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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/01/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai n.ri di R.G. 38626/2022 e 39766/2022, aventi ad oggetto: subappalto
TRA
(società di diritto svizzero CHE 143.889.191), Parte_1 in persona del suo l.r.p.t. , rappr.ta e difesa dagli avv.ti Parte_2
Andrea Gatto e Nicolò Andrea Gatto del Foro di Milano ATTRICE nel giudizio R.G. 38626/2022 nonché
ATTRICE OPPONENTE nel giudizio R.G. 39766/2022
E
( ), in persona del suo l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
rappr.ta e difesa, dall'avv. Chantal Matassi del Foro di Controparte_2 Grosseto e dall'avv. Michele Bellandi del Foro di Siena CONVENUTA RICONVENZIONALISTA nel giudizio R.G. 38626/2022 nonché CONVENUTA OPPOSTA nel giudizio R.G. 39766/2022
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.6.2024:
La così concludeva: Parte_1
“Nel merito Revocare il decreto ingiuntivo n. 10876/2022 emesso su istanza di
[...] in danno di perché infondato in Controparte_1 Parte_1 fatto e in diritto operando la compensazione tra le somme richieste in via monitoria e i maggiori crediti vantati da nei confronti Parte_1 di come qui di seguito quantificati. Controparte_1
Condannare con sede in Monteriggioni (SI) Via Controparte_1
Provinciale Colligiana n. 14 – P.IVA in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante protempore a pagare a o suoi aventi Parte_1 causa le seguenti somme: Euro 12.156,00 a titolo di compenso provvigionale di spettanza dell'attrice con gli interessi moratori ex DLgs 231/2002 a far data dal 31.5.2019;
1 Euro 289.800,00 a titolo di penale contrattuale oltre agli interessi legali;
Euro 42.000,00 quale rimborso della penale addebitata a dal Pt_1 committente a titolo risarcitorio oltre agli interessi legali;
Euro 126.798,05 per i maggiori costi sopportati da per il montaggio Pt_1 delle boiserie ed arredi parimenti a titolo risarcitorio oltre agli interessi legali
E così in totale Euro 470.754,05 oltre ad un ulteriore somma da determinarsi in via equitativa da parte del Giudice per il pregiudizio arrecato al buon nome commerciale di ”… Pt_1
“Con vittoria di spese e competenze.” La inoltre, in sede di definitiva precisazione delle Parte_1 conclusioni, reiterava le proprie istanze di ammissione di prove orali già formulate in corso di causa e disattese.
La così concludeva: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso e reietto tutto quanto in contrario espongasi e richiedasi, così giudicare:
1) in via preliminare: per le motivazioni esposte, in relazione alla richiesta di pagamento relativa alla provvigione di € 12.156,00-, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire di
[...]
ovvero, in subordine, accertare e dichiarare decorso il Parte_1 termine di prescrizione ex art.2950 c.c. e per l'effetto rigettare la domanda;
2) nel merito, in via principale, per le motivazioni esposte, rigettare integralmente le domande avversarie spiegate nel giudizio iscritto al n. r.g.
38626/2022 Tribunale di Milano, in quanto infondate e comunque non provate;
in subordine, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di pagamento a carico di della penale prevista all'art. Controparte_1
1.5 del contratto, accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità della stessa, disponendone la riduzione secondo equità ai sensi dell'art. 1384 c.c.;
3) nel merito, in via principale, con riferimento alle domande spiegate nel giudizio iscritto al n. r.g. 39766/2022 Tribunale di Milano, rigettare integralmente l'opposizione avversaria al decreto ingiuntivo n. 10876/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 30.06.2022, in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico della opponente per le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore di
[...]
dell'importo di euro 42.000,00, o la diversa somma Controparte_1 che sarà ritenuta dal Giudicante di ragione e giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi di mora ex dlgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
4) in via riconvenzionale: per le motivazioni esposte, accertare e dichiarare che si è resa inadempiente rispetto a quanto Parte_1 dedotto all'art.
2.6. del contratto n. 1102018 del 20.11.2018, integrato con scrittura privata del 1 marzo 2019, in quanto non ha provveduto al pagamento del corrispettivo individuato all'art.
2.5 del medesimo e, per l'effetto, condannare la stessa a pagare in favore di la Controparte_1 somma di € 113.400,00- maturata sino al 14/12/2022, salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre al maggior importo maturato successivamente al 14/12/2022, fino all'effettivo adempimento, a titolo di
2 penale contrattualmente prevista, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria.
5) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.”. Anche la in sede di definitiva precisazione delle Controparte_1 conclusioni, reiterava le proprie istanze istruttorie formulate in corso di causa e disattese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio R.G. 38626/2022, la Parte_1 (in seguito, per brevità, anche solamente ) deduceva: a) di aver Pt_1
“intratten[uto] rapporti” con la in relazione ad una Controparte_1 fornitura che quest'ultima aveva eseguito “in Milano all'indirizzo di Piazza Repubblica n. 11”; b) che, in particolare, essa attrice, in relazione alla predetta fornitura, si era riservata di comunicare alla se avrebbe essa Controparte_1 stessa provveduto all'acquisito dei manufatti realizzati dalla CP_1
al fine di rivenderli al proprio cliente finale o se la vendita sarebbe
[...] intervenuta direttamente tra la ed il cliente finale con Controparte_1 riconoscimento, in tal caso, di una provvigione in favore di essa attrice;
c) che, in definitiva, la fornitura era intervenuta direttamente da parte della
[...] in favore del cliente finale e, pertanto, la stessa CP_1 CP_1
, con comunicazione del 25.10.2018, si era riconosciuta debitrice della
[...] predetta provvigione;
d) che, conseguentemente, essa attrice, in data 21.5.2019, aveva emesso la fattura per l'importo concordato;
e) che, tuttavia, la non aveva provveduto al relativo pagamento rimanendo Controparte_1 debitrice dell'importo di € 12.156,00 oltre interessi di mora;
f) che con la
[...] era, inoltre, intervenuto, in data 20.11.2018, un contratto, CP_1 qualificabile in termini di “appalto”, avente ad oggetto la realizzazione di elementi di arredo su misura destinati ad un cliente finale in Israele;
g) che, in tale contratto, era stato concordato, quale termine di messa a disposizione dei manufatti per il ritiro e la spedizione, quello di 110 giorni a decorrere dal pagamento del primo acconto di prezzo;
h) che tale termine, stante il pagamento del primo acconto di prezzo in data 26.11.2018, andava a scadere in data 14.3.2019; i) che, tuttavia, in considerazione del ritardo con il quale la stava procedendo nella realizzazione dei manufatti, le parti, Controparte_1 con scrittura dell'1.3.2019, avevano modificato il termine di messa a disposizione degli stessi fissandolo in 155 giorni dal pagamento del primo acconto di prezzo;
l) che, pertanto, il nuovo termine andava a scadere il
28.4.2019; m) che, tuttavia, la aveva messo a disposizione i Controparte_1 manufatti per il ritiro soltanto in data 8.7.2019; n) che, in ragione di tanto, spettava ad essa attrice la concordata penale da ritardo, pari all'1% del corrispettivo d'appalto (a sua volta, pari ad € 420.00,00) per ogni giorno di ritardo e, dunque, da quantificarsi in € 289.800,00; o) che, inoltre, in ragione del ritardo con il quale la aveva reso disponibili i manufatti Controparte_1 per il ritiro, il committente principale, tramite il suo project manager, già in data 13.5.2019, aveva comunicato di non essere in grado di ricevere i manufatti in quel momento né di indicare una possibile data in cui la consegna dei medesimi manufatti in Israele sarebbe potuta avvenire;
p) che successivamente, anche per effetto del fatto che lo Stato di Israele in relazione all'emergenza sanitaria da Covid 19 aveva impedito l'accesso nel paese a
3 cittadini stranieri per circa due anni, il ritiro dei manufatti era potuto avvenire solo in data 6.8.2021 ed il montaggio degli stessi solo a partire dal maggio
2022; q) che nella richiamata comunicazione del 13.5.2019 il committente principale, in relazione al ritardo, aveva, inoltre, preannunciato l'applicazione, poi effettivamente avvenuta, di una penale per l'importo di 150.000,00 NIS oltre VAT, ossia di € 42.000,00 oltre IVA;
r) che, stante l'addebitabilità del ritardo alla la stessa doveva, quindi, essere condannata al Controparte_1 pagamento del predetto importo di € 42.000,00 oltre IVA a titolo risarcitorio;
s) che, ancora, essa attrice, in ragione della condotta della Controparte_1 era stata posta in grado di verificare compiutamente quanto da quest'ultima realizzato soltanto una volta che i manufatti erano giunti in Israele;
t) che, al momento dell'avvio delle operazioni di montaggio degli arredi, erano stati accertati vizi e difetti che erano stati tempestivamente denunciati alla
[...]
