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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/05/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1776/2023
Tribunale Civile di Grosseto
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1776/2023
Oggi 21 maggio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Giulio Bovicelli, sono comparsi:
Per l'appellante presente l'avv. Tommaso Ceciarini in sostituzione dell'Avv.
Bernadette Cacciapaglia
Per è presente la dott.ssa , delegate Controparte_1 CP_2
dall' Avvocatura Dello Stato Di Firenze;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa .
L'avv. Ceciarini si riporta alle note conclusive depositate telematicamente e insiste,
pertanto, per la riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di con l'accoglimento dei motivi di appello proposti. CP_1
La dott.ssa precisale conclusioni come da comparsa di costituzione e CP_2
risposta riportandosi alle difese spiegate in atti ai fini della discussione orale.
I procuratori delle parti dichiarano di non voler presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consilgio per deliberare.
Alle ore 18.20, il gidice, uscito dalla camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Giulio Bovicelli N. R.G. 1776/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Grosseto
in grado di appello
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giulio Bovicelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1776/2023 tra le parti:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. CACCIAPAGLIA BERNADETTE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da sopra esteso verbale.
*****
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La proponeva dinanzi al Giudice di Pace di , opposizione al Parte_1 CP_1
verbale di accertamento di violazione n. ATX0001032823- RG 217088, notificato in data 04.02.2022, elevato dalla Sezione di Polizia Stradale di , per la CP_1
violazione dell'art. 142 c. 8 C.d.S., rilevata con l'apparecchiatura di misura telelaser, sulla scorta dei seguenti motivi 1) Genericità delle motivazioni indicate a
titolo di scusante della contestazione differita. Mancata contestazione immediata”; “2)
Mancanza di prova rigorosa sulla perfetta funzionalità dell'apparecchio utilizzato, specie
in relazione ai dovuti periodici controlli secondo le norme S.I.T. Mancata Taratura”; “3)
Nullità del verbale di accertamento per violazione e per mancata applicazione della
L.273/91 di “istituzione del Sistema Nazionale di taratura” e della normativa
europea(UNI EN30012 integrata nelle UIN EN 30012), in materia di Taratura degli
strumenti di Misura, nonché per mancato rispetto della Risoluzione OIML R 91
(Organization Internazionale de Metrologie Legale); “5) della decadenza dell'ente” per l'intempestiva notifica della contestazione.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato la fondatezza delle Controparte_1
ragioni avversarie.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza fatta oggetto del presente gravame, con cui il Giudice di Pace “definitivamente pronunciando, sulla domanda
proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
RESPINGE il ricorso e per gli effetti CONFERMA L'atto impugnato da
[...]
ovvero il verbale di contestazione n. ATX0001032823 del 6/07/2021 Parte_1
emesso dalla Polizia Stradale di . Compensa le spese di lite”. CP_1
Avverso detto provvedimento, la società Parte_1
ha promosso appello deducendo, tra l'altro, l'erroneità della motivazione, nella parte in cui si dà per assodato il corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevazione della velocità per il solo fatto che lo stesso, così come la “il la taratura
dell'apparecchio utilizzato sono state verificate mediante la produzione dei certificati di
taratura rilasciato in data 04.06.2021 da istituto accreditato”; l'appellante in proposito ha espressamente dedotto che, invero, “l'Ente accertatore … non ha fornito sufficiente
prova della corretta funzionalità dello strumento di rilevazione della velocità nello stesso
momento del suo utilizzo” (vds pag. 7 appello). La si è costituita anche in questo grado di giudizio, Controparte_1
opponendosi alla domanda dell'appellante, in particolar modo eccependo l'”inammissibilità del gravame ed in particolare dei motivi A e C per il divieto di nova in
Appello” e contestando nel merito le ragioni avversarie.
*** ***
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
In via assorbente occorre rilevare che sin dal primo grado di giudizio la Parte_1
ha contestato il corretto funzionamento dell'apparecchio impiegato
[...]
nell'accertamento.
Sotto questo profilo, dunque, non può rintracciarsi alcuna violazione del divieto di nova in appello.
La suddetta contestazione sposta sull' Ente accertatore il relativo onere della prova, che deve estendersi, ovviamente, a tutti gli elementi necessari alla verifica del corretto funzionamento dello strumento impiegato, a prescindere dall'eventuale specifico riferimento ad opera dell'opponente, ad uno solo di essi.
