familiare.
L' Imu o eventuali tasse relative all'immobile saranno corrisposti da ciascun coniuge in relazione alla propria quota di proprietà fino all'intavolazione della proprietà a favore della sola signora . Pt_1
f) Dichiarazioni in tema di conformità catastale
Ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis L. 27/02/85, n. 52, inserito dall'art. 19 c. 14 del DL 78/10 convertito con L. 122/10, premesso che la conformità tra la parte intestataria catastale e le risultanze dei registri immobiliari (ufficio del Libro Fondiario) è stata verificata e che l'oggetto del trasferimento è identificato catastalmente come precedentemente indicato in atto, la parte cedente, quale intestataria catastale rispettivamente tavolare del predetto oggetto del trasferimento, dichiara che il relativo stato di fatto è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alla planimetria catastale depositata presso il competente ufficio catastale, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, al prot. n.
11272.001.2025 dd. 20.05.2025 che si allega al presente atto in copia non autentica previa visione e sottoscrizione per approvazione.
pagina 9 di 15 Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione urbanistico-edilizia degli immobili ceduti, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
g) Dichiarazioni ai sensi dell'art. 35 comma 22 del D.L. 223/06
Le parti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 nel testo vigente, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art.76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci ed in ordine alla circostanza che, in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al citato art.35 comma 22 del D.L. 4/7/06 n.223, si applica la sanzione amministrativa da 500
€ a 10.000 € e che, ai fini dell'eventuale imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'art. 52, comma I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n.
131, dichiarano:
➢ di non essersi avvalse dell'opera di un mediatore immobiliare;
➢ che il trasferimento immobiliare è effettuato tenuto conto del reciproco apporto alla vita familiare a titolo di scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi senza dazione di corrispettivo anche a fronte dell'accollo residuo del mutuo da parte della signora Pt_4
a far data dalla sottoscrizione del ricorso per separazione;
[...]
h) Ipoteca legale e domicilio tavolare
Le parti, per quanto eventualmente necessario, rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dall'emanando provvedimento, con esonero per il competente
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, chiedendo entrambe che l'emanando provvedimento costituisca titolo per l'intavolazione della proprietà dell'immobile di cui sopra alla sola signora nonché per la previa autorizzazione da parte Pt_1 Parte_2 della Provincia Autonoma di Bolzano alla voltura dell'agevolazione edilizia ed al trasferimento parziale della proprietà dell'immobile stesso in ordine al vincolo sopracitato.
pagina 10 di 15 i) Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, l'alienante dichiara:
- che negli immobili oggetti del presente atto di trasferimento non sono state effettuate ad oggi opere che ne abbiano modificato la destinazione d'uso né varianti essenziali, ad eccezione delle opere realizzate in conformità alla pratica di condono edilizio n. 222/1985 rilasciato in data 08.08.2024, alla pratica SCIA [...]-15072024-0950 dd. 25.03.2025 a firma dell'Ing. per la sanatoria dell'unità immobiliare Persona_5
(Prot. Suap REP_PROV_BZ/BZ-SUPRO/0094525 del 25.03.2025) e alla pratica CILA
[...]-21072025-1451 dd. 31.07.2025 (Prot. Suap REP_PROV_BZ/BZ-
SUPRO/0249139 del 31.07.2025) per la sanatoria del piano interrato comune;
in data
19.06.2025 è stata depositata dal tecnico incaricato Ing. segnalazione Persona_5 certificata di abitabilità pratica n. (Prot. Suap CodiceFiscale_3
REP_PROV_BZ/BZ-SUPRO/0199990 del 19.06.2025);
- che successivamente non sono state apportate a detti immobili ulteriori modifiche necessitanti di ulteriori licenze, concessioni, denunce di inizio attività, permessi di costruire o provvedimenti amministrativi;
- che, ai sensi dell'art. 30, 2 comma DPR 6 giungo 2001 n. 380 nel testo vigente, ogni area inedificata o terreno di comproprietà comune, condominiale o congiunta pro quota, è pertinenza di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano e che la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima è inferiore a 5.000 metri quadrati.
