Sentenza 13 dicembre 2022
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/01/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00321/2025REG.PROV.COLL.
N. 04508/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4508 del 2023, proposto da
I.T.R. S.r.l. - International Tele Radio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Oddo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Teleuniverso S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 14240/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso in appello la società odierna appellante, ITR srl, impugna la sentenza n. 14240/2022 del Tar Lazio che ha rigettato l’originario gravame.
Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa società avverso la delibera n. 480/14/CONS del 23 settembre 2014, recante “Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9” con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – in attuazione dell’art. 6, comma 8, del decreto legge n. 145/2013 (convertito, con modificazioni, in legge n. 9/2014) - ha escluso dalla pianificazione delle frequenze per il servizio digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali.
Con il ricorso in appello parte appellante chiede la riforma della sentenza gravata sulla base dei seguenti motivi di appello:
- “Insufficiente motivazione. Errata interpretazione delle delibere Agcom 26/2014 e 480/2014. Carenza assoluta di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 C.P.C.”;
- “Riproposizione delle questioni non esaminate: violazione dell’art. 2, comma 6, della legge 249/1997 e dell’art. 2-bis della legge 66/2001.”.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si è costituita in giudizio mentre la controinteressata Teleuniverso S.r.l. non si è costituita.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2025 il Collegio, previo avviso reso a verbale ex art. 73, comma 3, c.p.a., di una possibile causa di irricevibilità dell’appello per tardività dello stesso, ha trattenuto la causa in decisione.
Pregiudizialmente, il Collegio deve dichiarare l’irricevibilità dell’appello.
Infatti, essendo stati impugnati atti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si applica il rito accelerato con conseguente dimezzamento a tre mesi del termine “lungo” per proporre appello, ai sensi del combinato disposto degli articoli 92, comma 3, e 119, commi 1, lettera b), e 6 e 7, del c.p.a.
Nel caso di specie, la sentenza oggetto di gravame è stata pubblicata il 2 novembre 2022 e il ricorso in appello è stato notificato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 28 aprile 2023 e depositato in data 25 maggio 2023.
Pertanto, l’appello è stato notificato oltre il termine trimestrale anzidetto e risulta irricevibile.
Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti costituite in ragione della natura processuale della decisione assunta e del rilievo officioso della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO