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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/12/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Quinta sezione civile CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. NR ES RA Presidente
Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice
Dott.ssa UE AN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6098/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
- avv. LESINO PAOLO UGO,
ATTORE
CONTRO
CP_1
- avv. PATTAY GIOVANNI,
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, Sezione Specializzata Imprese, contrariis rejectis,
IN VIA ISTRUTTORIA specificata al Paragrafo 5 e 6 della narrativa dell'atto di citazione;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
a) Accertare e dichiarare, per le causali tutte esposte in narrativa, la responsabilità ex art. 2486 c.c. -
146 2392, 2343, 2394 e 2394-bis c.c. nonché 2476 comma 7, 2446, 2447, 2484 e ss. cc. di CP_2 [...]
, meglio generalizzato in atti, nella sua qualità di rappresentante legale della Società CP_1
Immobiliare Serma S.r.l. dichiarata fallita, per le ragioni tutte illustrate nella narrativa del presente atto, per atti di mala gestio, per violazione dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, per l'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa a seguito della perdita del
1 patrimonio netto, per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale,
, per omessa ed irregolare tenuta della contabilità sociale e di ogni altra violazione descritta in premessa, con ogni consequenziale pronuncia.
b) Accertata e dichiarata la responsabilità di cui ai sopreaestesi ex artt. 2486 c.c. - 146 l.fall., 2392,
2343, 2394 e 2394-bis c.c. nonché 2476 comma 7, 2446, 2447, 2484 e ss. cc. di cui sopra, condannare il medesimo , meglio generalizzato in atti e come qualificato al sopraesteso CP_1 punto a), per i fatti di cui in narrativa, al risarcimento dei danni tutti patiti dalla Società
Immobiliare Serma S.r.l. e dai creditori sociali, quantificati in via principale nella misura del deficit fallimentare, come meglio indicato al paragrafo 3.1.1 ma richiesti nella misura limitata e ridotta di Euro 260.000,00.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, relativamente alla quantificazione del danno
c) Accertata e dichiarata la responsabilità di cui ai sopreaestesi ex artt. 2486 c.c. - 146 l.fall., 2392,
2343, 2394 e 2394-bis c.c. 146 l.fall., 2392, 2343, 2394 e 2394-bis c.c. nonché 2476 comma 7, 2446,
2447, 2484 e ss. cc. di cui sopra, condannare il medesimo , meglio generalizzato in atti e CP_1 come qualificato al sopraesteso punto a), per i fatti di cui in narrativa, al risarcimento dei danni tutti patiti dalla Società Immobiliare Serma S.r.l. e dai creditori sociali, quantificati, in via subordinata, nella misura del danno in forma specifica come meglio indicato al paragrafo 3.1.2 ma richiesti nella misura limitata e ridotta di Euro 260.000,00.
NEL MERITO, IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, relativamente alla quantificazione del danno
d) Accertata e dichiarata la responsabilità di cui ai sopreaestesi ex artt. artt. 2486 c.c. - 146 l.fall., 2392,
2343, 2394 e 2394-bis c.c. nonché 2476 comma 7, 2446, 2447, 2484 e ss. cc. di cui sopra, condannare il medesimo , meglio generalizzato in atti e come qualificato al sopraesteso CP_1 punto a), per i fatti di cui in narrativa, al risarcimento dei danni tutti patiti dalla Società
Immobiliare Serma S.r.l. e dai creditori sociali, quantificati, in via di ulteriore subordine, nella diversa somma accertata in corso di causa anche a mezzo C.T.U. e/o determinata anche in via equitativa dall'Ecc.mo Tribunale Adito, nei limiti del valore della presente causa.
°°°° °°°°
In ogni caso condannare il convenuto alla refusione delle spese, competenze ed onorari CP_1 professionali, rimborso forfetario IVA e CPA relativi al presente giudizio di cognizione oltre alla refusione delle spese relative sia alla C.T.U. che alla C.T.P. della Curatela, nonché alle spese e competenze legali della fase cautelare di primo grado e di reclamo la cui liquidazione è stata riservata al merito.”
PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le pronunce meglio viste:
2 in via principale, respingere la domanda ex adverso in quanto infondata e non provata, comunque eccessiva. Vinte le spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa possono essere sinteticamente riassunti come segue.