l) Dichiarazioni in tema di impianti
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al D.M. n. 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano i beni oggetto del presente contratto, per quanto eventualmente necessario, la parte cedente garantisce la parte cessionaria circa la conformità di detti impianti e di quelli condominiali alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati pagina 11 di 15 realizzati e le parti convengono che sulla parte cedente non grava alcun obbligo di adeguamento dei predetti impianti alla normativa eventualmente sopravvenuta rispetto a quella vigente all'epoca di cui gli impianti vennero realizzati e che pertanto grava sulla parte cessionaria ogni onere e spesa occorra sostenere per adeguare gli impianti a detta eventuale sopravvenuta normativa;
le parti dichiarano di essere consapevoli di quanto disposto dall'art. 1477, comma 3° C.C. e dichiarano reciprocamente di rinunciare ad allegare i relativi documenti.
m) Dichiarazioni in tema di prestazione energetica
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina energetica degli edifici di cui alla normativa nazionale e provinciale in vigore ed all'uopo la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto le informazioni in ordine alla certificazione energetica degli edifici in oggetto e la relativa documentazione, in particolare l'attestato di prestazione energetica dd
4.04.2019 a firma dell'Ing. , registrato in pari data presso l' Persona_5 [...] al n. 7343 che si allega al presente atto in originale, Controparte_1 affinché faccia parte integrante e sostanziale dell' emanando provvedimento.
Le parti, in persona come sopra, prendono atto che la certificazione ha un'efficacia massima di 10 (dieci) anni a condizione:
a) che siano rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo ed efficacia energetica e b) che non siano stati effettuati interventi di ristrutturazione, che abbiano modificato la prestazione energetica dell'edificio.
La parte cedente dichiara che non sussistono cause che comportino la necessità di un suo aggiornamento in quanto a far tempo dalla data del rilascio non sono stati effettuati interventi atti a modificare in modo sostanziale il rendimento energetico e che successivamente sono state rispettate tutte le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica eventualmente necessarie come previste per legge.
n) Imposta sugli Immobili
pagina 12 di 15 Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare (variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), devono informarsi presso il Comune competente per gli adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari.
o) Cessione di fabbricato
La parte cedente dichiara di essere stata informata circa la normativa in tema di comunicazione di cessione di fabbricato e prende atto essere proprio onere verificare l'effettiva necessità di comunicare al Questore competente per territorio il presente trasferimento immobiliare, ai sensi dell'art. 12 D.L. 21.3.78 n. 59, richiamato dal comma 3 del DL 20/06/2012, n. 79 come modificato dal D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10.
La parte cedente dichiara, inoltre, di essere informata dell'obbligo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, ultimo comma, disp. att. c.c., di comunicazione tempestiva del trasferimento immobiliare, a propria cura e spese, all'amministratore del condominio di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto e di essere consapevole delle responsabilità previste a suo carico per il caso di inadempimento a detto obbligo.
p) Possesso
La parte cessionaria, già nel possesso materiale dell'immobile, è immessa nel possesso legale di quanto cedutole dalla data odierna. La cessione, quindi, ha effetto con la data di sottoscrizione del presente atto per quanto concerne il trasferimento in capo alla cessionaria del rischio e del pericolo. La proprietà passerà alla cessionaria solo a seguito dell'intavolazione del presente atto.
Ogni eventuale spesa/costo/tassa inerente l'immobile sarà a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno fino all'intavolazione del diritto di proprietà in favore della signora
. Parte_4
q) Trattamento fiscale in esenzione – agevolazioni/detrazioni fiscali
Ai fini fiscali, le parti si richiamano al disposto di cui all'art.19 della L.
6.3.87 n.74 e della sentenza n. 154 del 24.4-10.5.99 della Corte Costituzionale e dei principi di cui alle pagina 13 di 15 Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 16.3.00, n. 27/E del 21.6.12, n. 18/E del
29.5.13, n. 2/E del 21.2.14 ed alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 80/E/2019 affinché ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale, ipotecaria, ecc.
In via subordinata, la parte cessionaria, trattandosi di prima casa, chiede la riduzione dell'imposta di registro, e l'applicazione delle imposte di trascrizione e catastale in misura fissa, a sensi della nota II-bis della tariffa parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26.04.1986 n. 131, con riserva di rendere le relative dichiarazioni ove necessario, dichiarando altresì sin d'ora per tale evenienza le parti, consapevoli delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per chi rilascia dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità relativamente al presente atto, di non agire nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, ove quindi, poiché il presente atto ha per oggetto il trasferimento di porzioni immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile ai fini dell'eventuale imposta di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi del comma 497 dell'art. 1 della legge 23.12.2005, n. 266- dovrà ritenersi costituita dal valore delle porzioni immobiliari oggetto del presente atto determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5 del D.P.R. 131/1986.
Per quanto riguarda il diritto alla detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e risparmio energetico lo stesso rimarrà a beneficio esclusivo della signora Parte_5 Pt_2
14. Le parti pattuiscono che tutti beni mobili (compresi arredi ed elettrodomestici) contenuti attualmente nell'immobile rimarranno in proprietà esclusiva alla signora Pt_4
, dichiarando fin d'ora espressamente il sig di rinunciare a qualsiasi
[...] Parte_3 pretesa sugli stessi.
pagina 14 di 15 15. I ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, quindi, nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di concorso al rispettivo mantenimento, né di aver diritto a qualsivoglia contribuzione “ad personam”.
Gli stessi dichiarano, inoltre, di aver definito, con l'integrale e puntuale adempimento delle condizioni di cui alla sentenza di separazione, ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale.
16. I costi della presente procedura sono compensati tra le parti, e ognuno pagherà il proprio legale.
I documenti n. 15 (planimetria catastale) e n. 16 (attestato di prestazione energetica) allegati al ricorso introduttivo, così come il verbale di udienza di data 28/10/2025, vengono allegati alla presente sentenza e ne costituiscono parte integrante.
Così deciso in Bolzano, il 12/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
IV ZI JU FM
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3789/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
JU FM - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
IV ZI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 3789/2025 V.G. da
. rappresentata e difesa dall'avv. VENDRAME INNOCENTI Pt_1 Parte_2
LAURA, giusta delega in atti;
e rappresentato e difeso dall'avv. LEONI RUDI e dall'avv. PERON LUCIA, Parte_3 giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
pagina 1 di 15 Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania in data 24/10/2012, da
, nata a [...], LU (ALBANIA) il Pt_1 Parte_2
03/07/1990,
e
nato a [...], SA (ALBANIA) il 01/12/1983, Parte_3 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), dove il matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 129, Parte II, Serie C, dell'anno
2013, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni, formulate congiuntamente dalle parti:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
pagina 2 di 15 2. La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori con modalità Per_1 condivisa e collocamento prevalente presso la madre, ove la minore manterrà anche la propria residenza anagrafica.
3. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi.
4. Il padre avrà il diritto/dovere di tenere la figlia , presso la propria abitazione: Per_1
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola (attualmente alle ore 13.45) fino al lunedì allorché la riaccompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui la minore starà con la madre nel fine settimana, il padre la terrà il mercoledì dall'uscita da scuola (attualmente alle ore 13.45) fino alla mattina del giovedì allorquando la riaccompagnerà a scuola.
5. Le vacanze scolastiche natalizie verranno suddivise a metà tra i genitori, alternando le relative settimane: nel 2025 il padre terrà la bambina dalla fine della scuola fino al
30.12.2025 alle ore 18.00, mentre la madre dal 30.12.2025 alle ore 18.00 fino alla ripresa della scuola;
nel 2026 il contrario, così alternando di anno in anno. La minore trascorrerà il
24 e il 25 dicembre di un anno con il genitore che la terrà nella relativa settimana e l'anno successivo con l'altro, così alternando di anno in anno (nel 2025 il 24 e il 25 dicembre lo trascorrerà con il padre); il Capodanno la minore lo trascorrerà ad anni alterni con il genitore che la terrà in quella settimana (nel 2025/2026 con la madre).
6. Durante le vacanze scolastiche di Pasqua, Carnevale e nella settimana di Ognissanti verrà applicata la seguente regolamentazione: nel 2025 durante le vacanze di Carnevale la minore starà con la madre, mentre trascorrerà le vacanze di Pasqua con il padre, e la settimana di
Ognissanti con la madre, così alternando di anno in anno.
7. Durante le vacanze scolastiche estive: la minore frequenterà almeno 3 settimane di centri estivi i cui costi saranno suddivisi nella misura del 50% a carico dei genitori nei periodi da concordarsi entro la fine di marzo di ogni anno. Si fa presente che per centri estivi si pagina 3 di 15 intende che la minore potrà essere iscritta almeno due settimane a colonie al mare, e per il resto a centri estivi in Alto Adige con orario da mattina a pomeriggio. Ogni genitore potrà trascorrere con la figlia due settimane di ferie anche non consecutive, periodi da concordarsi tra i genitori entro la fine di marzo di ogni anno.
Per il restante periodo la minore starà con i genitori come da regolamentazione ordinaria di cui al sopra indicato punto 5, mattine comprese, e potrà trascorrere almeno una settimana presso la nonna materna in provincia di Modena in periodo sempre da concordare tra i genitori entro la fine di marzo di ogni anno.
8. Eventuali “ponti” scolastici a cavallo con il week-end saranno di spettanza del genitore cui spetta il relativo fine settimana.
9. La madre e il padre potranno avvalersi di persone di fiducia e/o di una babysitter scelte da ciascun genitore per la gestione della figlia nei periodi di propria competenza.
Per quanto riguarda le persone che possono provvedere al ritiro di a scuola, sono Per_1 autorizzati, oltre ovviamente ai genitori, i nonni paterni, la signora e la Persona_2 signora . Persona_3
Quando la minore starà presso un genitore, l'altro potrà telefonarle una volta al giorno, possibilmente intorno alle 20.30 sul telefono dell'altro genitore, salvo diverse specifiche richieste da parte della minore.
Con la bambina non dovranno mai essere concordate visite o periodi di ferie ulteriori o diversi da quelli previsti nel presente accordo, senza prima averle concordate con l'altro genitore.
10. Anche in considerazione del tempo di permanenza della figlia presso la madre, oltre che a fini perequativi, il Sig. si obbliga a corrispondere alla signora Parte_3 Pt_1
sul c/c dalla stessa indicato, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia Parte_2 minore la somma di Euro 300,00 da pagarsi in via anticipata entro il giorno 10 Per_1
(dieci) di ogni mese;
tale contributo sarà soggetto ad annuale rivalutazione monetaria in pagina 4 di 15 base agli indici ASTAT per la Provincia di Bolzano, base il mese del deposito del presente ricorso.
11. Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico del padre nella misura del Per_1
50% ciascuno, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a) spese mediche per visite specialistiche non mutuabili e nella misura non coperta dal servizio sanitario pubblico, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione, protesiche e terapeutiche, fisioterapiche, dentistiche ed ortodontiche – per apparecchio dei denti, per acquisto di occhiali da vista e/o lenti a contatto con relativi liquidi;
b) spese scolastiche: acquisto testi scolastici, dizionari e vocabolari, spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private consigliate dal corpo insegnante, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (quali cartella, computer o tablet), attrezzatura tecnica specifica;
c) acquisto di cellulare;
d) spese per soggiorni estivi, Summer Camp ed estate bambini/ragazzi o simili;
e) patente di guida. Nella medesima percentuale di cui sopra verranno suddivise le spese straordinarie per attività sportive e ricreative, compresa relativa attrezzatura o abbigliamento, purché preventivamente concordate e comunque con la previsione fin d'ora che alla figlia possa essere garantita la pratica di almeno un'attività sportiva durante l'intero anno scolastico e comunque in linea con le condizioni economiche della famiglia. Seguendo i dettami - anche in difetto di accordo - di cui al Protocollo
d'intesa del Tribunale di Bolzano vigente al momento in cui la spesa viene sostenuta
(attualmente è in vigore il Protocollo del 26.11.2024 allegato al presente ricorso).
Il genitore che abbia anticipato le predette spese dovrà esibire e consegnare all'altro genitore l'idonea documentazione (fatture, quietanze, ricevute e attestazioni di pagamento, entro un mese dall'esborso ed il rimborso della quota, da parte dell'altro genitore, dovrà avvenire entro il successivo mese a decorrere dalla richiesta. Le spese relative a scelte effettuate ed attività in corso non necessiteranno di nuova concertazione tra i genitori, mentre le ulteriori spese straordinarie necessiteranno di accordo, salvo il caso in cui siano necessarie ed urgenti. Il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro pagina 5 di 15 (anche tramite sms, whatsapp o email), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
12. Assegni regionali e provinciali, assegno unico universale ed ogni altro eventuale contributo pubblico a beneficio esclusivo (100%) della madre signora nt. Pt_1 Pt_2
mentre le detrazioni fiscali per spese straordinarie fiscalmente detraibili e/o
[...] deducibili andranno a beneficio di ciascun genitore nella misura corrispondente alla propria contribuzione e, dunque, nella misura del 50% per ciascun genitore.
