CASS
Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2024, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui al capo B) dell'imputazione e per il rigetto nel resto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Roberto De Sensi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1819 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la condanna di NO NN per il reato di cui agli artt. 497-ter c.p. e per quello tentato di cui all'art. 494 c.p. L'imputato, dopo essersi previamente qualificato per via telefonica al titolare di un negozio di Fano come colonnello della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cuneo, si presentava presso l'esercizio commerciale indossando un indumento riportante il logo tipico e la scritta "'Guardia di Finanza" contraffatti e proponeva la vendita della sua autovettura, cercando di ottenere una più vantaggiosa valutazione in ragione della propria qualifica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione. In particolare, con riguardo alla prima imputazione, lamenta l'erroneità della valutazione circa l'idoneità del segno distintivo - la polo riportante lo stemma e la dicitura "Guardia di Finanza" - utilizzato dall'imputato a rafforzare la falsa qualifica attribuitasi dall'imputato. In particolare, la difesa lamenta l'inidoneità, tanto in astratto quanto in concreto, della contraffazione a trarre in inganno, come del resto dimostrato dal fatto che la persona offesa, immediatamente insospettitasi a causa della carente fattura dei segni distintivi apposti sull'indumento esibito dal NO, ha provveduto ad allertare la Guardia di Finanza della possibile consumazione di una truffa ai suoi danni. Per tali ragioni, secondo la ricostruzione prospettata dal ricorrente, quello contestato sarebbe un falso grossolano, oggettivamente inidoneo ad offendere concretamente il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice e, dunque, penalmente irrilevante. Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, il fatto che la persona offesa sia un negoziante comporterebbe alcuna specifica conoscenza dei segni distintivi adoperati dalla Guardia di Finanza in grado di escludere la grossolanità del falso. Infine il ricorrente lamenta difetto di motivazione in merito alla sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato in contestazione. Con riguardo all'imputazione di tentata sostituzione di persona, il ricorrente lamenta nuovamente la mancata valutazione della effettiva idoneità della condotta ad indurre in errore la persona offesa ed eccepisce l'assorbimento del reato in quello di cui all'art. 497-ter c.p. oggetto della prima imputazione, in quanto costituirebbe il logico sviluppo della illecita detenzione di segni distintivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo luogo, manifestamente infondata è l'obiezione del ricorrente per cui la contraffazione effettuata dall'imputato integrerebbe un'ipotesi di falso grossolano. La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni precisato che il giudizio di grossolanità, da cui deriva l'impossibilità del reato, deve fondarsi sulla valutazione dell'inidoneità dell'azione in rapporto alla condotta originaria dell'agente, la quale per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, ed indipendentemente da cause estranee o estrinseche, risulta priva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell'evento. Ed in tal senso l'accertamento dell'inidoneità deve essere effettuato secondo un giudizio ex ante e in concreto, che tenga conto delle circostanze conosciute o conoscibili dall'agente, senza che abbiano alcuna rilevanza le eventuali cautele poste in essere dalla persona offesa, ed indipendentemente dai risultati ottenuti e da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto (ex multis Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085). Conseguentemente è irrilevante, ai fini della valutazione dell'idoneità ingannatoria, che la persona offesa possa aver nutrito dei sospetti in ragione di una maggior familiarità con l'oggetto della contraffazione rispetto ad una persona comune, come logicamente ritenuto dai giudici del merito facendo riferimento all'attività svolta nel caso di specie dalla vittima della frode. Non di meno il motivo in esame si rivela generico, nella misura in cui il ricorrente non specifica per quali ragioni la contraffazione sarebbe priva di idoneità ingannatoria, ma si limita assertivamente ad affermarlo- Ad ogni modo, va ricordato altresì che il delitto previsto dall'art. 497-ter c.p. è integrato anche dalla mera condotta di detenzione di segni distintivi che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione e siano idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulla qualifica e i poteri di colui che ne fa uso (Sez. 5, n. 45126 del 05/06/2019, Cervignani, Rv. 277539; Sez. 5, n, 3556 del 31/10/2014, dep. 2015, Rubino, Rv. 262177). In tal senso, non v'è dubbio che la riproduzione, anche non pedissequa, del logo del Corpo e della dicitura "Guardia di Finanza' su di un indumento integri la fattispecie delittuosa in questione, data l'idoneità ingannatrice dell'indumento a simulare l'appartenenza del suo portatore o detentore al Corpo della Guardia di Finanza. 