Parte attrice, in persona del Curatore Dott. , ha Parte_2 Parte_3 esercitato l'azione di responsabilità ex art. 146 c. 2 lett. a) l. Fall. nei confronti di che fu CP_1 amministratore della società dichiarata fallita.
A sostegno della propria azione, l'attore ha allegato che:
- la società Immobiliare Serma S.r.l. fu costituita il 09/04/2001 per esercitare attività di acquisto, vendita, costruzione e ristrutturazione di immobili;
- nel corso della vita della società, la quota di maggioranza della stessa era sempre stata detenuta dal convenuto, pur variandone la misura e cambiando la compagine societaria nel corso degli anni, come rappresentato nella tabella n. 2 a p. 5 dell'atto di citazione, di seguito riportata:
- quanto all'organo amministrativo, lo stesso prendeva inizialmente la forma unipersonale, per poi divenire organo collegiale (dal 15/02/2005) e quindi di nuovo unipersonale (dal 13/07/2006); malgrado le modifiche, il convenuto manteneva sempre un ruolo primario, rivestendo le cariche, dapprima, di Amministratore Unico, poi di Presidente del Consiglio di amministrazione, quindi,
3 nuovamente, di Amministratore Unico, come rappresentato nella tabella n. 3 a p. 6 dell'atto di citazione, di seguito riportata:
- a seguito di istanza creditoria e successiva iniziativa del Pubblico Ministero (docc.
6-8 att.), il
Tribunale di Genova dichiarava il fallimento della società con sent. n. 6/2020 del 16/01/2020, [Reg.
Fall. n. 5/2020] (doc. A att.), procedimento nel quale il Curatore depositava due relazioni ex art. 33
l. fall. (docc. 5 e 5.1 att.);
- prima della proposizione del presente giudizio, l'odierno attore proponeva nei confronti del medesimo convenuto ricorso cautelare ex art. 671 c.p.c., ottenendo un decreto di sequestro conservativo emesso inaudita altera parte fino alla concorrenza di € 260.000 per capitale interessi e spese da eseguire “su beni mobili, immobili e crediti, presso il debitore e presso terzi, di e contro
[...]
” (Trib. di Genova, RG n. 3322/2023, decreto del 03/04/2023, doc.
4.1 att.); CP_1
- instaurato il contraddittorio tra le parti, il decreto veniva successivamente confermato con ordinanza resa il 18/04/2023 (doc.
4.2 att.);
- avverso tale provvedimento l'odierno convenuto proponeva reclamo, il quale veniva respinto dal
Collegio con ordinanza comunicata alle parti in data 22/06/2023 (RG n. 4208/2023, doc. 38 att., allegato alla memoria depositata il 01/12/2023);
Dopo avere precisato che l'azione intentata ai sensi dell'art. 146 c. 2 lett. a) l. cumula in sé Pt_4 entrambe le azioni di responsabilità previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. (cfr. pp. 3 e 21 atto di cit., nonché p. 3 note conclusionali att.), parte attrice ha proceduto a individuare i singoli profili di responsabilità ascritti al convenuto nella sua qualità di amministratore della società poi fallita, così riassumibili:
4 1) avere illegittimamente proseguito l'attività sociale con capitale al disotto del minimo legale,
e quindi con la società in stato di scioglimento ex art. 2484 c. 4 c.c., in violazione degli artt.
2447, 2485, 2486 e 2407 c. 2 c.c.;
2) non avere adeguatamente aggiornato la contabilità e avere fornito nei bilanci una rappresentazione infedele della reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, violando il principio di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio d'esercizio;
3) avere compiuto singole operazioni imprenditoriali ed economiche dannose allorquando la società avrebbe dovuto, invece, cessare la propria attività ed essere posta in liquidazione.
Sub 1) parte attrice ha allegato che, come riconosciuto dal Giudice del procedimento di sequestro,
a partire dall'esercizio 2012 (cfr. bilancio di esercizio al 31/12/2012, doc. 13 att.) la società aveva integralmente perduto il patrimonio netto – registrando un patrimonio netto negativo di €
48.859,00 –, erodendo completamente il capitale sociale, pari a € 10.200,00, e continuando a operare, senza provvedere alle opportune ricapitalizzazioni.
Peraltro, operando le rettifiche ex art. 89 l. fall. – afferenti soprattutto a un debito tributario della società –, la Curatela ha ricostruito come già a partire dall'esercizio 2011 la società avrebbe operato col capitale sociale completamente eroso, come da valori riportati nella Tabella 4 a pag. 9 dell'atto di citazione di seguito riprodotta:
5 Il profilo di responsabilità sub 2) sarebbe da collocare temporalmente a partire dall'esercizio 2009 e riguarderebbe, in particolare, le seguenti 3 situazioni:
a) la non corretta rappresentazione nei bilanci dell'evoluzione dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario;
b) il mantenimento a bilancio del credito vs. di Euro 148.492,00 Controparte_3 ancorché il debitore fosse stato dichiarato fallito nell'anno 2012 e non fosse stata presentata la domanda di insinuazione nello stato passivo creditori;
c) la mancata svalutazione del valore del patrimonio immobiliare (voce “Rimanenza di magazzino”), a fronte di vicende esecutive che avevano portato all'aggiudicazioni dei beni
(in data 3.5.2016 quanto all'appartamento sito a Zoagli e in data 6.3.2019 quanto ad un'area edificabile comprensiva di due fabbricati rurali sempre a Zoagli (GE), località
Mexi/Sant'Ambrogio) e del non corretto utilizzo del criterio del costo storico anziché del valore presumibile di realizzo.
Parte attrice ha poi evidenziato che la omessa tenuta/consegna del libro inventari e l'infedele rappresentazione in bilancio della reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società aveva reso estremamente complicata la ricostruzione del movimento degli affari.
Sub 3) è contestato al convenuto che la prosecuzione dell'attività sociale con il capitale sociale al di sotto del limite legale, già potenzialmente dannosa del patrimonio sociale di per sé, abbia comportato il compimento di singole operazioni che, concretamente, si sono rivelate pregiudizievoli per la società e i creditori;
in particolare:
a) la prosecuzione dell'attività caratteristica dell'impresa in relazione al Cantiere di Zoagli,
Località Mexi, che “ha generato depauperamento del patrimonio immobiliare stante la perdita di valore del compendio nonostante sia stato interessato da numerosi ed onerosi interventi edificatoria, finanche superiori al complessivo prezzo di realizzo del compendio immobiliare” il tutto come meglio illustrato nella tabella n. 9 a pg. 18 dell'atto di citazione;
b) la stipula in data 26/9/2012 dell'atto di ripiano crediti chirografari mediante piano di ammortamento con concessione di ipoteca volontaria Banca Ca.ri.ge. S.p.A. portante l'impegno alla restituzione di un debito chirografario riconosciuto nell'importo capitale di
Euro 105.000,00 al tasso nominale annuo del 6,70%;
c) l'incremento del debito bancario dovuto al costo del denaro di terzi.
Venendo al profilo quantificatorio della responsabilità ascritta al convenuto, lo stesso è individuato da parte attrice secondo due diverse modalità di calcolo, una proposta in via principale e l'altra in subordine, in entrambi i casi limitando la cifra richiesta alla somma di € 260.000,00, pari a quella per cui è stato disposto il sequestro conservativo.
6 In via principale, l'attore ha premesso che il metodo indicato dall'art. 2486 c.c. – che prende a riferimento il patrimonio netto nei due momenti dell'apertura della procedura concorsuale, da un lato, e dell'avveramento della causa di scioglimento, dall'altro, individuando il quantum risarcibile nella differenza tra i due, “detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione” – non è percorribile nel caso di specie, considerato che, a fronte di una causa di scioglimento intervenuta nell'anno 2012,
l'attività d'impresa è proseguita ininterrottamente fino a tutto l'esercizio 2019, in assenza di una contabilità analitica, circostanza che non aveva reso possibile per la Curatela determinare i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.
Invoca pertanto il ricorso al criterio del c.d. deficit fallimentare, ossia la differenza tra il passivo giudizialmente accertato (€ 1.478.822,31) e l'attivo realizzato dalla Curatela (€ 123.914,14), da cui si ottiene la somma di € 1.354.908,17, da contenere tuttavia, come detto, nella cifra di € 260.000,00.
In subordine, è proposta la quantificazione del danno in forma specifica, di cui sono indicate le varie componenti (cfr. tabella n. 13 a p. 27 dell'atto di cit. di seguito riprodotta e che assommerebbe nel totale a € 297.177,97, anche in questo caso da limitare a € 260.000,00.
