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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15835/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15835/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DE NUNZIO ALESSANDRO, giusta Parte_1 procura in atti;
ATTORE/I contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. MANNI ANTONELLA, giusta procura in atti;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. PALESE MARIA ELENA, giusta procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento Parte_1
n. 01420200033327185, notificata da ad Controparte_2 istanza di per Controparte_3 importi dovuti a seguito di escussione (da parte delle banche erogatrici) di pagina 1 di 16 garanzia del fondo pubblico ex legge n. 662/1996, in qualità di coobbligato della impresa Ing. Resta e c. S.r.l., avendo egli prestato fideiussioni per Pt_1 quest'ultima a garanzia delle obbligazioni assunte verso gli istituti di credito
Banca Popolare di Bari e Banca Monte dei Paschi di Siena.
Costituendosi in giudizio, i convenuti opposto hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6, c.p.c., la causa, in difetto di attività istruttoria, è infine pervenuta all'udienza del 07/05/2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. (applicabile alla controversia in forza del disposto di cui all'art. 7, co. 3, d.lgs. n. 164/2024).
****
L'opposizione è infondata e merita le sorti del rigetto.
In primo luogo, muovendo dalla considerazione che il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo, ossia Parte_2
è il medesimo diritto della Banca erogatrice e rappresenta, dunque, un
[...] credito di natura privatistica, perché derivante dal finanziamento, l'opponente sostiene, in sintesi, che, nella ipotesi di riscossione di entrate di natura privatistica, come quella in esame, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo, essendo l'Ente onerato della precostituzione giurisdizionale del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla iscrizione a ruolo ed alla emissione della cartella di pagamento.
Deduce, quindi, in sostanza, che sono suscettibili di riscossione mediante iscrizione a ruolo le sole entrate pubblicistiche e che, invece, le entrate che traggono origine da rapporti privatistici per poter essere riscosse mediante detto strumento esigono un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo, nella specie mancante.
La censura è infondata.
Come la Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire, con indirizzo ormai consolidato e qui condiviso, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Parte_2
pagina 2 di 16 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del
1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508).
Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive.
Va altresì evidenziato che l'art.
8-bis della l. n. 33 del 2015, di conversione del d.l. n. 3 del 2015, disciplinando il ‹‹Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese›› (così in rubrica, a esplicazione del fondamento della norma), stabilisce che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”. Prevede, inoltre, che “la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti” e che “al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, e successive modificazioni”.
Secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, la “norma dell'art.
8- bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa”, ma piuttosto come disposizione solo “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente” (Cass., sez. 1, 31/05/2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto in specie che le più “diverse forme di intervento pubblico in favore delle
pagina 3 di 16 attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario”, senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle “ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste” (cfr., in specie, Cass., sez. 1, 30/01/2019, n. 2664).
Con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5,
d.lgs. n. 123/98 si è chiarito che in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di “revoca” e “restituzione” previsto dalla norma, si tratta comunque di assorbire, di “recuperare” il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello “sviluppo delle attività produttive” (cfr. Cass., sez. 1,
20/09/2017, n. 21841); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 (“le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2”; cfr., Cass., sez.
1, 24/08/2015, n. 17111; Cass., sez. 1, 20/04/2018, n. 9926).
Si è, al riguardo, sottolineato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
L'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfermata dall'art. 17 del decreto-legge n. 3/2015, che, a sua volta, richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna opposta,
. Parte_2
pagina 4 di 16 Tanto conduce a ritenere che il procedimento di recupero esattoriale deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come l'odierno opponente, a nulla rilevando che quest'ultimo non sia stato beneficiario diretto di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della legge n.
662/1996.
E ciò perché “l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo”
(così, Cass., sez. 1, 18/01/2022, n. 1453).
Al riguardo, si è altresì condivisibilmente aggiunto che l'espressione
“finanziamenti”, contenuta nell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/98, è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di Cassazione (Cass., n.
21841/2017, cit.), che ha ritenuto che essa debba essere intesa in senso non strettamente formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo l'art. 7 d.lgs. n. 123/98 - in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse pubbliche lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo (il caso esaminato nella predetta pronuncia si riferiva, in particolare, ai contributi in conto capitale ed in conto di pagina 5 di 16 gestione). Si è spiegato che una tale interpretazione consente alle risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, di trovare adeguata protezione, una più sicura e certa soddisfazione, per poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici (Cass., n. 6508/2020, cit.).
Anche con le ordinanze della Corte di legittimità n. 2664/2019 e n. 14915/15 si è esclusa una “interpretazione riduttiva” dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, che circoscriva gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla. In particolare, nell'ordinanza n. 2664/2019, si è evidenziato che, in difetto di una definizione di finanziamenti contenuta nel d.lgs. n. 123/98, il termine finanziamento non si riduce solo ad una formula equivalente ai “contratti di credito” ed ai casi di erogazione diretta di somme di denaro e, in tale prospettiva, essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal d.lgs. n. 123/1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento (cfr., secondo Cass., n. 6508/2020, anche l'intervento di sostegno a mezza di una garanzia personale non presenta, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale diversa ed inferiore rispetto alla concessione di mutui o alla erogazione diretta di somme di denaro).
