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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2885/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POOL ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2885/2019, trattenuta in decisione all'udienza del
4.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20), promossa da:
ON “MO CENTRALE” SOC. OP (C.F. 92003440705), in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Paola MASTRTO, elettivamente domiciliata presso il suo difensore in XXIV Maggio 65/E, 86100 Campobasso
ATTORE contro
CR PA (C.F. 00348170101), in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv. Alberto TOFFOLETTO, Marco PESENTI, prof. Christian ROMEO, prf.
Luciana CIPOLLA, prof. Flora LETTENMAYER e prof. Simona DAMINELLI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni svolta con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, ON “MO CENTRALE”
SOC. OP (di seguito ON) conveniva in giudizio CR PA per ottenere la restituzione da parte di quest'ultima della complessiva somma di euro 87.308,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
per sentirla condannare al risarcimento del danno pagina 1 di 12 patrimoniale in dipendenza dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e al conseguente risarcimento del danno all'immagine e al nome imprenditoriale, commerciale e personale, nonché a provvedere alla immediata cancellazione a proprie spese o alla definitiva revoca della segnalazione del nominativo ON alla Centrale Rischi.
Chiedeva, altresì, di disporre la pubblicazione della sentenza di condanna della CR
PA su un quotidiano.
A sostegno della propria domanda, l'attore rilevava che:
- in data 19 maggio 1998 stipulava con la con la convenuta una Convenzione, periodicamente rinnovata, il cui oggetto era costituito dall'assunzione da parte della
ON a costituire presso la Banca convenuta un fondo di garanzia – alimentato dai contributi dei soci, dai finanziamenti concessi dalla Regione Molise e da eventuali altri
Enti pubblici – per il buon fine delle operazioni di credito concesse dalla Banca stipulante ai soci della cooperativa stessa, delle quali ON si rendeva garante nella misura del 75% fino al 18 maggio 1998 e del 50% dal 19 maggio 1998 in poi.
- Secondo la Convenzione stipulata, qualora l'impresa artigiana beneficiaria del prestito non avesse provveduto, entro il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza, al pagamento delle singole rate di ammortamento, la Banca avrebbe potuto chiedere il pagamento dell'intero residuo credito con intimazione a mezzo di lettera racc. a.r., dandone informazione alla Confidi;
- Solo nell'ipotesi dell'infruttuoso decorso dei 30 giorni, la Banca avrebbe potuto prelevare dal fondo di garanzia un importo pari al 50% dell'insolvenza residua, ed avrebbe potuto intraprendere le azioni legali nei confronti dell'impresa/ditta debitrice;
- l'importo prelevato dal conto/fondo di garanzia sarebbe stato accantonato quindi in un conto separato, intestato all'impresa debitrice o alla cooperativa, che avrebbe maturato interessi in misura non inferiore al tasso riconosciuto al fondo di garanzia;
- all'esito dell'accantonamento sopra citato e delle procedure di recupero intraprese dalla Banca, si sarebbero potute verificare due ipotesi: a) recupero totale del credito e quindi era previsto che la Banca dovesse riaccreditare l'intero ammontare, comprensivo degli interessi maturati, dell'importo accantonato;
b) recupero parziale, nel qual caso era previsto che le somme accantonate sarebbero state imputate in pagamento del residuo credito sino ad un importo pari al 50% della perdita definitiva;
c) infine, nell'ipotesi di esito negativo della procedura di recupero, la Banca avrebbe incamerato le somme accantonate dandone comunicazione scritta al Confidi;
ove le pagina 2 di 12 somme accantonate non avessero consentito la copertura integrale della perdita definitiva, la Banca avrebbe potuto prelevare l'importo necessario dal fondo di garanzia, previa comunicazione scritta al Confidi.
- Nel caso in cui le disponibilità del fondo di garanzia, a causa dei prelievi, non fossero risultate sufficienti per gli accantonamenti, la Banca avrebbe dovuto dare comunicazione scritta alla Confidi, e quest'ultima avrebbe dovuto, entro 30 giorni, procedere al versamento del ripristino delle somme necessarie.
Ciò posto, secondo quanto prospettato dal Confidi, la Banca convenuta si sarebbe resa inadempiente in quanto:
- Non avrebbe ottemperato agli obblighi di preventiva informazione imposti dalla convenzione;
- Avrebbe prelevato direttamente le somme dal fondo di garanzia senza preavvertire la
ON;
- Avrebbe accantonato la quota degli importi dovuti dalle imprese inadempienti al lordo degli interessi di mora;
- Avrebbe addebitato per l'intero alla ON le spese legali occorse per il recupero;
- Non avrebbe riversato alla ON gli interessi maturati medio tempore sugli importi accantonati;
- Avrebbe accantonato la quota degli importi dovuti dalle imprese inadempienti, garantita dalla ON, su conti correnti onerosi anziché fruttiferi che nel corso degli anni si erano depauperati e, in alcuni casi, avevano registrato risultati con saldo negativo;
- Nei casi di esito totalmente negativo delle azioni individuali esperite nei confronti dei soci, in violazione di quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 10 della Convenzione, avrebbe incamerato le somme accantonate sui conti correnti aperti, relativi alle singole posizioni debitorie, senza comunicare alcunché alla ON;
- Avrebbe segnalato ingiustificatamente la ON alla Centrale Rischi procurandole così un danno all'immagine e al nome;
- Inoltre, violando gli obblighi di trasparenza nonché di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, non avrebbe fornito alcun riscontro sulle posizioni debitorie garantite da ON, nonostante le plurime richieste di essa attrice.
Nello specifico, asseriva che solo in data 13.10.2009 la convenuta aveva inviato una rendicontazione delle singole posizioni dei soci inadempienti, omettendo di fornire spiegazioni pagina 3 di 12 sulle cause del depauperamento dei conti e sul diniego alla richiesta di chiusura dei conti precedentemente inoltrata da ON.
