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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1989 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr. ssa Caterina CANIATO Giudice rel. dr. Ether Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 25/02/2023, assunto in decisione all'udienza in data 13/11/2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maimone Giacoma e dell'Avv. Fusco Filomena, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Bianca
Maria n. 6, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
(C.F.: , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(NIGERIA) in data 06/05/1982, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Agnelli Gian Piero e dall'Avv. Santonocito Anna Giuseppina ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Bellusco (MB), Via Ornago n. 2, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI:
Dichiarare cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi Parte_1
e , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Vimercate (MB) (atto n. 23, parte II, Serie C) MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 18 novembre 2021.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi sia mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno e che ricorrano pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge
1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso, come da motivazioni indicate in separata ordinanza con cui si provvede sul punto.
Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data Controparte_1
25/02/2023, così provvede:
I. Pronuncia la cessazione effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Vimercate (MB) in data 19/07/2013 (atto n. 23, parte Controparte_1
II, Serie C, anno del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vimercate (MB).
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vimercate (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza
IV. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Caterina Caniato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr. ssa Caterina CANIATO Giudice rel. dr. Ether Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 25/02/2023, assunto in decisione all'udienza in data 13/11/2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maimone Giacoma e dell'Avv. Fusco Filomena, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Bianca
Maria n. 6, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
(C.F.: , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(NIGERIA) in data 06/05/1982, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Agnelli Gian Piero e dall'Avv. Santonocito Anna Giuseppina ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Bellusco (MB), Via Ornago n. 2, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI:
Dichiarare cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi Parte_1
e , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Vimercate (MB) (atto n. 23, parte II, Serie C) MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 18 novembre 2021.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi sia mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno e che ricorrano pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge
1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso, come da motivazioni indicate in separata ordinanza con cui si provvede sul punto.
Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data Controparte_1
25/02/2023, così provvede:
I. Pronuncia la cessazione effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Vimercate (MB) in data 19/07/2013 (atto n. 23, parte Controparte_1
II, Serie C, anno del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vimercate (MB).
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vimercate (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza
IV. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Caterina Caniato