TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 15/12/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1017/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G. O., dott.ssa Filomena
AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1017 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione il 20.11.2025, avente ad oggetto Opposizione avverso decreto ingiuntivo, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...] alla Contrada Pe--Astatura n. 65/A, elettivamente domiciliato in Campobasso presso lo studio dell'Avv. Isabella Gallucci (C.F.
) C.F._2
Opponente
CONTRO
( – già in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, ( ), già , Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Franco ( ) ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti contestuale al presente atto, presso lo studio del nominato avvocato in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3
Opposta
Oggetto : opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 223/2023, emesso il 2 maggio 2023 dal Tribunale di Campobasso, per la somma di Euro 23.674,78, oltre interessi e spese
Concise Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n.223/2023, emesso dal Tribunale di Campobasso con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 23.674,78, oltre interessi come da domanda e le spese del procedimento monitorio. Due i motivi posti a base dell'opposizione proposta: Difetto di legittimazione attiva e Mancata prova del credito.
Su tali basi, l'opponente ha chiesto l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa depositata telematicamente in data 06.10.2023 , si e' costituita in giudizio l'opposta, non in proprio ma nella sua qualità di Controparte_2
procuratrice generale di “ chiedendo, nel merito, il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “… In via preliminare principale− dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 223/2023 del Tribunale di Campobasso, provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.;− all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010;− e, quindi, concedere alle parti i termini di cui 171 ter c.p.c. al fine di consentire l'esercizio delle prerogative difensive ivi contemplate e previste, nonché la produzione di documenti. In via principale e nel merito,− accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da
avverso il decreto ingiuntivo n. 223/2023 del Tribunale di Campobasso, Parte_1 disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
− quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, CP_ condannare la parte opponente al pagamento in favore della , di tutte le CP_1 somme già richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora
e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
− condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo. In via subordinata –
- condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.In via ulteriormente gradata − condannare l'opponente a restituire, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., tutte le somme messe a disposizione della società cedente ed utilizzate da essa debitrice a suo beneficio ed in danno della parte creditrice concedente, maggiorate degli interessi a far data dalle singole spese finanziate… - Con condanna infine dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.…“
Alla udienza del 09 gennaio 2024, respinta l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, veniva disposto il procedimento di mediazione non risultando assolta la condizione di procedibilita'. Alla successiva udienza del 16.05.2024, verificato l'avvenuto assolvimento della condizione di procedibilita' per effetto dell'avvenuto deposito del verbale di mediazione negativo, trattandosi di causa documentale, su richiesta delle parti la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 189 cpc all'udienza del 20.11.2025 ex art. 127 ter cpc. Alla predetta udienza, depositate le rispettive memorie conclusionali dalle parti nei termini assegnati, la causa veniva trattenuta in decisione.
******
Due sono i motivi posti a base dell'opposizione proposta.
Difetto di legittimazione attiva in capo alla e carenza di idonea prova del CP_1
credito azionato monitoriamente.
I
La parte opposta, con contratto di cessione del 10.6.2022, ha dichiarato di aver acquistato un portafoglio di crediti pecuniari costituito da tutti i crediti nella titolarità di Banca
MBCREDIT NS PA e dalla stessa precedentemente acquistati in blocco in forza di atto di cessione dalla Banca IN AN PA pubblicato in Gazzetta ufficiale, parte seconda, n. 118 del 5.10.2021.
A sostegno di tale affermazione ha prodotto il contratto di cessione tra essa opposta e la
MBCREDIT NS PA nonché l'estratto della Gazzetta Ufficiale, parte seconda,
n.118 del 5.10.2021, ove è stata pubblicata la cessione originaria tra MBCREDIT e IN
AN PA.
Tuttavia, attesa l'eccezione dell'opponente, l'estratto della Gazzetta Ufficiale, non recando l'individuazione specifica dei crediti ceduti (indicati, invece, genericamente per classi ), non dimostra l'intervenuta cessione del credito oggetto di attivazione della pretesa creditoria in sede giudiziale da parte del cessionario.
Siffatta allegazione non consente di ritenere provata la legittimazione attiva di
[...]
nei confronti dell'opponente in relazione al presunto credito per cui è Controparte_1 causa. Infatti, se ha acquistato il credito da Mbcredit Solutions Spa, non Controparte_1
risulta provato che quest'ultima lo abbia a sua volta acquistato dall'originaria parte mutuante del presunto finanziamento non avendo la prodotto il Controparte_1
precedente atto di cessione intervenuto tra Mbcredit Solutions Spa e Banca IN AN
PA.
In altre parole, avrebbe dovuto essere prodotto, ai fini della dimostrazione della propria legittimazione attiva, lo specifico contratto di cessione tra l'originaria contraente del rapporto contrattuale (Banca IN AN PA) in modo da verificarne l'oggetto e valutare se il credito azionato monitoriamente nei confronti dell'opponente fosse o meno incluso nel novero di quelli ceduti. II
Sulla carenza della prova in ordine alla sussistenza del credito posto a base della richiesta monitoria.
Inoltre, la stessa richiesta formulata dalla societa' ingiungente nella narrativa posta a fondamento del ricorso per provvedimento monitorio dimostra la confusione e l'incertezza della stessa parte opposta in ordine alla nascita dell'asserito credito azionato monitoriamente.
Ed infatti:
In allegato al ricorso monitorio vi è copia di un contratto di finanziamento recante il n.
06713287 e la narrativa del ricorso monitorio recita testualmente :”… il signor Parte_1
... ha stipulato con IN AN PA PA contratto di credito al consumo n. 06713287 di finanziamento per prestito personale…”In allegato alla comparsa di costituzione del presente giudizio, invece, sono stati prodotti 2 contratti: il contratto n. 00170/2326640 e il n.
55242018.
Orbene, dalla semplice consultazione del contratto allegato è dato immediatamente rilevare che trattasi di contratto relativo all'apertura di un conto corrente di corrispondenza nonché contratto servizi di banca diretta.
In buona sostanza, la documentazione versata in atti non dimostra la legittimazione attiva dell'opposta, ma neppure emerge sufficiente prova dell'effettiva sussistenza oltre che dell'inclusione dell'asserito credito, azionato monitoriamente, nelle cessioni temporalmente susseguitesi.
E' colui che agisce in giudizio che deve fornire la prova della titolarità del credito e il mero possesso, da parte del cessionario, della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito, non equivale ne' e' sufficiente a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto per il quale agisce. Ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell‟art. 1264 c.c., almeno nel caso in cui, come quello di specie, il debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell‟art. 58 T.U.B..
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulta fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr. Cass. n. 10704 del 27.09.1999; Cass. n. 4974 del 18.04.2000; Cass. n. 6663 del 09.05.2002). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite per il procedimento monitorio (Cass. n. 15702 del 12.08.2004).
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, difatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (Cass. n. 3984 del 18.03.2003;
Cass. Sez. Unite n. 7447 del 07.07.1993).
Ciò detto in via generale sulla eccezione sollevata dall' opponente va' evidenziato che la opposta non ha adeguatamente e sufficientemente assolto all'onere probatorio su di essa gravante e cio' sia in ordine al difetto di legittimazione di essa opposta in relazione alla titolarita' del diritto di credito, sia anche per l'accertamento della sussistenza del credito stesso.
Entrando nel merito dell'accertamento del credito azionato monitoriamente, come noto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza della domanda azionata in via monitoria incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore “sostanziale”. Invero, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, ma così non e' stato nel caso in esame in quanto nessuna ulteriore documentazione risulta prodotta dalla opposta nel presente giudizio di opposizione.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca, e quindi chi al suo posto si assume cessionaria del credito derivante da un contratto, come nel caso di specie, è , pertanto, onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con la produzione di tutta la documentazione necessaria al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo.
Ma, nel caso in esame, a seguito della opposizione proposta avverso il d.i., nessuna prova idonea e sufficiente e' stata prodotta dalla opposta al fine di dimostrare la titolarita' del diritto e la fondatezza e l'entita' del credito azionato monitoriamente.
Quanto, poi, all'eccezione in rito formulata dall'opponente preliminarmente, risulta fondata la eccepita carenza di legittimazione in capo alla societa' Controparte_4 in merito alla titolarita' del credito azionato, non essendovi alcuna prova che i diritti di credito nascenti dal contratto originariamente sottoscritto con la Banca IN AN PA siano stati trasferiti dalla originaria creditrice all'attuale parte opposta.
L'odierno opponente ha contestato la legittimazione sostanziale dell'intimante, a seguito della contestazione, da parte dell'opponente, della titolarita' del credito in capo all'opposta, manca la cessione del presunto credito dalla Banca IN AN PA, originaria creditrice, fino a giungere alla odierna opposta : nessun contratto di cessione del credito da parte della originaria creditrice risulta prodotto nel presente giudizio e nessuna altra prova od ulteriore riscontro e' rinvenibile aliunde a sostegno della pretesa esistenza del credito stesso, anch'essa contestata.
Nel merito, poi,l'opponente ha contestato la fondatezza e la legittimità della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti.
L'eccezione formulata dall' opponente attiene sia alla carenza di legittimazione attiva, per mancata prova della cessione di credito, che alla mancanza di prova dell'inclusione dello specifico credito oggetto di contestazione nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari/finanziari. Ebbene, rispetto a detta eccezione, l'opposta, creditore procedente, ha sostenuto che sia sufficiente e probante, ai fini dell'esistenza del contratto di cessione- quivi non prodotto- e del suo contenuto, l'essere la cessione derivata da un contratto di cessione tra cedente e
Contr cessionaria e segnatamente “… (la cessione) intervenuta tra BANCA INTESA SAN
PA e MBCREDIT SOLUTION, è stata documentata dalla società creditrice opposta, mediante
allegazione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 118 del
5.10.2021 che risulta regolarmente allegato al fascicolo monitorio doc. sub. 4, che contiene criteri
univoci di individuazione dei crediti ceduti…”(Cfr pag. 3 e segg replica conclusionale)
Ma il suddetto assunto non e' condivisibile. Ne' l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale contiene gli asseriti criteri univoci di individuazione dei crediti ceduti.
Ed infatti, la stessa parte opposta, nella memoria conclusionale alle pagg. 2 e segg., precisa che il primo motivo di opposizione, attinente alla carenza di prova della legittimazione ad agire del creditore ingiungente, riguarda non tanto la legittimazione processuale, bensì
la prova della titolarità del credito che la parte opposta “afferma” esserle stato ceduto dall'originario creditore, ovvero un elemento costitutivo del diritto azionato che è onere della parte opposta (attore in senso sostanziale) dover dimostrare. E, su tali basi, ha distinto le questioni (i) della prova dell'avvenuta cessione in “blocco” quale vicenda traslativa, (ii) della prova che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa,
(iii) della efficacia della cessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 c.c., si osserva che la Suprema Corte ha di recente svolto, in argomento, una ricognizione delle questioni - v. Cass. 17944/2023 e succ. conf. da Cass. n. 2511/2025, Cass. n. 3538/2025,
Cass. n. 10543/2025 e Cass. n. 17133/2025, affermando per quanto qui interessa: a)che “in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata […] anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”; b)che “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, sì, la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ma non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente
Cass. n. 22151/2019; cfr. già in precedenza Cass. n. 5997/2006 secondo cui “[…] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016); c) che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (v. Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 22754/2022) e che
“va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e,
più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.[…], si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Diversamente,poi, dalle affermazioni dell'opposta le contestazioni svolte dalla parte
opponente riguardano sia la vicenda traslativa che l'inclusione dello specifico credito
controverso tra quelli ceduti “in blocco” da INTESA SANPA a MBCREDIT
SOLUTION e da quest'ultima a Controparte_1
Invero, "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in
virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta
operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,
salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. ord. N.
24798/2020).
In buona sostanza, il disposto normativo di cui al comma 2 dell'art. 58 T.U. bancario ha l'unico effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco, agevolando la pubblicità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti;
nulla dice, per contro, in merito alla legittimazione sostanziale e processuale della societa'
cessionaria. Pertanto, i due profili, quello dell'avviso della cessione e quello della prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto, debbono rimanere distinti e, nel caso di specifica contestazione, come nel caso in esame, la relativa prova deve essere assolta dal creditore procedente, mediante la produzione del contratto di cessione che, nel caso in esame, non risulta prodotto.
La fattispecie in esame ha ad oggetto il tema della legittimazione ad agire delle società di cartolarizzazione che agiscono in giudizio per il recupero dei crediti ricompresi in operazioni di cessione.I principi espressi dalla recente sentenza n. 5478/2024 del
29.02.2024 della Corte di Cassazione, in ordine alla prova del credito oggetto di cessione,
hanno chiarito che, nel giudizio di opposizione, spetta al cessionario l'onere di provare l'esistenza e la titolarità del credito in maniera rigorosa, differentemente da quanto avviene nella fase della richiesta di decreto ingiuntivo.
Nondimeno, in caso di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art 58 TUB, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia di avvenuta cessione in
Gazzetta Ufficiale, ha i medesimi effetti della notificazione ex art. 1264 c.c., e pertanto non costituisce, di per sé, prova della cessione.
La giurisprudenza sia della S.C. ( ex multis: cfr. Cassazione Civ. Sez. III, 22.06.2023, n.
179441, cfr. già in precedenza Cass. Civ. sez. I, 06.09.2021, 240472; Cass. Civ. 24798/2020;
Cass. civ. 31.01.2019, n. 27803; Cass. Sez. III, Ordinanza n. 22151 del 05.09.2019; Cass., Sez.
III, 13 settembre 2018 n. 22268; Cass. Civ. sez. I, 02.03.2016, n. 41164; Cass. Sez. I, n. 5997
del 17.03.2006), che dei tribunali di merito((Corte Appello sez. II Ancona, 25.01.2023 n.
1985; Corte Appello Genova sez. III, 01/08/2023, n.9386; Corte Appello Palermo, 05.10.2023, 17017; Tribunale Napoli Nord, 14.04.2023, n. 1576; Tribunale sez. II, Lecce,
03.10.2023, n. 2621; Tribunale Bari sez. IV, 18/09/2023, n.3521; Tribunale Cassino,
15/11/2022; Trib. Ancona, 14.09.2022 n. 1007, n. 1528; Tribunale Firenze, 01/08/2022, n.
2314; Tribunale di Perugia, sez. II, 16.09.2021 n. 1240; Tribunale Napoli, 22/4/2021;
Tribunale Locri, 10/06/2021, n. 461; Tribunale Civitavecchia, 08/01/2021; Tribunale
Benevento, 21/01/2021; Tribunale Catanzaro, 22/11/2020; Tribunale Avezzano,
03/07/2020) e' consolidata sul punto ed ha piu' volte ribadito che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell' art. 58, comma 2 (T.U.B.) ha gli stessi effetti della notificazione della cessione ex art. 1264 cod. civ., ma non costituisce, ex
se, prova della cessione e che la parte che agisca affermandosi, come nella specie,
successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù della predetta operazione, sia tenuta a provare, con qualunque altro mezzo, sia l'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito), sia la riconducibilità in concreto del credito controverso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco:“ In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché
non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera
notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e
specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma
sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola,
anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in
blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.
58 T.U.B..I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si
deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari
precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini
dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo
contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal
notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non prova l'esistenza di quest'ultima"
(così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: " D.Lgs. 1 settembre 1993,
n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", ha inteso agevolare la
realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di
efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle
singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli
prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e,
segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di
forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il
pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al
perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia
liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca
affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di
cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la
prova documentale della propria legittimazione sostanziale " (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01) (cfr.
Cassazione Civ. Sez. III, 22.06.2023, n. 17944). Ed ancora nello stesso senso:“ È inammissibile il
ricorso per cassazione proposto da una società che assuma di averne incorporata un'altra,
cessionaria di crediti bancari in blocco, ma non produca, nonostante l'avversa esplicita
contestazione, neppure successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell' articolo 372
c.p.c., alcun documento idoneo a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di
causa nell'operazione di cessione in blocco ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1998,
avendo l'impugnante, che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte
originaria, l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione ” (cfr. Cass. Civ. sez.
I, 06.09.2021, 24047);“questa Corte ha già avuto modo di precisare che la parte che agisca
affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia
esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento
alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n.
11650-06, citata dalla corte bresciana, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione
derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in
contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato
il credito) (cfr. Cass. civ., 31.01.2019, n. 2780; si veda ancora in senso conforme Cass. Civ.
