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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/05/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1980/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1980/2019
TRA
difeso dall'avv. SELENA ROSALIA GALATI Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Grandizio ed CP_1
Ettore Triolo, Massimo Gallo
RESISTENTI
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 ottobre 2019, la sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento notificata da , deducendo che tutte le Controparte_2
cartelle di pagamento in essa richiamate erano già state oggetto di annullamento con sentenza n. 118/2018 del Tribunale di Vibo Valentia, ad oggi passata in giudicato per mancata impugnazione;
ha quindi chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità
1 dell'intimazione di pagamento, con accertamento della sua inefficacia, e la condanna della resistente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto del Controparte_2
ricorso, sostenendo di avere agito sulla base di un ruolo ancora attivo nel sistema informatico, senza alcuna condotta connotata da dolo o colpa grave.
Si è altresì costituito l' , eccependo l'intervenuta decadenza dall'impugnazione CP_1
delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
1. È incontestato, e documentalmente provato in atti, che tutte le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione impugnata sono state annullate con sentenza n. 118/2018 del Tribunale di Vibo Valentia, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
2. n ragione del passaggio in giudicato della suddetta sentenza, le cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione non possono più considerarsi titoli esecutivi validi, essendo state espressamente annullate da una pronuncia definitiva del giudice.
3. Ne consegue che l'intimazione di pagamento, basata esclusivamente su detti titoli ormai privi di efficacia, è giuridicamente priva di fondamento e non può produrre effetti esecutivi nei confronti della ricorrente.
4. Trattandosi di un'opposizione proposta prima dell'inizio di qualsiasi atto esecutivo, la presente azione rientra nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione anticipata, disciplinata dall'art. 615, primo comma, c.p.c., il cui scopo è impedire che l'esecuzione possa avere inizio quando il titolo su cui essa si fonda è inesistente, invalido o, come nella specie, giudizialmente annullato.
5. In tal senso, l'intimazione deve essere dichiarata illegittima e inefficace, poiché fondata su presupposti – le cartelle di pagamento – ormai definitivamente caducati in forza di un giudicato interno che ne ha escluso la legittimità.
L'eccezione di decadenza sollevata dall' è infondata, giacché nel caso di CP_1
specie non si controverte sulla legittimità delle cartelle in sé, bensì
2 sull'impossibilità giuridica per il concessionario della riscossione di procedere all'esecuzione su titoli ormai privi di efficacia per effetto del giudicato formatosi.
6. Infondato è anche il motivo relativo alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
7. In assenza di elementi idonei a dimostrare che l'intimazione sia stata emessa con dolo o colpa grave, deve escludersi la sussistenza degli estremi della responsabilità aggravata. La condotta della resistente, sebbene erronea, appare connessa a un difetto di aggiornamento dei dati relativi allo stato dei ruoli e non assume rilievo colposo qualificato tale da integrare gli estremi richiesti dalla norma invocata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
così provvede: Parte_2
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità e l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata, in quanto fondata su cartelle di pagamento già annullate con sentenza n. 118/2018 del Tribunale di Vibo Valentia, passata in giudicato;
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3. Condanna l' e l' , in solido tra loro, alla Controparte_2 CP_1 refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi €
2.200,00, oltre accessori di legge;
4. Dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, se dichiarato.
Così deciso, 29.5.2025
Il giudice
Il gop. dott.ssa Susanna Cirianni
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