3. Parimenti privo di qualsiasi fondamento è il rilievo per cui il reato di tentata sostituzione di persona sarebbe assorbito in quello di cui all'art. 497-ter c.p. La giurisprudenza di questa Corte ha stabilito da tempo che il fenomeno evocato presupponga si versi in una situazione di concorso apparente di norme incriminatrici, per la cui soluzione deve procedersi al confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e alla comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248864; Sez. U, Sentenza n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668). Nel caso di specie, la valutazione comparativa in questione esclude qualsiasi ipotesi di sovrapposizione tra le due norme incriminatrici, in quanto le condotte idonee a realizzare il delitto di cui all'art. 494 c.p. non si esauriscono necessariamente in quelle tipizzate dall'art. 497-ter c.p., la cui fattispecie non implica altrettanto necessariamente la sostituzione di persona, posto che quest'ultima disposizione punisce il mero possesso o la fabbricazione del segno distintivo, indipendentemente dalla sua successiva utilizzazione. E' dunque pacifico che ricorra un'ipotesi di concorso di reati, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, che altrettanto correttamente ha ritenuto trattarsi, in particolare, di un caso di concorso materiale, configurandosi due fatti materialmente e temporalmente distinti. Infatti, il primo atto idoneo e diretto in modo non equivoco ad integrare il delitto di sostituzione di persona non è stato individuato nella falsificazione dei segni distintivi, ma nella telefonata con cui l'imputato ha anticipato alla persona offesa la sua visita spacciandosi per un ufficiale della Guardia di Fiannza. Ne consegue che la successiva condotta di detenzione di un segno distintivo contraffatto non è assorbita dalla prima, ma concorre con essa, in quanto è stata utilizzata dal ricorrente al fine di rafforzare la falsa qualifica attribuitasi, fermo restando il rapporto di strumentalità tra i due reati. 4. Altresì, inammissibile è la censura relativa alla riconducibilità dell'art 497-ter c.p. alla categoria dei reati a dolo specifico. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la configurabilità del reato in esame non richiede che la condotta tipica sia diretta alla realizzazione di una finalità esterna ed ulteriore, rimanendo l'idoneità ingannatoria un requisito proprio dell'offensività del fatto materiale. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6/12/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui al capo B) dell'imputazione e per il rigetto nel resto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Roberto De Sensi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1819 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la condanna di NO NN per il reato di cui agli artt. 497-ter c.p. e per quello tentato di cui all'art. 494 c.p. L'imputato, dopo essersi previamente qualificato per via telefonica al titolare di un negozio di Fano come colonnello della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cuneo, si presentava presso l'esercizio commerciale indossando un indumento riportante il logo tipico e la scritta "'Guardia di Finanza" contraffatti e proponeva la vendita della sua autovettura, cercando di ottenere una più vantaggiosa valutazione in ragione della propria qualifica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione. In particolare, con riguardo alla prima imputazione, lamenta l'erroneità della valutazione circa l'idoneità del segno distintivo - la polo riportante lo stemma e la dicitura "Guardia di Finanza" - utilizzato dall'imputato a rafforzare la falsa qualifica attribuitasi dall'imputato. In particolare, la difesa lamenta l'inidoneità, tanto in astratto quanto in concreto, della contraffazione a trarre in inganno, come del resto dimostrato dal fatto che la persona offesa, immediatamente insospettitasi a causa della carente fattura dei segni distintivi apposti sull'indumento esibito dal NO, ha provveduto ad allertare la Guardia di Finanza della possibile consumazione di una truffa ai suoi danni. Per tali ragioni, secondo la ricostruzione prospettata dal ricorrente, quello contestato sarebbe un falso grossolano, oggettivamente inidoneo ad offendere concretamente il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice e, dunque, penalmente irrilevante. Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, il fatto che la persona offesa sia un negoziante comporterebbe alcuna specifica conoscenza dei segni distintivi adoperati dalla Guardia di Finanza in grado di escludere la grossolanità del falso. Infine il ricorrente lamenta difetto di motivazione in merito alla sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato in contestazione. Con riguardo all'imputazione di tentata sostituzione di persona, il ricorrente lamenta nuovamente la mancata valutazione della effettiva idoneità della condotta ad indurre in errore la persona offesa ed eccepisce l'assorbimento del reato in quello di cui all'art. 497-ter c.p. oggetto della prima imputazione, in quanto costituirebbe il logico sviluppo della illecita detenzione di segni distintivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo luogo, manifestamente infondata è l'obiezione del ricorrente per cui la contraffazione effettuata dall'imputato integrerebbe un'ipotesi di falso grossolano. La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni precisato che il giudizio di grossolanità, da cui deriva l'impossibilità del reato, deve fondarsi sulla valutazione dell'inidoneità dell'azione in rapporto alla condotta originaria dell'agente, la quale per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, ed indipendentemente da cause estranee o estrinseche, risulta priva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell'evento. Ed in tal senso l'accertamento dell'inidoneità deve essere effettuato secondo un giudizio ex ante e in concreto, che tenga conto delle circostanze conosciute o conoscibili dall'agente, senza che abbiano alcuna rilevanza le eventuali cautele poste in essere dalla persona offesa, ed indipendentemente dai risultati ottenuti e da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto (ex multis Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085). Conseguentemente è irrilevante, ai fini della valutazione dell'idoneità ingannatoria, che la persona offesa possa aver nutrito dei sospetti in ragione di una maggior familiarità con l'oggetto della contraffazione rispetto ad una persona comune, come logicamente ritenuto dai giudici del merito facendo riferimento all'attività svolta nel caso di specie dalla vittima della frode. Non di meno il motivo in esame si rivela generico, nella misura in cui il ricorrente non specifica per quali ragioni la contraffazione sarebbe priva di idoneità ingannatoria, ma si limita assertivamente ad affermarlo- Ad ogni modo, va ricordato altresì che il delitto previsto dall'art. 497-ter c.p. è integrato anche dalla mera condotta di detenzione di segni distintivi che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione e siano idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulla qualifica e i poteri di colui che ne fa uso (Sez. 5, n. 45126 del 05/06/2019, Cervignani, Rv. 277539; Sez. 5, n, 3556 del 31/10/2014, dep. 2015, Rubino, Rv. 262177). In tal senso, non v'è dubbio che la riproduzione, anche non pedissequa, del logo del Corpo e della dicitura "Guardia di Finanza' su di un indumento integri la fattispecie delittuosa in questione, data l'idoneità ingannatrice dell'indumento a simulare l'appartenenza del suo portatore o detentore al Corpo della Guardia di Finanza. 3. Parimenti privo di qualsiasi fondamento è il rilievo per cui il reato di tentata sostituzione di persona sarebbe assorbito in quello di cui all'art. 497-ter c.p. La giurisprudenza di questa Corte ha stabilito da tempo che il fenomeno evocato presupponga si versi in una situazione di concorso apparente di norme incriminatrici, per la cui soluzione deve procedersi al confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e alla comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248864; Sez. U, Sentenza n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668). Nel caso di specie, la valutazione comparativa in questione esclude qualsiasi ipotesi di sovrapposizione tra le due norme incriminatrici, in quanto le condotte idonee a realizzare il delitto di cui all'art. 494 c.p. non si esauriscono necessariamente in quelle tipizzate dall'art. 497-ter c.p., la cui fattispecie non implica altrettanto necessariamente la sostituzione di persona, posto che quest'ultima disposizione punisce il mero possesso o la fabbricazione del segno distintivo, indipendentemente dalla sua successiva utilizzazione. E' dunque pacifico che ricorra un'ipotesi di concorso di reati, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, che altrettanto correttamente ha ritenuto trattarsi, in particolare, di un caso di concorso materiale, configurandosi due fatti materialmente e temporalmente distinti. Infatti, il primo atto idoneo e diretto in modo non equivoco ad integrare il delitto di sostituzione di persona non è stato individuato nella falsificazione dei segni distintivi, ma nella telefonata con cui l'imputato ha anticipato alla persona offesa la sua visita spacciandosi per un ufficiale della Guardia di Fiannza. Ne consegue che la successiva condotta di detenzione di un segno distintivo contraffatto non è assorbita dalla prima, ma concorre con essa, in quanto è stata utilizzata dal ricorrente al fine di rafforzare la falsa qualifica attribuitasi, fermo restando il rapporto di strumentalità tra i due reati. 4. Altresì, inammissibile è la censura relativa alla riconducibilità dell'art 497-ter c.p. alla categoria dei reati a dolo specifico. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la configurabilità del reato in esame non richiede che la condotta tipica sia diretta alla realizzazione di una finalità esterna ed ulteriore, rimanendo l'idoneità ingannatoria un requisito proprio dell'offensività del fatto materiale. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6/12/2023