Si è, pure, osservato che il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la “revoca”, che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento.
pagina 6 di 16 Tali argomentazioni sono state ribadite, di recente, tra le altre, da n. 9678 del 2025 Cass., n. 9657/2024 e da Cass., n. 30181/2024.
Nel solco delle suddette pronunce la Corte di legittimità ha precisato, da ultimo, che “l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già menzionato, incide sulla natura e sulle caratteristiche stesse del credito, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura esattoriale di cui all'art. 17 del d. lg. 26 febbraio 1999 n.
46. A seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della
“causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse -di natura pubblica- alla disponibilità del Fondo pubblico ex l. 662/1996. D'altronde, le norme di cui al d. lg. 123/1998, ivi compreso l'art. 9, regolano ogni fattispecie nella quale vi siano capitali pubblici adoperati per il sostegno all'economia nelle forme indicate (cfr. art. 7 d. lg. 123/1998, fra cui rientrano anche le concessioni di garanzie) e l'art. 9
(con connessa applicazione di procedura esattoriale e attribuzione del privilegio) trova applicazione anche laddove l'azione recuperatoria non sorga dalla verifica ex post dell'assenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, ma sorga da difetti funzionali della causa del negozio di diritto privato attraverso il quale si è materialmente estrinsecato l'aiuto pubblico. Ne consegue che il Fondo pubblico è tenuto a recuperare il proprio credito per via esattoriale e senza necessità di pre- costituirsi un titolo esecutivo giudiziario, trattandosi di azione che ha per oggetto un credito di natura pubblicistica” (Cass., n. 5786/2025).
Questo ormai granitico indirizzo interpretativo, elaborato dalla Corte di legittimità con chiara valenza nomofilattica, può dunque trovare applicazione al caso di specie, in difetto di idonei argomenti che ne giustifichino una rivisitazione,
e comporta il rigetto del motivo di opposizione sul punto.
Quanto alla eccepita nullità delle fideiussioni prestate dall'odierno opponente perché riproduttiva dello schema predisposto dall'ABI (Associazione
Bancaria Italiana), con conseguente liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c., si osserva quanto segue.
Va ricordato, in linea generale, che con provvedimento n. 55 del 2005, la
Banca d'Italia, quale Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito,
pagina 7 di 16 ritenne in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a, della l. 287/90 le clausole sub artt.
2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall'ABI nell'ottobre del 2002, in quanto prodotto di un'intesa anticoncorrenziale. Le clausole nulle per violazione della normativa antitrust, che, a giudizio della Autorità Garante, in quanto uniformemente applicate, comportavano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, addossandogli le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (art. 6) ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (artt. 2
e 8), erano, nel dettaglio: la clausola cd. di reviviscenza, secondo cui il fideiussore
è tenuto a rimborsare alla banca le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite ma successivamente restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei detti pagamenti, o per qualsiasi altro pagina 6 di 8 motivo
(art. 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”
(art. 6); la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Che questo sia il contenuto del deliberato della Banca d'Italia, oltre a non formare oggetto di specifica contestazione, si trova in più occasioni ripetuto nelle numerose pronunce della Cassazione che, trattando la questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, riconoscono a tale provvedimento carattere di “prova privilegiata” della sussistenza dell'intesa illecita accertata (tra le altre, Cass., Sez. Un. 41994/21; Cass.,13846/19, che richiama, quali precedenti, 13486/11 e 11904/14; 29810/17).
La censura della Banca d'Italia, tuttavia, riguarda specificamente ed esclusivamente le fideiussioni omnibus (e non altra categoria di garanzia)
pagina 8 di 16 prestate dall'ottobre 2002 sino al 2005, mediante l'adozione dello schema contrattuale dichiarato lesivo della concorrenza, ed il relativo provvedimento di censura adottato dalla Banca d'Italia, assume valenza di prova privilegiata della diffusione seriale di quel modello contrattuale adottato dall'ABI, così come messo in evidenza dalla Suprema Corte, affermando che “i fatti accertati e le prove acquisite nel corso del procedimento amministrativo non siano più controvertibili, né utilizzabili a fini e con senso diverso da quello attribuito nel provvedimento stesso;
infatti, benché l'accertamento stesso abbia avuto luogo in un procedimento svoltosi tra le imprese e l'autorità competente, "deve ritenersi che la circostanza che il singolo utente o consumatore sia beneficiario della normativa in tema di concorrenza (per tutte, Cass. 9 dicembre 2002, n. 17475) comporta pure, al fine di attribuire effettività alla tutela dei primi ed un senso alla stessa istituzione dell'Autorità Garante, la piena utilizzabilità da parte loro, una volta accertate condotte di violazione della normativa di settore posta anche a loro tutela, degli accertamenti conseguiti nel procedimento di cui pure non sono stati formalmente parte” (così, in motivazione, Cass. 22/05/2019, n.13846).
Pertanto, il ruolo di prova privilegiata degli atti del procedimento pubblicistico "impedisce che possano rimettersi in discussione proprio i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza, se non altro in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede" (Cass. 13486/19, cit.).
Identiche conclusioni non possono però formularsi con riferimento alle fideiussioni prestate a garanzia dei rapporti credito intrattenuti con la Banca
Popolare di Bari, dedotte in giudizio, in quanto le stesse sono state rispettivamente sottoscritte in data 30/10/2012 e 30/9/2013, nonché con quella rilasciata a garanzia del finanziamento concesso da Banca Monte dei Paschi di
Siena, sottoscritta il 7/12/2010 (l'unica rilasciata in favore di tale istituto di credito, documentata in atti – v. doc. 14 prod. convenuta opposta – essendo dunque prive di idoneo supporto probatorio eventuali ulteriori contestazioni).
Invero, come già innanzi evidenziato, il provvedimento n. 55/05 della Banca
d'Italia, mentre ha -come si è detto- carattere di prova privilegiata della pagina 9 di 16 diffusione seriale del modello ABI nelle fideiussioni omnibus prestate nel periodo di tempo oggetto di esame (ovvero dal 2002 al 2005), non ha il medesimo valore per quelle non ricomprese nell'anzidetto arco temporale. Questo perché
l'istruttoria e, dunque, l'accertamento, dell'Autorità di Vigilanza hanno riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus nell'ottobre 2002, non anche altri eventuali modelli elaborati in precedenza e/o successivamente, sebbene in ipotesi riproducenti le stesse clausole vietate contenute nel modello del 2002 (in argomento, cfr. Corte di
Appello di Bari, n. 174 del 10/02/2025).
A ciò si aggiunga che, nel caso che ci occupa, si verte nella diversa ipotesi di fideiussione specifica e non già generica (c.d. omnibus): la previsione fideiussoria è inserita nel contratto di mutuo al cui adempimento la garanzia personale è preordinata, senza riferimento ad una serie indeterminata, con indicazione dell'esposizione massima garantita, di operazioni bancarie, come invece avviene per le fideiussioni c.d. omnibus.
Non appare allora superfluo osservare che il tenore letterale della statuizione della Banca d'Italia sia chiaro ed inequivoco nel poter sostenere che la censura non concerna in alcun modo le fideiussioni specifiche avendo l'Autorità di vigilanza operato un espresso richiamo alle sole fideiussioni omnibus. E, dunque, la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema A.B.I. non determina la nullità delle predette clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata (in argomento, cfr. Trib. Bari, Sez. IV, n. 2851/2024).
Al riguardo, la Corte di legittimità ha invero di recente chiarito che “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento
pagina 10 di 16 gli riconosce”, assumendo altresì rilievo, ai fini dell'integrazione della nullità,
“l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass., n. 1170 del
17/01/2025).
Nella specie, l'opponente non ha fornito la prova dell'asserita violazione.
La giurisprudenza di legittimità ha invero affermato che l'uniforme (e non occasionale) applicazione delle clausole illecite rappresenta uno degli elementi costitutivi dell'azione di nullità (e quindi anche dell'eccezione) promossa dal garante (tra le altre, Cass. n. 30818/2018; Cass. n. 29810/2017), sicché l'onere di provare la sussistenza di tale elemento non può che gravare su chi lo deduce.
Alla luce di tali rilievi non è dunque possibile riscontrare la nullità dedotta a motivo di censura, essendo il dato tipologico e cronologico non corrispondente all'adozione dello schema ABI investito della nullità invocata (cfr. Cass. n. 19948 del 2023, in motivazione).
Sicché, nella specie, dovendosi qualificare l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente come stand alone, era onere dello stesso fornire la prova dell'esistenza di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito già in epoca precedente a quella presa in considerazione dal provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia e la riconducibilità del caso di specie ai principi espressi dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021.
Ciò considerato, nella fattispecie in esame, essendosi l'opponente limitato ad affermare la nullità fideiussione per violazione della normativa antitrust facendo leva sull'accertamento compiuto nel provvedimento della Banca d'Italia
n.55 del 02/05/2005, va senz'altro disattesa la doglianza difensiva.
pagina 11 di 16 Inoltre, non basta sostenere genericamente la violazione della normativa antitrust, ma occorre dimostrare le conseguenze in termini di vizio che ne sono derivate: una intesa vietata può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte (Cass. Civ., Sez. Unite,
n. 2207/2005), purtuttavia, perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, L. n. 287/1990, non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima, ma occorre che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto a una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti. Il che nella fattispecie non è avvenuto.
Sicché, mancando la prova dell'intesa anticoncorrenziale da cui deriverebbe la nullità della fideiussione in questione, l'eccezione in tal senso sollevata dall'opponente deve essere rigettata.
Tanto, sia riguardo al contratto di fideiussione nel suo complesso sia con riferimento alla sua nullità parziale con particolare riferimento alla clausola derogatoria dell'osservanza dell'art. 1957 c.c.
