Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO IL GIUDICE Dott.ssa M. FONTANA quale giudice del lavoro letto l'art 127 ter cpc, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalla ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di previdenza iscritta al n. 10257/'23 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è riunito il procedimento recante n. rg. 11406/'22, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
TRA
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. M. Parte_1
D'Agostino, presso il cui studio in Napoli alla Via Camaldolilli n. 120, elettivamente domicilia
E
, in persona Controparte_1 del suo presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. A. di Stefano, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile fatto e di diritto Per_1
Con ricorso depositato in data 30.5.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver presentato, in data 11.9.2021, alla commissione sanitaria, domanda di riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap e del diritto all'indennità di accompagnamento, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per ATP (proc. n. 11406/'21 R.G.) e che il consulente aveva accertato la sussistenza di una percentuale di invalidità del 100% contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici
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2 Il consulente, tenuto conto degli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento giudiziario, valutabili ai sensi dell'art. 149 disp. Att. c.p.c., ha accertato “che la sig.ra di Parte_1 anni 87 è affetta da: Vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo e incontinenza sfinterica. Depressione ansiosa reattiva;
Cardiopatia ipertensiva per aterosclerosi diffusa;
Grave artrosi ed osteoporosi polidistrettuale (spondilodiscoartrosi diffusa, ipercifosi dorsale in nanismo, coxa-gonartrosi bilaterale) con severo impegno funzionale. Deambulazione non autonoma. Discussione medico legale In considerazione della documentazione agli atti del fascicolo di I grado e dell'opposizione, ritengo valide e corrispondenti ai fini medico legale nel corrente giudizio le conclusioni del dr in quanto Persona_2 precedentemente, sia la documentazione agli atti che le attestazioni degli specialisti (geriatrica in data 17.05.2021 e fisiatrica del 3.09.2021) che l'obiettività clinica rilevata dal CTU che dalla Commissione medica Per_2
ASL, non evidenziavano la necessità di assistenza continua da parte dell'istante. Altrettanto vero, visto la relazione geriatrica richiesta del 2.07.2024 e l'esame clinico effettuato in data 17.05.2024, si ritiene che l'istante, per l'aggravamento della patologia osteoarticolare e della vasculopatia cerebrale, è da ritenersi un soggetto attualmente non autonomo con necessità di aiuto permanente nella deambulazione ed assistenza continua nello svolgimento degli atti quotidiani della vita a far data dal 1° gennaio del 2024. L'istante infatti, da tale data, 1^ gennaio 2024, risulta incapace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita (capacità di spostarsi utilmente e senza rischio specifico nell'ambiente domestico, espletamento dei propri bisogni fisiologici, cura della propria persona, vestizione, preparazione ed assunzione dei cibi e dei farmaci, capacità di attendere efficacemente alle faccende domestiche, all'approvvigionamento quotidiano, ecc), e di deambulare autonomamente, per cui necessita dell'assistenza continua. Antecedente al 1.01.2024 e fino alla data della domanda amministrativa del 11.09.2021, l'istante è da ritenersi invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi in percentuale del 100%. CONCLUSIONI A seguito di ricorso in opposizione alla CTU del Dr per Persona_2 quanto esposto nelle considerazioni medico legali e dall'attento esame della documentazione sanitaria, si condivide e si confermano le conclusioni del CTU di I grado dr del 30.03.2023 in sede di Ricorso Giudiziario Persona_2 effettuato presso il Tribunale di Napoli RG 11406/2022. Vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo e incontinenza sfinterica.
Depressione ansiosa reattiva;
Cardiopatia ipertensiva miocardiosclerosi, IVC arti
3 inferiori;
Grave artrosi ed osteoporosi polidistrettuale (spondilodiscoartrosi diffusa, ipercifosi dorsale con nanismo, coxa-gonartrosi bilaterale) con deambulazione non autonoma;
Ipoacusia bilaterale. La ricorrente di anni 87, alla luce dell'esame clinico Parte_1 effettuato in data 17.05.2024, risulta affetta dalle seguenti patologie: Per tali patologie, trattandosi di soggetto ultra-ottantenne, in applicazione della normativa in atto e per aggravamento delle patologie denunciate,
- è da considerarsi soggetto non autosufficiente e non autonoma, in quanto presenta notevoli difficoltà alla deambulazione e soprattutto non è in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, quindi si ritiene che abbia diritto all'assistenza continua ai sensi della legge 18/80. Per tutto quanto esposto, l'istante necessita di assistenza continua (legge 18/80) a far data dal 1° gennaio 2024”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto
“l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta” (cfr parte motiva sentenza n. 6085/'14). In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' , l'istante va dichiarata CP_2 invalida nella misura del 100% e non in grado di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita a decorrere dal 1°.
1.2024 e portatore di handicap con connotazione di gravità dal 17.4.2014. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara , nata a [...] il [...], invalida nella misura Parte_1 del 100% e non in grado di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita a decorrere dal 1°.1.2024;
b) condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di CP_2 lite, che liquida in complessivi euro € 2.500,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. M. D'Agostino, dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_2
4 Napoli, il 10.4.2025
Il Giudice (dott.ssa M. Fontana)
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