Pertanto, attesi i suddetti inadempimenti, parte attrice chiedeva la restituzione di euro
87.308,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, corrispondente agli importi prelevati sulla scorta di quanto accantonato sui singoli conti correnti, in base al seguente prospetto:
c/c n. 400481669 – VA GI € 7.621,88
c/c n. 400518213 – DI FA SI € 1.985,00
c/c n. 400510955 – AT GI € 1.750,07
c/c n. 400481574 – D'VE IU € 2.223,26;
c/c n. 400507329 – CC IU € 7.369,02
c/c n. 400513906 – DI ON ET € 7.170,97;
c/c n. 400481784 – IE IN € 2.757,49;
c/c n. 400481775 – MA AR € 2.175,66;
c/c n. 400512838 – OL ME € 2.221,79;
c/c n. 400510966 – IE AM € 2.091,38;
c/c n. 400508929 – TE TO € 2.809,04;
c/c n. 400481685 – UN LO € 2.956,47;
c/c n. 1987534 – LI SA GN € 1.539,79;
c/c n. 1746731 – ES AN € 1.964, 34;
c/c n. 1527436 – BA ME € 7.998,00;
c/c n. 400481478 – OP. MO CENTRALE € 421,92;
c/c n. 400481557 – OP. MO CENTRALE € 7.205,89
c/c n. 400541829 – OP. MO CENTRALE € 976,44
c/c n. 1526936 – OP. MO CENTRALE € 650,47
posizione SC IL € 10.836,44;
posizione UA LI € 1.271,00;
posizione CQ GI € 5.318,56;
posizione CI CO € 5.993,67
Insisteva, quindi, nell'accoglimento delle indicate conclusioni, rappresentando che la convenuta, con mail del 4.07.2014, aveva riconosciuto la propria responsabilità, dichiarandosi disponibile a restituire gli accantonamenti illegittimamente prelevati, ma in misura ridotta rispetto a quella effettivamente dovuta.
pagina 4 di 12 Si costituiva CR spa rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le domande proposte da ON.
In particolare, evidenziava l'insussistenza di un idoneo supporto probatorio a sostegno della causa petendi (presunta responsabilità contrattuale) e del petitum (condanna della ED al ristoro di un danno patrimoniale e di un danno non patrimoniale in relazione alla segnalazione alla Centrale Rischi).
In proposito, chiariva che l'attrice non aveva fornito alcuna prova dei presunti importi che sarebbero stati, a suo dire, illegittimamente prelevati dal fondo di garanzia ed accantonati ai sensi dell'art. 10 della Convenzione.
Inoltre, asseriva che parte attrice era a conoscenza dello stato delle posizioni debitorie dei soci nonché degli accantonamenti e dell'avvio di procedure di recupero del credito da parte della Banca, avendo ON riportato tali dati nell'atto di citazione.
Sosteneva che nel caso in esame l'azione introduttiva non poteva essere qualificata come
“riassunzione” in quanto tra la notifica del primo atto di citazione, a cui non aveva fatto seguito l'iscrizione a ruolo, avvenuta il 6.05.2019, ed il secondo atto di citazione ”in riassunzione”, notificato il 18.12.2019, erano trascorsi oltre tre mesi, con conseguente insussistenza della prospettata riassunzione.
La causa è stata istruita con la documentazione depositata dalle parti e con espletamento di ctu contabile;
al ctu veniva nello specifico domandato di ricostruire i rapporti di dare e avere tra le parti, complessivamente e in relazione alle singole posizioni indicate alle pag. 9 e 10 dell'atto di citazione, specificando se per ogni posizione, tenuto conto della documentazione acquisita in atti o di quella ulteriore acquisita su accordo delle parti, le operazioni di accantonamento/riaccredito effettuate da CR PA fossero state eseguite in modo tecnicamente corretto secondo i termini della Convenzione.
All'esito della espletata ctu, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
______
1.La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
2.Si premette che la Cooperativa Artigiana di Garanzia “Molise Centrale” Società Cooperativa
a Responsabilità Limitata e la Banca di Roma S.p.a. – Società Capogruppo del “Gruppo
Bancaroma”, nonché la Cooperativa Artigiana di Garanzia “Molise Centrale” Società
Cooperativa a Responsabilità Limitata e la Banca Popolare del Molise S.p.a stipulavano,
pagina 5 di 12 rispettivamente in data 19.05.1998 e 19.06.1998, Convenzioni che prevedevano le seguenti, testuali, condizioni:
Art. 1) La “Cooperativa” s'impegna a costituire un fondo di garanzia presso la “Banca”, alimentato dai contributi dei soci, dalla Regione Molise e da eventuali altri Enti pubblici, per il buon fine delle operazioni di credito concesse dalla “Banca” ai soci della “Cooperativa” e delle quali la “Cooperativa” si rende garante nella misura del 50%;
Art. 2) La “Banca” destinerà una somma non inferiore a 20 volte l'ammontare del fondo di cui al precedente art. 1, alla concessione di prestiti d'esercizio a favore delle imprese artigiane socie della “Cooperativa”;
pagina 6 di 12 Art. 3) La durata di ciascun prestito accordato dalla “Banca” ai sensi dell'art. 2 non potrà comunque essere superiore a trentasei mesi ed il suo rimborso avverrà in una o più soluzioni, preferibilmente mensili;
Art. 8) La “Cooperativa” dichiara sin d'ora di prestare garanzie nella misura concordata, come previsto dall'art. 1, primo comma, per il buon fine di tutti i prestiti concessi o che saranno concessi ai soci dalla “Banca”;
Art. 9) In caso di ritardo nel pagamento delle rate di ammortamento, l'impresa artigiana sarà tenuta a corrispondere gli interessi di mora;
Art. 10) Qualora l'impresa artigiana beneficiaria del prestito non provveda entro il termine massimo di trenta giorni dalla scadenza al pagamento delle singole rate di ammortamento, la
“Banca” chiederà il pagamento del residuo credito con intimazione a mezzo lettera raccomandata A.R. informandone contestualmente la “Cooperativa”.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dall'intimazione di cui al precedente comma, la “Banca”, previo riempimento dell'effetto in bianco a garanzia, preleverà dal fondo di cui la precedente art. 1) un importo pari al 50% dell'insolvenza ed inizierà l'esperimento di azioni legali a carico dell'impresa debitrice e dei suoi eventuali garanti.