Inoltre, esclusa la nullità parziale del contratto di fideiussione riguardo alla richiamata clausola derogatoria, va poi ricordato che, per pacifica giurisprudenza, tale clausola deve ritenersi del tutto legittima considerato che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. 21867/2013), rischio evidentemente assunto dal fideiussore, nel caso di specie, con la sottoscrizione del contratto.
Peraltro, secondo giurisprudenza consolidata, la clausola derogatoria in commento non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341
c. 2 c.c. esige la specifica approvazione per iscritto (Cass. 9245/2007), non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassative ivi previste (Trib. Milano n.
6480 del 26 luglio 2021; conf. Trib. Roma n. 9265 del 26 maggio 2021; Cass.
2263/2006).
pagina 12 di 16 Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, va osservato che:
- nella cartella esattoriale opposta sono espressamente indicate le posizioni relative ai finanziamenti ed i protocolli della comunicazione di surroga (riportati anche dall'attore nel proprio atto di citazione), corrispondenti a quelli richiamati dalla convenuta opposta nelle Racc. a/r del 08.11.2019 e del 27.11.2019 attraverso le quali veniva comunicata la surroga agli istituti bancari (cfr. doc. 12 e
21 , regolarmente ricevute dall'odierno Parte_2 opponente, sicché le contestazioni in ordine alla “incertezza sul credito” appaiono prive di fondamento;
- affatto generiche sono le doglianze relative alla “contestazione del credito”: al riguardo, va peraltro considerato in ogni caso che, come chiarito in giurisprudenza, “occorre operare nel caso di specie una scissione tra il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori – di natura privatistica, in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti – e il rapporto intercorrente tra , il debitore e i fideiussori, Parte_2 di natura pubblicistica in quanto fondato sulla garanzia prevista dalla L. 662/1996
e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2, comma quarto, D.M.
20.6.2005 n. 18456. Tale ultima norma prevede una fattispecie di surroga ex lege: a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento all'istituto finanziatore da parte del , si realizza una surroga legale che Parte_2 consente a quest'ultimo di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende privatistiche del rapporto possano incidere sulla procedura esattoriale. Oggetto della surroga, dunque, non è il diritto di credito in capo alla banca sorto a seguito dell'esposizione debitoria maturata dall'impresa, ma solo il quantum della liquidazione della perdita che il ha erogato. Parte_2
Peraltro, il diritto di surroga ex lege deriva e sorge al momento in cui è prestata la garanzia pubblicistica, mentre il pagamento costituisce solo la sua condizione di esigibilità. Non essendovi dunque coincidenza tra il diritto di credito, di natura erariale, vantato dal per effetto della surroga legale, e Parte_2 quello originariamente in capo alla banca mutuante, di natura privatistica, le eccezioni relative rapporto obbligatorio principale non sono opponibili al fondo di
pagina 13 di 16 garanzia gestito dalla Banca per il Mezzogiorno” (così, Trib. Treviso, ord.
10/12/2024; cfr. altresì Trib. Salerno, sent. n. 3639/2022; nonché Trib. Trani, ord.
21/11/2023: “l'autonomia dei rapporti intercorsi con l'odierna reclamata rispetto al rapporto contrattuale di mutuo, resa evidente anche dal carattere “a prima richiesta” della garanzia, escussa, impedisce di considerare in questa sede le questioni attinenti alla validità del contratto di finanziamento. Invero l'intervento di sostegno alle P.M.I. assicurato dal Fondo di Garanzia, e specificamente la
“garanzia diretta”, è espressamente qualificata come “esplicita, incondizionata ed irrevocabile” (cfr. par. A 4.1 del D.M. del 23.09.05), ed è caratterizzata, quindi, dall'assunzione dell'obbligo di eseguire la prestazione che ne costituisce l'oggetto senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia e in genere alle vicende del rapporto garantito”);
- quanto alla denunziata illegittimità della notificazione della cartella di pagamento perché effettuata da un indirizzo PEC non inserito in pubblici registri, va, sul punto, richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, che, con sentenza del 18/5/2022, n. 15979, hanno condivisibilmente chiarito che “in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (così, da ultimo,
Cass., n. 26682/2024): nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte del destinatario della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto: a)
pagina 14 di 16 l'indirizzo della casella PEC di provenienza faceva chiaramente riferimento all , in quanto contenente il dominio Controparte_4
“ t”; b) la casella di destinazione Email_1 era attiva, in quanto trattavasi pacificamente di indirizzo PEC dell'opponente;
- valorizzando le disposizioni dettate dall'art. 1, primo comma, lett. c), f) ed i- ter), del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.
82, la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d.
“atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)”, ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”
(testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass., 18/10/2023,
n. 28852; Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass. 08/07/2020, n. 14402);
- donde vizio della notifica per tale ragione non è dato riscontrare.