; u) che, inoltre, la ossia la società incaricata del CP_1 Parte_3 montaggio dei manufatti presso il cliente finale, con comunicazione del 20.5.2022, aveva evidenziato che la merce presentava etichette riportanti la stanza di destinazione sbagliata, parti non assemblate e che “normalmente” avrebbero dovuto essere consegnate assemblate, la mancanza della ferramenta per le ante degli armadi, la mancanza di cavi di collegamento delle barre a led degli armadi e la mancanza di talune finiture;
v) che, in ragione di tanto, essa attrice aveva subito ingenti danni in relazione al maggior costo delle operazioni di montaggio ed ai costi necessari ad emendare i vizi riscontrati – danni complessivamente quantificabili in € 126.798,05; z) che, infine, la convenuta doveva essere condannata al risarcimento dell'ulteriore danno, da liquidarsi equitativamente, derivante dal fatto che il ritardo con il quale quest'ultima aveva eseguito la fornitura aveva arrecato pregiudizio al buon nome commerciale di essa attrice quantomeno con il cliente israeliano.
L'attrice, nel giudizio R.G. 38626/2022, instava, pertanto, per la condanna della al pagamento della somma di € 12.156,00 oltre Controparte_1 interessi “a titolo di compenso provvigionale”, della somma di € 289.800,00 a titolo di penale da ritardo, della somma di € 42.000,00 oltre interessi, a titolo risarcitorio, in relazione alla penale addebitatale dal cliente finale, della somma di € 126.798,05 oltre interessi, sempre a titolo risarcitorio, per i maggiori costi di montaggio degli arredi nonché di un'ulteriore somma, da determinarsi equitativamente, a titolo di risarcimento del pregiudizio subito in relazione alla lesione del proprio buon nome commerciale.
La costituitasi nel giudizio R.G. 38626/2022, a sua Controparte_1 volta, sempre in sintesi, deduceva: A) in relazione alla pretesa della somma di
€ 12.156,00 a titolo di provvigione: a) che il rapporto era intercorso con lo studio e non con la che, dunque, era priva di CP_3 Pt_1
“legittimazione attiva”, b) che non vi era stato, in ogni caso, alcun riconoscimento di debito da parte di essa convenuta, c) che il diritto a conseguire la provvigione era, comunque, prescritto a norma dell'art. 2950 c.c.; B) in relazione al contratto del 20.11.2018: d) che alcun ritardo era imputabile ad essa opponente atteso: d1) il ritardo con il quale la aveva Pt_1 approvato i disegni tecnici dei manufatti e le molteplici variazioni dalla stessa introdotte, d2) che la non aveva rispettato neppure il termine Pt_1 dell'8.3.2019 per la definitiva approvazione dei disegni tecnici così concordato nella scrittura modificativa dell'1.3.2019, richiedendo, ancora
4 dopo l'8.3.2019, nuove modifiche, d3) che essa convenuta aveva legittimamente sospeso l'adempimento delle proprie obbligazioni nel periodo tra il 23.4.2019 ed il 14.5.2019 poiché, a seguito della verifica della merce allo stato grezzo avvenuta, appunto, il 23.4.2019, la aveva effettuato il Pt_1 pagamento del terzo acconto, pari ad € 126.000,00, soltanto in data 14.5.2019, d5) che, in ogni caso, i manufatti definitivi erano stati messi a disposizione della fin dal 15.5.2019 mentre il legale rappresentante della stessa, Pt_1 arch. , a seguito dei sopralluoghi del 31.5.2019 e del 18.6.2019, Pt_2 illegittimamente aveva rifiutato di sottoscrivere il verbale di collaudo poiché la merce era stata realizzata a regola d'arte; e) che la domandata penale da ritardo era, comunque, manifestamente eccesiva con conseguente sua nullità o riducibilità; f) che la a seguito del ritiro della merce avvenuto il Pt_1
6.8.2021, era decaduta dalla garanzia per i vizi non avendo tempestivamente denunciato alcun vizio;
g) che, in ogni caso, i manufatti erano stati realizzati da essa convenuta a regola d'arte; h) che parimenti essa convenuta aveva fornito tutta la documentazione tecnica necessaria al montaggio prevista dal contratto;
i ) che, invece, la nonostante il ritiro della merce in data Pt_1
6.8.2021 non aveva provveduto al pagamento del saldo di prezzo, pari ad € 42.000,00, nel termine contrattualmente previsto e scadente il 4.11.2021; l) che, in relazione a tanto, essa convenuta aveva chiesto ed ottenuto l'emissione di apposito decreto ingiuntivo già notificato alla controparte per il pagamento delle medesima somma di € 42.000,00 oltre interessi di mora al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002; m) che, sempre in relazione al mancato pagamento del saldo del corrispettivo d'appalto, spettava, altresì, ad essa convenuta la penale da ritardo contrattualmente prevista (nella misura dell'1% dell'intero corrispettivo di € 420.000,00 per ogni quindici giorni di ritardo), ammontante al 14.12.2022 ad € 113.400,00.
La pertanto, nel giudizio R.G. 38626/2022, instava per il Controparte_1 rigetto delle domande attoree nonché, in via riconvenzionale, per la condanna della al pagamento della concordata penale da ritardo in relazione al Pt_1 mancato pagamento del saldo del corrispettivo di cui al contratto del
20.11.2018.
Nelle more, su domanda della il Tribunale ingiungeva alla Controparte_1 il pagamento della somma di € 42.000,00, oltre interessi di mora al Pt_1 saggio di cui al D.Lgs. 231/2002, a titolo di saldo del corrispettivo di cui al contratto del 20.11.2018.
La si opponeva al decreto ingiuntivo notificatole, così introducendo il Pt_1 giudizio R.G. n. 39766/2022, ed instava per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, richiamando le ragioni ed i controcrediti già addotti nell'atto introduttivo del giudizio R.G. n. 38626/2022.
La a sua volta, si costituiva nel giudizio R.G. n. Controparte_1
39766/2022 richiamando le difese già svolte nel giudizio R.G. 38626/2022 ed instando, pertanto, per la conferma del d.i. opposto ovvero, in subordine, per la condanna della al pagamento della medesima somma di € 42.000,00, Pt_1
o della diversa somma che sarebbe risultata di Giustizia, oltre interessi di mora al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002.
5 I due giudizi venivano riunti con ordinanza resa all'udienza del 14.3.2023.
Tutto quanto innanzi premesso, la decisione deve prendere le mosse dal rilievo dell'infondatezza della domanda, avanzata dalla nel giudizio Pt_1
R.G. 38626/2022, intesa ad ottenere la condanna della al Controparte_1 pagamento della somma di € 12.156,00 oltre interessi di mora.
Al riguardo deve, in primo luogo, rilevarsi come le allegazioni della in Pt_1 ordine alla stessa causa petendi dell'assunto credito di cui si discute risultino del tutto generiche ed, invero, alquanto oscillanti, atteso che la stessa Pt_1 nell'atto introduttivo del giudizio R.G. 38626/2022, ha dedotto che l'importo di € 12.156,00 le sarebbe dovuto a “titolo di compenso provvigionale” in relazione ad un contratto per la fornitura di arredi intercorso tra la
[...] ed un non meglio precisato cliente della stessa mentre, nella CP_1 memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., ha diversamente dedotto che il medesimo importo le sarebbe dovuto quale cessionaria del credito originariamente spettante a tale e derivante, quanto ad € 11.156,00, da Controparte_4
“costi sopportati” dal medesimo “per la progettazione e Controparte_4 il coordinamento dei lavori affidati ad NDP” e, quanto ad € 1.000,00, “per effetto della consegna” da parte della NDP “di un comò e comodini laccati anziché in ebano (come da progetto)”.
In tale lacunoso contesto allegativo deve, poi, rilevarsi che sulla scorta della documentazione versata in atti dalla stessa potrebbe, al più, ritenersi Pt_1 provata unicamente l'originaria esistenza, così come sostanzialmente prospettato dalla stessa di un credito dello PNR Controparte_1 CP_4
Design di Natale Rusolen, nei confronti della medesima a Controparte_1 titolo di provvigione per un'attività di intermediazione in relazione alla stipula di un contratto avente ad oggetto un “lavoro” che quest'ultima doveva effettuare in Milano in piazza della Repubblica n. 11, atteso: a) che le comunicazioni email dell'8.9.20218 e del 28.10.2018 richiamate dalla CP_5 sono intercorse tra il predetto studio e la e CP_3 Controparte_1 fanno, appunto, unicamente riferimento al riconoscimento, in favore dello stesso studio, di una “provvigione” (ivi quantificata in € 11.156,00) senza ulteriori specificazioni;
b) che alcun preminente valore probatorio, quanto al fatto che tale credito sarebbe riconducibile ad una diversa causa petendi (ovvero – in tesi - il rimborso di – comunque - non meglio precisati “costi” di
“progettazione” e di “coordinamento”), può attribuirsi alle comunicazioni intervenute tra lo studio e la datate 1.4.2019 e 22.4.20192, CP_3 Pt_1 trattandosi di documenti ai quali la è del tutto estranea e Controparte_1 privi di data certa;
c) che dal contenuto delle già richiamate comunicazioni email dell'8.9.20218 e del 28.10.2018 intercorse tra lo studio e la CP_3
stante la loro genericità sul punto, non può affatto ritenersi Controparte_1 provata l'esistenza di un ulteriore credito del primo di € 1.000,00.
Ed, allora, considerato quanto sopra, deve rilevarsi, secondo il principio della ragione più liquida, che, ove anche il cennato credito dello studio CP_3 per provvigioni di mediazione sia effettivamente esistito ed ove anche lo stesso sia stato effettivamente ceduto alla ugualmente la domanda della Pt_1 ora in esame non potrebbe trovare alcun accoglimento poiché il Pt_1 medesimo credito sarebbe, in ogni caso, irrimediabilmente prescritto.
