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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 15.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3333/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelica Sappino e Giovanni Paolet- Parte_1 ti appellante e
rappresentato e difeso CP_1
Appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1236/2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2023 conveniva l' innanzi al Tri- Parte_1 CP_1 bunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi- verificato che dall'1.9.2022 versava nella condizione di invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza conti- nua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, (situazione accertata dallo stesso Tribunale in sede di ATP nel propedeutico giudizio R.G. n. 3397/22-: 1) sentir dichia- rare il suo “diritto … all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80, a decorrere dal
1.9.2022 ovvero dalla diversa data accertata in corso di causa”; 2) sentir condannare “l'
[...]
[... , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
a corrisponderle i relativi ratei, maturati e maturandi, oltre interessi legali e maggior danno
(rivalutazione monetaria), nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. 412/91. Rifuse le spese di lite, da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari”. A sostegno della propria domanda dedu- ceva che:
a- nel novembre 2022 aveva presentato istanza di accertamento tecnico ex art. 445-bis c.p.c. al Tribunale di Frosinone, perché, in attesa della futura causa di merito, venissero accertate le sue condizioni fisiche e/o psichiche e valutato se si trovasse nelle condizioni sanitarie richie- ste dalla legge per aver riconosciuta l'indennità di accompagnamento ex L. 18/80, sin dalla infruttuosa domanda amministrativa inoltrata all' il 6.5.2022; CP_1
b- la disposta CTU, sul presupposto che la necessitasse di assistenza continua, aveva Pt_1 ritenuto sussistere i presupposti medico-legali per dar luogo alla prestazione rivendicata “a decorrere dal settembre 2022”;
c- in assenza di contestazioni delle parti alle conclusioni rese dal consulente, con decreto dell'11.4.2023, il Tribunale aveva omologato “l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U., relative alla sussistenza di una condizione di totale incapacità con necessità di assistenza continua e conseguente diritto all'indennità di accompagnamento dal mese di settembre 2022”;
d) in data 25.7.2023 veniva notificato all' copia conforme del citato decreto di omologa CP_1
e, il successivo 1° agosto, inviato il modello AP70 (con allegata nuova copia del decreto) pre- disposto dall'Ente al fine di velocizzare la liquidazione della prestazione chiesta;
e) nonostante fossero trascorsi i 120 giorni previsti dalla legge per definire la fase concesso- ria, l' non aveva posto in liquidazione la prestazione assistenziale rivendicata;
CP_1
f) concorrevano nel caso di specie tutti i requisiti previsti per legge per dar luogo all'indennità di accompagnamento ex L. 18/80.
L' , al quale in data 10.1.2024 veniva notificato il ricorso e il decreto di fissazione CP_1
d'udienza, si costituiva in giudizio con memoria del 12.6.2024 e, rilevato che la prestazione era stata liquidata con provvedimento del 19.3.2024 (sarebbe poi stata effettivamente erogata il successivo mese di aprile), chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza del 26.6.2024 il giudice di I grado decideva il giudizio con sentenza n. 1236/2024
e, benché parte ricorrente avesse precisato come il pagamento, effettivamente avvenuto l'8.4.2024, fosse stato parziale giacché l' aveva esattamente liquidato la sorte, ma non CP_1 gli interessi, calcolati solo a decorrere dal 30.11.2023, “dichiara[va] cessata la materia del contendere -e- compensava[va] - nei limiti di ½ - le spese di lite, ponendo a carico
2 dell' il residuo, liquidato in € 750,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per le CP_1 spese generali, con distrazione…”.
2.Proponeva gravame la per i seguenti motivi: Pt_1
-violazione di legge, in particolare dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 16, comma 6, L. 412/1991 e dell'art. 7, L. 533/1973: omessa pronuncia sulla richiesta di retrodatazione della decorrenza degli interessi legali;
-violazione di legge, in particolare dell'art. 132, comma 2, n. 4 e dell'art. 92 c.p.c.; vizio di motivazione ed erronea compensazione delle spese di lite;
-violazione di legge, in particolare dell'art. 2233, comma 2, c.c., dall'art. 91 c.p.c. e degli artt.
4 e 11, D.M. 10.3.2014, n. 55 e ss.mm. ed erronea pronuncia sulle spese, liquidate sotto i mi- nimi inderogabili.
Restava contumace nel grado l'appellato.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza contestuale.
3.L'appello è fondato e va accolto.
Analiticamente valutando i singoli motivi di appello si osserva quanto segue.
3.1 Il primo motivo è fondato in rito e nel merito.
Infatti nelle note difensive finali del la difesa della aveva eccepito che “ Per quel che Pt_1 riguarda gli interessi legali e il differenziale tra il maggior danno da svalutazione monetaria
e i primi, così come previsto dall'art. 16, comma 6, L. 412/91, l' risulta aver liquidato CP_2 la minor somma di € 115,96 anziché quella corretta di € 315,75 (prospetto di calcolo allega- to). E ciò perché ha erroneamente ritenuto di far decorrere gli interessi dal 30.11.2023 (121° giorno dalla data di trasmissione del mod. AP70 – si veda prospetto di liquidazione allegato dalla controparte). Interessi che, nel caso di specie, hanno invece iniziato a decorrere dal
1.9.2022, momento in cui è stato riconosciuto il requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento” e aveva concluso “per la declaratoria del diritto della ricorrente agli ac- cessori sin dalla data del 1.9.2022, con condanna dell' al pagamento” e su tanto il giu- CP_1 dice di prime cure ha omesso la pronuncia.
Nel merito va osservato che “Il trattamento d'invalidità, nel caso in cui la soglia invalidante risulti superata nel corso del giudizio, nell'ambito dell'accertamento consentito ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., decorre, secondo la regola stabilita dall'art. 18 del
d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'insorgenza dell'invalidità e tale decorrenza concerne anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, non giustificandosi la concessione dello "spatium deliberandi" (di centoventi giorni) conside-
3 rato dalla sentenza della Corte cost. n. 156 del 1991” (Cass. n. 13975/2015).
Del resto l' , nel caso che qui occupa, ha correttamente riconosciuto la decorrenza della CP_1 prestazione sin dal settembre 2022, ovvero dalla data di riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario (successivo alla domanda amministrativa del maggio 2022), mentre poi ha contraddittoriamente liquidato gli accessori solamente dal 121° giorno successivo all'invio del modello Ap 70, mentre la decorrenza doveva essere logicamente la medesima, non giustifi- candosi alcuno spatium deliberandi in presenza dell'omologa giudiziale.
3.2 Il secondo motivo coglie nel segno.
Il giudice di prime cure ha compensato parzialmente le spese di lite “alla luce del comporta- mento dell' che ha concesso la richiesta prestazione, nelle more del giudizio”. CP_2
Tale statuizione viola il principio enunciato dall'art. 92, II comma, c.p.c., il quale, dispone che la compensazione totale o parziale delle spese può essere disposta dal giudice solo “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o muta- mento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ovvero a seguito di sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale che ha ritenuto possibile compensarle anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso di specie il pagamento effettuato dall'ente nelle more del giudizio non comporta in alcun modo una grave ed eccezionale ragione, trattandosi meramente di ritardo da parte dell'ente nell'adempimento nei confronti del Pt_1
3.3 Il terzo motivo è fondato.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la
Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di au- mentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non at- tribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass.
14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretati- vo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M.
55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo
2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazio-
4 ne delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione ap- plicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass.,
13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438;
Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista lettera- le dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non po- teva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n.
55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumenta- ti, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabili- sce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei va- lori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono es- sere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene con- to dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai
Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risul- tanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la pre- vedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo com- penso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità
5 del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l.
247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 9815/2023: salva diversa con- venzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la li- quidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a ca- denza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura della parte appellante è quindi fondata, avendo il Tribunale determinato i compen- si in misura inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene parti- colare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispon- denza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del prece- dente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei succes- sivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controver- sia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti;
l' nel giudizio di primo grado non ha resistito alle avverse pretese. CP_1
Ne segue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al fascicolo di primo grado possono essere liquidati in misura minima, pari complessivamente ad euro 1.863,50
6 (per la fase di studio della controversia: euro 464,50; per la fase introduttiva del giudizio: euro
388,50; per la fase decisoria: euro 1.010,50).
4.In conclusione la sentenza impugnata va parzialmente riformata.
5.Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e ven- gono liquidate in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento (e specificamente per quanto attiene al grado di appello limitato al valore del disputatum pari alla differenza tra quanto già statuito a titolo di spese giudiziale e quanto qui riconosciuto oltre alla differenza a titolo di interessi legali) e secondo l'attività difensionale svolta.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto fer- ma, CP_
-condanna l' alla refusione a favore di degli interessi legali maturati Parte_1 sulla prestazione de qua a decorrere dal 1.9.2022 sino al saldo;
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del doppio grado del giu- Parte_1 dizio, liquidate in € 1.863,50 per il primo grado ed € 1.345,00 per il presente grado, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favo- re dei procuratori antistatari.