L'opposizione, essendo complessivamente infondata, va dunque respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, in applicazione dei parametri minimi, in ragione dell'entità delle questioni trattate, del carattere documentale della causa e dell'adozione del modulo decisionale semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
- CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore delle convenute opposte, delle spese di lite, che liquida in euro 14.598 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 6 giugno 2025
pagina 15 di 16 Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15835/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DE NUNZIO ALESSANDRO, giusta Parte_1 procura in atti;
ATTORE/I contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. MANNI ANTONELLA, giusta procura in atti;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. PALESE MARIA ELENA, giusta procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento Parte_1
n. 01420200033327185, notificata da ad Controparte_2 istanza di per Controparte_3 importi dovuti a seguito di escussione (da parte delle banche erogatrici) di pagina 1 di 16 garanzia del fondo pubblico ex legge n. 662/1996, in qualità di coobbligato della impresa Ing. Resta e c. S.r.l., avendo egli prestato fideiussioni per Pt_1 quest'ultima a garanzia delle obbligazioni assunte verso gli istituti di credito
Banca Popolare di Bari e Banca Monte dei Paschi di Siena.
Costituendosi in giudizio, i convenuti opposto hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6, c.p.c., la causa, in difetto di attività istruttoria, è infine pervenuta all'udienza del 07/05/2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. (applicabile alla controversia in forza del disposto di cui all'art. 7, co. 3, d.lgs. n. 164/2024).
****
L'opposizione è infondata e merita le sorti del rigetto.
In primo luogo, muovendo dalla considerazione che il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo, ossia Parte_2
è il medesimo diritto della Banca erogatrice e rappresenta, dunque, un
[...] credito di natura privatistica, perché derivante dal finanziamento, l'opponente sostiene, in sintesi, che, nella ipotesi di riscossione di entrate di natura privatistica, come quella in esame, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo, essendo l'Ente onerato della precostituzione giurisdizionale del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla iscrizione a ruolo ed alla emissione della cartella di pagamento.
Deduce, quindi, in sostanza, che sono suscettibili di riscossione mediante iscrizione a ruolo le sole entrate pubblicistiche e che, invece, le entrate che traggono origine da rapporti privatistici per poter essere riscosse mediante detto strumento esigono un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo, nella specie mancante.
La censura è infondata.
Come la Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire, con indirizzo ormai consolidato e qui condiviso, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Parte_2
pagina 2 di 16 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del
1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508).
Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive.
Va altresì evidenziato che l'art.
8-bis della l. n. 33 del 2015, di conversione del d.l. n. 3 del 2015, disciplinando il ‹‹Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese›› (così in rubrica, a esplicazione del fondamento della norma), stabilisce che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”. Prevede, inoltre, che “la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti” e che “al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, e successive modificazioni”.
Secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, la “norma dell'art.
8- bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa”, ma piuttosto come disposizione solo “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente” (Cass., sez. 1, 31/05/2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto in specie che le più “diverse forme di intervento pubblico in favore delle
pagina 3 di 16 attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario”, senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle “ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste” (cfr., in specie, Cass., sez. 1, 30/01/2019, n. 2664).
Con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5,
d.lgs. n. 123/98 si è chiarito che in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di “revoca” e “restituzione” previsto dalla norma, si tratta comunque di assorbire, di “recuperare” il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello “sviluppo delle attività produttive” (cfr. Cass., sez. 1,
20/09/2017, n. 21841); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 (“le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2”; cfr., Cass., sez.
1, 24/08/2015, n. 17111; Cass., sez. 1, 20/04/2018, n. 9926).
Si è, al riguardo, sottolineato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
L'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfermata dall'art. 17 del decreto-legge n. 3/2015, che, a sua volta, richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna opposta,
. Parte_2
pagina 4 di 16 Tanto conduce a ritenere che il procedimento di recupero esattoriale deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come l'odierno opponente, a nulla rilevando che quest'ultimo non sia stato beneficiario diretto di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della legge n.
662/1996.
E ciò perché “l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo”
(così, Cass., sez. 1, 18/01/2022, n. 1453).
Al riguardo, si è altresì condivisibilmente aggiunto che l'espressione
“finanziamenti”, contenuta nell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/98, è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di Cassazione (Cass., n.
21841/2017, cit.), che ha ritenuto che essa debba essere intesa in senso non strettamente formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo l'art. 7 d.lgs. n. 123/98 - in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse pubbliche lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo (il caso esaminato nella predetta pronuncia si riferiva, in particolare, ai contributi in conto capitale ed in conto di pagina 5 di 16 gestione). Si è spiegato che una tale interpretazione consente alle risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, di trovare adeguata protezione, una più sicura e certa soddisfazione, per poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici (Cass., n. 6508/2020, cit.).
Anche con le ordinanze della Corte di legittimità n. 2664/2019 e n. 14915/15 si è esclusa una “interpretazione riduttiva” dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, che circoscriva gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla. In particolare, nell'ordinanza n. 2664/2019, si è evidenziato che, in difetto di una definizione di finanziamenti contenuta nel d.lgs. n. 123/98, il termine finanziamento non si riduce solo ad una formula equivalente ai “contratti di credito” ed ai casi di erogazione diretta di somme di denaro e, in tale prospettiva, essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal d.lgs. n. 123/1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento (cfr., secondo Cass., n. 6508/2020, anche l'intervento di sostegno a mezza di una garanzia personale non presenta, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale diversa ed inferiore rispetto alla concessione di mutui o alla erogazione diretta di somme di denaro).
