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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/03/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6249/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6249/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 10:35 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. LANZO INES e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Ludovica Tagliaventi
Per l'avv. GENOVESE STEFANO. nessuno Controparte_1 compare
Il Giudice invita le parti presenti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice si riporta alla comparsa conclusionale e conclude come da atto introduttivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14:38, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 14:53
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6249/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LANZO INES, elettivamente domiciliato in Via Manzoni 20 20090 MONZA presso il difensore avv.
LANZO INES
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GENOVESE STEFANO, elettivamente domiciliato in Via Dei Prati dei Papa n. 9 00146 ROMA presso il difensore avv. GENOVESE STEFANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
pagina 2 di 5 ***
Preliminarmente è opportuno valutare l'eccezione preliminare di parte convenuta, la quale chiede di accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità dell'opposizione proposta: la stessa sostiene l'inammissibilità e infondatezza dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, significando che l'attore ha impugnato un estratto di ruolo a lui consegnato dall' , rappresentando Controparte_2
che la Giurisprudenza e, successivamente, il Legislatore hanno preso posizione sul punto.
L'eccezione coglie nel segno, infatti, in base alle nuove disposizioni sulla impugnabilità dell'estratto di ruolo (articolo 3 bis DL n.146/2021) e della conseguente interpretazione della giurisprudenza della
Cassazione (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n°26283/2022, la quale afferma: “è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti in credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra le varie Cass. n.21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra le varie, v. Cass. n.31240/19”) è inammissibile il ricorso del contribuente in mancanza della deduzione delle condizioni previste dal citato intervento normativo sul tema, così come chiarito recentemente dalla stessa Suprema Corte con ordinanza n.743 del 12.01.2023.
A nulla rileva che il presente ricorso riguarda i ruoli scaturenti dall'esito di un controllo automatizzato, poiché la Cassazione nell'ordinanza sopra citata (n.743/2023) ha dichiarato comunque il ricorso inammissibile (la fattispecie è simile a quella oggetto del presente giudizio) affermando che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del D.L. 21.10.2021 n.146, inserito in sede di conversione dalla
L. 17.12.2021, n.215, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29.09.1973 n.602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del protocollo addizionale n.1 della Convenzione”.
Si osserva, infatti, che la questione oggetto della controversia concerne la possibilità, per il contribuente che rileva di non aver ricevuto rituale notificazione (circostanza lamentata, ma non provata dal ricorrente, mentre parte resistente ha depositato regolari notifiche allo stesso) di atti di riscossione e che ne scopra l'esistenza successivamente, decidendo di impugnare, immediatamente, gli stessi unitamente al ruolo.
Tuttavia, l'articolo 3 bis del DL 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. 215/2021, ha novellato l'art. 12 del DPR 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli” e vi ha inserito pagina 3 di 5 il comma 4 bis che dopo la previsione che “l'estratto di ruolo non è impugnabile in via diretta”, chiarisce che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che Parte_2 dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice de contratti pubblici, di cui al D.LGS 18 aprile 2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale norma, la quale regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, sicché in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti normativi sopra enucleati l'estratto di ruolo non è direttamente impugnabile.
Posto quanto sopra, l'opponente è onerato a dedurre e dimostrare la sussistenza delle casistiche sopra esposte al fine di giustificare un interesse ad agire quale “condizione dell'azione” (cfr. sempre Cass.
Civ. ordin. 743/2023), tutto ciò in piena armonia col principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Cost., il quale stabilisce che l'interesse ad agire deve essere dimostrato in giudizio per evitare che la struttura del processo possa, in contrasto con la sua funzione, consentire un eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini della mera utilità di una sola parte mossa da intenti defatigatori e pertanto non meritevole di tutela giuridica (cfr. Corte Cost. n.113/1963).
La pregiudizialità dell'eccezione impedisce al Giudicante l'esame del merito della questione.
La particolarità della fattispecie e i recenti chiarimenti della Corte di Cassazione su una questione oggetto di numerosi dibattiti e diverse interpretazioni impongono allo scrivente giudicate la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio, nonché di respingere la condanna ex art. 96
c.p.c. richiesta da parte convenuta non ravvisandosi che parte attrice abbia agito in giudizio o resistito con mala fede e colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da contro Parte_1
l' ; Controparte_1
Respinge la domanda di condanna formulata da parte convenuta c.p.c.;
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 26 marzo 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6249/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 10:35 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. LANZO INES e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Ludovica Tagliaventi
Per l'avv. GENOVESE STEFANO. nessuno Controparte_1 compare
Il Giudice invita le parti presenti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice si riporta alla comparsa conclusionale e conclude come da atto introduttivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14:38, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 14:53
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6249/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LANZO INES, elettivamente domiciliato in Via Manzoni 20 20090 MONZA presso il difensore avv.
LANZO INES
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GENOVESE STEFANO, elettivamente domiciliato in Via Dei Prati dei Papa n. 9 00146 ROMA presso il difensore avv. GENOVESE STEFANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
pagina 2 di 5 ***
Preliminarmente è opportuno valutare l'eccezione preliminare di parte convenuta, la quale chiede di accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità dell'opposizione proposta: la stessa sostiene l'inammissibilità e infondatezza dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, significando che l'attore ha impugnato un estratto di ruolo a lui consegnato dall' , rappresentando Controparte_2
che la Giurisprudenza e, successivamente, il Legislatore hanno preso posizione sul punto.
L'eccezione coglie nel segno, infatti, in base alle nuove disposizioni sulla impugnabilità dell'estratto di ruolo (articolo 3 bis DL n.146/2021) e della conseguente interpretazione della giurisprudenza della
Cassazione (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n°26283/2022, la quale afferma: “è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti in credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra le varie Cass. n.21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra le varie, v. Cass. n.31240/19”) è inammissibile il ricorso del contribuente in mancanza della deduzione delle condizioni previste dal citato intervento normativo sul tema, così come chiarito recentemente dalla stessa Suprema Corte con ordinanza n.743 del 12.01.2023.
A nulla rileva che il presente ricorso riguarda i ruoli scaturenti dall'esito di un controllo automatizzato, poiché la Cassazione nell'ordinanza sopra citata (n.743/2023) ha dichiarato comunque il ricorso inammissibile (la fattispecie è simile a quella oggetto del presente giudizio) affermando che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del D.L. 21.10.2021 n.146, inserito in sede di conversione dalla
L. 17.12.2021, n.215, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29.09.1973 n.602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del protocollo addizionale n.1 della Convenzione”.
Si osserva, infatti, che la questione oggetto della controversia concerne la possibilità, per il contribuente che rileva di non aver ricevuto rituale notificazione (circostanza lamentata, ma non provata dal ricorrente, mentre parte resistente ha depositato regolari notifiche allo stesso) di atti di riscossione e che ne scopra l'esistenza successivamente, decidendo di impugnare, immediatamente, gli stessi unitamente al ruolo.
Tuttavia, l'articolo 3 bis del DL 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. 215/2021, ha novellato l'art. 12 del DPR 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli” e vi ha inserito pagina 3 di 5 il comma 4 bis che dopo la previsione che “l'estratto di ruolo non è impugnabile in via diretta”, chiarisce che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che Parte_2 dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice de contratti pubblici, di cui al D.LGS 18 aprile 2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale norma, la quale regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, sicché in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti normativi sopra enucleati l'estratto di ruolo non è direttamente impugnabile.
Posto quanto sopra, l'opponente è onerato a dedurre e dimostrare la sussistenza delle casistiche sopra esposte al fine di giustificare un interesse ad agire quale “condizione dell'azione” (cfr. sempre Cass.
Civ. ordin. 743/2023), tutto ciò in piena armonia col principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Cost., il quale stabilisce che l'interesse ad agire deve essere dimostrato in giudizio per evitare che la struttura del processo possa, in contrasto con la sua funzione, consentire un eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini della mera utilità di una sola parte mossa da intenti defatigatori e pertanto non meritevole di tutela giuridica (cfr. Corte Cost. n.113/1963).
La pregiudizialità dell'eccezione impedisce al Giudicante l'esame del merito della questione.
La particolarità della fattispecie e i recenti chiarimenti della Corte di Cassazione su una questione oggetto di numerosi dibattiti e diverse interpretazioni impongono allo scrivente giudicate la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio, nonché di respingere la condanna ex art. 96
c.p.c. richiesta da parte convenuta non ravvisandosi che parte attrice abbia agito in giudizio o resistito con mala fede e colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da contro Parte_1
l' ; Controparte_1
Respinge la domanda di condanna formulata da parte convenuta c.p.c.;
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 26 marzo 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
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