Roma, 15.7.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 15.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3333/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelica Sappino e Giovanni Paolet- Parte_1 ti appellante e
rappresentato e difeso CP_1
Appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1236/2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2023 conveniva l' innanzi al Tri- Parte_1 CP_1 bunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi- verificato che dall'1.9.2022 versava nella condizione di invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza conti- nua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, (situazione accertata dallo stesso Tribunale in sede di ATP nel propedeutico giudizio R.G. n. 3397/22-: 1) sentir dichia- rare il suo “diritto … all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80, a decorrere dal
1.9.2022 ovvero dalla diversa data accertata in corso di causa”; 2) sentir condannare “l'
[...]
[... , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
a corrisponderle i relativi ratei, maturati e maturandi, oltre interessi legali e maggior danno
(rivalutazione monetaria), nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. 412/91. Rifuse le spese di lite, da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari”. A sostegno della propria domanda dedu- ceva che:
a- nel novembre 2022 aveva presentato istanza di accertamento tecnico ex art. 445-bis c.p.c. al Tribunale di Frosinone, perché, in attesa della futura causa di merito, venissero accertate le sue condizioni fisiche e/o psichiche e valutato se si trovasse nelle condizioni sanitarie richie- ste dalla legge per aver riconosciuta l'indennità di accompagnamento ex L. 18/80, sin dalla infruttuosa domanda amministrativa inoltrata all' il 6.5.2022; CP_1
b- la disposta CTU, sul presupposto che la necessitasse di assistenza continua, aveva Pt_1 ritenuto sussistere i presupposti medico-legali per dar luogo alla prestazione rivendicata “a decorrere dal settembre 2022”;
c- in assenza di contestazioni delle parti alle conclusioni rese dal consulente, con decreto dell'11.4.2023, il Tribunale aveva omologato “l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U., relative alla sussistenza di una condizione di totale incapacità con necessità di assistenza continua e conseguente diritto all'indennità di accompagnamento dal mese di settembre 2022”;
d) in data 25.7.2023 veniva notificato all' copia conforme del citato decreto di omologa CP_1
e, il successivo 1° agosto, inviato il modello AP70 (con allegata nuova copia del decreto) pre- disposto dall'Ente al fine di velocizzare la liquidazione della prestazione chiesta;
e) nonostante fossero trascorsi i 120 giorni previsti dalla legge per definire la fase concesso- ria, l' non aveva posto in liquidazione la prestazione assistenziale rivendicata;
CP_1
f) concorrevano nel caso di specie tutti i requisiti previsti per legge per dar luogo all'indennità di accompagnamento ex L. 18/80.
L' , al quale in data 10.1.2024 veniva notificato il ricorso e il decreto di fissazione CP_1
d'udienza, si costituiva in giudizio con memoria del 12.6.2024 e, rilevato che la prestazione era stata liquidata con provvedimento del 19.3.2024 (sarebbe poi stata effettivamente erogata il successivo mese di aprile), chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza del 26.6.2024 il giudice di I grado decideva il giudizio con sentenza n. 1236/2024
e, benché parte ricorrente avesse precisato come il pagamento, effettivamente avvenuto l'8.4.2024, fosse stato parziale giacché l' aveva esattamente liquidato la sorte, ma non CP_1 gli interessi, calcolati solo a decorrere dal 30.11.2023, “dichiara[va] cessata la materia del contendere -e- compensava[va] - nei limiti di ½ - le spese di lite, ponendo a carico
2 dell' il residuo, liquidato in € 750,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per le CP_1 spese generali, con distrazione…”.
2.Proponeva gravame la per i seguenti motivi: Pt_1
-violazione di legge, in particolare dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 16, comma 6, L. 412/1991 e dell'art. 7, L. 533/1973: omessa pronuncia sulla richiesta di retrodatazione della decorrenza degli interessi legali;
-violazione di legge, in particolare dell'art. 132, comma 2, n. 4 e dell'art. 92 c.p.c.; vizio di motivazione ed erronea compensazione delle spese di lite;
-violazione di legge, in particolare dell'art. 2233, comma 2, c.c., dall'art. 91 c.p.c. e degli artt.
4 e 11, D.M. 10.3.2014, n. 55 e ss.mm. ed erronea pronuncia sulle spese, liquidate sotto i mi- nimi inderogabili.
Restava contumace nel grado l'appellato.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza contestuale.
3.L'appello è fondato e va accolto.
Analiticamente valutando i singoli motivi di appello si osserva quanto segue.