Concludendo, parte attrice ha chiesto accertarsi la responsabilità del convenuto e la condanna dello stesso al pagamento delle somme richieste, limitate alla cifra di € 260.000,00 o, in estremo subordine, in quella determinata dal Giudice.
7 Parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha affermato la propria buonafede nell'amministrazione della società, ha allegato di avere investito denaro e beni personali nella speranza di salvare la stessa da una crisi che ha colpito l'intero settore immobiliare, ha altresì sottolineato di non avere agito da solo ma a capo di una compagine societaria, che non ha espresso dissenso rispetto al suo agire.
Prendendo posizione sulle singole condotte di responsabilità addebitate da controparte, parte convenuta ha eccepito:
- quanto alla prosecuzione dell'attività sociale a capitale sociale inferiore al minimo legale, che:
• il convenuto sarebbe stato sempre guidato dall'intento di salvare la società, e che non ne avrebbe distratto beni ma, anzi, ve ne avrebbe immessi di propri, assumendo su di sé il rischio di perderli;
• tale censura è in ogni caso assorbente rispetto alle altre perché se la società avesse effettivamente perso il proprio capitale sociale nel 2012 non avrebbe potuto, successivamente, operare neppure con un bilancio falso, non soltanto infedele;
- in merito alle censure relative alla falsa rappresentazione nei bilanci della reale situazione in cui versava la società, che:
• non sarebbe stato l'amministratore a redigere i bilanci, ma un professionista a cui la società si sarebbe affidata;
in ogni caso, i bilanci sarebbero stati sempre approvati dall'organo assembleare;
• la corretta esposizione del debito tributario non sarebbe stata possibile dal momento che soltanto Agenzia delle Entrata sarebbe stata in grado di calcolare l'esatto ammontare del debito stesso;
• espungere dal bilancio il credito verso avrebbe significato Controparte_3 rinunciare allo stesso e l'attore non avrebbe dimostrato che la società, sotto la gestione del convenuto-amministratore, non si sarebbe più potuta insinuare al fallimento;
• la mancata svalutazione del patrimonio immobiliare sarebbe sfornita di prova;
inoltre,
l'attore trascurerebbe che, se l'operazione commerciale si fosse compiuta, la società ne avrebbe tratto guadagno;
le procedure esecutive misconosciute dai bilanci sarebbero successive al 2012, essendo intervenute a partire dal 2016, e le stesse non avrebbero fatto venire meno le proprietà, che sempre abbisognavano di essere iscritte a bilancio.
Secondo parte convenuta, poi, non sarebbe provato che dalle condotte censurate, anche laddove esistenti, la società o i creditori abbiano subito un danno come conseguenza delle stesse, altresì contestandosi la quantificazione del danno operata dall'attore.
Rassegnando le proprie conclusioni, il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
8 Parzialmente scambiate tra le parti le memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa è stata più volte rinviata al fine di consentire interlocuzioni in ordine a un possibile accordo transattivo, che non giungeva a conclusione (cfr. verbale d'udienza del 28/11/2024).
La causa è stata rimessa in decisione con concessione alle parti di termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito di note conclusionali e di replica.
***
Il bilancio della società Serma al 31.12.2012 (doc. 13 parte attrice) - anche in assenza delle riclassificazioni di bilancio operate dalla Procedura - registra un patrimonio netto negativo di - €
48.859, a fronte di un capitale sociale di € 10.200 e, pertanto, la perdita integrale del capitale sociale.
Da tale momento, pertanto, l'attività sociale è proseguita in violazione di legge, ai sensi dell'art. 2484 c. 1 n. 4, che ravvisa nella la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, una causa di scioglimento della società (salvo il disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter, ossia la delibera di riduzione di capitale e contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società).
L'art. 2486 c. 1 e 2 c.c. stabilisce che:
“1. Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
2. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.”
Sussiste, quindi, la responsabilità dell'amministratore convenuto per illecita prosecuzione dell'attività sociale.
Non rilevano a tal fine le considerazioni svolte da parte convenuta in ordine alla propria buona fede e alla finalità di salvare la società né l'allegazione - peraltro rimasta del tutto generica - di avere immesso beni propri nella società, assumendo su di sé il rischio di perderli.
Non rilevano neppure le difese svolte in relazione all'addebito di infedele rappresentazione di bilancio e le contestazioni in ordine alle rettifiche di bilancio operate dalla Curatela, posto che l'illecita prosecuzione dell'attività dopo il 31.12.2012 risulta dagli stessi bilanci approvati dalla società.
In ordine alla quantificazione del danno, l'art. 2486 c. 3 e 4 c.c. stabilisce:
“3. Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla
9 carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.
4. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.”
Nel caso in esame, la procedura ha dato atto di non avere potuto operare la quantificazione del danno secondo il criterio della differenza fra i netti patrimoniali a causa dell'assenza di una contabilità analitica, circostanza che non aveva reso possibile determinare i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.
Parte convenuta, sul punto, si è limitata ad obiettare che “i libri contabili che il ha riferito Parte_1 non aver trovato sono stati semplicemente chiesti all'Amministratore, ma avrebbe potuto richiederli direttamente al Commercialista ove è stato detto essere collocati e, precisamente, presso il Dott. Per_1
” (pag. 1 I memoria ex art. 171 ter c.p.c.)
[...]
In realtà, la relazione integrativa del Curatore – sul punto coperta da fede privilegiata attesa la qualifica di pubblico ufficiale dello stesso Curatore - dà atto a pag. 7 e 8 della documentazione mancante e delle ricerche effettuate, ivi comprese le richieste rivolte al Dott. riferendo Per_1 quanto segue:
10 L'irregolare tenuta delle scritture contabili e la conseguente impossibilità di pervenire alla quantificazione del danno secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, su cui parte convenuta non ha sollevato contestazioni - se non nei limitati termini sopra richiamati e smentiti dalle risultanze della relazione integrativa del Curatore - consente quindi, ai sensi dell'art. 2486 c.
IV c.c., di pervenire ad una liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
Il Passivo giudizialmente accertato è pari a € 1.478.822,31 (€ 1.153.019,71 stato passivo tempestive doc. 3 + € 325.802,60 stato passivo tardive doc. 3.1.).
L'Attivo è pari a € 123.914,14 (il dato risulta dalla relazione integrativa del Curatore doc.
5.1. e non
è stato contestato).
Il Deficit fallimentare è quindi pari a € 1.354.908,17.
La domanda di condanna è stata contenuta nel minor importo di € 260.000 e in tale limite deve essere accolta.
11 Le spese di giudizio – ivi comprese quelle della fase cautelare - seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguenti tabelle, oltre spese generali ed oneri di legge ed oltre agli esborsi liquidati come in dispositivo.
Per il procedimento cautelare ante causam (prima fase)
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.251,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.202,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.771,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.224,00
Per la fase esecutiva cautelare per la richiesta di trascrizione del sequestro conservativo nei
RR.II. di Chiavari
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: iscrizione ipotecaria / affari tavolari
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Compenso, valore medio: € 992,00
Per la fase esecuzione cautelare presso terzi - Procedimento RG n. 1293/2023 Trib. GE definito con Provvedimento 26/6/2023 confermativa dell'esecuzione del sequestro (doc. 39)
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: esecuzioni presso terzi, per consegna e rilascio
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.166,00
Fase di trattazione e conclusiva, valore medio: € 1.927,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.093,00
Per il giudizio di merito
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
12 Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare € 11.268,00
P.Q.M.
Il Giudice, respinta o ritenuta assorbita ogni diversa istanza, dichiara la responsabilità di per la causale di cui in motivazione;
CP_1 dichiara lo stesso tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla Società Immobiliare Serma S.r.l. e dai creditori sociali, quantificato in misura pari al deficit fallimentare, di € 1.354.908,17; condanna lo stesso, nei limiti della domanda proposta, al risarcimento del suddetto danno in misura di € 260.000; condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida come segue: CP_1
per la fase cautelare (prima fase): € 825,23 per esborsi ed € 5.224,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge;
per la fase esecutiva cautelare per la richiesta di trascrizione del sequestro conservativo nei RR.II. di Chiavari: € 294,00 per esborsi e € 992 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge;
per la fase esecuzione cautelare presso terzi - Procedimento RG n. 1293/2023 Trib. GE: € 252,11 per esborsi ed € 3.093,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge;
per la fase di merito: € 1.558,00 per esborsi ed € 11.268,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge.
Genova, 04/12/2025
Il Giudice Estensore
UE AN
Il Presidente
NR ES RA
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