Si è, pure, osservato che il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la “revoca”, che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento.
pagina 6 di 16 Tali argomentazioni sono state ribadite, di recente, tra le altre, da n. 9678 del 2025 Cass., n. 9657/2024 e da Cass., n. 30181/2024.
Nel solco delle suddette pronunce la Corte di legittimità ha precisato, da ultimo, che “l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già menzionato, incide sulla natura e sulle caratteristiche stesse del credito, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura esattoriale di cui all'art. 17 del d. lg. 26 febbraio 1999 n.
46. A seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della
“causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse -di natura pubblica- alla disponibilità del Fondo pubblico ex l. 662/1996. D'altronde, le norme di cui al d. lg. 123/1998, ivi compreso l'art. 9, regolano ogni fattispecie nella quale vi siano capitali pubblici adoperati per il sostegno all'economia nelle forme indicate (cfr. art. 7 d. lg. 123/1998, fra cui rientrano anche le concessioni di garanzie) e l'art. 9
(con connessa applicazione di procedura esattoriale e attribuzione del privilegio) trova applicazione anche laddove l'azione recuperatoria non sorga dalla verifica ex post dell'assenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, ma sorga da difetti funzionali della causa del negozio di diritto privato attraverso il quale si è materialmente estrinsecato l'aiuto pubblico. Ne consegue che il Fondo pubblico è tenuto a recuperare il proprio credito per via esattoriale e senza necessità di pre- costituirsi un titolo esecutivo giudiziario, trattandosi di azione che ha per oggetto un credito di natura pubblicistica” (Cass., n. 5786/2025).
Questo ormai granitico indirizzo interpretativo, elaborato dalla Corte di legittimità con chiara valenza nomofilattica, può dunque trovare applicazione al caso di specie, in difetto di idonei argomenti che ne giustifichino una rivisitazione,
e comporta il rigetto del motivo di opposizione sul punto.
Quanto alla eccepita nullità delle fideiussioni prestate dall'odierno opponente perché riproduttiva dello schema predisposto dall'ABI (Associazione
Bancaria Italiana), con conseguente liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c., si osserva quanto segue.
Va ricordato, in linea generale, che con provvedimento n. 55 del 2005, la
Banca d'Italia, quale Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito,
pagina 7 di 16 ritenne in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a, della l. 287/90 le clausole sub artt.
2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall'ABI nell'ottobre del 2002, in quanto prodotto di un'intesa anticoncorrenziale. Le clausole nulle per violazione della normativa antitrust, che, a giudizio della Autorità Garante, in quanto uniformemente applicate, comportavano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, addossandogli le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (art. 6) ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (artt. 2
e 8), erano, nel dettaglio: la clausola cd. di reviviscenza, secondo cui il fideiussore
è tenuto a rimborsare alla banca le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite ma successivamente restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei detti pagamenti, o per qualsiasi altro pagina 6 di 8 motivo
(art. 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”
(art. 6); la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Che questo sia il contenuto del deliberato della Banca d'Italia, oltre a non formare oggetto di specifica contestazione, si trova in più occasioni ripetuto nelle numerose pronunce della Cassazione che, trattando la questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, riconoscono a tale provvedimento carattere di “prova privilegiata” della sussistenza dell'intesa illecita accertata (tra le altre, Cass., Sez. Un. 41994/21; Cass.,13846/19, che richiama, quali precedenti, 13486/11 e 11904/14; 29810/17).
La censura della Banca d'Italia, tuttavia, riguarda specificamente ed esclusivamente le fideiussioni omnibus (e non altra categoria di garanzia)
pagina 8 di 16 prestate dall'ottobre 2002 sino al 2005, mediante l'adozione dello schema contrattuale dichiarato lesivo della concorrenza, ed il relativo provvedimento di censura adottato dalla Banca d'Italia, assume valenza di prova privilegiata della diffusione seriale di quel modello contrattuale adottato dall'ABI, così come messo in evidenza dalla Suprema Corte, affermando che “i fatti accertati e le prove acquisite nel corso del procedimento amministrativo non siano più controvertibili, né utilizzabili a fini e con senso diverso da quello attribuito nel provvedimento stesso;
infatti, benché l'accertamento stesso abbia avuto luogo in un procedimento svoltosi tra le imprese e l'autorità competente, "deve ritenersi che la circostanza che il singolo utente o consumatore sia beneficiario della normativa in tema di concorrenza (per tutte, Cass. 9 dicembre 2002, n. 17475) comporta pure, al fine di attribuire effettività alla tutela dei primi ed un senso alla stessa istituzione dell'Autorità Garante, la piena utilizzabilità da parte loro, una volta accertate condotte di violazione della normativa di settore posta anche a loro tutela, degli accertamenti conseguiti nel procedimento di cui pure non sono stati formalmente parte” (così, in motivazione, Cass. 22/05/2019, n.13846).
Pertanto, il ruolo di prova privilegiata degli atti del procedimento pubblicistico "impedisce che possano rimettersi in discussione proprio i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza, se non altro in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede" (Cass. 13486/19, cit.).
Identiche conclusioni non possono però formularsi con riferimento alle fideiussioni prestate a garanzia dei rapporti credito intrattenuti con la Banca
Popolare di Bari, dedotte in giudizio, in quanto le stesse sono state rispettivamente sottoscritte in data 30/10/2012 e 30/9/2013, nonché con quella rilasciata a garanzia del finanziamento concesso da Banca Monte dei Paschi di
Siena, sottoscritta il 7/12/2010 (l'unica rilasciata in favore di tale istituto di credito, documentata in atti – v. doc. 14 prod. convenuta opposta – essendo dunque prive di idoneo supporto probatorio eventuali ulteriori contestazioni).
Invero, come già innanzi evidenziato, il provvedimento n. 55/05 della Banca
d'Italia, mentre ha -come si è detto- carattere di prova privilegiata della pagina 9 di 16 diffusione seriale del modello ABI nelle fideiussioni omnibus prestate nel periodo di tempo oggetto di esame (ovvero dal 2002 al 2005), non ha il medesimo valore per quelle non ricomprese nell'anzidetto arco temporale. Questo perché
l'istruttoria e, dunque, l'accertamento, dell'Autorità di Vigilanza hanno riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus nell'ottobre 2002, non anche altri eventuali modelli elaborati in precedenza e/o successivamente, sebbene in ipotesi riproducenti le stesse clausole vietate contenute nel modello del 2002 (in argomento, cfr. Corte di
Appello di Bari, n. 174 del 10/02/2025).
A ciò si aggiunga che, nel caso che ci occupa, si verte nella diversa ipotesi di fideiussione specifica e non già generica (c.d. omnibus): la previsione fideiussoria è inserita nel contratto di mutuo al cui adempimento la garanzia personale è preordinata, senza riferimento ad una serie indeterminata, con indicazione dell'esposizione massima garantita, di operazioni bancarie, come invece avviene per le fideiussioni c.d. omnibus.
Non appare allora superfluo osservare che il tenore letterale della statuizione della Banca d'Italia sia chiaro ed inequivoco nel poter sostenere che la censura non concerna in alcun modo le fideiussioni specifiche avendo l'Autorità di vigilanza operato un espresso richiamo alle sole fideiussioni omnibus. E, dunque, la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema A.B.I. non determina la nullità delle predette clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata (in argomento, cfr. Trib. Bari, Sez. IV, n. 2851/2024).
Al riguardo, la Corte di legittimità ha invero di recente chiarito che “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento
pagina 10 di 16 gli riconosce”, assumendo altresì rilievo, ai fini dell'integrazione della nullità,
“l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass., n. 1170 del
17/01/2025).
Nella specie, l'opponente non ha fornito la prova dell'asserita violazione.
La giurisprudenza di legittimità ha invero affermato che l'uniforme (e non occasionale) applicazione delle clausole illecite rappresenta uno degli elementi costitutivi dell'azione di nullità (e quindi anche dell'eccezione) promossa dal garante (tra le altre, Cass. n. 30818/2018; Cass. n. 29810/2017), sicché l'onere di provare la sussistenza di tale elemento non può che gravare su chi lo deduce.
Alla luce di tali rilievi non è dunque possibile riscontrare la nullità dedotta a motivo di censura, essendo il dato tipologico e cronologico non corrispondente all'adozione dello schema ABI investito della nullità invocata (cfr. Cass. n. 19948 del 2023, in motivazione).
Sicché, nella specie, dovendosi qualificare l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente come stand alone, era onere dello stesso fornire la prova dell'esistenza di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito già in epoca precedente a quella presa in considerazione dal provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia e la riconducibilità del caso di specie ai principi espressi dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021.
Ciò considerato, nella fattispecie in esame, essendosi l'opponente limitato ad affermare la nullità fideiussione per violazione della normativa antitrust facendo leva sull'accertamento compiuto nel provvedimento della Banca d'Italia
n.55 del 02/05/2005, va senz'altro disattesa la doglianza difensiva.
pagina 11 di 16 Inoltre, non basta sostenere genericamente la violazione della normativa antitrust, ma occorre dimostrare le conseguenze in termini di vizio che ne sono derivate: una intesa vietata può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte (Cass. Civ., Sez. Unite,
n. 2207/2005), purtuttavia, perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, L. n. 287/1990, non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima, ma occorre che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto a una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti. Il che nella fattispecie non è avvenuto.
Sicché, mancando la prova dell'intesa anticoncorrenziale da cui deriverebbe la nullità della fideiussione in questione, l'eccezione in tal senso sollevata dall'opponente deve essere rigettata.
Tanto, sia riguardo al contratto di fideiussione nel suo complesso sia con riferimento alla sua nullità parziale con particolare riferimento alla clausola derogatoria dell'osservanza dell'art. 1957 c.c.