Tale importo accantonato in un conto disponibile per la “Banca” maturerà interessi in misura non inferiore al tasso riconosciuto sul conto corrente di “Garanzia” di cui al precedente art. 1).
La “Banca”, nell'ipotesi di recupero totale del credito, riaccrediterà l'intero ammontare dell'importo accantonato.
Nell'ipotesi, invece, di recupero parziale, le somme in precedenza accantonate saranno dalla
“Banca” imputate in pagamento del residuo credito fino ad un importo pari al 50% della perdita definitiva;
l'importo restante sarà riaccreditato sul fondo nel quale era stato originariamente addebitato.
Nell'ipotesi, infine, di esito totalmente negativo delle azioni di recupero esperite, ancorché non proseguite o rinunciate ai sensi del successivo art. 12), la “Banca” incamererà a titolo di pagamento in acconto del proprio credito, le somme in sorte capitale ed interessi accantonate dandone comunicazione scritta alla “Cooperativa”.
Art. 11) Qualora all'atto di accertamento della perdita definitiva le somme accantonate dalla
“Banca” non ne consentano la piena copertura (a causa delle sole spese relative al recupero) nei limiti della quota a carico della “Cooperativa”, la “Banca” potrà prelevare l'importo necessario dal fondo di garanzia di cui al precedente art. 1), dandone comunicazione alla
“Cooperativa”;
pagina 7 di 12 Art. 12) E' in facoltà della “Banca” previo accordo con la “Cooperativa” di rinunciare in qualsiasi momento alle azioni intraprese o, transigere le stesse.
3.Si segnala, quanto alla documentazione depositata, oggetto di verifica da parte del ctu, che in atti è presente documentazione contabile bancaria in ordine agli accantonamenti riferibili alle singole posizioni;
sono altresì versate agli atti: alcune lettere Raccomandate della banca al Confidi relative alle segnalazioni di insolvenza e del relativo accantonamento;
comunicazioni UniCredit Banca di Roma Spa - Team Customer Satisfaction con rendicontazione delle azioni legali e delle attività stragiudiziali intraprese per alcune delle posizioni caratterizzate da insolvenza;
corrispondenza tra UniCredit SpA e Confidi del
4.07.2014 con evidenza per le singole posizioni insolventi dei conti correnti accesi presso la banca con relativi accantonamenti e dei rispettivi saldi al 3.07.2014; pec UniCredit SpA
Capital Optimization Factory Centro del 2.10.2017, inviata a Confidi, con evidenza per le singole posizioni insolventi dei conti correnti accesi presso la banca e dei rispettivi saldi al
2.10.2017; estratti conto relativi ai conti accesi su cui venivano accantonate le somme prelevate a titolo provvisorio dalla Banca dal Fondo di garanzia.
4.Il ctu ha provveduto ad effettuare i riscontri contabili richiesti, ponendo in rilievo una complessiva carenza documentale, specificando quindi che l'analisi è stata effettuata, per ciascuna posizione, sulla base delle evidenze contabili della banca relative agli accantonamenti, valutando le eventuali raccomandate presenti in atti della banca al Confidi, relative alle segnalazioni di insolvenza, al tipo di prestito ricevuto e alla percentuale di accantonamento;
sono stati inoltre esaminati dal ctu i rapporti di conto corrente su cui sono stati accantonati gli importi prelevati dalla banca e le relative date di apertura nonché i saldi dei conti correnti, per quanto disponibili, dall'accantonamento all'ultima data.
5.Va poi opportunamente premesso, anche in aderenza alle osservazioni del CTP della
Banca, che dalle conclusioni dell'esame contabile devono essere esclusi i fondi/gli accantonamenti riconducibili alle posizioni di VA VA, D'VE EP, IE
EN, MA MA, UN EL, BA NI, SC
IL, AS VA e CI NI, dato che per tali nominativi i fondi risultano accantonati in epoca ampiamente antecedente rispetto alla data di sottoscrizione delle convenzioni oggetto di causa, come detto risalenti al 19.05.1998 e al 19.06.1998.
pagina 8 di 12 Dovrà quindi considerarsi la sola verifica contabile che concerne i fondi accantonati dopo il 19 giugno 1998, dato che per le menzionate posizioni lo stesso ctu ha riscontrato che le operazioni di accantonamento sono antecedenti alla data di stipula delle due convenzioni oggetto di causa e, quindi, si tratta di rapporti che esulano dall'oggetto dell'odierna controversia, come delimitata in base alle stesse prospettazioni dell'attore e ai titoli da costui posti a fondamento della domanda.
6.Limitando l'analisi alle residue posizioni, ossia quelle di DI FA NO,
AT VA, CC EP, DI ON TA, OL NI,
IE AM, TE NI, LI SA GN, ES
AM e UA IN, in base ai riscontri effettuati dal ctu, può affermarsi che
CR abbia effettuato accantonamenti di importi (analiticamente indicati dal ctu in relazione a ciascuna posizione esaminata) senza rispettare i termini della Convenzione, in particolare l'art. 10, sopra già menzionato;
invero, non sono state rinvenute comunicazioni della Banca alla Cooperativa circa il primo inadempimento, il passaggio a sofferenza della posizione, l'accantonamento a titolo provvisorio su un apposito conto, l'inizio delle azioni legali volte al recupero del credito e l'esito delle stesse, nonché la rinuncia al recupero o la stipula di transazioni.
A ben vedere, solo per le posizioni in capo a DI ON TA, OL NI,
IE AM, PASQUALI IN sono presenti agli atti le raccomandate con cui la banca comunicava alla Cooperativa che, essendo trascorsi senza alcun riscontro oltre trenta giorni dall'invito rivolto al debitore a ripianare la linea di credito, avrebbe prelevato dal fondo l'importo pari al 75% o al 50% dell'insolvenza; tuttavia, anche per tali posizioni, la Banca - dopo aver comunicato l'intervenuto accantonamento a titolo provvisorio- non risulta aver riferito più nulla alla Cooperativa né ha dato prova di aver adempiuto a tutte le formalità necessarie ad escutere validamente la garanzia o di aver dato inizio alle azioni legali o di aver stipulato transazioni o di aver rinunciato al recupero.
Pertanto, conformemente a quanto indicato dal ctu, si ritiene che le posizioni indicate non siano state gestite correttamente rispetto ai termini delle Convenzioni e che i conseguenti prelievi effettuati da CR siano stati illegittimi/ingiustificati/non rendicontati.
Sempre in base a quanto verificato dal ctu, si segnala che - relativamente ai conti aperti su cui avvenivano gli accantonamenti delle somme rinvenienti dal pagamento a titolo provvisorio effettuato dalla Cooperativa nella misura del 50% in relazione a quanto dovuto a seguito pagina 9 di 12 dell'escussione della garanzia prestata per singola posizione, ed in attesa della definizione delle azioni di recupero- per definire la perdita effettiva l'art. 10, comma 3, della Convenzione prevedeva che l'importo prelevato dal Fondo di garanzia dovesse essere accantonato in un conto disponibile per la Banca, che avrebbe maturato interessi in misura non inferiore al tasso riconosciuto sul conto corrente di Garanzia;
tuttavia, agli atti non c'è alcuna evidenza della misura del tasso di interesse attivo che andava applicato tanto sul conto corrente di Garanzia che sul conto disponibile per la Banca così come previsto dalla Convenzione, né del fatto che la banca abbia mai applicato interessi a credito su tali conti.
7.In definitiva, la domanda di ON si prospetta parzialmente fondata, con conseguente obbligo in capo ad CR di restituire le somme prelevate senza rispettare le prescrizioni di convenzione, oltre interessi computati ai tassi legali vigenti dal giorno dell'accantonamento per ogni singola posizione fino al 13.10.2023, data a cui risalgono i calcoli eseguiti dal ctu.
Il Tribunale fa quindi proprie le considerazioni contenute nella relazione di ctu;
invero, il ctu ha assolto all'incarico ricevuto con diligenza e competenza tecnica, rispondendo in modo soddisfacente ai quesiti, esprimendo valutazioni che questo giudice condivide per la completezza e la logicità del percorso argomentativo reso, basato su un completo ed esaustivo studio del materiale documentale in atti;
peraltro, la relazione resa è stata espletata in contraddittorio con le parti, le quali hanno avuto modo di presentare osservazioni, cui il ctu ha dato esaustivo riscontro.
Le risultanze finali dei conteggi, in relazione a ciascuna posizione rilevante ai fini di causa, sono quindi le seguenti:
DI FA NO: data accantonamento: 09/12/2002, euro 1.985,00 accantonati, interessi euro 691,43 , somma totale: 2.676,43;
AT VA: data accantonamento: 29/12/1999, euro 1.750,08 accantonati, interessi euro 764,27 , somma totale: 2.514,35;
CC EP: data accantonamento: 24/09/1998, euro 7.369,02 accantonati, interessi euro 3.500,29, somma totale: 10.869,31;
DI ON TA: data accantonamento: 23/02/2001, euro 7.170,97 accantonati, interessi euro 2.913,75, somma totale: 10.084,72;
OL NI: data accantonamento: 22/08/2000, euro 2.221,80 accantonati, interessi euro 934,22, somma totale: 3.156,02;
pagina 10 di 12 IE AM: data accantonamento: 29/12/1999, euro 2.091,38 accantonati, interessi euro 913,30, somma totale: 3.004,68;
TE NI: data accantonamento: 26/04/1999; euro 2.809,04 accantonati, interessi euro 1.274,26, somma totale: 4.083,30;
LI SA GN: data accantonamento: 11/11/2005, euro 1.539,79 accantonati, interessi euro 415,53, somma totale: 1.955,32;
ES AM: data accantonamento: 23/02/2001; euro 1.964,34 accantonati, interessi euro 798,14, somma totale: 2.762,48;
UA IN: data accantonamento: 04/02/2000; euro 1.271,00 accantonati, interessi euro 551,87, somma totale 1.822,87;
L'ammontare totale degli accantonamenti per le indicate posizioni è di euro 30.172,42, con interessi legali calcolati al 13.10.2023 pari ad euro 12.757,06; l'importo totale ammonta quindi ad euro 42.929,48, somma che CR è tenuta a restituire a parte attrice in ragione del riscontrato inadempimento della convenzione.
Le residue domande vanno rigettate perché non provate o infondate anche in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
8.Le spese processuali seguono la soccombenza di CR e sono liquidate in dispositivo, parametrate al decisum.
Per analoga ragione, le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico di CR.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna CR spa al pagamento di euro 42.929,48 in favore di ON
MO CENTRALE, soc. coop. a r.l. (euro 30.172,42 oltre interessi legali calcolati al
13.10.2023, pari ad euro 12.757,06) oltre successivi interessi;
2) Condanna CR spa al pagamento delle spese processuali in favore di
ON MO CENTRALE, soc. coop. a r.l., spese che liquida in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge e spese generali nella misura del 15% e in euro 560,34 per esborsi;
3) Pone le spese di ctu in via definitiva a carico di CR spa.
pagina 11 di 12 Campobasso, 7 gennaio 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POOL ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2885/2019, trattenuta in decisione all'udienza del
4.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20), promossa da:
ON “MO CENTRALE” SOC. OP (C.F. 92003440705), in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Paola MASTRTO, elettivamente domiciliata presso il suo difensore in XXIV Maggio 65/E, 86100 Campobasso
ATTORE contro
CR PA (C.F. 00348170101), in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv. Alberto TOFFOLETTO, Marco PESENTI, prof. Christian ROMEO, prf.
Luciana CIPOLLA, prof. Flora LETTENMAYER e prof. Simona DAMINELLI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni svolta con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, ON “MO CENTRALE”
SOC. OP (di seguito ON) conveniva in giudizio CR PA per ottenere la restituzione da parte di quest'ultima della complessiva somma di euro 87.308,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
per sentirla condannare al risarcimento del danno pagina 1 di 12 patrimoniale in dipendenza dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e al conseguente risarcimento del danno all'immagine e al nome imprenditoriale, commerciale e personale, nonché a provvedere alla immediata cancellazione a proprie spese o alla definitiva revoca della segnalazione del nominativo ON alla Centrale Rischi.
Chiedeva, altresì, di disporre la pubblicazione della sentenza di condanna della CR
PA su un quotidiano.
A sostegno della propria domanda, l'attore rilevava che:
- in data 19 maggio 1998 stipulava con la con la convenuta una Convenzione, periodicamente rinnovata, il cui oggetto era costituito dall'assunzione da parte della
ON a costituire presso la Banca convenuta un fondo di garanzia – alimentato dai contributi dei soci, dai finanziamenti concessi dalla Regione Molise e da eventuali altri
Enti pubblici – per il buon fine delle operazioni di credito concesse dalla Banca stipulante ai soci della cooperativa stessa, delle quali ON si rendeva garante nella misura del 75% fino al 18 maggio 1998 e del 50% dal 19 maggio 1998 in poi.
- Secondo la Convenzione stipulata, qualora l'impresa artigiana beneficiaria del prestito non avesse provveduto, entro il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza, al pagamento delle singole rate di ammortamento, la Banca avrebbe potuto chiedere il pagamento dell'intero residuo credito con intimazione a mezzo di lettera racc. a.r., dandone informazione alla Confidi;
- Solo nell'ipotesi dell'infruttuoso decorso dei 30 giorni, la Banca avrebbe potuto prelevare dal fondo di garanzia un importo pari al 50% dell'insolvenza residua, ed avrebbe potuto intraprendere le azioni legali nei confronti dell'impresa/ditta debitrice;
- l'importo prelevato dal conto/fondo di garanzia sarebbe stato accantonato quindi in un conto separato, intestato all'impresa debitrice o alla cooperativa, che avrebbe maturato interessi in misura non inferiore al tasso riconosciuto al fondo di garanzia;
- all'esito dell'accantonamento sopra citato e delle procedure di recupero intraprese dalla Banca, si sarebbero potute verificare due ipotesi: a) recupero totale del credito e quindi era previsto che la Banca dovesse riaccreditare l'intero ammontare, comprensivo degli interessi maturati, dell'importo accantonato;
b) recupero parziale, nel qual caso era previsto che le somme accantonate sarebbero state imputate in pagamento del residuo credito sino ad un importo pari al 50% della perdita definitiva;
c) infine, nell'ipotesi di esito negativo della procedura di recupero, la Banca avrebbe incamerato le somme accantonate dandone comunicazione scritta al Confidi;
ove le pagina 2 di 12 somme accantonate non avessero consentito la copertura integrale della perdita definitiva, la Banca avrebbe potuto prelevare l'importo necessario dal fondo di garanzia, previa comunicazione scritta al Confidi.
- Nel caso in cui le disponibilità del fondo di garanzia, a causa dei prelievi, non fossero risultate sufficienti per gli accantonamenti, la Banca avrebbe dovuto dare comunicazione scritta alla Confidi, e quest'ultima avrebbe dovuto, entro 30 giorni, procedere al versamento del ripristino delle somme necessarie.
Ciò posto, secondo quanto prospettato dal Confidi, la Banca convenuta si sarebbe resa inadempiente in quanto:
- Non avrebbe ottemperato agli obblighi di preventiva informazione imposti dalla convenzione;
- Avrebbe prelevato direttamente le somme dal fondo di garanzia senza preavvertire la
ON;
- Avrebbe accantonato la quota degli importi dovuti dalle imprese inadempienti al lordo degli interessi di mora;
- Avrebbe addebitato per l'intero alla ON le spese legali occorse per il recupero;
- Non avrebbe riversato alla ON gli interessi maturati medio tempore sugli importi accantonati;
- Avrebbe accantonato la quota degli importi dovuti dalle imprese inadempienti, garantita dalla ON, su conti correnti onerosi anziché fruttiferi che nel corso degli anni si erano depauperati e, in alcuni casi, avevano registrato risultati con saldo negativo;
- Nei casi di esito totalmente negativo delle azioni individuali esperite nei confronti dei soci, in violazione di quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 10 della Convenzione, avrebbe incamerato le somme accantonate sui conti correnti aperti, relativi alle singole posizioni debitorie, senza comunicare alcunché alla ON;
- Avrebbe segnalato ingiustificatamente la ON alla Centrale Rischi procurandole così un danno all'immagine e al nome;
- Inoltre, violando gli obblighi di trasparenza nonché di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, non avrebbe fornito alcun riscontro sulle posizioni debitorie garantite da ON, nonostante le plurime richieste di essa attrice.
Nello specifico, asseriva che solo in data 13.10.2009 la convenuta aveva inviato una rendicontazione delle singole posizioni dei soci inadempienti, omettendo di fornire spiegazioni pagina 3 di 12 sulle cause del depauperamento dei conti e sul diniego alla richiesta di chiusura dei conti precedentemente inoltrata da ON.
Pertanto, attesi i suddetti inadempimenti, parte attrice chiedeva la restituzione di euro
87.308,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, corrispondente agli importi prelevati sulla scorta di quanto accantonato sui singoli conti correnti, in base al seguente prospetto:
c/c n. 400481669 – VA GI € 7.621,88
c/c n. 400518213 – DI FA SI € 1.985,00
c/c n. 400510955 – AT GI € 1.750,07
c/c n. 400481574 – D'VE IU € 2.223,26;
c/c n. 400507329 – CC IU € 7.369,02
c/c n. 400513906 – DI ON ET € 7.170,97;
c/c n. 400481784 – IE IN € 2.757,49;
c/c n. 400481775 – MA AR € 2.175,66;
c/c n. 400512838 – OL ME € 2.221,79;
c/c n. 400510966 – IE AM € 2.091,38;
c/c n. 400508929 – TE TO € 2.809,04;
c/c n. 400481685 – UN LO € 2.956,47;
c/c n. 1987534 – LI SA GN € 1.539,79;
c/c n. 1746731 – ES AN € 1.964, 34;
c/c n. 1527436 – BA ME € 7.998,00;
c/c n. 400481478 – OP. MO CENTRALE € 421,92;
c/c n. 400481557 – OP. MO CENTRALE € 7.205,89
c/c n. 400541829 – OP. MO CENTRALE € 976,44
c/c n. 1526936 – OP. MO CENTRALE € 650,47
posizione SC IL € 10.836,44;
posizione UA LI € 1.271,00;
posizione CQ GI € 5.318,56;
posizione CI CO € 5.993,67
Insisteva, quindi, nell'accoglimento delle indicate conclusioni, rappresentando che la convenuta, con mail del 4.07.2014, aveva riconosciuto la propria responsabilità, dichiarandosi disponibile a restituire gli accantonamenti illegittimamente prelevati, ma in misura ridotta rispetto a quella effettivamente dovuta.
pagina 4 di 12 Si costituiva CR spa rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le domande proposte da ON.
In particolare, evidenziava l'insussistenza di un idoneo supporto probatorio a sostegno della causa petendi (presunta responsabilità contrattuale) e del petitum (condanna della ED al ristoro di un danno patrimoniale e di un danno non patrimoniale in relazione alla segnalazione alla Centrale Rischi).
In proposito, chiariva che l'attrice non aveva fornito alcuna prova dei presunti importi che sarebbero stati, a suo dire, illegittimamente prelevati dal fondo di garanzia ed accantonati ai sensi dell'art. 10 della Convenzione.
Inoltre, asseriva che parte attrice era a conoscenza dello stato delle posizioni debitorie dei soci nonché degli accantonamenti e dell'avvio di procedure di recupero del credito da parte della Banca, avendo ON riportato tali dati nell'atto di citazione.
Sosteneva che nel caso in esame l'azione introduttiva non poteva essere qualificata come
“riassunzione” in quanto tra la notifica del primo atto di citazione, a cui non aveva fatto seguito l'iscrizione a ruolo, avvenuta il 6.05.2019, ed il secondo atto di citazione ”in riassunzione”, notificato il 18.12.2019, erano trascorsi oltre tre mesi, con conseguente insussistenza della prospettata riassunzione.
La causa è stata istruita con la documentazione depositata dalle parti e con espletamento di ctu contabile;
al ctu veniva nello specifico domandato di ricostruire i rapporti di dare e avere tra le parti, complessivamente e in relazione alle singole posizioni indicate alle pag. 9 e 10 dell'atto di citazione, specificando se per ogni posizione, tenuto conto della documentazione acquisita in atti o di quella ulteriore acquisita su accordo delle parti, le operazioni di accantonamento/riaccredito effettuate da CR PA fossero state eseguite in modo tecnicamente corretto secondo i termini della Convenzione.
All'esito della espletata ctu, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
______
1.La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
2.Si premette che la Cooperativa Artigiana di Garanzia “Molise Centrale” Società Cooperativa
a Responsabilità Limitata e la Banca di Roma S.p.a. – Società Capogruppo del “Gruppo
Bancaroma”, nonché la Cooperativa Artigiana di Garanzia “Molise Centrale” Società
Cooperativa a Responsabilità Limitata e la Banca Popolare del Molise S.p.a stipulavano,
pagina 5 di 12 rispettivamente in data 19.05.1998 e 19.06.1998, Convenzioni che prevedevano le seguenti, testuali, condizioni:
Art. 1) La “Cooperativa” s'impegna a costituire un fondo di garanzia presso la “Banca”, alimentato dai contributi dei soci, dalla Regione Molise e da eventuali altri Enti pubblici, per il buon fine delle operazioni di credito concesse dalla “Banca” ai soci della “Cooperativa” e delle quali la “Cooperativa” si rende garante nella misura del 50%;
Art. 2) La “Banca” destinerà una somma non inferiore a 20 volte l'ammontare del fondo di cui al precedente art. 1, alla concessione di prestiti d'esercizio a favore delle imprese artigiane socie della “Cooperativa”;
pagina 6 di 12 Art. 3) La durata di ciascun prestito accordato dalla “Banca” ai sensi dell'art. 2 non potrà comunque essere superiore a trentasei mesi ed il suo rimborso avverrà in una o più soluzioni, preferibilmente mensili;
Art. 8) La “Cooperativa” dichiara sin d'ora di prestare garanzie nella misura concordata, come previsto dall'art. 1, primo comma, per il buon fine di tutti i prestiti concessi o che saranno concessi ai soci dalla “Banca”;
Art. 9) In caso di ritardo nel pagamento delle rate di ammortamento, l'impresa artigiana sarà tenuta a corrispondere gli interessi di mora;
Art. 10) Qualora l'impresa artigiana beneficiaria del prestito non provveda entro il termine massimo di trenta giorni dalla scadenza al pagamento delle singole rate di ammortamento, la
“Banca” chiederà il pagamento del residuo credito con intimazione a mezzo lettera raccomandata A.R. informandone contestualmente la “Cooperativa”.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dall'intimazione di cui al precedente comma, la “Banca”, previo riempimento dell'effetto in bianco a garanzia, preleverà dal fondo di cui la precedente art. 1) un importo pari al 50% dell'insolvenza ed inizierà l'esperimento di azioni legali a carico dell'impresa debitrice e dei suoi eventuali garanti.
Tale importo accantonato in un conto disponibile per la “Banca” maturerà interessi in misura non inferiore al tasso riconosciuto sul conto corrente di “Garanzia” di cui al precedente art. 1).
La “Banca”, nell'ipotesi di recupero totale del credito, riaccrediterà l'intero ammontare dell'importo accantonato.
Nell'ipotesi, invece, di recupero parziale, le somme in precedenza accantonate saranno dalla
“Banca” imputate in pagamento del residuo credito fino ad un importo pari al 50% della perdita definitiva;
l'importo restante sarà riaccreditato sul fondo nel quale era stato originariamente addebitato.
Nell'ipotesi, infine, di esito totalmente negativo delle azioni di recupero esperite, ancorché non proseguite o rinunciate ai sensi del successivo art. 12), la “Banca” incamererà a titolo di pagamento in acconto del proprio credito, le somme in sorte capitale ed interessi accantonate dandone comunicazione scritta alla “Cooperativa”.
Art. 11) Qualora all'atto di accertamento della perdita definitiva le somme accantonate dalla
“Banca” non ne consentano la piena copertura (a causa delle sole spese relative al recupero) nei limiti della quota a carico della “Cooperativa”, la “Banca” potrà prelevare l'importo necessario dal fondo di garanzia di cui al precedente art. 1), dandone comunicazione alla
“Cooperativa”;
pagina 7 di 12 Art. 12) E' in facoltà della “Banca” previo accordo con la “Cooperativa” di rinunciare in qualsiasi momento alle azioni intraprese o, transigere le stesse.
3.Si segnala, quanto alla documentazione depositata, oggetto di verifica da parte del ctu, che in atti è presente documentazione contabile bancaria in ordine agli accantonamenti riferibili alle singole posizioni;
sono altresì versate agli atti: alcune lettere Raccomandate della banca al Confidi relative alle segnalazioni di insolvenza e del relativo accantonamento;
comunicazioni UniCredit Banca di Roma Spa - Team Customer Satisfaction con rendicontazione delle azioni legali e delle attività stragiudiziali intraprese per alcune delle posizioni caratterizzate da insolvenza;
corrispondenza tra UniCredit SpA e Confidi del
4.07.2014 con evidenza per le singole posizioni insolventi dei conti correnti accesi presso la banca con relativi accantonamenti e dei rispettivi saldi al 3.07.2014; pec UniCredit SpA
Capital Optimization Factory Centro del 2.10.2017, inviata a Confidi, con evidenza per le singole posizioni insolventi dei conti correnti accesi presso la banca e dei rispettivi saldi al
2.10.2017; estratti conto relativi ai conti accesi su cui venivano accantonate le somme prelevate a titolo provvisorio dalla Banca dal Fondo di garanzia.
4.Il ctu ha provveduto ad effettuare i riscontri contabili richiesti, ponendo in rilievo una complessiva carenza documentale, specificando quindi che l'analisi è stata effettuata, per ciascuna posizione, sulla base delle evidenze contabili della banca relative agli accantonamenti, valutando le eventuali raccomandate presenti in atti della banca al Confidi, relative alle segnalazioni di insolvenza, al tipo di prestito ricevuto e alla percentuale di accantonamento;
sono stati inoltre esaminati dal ctu i rapporti di conto corrente su cui sono stati accantonati gli importi prelevati dalla banca e le relative date di apertura nonché i saldi dei conti correnti, per quanto disponibili, dall'accantonamento all'ultima data.
5.Va poi opportunamente premesso, anche in aderenza alle osservazioni del CTP della
Banca, che dalle conclusioni dell'esame contabile devono essere esclusi i fondi/gli accantonamenti riconducibili alle posizioni di VA VA, D'VE EP, IE
EN, MA MA, UN EL, BA NI, SC
IL, AS VA e CI NI, dato che per tali nominativi i fondi risultano accantonati in epoca ampiamente antecedente rispetto alla data di sottoscrizione delle convenzioni oggetto di causa, come detto risalenti al 19.05.1998 e al 19.06.1998.
pagina 8 di 12 Dovrà quindi considerarsi la sola verifica contabile che concerne i fondi accantonati dopo il 19 giugno 1998, dato che per le menzionate posizioni lo stesso ctu ha riscontrato che le operazioni di accantonamento sono antecedenti alla data di stipula delle due convenzioni oggetto di causa e, quindi, si tratta di rapporti che esulano dall'oggetto dell'odierna controversia, come delimitata in base alle stesse prospettazioni dell'attore e ai titoli da costui posti a fondamento della domanda.
6.Limitando l'analisi alle residue posizioni, ossia quelle di DI FA NO,
AT VA, CC EP, DI ON TA, OL NI,
IE AM, TE NI, LI SA GN, ES
AM e UA IN, in base ai riscontri effettuati dal ctu, può affermarsi che
CR abbia effettuato accantonamenti di importi (analiticamente indicati dal ctu in relazione a ciascuna posizione esaminata) senza rispettare i termini della Convenzione, in particolare l'art. 10, sopra già menzionato;
invero, non sono state rinvenute comunicazioni della Banca alla Cooperativa circa il primo inadempimento, il passaggio a sofferenza della posizione, l'accantonamento a titolo provvisorio su un apposito conto, l'inizio delle azioni legali volte al recupero del credito e l'esito delle stesse, nonché la rinuncia al recupero o la stipula di transazioni.