Dovendo, infatti, trovare applicazione al riguardo – per quanto detto - il termine prescrizionale annuale di cui all'art. 2950 c.c., deve rilevarsi che a fronte di un credito che sarebbe sorto nell'ottobre 2018 ed in relazione al quale la ha emesso una fattura in data 21.5.20193, una comunicazione Pt_1 di messa in mora risulta formulata, a mezzo email, dalla stessa soltanto Pt_1 in data 24.3.20224 e, dunque, quando il predetto termine di prescrizione era ormai irrimediabilmente elasso.
Passando, quindi, all'esame delle domande rispettivamente proposte dalle parti in relazione al contratto del 20.11.2018 tra le stesse intercorso, va, poi, in primo luogo, affrontata la questione relativa alla sussistenza ed all'addebitabilità alla del dedotto ritardo nella messa a Controparte_1 disposizione degli arredi prodotti per il ritiro.
Al riguardo deve preliminarmente rilevarsi che, ancorché le parti abbiano ampiamente dibattuto in ordine all'esistenza di ritardi nell'esecuzione del contratto manifestatisi già prima dell'1.3.2019 nonché in ordine all'imputabilità di tali ritardi, tale questione non risulta effettivamente rilevante ai fini del decidere poiché rappresenta circostanza pacifica tra le parti e risultante documentalmente5 che le stesse, con apposita scrittura dell'1.3.2019, modificativa dell'originario contratto del 20.11.2018, hanno, in definitiva, concordato quale termine per la messa a disposizione dei manufatti per il ritiro quello del 28.4.2019 (ossia entro 155 giorni dal pagamento del primo acconto di prezzo) con contestuale impegno del committente “ad approvare tutti i disegni tecnici esplicativi-esecutivi, già tramessi alla data odierna dal Fornitore, entro e non oltre il termine del 8 (otto) marzo 2019”.
L'esattezza della condotta esecutiva della va, dunque, Controparte_1 valutata con riferimento al predetto termine del 28.4.2019 ed avuto riguardo ai rispettivi impegni assunti dalle parti.
Ciò posto la come sopra già riportato, ha dedotto, per un Controparte_1 verso, che i manufatti erano stati, in realtà, messi a disposizione per il ritiro fin dal 15.5.2019 e, per altro verso, che, in ogni caso, alcun ritardo era ad essa imputabile sia perché la non aveva rispettato il concordato termine Pt_1 dell'8.3.2019 per l'approvazione dei disegni sia perché nel periodo tra il 23.4.2019, data di verifica della merce allo stato grezzo, ed il 14.5.2019 si era avvalsa della facoltà di sospendere la propria prestazione stante il mancato pagamento da parte della dell'ulteriore acconto di € 126.000,00 da Pt_1 pagarsi, appunto, a seguito della verifica della merce allo stato grezzo.
Orbene, quanto a tale ultimo aspetto, ovvero quello dell'imputabilità del ritardo, gli assunti della non possono essere condivisi. Controparte_1 Ed, invero, quanto al dedotto mancato rispetto da parte della del Pt_1 termine dell'8.3.2019 per l'approvazione dei disegni tecnici, premesso che lo stesso termine è espressamente riferito a quei soli disegni tecnici che la Pt_1 aveva già ricevuto all'atto della sottoscrizione della scrittura modificativa dell'1.3.2019, deve, infatti, osservarsi, avuto riguardo anche alla non specificità delle allegazioni fattuali avanzate in proposito dalla CP_1
, che i documenti richiamati da quest'ultima a sostegno del proprio
[...] assunto6, in ragione della genericità del loro contenuto, non consentono di ritenere provata l'esistenza di singoli disegni tecnici già trasmessi per l'approvazione prima della scrittura modificativa dell'1.3.2019 e non approvati dalla entro l'8.3.2019 per propria negligenza. Pt_1
Quanto, poi, al periodo intercorrente tra il 23.4.2019 ed il 14.5.2019, a prescindere da ogni considerazione in ordine agli esiti della verifica delle merci allo stato grezzo effettuata il 23.4.2019, non può ritenersi che in tale periodo la si sia effettivamente avvalsa della facoltà di Controparte_1 sospendere le proprie lavorazioni in ragione - in tesi - del ritardato pagamento del concordato “terzo acconto” di € 126.000,00 ove sol si consideri, per un verso, che la medesima ha, invero, manifestato una volontà Controparte_1 in tal senso soltanto ex post attraverso una comunicazione della propria procuratrice del 16.5.20197 e, per altro verso, e soprattutto, perché tanto contrasta con la stessa ulteriore prospettazione fattuale dell'appaltatrice, atteso che è evidente che la dedotta messa a disposizione della merce finita e laccata fin dal 15.5.2019 (aspetto sul quale si tornerà subito in appresso) presuppone necessariamente, dal punto di vista logico, che l'attività di finitura e laccatura dei manufatti sia, appunto, intervenuta proprio tra il 23.4.2019 ed il 14.5.2019.
