Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 20/06/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01963/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00631/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 631 del 2025, proposto da
Fabrizio Mobilia, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di NA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Airò e Alessandro Gangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
- del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di NA n° 1577/2016 del 25/5-26/5/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di NA;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1577/2016 del 25/5-26/05/2016, il Tribunale di NA, in accoglimento dell’appello nei limiti indicati e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di NA (n. 1479/2013 r.g.), ha condannato il Comune intimato al pagamento, in favore del ricorrente, dell’ulteriore somma di € 244,98 (di cui € 190 per compensi, oltre accessori di legge) per spese processuali di primo grado; ha condannato, altresì, il Comune di NA al pagamento delle spese di lite della fase di appello, liquidandole in € 79,50 per esborsi e in € 315.00 per compensi, oltre spese generali al 15% c.p.a. e i.v.a..
Parte ricorrente ha rappresentato che, nonostante il titolo esecutivo sia stato notificato all’Amministrazione in data 3/6-6/6/2016 e sia passato in giudicato, come da attestazione in atti, l’intimata Amministrazione non ha adottato alcun atto che configuri una concreta esecuzione della sentenza indicata in epigrafe; sicché, persistendo l’inadempimento dell’Amministrazione intimata rispetto al giudicato formatosi sul predetto titolo, parte ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 c.p.a., ritualmente notificato e depositato, chiedendo a questo Tribunale di ordinare all’amministrazione intimata di dare seguito all’esecuzione della sentenza in favore del ricorrente, di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta nella eventuale ipotesi di una persistente inattività da parte dell’Ente debitore e di condannare l’Amministrazione al pagamento della somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato a norma dell’art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., con vittoria di spese e dei compensi.
2. In data 23 aprile 2025 il Comune intimato si è costituito in giudizio.
3. Con atto del 9 maggio 2025 il ricorrente ha fatto presente che, in data 6 maggio 2025 - e quindi successivamente alla notificazione e deposito del ricorso in esame -, il Comune di NA ha provveduto al pagamento della somma lorda di € 819,38, in ogni caso non integralmente satisfattiva, in quanto non sarebbero state corrisposte le spese vive per il rilascio delle copie autentiche della sentenza n. 1577/2016 (€ 26,96), quelle relative alla notifica del titolo (€10,28) e all’attestazione di avvenuto passaggio in giudicato (17,32); ha, altresì, fatto presente, per completezza, che è stata corrisposta allo stesso erroneamente la somma di € 23,23 a titolo di contributo previdenziale avvocati, non dovuta nel caso di specie, in quanto il difensore si è autodifeso; ha insistito, infine, per l’accoglimento del ricorso, con condanna del Comune resistente alle spese di lite del presente giudizio.
4. Con atto del 29 maggio 2025, il Comune ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, stante l’avvenuto pagamento delle somme dovute in base al titolo e “ la copertura delle spese sostenute nelle spese generali già liquidate ”, con compensazione delle spese legali (C.G.A. n. 377/2025).
5. All’udienza camerale del 10 giugno 2025, i difensori delle parti hanno insistito nelle reciproche posizioni e, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Dato atto dell’adempimento parziale della sentenza della cui ottemperanza si tratta in pendenza di giudizio, il ricorso va accolto nei limiti di seguito indicati.
6.1. Il ricorso risulta ritualmente proposto, giusta notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
In corso di causa è intervenuto il pagamento della sorte capitale e degli interessi oltre che delle spese legali, ma non anche il rimborso delle spese vive sostenute.
Né esse possono essere ricomprese - come ritenuto dal Comune resistente - nelle spese generali (o forfettarie), le quali costituiscono una componente necessaria delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge e che spetta automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, essendo destinate a coprire i costi indiretti e difficilmente documentabili dell’attività legale (ord. Cass. civ., sez. VI, n. 15985/2020).
Ciò premesso, le spese documentate da rimborsare nel presente giudizio sono tutte quelle necessarie per l’attivazione dello stesso (per es. spese per il rilascio delle copie autentiche, relative alla notifica del titolo e all’attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza), per i quali è previsto un documento specifico che ne attesti l’esborso e l’ammontare.
6.2. Alla luce delle predette considerazioni, dato atto del parziale adempimento, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione a ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe, nei limiti delle spese documentate successive all’emissione del titolo, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore della presente sentenza, avuto anche riguardo alla somma versata dal Comune per causali non dovute, secondo la stessa prospettazione del ricorrente.
Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
6.3. Non è dovuta la penalità di mora che, in considerazione della peculiare situazione economica finanziaria che ha interessato l’ente resistente e dell’entità delle somme residue dovute, risulta manifestamente iniqua.
6.4. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora, quale commissario ad acta , il Segretario comunale del Comune di Milazzo, con facoltà di delega a dirigente/funzionario del medesimo Comune, munito di idonea professionalità e competenza, che, su istanza della parte interessata, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il compenso del commissario viene posto a carico dell’Amministrazione soccombente; esso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti. Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
7. Ciò posto, il Collegio ritiene che la peculiare situazione del Comune di NA (interessato da una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243-bis TUEL, protrattasi per un considerevole lasso di tempo ossia dal 11 febbraio 2012 al 31 luglio 2023: cfr. C.G.A. n. 377/2025) e l’esiguità della somma residua da corrispondere - a seguito del detto parziale adempimento -, giustifichino l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (Corte Cass., sez. II, ord. 14.10.2024, n. 26622; cfr. Cons. St., sez. V, n. 1218/2025; sugli ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione: cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 24 maggio 2007, n. 8; Cons. Stato n. 4433 del 2020; id. n. 4434 del 2020).
8. In conclusione, il ricorso va accolto in parte nei sensi e limiti di cui sopra, con compensazione di spese tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di NI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto:
a) dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione integrale al giudicato di cui in epigrafe nei termini e modi ivi indicati;
b) per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Milazzo, o suo delegato, perché provveda, su istanza di parte, entro gli ulteriori giorni novanta (90) a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza;
c) respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora;
d) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento del compenso spettante al Commissario ad acta per la sua attività, da liquidarsi con separato provvedimento, secondo la normativa vigente, ad espletamento del mandato;
e) compensa, per il resto, le spese di lite, salvo il rimborso del contributo unificato.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO