Sentenza 23 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza breve 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 17/03/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02200/2025REG.PROV.COLL.
N. 01682/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1682 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Elisabetta Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. 23268/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierno appellante, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio il decreto del Ministero dell’Interno di diniego di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-, da lui richiesta con istanza presentata in data 10 giugno 2011 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992, in quanto, come rappresentato con la propedeutica comunicazione ex art. 10- bis l. n. 241/1990, dal rapporto informativo emergeva che -OMISSIS- il richiedente era stato arrestato in flagranza del reato previsto e punito dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
A fondamento del diniego, quindi, l’Amministrazione poneva il rilievo secondo cui “ pur in presenza di archiviazione, la condotta tenuta rimane valutabile come fatto storico e può essere ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza ”.
Il T.A.R. con la sentenza appellata, richiamati i principali orientamenti giurisprudenziali in tema di natura, effetti e presupposti del potere concessorio della cittadinanza italiana ed i limiti in cui è destinato ad esplicarsi il relativo sindacato giurisdizionale, ha ritenuto che nel caso di specie l’Amministrazione avesse “ valutato in maniera procedimentalmente corretta e non manifestamente illogica la complessiva situazione della ricorrente, attribuendo valenza ostativa alla circostanza dell’esistenza di un procedimento penale per un reato in materia di stupefacenti ”, aggiungendo che “ il surriferito esito (di archiviazione, n.d.e. ) del procedimento penale nulla toglie (sse) rispetto all’esistenza di una condotta che, nell’ambito dell’amplissima valutazione demandata all’Autorità, non depone per l’accoglimento del ricorso ”.
Ha altresì evidenziato il T.A.R. che “ le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con possibilità di valutare sfavorevolmente, in sede amministrativa, le risultanze fattuali oggetto delle vicende penali, a prescindere dagli esiti processuali definitivi e anche dall’eventuale intervenuta estinzione e/o riabilitazione ”, atteso che “ sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque addossata all’istante rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento ”.
La sentenza costituisce oggetto dell’appello proposto dall’originario ricorrente.
Egli lamenta in primo luogo che l’affermazione del T.A.R., secondo cui l’Amministrazione avrebbe “ valutato in maniera procedimentalmente corretta e non manifestamente illogica la complessiva situazione del ricorrente, attribuendo valenza ostativa alla circostanza dell’esistenza di un procedimento penale per un reato in materia di stupefacenti ”, integra una forma di motivazione postuma del provvedimento impugnato in primo grado, avendo il Ministero negato la concessione della cittadinanza italiana per la mera esistenza di un procedimento penale in materia di stupefacenti a carico del richiedente.
Deduce sotto altro profilo il ricorrente che dalla motivazione della sentenza impugnata non è dato desumere in cosa si sostanzi il disvalore della condotta dell’appellante a fronte degli elementi risultanti dalla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, dalla quale risulta che:
- il suddetto non ha alcun precedente penale e non è stato mai nemmeno fotosegnalato per fatti relativi a sostanze stupefacenti;
- la perquisizione eseguita a casa sua ha dato esito negativo;
- il suddetto non aveva alcun collegamento con -OMISSIS- nella quale si trovava la sostanza stupefacente.
Infine, deduce l’appellante che né il provvedimento ministeriale di diniego né la sentenza impugnata hanno tenuto conto del fatto che egli è pienamente integrato nel contesto sociale italiano ed è quindi meritevole di acquisire la cittadinanza italiana.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, per opporsi all’accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, l’appello è meritevole di accoglimento.
Deve premettersi che, pur a fronte di una pronuncia dell’A.G. che escluda la rilevanza penale di un fatto ascrivibile al richiedente la cittadinanza italiana, l’Amministrazione conserva la facoltà di valutarne la rilevanza ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento del suddetto status : invero, anche vicende insuscettibili di inquadramento entro una determinata cornice criminosa, per ragioni attinenti alle specifiche esigenze - inerenti ad esempio alla necessaria tipicità della condotta punibile ed alla imprescindibile dimostrazione della sua commissione secondo standards probatori finalizzati all’accertamento della responsabilità “ oltre ogni ragionevole dubbio ” - del diritto e del processo penale, possono conservare, anche se eventualmente attenuata, la carica di disvalore che derivava dal loro potenziale inquadramento penalistico, in quanto comunque espressive di un atteggiamento di spregio o quantomeno disattenzione nei confronti dei valori che incarnano il tessuto ideale e valoriale della comunità nazionale e del sistema di regole che essa si è data.
Affinché l’Amministrazione conservi il potere di valutare il fatto, di cui sia stata esclusa dall’Autorità titolare del ministero sanzionatorio, secondo le autonome coordinate valutative che presiedono alla attribuzione dello status civitatis , occorre tuttavia che la valutazione del giudice penale non sia stata di tale natura da escludere in radice che quel fatto sia sintomatico della insofferenza del richiedente verso il rispetto delle fondamentali regole di convivenza: diversamente, infatti, la perdurante posizione negativa dell’Amministrazione risulterebbe caparbiamente fossilizzata sulla iniziale contestazione penale ed indifferente agli sviluppi che l’hanno interessata nell’alveo procedimentale stesso da cui l’Amministrazione l’ha estrapolata.
Ebbene, applicando le illustrate coordinate interpretative alla fattispecie in esame, deve osservarsi che il decreto di archiviazione emesso in data -OMISSIS- dal G.I.P. presso il Tribunale di Pordenone relativamente alla notizia di reato a carico del ricorrente per il reato di detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente si fonda sull’assenza di indizi (ed a fortiori di prove) circa la consapevolezza del suddetto in ordine alla presenza all’interno della autovettura in cui il medesimo si trovava in occasione del controllo da parte dei Carabinieri della cocaina ivi occultata.
L’assenza di elementi di responsabilità a carico del ricorrente è risultata confermata dall’esito negativo della perquisizione eseguita presso la sua abitazione (a differenza di quella eseguita presso l’abitazione di uno degli altri due indagati, -OMISSIS-) e dall’assenza di precedenti fotosegnalazioni per reati in materia di stupefacenti.
Dalla motivazione del provvedimento di archiviazione si evince quindi che il mancato esercizio dell’azione penale nei confronti del ricorrente non è derivato dalla carenza di elementi di responsabilità inerenti alla sola dimensione penale della condotta ipotizzata, ma da una situazione fattuale – del tutto trascurata dal Ministero appellato, che ha continuato a ritenere che il coinvolgimento del ricorrente nella suddetta vicenda fosse espressivo di una sua inclinazione contraria al rispetto delle regole – caratterizzata dall’assenza di ogni collegamento della condotta criminosa ipotizzata – ulteriore rispetto alla mera formulazione di sospetti che, come evidenziato dal G.I.P., “ sono rimasti tali senza trasformarsi in indizi e, ancor meno, in prove ” – con il richiedente la cittadinanza.
Ne consegue la fondatezza del gravame, per quanto attiene alla lamentata carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento di diniego impugnato in primo grado, ai fini delle ulteriori rinnovate valutazioni dell’Amministrazione.
Sussistono nondimeno giuste ragioni, in considerazione della particolarità dell’oggetto della controversia, per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento di diniego con esso impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.