13. A definizione di tutti i loro rapporti economico-patrimoniali, tenuto conto di quanto dagli stessi versato con denaro proprio per l'acquisto della casa familiare, nonché del contributo di ciascuno alla vita familiare, i signori nt. e Pt_1 Parte_2 Parte_3 convengono altresì quanto segue:
a) Trasferimento ed oggetto
Il sig. c.f. nato a [...] il Parte_3 C.F._1
1.12.1983, cede alla signora nt. c.f. , Pt_3 Parte_2 C.F._2 nata il [...] a [...], che accetta, la metà indivisa delle seguenti unità immobiliari:
➢ pm 2 della p.ed 647 in P.T. 2474/II C.C. Laives, censita al competente Catasto
Fabbricati di Bolzano al foglio 23 come segue: p.ed. 647, sub 2, cat. A/2, cl. 2, consist. 7 vani, sup. 107 mq, rendita 921,88 €.
Per una migliore descrizione tavolare, rispettivamente catastale, di quanto oggi ceduto, le parti fanno riferimento alla descrizione esistente, alla data odierna, al Libro Fondiario ed al
Catasto Fabbricati di Bolzano.
b) Consistenza
L'oggetto del presente trasferimento, come sopra indicato, viene alienato a corpo, nello stato di fatto e di diritto e di manutenzione in cui oggi si trova con ogni arredo e corredo,
pagina 6 di 15 accessorio, accessione e pertinenza, usi, azioni, servitù o altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza, con le parti comuni, gli oneri reali, i diritti reali e quelli eventuali congiunti, così come risulta tavolarmente trascritto al Libro Fondiario, cui viene fatto ogni e più ampio riferimento.
c) Provenienza ed eventuali patti speciali
La parte cedente dichiara e garantisce di avere la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto ceduto, come pervenuto in forza di contratto di compravendita dd. 27.05.2019 a rogito del Notaio Dott. di Bolzano, intavolato sub 5071/2 dd. 29.05.2019 Persona_4 ad esso riportandosi per ogni eventuale ulteriore precisazione, provenienza, vincolo di destinazione, patto, convenzione e/o tabelle millesimali e/o regolamento condominiale ivi richiamati, individuazione anche catastale dell'oggetto del presente atto e delle parti comuni, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare quale parte integrante delle condizioni del presente trasferimento immobiliare e che si obbliga ad osservare e far osservare ai propri eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.
d) Garanzie
La parte alienante garantisce la piena proprietà e disponibilità dell'oggetto del presente atto e la libertà dello stesso, sino alla intavolazione del presente trasferimento, da vincoli di qualunque genere, pesi, oneri, limitazioni del diritto di proprietà derivanti da altri diritti reali a favore di terzi, ipoteche, privilegi anche di natura fiscale, o altre iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione:
1. del vincolo sociale decennale ai sensi dell'art. 62 della L.P. 17.12.1998 n. 13, annotato sub G.N. 8482/1 dd. 07.09.2021 a carico della P.M. 2 p.ed. 647, vincolo per il quale le parti si impegnano ed obbligano a depositare presso il competente Ufficio provinciale, entro 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, la relativa richiesta di autorizzazione alla parziale voltura dell'agevolazione edilizia ed al trasferimento della metà della proprietà dell'abitazione in seguito alla separazione ai sensi dell'articolo 66 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
pagina 7 di 15 2. dell'ipoteca iscritta sulla medesima P.M. 2 sub G.N. 5072/1 dd. 29.05.2019, a fronte della quale il relativo mutuo ipotecario cointestato ad entrambi i coniugi, Rep. n. 176.118
Racc. 23.379, contratto stipulato in data 27.05.2019, per l'importo di Euro 188.000,00 con
“Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft - Cassa Rurale di Bolzano società cooperativa”
(credito fondiario ai sensi dell'art. 38 e seg. del T.U.B. e credito immobiliare ai consumatori ai sensi dell'art. 120 quinquies e ss. del T.U.B.) viene assunto a far data dalla sottoscrizione del ricorso per scioglimento del matrimonio esclusivamente dalla sig.ra Pt_1 nt. che dichiara fin d'ora di liberare il sig. da qualsivoglia Parte_2 Parte_3 inerente e conseguente obbligazione dando atto di rimanere la sola obbligata all'estinzione del suddetto mutuo e alla conseguente cancellazione di ipoteca ed impegnandosi entro 10
(dieci) giorni dalla pubblicazione della Sentenza di divorzio, ai fini del relativo recepimento da parte della Banca. Per l'ipotesi in cui la Banca non accetti l'accollo liberatorio, la signora in virtù dell'obbligo di accollo assunto nei confronti del sig. Pt_1 Pt_2 [...]