Quanto, poi, all'effettiva data di messa a disposizione della merce finita e laccata da parte della ritiene questo Giudicante che la Controparte_1 stessa debba collocarsi nel 30.5.2019.
Premesso, infatti, che la attraverso una comunicazione Controparte_1 promanante dalla propria procuratrice del 28.5.20198 ha formalmente messo a disposizione la merce per il ritiro indicando quale possibile data della verifica finale da parte della appunto, il 30.5.2019 e che rappresenta Pt_1 circostanza non contestata tra le parti che il legale rappresentante della Pt_1 arch. , ha effettivamente effettuato dei sopralluoghi Parte_2 presso la sede della il 31.5.2019, il 7.6.2019 ed il 18.6.2019 Controparte_1 finalizzati alla verifica della merce finita, non può non rilevarsi come la stessa entro i termini decadenziali di rito (cfr. atti di citazione e memoria ex Pt_1 art. 183 n. 1 c.p.c.), non ha compiutamente allegato le ragioni per le quali i manufatti realizzati dalla all'esito delle predette attività di Controparte_1 verifica, non sarebbero stati accettabili e, dunque, pronti per il ritiro, essendosi limitata, al riguardo, al mero richiamo di talune comunicazioni da essa prodotte in atti. Ed, allora, ricordato, per un verso, che colui che vuol far valere l'altrui inadempimento od inesatto adempimento deve compiutamente allegare le specifiche circostanze che lo integrerebbero (si vedano in tal senso, tra le altre,
Cass. n. 10141/2021, Cass., ord., n. 16063/2019 e Cass. n. 6618/2018) e, per altro verso, che deve escludersi che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di domande o eccezioni prive di specificità, con riferimento al caso di specie, per quanto sopra detto, deve, appunto, ritenersi che la messa a disposizione dei manufatti per il ritiro da parte della sia avvenuta in data 30.5.2019. Controparte_1
Per tutto quanto innanzi, va, dunque, in definitiva, ritenuto, per un verso, che l'effettivo ritardo nella messa a disposizione dei manufatti sia stato di 32 giorni (dal 29.4.2029 al 30.5.2019) e non di 69 giorni come preteso dalla e, per altro verso, che tale ritardo di 32 giorni sia effettivamente Pt_1 imputabile alla Controparte_1
Ciò posto deve, poi, rilevarsi che la penale da ritardo la cui applicazione è stata invocata dalla nella concordata misura “pari all'1% del valore Pt_1 della fornitura” per “ogni giorn[o] di ritardo” (cfr. art.
1.5 del contratto inter partes) risulta, in ogni caso, di ammontare manifestamente eccessivo.
Ed, invero, l'applicazione della penale in parola così come pattuita dalle parti comporterebbe che, a fronte di un tempo di esecuzione del subappalto concordemente fissato in 155 giorni (a seguito della scrittura modificativa dell'1.3.2019), il corrispettivo dovuto alla (€ 420.000,00) Controparte_1 risulterebbe completamente azzerato, da un punto di vista economico, a seguito di un ritardo di 100 giorni e, dunque, inferiore ai due terzi del tempo fisiologico di esecuzione del contratto.
Non può, poi, non rilevarsi, a livello parametrico, come la normativa in materia di contratti pubblici (da ultimo art. 126 del D.Lgs. 36/2023), per l'ipotesi di ritardo, preveda l'applicabilità di penali giornaliere comprese tra la 0,3 per mille e l'1 per mille del prezzo contrattuale (peraltro con tetto massimo del 10%) e, dunque, importi che, anche nell'ipotesi in cui la penale è fissata nella misura massima, risultano pari ad un decimo dell'importo della penale di cui si discute.
La penale da ritardo la cui applicazione è stata invocata dalla va, Pt_1 dunque, ridotta in una misura che, avuto riguardo alla natura del contratto ed all'interesse contrattuale della stessa si ritiene equo fissare nell'1,5 per Pt_1 mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Va, peraltro, rilevato che ai fini della riduzione della penale di cui si discute non si è tenuto conto di quanto dedotto dalla circa il fatto che il ritardo Pt_1 nella messa a disposizione dei manufatti avrebbe condotto all'applicazione in suo danno di una penale da ritardo di € 42.000,00 da parte della propria cliente finale, atteso che la stessa entro i termini decadenziali di rito, nulla ha Pt_1 allegato circa le consistenza delle condizioni economiche del contratto con la medesima cliente finale, di guisa che non può in alcun modo apprezzarsi positivamente l'esistenza di un nesso di causalità tra il modesto ritardo in
9 ritardo in cui è incorsa la e la dedotta applicazione di una Controparte_1 penale da ritardo da parte della cliente israeliana.