3.1 Il primo motivo è fondato in rito e nel merito.
Infatti nelle note difensive finali del la difesa della aveva eccepito che “ Per quel che Pt_1 riguarda gli interessi legali e il differenziale tra il maggior danno da svalutazione monetaria
e i primi, così come previsto dall'art. 16, comma 6, L. 412/91, l' risulta aver liquidato CP_2 la minor somma di € 115,96 anziché quella corretta di € 315,75 (prospetto di calcolo allega- to). E ciò perché ha erroneamente ritenuto di far decorrere gli interessi dal 30.11.2023 (121° giorno dalla data di trasmissione del mod. AP70 – si veda prospetto di liquidazione allegato dalla controparte). Interessi che, nel caso di specie, hanno invece iniziato a decorrere dal
1.9.2022, momento in cui è stato riconosciuto il requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento” e aveva concluso “per la declaratoria del diritto della ricorrente agli ac- cessori sin dalla data del 1.9.2022, con condanna dell' al pagamento” e su tanto il giu- CP_1 dice di prime cure ha omesso la pronuncia.
Nel merito va osservato che “Il trattamento d'invalidità, nel caso in cui la soglia invalidante risulti superata nel corso del giudizio, nell'ambito dell'accertamento consentito ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., decorre, secondo la regola stabilita dall'art. 18 del
d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'insorgenza dell'invalidità e tale decorrenza concerne anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, non giustificandosi la concessione dello "spatium deliberandi" (di centoventi giorni) conside-
3 rato dalla sentenza della Corte cost. n. 156 del 1991” (Cass. n. 13975/2015).
Del resto l' , nel caso che qui occupa, ha correttamente riconosciuto la decorrenza della CP_1 prestazione sin dal settembre 2022, ovvero dalla data di riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario (successivo alla domanda amministrativa del maggio 2022), mentre poi ha contraddittoriamente liquidato gli accessori solamente dal 121° giorno successivo all'invio del modello Ap 70, mentre la decorrenza doveva essere logicamente la medesima, non giustifi- candosi alcuno spatium deliberandi in presenza dell'omologa giudiziale.
3.2 Il secondo motivo coglie nel segno.
Il giudice di prime cure ha compensato parzialmente le spese di lite “alla luce del comporta- mento dell' che ha concesso la richiesta prestazione, nelle more del giudizio”. CP_2
Tale statuizione viola il principio enunciato dall'art. 92, II comma, c.p.c., il quale, dispone che la compensazione totale o parziale delle spese può essere disposta dal giudice solo “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o muta- mento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ovvero a seguito di sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale che ha ritenuto possibile compensarle anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso di specie il pagamento effettuato dall'ente nelle more del giudizio non comporta in alcun modo una grave ed eccezionale ragione, trattandosi meramente di ritardo da parte dell'ente nell'adempimento nei confronti del Pt_1
3.3 Il terzo motivo è fondato.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la
Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di au- mentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non at- tribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass.
14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretati- vo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M.
55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo
2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazio-
4 ne delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione ap- plicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass.,
13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438;
Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista lettera- le dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non po- teva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n.
55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumenta- ti, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabili- sce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei va- lori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono es- sere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene con- to dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai
Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risul- tanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la pre- vedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo com- penso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità
5 del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l.
247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 9815/2023: salva diversa con- venzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la li- quidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a ca- denza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura della parte appellante è quindi fondata, avendo il Tribunale determinato i compen- si in misura inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene parti- colare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispon- denza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del prece- dente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei succes- sivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controver- sia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti;
l' nel giudizio di primo grado non ha resistito alle avverse pretese. CP_1
Ne segue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al fascicolo di primo grado possono essere liquidati in misura minima, pari complessivamente ad euro 1.863,50
6 (per la fase di studio della controversia: euro 464,50; per la fase introduttiva del giudizio: euro
388,50; per la fase decisoria: euro 1.010,50).
4.In conclusione la sentenza impugnata va parzialmente riformata.
5.Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e ven- gono liquidate in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento (e specificamente per quanto attiene al grado di appello limitato al valore del disputatum pari alla differenza tra quanto già statuito a titolo di spese giudiziale e quanto qui riconosciuto oltre alla differenza a titolo di interessi legali) e secondo l'attività difensionale svolta.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto fer- ma, CP_
-condanna l' alla refusione a favore di degli interessi legali maturati Parte_1 sulla prestazione de qua a decorrere dal 1.9.2022 sino al saldo;
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del doppio grado del giu- Parte_1 dizio, liquidate in € 1.863,50 per il primo grado ed € 1.345,00 per il presente grado, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favo- re dei procuratori antistatari.
Roma, 15.7.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
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