Tale elementi, infatti, hanno natura tecnica e sono nella esclusiva disponibilità
dell'Ente, con la conseguenza che la parte privata non può ritenersi onerata dell'individuazione dello specifico aspetto che inficia la funzionalità dello strumento, che deve invece esser dimostrata dall'Ente.
Ebbene, su questa scorta, occorre rilevare che pur a fronte della espressa previsione di cui all'art. 142, comma sesto, d.lgs. 285 del1992 (secondo cui “per la
determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le
risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità
media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i
documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”) la CP_1
non ha dato alcuna prova della effettiva omologazione
[...]
dell'apparecchio utilizzato nell'accertamento.
Questa, infatti, non emerge in alcun modo dalla documentazione tecnica versata in atti dall'Ente convenuto (ed in particolare dal certificato di taratura o dalla relazione di servizio relativo alle verifiche di funzionalità effettuate dagli agenti vds. pagg. da 21 a 25 del doc. allegato alla Costituzione e risposta della CP_1
).
[...]
Nello stesso senso, la relativa prova non può essere tratta dalla affermazione,
contenuta nel verbale di accertamento, secondo cui la velocità è stata rilevata con apparecchiatura “OMOLOGATA DAL MIN. INFRASTR. E TRASPORTI CON
PROVVEDIMENTO N. 1824 DEL 20/3/2000” (vds. pag. 4 documentazione allegata alla comparsa di costituzione della ). CP_1
In tal senso deve infatti ricordarsi che “in caso di contestazioni circa l'affidabilità
dell'apparecchio, spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale
omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le
certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non
potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità
dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non
rivestendo quest'ultimo fede privilegiata” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza
n. 6579 del 06/03/2023).
Il mancato deposito agli atti del giudizio del certificato di omologazione, dunque,
esclude, che possa ritenersi provato l'eccesso di velocità contestato all'appellante.
Su questa scorta l'appello non può che trovare accoglimento.
Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa ed in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014, con riduzione massima per l'esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, - Annulla il verbale di accertamento opposto, n. n. ATX0001032823, notificato in data 04.02.2022,
- condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 136,50 per esborsi ed in €
405,00 per compensi (€ 232,00 per il grado di appello e € 173,00 per il primo grado)
, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Grosseto, 21/05/2025.
Il giudice
Dott. Giulio Bovicelli
Tribunale Civile di Grosseto
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1776/2023
Oggi 21 maggio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Giulio Bovicelli, sono comparsi:
Per l'appellante presente l'avv. Tommaso Ceciarini in sostituzione dell'Avv.
Bernadette Cacciapaglia
Per è presente la dott.ssa , delegate Controparte_1 CP_2
dall' Avvocatura Dello Stato Di Firenze;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa .
L'avv. Ceciarini si riporta alle note conclusive depositate telematicamente e insiste,
pertanto, per la riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di con l'accoglimento dei motivi di appello proposti. CP_1
La dott.ssa precisale conclusioni come da comparsa di costituzione e CP_2
risposta riportandosi alle difese spiegate in atti ai fini della discussione orale.
I procuratori delle parti dichiarano di non voler presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consilgio per deliberare.
Alle ore 18.20, il gidice, uscito dalla camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Giulio Bovicelli N. R.G. 1776/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Grosseto
in grado di appello
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giulio Bovicelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1776/2023 tra le parti:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. CACCIAPAGLIA BERNADETTE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da sopra esteso verbale.
*****
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La proponeva dinanzi al Giudice di Pace di , opposizione al Parte_1 CP_1
verbale di accertamento di violazione n. ATX0001032823- RG 217088, notificato in data 04.02.2022, elevato dalla Sezione di Polizia Stradale di , per la CP_1
violazione dell'art. 142 c. 8 C.d.S., rilevata con l'apparecchiatura di misura telelaser, sulla scorta dei seguenti motivi 1) Genericità delle motivazioni indicate a
titolo di scusante della contestazione differita. Mancata contestazione immediata”; “2)
Mancanza di prova rigorosa sulla perfetta funzionalità dell'apparecchio utilizzato, specie
in relazione ai dovuti periodici controlli secondo le norme S.I.T. Mancata Taratura”; “3)
Nullità del verbale di accertamento per violazione e per mancata applicazione della
L.273/91 di “istituzione del Sistema Nazionale di taratura” e della normativa
europea(UNI EN30012 integrata nelle UIN EN 30012), in materia di Taratura degli
strumenti di Misura, nonché per mancato rispetto della Risoluzione OIML R 91
(Organization Internazionale de Metrologie Legale); “5) della decadenza dell'ente” per l'intempestiva notifica della contestazione.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato la fondatezza delle Controparte_1
ragioni avversarie.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza fatta oggetto del presente gravame, con cui il Giudice di Pace “definitivamente pronunciando, sulla domanda
proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
RESPINGE il ricorso e per gli effetti CONFERMA L'atto impugnato da
[...]
