Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 4876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4876 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 18/06/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9515 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Romano presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.04.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto dall' di Napoli, in data 14/03/2024, la cartella Controparte_2 di pagamento n.071 2023 01266498 48 000 dell'importo di €.195,32 relativo all'omesso versamento dei “contributi anno 2012 ”; che la Parte_2 suddetta somma è comprensiva altresì di “sanzione MDF integrativo” e “interessi”.
Tanto premesso, rappresentando preliminarmente di aver proceduto alla sua cancellazione dall'Albo professionale degli Avvocati di Napoli dall'anno 2013; eccependo la nullità del credito impugnato per violazione dell'art. 25 Dpr nr. 602/73, a seguito della tardata notifica della cartella di pagamento;
rilevando, nel merito, l'errata e falsa applicazione delle norme
eccependo infine l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito preteso, ha concluso chiedendo “a) Preliminarmente, sospendere l'esecutività dell'atto impugnato, ricorrendo gravi motivi;
b) Fissarsi ex art.415 c.p.c., con decreto da notificare a controparte nei termini di legge, udienza di discussione con contestuale comparizione personale delle parti;
c) Nel merito, accogliere la spiegata opposizione per i motivi su ampiamente esposti, con contestuale annullamento del credito di cui all'impugnata cartella di pagamento.” Spese vinte.
La cui è stato notificato l'atto Controparte_3
introduttivo non si è costituita in giudizio. Ne va quindi preliminarmente dichiarata la contumacia.
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Il primo motivo di opposizione deve ritenersi proposto tardivamente, ossia oltre il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto ( cartella) prescritto dall'art 617 cpc.
Risulta evidente, infatti, che il vizio dedotto ha rilievo solo in quanto mirato ad inficiare l'efficacia della notifica dell'atto in funzione di titolo esecutivo, asseritamente tardiva.
Giova ricordare che, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione ( Cass. 15116/ 2015; Cass 21080/2015).
Risulta invece fondata l'eccezione di prescrizione in assenza di prova di atti interruttivi del termine decennale decorrente dalla maturazione del credito ( anno 2012) fino alla notifica della cartella di pagamento (14/03/2024).
Giova ricordare, in punto di diritto, che l'art. 66 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012
(“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”), in vigore dal 2.2.2013, dopo l'ampio dibattito interpretativo creato dalla modifica del termine, da decennale a quinquennale, per tutti i crediti contributivi, introdotta dalla legge 335/1995 e definito con pronunce conformi dalla Suprema Corte (cfr Cass. Sez. L. sent n. 5622 del 15/03/2006 ;
Cass Sez. L. sent n. 26621 del 13/12/2006) ha riproposto nuovamente il tema della prescrizione nel sistema contributivo forense, disponendo che l'art. 3 della legge 8 agosto
1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_3
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Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza 6729/2013, ha rilevato che “nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicche' la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonche' alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente …”.
L'opposizione pertanto è fondata e va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento dell'importo portato nella cartella di pagamento n.071 2023 01266498 48
000 a titolo di contributi anno 2012
b) Condanna la al pagamento Controparte_3 delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 341,00 oltre spese generali
IVA e CPA come per legge
Napoli 18.06.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Ada Bonfiglio