Ordinanza cautelare 26 gennaio 2016
Sentenza 29 aprile 2022
Ordinanza cautelare 13 luglio 2022
Improcedibile
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/07/2025, n. 6404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6404 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06404/2025REG.PROV.COLL.
N. 05048/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5048 del 2022, proposto da Sabato D'Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Acocella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1127/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel San Giorgio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le istanze di passaggio in decisione depositate dalle parti;
Vista la memoria depositata il 29 aprile 2025 dalla parte appellante con la quale la stessa ha dichiarato di non avere “più interesse alla decisione del presente appello e tanto dichiara all’Ill.ma Sezione adita, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), C.P.A”, chiedendo che in conseguenza venga dichiarata “l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse, con espressa declaratoria di compensazione delle spese di giudizio”;
Vista la successiva memoria depositata in data 7 maggio 2025 dal Comune di Castel San Giorgio con la quale si aderisce alle domande della parte appellante di declaratoria di improcedibilità del ricorso e di compensazione delle spese;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Ritenuto che al Collegio non rimane che dichiarare improcedibile il ricorso in appello, disponendo la compensazione fra le parti delle spese del giudizio avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO