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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/06/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 890/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 890/2023 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SERPILLI MARCO MARIA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
PIAZZA J.F.KENNEDY N.13 60122 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PRIMOSIG SASA, (c.f. e dall'avv.. Francesca Pegan (CF: C.F._3
), con domicilio eletto presso il loro studio sito a Trieste in via C.F._4
San Giorgio n. 1, giusta procura in calce all'atto di costituzione.
(contumace) Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 8,55 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. SERPILLI MARCO MARIA oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Francesco Carletti per con l'avv. PRIMOSIG SASA ed avv. Francesca Controparte_1
Pegan oggi sostituiti dall'avv. Capocaccia Francesca Lucia
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,13 sospende la trattazione del fascicolo per altri calendarizzati Ad ore 10,41, riaperto il verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza, in assenza delle parti. Verbale chiuso alle ore 15,10
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 890/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SERPILLI MARCO MARIA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
PIAZZA J.F.KENNEDY N.13 60122 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PRIMOSIG SASA, (c.f. e dall'avv.. Francesca Pegan (CF: C.F._3
), con domicilio eletto presso il loro studio sito a Trieste in via C.F._4
San Giorgio n. 1, giusta procura in calce all'atto di costituzione.
(contumace) Controparte_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice evocava in giudizio i convenuti per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, accertata l'esclusiva responsabilità del Sig.
nella causazione dell'occorso e per l'effetto condannare la Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., garante per la RCA Controparte_3 del Sig. al momento del sinistro, al risarcimento di tutti i danni patiti da Controparte_2 parte attrice che si quantificano in € 94.373,00 o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo (SS. UU.
pagina 2 di 6 1714/1995), previa devalutazione del montante risarcitorio quantificato in attualità, oltre interessi e rivalutazione dalle more al saldo ed altresì al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
Il convenuto rimaneva contumace. CP_2
Si costituiva invece la Compagnia assicurativa che Controparte_1 contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, così concludendo: “In via preliminare: - Per tutti i motivi di cui in parte narrativa, previo accertamento della sussistenza di nullità ai sensi dell'art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione avversario, respingere l'avversa domanda e adottare ogni consequenziale provvedimento di legge;
- Per tutte le ragioni di cui in parte narrativa, accertare e dichiarare l'improponibilità dell'avversa domanda stante il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 148 e 145 codice delle assicurazioni con particolare riguardo all'obbligo del danneggiato ispirato ai principi di correttezza e buona fede di offrire – in uno con la richiesta risarcitoria – tutti gli elementi utili per valutare l'entità del danno subito;
- Per tutti i motivi esposti in parte narrativa, in assenza della produzione, da parte dell'attore, del titolo che giustificherebbe la propria legittimazione ad agire, dichiarare la carenza di legittimazione attiva e adottare ogni necessario e consequenziale provvedimento di legge;
Nel merito in via principale:
1. Per tutte le ragioni esposte in parte narrativa e nella denegata ipotesi in cui non dovessero trovare accoglimento le eccezioni svolte in via preliminare, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. Pt_1
nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, dichiarare che nulla è
[...] dovuto da all'odierno attore per nessun titolo e/o ragione e, Controparte_4 in ogni caso respingere la domanda svolta in merito al quantum debeatur poiché eccessivamente generica e indeterminata;
Nel merito in via subordinata:
2. Per tutte le ragioni sopra esposte, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi un concorso di responsabilità dell in ordine al verificarsi del sinistro, escludere le Controparte_5 voci di danno non patrimoniale azionate ex adverso in quanto del tutto infondate e indimostrate nonché quelle patrimoniali per i motivi esposti in parte narrativa;
In ogni caso:
3. Con vittoria, di spese, diritti ed onorari di causa;”.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi e CTU medico legale.
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dopo brevissima discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini pagina 3 di 6 della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Il giudicante osserva che la Suprema Corte dell'aprile 2009, con apposita decisione (Cass. civ. 22 aprile 2009, n. 9550) - che ha avuto l'indubbio merito di mitigare il principio secondo cui, in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale ed in particolare nelle ipotesi di scontro tra veicoli - ai fini del superamento della presunzione della concorrente responsabilità dei conducenti di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. ha sancito che non possa essere considerato sufficiente l'accertamento della responsabilità di uno dei due conducenti, ma debba essere dimostrata anche l'assenza di colpa del conducente del veicolo antagonista.
Tale principio trova fondamento nell'esigenza di responsabilizzare entrambi i conducenti, le cui condotte devono essere comunque prese in considerazione, in termini di apporto causale nella determinazione del sinistro, in ossequio anche del più generale principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., nonché di quello espresso dall'art. 1175 c.c. (in tal senso Cass. civ. 5 maggio 2000, n. 5671), evitando che chi non versi in una situazione di violazione di norme comportamentali possa trincerarsi semplicemente dietro tale circostanza, mentre nel caso concreto vi sarebbe stata la possibilità di adottare quelle misure d'emergenza che avrebbero potuto evitare il verificarsi del sinistro. Di tale principio hanno fatto larga applicazione sia la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21056; Cass. civ., 27 ottobre 2004, n. 20814; Cass. civ., 15 dicembre 2000, n. 15847) sia la giurisprudenza di merito.
In tal senso va considerata anche la pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Roma (App. Roma, 8 settembre 2009, del 2010 n.194) che riconosceva una concorrente responsabilità nella produzione di un sinistro anche in presenza di un accertamento di colpa in concreto in capo al conducente di un veicolo il quale, con manovra repentina e non presegnalata, aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra, andando così a collidere con il veicolo che, proveniente da tergo, stava intraprendendo manovra di sorpasso, sulla base di elementi di fatto come la violenza dell'impatto e la gravità dei danni riportati dai mezzi coinvolti che facevano fondatamente presumere che l'urto di fosse prodotto anche a causa del comportamento imprudente e poco attento del veicolo giungente da tergo che, nel compiere la manovra di sorpasso, non era stato in grado di controllare il proprio mezzo e di compiere le manovre di emergenza necessarie ad evitare l'impatto. Se è vero che tale principio ha indubbiamente il merito, come detto, di responsabilizzare entrambi i conducenti, e, in particolare, anche quello favorito dalle norme comportamentali, come nel caso del diritto di precedenza, riconoscendo in capo ad esso un obbligo, anche in tali circostanze, di mantenere una condotta di guida comunque improntata a diligenza e prudenza e tale da consentirgli di mettere in atto, se pagina 4 di 6 del caso, le più volte citate manovre di emergenza, è altrettanto vero che una sua rigida applicazione, nelle ipotesi di scontro tra veicoli, renda concretamente molto remota la possibilità di riconoscere l'esclusività della colpa in capo ad uno solo dei conducenti, anche in presenza di una sua condotta gravemente colposa, dando così il via ad una sorta di automatismo nell'affermazione della corresponsabilità in sinistri comunque caratterizzati dalla condotta palesemente colposa di uno dei due conducenti. La Suprema Corte ha in tal senso affermato (Cass. civ., 24 giugno 1997, n. 5635) che nell'ipotesi di accertamento in concreto della colpa anche grave di uno dei due conducenti e, viceversa, di impossibilità di stabilire alcunché relativamente alla condotta dell'altro, è ammissibile che con la colpa di uno dei due conducenti, stabilita in concreto, concorra la colpa presunta dell'altro, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. L'esigenza di un temperamento alla rigida applicazione di tale principio si era già in precedenza sentita sia in dottrina che in giurisprudenza;
il riferimento è alle ipotesi in cui uno dei due conducenti sia assistito da particolare favore e quindi sia da questi esigibile un livello di diligenza meno penetrante, come avviene nel caso di veicolo che attraversa l'incrocio con semaforo segnalante luce verde, il quale non è tenuto ad osservare un obbligo di particolare circospezione (Cass. civ., 2 maggio 1999, n. 4563; Trib. Roma, 4 maggio 2005, anno 2006, n.942). Anche il Supremo Collegio con la già citata sentenza dell'aprile 2009, si è mosso in quest'ultima direzione, sentendo l'esigenza di precisare che, fermo restando che anche quando viene individuato il comportamento colposo di uno dei conducenti, al fine della attribuzione esclusiva di responsabilità nella causazione del sinistro stradale, è comunque necessario che si verifichi il comportamento del conducente del veicolo antagonista, è però anche possibile che la colpa esclusiva dell'uno possa risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso. Il Supremo Collegio nella suddetta pronuncia stabilisce quindi la possibile adozione di un criterio indiretto di prova, ovverosia la possibilità di fornire la prova liberatoria, richiesta dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. ad entrambi i conducenti, non attraverso la dimostrazione di non aver contribuito, sotto il profilo causale, con la propria condotta nella produzione del sinistro, bensì mediante l'accertamento della relazione eziologica esclusiva tra l'evento dannoso ed il comportamento dell'altro conducente. Ciò implica che il giudice dovrà in primo luogo valutare se il sinistro sia stato determinato esclusivamente dal comportamento di uno dei due conducenti e, solo in caso tale indagine dia esito negativo, procederà all'ulteriore indagine circa la condotta dell'altro conducente. Nello stesso senso si pone la pronuncia suddetta, pur nella particolarità del riferimento della fattispecie astratta prevista dalla legge, di cui la condotta di uno dei conducenti costituisce violazione. Si tratta, infatti, di un tamponamento e quindi della violazione dell'art. 149 cod. str., il quale stabilisce che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che lo precede, ciò che, secondo l'interpretazione data dal Supremo Collegio, pone a carico del veicolo tamponante una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza. Nello stabilire che la sussistenza della condotta tenuta in violazione della norma del Codice della strada,
pagina 5 di 6 seppur attraverso il mancato superamento della presunzione gravante sul conducente del veicolo tamponante, che non abbia fornito la prova liberatoria, basti a far ritenere al giudice superata la presunzione di corresponsabilità di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., pertanto, aderendo alla impostazione da ultimo data dalla Cassazione nella pronuncia dell'aprile 2009, secondo cui l'indagine sul comportamento di uno dei conducenti che comporti l'accertamento del nesso causale tra questo ed il verificarsi del sinistro fornisce prova liberatoria indiretta per l'altro conducente ed è sufficiente a stabilire la sussistenza di una responsabilità esclusiva dell'altro.
Si ritiene, pertanto che, nel caso di specie, l'attore abbia tenuto una condotta non consona all'art. 149 cds e che non ricorrono gli estremi per dichiarare la corresponsabilità ex art. 2054 comma secondo del C.C..
Difatti il comportamento del conducente della vettura che può definirsi CP_6 eufemisticamente spericolato (sorpassava in pieno centro abitato), provocando alla propria vettura un ingentissimo danno (oltre 60.000,00), è assolutamente incompatibile con una condotta di guida adeguata allo stato del luogo (centro abitato) e del traffico (vedasi fascicolo fotografico prodotto dall'attore doc. 8 e le foto di cui al doc.
5 - accertamenti Polizia Locale - sempre di parte attorea, tutti doc.ti non contestati e da valutarsi ex art. 115 cpc) e, si ribadisce, in aperta violazione dell'art. 149 cds.
Da ciò ne discende che inevitabilmente la domanda andrà rigettata.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta costituita le spese di lite, che si liquidano - tenuto conto dell'attività in concreto svolta - in €.3000,00 per compensi, €.00,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 890/2023 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SERPILLI MARCO MARIA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
PIAZZA J.F.KENNEDY N.13 60122 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PRIMOSIG SASA, (c.f. e dall'avv.. Francesca Pegan (CF: C.F._3
), con domicilio eletto presso il loro studio sito a Trieste in via C.F._4
San Giorgio n. 1, giusta procura in calce all'atto di costituzione.
(contumace) Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 8,55 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. SERPILLI MARCO MARIA oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Francesco Carletti per con l'avv. PRIMOSIG SASA ed avv. Francesca Controparte_1
Pegan oggi sostituiti dall'avv. Capocaccia Francesca Lucia
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,13 sospende la trattazione del fascicolo per altri calendarizzati Ad ore 10,41, riaperto il verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza, in assenza delle parti. Verbale chiuso alle ore 15,10
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 890/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SERPILLI MARCO MARIA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
PIAZZA J.F.KENNEDY N.13 60122 ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PRIMOSIG SASA, (c.f. e dall'avv.. Francesca Pegan (CF: C.F._3
), con domicilio eletto presso il loro studio sito a Trieste in via C.F._4
San Giorgio n. 1, giusta procura in calce all'atto di costituzione.
(contumace) Controparte_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice evocava in giudizio i convenuti per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, accertata l'esclusiva responsabilità del Sig.
nella causazione dell'occorso e per l'effetto condannare la Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., garante per la RCA Controparte_3 del Sig. al momento del sinistro, al risarcimento di tutti i danni patiti da Controparte_2 parte attrice che si quantificano in € 94.373,00 o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo (SS. UU.
pagina 2 di 6 1714/1995), previa devalutazione del montante risarcitorio quantificato in attualità, oltre interessi e rivalutazione dalle more al saldo ed altresì al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
Il convenuto rimaneva contumace. CP_2
Si costituiva invece la Compagnia assicurativa che Controparte_1 contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, così concludendo: “In via preliminare: - Per tutti i motivi di cui in parte narrativa, previo accertamento della sussistenza di nullità ai sensi dell'art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione avversario, respingere l'avversa domanda e adottare ogni consequenziale provvedimento di legge;
- Per tutte le ragioni di cui in parte narrativa, accertare e dichiarare l'improponibilità dell'avversa domanda stante il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 148 e 145 codice delle assicurazioni con particolare riguardo all'obbligo del danneggiato ispirato ai principi di correttezza e buona fede di offrire – in uno con la richiesta risarcitoria – tutti gli elementi utili per valutare l'entità del danno subito;
- Per tutti i motivi esposti in parte narrativa, in assenza della produzione, da parte dell'attore, del titolo che giustificherebbe la propria legittimazione ad agire, dichiarare la carenza di legittimazione attiva e adottare ogni necessario e consequenziale provvedimento di legge;
Nel merito in via principale:
1. Per tutte le ragioni esposte in parte narrativa e nella denegata ipotesi in cui non dovessero trovare accoglimento le eccezioni svolte in via preliminare, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. Pt_1
nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, dichiarare che nulla è
[...] dovuto da all'odierno attore per nessun titolo e/o ragione e, Controparte_4 in ogni caso respingere la domanda svolta in merito al quantum debeatur poiché eccessivamente generica e indeterminata;
Nel merito in via subordinata:
2. Per tutte le ragioni sopra esposte, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi un concorso di responsabilità dell in ordine al verificarsi del sinistro, escludere le Controparte_5 voci di danno non patrimoniale azionate ex adverso in quanto del tutto infondate e indimostrate nonché quelle patrimoniali per i motivi esposti in parte narrativa;
In ogni caso:
3. Con vittoria, di spese, diritti ed onorari di causa;”.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi e CTU medico legale.
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dopo brevissima discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini pagina 3 di 6 della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Il giudicante osserva che la Suprema Corte dell'aprile 2009, con apposita decisione (Cass. civ. 22 aprile 2009, n. 9550) - che ha avuto l'indubbio merito di mitigare il principio secondo cui, in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale ed in particolare nelle ipotesi di scontro tra veicoli - ai fini del superamento della presunzione della concorrente responsabilità dei conducenti di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. ha sancito che non possa essere considerato sufficiente l'accertamento della responsabilità di uno dei due conducenti, ma debba essere dimostrata anche l'assenza di colpa del conducente del veicolo antagonista.
Tale principio trova fondamento nell'esigenza di responsabilizzare entrambi i conducenti, le cui condotte devono essere comunque prese in considerazione, in termini di apporto causale nella determinazione del sinistro, in ossequio anche del più generale principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., nonché di quello espresso dall'art. 1175 c.c. (in tal senso Cass. civ. 5 maggio 2000, n. 5671), evitando che chi non versi in una situazione di violazione di norme comportamentali possa trincerarsi semplicemente dietro tale circostanza, mentre nel caso concreto vi sarebbe stata la possibilità di adottare quelle misure d'emergenza che avrebbero potuto evitare il verificarsi del sinistro. Di tale principio hanno fatto larga applicazione sia la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21056; Cass. civ., 27 ottobre 2004, n. 20814; Cass. civ., 15 dicembre 2000, n. 15847) sia la giurisprudenza di merito.
In tal senso va considerata anche la pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Roma (App. Roma, 8 settembre 2009, del 2010 n.194) che riconosceva una concorrente responsabilità nella produzione di un sinistro anche in presenza di un accertamento di colpa in concreto in capo al conducente di un veicolo il quale, con manovra repentina e non presegnalata, aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra, andando così a collidere con il veicolo che, proveniente da tergo, stava intraprendendo manovra di sorpasso, sulla base di elementi di fatto come la violenza dell'impatto e la gravità dei danni riportati dai mezzi coinvolti che facevano fondatamente presumere che l'urto di fosse prodotto anche a causa del comportamento imprudente e poco attento del veicolo giungente da tergo che, nel compiere la manovra di sorpasso, non era stato in grado di controllare il proprio mezzo e di compiere le manovre di emergenza necessarie ad evitare l'impatto. Se è vero che tale principio ha indubbiamente il merito, come detto, di responsabilizzare entrambi i conducenti, e, in particolare, anche quello favorito dalle norme comportamentali, come nel caso del diritto di precedenza, riconoscendo in capo ad esso un obbligo, anche in tali circostanze, di mantenere una condotta di guida comunque improntata a diligenza e prudenza e tale da consentirgli di mettere in atto, se pagina 4 di 6 del caso, le più volte citate manovre di emergenza, è altrettanto vero che una sua rigida applicazione, nelle ipotesi di scontro tra veicoli, renda concretamente molto remota la possibilità di riconoscere l'esclusività della colpa in capo ad uno solo dei conducenti, anche in presenza di una sua condotta gravemente colposa, dando così il via ad una sorta di automatismo nell'affermazione della corresponsabilità in sinistri comunque caratterizzati dalla condotta palesemente colposa di uno dei due conducenti. La Suprema Corte ha in tal senso affermato (Cass. civ., 24 giugno 1997, n. 5635) che nell'ipotesi di accertamento in concreto della colpa anche grave di uno dei due conducenti e, viceversa, di impossibilità di stabilire alcunché relativamente alla condotta dell'altro, è ammissibile che con la colpa di uno dei due conducenti, stabilita in concreto, concorra la colpa presunta dell'altro, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. L'esigenza di un temperamento alla rigida applicazione di tale principio si era già in precedenza sentita sia in dottrina che in giurisprudenza;
il riferimento è alle ipotesi in cui uno dei due conducenti sia assistito da particolare favore e quindi sia da questi esigibile un livello di diligenza meno penetrante, come avviene nel caso di veicolo che attraversa l'incrocio con semaforo segnalante luce verde, il quale non è tenuto ad osservare un obbligo di particolare circospezione (Cass. civ., 2 maggio 1999, n. 4563; Trib. Roma, 4 maggio 2005, anno 2006, n.942). Anche il Supremo Collegio con la già citata sentenza dell'aprile 2009, si è mosso in quest'ultima direzione, sentendo l'esigenza di precisare che, fermo restando che anche quando viene individuato il comportamento colposo di uno dei conducenti, al fine della attribuzione esclusiva di responsabilità nella causazione del sinistro stradale, è comunque necessario che si verifichi il comportamento del conducente del veicolo antagonista, è però anche possibile che la colpa esclusiva dell'uno possa risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso. Il Supremo Collegio nella suddetta pronuncia stabilisce quindi la possibile adozione di un criterio indiretto di prova, ovverosia la possibilità di fornire la prova liberatoria, richiesta dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. ad entrambi i conducenti, non attraverso la dimostrazione di non aver contribuito, sotto il profilo causale, con la propria condotta nella produzione del sinistro, bensì mediante l'accertamento della relazione eziologica esclusiva tra l'evento dannoso ed il comportamento dell'altro conducente. Ciò implica che il giudice dovrà in primo luogo valutare se il sinistro sia stato determinato esclusivamente dal comportamento di uno dei due conducenti e, solo in caso tale indagine dia esito negativo, procederà all'ulteriore indagine circa la condotta dell'altro conducente. Nello stesso senso si pone la pronuncia suddetta, pur nella particolarità del riferimento della fattispecie astratta prevista dalla legge, di cui la condotta di uno dei conducenti costituisce violazione. Si tratta, infatti, di un tamponamento e quindi della violazione dell'art. 149 cod. str., il quale stabilisce che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che lo precede, ciò che, secondo l'interpretazione data dal Supremo Collegio, pone a carico del veicolo tamponante una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza. Nello stabilire che la sussistenza della condotta tenuta in violazione della norma del Codice della strada,
pagina 5 di 6 seppur attraverso il mancato superamento della presunzione gravante sul conducente del veicolo tamponante, che non abbia fornito la prova liberatoria, basti a far ritenere al giudice superata la presunzione di corresponsabilità di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., pertanto, aderendo alla impostazione da ultimo data dalla Cassazione nella pronuncia dell'aprile 2009, secondo cui l'indagine sul comportamento di uno dei conducenti che comporti l'accertamento del nesso causale tra questo ed il verificarsi del sinistro fornisce prova liberatoria indiretta per l'altro conducente ed è sufficiente a stabilire la sussistenza di una responsabilità esclusiva dell'altro.
Si ritiene, pertanto che, nel caso di specie, l'attore abbia tenuto una condotta non consona all'art. 149 cds e che non ricorrono gli estremi per dichiarare la corresponsabilità ex art. 2054 comma secondo del C.C..
Difatti il comportamento del conducente della vettura che può definirsi CP_6 eufemisticamente spericolato (sorpassava in pieno centro abitato), provocando alla propria vettura un ingentissimo danno (oltre 60.000,00), è assolutamente incompatibile con una condotta di guida adeguata allo stato del luogo (centro abitato) e del traffico (vedasi fascicolo fotografico prodotto dall'attore doc. 8 e le foto di cui al doc.
5 - accertamenti Polizia Locale - sempre di parte attorea, tutti doc.ti non contestati e da valutarsi ex art. 115 cpc) e, si ribadisce, in aperta violazione dell'art. 149 cds.
Da ciò ne discende che inevitabilmente la domanda andrà rigettata.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta costituita le spese di lite, che si liquidano - tenuto conto dell'attività in concreto svolta - in €.3000,00 per compensi, €.00,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6