Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2444/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Palestrina, Via della Martuccia, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Fazioli, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al reclamo
RECLAMANTI contro
, elettivamente domiciliato in San Cesareo, Via Casilina, n. 90, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Edoardo Di Giovanni, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore
RECLAMATO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 18.12.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e quali eredi di hanno proposto Parte_1 Parte_2 Persona_1 reclamo avverso i provvedimenti del Giudice Tutelare depositati in data 06.05.2019, recanti l'approvazione del rendiconto finale e del rendiconto dell'anno 2016, relativi
all'amministrazione di sostegno di nonché eventuali provvedimenti di Persona_1 approvazione di rendiconti relativi agli anni precedenti.
In particolare, i reclamanti hanno evidenziato plurime irregolarità nella redazione degli indicati rendiconti, riportanti voci di spesa non documentate o non approvate, tali da rendere gli stessi non suscettibili di approvazione.
quale amministratore di sostegno di si è costituito in CP_1 Persona_1 giudizio, chiedendo la declaratoria di inammissibile o improcedibilità del reclamo, ovvero il rigetto dello stesso.
In particolare, il reclamato ha contestato la mancata prova della qualità di eredi dei reclamanti, la mancata partecipazione al procedimento del Pubblico Ministero e della coniuge del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, la mancata impugnazione dei rendiconti annuali nei termini legalmente previsti, la correttezza della gestione dell'amministrazione di sostegno e della redazione dei rendiconti.
All'udienza del 18.12.2024, è stata sottoposta al contraddittorio tra le parti la questione relativa all'inesistenza dei provvedimenti depositati in data 06.05.2019, recanti l'approvazione del rendiconto finale e del rendiconto dell'anno 2016, relativi all'amministrazione di sostegno di per la radicale mancanza di firma Persona_1 del Giudice Tutelare.
Entrambe le parti, constata la mancanza di firma del Giudice Tutelare all'interno degli atti sottoposti al reclamo, si sono rimesse al Collegio per le determinazioni conseguenziali.
Conseguentemente, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
Risulta preliminare e assorbente l'accertamento dell'inesistenza degli atti sottoposti a reclamo, costituiti dai provvedimenti depositati in data 06.05.2019, recanti l'approvazione del rendiconto finale e del rendiconto dell'anno 2016, relativi all'amministrazione di sostegno di Persona_1
Infatti, tali atti difettano della firma del Giudice Tutelare, risultando quindi non soggettivamente imputabili ad un organo dotato di potere giurisdizionale.
Neppure, in mancanza di atto esistente di approvazione del rendiconto finale dell'amministrazione di sostegno, il reclamo può incentrarsi sugli atti di approvazione dei rendiconti relativi agli anni precedenti, indicati da parte reclamante come meramente eventuali.
In mancanza di esistente approvazione del rendiconto finale dell'amministrazione di sostegno, gli atti devono essere rimessi al Giudice Tutelare, per l'adozione di ogni provvedimento di competenza. 3
In considerazione della definizione del reclamo tramite questione rilevata d'ufficio, con il correlativo accertamento dell'inesistenza degli atti reclamati, sussistono adeguate ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'inesistenza dei provvedimenti depositati in data 06.05.2019, recanti l'approvazione del rendiconto finale e del rendiconto dell'anno 2016, relativi all'amministrazione di sostegno di Persona_1
- Rimette gli atti al Giudice Tutelare, per l'adozione di ogni provvedimento di competenza;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 23.12.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai