TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3606/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Massimiliano Marinelli e Fabio Arcuri;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giancarlo Cicala;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 18/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'8 marzo 2024 ha chiesto l'annullamento delle Parte_1 sanzioni disciplinari irrogategli dal di il 29 marzo ed il 12 ottobre 2023 e, CP_1 CP_1 quindi, la consequenziale condanna dell'ente convenuto alla restituzione delle trattenute operate (pari rispettivamente a 11 giorni e 3 mensilità); in subordine, ha chiesto la rimodulazione delle sanzioni;
in estremo subordine, con riferimento alla sanzione del 12 ottobre 2023, ha chiesto che il resistente venga condannato al pagamento CP_1 dell'assegno alimentare previsto dall'art. 3, comma 6, CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali o comunque ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 3/1957. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, dipendente del Comune di con qualifica di istruttore CP_1 amministrativo, ha contestato la legittimità della sanzione del 29 marzo 2023 sia perché
1 irrogata da un Ufficio irregolarmente composto con la presenza di Controparte_2
(responsabile dell'Area I cui afferisce l'Ufficio Stato Civile presso cui lavora l'odierno ricorrente) medesimo, sia perché infondata per carenza di pregiudizio né per l'Amministrazione, né per alcun altro;
con riferimento alla sanzione del 12 ottobre 2023, invece, ne ha contestato la legittimità, oltre che anche in questo caso per l'irregolare composizione dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, da un lato per la genericità della contestazione e dall'altro lato per l'infondatezza della pretesa sanzionatoria;
con riguardo ad entrambe le sanzioni, poi, ne ha eccepito la sproporzione;
in estremo subordine, infine, ha argomentato circa il diritto alla percezione dell'assegno alimentare con riguardo alla sanzione del 12 ottobre 2023 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 31 marzo 2025 il ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, vanno esaminate partitamente le doglianze attoree.
La composizione dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
Secondo il ricorrente entrambe le sanzioni sarebbero illegittime perché irrogate da un Ufficio composto irregolarmente ai sensi della delibera n. 178 adottata dal Comune di il 10 ottobre 2022 in ossequio all'art. 55 bis del d.lgs. 165/2001: in base alla CP_1 prospettazione attorea, infatti, di tale Ufficio non avrebbe dovuto far parte la responsabile dell'Area cui afferisce l'ufficio in cui il ricorrente prestava servizio.
L'ente comunale ha contrastato la tesi difensiva dell'avversario sostenendo che l'Ufficio di cui si discute non sarebbe un “collegio perfetto” e che, comunque, la non CP_2 avrebbe rivestito una posizione d'incompatibilità.
Ora, l'argomentazione del convenuto relativo al carattere imperfetto del collegio è priva di pregio perché, a prescindere da ogni considerazione sul carattere perfetto o imperfetto del collegio di cui si discute, è pacifico che la componeva l'Ufficio e partecipava al CP_2 procedimento disciplinare.
Il problema, dunque, riguarda la legittimità della composizione dell'Ufficio in base al regolamento adottato dall'ente comunale con la delibera n. 178 del 10 ottobre 2022.
Ciò detto, occorre rilevare come la delibera in esame sia evidentemente contraddittoria: infatti, se nelle premesse prevede l'opportunità di strutturare l'U.P.D. con la partecipazione del Segretario Generale, del Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali e del Responsabile dell'Area II (e/o il responsabile dell'Area cui sono state attribuite le funzioni relative al Servizio Personale nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente) sostituendoli, tra l'altro, nei “casi riguardanti avvio di procedimenti disciplinari proposti da uno dei componenti l' per fatti inerenti al personale agli stessi formalmente assegnato al Pt_2 momento dei fatti contestati”, nella parte dispositiva stabilisce che “nel caso in cui il
2 Responsabile della struttura nel quale il dipendente lavora coincida con il Segretario Generale o con uno dei due responsabili di Area assegnati all' (…) quest'ultimi verranno sostituiti Pt_2 nell'ordine da: Responsabile Area IV – Urbanistica;
Responsabile Area III – Polizia Municipale” (cfr. allegato n. 12 del ricorso).
In pratica, nella parte dispositiva è stata prevista un'ipotesi di sostituzione più estesa di quella indicata nelle premesse.
Orbene, è opinione di questo giudice che la parte dispositiva debba prevalere sulle premesse, non soltanto in una prospettiva di maggiore garantismo per gli incolpati, ma soprattutto perché, anche a voler tentare un'interpretazione complessiva dell'atto non strettamente legata al contraddittorio dato letterale, nessun elemento conduce a poter affermare che la volontà della Giunta fosse quella di approvare la composizione dell'U.P.D. prevista dalle premesse (in termini di “opportunità”) rispetto a quella stabilita con la proposta in qualche modo definitiva.
Le ragioni che precedono conducono a riconoscere l'illegittimità delle sanzioni impugnate, perché irrogate da un organo irregolarmente composto.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese di lite.
Per quanto sopra esposto le due sanzioni impugnate vanno annullate ed il CP_1
a condannato a restituire al le trattenute effettuate in virtù delle medesime.
[...] Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le sanzioni del 29 marzo e del 12 ottobre 2023, condannando il alla restituzione delle trattenute operate in virtù di tali Controparte_3 provvedimenti;
condanna il al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 giudiziali, che liquida in € 3.164,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 18/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3606/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Massimiliano Marinelli e Fabio Arcuri;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giancarlo Cicala;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 18/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'8 marzo 2024 ha chiesto l'annullamento delle Parte_1 sanzioni disciplinari irrogategli dal di il 29 marzo ed il 12 ottobre 2023 e, CP_1 CP_1 quindi, la consequenziale condanna dell'ente convenuto alla restituzione delle trattenute operate (pari rispettivamente a 11 giorni e 3 mensilità); in subordine, ha chiesto la rimodulazione delle sanzioni;
in estremo subordine, con riferimento alla sanzione del 12 ottobre 2023, ha chiesto che il resistente venga condannato al pagamento CP_1 dell'assegno alimentare previsto dall'art. 3, comma 6, CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali o comunque ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 3/1957. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, dipendente del Comune di con qualifica di istruttore CP_1 amministrativo, ha contestato la legittimità della sanzione del 29 marzo 2023 sia perché
1 irrogata da un Ufficio irregolarmente composto con la presenza di Controparte_2
(responsabile dell'Area I cui afferisce l'Ufficio Stato Civile presso cui lavora l'odierno ricorrente) medesimo, sia perché infondata per carenza di pregiudizio né per l'Amministrazione, né per alcun altro;
con riferimento alla sanzione del 12 ottobre 2023, invece, ne ha contestato la legittimità, oltre che anche in questo caso per l'irregolare composizione dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, da un lato per la genericità della contestazione e dall'altro lato per l'infondatezza della pretesa sanzionatoria;
con riguardo ad entrambe le sanzioni, poi, ne ha eccepito la sproporzione;
in estremo subordine, infine, ha argomentato circa il diritto alla percezione dell'assegno alimentare con riguardo alla sanzione del 12 ottobre 2023 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 31 marzo 2025 il ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, vanno esaminate partitamente le doglianze attoree.
La composizione dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
Secondo il ricorrente entrambe le sanzioni sarebbero illegittime perché irrogate da un Ufficio composto irregolarmente ai sensi della delibera n. 178 adottata dal Comune di il 10 ottobre 2022 in ossequio all'art. 55 bis del d.lgs. 165/2001: in base alla CP_1 prospettazione attorea, infatti, di tale Ufficio non avrebbe dovuto far parte la responsabile dell'Area cui afferisce l'ufficio in cui il ricorrente prestava servizio.
L'ente comunale ha contrastato la tesi difensiva dell'avversario sostenendo che l'Ufficio di cui si discute non sarebbe un “collegio perfetto” e che, comunque, la non CP_2 avrebbe rivestito una posizione d'incompatibilità.
Ora, l'argomentazione del convenuto relativo al carattere imperfetto del collegio è priva di pregio perché, a prescindere da ogni considerazione sul carattere perfetto o imperfetto del collegio di cui si discute, è pacifico che la componeva l'Ufficio e partecipava al CP_2 procedimento disciplinare.
Il problema, dunque, riguarda la legittimità della composizione dell'Ufficio in base al regolamento adottato dall'ente comunale con la delibera n. 178 del 10 ottobre 2022.
Ciò detto, occorre rilevare come la delibera in esame sia evidentemente contraddittoria: infatti, se nelle premesse prevede l'opportunità di strutturare l'U.P.D. con la partecipazione del Segretario Generale, del Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali e del Responsabile dell'Area II (e/o il responsabile dell'Area cui sono state attribuite le funzioni relative al Servizio Personale nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente) sostituendoli, tra l'altro, nei “casi riguardanti avvio di procedimenti disciplinari proposti da uno dei componenti l' per fatti inerenti al personale agli stessi formalmente assegnato al Pt_2 momento dei fatti contestati”, nella parte dispositiva stabilisce che “nel caso in cui il
2 Responsabile della struttura nel quale il dipendente lavora coincida con il Segretario Generale o con uno dei due responsabili di Area assegnati all' (…) quest'ultimi verranno sostituiti Pt_2 nell'ordine da: Responsabile Area IV – Urbanistica;
Responsabile Area III – Polizia Municipale” (cfr. allegato n. 12 del ricorso).
In pratica, nella parte dispositiva è stata prevista un'ipotesi di sostituzione più estesa di quella indicata nelle premesse.
Orbene, è opinione di questo giudice che la parte dispositiva debba prevalere sulle premesse, non soltanto in una prospettiva di maggiore garantismo per gli incolpati, ma soprattutto perché, anche a voler tentare un'interpretazione complessiva dell'atto non strettamente legata al contraddittorio dato letterale, nessun elemento conduce a poter affermare che la volontà della Giunta fosse quella di approvare la composizione dell'U.P.D. prevista dalle premesse (in termini di “opportunità”) rispetto a quella stabilita con la proposta in qualche modo definitiva.
Le ragioni che precedono conducono a riconoscere l'illegittimità delle sanzioni impugnate, perché irrogate da un organo irregolarmente composto.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese di lite.
Per quanto sopra esposto le due sanzioni impugnate vanno annullate ed il CP_1
a condannato a restituire al le trattenute effettuate in virtù delle medesime.
[...] Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le sanzioni del 29 marzo e del 12 ottobre 2023, condannando il alla restituzione delle trattenute operate in virtù di tali Controparte_3 provvedimenti;
condanna il al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 giudiziali, che liquida in € 3.164,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 18/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3