ovvero il verbale di contestazione n. ATX0001032823 del 6/07/2021 Parte_1
emesso dalla Polizia Stradale di . Compensa le spese di lite”. CP_1
Avverso detto provvedimento, la società Parte_1
ha promosso appello deducendo, tra l'altro, l'erroneità della motivazione, nella parte in cui si dà per assodato il corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevazione della velocità per il solo fatto che lo stesso, così come la “il la taratura
dell'apparecchio utilizzato sono state verificate mediante la produzione dei certificati di
taratura rilasciato in data 04.06.2021 da istituto accreditato”; l'appellante in proposito ha espressamente dedotto che, invero, “l'Ente accertatore … non ha fornito sufficiente
prova della corretta funzionalità dello strumento di rilevazione della velocità nello stesso
momento del suo utilizzo” (vds pag. 7 appello). La si è costituita anche in questo grado di giudizio, Controparte_1
opponendosi alla domanda dell'appellante, in particolar modo eccependo l'”inammissibilità del gravame ed in particolare dei motivi A e C per il divieto di nova in
Appello” e contestando nel merito le ragioni avversarie.
*** ***
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
In via assorbente occorre rilevare che sin dal primo grado di giudizio la Parte_1
ha contestato il corretto funzionamento dell'apparecchio impiegato
[...]
nell'accertamento.
Sotto questo profilo, dunque, non può rintracciarsi alcuna violazione del divieto di nova in appello.
La suddetta contestazione sposta sull' Ente accertatore il relativo onere della prova, che deve estendersi, ovviamente, a tutti gli elementi necessari alla verifica del corretto funzionamento dello strumento impiegato, a prescindere dall'eventuale specifico riferimento ad opera dell'opponente, ad uno solo di essi.
Tale elementi, infatti, hanno natura tecnica e sono nella esclusiva disponibilità
dell'Ente, con la conseguenza che la parte privata non può ritenersi onerata dell'individuazione dello specifico aspetto che inficia la funzionalità dello strumento, che deve invece esser dimostrata dall'Ente.
Ebbene, su questa scorta, occorre rilevare che pur a fronte della espressa previsione di cui all'art. 142, comma sesto, d.lgs. 285 del1992 (secondo cui “per la
determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le
risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità
media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i
documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”) la CP_1
non ha dato alcuna prova della effettiva omologazione
[...]
dell'apparecchio utilizzato nell'accertamento.
Questa, infatti, non emerge in alcun modo dalla documentazione tecnica versata in atti dall'Ente convenuto (ed in particolare dal certificato di taratura o dalla relazione di servizio relativo alle verifiche di funzionalità effettuate dagli agenti vds. pagg. da 21 a 25 del doc. allegato alla Costituzione e risposta della CP_1
).
[...]
Nello stesso senso, la relativa prova non può essere tratta dalla affermazione,
contenuta nel verbale di accertamento, secondo cui la velocità è stata rilevata con apparecchiatura “OMOLOGATA DAL MIN. INFRASTR. E TRASPORTI CON
PROVVEDIMENTO N. 1824 DEL 20/3/2000” (vds. pag. 4 documentazione allegata alla comparsa di costituzione della ). CP_1
In tal senso deve infatti ricordarsi che “in caso di contestazioni circa l'affidabilità
dell'apparecchio, spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale
omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le
certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non
potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità
dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non
rivestendo quest'ultimo fede privilegiata” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza
n. 6579 del 06/03/2023).
Il mancato deposito agli atti del giudizio del certificato di omologazione, dunque,
esclude, che possa ritenersi provato l'eccesso di velocità contestato all'appellante.
Su questa scorta l'appello non può che trovare accoglimento.
Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa ed in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014, con riduzione massima per l'esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, - Annulla il verbale di accertamento opposto, n. n. ATX0001032823, notificato in data 04.02.2022,
- condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 136,50 per esborsi ed in €
405,00 per compensi (€ 232,00 per il grado di appello e € 173,00 per il primo grado)
, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Grosseto, 21/05/2025.
Il giudice
Dott. Giulio Bovicelli