provvederà immediatamente ad attivarsi per estinguere il suddetto mutuo o Pt_3 stipularne altro con un diverso Istituto di credito, così liberando il marito nei rapporti diretti con la Banca.
Il tutto salvo diritto alla ripetizione da parte della signora nei Pt_1 Parte_2 confronti del signor del 50% delle somme pagate a far data dalla sottoscrizione Parte_3 del ricorso per separazione, nell'eventualità in cui, per qualsivoglia motivo, la proprietà dell'immobile non venga trasferita alla signora In caso di avvenuto Pt_1 Parte_2 trasferimento sarà onere della signora nt. provvedere anche alla Pt_1 Parte_2 conseguente cancellazione di ipoteca.
Al mese di agosto 2025 l'importo residuo del mutuo è pari ad Euro 154.828,71.
La parte cedente dichiara, inoltre, che relativamente al suddetto immobile non esistono arretrati di imposte, tasse e contributi di alcun genere, né sono pendenti pignoramenti, sequestri o altre procedure di natura civile, penale o amministrativa.
e) Spese condominiali pagina 8 di 15 Le parti convengono espressamente che le spese condominiali tanto ordinarie che straordinarie degli immobili oggetto del presente trasferimento, verranno ripartite come segue:
- le spese condominiali ordinarie della casa familiare saranno a carico esclusivo della cessionaria signora dalla sottoscrizione del ricorso per separazione, Pt_1 Parte_2 salva ripetizione ove la stessa effettivamente divenga proprietaria esclusiva della casa familiare;
- le spese di straordinaria amministrazione della casa familiare rimarranno a carico di entrambe le parti se derivanti da deliberazioni già assunte dall'assemblea alla data di intavolazione della proprietà del 100% della casa familiare in capo alla signora , Parte_4 altrimenti saranno a carico integrale della signora dalla data di intavolazione della Pt_1 proprietà esclusiva a favore di quest' ultima della casa familiare.
L' Imu o eventuali tasse relative all'immobile saranno corrisposti da ciascun coniuge in relazione alla propria quota di proprietà fino all'intavolazione della proprietà a favore della sola signora . Pt_1
f) Dichiarazioni in tema di conformità catastale
Ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis L. 27/02/85, n. 52, inserito dall'art. 19 c. 14 del DL 78/10 convertito con L. 122/10, premesso che la conformità tra la parte intestataria catastale e le risultanze dei registri immobiliari (ufficio del Libro Fondiario) è stata verificata e che l'oggetto del trasferimento è identificato catastalmente come precedentemente indicato in atto, la parte cedente, quale intestataria catastale rispettivamente tavolare del predetto oggetto del trasferimento, dichiara che il relativo stato di fatto è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alla planimetria catastale depositata presso il competente ufficio catastale, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, al prot. n.
11272.001.2025 dd. 20.05.2025 che si allega al presente atto in copia non autentica previa visione e sottoscrizione per approvazione.
pagina 9 di 15 Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione urbanistico-edilizia degli immobili ceduti, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
g) Dichiarazioni ai sensi dell'art. 35 comma 22 del D.L. 223/06
Le parti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 nel testo vigente, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art.76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci ed in ordine alla circostanza che, in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al citato art.35 comma 22 del D.L. 4/7/06 n.223, si applica la sanzione amministrativa da 500
€ a 10.000 € e che, ai fini dell'eventuale imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'art. 52, comma I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n.