A ben vedere, solo per le posizioni in capo a DI ON TA, OL NI,
IE AM, PASQUALI IN sono presenti agli atti le raccomandate con cui la banca comunicava alla Cooperativa che, essendo trascorsi senza alcun riscontro oltre trenta giorni dall'invito rivolto al debitore a ripianare la linea di credito, avrebbe prelevato dal fondo l'importo pari al 75% o al 50% dell'insolvenza; tuttavia, anche per tali posizioni, la Banca - dopo aver comunicato l'intervenuto accantonamento a titolo provvisorio- non risulta aver riferito più nulla alla Cooperativa né ha dato prova di aver adempiuto a tutte le formalità necessarie ad escutere validamente la garanzia o di aver dato inizio alle azioni legali o di aver stipulato transazioni o di aver rinunciato al recupero.
Pertanto, conformemente a quanto indicato dal ctu, si ritiene che le posizioni indicate non siano state gestite correttamente rispetto ai termini delle Convenzioni e che i conseguenti prelievi effettuati da CR siano stati illegittimi/ingiustificati/non rendicontati.
Sempre in base a quanto verificato dal ctu, si segnala che - relativamente ai conti aperti su cui avvenivano gli accantonamenti delle somme rinvenienti dal pagamento a titolo provvisorio effettuato dalla Cooperativa nella misura del 50% in relazione a quanto dovuto a seguito pagina 9 di 12 dell'escussione della garanzia prestata per singola posizione, ed in attesa della definizione delle azioni di recupero- per definire la perdita effettiva l'art. 10, comma 3, della Convenzione prevedeva che l'importo prelevato dal Fondo di garanzia dovesse essere accantonato in un conto disponibile per la Banca, che avrebbe maturato interessi in misura non inferiore al tasso riconosciuto sul conto corrente di Garanzia;
tuttavia, agli atti non c'è alcuna evidenza della misura del tasso di interesse attivo che andava applicato tanto sul conto corrente di Garanzia che sul conto disponibile per la Banca così come previsto dalla Convenzione, né del fatto che la banca abbia mai applicato interessi a credito su tali conti.
7.In definitiva, la domanda di ON si prospetta parzialmente fondata, con conseguente obbligo in capo ad CR di restituire le somme prelevate senza rispettare le prescrizioni di convenzione, oltre interessi computati ai tassi legali vigenti dal giorno dell'accantonamento per ogni singola posizione fino al 13.10.2023, data a cui risalgono i calcoli eseguiti dal ctu.
Il Tribunale fa quindi proprie le considerazioni contenute nella relazione di ctu;
invero, il ctu ha assolto all'incarico ricevuto con diligenza e competenza tecnica, rispondendo in modo soddisfacente ai quesiti, esprimendo valutazioni che questo giudice condivide per la completezza e la logicità del percorso argomentativo reso, basato su un completo ed esaustivo studio del materiale documentale in atti;
peraltro, la relazione resa è stata espletata in contraddittorio con le parti, le quali hanno avuto modo di presentare osservazioni, cui il ctu ha dato esaustivo riscontro.
Le risultanze finali dei conteggi, in relazione a ciascuna posizione rilevante ai fini di causa, sono quindi le seguenti:
DI FA NO: data accantonamento: 09/12/2002, euro 1.985,00 accantonati, interessi euro 691,43 , somma totale: 2.676,43;
AT VA: data accantonamento: 29/12/1999, euro 1.750,08 accantonati, interessi euro 764,27 , somma totale: 2.514,35;
CC EP: data accantonamento: 24/09/1998, euro 7.369,02 accantonati, interessi euro 3.500,29, somma totale: 10.869,31;
DI ON TA: data accantonamento: 23/02/2001, euro 7.170,97 accantonati, interessi euro 2.913,75, somma totale: 10.084,72;
OL NI: data accantonamento: 22/08/2000, euro 2.221,80 accantonati, interessi euro 934,22, somma totale: 3.156,02;
pagina 10 di 12 IE AM: data accantonamento: 29/12/1999, euro 2.091,38 accantonati, interessi euro 913,30, somma totale: 3.004,68;
TE NI: data accantonamento: 26/04/1999; euro 2.809,04 accantonati, interessi euro 1.274,26, somma totale: 4.083,30;
LI SA GN: data accantonamento: 11/11/2005, euro 1.539,79 accantonati, interessi euro 415,53, somma totale: 1.955,32;
ES AM: data accantonamento: 23/02/2001; euro 1.964,34 accantonati, interessi euro 798,14, somma totale: 2.762,48;
UA IN: data accantonamento: 04/02/2000; euro 1.271,00 accantonati, interessi euro 551,87, somma totale 1.822,87;
L'ammontare totale degli accantonamenti per le indicate posizioni è di euro 30.172,42, con interessi legali calcolati al 13.10.2023 pari ad euro 12.757,06; l'importo totale ammonta quindi ad euro 42.929,48, somma che CR è tenuta a restituire a parte attrice in ragione del riscontrato inadempimento della convenzione.
Le residue domande vanno rigettate perché non provate o infondate anche in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
8.Le spese processuali seguono la soccombenza di CR e sono liquidate in dispositivo, parametrate al decisum.
Per analoga ragione, le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico di CR.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna CR spa al pagamento di euro 42.929,48 in favore di ON
MO CENTRALE, soc. coop. a r.l. (euro 30.172,42 oltre interessi legali calcolati al
13.10.2023, pari ad euro 12.757,06) oltre successivi interessi;
2) Condanna CR spa al pagamento delle spese processuali in favore di
ON MO CENTRALE, soc. coop. a r.l., spese che liquida in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge e spese generali nella misura del 15% e in euro 560,34 per esborsi;
3) Pone le spese di ctu in via definitiva a carico di CR spa.
pagina 11 di 12 Campobasso, 7 gennaio 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
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