24798/2020; Cass., Sez. III, 13 settembre 2018 n. 22268); “è stato dalle Sezioni Unite di questa
Corte affermato il condivisibile principio secondo cui la società che propone ricorso per cassazione
avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere
successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria
legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372 cod. proc. civ., a meno che il resistente non l'abbia nel controricorso esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi
eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione (v. Sez. un. n. 11650-06). Al
principio non fa eccezione il caso dell'incorporazione di società asseritamente cessionaria di crediti
bancari in blocco. Difatti, nel trasferimento di un'azienda bancaria (o di un ramo di azienda) il
cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni
dettate dall'art. 111 cod. proc. civ., nelle controversie aventi a oggetto rapporti compresi in
quell'azienda (o ramo). Ed è onere di chi assuma di aver in tal modo ottenuto la legittimazione a
impugnare (o anche, eventualmente, la legittimazione attiva ordinaria) allegare e dimostrare
l'effettiva estensione del suo titolo di acquisto sul piano oggettivo, in relazione ai rapporti e ai
crediti che si assumono essere stati in tal modo acquistati. La stessa cosa vale in caso di cessione di
crediti in blocco ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385, art. 58 norma che non implica la
perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto
di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di
opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione,
quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si
controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione
in blocco, giacchè in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della
legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. E laddove la
legittimazione sia allegata in dipendenza dell'incorporazione della cessionaria, anche alla prova
dell'incorporazione” (cfr. Cass. Civ. sez. I, 02.03.2016, n. 4116). Da ultimo, la S.C., sez. I, con la pronuncia del 24 Giugno 2024, n. 17262. Pres. Di Marzio. Est. Marulli , ha confermato i princìpi anzidetti.
Dello stesso tenore la giurisprudenza di merito: “La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione del credito (in blocco) è
sufficiente a dispensare il cessionario dall'obbligo della notificazione ex art. 1264 c.c. nei confronti
del debitore (Cass. ord. 20495/2020), ma non anche a provare la legittimazione processuale, poiché
"la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385
del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal
modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. ord. N.
24798/2020)”(cfr. Corte Appello sez. II Ancona, 25.01.2023 n. 198); “ Nel caso di cessioni in
blocco di crediti (c.d. "cartolarizzazione"), la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione ha solo la
funzione di esonerare dalla notifica stabilita dall'art. 1264 c.c., ma non ha efficacia costitutiva
dell'operazione di cessione, per cui il cessionario ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del
credito nell'elenco di quelli ceduti, dimostrando in tal modo la propria legittimazione, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Corte Appello Genova sez.
III, 01/08/2023, n.938);
“Nell'ipotesi di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto
autorizzati, a norma dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione da parte della società cessionaria della
notizia dell'avvenuta cessione in G.U. tiene luogo ed ha gli stessi effetti della notificazione della
cessione ex art. 1264 cod. civ., sicché -di per sé- non dimostra la cessione. Se l'esistenza di
quest'ultima viene specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà,
quindi, dare adeguata prova e, in tal ipotesi, la suddetta pubblicazione potrà essere valutata -al più-
assieme ad altri elementi quale indizio. Peraltro, qualora l'esistenza della cessione di crediti in
blocco non sia in sé contestata, ma sia contestata soltanto la riconducibilità dello specifico credito
controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche
dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. potranno essere prese in considerazione per verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tale ipotesi,
la legittimazione potrà essere affermata soltanto se il credito in lite sia riconducibile con certezza a
quelli oggetto della cessione in blocco in base alle succitate caratteristiche mentre se siffatte
indicazioni non risultano sufficientemente specifiche la dimostrazione della sua inclusione
nell'operazione dovrà essere data dal cessionario in altra maniera” (cfr. Corte Appello Palermo,
05.10.2023, 1701); In tema di cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. dell'art. 58
T.U.B., la questione afferente alla ricomprensione del credito fra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio
dal giudicante di merito, riguardando il fondamento della domanda proposta dal cessionario;
la
parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di
un'operazione di cessione in blocco, è tenuta anche a provare l'inclusione del credito stesso in
questa operazione, in modo tale da fornire la prova documentale della propria legittimazione
sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
(Tribunale Bari sez. IV, 18/09/2023, n.3521);
“In ordine all'effettività della cessione, la Suprema Corte, invero, ha reiteratamente affermato che la
parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù
di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.lgs. 385/1998, sia tenuta a dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (cfr. Cass. Civ.
4116/2016; Cass. Civ. 24798/2020). La relativa prova passa necessariamente dalla produzione del
contratto di cessione (…) nel caso di specie la società cessionaria non ha adempiuto a tale onere
probatorio, essendosi limitata a produrre in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale inerente la
pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti pro soluto in favore della società CP_5
(cfr. Tribunale sez. II, Lecce, 03.10.2023, n. 2621; conforme ex multis Trib Ancona,
[...]
14.09.2022 n. 1007, Trib. Civitavecchia, 08.01.2021, n. 17). Trasponendo i sovraesposti principi al caso in esame consegue che la societa' cessionaria,
odierna opposta, non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente,
omettendo di dimostrare sia l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e,
quindi, l'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo, sia la riconducibilità, con certezza, del credito in contestazione tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete e cio' sia con riferimento alla cessione da
CP AN PA Imi prima e da a ,poi. CP_5
Ed invero, essa opposta, inoltre, nel tentativo di comprovare l'effettiva stipulazione del riferito contratto di cessione si è limitata a produrre . Per cui ogni caso non sarebbe possibile evincere se rientri anche la posizione dell'opponente. Difetta, pertanto, non solo la prova della riferita cessione, ma non risulta depositata agli atti del giudizio alcuna prova che dimostri il credito, sulla cui base parte opposta agisce.
Grava, infatti, sulla società ingiungente, affermatasi successore del contraente originario,
anche in virtù di cessione di crediti in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'avvenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.
24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n.
1384). Occorre naturalmente che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non puo' ritenersi assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così recentemente Cassazione civile, sez. I, 24 Giugno 2024, n. 17262. Pres. Di Marzio. Est. Marulli;
Cass. civ., 05/11/2020, n.
24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n.
1384).
Nella fattispecie in esame, considerato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale fa riferimento ai crediti conferiti, genericamente indicati, e a numerosi criteri utilizzati per la individuazione dei crediti ceduti e di quelli esclusi dalla cessione e che non risulta prodotto il contratto di cessione dei crediti, né altra documentazione dalla quale poter desumere che il credito per cui è causa rientra tra quelli ceduti (né del resto sono state allegate e provate le circostanze in base alle quali poter stabilire che il credito di cui si discute è compreso tra quelli ceduti in base ai criteri indicati nella GU), si ritiene che l'eccezione sollevata dall'opponente sia fondata.
Tanto premesso in diritto, alla luce degli elementi fattuali e documentali emersi in giudizio, deve , oltre a rilevarsi che il decreto ingiuntivo risulta emesso su di un contratto di finanziamento , per altro verso, ritenersi non raggiunta la prova della legittimazione attiva della opposta in relazione al credito portato nel decreto ingiuntivo opposto.
Consegue a quanto innanzi l'accoglimento della eccezione preliminare in rito assorbente il merito.
La causa va decisa sulla base di quanto sovraesposto perché le questioni ivi prospettate sono assorbenti ai fini della decisione della causa e rendono superfluo l'esame degli altri motivi, che rimangono assorbiti, e ciò alla stregua del principio della “ragione più liquida”
desumibile dagli r.g. n. 3278/2018 6 artt. 24 e 111 Cost., in base al quale «deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale» (Cass., Sez. U.,
8 maggio 2014, n. 9936; v. anche Cass., Sez. Lav., 28 maggio 2014, n. 12002: «Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre»; in senso conforme, ex plurimis¸ Cass. 8 marzo 2017, n. 5805; Cass. 11
maggio 2018, n. 11458; Cass. 9 gennaio 2019, n. 363; Cass. 29 settembre 2020, n. 20555; Cass.
21 maggio 2021, n. 14039; Cass. 31 gennaio 2022, n. 2805).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del D.M. 55/2014 e 147/22
e s. m. e i., applicati i parametri medi, in relazione allo scaglione di valore della causa,
sulla base dell'attivita' effettivamente svolta dalle parti, applicata una congrua riduzione del 50% per l'accoglimento in mero rito della opposizione e per l'assenza di particolari difficolta' oltreche' per la limitazione della fase istruttoria alla mera produzione documentale
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,
ogni altra eccezione e domanda assorbita e /o respinta, così provvede:
Accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 223/2023, emesso il 2 maggio 2023
dal Tribunale di Campobasso nell'ambito del procedimento rg 696/2023; Per l'effetto, accertata la carenza di legittimazione attiva in capo alla società
[...]
per non aver provato di essere la stessa titolare del credito azionato con CP_2
il decreto ingiuntivo opposto e della inclusione del presunto credito tra quelli asseritamente ceduti, revoca il decreto ingiuntivo n. 223/2023, emesso il 2 maggio 2023
dal Tribunale di Campobasso nell'ambito del procedimento rg 696/2023;
Condanna l'opposta, ,in persona del leg. Rappr.te p.t., alla Controparte_2
refusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale oltre 15% di rimborso forfetario nonche' accessori se dovuti come per legge
Così deciso in Campobasso l'11 dicembre 2025.
Il G. O.
Filomena AR