131, dichiarano:
➢ di non essersi avvalse dell'opera di un mediatore immobiliare;
➢ che il trasferimento immobiliare è effettuato tenuto conto del reciproco apporto alla vita familiare a titolo di scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi senza dazione di corrispettivo anche a fronte dell'accollo residuo del mutuo da parte della signora Pt_4
a far data dalla sottoscrizione del ricorso per separazione;
[...]
h) Ipoteca legale e domicilio tavolare
Le parti, per quanto eventualmente necessario, rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dall'emanando provvedimento, con esonero per il competente
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, chiedendo entrambe che l'emanando provvedimento costituisca titolo per l'intavolazione della proprietà dell'immobile di cui sopra alla sola signora nonché per la previa autorizzazione da parte Pt_1 Parte_2 della Provincia Autonoma di Bolzano alla voltura dell'agevolazione edilizia ed al trasferimento parziale della proprietà dell'immobile stesso in ordine al vincolo sopracitato.
pagina 10 di 15 i) Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, l'alienante dichiara:
- che negli immobili oggetti del presente atto di trasferimento non sono state effettuate ad oggi opere che ne abbiano modificato la destinazione d'uso né varianti essenziali, ad eccezione delle opere realizzate in conformità alla pratica di condono edilizio n. 222/1985 rilasciato in data 08.08.2024, alla pratica SCIA [...]-15072024-0950 dd. 25.03.2025 a firma dell'Ing. per la sanatoria dell'unità immobiliare Persona_5
(Prot. Suap REP_PROV_BZ/BZ-SUPRO/0094525 del 25.03.2025) e alla pratica CILA
[...]-21072025-1451 dd. 31.07.2025 (Prot. Suap REP_PROV_BZ/BZ-
SUPRO/0249139 del 31.07.2025) per la sanatoria del piano interrato comune;
in data
19.06.2025 è stata depositata dal tecnico incaricato Ing. segnalazione Persona_5 certificata di abitabilità pratica n. (Prot. Suap CodiceFiscale_3
REP_PROV_BZ/BZ-SUPRO/0199990 del 19.06.2025);
- che successivamente non sono state apportate a detti immobili ulteriori modifiche necessitanti di ulteriori licenze, concessioni, denunce di inizio attività, permessi di costruire o provvedimenti amministrativi;
- che, ai sensi dell'art. 30, 2 comma DPR 6 giungo 2001 n. 380 nel testo vigente, ogni area inedificata o terreno di comproprietà comune, condominiale o congiunta pro quota, è pertinenza di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano e che la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima è inferiore a 5.000 metri quadrati.
l) Dichiarazioni in tema di impianti
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al D.M. n. 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano i beni oggetto del presente contratto, per quanto eventualmente necessario, la parte cedente garantisce la parte cessionaria circa la conformità di detti impianti e di quelli condominiali alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati pagina 11 di 15 realizzati e le parti convengono che sulla parte cedente non grava alcun obbligo di adeguamento dei predetti impianti alla normativa eventualmente sopravvenuta rispetto a quella vigente all'epoca di cui gli impianti vennero realizzati e che pertanto grava sulla parte cessionaria ogni onere e spesa occorra sostenere per adeguare gli impianti a detta eventuale sopravvenuta normativa;
le parti dichiarano di essere consapevoli di quanto disposto dall'art. 1477, comma 3° C.C. e dichiarano reciprocamente di rinunciare ad allegare i relativi documenti.
m) Dichiarazioni in tema di prestazione energetica
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina energetica degli edifici di cui alla normativa nazionale e provinciale in vigore ed all'uopo la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto le informazioni in ordine alla certificazione energetica degli edifici in oggetto e la relativa documentazione, in particolare l'attestato di prestazione energetica dd
4.04.2019 a firma dell'Ing. , registrato in pari data presso l' Persona_5 [...] al n. 7343 che si allega al presente atto in originale, Controparte_1 affinché faccia parte integrante e sostanziale dell' emanando provvedimento.
Le parti, in persona come sopra, prendono atto che la certificazione ha un'efficacia massima di 10 (dieci) anni a condizione:
a) che siano rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo ed efficacia energetica e b) che non siano stati effettuati interventi di ristrutturazione, che abbiano modificato la prestazione energetica dell'edificio.
La parte cedente dichiara che non sussistono cause che comportino la necessità di un suo aggiornamento in quanto a far tempo dalla data del rilascio non sono stati effettuati interventi atti a modificare in modo sostanziale il rendimento energetico e che successivamente sono state rispettate tutte le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica eventualmente necessarie come previste per legge.
n) Imposta sugli Immobili
pagina 12 di 15 Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare (variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), devono informarsi presso il Comune competente per gli adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari.
o) Cessione di fabbricato
La parte cedente dichiara di essere stata informata circa la normativa in tema di comunicazione di cessione di fabbricato e prende atto essere proprio onere verificare l'effettiva necessità di comunicare al Questore competente per territorio il presente trasferimento immobiliare, ai sensi dell'art. 12 D.L. 21.3.78 n. 59, richiamato dal comma 3 del DL 20/06/2012, n. 79 come modificato dal D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10.
La parte cedente dichiara, inoltre, di essere informata dell'obbligo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, ultimo comma, disp. att. c.c., di comunicazione tempestiva del trasferimento immobiliare, a propria cura e spese, all'amministratore del condominio di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto e di essere consapevole delle responsabilità previste a suo carico per il caso di inadempimento a detto obbligo.
p) Possesso
La parte cessionaria, già nel possesso materiale dell'immobile, è immessa nel possesso legale di quanto cedutole dalla data odierna. La cessione, quindi, ha effetto con la data di sottoscrizione del presente atto per quanto concerne il trasferimento in capo alla cessionaria del rischio e del pericolo. La proprietà passerà alla cessionaria solo a seguito dell'intavolazione del presente atto.
Ogni eventuale spesa/costo/tassa inerente l'immobile sarà a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno fino all'intavolazione del diritto di proprietà in favore della signora
. Parte_4
q) Trattamento fiscale in esenzione – agevolazioni/detrazioni fiscali
Ai fini fiscali, le parti si richiamano al disposto di cui all'art.19 della L.
6.3.87 n.74 e della sentenza n. 154 del 24.4-10.5.99 della Corte Costituzionale e dei principi di cui alle pagina 13 di 15 Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 16.3.00, n. 27/E del 21.6.12, n. 18/E del
29.5.13, n. 2/E del 21.2.14 ed alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 80/E/2019 affinché ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale, ipotecaria, ecc.
In via subordinata, la parte cessionaria, trattandosi di prima casa, chiede la riduzione dell'imposta di registro, e l'applicazione delle imposte di trascrizione e catastale in misura fissa, a sensi della nota II-bis della tariffa parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26.04.1986 n. 131, con riserva di rendere le relative dichiarazioni ove necessario, dichiarando altresì sin d'ora per tale evenienza le parti, consapevoli delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per chi rilascia dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità relativamente al presente atto, di non agire nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, ove quindi, poiché il presente atto ha per oggetto il trasferimento di porzioni immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile ai fini dell'eventuale imposta di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi del comma 497 dell'art. 1 della legge 23.12.2005, n. 266- dovrà ritenersi costituita dal valore delle porzioni immobiliari oggetto del presente atto determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5 del D.P.R. 131/1986.
Per quanto riguarda il diritto alla detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e risparmio energetico lo stesso rimarrà a beneficio esclusivo della signora Parte_5 Pt_2
14. Le parti pattuiscono che tutti beni mobili (compresi arredi ed elettrodomestici) contenuti attualmente nell'immobile rimarranno in proprietà esclusiva alla signora Pt_4
, dichiarando fin d'ora espressamente il sig di rinunciare a qualsiasi
[...] Parte_3 pretesa sugli stessi.
pagina 14 di 15 15. I ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, quindi, nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di concorso al rispettivo mantenimento, né di aver diritto a qualsivoglia contribuzione “ad personam”.
Gli stessi dichiarano, inoltre, di aver definito, con l'integrale e puntuale adempimento delle condizioni di cui alla sentenza di separazione, ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale.
16. I costi della presente procedura sono compensati tra le parti, e ognuno pagherà il proprio legale.
I documenti n. 15 (planimetria catastale) e n. 16 (attestato di prestazione energetica) allegati al ricorso introduttivo, così come il verbale di udienza di data 28/10/2025, vengono allegati alla presente sentenza e ne costituiscono parte integrante.
Così deciso in Bolzano, il 12/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
IV ZI JU FM
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