Inoltre, esclusa la nullità parziale del contratto di fideiussione riguardo alla richiamata clausola derogatoria, va poi ricordato che, per pacifica giurisprudenza, tale clausola deve ritenersi del tutto legittima considerato che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. 21867/2013), rischio evidentemente assunto dal fideiussore, nel caso di specie, con la sottoscrizione del contratto.
Peraltro, secondo giurisprudenza consolidata, la clausola derogatoria in commento non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341
c. 2 c.c. esige la specifica approvazione per iscritto (Cass. 9245/2007), non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassative ivi previste (Trib. Milano n.
6480 del 26 luglio 2021; conf. Trib. Roma n. 9265 del 26 maggio 2021; Cass.
2263/2006).
pagina 12 di 16 Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, va osservato che:
- nella cartella esattoriale opposta sono espressamente indicate le posizioni relative ai finanziamenti ed i protocolli della comunicazione di surroga (riportati anche dall'attore nel proprio atto di citazione), corrispondenti a quelli richiamati dalla convenuta opposta nelle Racc. a/r del 08.11.2019 e del 27.11.2019 attraverso le quali veniva comunicata la surroga agli istituti bancari (cfr. doc. 12 e
21 , regolarmente ricevute dall'odierno Parte_2 opponente, sicché le contestazioni in ordine alla “incertezza sul credito” appaiono prive di fondamento;
- affatto generiche sono le doglianze relative alla “contestazione del credito”: al riguardo, va peraltro considerato in ogni caso che, come chiarito in giurisprudenza, “occorre operare nel caso di specie una scissione tra il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori – di natura privatistica, in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti – e il rapporto intercorrente tra , il debitore e i fideiussori, Parte_2 di natura pubblicistica in quanto fondato sulla garanzia prevista dalla L. 662/1996
e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2, comma quarto, D.M.
20.6.2005 n. 18456. Tale ultima norma prevede una fattispecie di surroga ex lege: a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento all'istituto finanziatore da parte del , si realizza una surroga legale che Parte_2 consente a quest'ultimo di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende privatistiche del rapporto possano incidere sulla procedura esattoriale. Oggetto della surroga, dunque, non è il diritto di credito in capo alla banca sorto a seguito dell'esposizione debitoria maturata dall'impresa, ma solo il quantum della liquidazione della perdita che il ha erogato. Parte_2
Peraltro, il diritto di surroga ex lege deriva e sorge al momento in cui è prestata la garanzia pubblicistica, mentre il pagamento costituisce solo la sua condizione di esigibilità. Non essendovi dunque coincidenza tra il diritto di credito, di natura erariale, vantato dal per effetto della surroga legale, e Parte_2 quello originariamente in capo alla banca mutuante, di natura privatistica, le eccezioni relative rapporto obbligatorio principale non sono opponibili al fondo di
pagina 13 di 16 garanzia gestito dalla Banca per il Mezzogiorno” (così, Trib. Treviso, ord.
10/12/2024; cfr. altresì Trib. Salerno, sent. n. 3639/2022; nonché Trib. Trani, ord.
21/11/2023: “l'autonomia dei rapporti intercorsi con l'odierna reclamata rispetto al rapporto contrattuale di mutuo, resa evidente anche dal carattere “a prima richiesta” della garanzia, escussa, impedisce di considerare in questa sede le questioni attinenti alla validità del contratto di finanziamento. Invero l'intervento di sostegno alle P.M.I. assicurato dal Fondo di Garanzia, e specificamente la
“garanzia diretta”, è espressamente qualificata come “esplicita, incondizionata ed irrevocabile” (cfr. par. A 4.1 del D.M. del 23.09.05), ed è caratterizzata, quindi, dall'assunzione dell'obbligo di eseguire la prestazione che ne costituisce l'oggetto senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia e in genere alle vicende del rapporto garantito”);
- quanto alla denunziata illegittimità della notificazione della cartella di pagamento perché effettuata da un indirizzo PEC non inserito in pubblici registri, va, sul punto, richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, che, con sentenza del 18/5/2022, n. 15979, hanno condivisibilmente chiarito che “in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (così, da ultimo,
Cass., n. 26682/2024): nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte del destinatario della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto: a)
pagina 14 di 16 l'indirizzo della casella PEC di provenienza faceva chiaramente riferimento all , in quanto contenente il dominio Controparte_4
“ t”; b) la casella di destinazione Email_1 era attiva, in quanto trattavasi pacificamente di indirizzo PEC dell'opponente;
- valorizzando le disposizioni dettate dall'art. 1, primo comma, lett. c), f) ed i- ter), del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.
82, la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d.
“atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)”, ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”
(testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass., 18/10/2023,
n. 28852; Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass. 08/07/2020, n. 14402);
- donde vizio della notifica per tale ragione non è dato riscontrare.
L'opposizione, essendo complessivamente infondata, va dunque respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, in applicazione dei parametri minimi, in ragione dell'entità delle questioni trattate, del carattere documentale della causa e dell'adozione del modulo decisionale semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
- CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore delle convenute opposte, delle spese di lite, che liquida in euro 14.598 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 6 giugno 2025
pagina 15 di 16 Il giudice
Andrea Chibelli
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