Pertanto, in definitiva, considerati, per quanto sopra, 32 giorni di ritardo, la penale da ritardo la cui applicazione è stata invocata dalla va Pt_1 determinata in € 20.160,00 (pari ad € 420.000,00 / 1000 x 1,5 x 32).
Quanto, poi, alle domande risarcitorie pure formulate dalla le stesse Pt_1 non possono ritenersi fondate.
Quanto alla domanda di “rimborso”…“a titolo risarcitorio” della cennata penale di € 42.000,00 che la ha dedotto di aver dovuto riconoscere in Pt_1 favore della cliente finale in relazione al ritardo con il quale i manufatti le erano stati messi a disposizione, infatti, fermo restando quanto si è già osservato in ordine all'insussistenza della prova del nesso causale tra il ritardo e il depauperamento patrimoniale dedotto dalla risulta, invero, Pt_1 assorbente rilevare che, a norma dell'art. 1382 c.c., in ipotesi – come quella di specie - di stipula di una penale da ritardo il cd. “danno ulteriore” può essere domandato solo ove sia stato espressamente convenuto mentre, nella specie, il contratto inter partes, in relazione all'ipotesi di ritardo nella messa a disposizione dei manufatti, prevede unicamente l'applicabilità della predetta penale da ritardo (sopra equamente ridotta) senza alcuna pattuizione circa la risarcibilità di danni ulteriori.
Quanto, poi, all'ulteriore domanda risarcitoria formulata dalla in Pt_1 relazione alla dedotta esistenza di “maggior costi di montaggio” dei beni presso la cliente finale, deve rilevarsi, per un verso, che le allegazioni avanzate dalla in ordine alla consistenza della condotta di inesatto Pt_1 adempimento della che avrebbe determinato gli invocati Controparte_1 danni di cui si discute sono rimaste, entro i termini decadenziali di rito, su di un piano di genericità (ed, invero, la non ha specificamente indicato Pt_1 quali sarebbero i vizi dei manufatti riscontrati al momento del montaggio - se non, ancora una volta, ed inammissibilmente, mediante il mero rinvio a comunicazioni prodotte in atti - né ha specificato quali sarebbero i disegni e le istruzioni di montaggio non fornite o non correttamente fornite dalla
[...]
e, per altro verso, che sulla scorta delle allegazioni fattuali e CP_1 delle produzioni documentali della non può, comunque, in alcun modo Pt_1 ritenersi provato che gli esborsi da questa indicati siano riconducibili ad una qualsivoglia condotta di inesatto adempimento della Controparte_1
Parimenti infondata, in ragione della sua assoluta genericità, è, poi, la domanda risarcitoria avanzata dalla in relazione alla dedotta esistenza Pt_1 di un, invero solo adombrato, danno alla propria immagine.
Pertanto, in definitiva, respinte tutte le domande di condanna avanzate dalla revocato il decreto ingiuntivo opposto ed operata la cd. compensazione Pt_1 impropria tra le rispettive poste creditorie (saldo del prezzo e penale per il ritardo nella messa a disposizione dei manufatti come sopra ridotta), deve accertarsi l'esistenza di un credito della in linea capitale, di Controparte_1
€ 21.840,00 (pari ad € 42.000,00 dovuti a titolo di saldo del prezzo meno €
10 21.840,00 dovuti a titolo di penale per la ritardata messa a disposizione dei manufatti).
Ciò posto, deve, poi, rilevarsi che, in relazione all'importo dovuto a titolo di saldo del prezzo del subappalto (importo appena ridotto per effetto della cd. compensazione impropria), la ha domandato, nel ricorso Controparte_1 per decreto ingiuntivo, l'applicazione degli interessi di mora al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002 ed, in via riconvenzionale, nel giudizio R.G. 38626/2022, l'applicazione della penale da ritardo prevista dall'art.
2.6 del contratto inter partes.
Al riguardo deve, tuttavia, osservarsi che, in tema di obbligazione pecuniarie, poiché la legge (art. 1284, primo comma, c.c. ovvero, nella specie, D.Lgs. 231/2002) già prevede l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora a titolo di “Dann[o] nelle obbligazioni pecuniarie” ed “anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”, ove le parti pattuiscano una penale da ritardo, deve verificarsi se la stessa sia stata concordata quale diversa e maggiore misura convenzionale del danno per il ritardato pagamento (e, dunque, in sostituzione degli interessi di mora previsti ex lege) ovvero con riferimento al cd. “maggior danno” di cui al secondo comma dell'art. 1284 c.c..
Orbene, nella specie, considerato, per un verso, che nel contratto non vi è alcun riferimento al “maggior danno” e, per altro verso, che la penale da ritardo di cui si discute, poiché determinata nell' “1% della fornitura ogni 15 giorni di ritardo” si risolve, pur sempre, della determinazione di una diversa misura di interessi moratori ancorché da applicarsi (sul punto si tornerà subito in appresso) all'intero corrispettivo contrattuale e non alla somma in relazione alla quale vi è ritardo nel pagamento, deve ritenersi che le parti abbiano convenuto la penale di cui si tratta in sostituzione degli interessi di mora dovuti ex lege.
Deve, dunque, innanzitutto respingersi la pretesa della di Controparte_1 cumulare gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 con la penale di cui ora di discute, essendo dovuta unicamente quest'ultima.
Ciò posto, deve, poi, rilevarsi che anche la penale da ritardo in parola non si sottrae al rilievo della manifesta eccessività del suo ammontare.
In primo luogo è, infatti, agevole rilevare che l'applicazione di un
“risarcimento pari all'1%”… “ogni 15 giorni di ritardo” si risolve nell'applicazione di un interesse ad un saggio superiore al 24% annuo (365 giorni/15 giorni = 24,33) e, dunque, di un interesse già di per sé molto elevato.
Va, poi, rilevato che, come già sopra cennato, tale elevato tasso di interesse, secondo le intese contrattuali, andrebbe applicato non già alla somma in relazione alla quale vi è ritardo nel pagamento ma all'intero ammontare del corrispettivo d'appalto, con l'inaccettabile conclusione che, nella specie, a fronte del mancato pagamento di un importo sopra determinato in € 21.840,00 andrebbe applicato sul ben maggiore importo di € 420.000,00.
11 La penale da ritardo di cui si discute va, dunque, ridotta in una misura che, considerato l'interesse contrattuale della l'andamento del Controparte_1 tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 (da ultimo pari al 12,25%) e la circostanza che le parti nel prevedere la medesima penale nella misura anzidetta hanno chiaramente espresso una volontà di riconoscere al creditore una prestazione maggiore di quella derivante dalla mera applicazione degli interessi di mora previsti per legge (nella specie quelli di cui al D.Lgs. 231/2002), si ritiene equo determinare in misura pari al 13% annuo dell'importo effettivamente oggetto di mancato pagamento.
Per tutto quanto innanzi, dunque, respinta ogni altra domanda formulata dalle parti, la va condannata al pagamento, in favore della Pt_1 Controparte_1 della somma di € 21.840,00 oltre, a titolo di penale da ritardo, interessi sulla medesima somma al saggio del 13% annuo dal 5.11.2021 (91° giorno successivo al ritiro della merce) e fino al soddisfo.
Nell'esito complessivo del giudizio deve individuarsi nella la parte Pt_1 soccombente in misura assolutamente prevalente.
La stessa va, pertanto, condannata alla refusione, in favore della Pt_1 [...]
delle spese di lite, da liquidarsi in dispositivo in relazione al CP_1 valore della causa.
Le medesime spese vanno, tuttavia, previamente compensate per un mezzo stante l'accoglimento soltanto parziale delle pretese della Controparte_1 con rigetto di specifici punti di domanda (segnatamente in ordine alla cumulabilità degli interessi di mora con la penale da ritardo ed alla necessità di ridurre ad equità la medesima penale da ritardo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte nei giudizi riuniti, contrariis reiectis, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 10876/2002;
2. rigetta tutte le domande proposte dalla Parte_1
3. in parziale accoglimento delle domande proposte dalla Controparte_1
condanna la al pagamento, in favore della
[...] Parte_1
della somma di € 21.840,00 oltre, a titolo di Controparte_1 penale da ritardo, interessi sulla medesima somma al saggio del 13% annuo dal 5.11.2021 e fino al soddisfo;
4. condanna la al rimborso, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite che, già compensate per un mezzo, si Controparte_1 liquidano, nella restante metà, in € 522,50 per esborsi ed € 11.225,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato.
Così deciso in Milano addì 20.1.2025 Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Doc.ti n.ri 2, 3, 3 bis e 25 ter in produzione della Pt_1 2 Doc.ti n.ri 24 e 24 bis in produzione della Pt_1 6 3 Doc. n. 4 in produzione della Pt_1 4 Si veda comunicazione sub doc. n. 2 in produzione della Controparte_1 5 Doc. n. 11 in produzione della Pt_1 7 6 Ci si riferisce ai documenti n.ri 10, 11 e 12 in produzione della ed al documento n. 9 in produzione Controparte_1 della Pt_1 7 Doc. n. 15 in produzione della Controparte_1 8 Doc. n. 16 in produzione della Controparte_1 8